CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 524/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Anna Ferrari Consigliere rel. est. dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 524/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P. IVA n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 P.IVA_1
Loschiavo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via del Vecchio
Politecnico, n. 9,
NEI CONFRONTI DI
(Codice Fiscale ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
in Milano, via Visconti di Modrone n. 1, presso lo studio dell'avv. prof. Alberto Jorio e dell'avv. Massimiliano che la rappresentano e difendono avente ad oggetto: contratti bancari
Provvedimento impugnato: sentenza del Tribunale di Milano, n. 9801/2022 pubbl. il
14/12/2022
1
CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via principale, nel merito, in riforma della sentenza n. 9801/2022 del Tribunale di
Milano – Sezione VI Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Josè Meola, pubblicata in data 14/12/2022 all'esito del giudizio R.G. 18746/2018, notificata in data
13/01/2023, previa ogni più opportuna declaratoria, contrariis reiectis, annullare i capi della sentenza indicati ai punti da A.1 a A.10, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello ed accogliere conseguentemente le conclusioni dell'appellante nel primo grado di giudizio, ovvero, Accertare e dichiarare la nullità delle Parte_1
convenzioni di interessi contenute nel contratto di conto corrente n. 1000/6230 e di conto anticipi fatture n. 220543, indicati in narrativa, per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815 co. II° c.c. e, conseguentemente, dichiarare gli stessi a titolo gratuito;
Accertare e dichiarare che il tasso effettivo globale applicato dalla durante CP_2
l'esecuzione dei contratti di conto corrente n. 1000/6230 e del rapporto anticipi fatture n. 220543, anche ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo commissioni, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo prodotto dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi e di ogni altra condizione economica applicata, oltre che dagli effetti prodotti dalle valute differite (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; conseguentemente ritenere e dichiarare che nell'esecuzione dei contratti la ha applicato interessi ultralegali, superando CP_2
ripetutamente ed in più periodi il tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurari;
Accertare e dichiarare, in forza dei motivi esposti in narrativa, l'illegittimità, e conseguente invalidità, della previsione ed applicazione di interessi anatocistici per effetto della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, della Commissione DIF e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorrente tra le parti, a qualsiasi titolo pretesi;
2 Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti impugnati relativi alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi in relazione ai rapporti in esame;
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per i motivi di cui in narrativa, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni–banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
Determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
-
Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;
Accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117
e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al mutuo chirografario n. 73042453; Accertare e dichiarare l'illegittimità del metodo di calcolo degli interessi adottato noto come “ammortamento alla francese”;
Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
e, in conseguenza delle suindicate violazioni, pronunciarsi sulla gratuità del mutuo n. 73042453 e per l'effetto condannarsi la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese, commissioni, e polizze;
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia totale o parziale dei contratti per e delle clausole in essi contenute;
3 Accertare e dichiarare che il saldo del conto risultante dalle scritture contabili della convenuta non è quello effettivo;
Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, che i criteri adottati dall'istituto bancario sono privi di legittimità ed in aperta violazione della normativa vigente, e ciò con riferimento anche all'applicazione dei tassi d'interesse;
Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della banca convenuta degli obblighi di buona fede e, conseguentemente, rideterminarsi il dare/avere tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sugli interi rapporti secondo legge;
per l'effetto, condannare la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante società, prudentemente quantificate in euro 69.193,33, oltre spese di CTP, che si chiede sin d'ora occorrendo ammettersi sui quesiti meglio appresso indicati, salva la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito dell'espletanda attività istruttoria, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora;
Accertare e dichiarare, per effetto della rettifica del saldo, la illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno della odierna attrice, e per l'effetto ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva;
- ritenere e dichiarare che gli attori hanno subito gravi danni a seguito dell'illegittimo comportamento posto in essere dalla convenuta, la quale, abusando della sua posizione quale contraente “forte”, ha preteso somme assolutamente non dovute, così alterando la reale esposizione debitoria;
per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei suddetti danni e di quelli causati dall'illegittima segnalazione in black list nella misura che sarà quantificata in corso di causa, ovvero che sarà ritenuta dal Giudicante conforme a giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
Ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce ''stato del rapporto'' contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della
4 Circolare Banca d'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
-
Rigettare l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione;
- Rigettare la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 789,86 o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, come saldo della posizione a sofferenza n. 9501/00000174 (già conto corrente n. 1000/6230), oltre agli interessi moratori convenzionali dal 16.11.2018 al saldo;
Rigettare la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 32.552,80, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, come saldo del mutuo n. 73042453, oltre agli interessi moratori convenzionali dal 16.11.2018 sino al saldo;
Condannare la banca convenuta ex art. 96 cpc;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e della procedura di
Mediazione.
In via istruttoria: tenuto conto delle contestazioni alla CTU contenute nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 aprile 2021,
a) disporre rinnovazione della CTU tecnico – contabile quale mezzo al fine di determinare in relazione ai rapporti di mutuo chirografario, di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito ed anticipi fatture per cui è causa, l'effettivo dare/avere tra le parti e, più precisamente, di:
(i) accertare, in base ai D.D.M.M. attuativi della L. 108/96 via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi e/o dell'esercizio dello ius variandi da parte della si sia superato il tasso soglia;
CP_2
- qualora risulti che il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) originariamente pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 T.U.B nei contratti oggetto di causa, con riferimento agli interessi a qualsiasi titolo applicati, convenzionali, moratori e per anatocismo, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione o l'esercizio dello ius variandi e ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato, computando nella base di calcolo da
5 confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito con esclusione di sole imposte e tasse;
i accertare, in base ai D.D.M.M. attuativi della L. 108/96 via via intervenuti, se il tasso di interesse pattuito ove al momento della stipula del contratto o dell'esercizio dello ius variandi era inferiore al tasso soglia, abbia poi successivamente superato il tasso soglia nel corso dei rapporti al seguito delle variazioni di quest'ultimo e, conseguentemente, ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti riducendo gli interessi nei limiti del tasso legale, qualora risulti che il T.E.G. applicato ai contratti oggetto di causa abbia superato, con riferimento agli interessi a qualsiasi titolo applicati, il tasso soglia, in uno o più periodi;
i accertare l'applicazione della capitalizzazione trimestrale ad interessi passivi, oneri e commissioni di qualsiasi natura e ricalcolare l'esatto ammontare dei rapporti dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione.
ii Calcolare gli interessi passivi applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;
iii escludere la c.m.s., la D.I.F. nonché ogni onere con funzione di remunerazione del credito;
iv con particolare riferimento al mutuo chirografario per cui è causa calcolare il
TAEG/ISC effettivamente applicato e ove risulti che sia diverso da quello contrattualmente pattuito, determinare l'effettivo ammontare del dare/avere tra le parti ricalcolando gli interessi con l'applicazione del Tasso Medio Bot ex art. 117 TUB.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi compresi CPA, IVA del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata
Respingere siccome infondati i motivi di gravame proposti dalla società appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9801/2022 del Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario del
15%, per entrambi i gradi di giudizio. 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 9 aprile 2018, (di seguito anche soltanto: Parte_1
ha convenuto in giudizio (di seguito anche soltanto: Parte_1 Controparte_1
) deducendo: CP_2
- di aver acceso in data 5.9.2006 il conto corrente n. 1000/12918, divenuto poi
1000/6230 ancora aperto;
- che su tale conto corrente erano state appoggiate le competenze di altri rapporti accessori, fra cui il conto anticipi fatture numero 220543;
- che con contratto del 18 febbraio 2008 aveva concesso alla Controparte_1
società un finanziamento per l'importo di euro 250.000,00 Parte_1
contraddistinto dal numero 73042453;
- che sui predetti rapporti la aveva applicato condizioni illegittime lucrando CP_2
un rilevante indebito;
in dettaglio:
- la società lamentava con riguardo al contratto di conto corrente n. 1000/12918, divenuto poi 1000/6230:
a) l'assenza di valide pattuizioni relative all'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello legale, allo scoperto di cassa ed alle anticipazioni su fatture;
b) l'illegittimità dello ius variandi previsto all'articolo 16 delle condizioni generali del contratto;
in particolare, la società lamentava che la non avesse dato CP_2
applicazione all'articolo 6 della legge numero 154 del 1992;
c) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel corso dell'intero rapporto;
d) l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, in quanto oneri non preventivamente determinati;
e) la illegittima introduzione da parte della di nuove commissioni in CP_2
seguito agli interventi normativi del 2009 (articolo due bis del d. l. numero 185 del 2008 convertito nella legge numero 2 del 2009);
7 f) l'applicazione di condizioni usurarie da parte della fin dal 31 marzo 2007 CP_2
(cd usura ab origine, cfr. pag. 10 atto di citazione primo grado);
- la società lamentava con riguardo al rapporto di mutuo numero 73042453 di euro di euro 250.000,00:
a) che era riportato un taeg/isc di euro 7,005% rispetto a quello effettivo pari a
8,144% e che erano errati il tasso nominale ed il tasso di mora indicati in contratto;
b) che il meccanismo di ammortamento alla francese comportava l'applicazione di interessi anatocistici occulti ex se;
- la società lamentava con riguardo alla segnalazione alla Centrale Rischi che ne aveva riportato un danno derivato dalla illegittimità della segnalazione alla luce del saldo che andava rettificato, per quanto esposto, in favore di essa Parte_1
in almeno euro 69.193,33.
La società chiedeva, quindi, di accertare la parziale invalidità dei rapporti Parte_1
oggetto di causa e di condannare la Banca a restituirle l'importo indebitamente percepito, quantificato in euro 69.193,33, nonché a risarcirle il danno conseguente all'illegittima segnalazione in Centrale Rischi che non quantificava;
chiedeva anche la condanna della
Banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (pag. 36 atto di citazione primo grado . Parte_1
La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande CP_2
svolte da parte attrice comunque parzialmente prescritte per il periodo anteriore al
25.5.2007 (data questa della prima formale richiesta di rimborso da parte della società attrice con il deposito dell'istanza di mediazione) e svolgendo a sua volta domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna di al pagamento della Parte_1
somma di € 789,86 a titolo di saldo della posizione a sofferenza n.9501/00000174 e della somma di € 32.552,80 come saldo del mutuo n.73042453, oltre interessi moratori convenzionali dal 16.11.2018 sino al saldo.
Il Tribunale dava ingresso alla fase istruttoria e disponeva consulenza tecnica contabile sul seguente quesito:
8 “Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa acceso in data 5.9.2006 e ai rapporti di affidamento relativi:
1) effettui ogni conteggio dalla data di apertura del conto, ovvero dal saldo risultante alla data di apertura del conto corrente
2) espunga dal conteggio le commissioni di massimo scoperto sino al 22.9.2006; espunga sino al
31.5.2013 la CDF;
3) dal 1.1.2014 espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione sino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte con la delibera del cicr
3.8.2016; da tale data calcoli la capitalizzazione nei termini indicati da detta delibera,
4) calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
a) il tasso contrattuale e sue modificazioni nel rispetto dell'art 118 TUB tempo per tempo vigente, o se più favorevoli quelli applicati dalla banca;
5) ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori
a) al tasso applicato dalla banca;
6) verifichi, per il periodo anteriore al 25.5.2007 (data anteriore di 10 anni la domanda di mediazione), e sulla base delle originarie annotazioni contabili della se vi siano stati pagamenti CP_2
solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di saldi debitori (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), ovvero versamenti in conto a pagamento di saldi debitori per importi superiori al fido concesso;
in tal caso individui, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risultasse a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito di cui sub 2 e
3 (nella misura non coperta da pagamenti solutori pregressi), defalcando quanto debba essere imputato a pagamento di interesse semplice (nei termini di cui sub 4) maturati sino a detta data;
7) verifichi il rispetto del tasso soglia usura includendo per il periodo anteriore al 1.1.2010 le cms secondo i criteri dettati dalla sentenza Cass. SS.UU n.16303 del 20.6.2018; dal 1.1.2010 secondo i criteri di cui alle istruzioni della Banca d'Italia del 2009;
9 8) nel caso di riscontro di usura originaria (intendendosi per tale anche quella relativa alla modica del tasso di interessi ex art 118 TUB) elimini nel trimestre di riferimento tutte le somme addebitate per interessi spese e commissioni;
9) all'esito dei conteggi richiesti da 1 a 8, e tenendo conto che non potranno essere espunte le annotazioni
a debito di cui sub 2 e 3 per la parte pagata nei termini di cui sub 6a), determini il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla (cfr. ordinanza CP_2
7 novembre 2019).
All'esito, il Giudice di prime cure così statuiva sulle domande svolte:
“1) Accoglie la sola domanda attorea riferita al contratto di C\C. n. 12918, per il quale, essendo stata riscontrata una differenza, a favore del correntista di € 3.413,61, ne consegue la condanna della
Banca convenuta, , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento di detta somma, Controparte_3
di € 3.413,61, in favore di oltre interessi come per legge. Parte_1
2) Rigetta tutte le altre domande attoree per le motivazioni di cui in premessa.
3) Accoglie la spiegata domanda riconvenzione di parte convenuta, e, per l'effetto, condanna Parte_1
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_3
931,60 quale saldo della posizione a sofferenza n. 9501/00000174 (già conto corrente n.
1000/6230), e della somma di € 33.508,44 in relazione al contratto di mutuo n. 73042453, oltre interessi moratori con decorrenza dal 02\04\2019.
4) per effetto di quanto ai punti che precedono, condanna altresì, al pagamento, in favore Parte_1
della convenuta, con decurtazione di 1\5 sull'intero liquidato, delle spese e competenze di causa, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per onorari, oltre le spese di integrazione del C.U., pari ad €
518,00, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfetario come per legge, ed oltre alle spese di CTU.”
Avverso la decisione di primo grado proponeva appello chiedendo Parte_1
previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la riforma della sentenza impugnata. In specie, l'appellante censurava il quesito posto al consulente tecnico d'ufficio per essere stata esclusa la verifica sul conto anticipi n. 220543; argomentava, quindi, sulla illogicità della sentenza impugnata per aver escluso di valutare le pretese
10 relative al periodo antecedente al 25 maggio 2007 ritenendo il Tribunale maturata la prescrizione e per non aver ritenuto i tassi applicati usurai. Censurava, inoltre, l'erroneità della sentenza impugnata per aver accolto la domanda riconvenzionale valutando illogicamente la documentazione versata in atti.
si costituiva nel grado chiedendo il rigetto dell'appello e, quanto Controparte_3
all'istanza cautelare, che fosse respinta per assenza dei relativi presupposti.
All'udienza di prima comparizione l'appellante rinunciava all'istanza cautelare;
la Corte fissava, quindi, udienza di precisazione delle conclusioni in data 19 giugno 2024. A tale udienza, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini di 60 e di giorni 20 per il deposito, rispettivamente, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Veniva decisa nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.
Motivi della decisione
L'appello è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
L'appellante con il primo motivo di appello censura la mancata indagine del CTU sul conto anticipi n. 220543, conto non compreso nel quesito di consulenza tecnica contabile. Secondo inoltre, il Tribunale ha errato allorché ha escluso Parte_1
l'applicazione di tassi usurari (ottavo motivo di appello), facendo proprie le risultanze della CTU svolta: e ciò, in tesi, deriverebbe dall'omesso esame del conto anticipi fatture n. 220543.
Osserva la Corte che il consulente tecnico nella sua relazione (cfr. pag. 9) ha precisato che: “L'oggetto d'analisi sono:
- il conto corrente ordinario n. 12918 (poi rinumerato con il n. 6230) acceso dalla Parte_1
presso la (poi , filiale di Abbiategrasso;
è presente in atti il Controparte_4 Controparte_1
11 contratto di conto corrente con le relative condizioni economiche sottoscritto in data 5 Settembre 2006
(doc. 1 Attrice e 18 Convenuta);
- il conto SBF n. 220543 acceso dalla presso la (poi Parte_1 Controparte_4 [...]
, filiale di Abbiategrasso;
è presente in atti un contratto di servizi di incasso con le Controparte_1
condizioni economiche sottoscritto in data 6 Ottobre 2006 (doc. 2
Attrice e 21 Convenuta).
Con specifico riferimento al c.c. n. 220543, nella CTU si legge che:“Riguardo al conto SBF
n. 220543 si osserva che non sono presenti in atti gli estratti conto ma solo dei giornali di carico dal
2008 al 2012 (doc. 15 Attrice) e delle distinte riepilogative dal 2008 al 2010 che riportano dati non ritenuti rilevanti ai fini del ricalcolo (doc. 19 Attrice). Inoltre lo stesso ha una funzione di pura evidenza infatti le competenze vengono determinate ma mai addebitate in detto conto, perché vengono contabilizzate direttamente sul conto n. 12918.Pertanto il C.T.U. in mancanza degli elementi occorrenti non ha potuto effettuare né la ricostruzione del conto né la verifica sulla natura dei pagamenti e dell'usura”.
Né quanto concluso dal CTU appare inficiato da quanto argomentato nelle osservazioni del CTP di parte odierna appellante cui il CTU ha ribadito che: “Per quanto riguarda le richieste n. 1) e n. 2) il C.T.U. osserva che le operazioni relative agli accrediti per le anticipazioni ed agli addebiti per competenze del conto sono già presenti nella movimentazione del conto ordinario.
Nel caso in cui la richiesta del C.T.P. sia quella di espungere dal ricalcolo del conto ordinario le competenze riguardanti le anticipazioni SBF si sottolinea che le stesse sono dovute. Nello specifico come è riportato anche nel riepilogo condizioni presente nei giornali di carico in allegato n.15 Attrice:- le commissioni addebitate a titolo di competenze non si configurano quali CMS/CDF, ma sono il costo che la banca addebita per l'incasso di ciascuna fattura;
- le spese sono fisse per la presentazione delle fatture all'anticipo; - gli interessi non sono da ricalcolare in quanto il quesito prevede l'applicazione dei tassi convenzionali e neanche da espungere ai fini dell'anatocismo in quanto la richiesta riguarda solo il periodo successivo all'01/01/2014 (mentre il rapporto si ferma al 2012)” (cfr. pag. 28 CTU).
Di talché i motivi di appello primo e ottavo si palesano come privi di fondamento;
con la precisazione che non è necessario riaprire la fase istruttoria tramite nuova CTU contabile a fronte dell'assenza degli estratti conto come dianzi precisato. Invero, le argomentazioni
12 appena svolte consentono di ritenere che l'esperimento di una indagine peritale in questo caso risulterebbe, oltre che irrilevante, oltremodo esplorativo. È noto alla Corte
l'orientamento di legittimità espresso dalle SS. UU. nell'arresto di cui alla sentenza n.
3086/2022; tuttavia, è proprio in quella occasione che la Suprema Corte, oltre ad ampliare il perimetro di indagine del CTU nominato, ha altresì precisato che il potere di accertamento dell'ausiliare del giudice non può estendersi ai “fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni”. Come si è avuto modo di constatare, in questo caso è mancata la prova – e in alcuni casi la specifica allegazione – dei fatti che l'appellante ha posto a fondamento delle proprie eccezioni e/o domande, sicché una qualsiasi attività di indagine demandata a un CTU avrebbe avuto l'effetto – non consentito – di supplire a tale carenza.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la pronuncia di primo con riferimento alla ritenuta prescrizione degli addebiti anteriori al 25 maggio 2007. In specie,
l'appellante si duole della CTU in punto valutazione delle rimesse solutorie, valutazione recepita dal Tribunale. Il CTU, in tesi, avrebbe errato nel considerare tutti gli addebiti in conto corrente sino al 25 maggio 2007 quali rimesse solutorie: secondo l'appellante si tratterebbe, di contro, di rimesse ripristinatorie e come tali non prescritte.
Osserva la Corte che il motivo di appello non è fondato alla luce delle specifiche ed adeguatamente motivate argomentazioni svolte dal CTU.
Più in dettaglio, il CTU nel rispondere al quesito di seguito riportato n. 6 (del seguente tenore: “verifichi, per il periodo anteriore al 25.5.2007 (data anteriore di 10 anni la domanda di mediazione), e sulla base delle originarie annotazioni contabili della se vi siano stati pagamenti CP_2
solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di saldi debitori (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), ovvero versamenti in conto a pagamento di saldi debitori per importi superiori al fido concesso;
in tal caso individui, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risultasse a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito di cui sub 2 e
3 (nella misura non coperta da pagamenti solutori pregressi), defalcando quanto debba essere imputato a
13 pagamento di interesse semplice (nei termini di cui sub 4) maturati sino a detta data.”) ha chiarito che dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti (doc. 5, 6 e 16 dell'attrice speculari dei doc. 20, 19 e 22 della risulta che a decorrere dal 22/09/2006 il conto CP_2
risultava affidato per € 10.000,00 e ciò era confermato anche dagli estratti conto in atti
(doc. 9 attrice). Il CTU, sulla base dei presupposti finora illustrati, ha provveduto ad elaborare il prospetto di verifica delle solutorie/ripristinatorie posto in allegato n. 2 alla relazione depositata secondo i seguenti criteri:
- per ogni singola operazione di addebito/accredito è stata dapprima individuata la relativa data come riportata in estratto conto;
- è stato considerato il fido pattuito e rilevabile (cfr. colonna 9);
- è stato verificato se siano intervenuti pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di precedenti saldi debitori per la quota parte eccedente il fido concesso. Tale verifica è stata eseguita raffrontando il saldo disponibile da estratto conto con l'eventuale affidamento in essere (cfr. colonna 10). In presenza di saldo extra fido la formula seleziona il minore fra il saldo extra fido della riga precedente e la rimessa (cfr. colonna 11). Tale colonna è stata suddivisa in due sezioni: la 11/a che accoglie le rimesse aventi natura solutoria (evidenziate nei prospetti con il colore giallo) e la 11/b che accoglie le rimesse aventi natura ripristinatoria
(evidenziati nei prospetti con il colore verde);
- è stato individuato il progressivo dei “versamenti solutori da rientro fido” (cfr. colonna 12);
- sono stati individuati gli interessi, le c.m.s. e le spese addebitate in conto (cfr. colonna 13);
- per ciascun pagamento solutorio riscontrato si è provveduto ad individuare la quota parte imputabile a soddisfo di pregressi indebiti, nonché ad evidenziarne l'eventuale quota residua ancora non utilizzata. In presenza di addebito di competenze, la formula confronta l'ammontare delle competenze addebitate con le rimesse solutorie non ancora “utilizzate” (cfr. colonna 15);
- sono stati individuati gli indebiti astrattamente ripetibili (cfr. colonna 16);
14 - è stato individuato il progressivo degli indebiti astrattamente ripetibili (cfr. colonna 17).
Il CTU, all'esito, ha così concluso: “Preliminarmente si è provveduto a distinguere le rimesse intervenute sul conto corrente tra solutorie (evidenziate nel prospetto in colore giallo) e ripristinatorie
(evidenziate nel prospetto in colore verde).
Successivamente per ciascuna categoria di rimessa si è provveduto a verificare se la stessa fosse stata utilizzata/imputata per il pagamento/chiusura di Indebiti annotati in conto, e quindi a verificarne
l'eventuale intervenuta prescrizione, applicando per l'individuazione del dies a quo gli insegnamenti S.U.
Cassazione nr. 24418/2010.
Dalla ricostruzione effettuata è stato verificato come:
- tutti gli Indebiti addebitati in conto sino alla data del 25/05/2007, pari ad € 317,05, risultino essere stati pagati da rimesse solutorie,«operazioni» tutte intervenute/annotate in c/c in epoca antecedente al decennio decorrente dalla domanda di mediazione;
rimesse solutorie la cui ripetizione risulterebbe pertanto, secondo l'insegnamento della S.U. Cassazione nr. 24418/2010, prescritta;
- tutti gli Indebiti addebitati in conto a partire dal 25/05/2007 risultino essere stati pagati con rimesse solutorie annotate in conto corrente in epoca successiva al 26/05/07; «operazioni» la cui ripetizione, secondo l'insegnamento della S.U. Cassazione nr. 24418/2010, risulterebbe non prescritta.
Applicando i criteri di calcolo sopra illustrati e i procedimenti appena esposti il C.T.U. è giunto alla conclusione che, per il conto n. 12918, tutti i pagamenti sono da considerare aventi natura solutoria e che il ricalcolo del conto corrente in esame deve dunque partire dal 25/05/2007 (dies a quo) (cfr. pag.
11-14 CTU).
In conclusione, anche tale motivo di appello non è fondato.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha inteso dolersi della sentenza di prime cure nella parte afferente gli interessi ultralegali. L'appellante lamenta che la ha CP_2
applicato interessi maggiori rispetto a quelli che erano stati pattuiti e lamenta l'omessa pronuncia sul punto in prime cure.
Osserva la Corte che la doglianza è priva di fondamento.
15 Va premesso, come evidenziato dall'appellata, che non impugna la sentenza Parte_1
nella parte in cui reputa valide le pattuizioni di interessi ultralegali.
Quanto alla omessa pronuncia, non allega né di quanto sarebbero maggiori i Parte_1
tassi applicati, né quale pattuizione non sarebbe stata rispettata applicando interessi maggiori. Il contratto di c.c. sul punto era determinato atteso che specificava: “i rapporti di dare e avere relativi ai conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con identica periodicità trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese (…)” (doc. 18, pag. 3, fasc. I grado . CP_2
Né soccorre la perizia econometrica di parte attrice in primo grado (doc. 33 attrice primo grado) atteso che dalla stessa non si comprende per quali voci vi Parte_1
sarebbe stato il superamento di cui al motivo di appello.
Né, parimenti, soccorre l'atto di citazione in primo grado (paragrafo b, pag. 25 atto di citazione primo grado ove è riportato solamente: “la Banca ha applicato un tasso Parte_1
che risulta, per le ragioni di cui in premessa, non solo indeterminato nel suo ammontare ma anche di molto superiore rispetto al tasso convenzionalmente pattuito”.
Con il quarto e sesto motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di considerare che la non ha provato l'effettivo invio alla cliente delle CP_2
comunicazioni ex art. 118 TUB. L'appellante contesta, per l'effetto, la ritenuta legittimità in prime cure dello ius variandi. E di conseguenza (sesto motivo), l'appellante lamenta la illegittima applicazione di c.m.s. e l'introduzione di nuove commissioni.
Osserva la Corte che le doglianze sono prive di fondamento.
Basti richiamare i documenti di sintesi recanti le modifiche contrattuali inviati -come si evince dalla prima pagina di ciascun documento- costantemente a: “ via Parte_1
Dante Alighieri 85, 20081 Abbiategrasso Mi” (doc. 38 primo grado pag. da 1 a 250), CP_2
documenti non oggetto di contestazione alcuna.
Con il quinto motivo di appello, ha inteso dolersi del seguente capo della Parte_1
sentenza di primo grado: “Con riferimento all'assunto attoreo afferente l'illegittimità della
16 convenzione anatocistica trimestrale, se ne rileva l'infondatezza, in quanto, ai sensi dall'art. 25, comma
2, del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, e della successiva delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti bancari, è ammessa, purchè al correntista venga assicurata parità di trattamento nel caso di maturazione di interessi attivi. Il contratto oggetto di causa è stato stipulato nel settembre del 2006, e prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia in caso di saldo attivo che in caso di saldo passivo;
vieppiù, la clausola, risulta specificamente approvata per iscritto dalla correntista ai sensi dell'art. 1341 c.c. (cfr. doc. 18).”
Osserva la Corte che la doglianza non coglie nel segno.
Nella fattispecie, invero, risulta la sottoscrizione della clausola contestata fin dall'anno
2006, clausola che è stata approvata specificamente a pag. 13 del contratto di c.c. (doc. n.
18 primo ): l'art. 7, comma 1, 2 e 7 prevede espressamente l'identica CP_2 CP_6
periodicità trimestrale con l'esclusione di capitalizzazione periodica sugli interessi così maturati.
Con il settimo motivo di appello, l'appellante impugna il seguente capo della sentenza:
“Va disatteso, perché infondato, l'assunto attoreo afferente l'avvenuto indebito lucro, da parte della
mediante l'applicazione dei cd. “giorni valuta”; ciò in quanto non risultano indicate né le CP_2
operazioni sulle quali si sarebbe verificato detto “indebito lucro”, né risulta quantificato o quantificabile il suo ammontare. Tanto più che le regole per l'attribuzione delle valute, risultano espressamente pattuite nella documentazione contrattuale sottoscritta dalla società attrice (cfr. docc. 18-23 conv.).”
La doglianza è priva di fondamento.
Osserva la Corte che l'atto di citazione in primo grado non soccorre a chiarire a quali operazioni si riferisca la domanda attorea: “Ciò ha generato di fatto l'applicazione di condizioni diverse da quelle indicate in contratto e ha violato numerose norme imperative e circolari di Banca
D'Italia, in particolare quelle relative al rispetto del principio della trasparenza dei tassi e delle condizioni applicate;
numerose norme vigenti ed interpretazioni giurisprudenziali in materia di pratiche bancarie contra legem;
illeciti contrattuali inerenti all'applicazione dei giorni di valuta, alle commissioni
17 di massimo scoperto, alla capitalizzazione composta degli interessi, ecc.” (pag. 5 atto citazione primo grado . Corretta, pertanto, è la conclusione cui è giunto il Tribunale. Parte_1
Con il nono motivo di appello, l'appellante ha inteso dolersi della sentenza nella parte in cui statuisce sul mutuo n. 73042453. La società lamenta che Parte_1
l'ammortamento alla francese comporti la non trasparenza ex se dei tassi applicati.
Osserva la Corte che sulla questione afferente il piano di ammortamento alla francese e la possibile nullità del contratto per omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori pur a fronte del Tan previsto nel contratto, si è espressa la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29.5.20241; le Sezioni
Unite, con pronuncia da questa Corte non ha motivo di distanziarsi, ha chiarito che in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Ciò in quanto, ha specificato la Suprema Corte in parte motiva, il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo globale (TAEG). E nella fattispecie in esame, TAN e TAEG erano esplicitati nel contratto atteso che i relativi criteri di calcolo erano ivi specificati (V. doc.
3 primo grado allegato all'atto di citazione, alla voce Condizioni economiche). Parte_1
Il motivo di appello in esame che poggia sull'assunto che il piano di ammortamento alla francese sia di per sé produttivo di interessi anatocistici, si palesa, in conclusione, privo di fondamento.
Con il decimo motivo di appello, lamenta l'illegittimità della segnalazione Parte_1
alla Centrale Rischi effettuata dalla l'appellante argomenta di aver subito un CP_2
danno la cui prova è da ritenere ex se.
Osserva la Corte che correttamente il Tribunale ha ritenuto che andasse rigettata, perché infondata, la domanda di volta ad ottenere la condanna, in capo alla Parte_1
convenuta, al risarcimento del danno, asseritamente derivatole a causa della CP_2
segnalazione del debito in Centrale Rischi.
E ciò sia in quanto, la segnalazione alla Centrale Rischi, dell'esposizione debitoria della
è da considerarsi lecita e dovuta, e conseguente a un adempimento non Parte_1
derogabile da parte della banca, poiché la stessa, vantava, al moneto della segnalazione, nei confronti della società attrice un credito pari ad euro 931,60 quale saldo, all'1/4/2019, della posizione a sofferenza n. 9501/00000174 (già conto corrente n.
1000/6230: cfr. doc. 40 Banca primo grado), e ad euro 33.508,44 in relazione al contratto di mutuo n. 73042453, di cui euro 23.037,85 per rate scadute e non pagate ed euro 9.514,95 per interessi di mora (cfr. doc. 41, ivi “Estratto posizione mutuo”). Sia in quanto alcuna prova ha allegato sul danno in concreto subito, pur essendone Parte_1
onerata (cfr. Cass. n. 3130/2021).
Con l'undicesimo motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia errato nell'accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla odierna appellata. CP_2
19 Secondo dall'accoglimento dei motivi di gravame deriverebbe un suo maggior Parte_1
credito con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale.
Osserva la Corte che questo motivo di appello resta assorbito dal rigetto di tutti gli altri motivi di appello così come la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. spiegata dalla appellante.
In conclusione, la Corte d'Appello di Milano, per tutti i motivi di cui sopra, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e, tenuto Parte_1
conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, dette spese pare congruo liquidare, in favore della parte appellata, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (valore della causa euro 69.193,33) e, dunque, in complessivi euro 9.991,00, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui l'articolo 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di Parte_1
cui all'articolo 13, comma 1bis, DPR n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
I respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano n. 9801/2022 pubblicata il 14 dicembre 2022;
II condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte Parte_1
appellata le ulteriori spese del grado, che liquida in euro Controparte_1
9.991,00, per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge;
20 III dà atto che sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui Parte_1
all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 25 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Ferrari Serena Baccolini
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A tal riguardo, la giurisprudenza di merito era ormai unanime nell'affermare che il meccanismo di ammortamento alla francese - in cui gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata – non comporta anatocismo (da ultimo, Corte appello Milano sez. I, 4/4/2023, n. 115).
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Anna Ferrari Consigliere rel. est. dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 524/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P. IVA n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 P.IVA_1
Loschiavo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via del Vecchio
Politecnico, n. 9,
NEI CONFRONTI DI
(Codice Fiscale ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
in Milano, via Visconti di Modrone n. 1, presso lo studio dell'avv. prof. Alberto Jorio e dell'avv. Massimiliano che la rappresentano e difendono avente ad oggetto: contratti bancari
Provvedimento impugnato: sentenza del Tribunale di Milano, n. 9801/2022 pubbl. il
14/12/2022
1
CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via principale, nel merito, in riforma della sentenza n. 9801/2022 del Tribunale di
Milano – Sezione VI Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Josè Meola, pubblicata in data 14/12/2022 all'esito del giudizio R.G. 18746/2018, notificata in data
13/01/2023, previa ogni più opportuna declaratoria, contrariis reiectis, annullare i capi della sentenza indicati ai punti da A.1 a A.10, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello ed accogliere conseguentemente le conclusioni dell'appellante nel primo grado di giudizio, ovvero, Accertare e dichiarare la nullità delle Parte_1
convenzioni di interessi contenute nel contratto di conto corrente n. 1000/6230 e di conto anticipi fatture n. 220543, indicati in narrativa, per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815 co. II° c.c. e, conseguentemente, dichiarare gli stessi a titolo gratuito;
Accertare e dichiarare che il tasso effettivo globale applicato dalla durante CP_2
l'esecuzione dei contratti di conto corrente n. 1000/6230 e del rapporto anticipi fatture n. 220543, anche ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo commissioni, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo prodotto dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi e di ogni altra condizione economica applicata, oltre che dagli effetti prodotti dalle valute differite (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; conseguentemente ritenere e dichiarare che nell'esecuzione dei contratti la ha applicato interessi ultralegali, superando CP_2
ripetutamente ed in più periodi il tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurari;
Accertare e dichiarare, in forza dei motivi esposti in narrativa, l'illegittimità, e conseguente invalidità, della previsione ed applicazione di interessi anatocistici per effetto della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, della Commissione DIF e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorrente tra le parti, a qualsiasi titolo pretesi;
2 Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti impugnati relativi alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi in relazione ai rapporti in esame;
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per i motivi di cui in narrativa, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni–banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
Determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
-
Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;
Accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117
e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al mutuo chirografario n. 73042453; Accertare e dichiarare l'illegittimità del metodo di calcolo degli interessi adottato noto come “ammortamento alla francese”;
Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
e, in conseguenza delle suindicate violazioni, pronunciarsi sulla gratuità del mutuo n. 73042453 e per l'effetto condannarsi la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese, commissioni, e polizze;
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia totale o parziale dei contratti per e delle clausole in essi contenute;
3 Accertare e dichiarare che il saldo del conto risultante dalle scritture contabili della convenuta non è quello effettivo;
Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, che i criteri adottati dall'istituto bancario sono privi di legittimità ed in aperta violazione della normativa vigente, e ciò con riferimento anche all'applicazione dei tassi d'interesse;
Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della banca convenuta degli obblighi di buona fede e, conseguentemente, rideterminarsi il dare/avere tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sugli interi rapporti secondo legge;
per l'effetto, condannare la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante società, prudentemente quantificate in euro 69.193,33, oltre spese di CTP, che si chiede sin d'ora occorrendo ammettersi sui quesiti meglio appresso indicati, salva la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito dell'espletanda attività istruttoria, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora;
Accertare e dichiarare, per effetto della rettifica del saldo, la illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno della odierna attrice, e per l'effetto ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva;
- ritenere e dichiarare che gli attori hanno subito gravi danni a seguito dell'illegittimo comportamento posto in essere dalla convenuta, la quale, abusando della sua posizione quale contraente “forte”, ha preteso somme assolutamente non dovute, così alterando la reale esposizione debitoria;
per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei suddetti danni e di quelli causati dall'illegittima segnalazione in black list nella misura che sarà quantificata in corso di causa, ovvero che sarà ritenuta dal Giudicante conforme a giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
Ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce ''stato del rapporto'' contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della
4 Circolare Banca d'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
-
Rigettare l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione;
- Rigettare la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 789,86 o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, come saldo della posizione a sofferenza n. 9501/00000174 (già conto corrente n. 1000/6230), oltre agli interessi moratori convenzionali dal 16.11.2018 al saldo;
Rigettare la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 32.552,80, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, come saldo del mutuo n. 73042453, oltre agli interessi moratori convenzionali dal 16.11.2018 sino al saldo;
Condannare la banca convenuta ex art. 96 cpc;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e della procedura di
Mediazione.
In via istruttoria: tenuto conto delle contestazioni alla CTU contenute nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 aprile 2021,
a) disporre rinnovazione della CTU tecnico – contabile quale mezzo al fine di determinare in relazione ai rapporti di mutuo chirografario, di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito ed anticipi fatture per cui è causa, l'effettivo dare/avere tra le parti e, più precisamente, di:
(i) accertare, in base ai D.D.M.M. attuativi della L. 108/96 via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi e/o dell'esercizio dello ius variandi da parte della si sia superato il tasso soglia;
CP_2
- qualora risulti che il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) originariamente pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 T.U.B nei contratti oggetto di causa, con riferimento agli interessi a qualsiasi titolo applicati, convenzionali, moratori e per anatocismo, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione o l'esercizio dello ius variandi e ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato, computando nella base di calcolo da
5 confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito con esclusione di sole imposte e tasse;
i accertare, in base ai D.D.M.M. attuativi della L. 108/96 via via intervenuti, se il tasso di interesse pattuito ove al momento della stipula del contratto o dell'esercizio dello ius variandi era inferiore al tasso soglia, abbia poi successivamente superato il tasso soglia nel corso dei rapporti al seguito delle variazioni di quest'ultimo e, conseguentemente, ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti riducendo gli interessi nei limiti del tasso legale, qualora risulti che il T.E.G. applicato ai contratti oggetto di causa abbia superato, con riferimento agli interessi a qualsiasi titolo applicati, il tasso soglia, in uno o più periodi;
i accertare l'applicazione della capitalizzazione trimestrale ad interessi passivi, oneri e commissioni di qualsiasi natura e ricalcolare l'esatto ammontare dei rapporti dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione.
ii Calcolare gli interessi passivi applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;
iii escludere la c.m.s., la D.I.F. nonché ogni onere con funzione di remunerazione del credito;
iv con particolare riferimento al mutuo chirografario per cui è causa calcolare il
TAEG/ISC effettivamente applicato e ove risulti che sia diverso da quello contrattualmente pattuito, determinare l'effettivo ammontare del dare/avere tra le parti ricalcolando gli interessi con l'applicazione del Tasso Medio Bot ex art. 117 TUB.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi compresi CPA, IVA del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata
Respingere siccome infondati i motivi di gravame proposti dalla società appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9801/2022 del Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario del
15%, per entrambi i gradi di giudizio. 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 9 aprile 2018, (di seguito anche soltanto: Parte_1
ha convenuto in giudizio (di seguito anche soltanto: Parte_1 Controparte_1
) deducendo: CP_2
- di aver acceso in data 5.9.2006 il conto corrente n. 1000/12918, divenuto poi
1000/6230 ancora aperto;
- che su tale conto corrente erano state appoggiate le competenze di altri rapporti accessori, fra cui il conto anticipi fatture numero 220543;
- che con contratto del 18 febbraio 2008 aveva concesso alla Controparte_1
società un finanziamento per l'importo di euro 250.000,00 Parte_1
contraddistinto dal numero 73042453;
- che sui predetti rapporti la aveva applicato condizioni illegittime lucrando CP_2
un rilevante indebito;
in dettaglio:
- la società lamentava con riguardo al contratto di conto corrente n. 1000/12918, divenuto poi 1000/6230:
a) l'assenza di valide pattuizioni relative all'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello legale, allo scoperto di cassa ed alle anticipazioni su fatture;
b) l'illegittimità dello ius variandi previsto all'articolo 16 delle condizioni generali del contratto;
in particolare, la società lamentava che la non avesse dato CP_2
applicazione all'articolo 6 della legge numero 154 del 1992;
c) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel corso dell'intero rapporto;
d) l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, in quanto oneri non preventivamente determinati;
e) la illegittima introduzione da parte della di nuove commissioni in CP_2
seguito agli interventi normativi del 2009 (articolo due bis del d. l. numero 185 del 2008 convertito nella legge numero 2 del 2009);
7 f) l'applicazione di condizioni usurarie da parte della fin dal 31 marzo 2007 CP_2
(cd usura ab origine, cfr. pag. 10 atto di citazione primo grado);
- la società lamentava con riguardo al rapporto di mutuo numero 73042453 di euro di euro 250.000,00:
a) che era riportato un taeg/isc di euro 7,005% rispetto a quello effettivo pari a
8,144% e che erano errati il tasso nominale ed il tasso di mora indicati in contratto;
b) che il meccanismo di ammortamento alla francese comportava l'applicazione di interessi anatocistici occulti ex se;
- la società lamentava con riguardo alla segnalazione alla Centrale Rischi che ne aveva riportato un danno derivato dalla illegittimità della segnalazione alla luce del saldo che andava rettificato, per quanto esposto, in favore di essa Parte_1
in almeno euro 69.193,33.
La società chiedeva, quindi, di accertare la parziale invalidità dei rapporti Parte_1
oggetto di causa e di condannare la Banca a restituirle l'importo indebitamente percepito, quantificato in euro 69.193,33, nonché a risarcirle il danno conseguente all'illegittima segnalazione in Centrale Rischi che non quantificava;
chiedeva anche la condanna della
Banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (pag. 36 atto di citazione primo grado . Parte_1
La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande CP_2
svolte da parte attrice comunque parzialmente prescritte per il periodo anteriore al
25.5.2007 (data questa della prima formale richiesta di rimborso da parte della società attrice con il deposito dell'istanza di mediazione) e svolgendo a sua volta domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna di al pagamento della Parte_1
somma di € 789,86 a titolo di saldo della posizione a sofferenza n.9501/00000174 e della somma di € 32.552,80 come saldo del mutuo n.73042453, oltre interessi moratori convenzionali dal 16.11.2018 sino al saldo.
Il Tribunale dava ingresso alla fase istruttoria e disponeva consulenza tecnica contabile sul seguente quesito:
8 “Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa acceso in data 5.9.2006 e ai rapporti di affidamento relativi:
1) effettui ogni conteggio dalla data di apertura del conto, ovvero dal saldo risultante alla data di apertura del conto corrente
2) espunga dal conteggio le commissioni di massimo scoperto sino al 22.9.2006; espunga sino al
31.5.2013 la CDF;
3) dal 1.1.2014 espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione sino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte con la delibera del cicr
3.8.2016; da tale data calcoli la capitalizzazione nei termini indicati da detta delibera,
4) calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
a) il tasso contrattuale e sue modificazioni nel rispetto dell'art 118 TUB tempo per tempo vigente, o se più favorevoli quelli applicati dalla banca;
5) ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori
a) al tasso applicato dalla banca;
6) verifichi, per il periodo anteriore al 25.5.2007 (data anteriore di 10 anni la domanda di mediazione), e sulla base delle originarie annotazioni contabili della se vi siano stati pagamenti CP_2
solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di saldi debitori (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), ovvero versamenti in conto a pagamento di saldi debitori per importi superiori al fido concesso;
in tal caso individui, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risultasse a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito di cui sub 2 e
3 (nella misura non coperta da pagamenti solutori pregressi), defalcando quanto debba essere imputato a pagamento di interesse semplice (nei termini di cui sub 4) maturati sino a detta data;
7) verifichi il rispetto del tasso soglia usura includendo per il periodo anteriore al 1.1.2010 le cms secondo i criteri dettati dalla sentenza Cass. SS.UU n.16303 del 20.6.2018; dal 1.1.2010 secondo i criteri di cui alle istruzioni della Banca d'Italia del 2009;
9 8) nel caso di riscontro di usura originaria (intendendosi per tale anche quella relativa alla modica del tasso di interessi ex art 118 TUB) elimini nel trimestre di riferimento tutte le somme addebitate per interessi spese e commissioni;
9) all'esito dei conteggi richiesti da 1 a 8, e tenendo conto che non potranno essere espunte le annotazioni
a debito di cui sub 2 e 3 per la parte pagata nei termini di cui sub 6a), determini il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla (cfr. ordinanza CP_2
7 novembre 2019).
All'esito, il Giudice di prime cure così statuiva sulle domande svolte:
“1) Accoglie la sola domanda attorea riferita al contratto di C\C. n. 12918, per il quale, essendo stata riscontrata una differenza, a favore del correntista di € 3.413,61, ne consegue la condanna della
Banca convenuta, , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento di detta somma, Controparte_3
di € 3.413,61, in favore di oltre interessi come per legge. Parte_1
2) Rigetta tutte le altre domande attoree per le motivazioni di cui in premessa.
3) Accoglie la spiegata domanda riconvenzione di parte convenuta, e, per l'effetto, condanna Parte_1
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_3
931,60 quale saldo della posizione a sofferenza n. 9501/00000174 (già conto corrente n.
1000/6230), e della somma di € 33.508,44 in relazione al contratto di mutuo n. 73042453, oltre interessi moratori con decorrenza dal 02\04\2019.
4) per effetto di quanto ai punti che precedono, condanna altresì, al pagamento, in favore Parte_1
della convenuta, con decurtazione di 1\5 sull'intero liquidato, delle spese e competenze di causa, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per onorari, oltre le spese di integrazione del C.U., pari ad €
518,00, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfetario come per legge, ed oltre alle spese di CTU.”
Avverso la decisione di primo grado proponeva appello chiedendo Parte_1
previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la riforma della sentenza impugnata. In specie, l'appellante censurava il quesito posto al consulente tecnico d'ufficio per essere stata esclusa la verifica sul conto anticipi n. 220543; argomentava, quindi, sulla illogicità della sentenza impugnata per aver escluso di valutare le pretese
10 relative al periodo antecedente al 25 maggio 2007 ritenendo il Tribunale maturata la prescrizione e per non aver ritenuto i tassi applicati usurai. Censurava, inoltre, l'erroneità della sentenza impugnata per aver accolto la domanda riconvenzionale valutando illogicamente la documentazione versata in atti.
si costituiva nel grado chiedendo il rigetto dell'appello e, quanto Controparte_3
all'istanza cautelare, che fosse respinta per assenza dei relativi presupposti.
All'udienza di prima comparizione l'appellante rinunciava all'istanza cautelare;
la Corte fissava, quindi, udienza di precisazione delle conclusioni in data 19 giugno 2024. A tale udienza, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini di 60 e di giorni 20 per il deposito, rispettivamente, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Veniva decisa nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.
Motivi della decisione
L'appello è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
L'appellante con il primo motivo di appello censura la mancata indagine del CTU sul conto anticipi n. 220543, conto non compreso nel quesito di consulenza tecnica contabile. Secondo inoltre, il Tribunale ha errato allorché ha escluso Parte_1
l'applicazione di tassi usurari (ottavo motivo di appello), facendo proprie le risultanze della CTU svolta: e ciò, in tesi, deriverebbe dall'omesso esame del conto anticipi fatture n. 220543.
Osserva la Corte che il consulente tecnico nella sua relazione (cfr. pag. 9) ha precisato che: “L'oggetto d'analisi sono:
- il conto corrente ordinario n. 12918 (poi rinumerato con il n. 6230) acceso dalla Parte_1
presso la (poi , filiale di Abbiategrasso;
è presente in atti il Controparte_4 Controparte_1
11 contratto di conto corrente con le relative condizioni economiche sottoscritto in data 5 Settembre 2006
(doc. 1 Attrice e 18 Convenuta);
- il conto SBF n. 220543 acceso dalla presso la (poi Parte_1 Controparte_4 [...]
, filiale di Abbiategrasso;
è presente in atti un contratto di servizi di incasso con le Controparte_1
condizioni economiche sottoscritto in data 6 Ottobre 2006 (doc. 2
Attrice e 21 Convenuta).
Con specifico riferimento al c.c. n. 220543, nella CTU si legge che:“Riguardo al conto SBF
n. 220543 si osserva che non sono presenti in atti gli estratti conto ma solo dei giornali di carico dal
2008 al 2012 (doc. 15 Attrice) e delle distinte riepilogative dal 2008 al 2010 che riportano dati non ritenuti rilevanti ai fini del ricalcolo (doc. 19 Attrice). Inoltre lo stesso ha una funzione di pura evidenza infatti le competenze vengono determinate ma mai addebitate in detto conto, perché vengono contabilizzate direttamente sul conto n. 12918.Pertanto il C.T.U. in mancanza degli elementi occorrenti non ha potuto effettuare né la ricostruzione del conto né la verifica sulla natura dei pagamenti e dell'usura”.
Né quanto concluso dal CTU appare inficiato da quanto argomentato nelle osservazioni del CTP di parte odierna appellante cui il CTU ha ribadito che: “Per quanto riguarda le richieste n. 1) e n. 2) il C.T.U. osserva che le operazioni relative agli accrediti per le anticipazioni ed agli addebiti per competenze del conto sono già presenti nella movimentazione del conto ordinario.
Nel caso in cui la richiesta del C.T.P. sia quella di espungere dal ricalcolo del conto ordinario le competenze riguardanti le anticipazioni SBF si sottolinea che le stesse sono dovute. Nello specifico come è riportato anche nel riepilogo condizioni presente nei giornali di carico in allegato n.15 Attrice:- le commissioni addebitate a titolo di competenze non si configurano quali CMS/CDF, ma sono il costo che la banca addebita per l'incasso di ciascuna fattura;
- le spese sono fisse per la presentazione delle fatture all'anticipo; - gli interessi non sono da ricalcolare in quanto il quesito prevede l'applicazione dei tassi convenzionali e neanche da espungere ai fini dell'anatocismo in quanto la richiesta riguarda solo il periodo successivo all'01/01/2014 (mentre il rapporto si ferma al 2012)” (cfr. pag. 28 CTU).
Di talché i motivi di appello primo e ottavo si palesano come privi di fondamento;
con la precisazione che non è necessario riaprire la fase istruttoria tramite nuova CTU contabile a fronte dell'assenza degli estratti conto come dianzi precisato. Invero, le argomentazioni
12 appena svolte consentono di ritenere che l'esperimento di una indagine peritale in questo caso risulterebbe, oltre che irrilevante, oltremodo esplorativo. È noto alla Corte
l'orientamento di legittimità espresso dalle SS. UU. nell'arresto di cui alla sentenza n.
3086/2022; tuttavia, è proprio in quella occasione che la Suprema Corte, oltre ad ampliare il perimetro di indagine del CTU nominato, ha altresì precisato che il potere di accertamento dell'ausiliare del giudice non può estendersi ai “fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni”. Come si è avuto modo di constatare, in questo caso è mancata la prova – e in alcuni casi la specifica allegazione – dei fatti che l'appellante ha posto a fondamento delle proprie eccezioni e/o domande, sicché una qualsiasi attività di indagine demandata a un CTU avrebbe avuto l'effetto – non consentito – di supplire a tale carenza.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la pronuncia di primo con riferimento alla ritenuta prescrizione degli addebiti anteriori al 25 maggio 2007. In specie,
l'appellante si duole della CTU in punto valutazione delle rimesse solutorie, valutazione recepita dal Tribunale. Il CTU, in tesi, avrebbe errato nel considerare tutti gli addebiti in conto corrente sino al 25 maggio 2007 quali rimesse solutorie: secondo l'appellante si tratterebbe, di contro, di rimesse ripristinatorie e come tali non prescritte.
Osserva la Corte che il motivo di appello non è fondato alla luce delle specifiche ed adeguatamente motivate argomentazioni svolte dal CTU.
Più in dettaglio, il CTU nel rispondere al quesito di seguito riportato n. 6 (del seguente tenore: “verifichi, per il periodo anteriore al 25.5.2007 (data anteriore di 10 anni la domanda di mediazione), e sulla base delle originarie annotazioni contabili della se vi siano stati pagamenti CP_2
solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di saldi debitori (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), ovvero versamenti in conto a pagamento di saldi debitori per importi superiori al fido concesso;
in tal caso individui, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risultasse a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito di cui sub 2 e
3 (nella misura non coperta da pagamenti solutori pregressi), defalcando quanto debba essere imputato a
13 pagamento di interesse semplice (nei termini di cui sub 4) maturati sino a detta data.”) ha chiarito che dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti (doc. 5, 6 e 16 dell'attrice speculari dei doc. 20, 19 e 22 della risulta che a decorrere dal 22/09/2006 il conto CP_2
risultava affidato per € 10.000,00 e ciò era confermato anche dagli estratti conto in atti
(doc. 9 attrice). Il CTU, sulla base dei presupposti finora illustrati, ha provveduto ad elaborare il prospetto di verifica delle solutorie/ripristinatorie posto in allegato n. 2 alla relazione depositata secondo i seguenti criteri:
- per ogni singola operazione di addebito/accredito è stata dapprima individuata la relativa data come riportata in estratto conto;
- è stato considerato il fido pattuito e rilevabile (cfr. colonna 9);
- è stato verificato se siano intervenuti pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di precedenti saldi debitori per la quota parte eccedente il fido concesso. Tale verifica è stata eseguita raffrontando il saldo disponibile da estratto conto con l'eventuale affidamento in essere (cfr. colonna 10). In presenza di saldo extra fido la formula seleziona il minore fra il saldo extra fido della riga precedente e la rimessa (cfr. colonna 11). Tale colonna è stata suddivisa in due sezioni: la 11/a che accoglie le rimesse aventi natura solutoria (evidenziate nei prospetti con il colore giallo) e la 11/b che accoglie le rimesse aventi natura ripristinatoria
(evidenziati nei prospetti con il colore verde);
- è stato individuato il progressivo dei “versamenti solutori da rientro fido” (cfr. colonna 12);
- sono stati individuati gli interessi, le c.m.s. e le spese addebitate in conto (cfr. colonna 13);
- per ciascun pagamento solutorio riscontrato si è provveduto ad individuare la quota parte imputabile a soddisfo di pregressi indebiti, nonché ad evidenziarne l'eventuale quota residua ancora non utilizzata. In presenza di addebito di competenze, la formula confronta l'ammontare delle competenze addebitate con le rimesse solutorie non ancora “utilizzate” (cfr. colonna 15);
- sono stati individuati gli indebiti astrattamente ripetibili (cfr. colonna 16);
14 - è stato individuato il progressivo degli indebiti astrattamente ripetibili (cfr. colonna 17).
Il CTU, all'esito, ha così concluso: “Preliminarmente si è provveduto a distinguere le rimesse intervenute sul conto corrente tra solutorie (evidenziate nel prospetto in colore giallo) e ripristinatorie
(evidenziate nel prospetto in colore verde).
Successivamente per ciascuna categoria di rimessa si è provveduto a verificare se la stessa fosse stata utilizzata/imputata per il pagamento/chiusura di Indebiti annotati in conto, e quindi a verificarne
l'eventuale intervenuta prescrizione, applicando per l'individuazione del dies a quo gli insegnamenti S.U.
Cassazione nr. 24418/2010.
Dalla ricostruzione effettuata è stato verificato come:
- tutti gli Indebiti addebitati in conto sino alla data del 25/05/2007, pari ad € 317,05, risultino essere stati pagati da rimesse solutorie,«operazioni» tutte intervenute/annotate in c/c in epoca antecedente al decennio decorrente dalla domanda di mediazione;
rimesse solutorie la cui ripetizione risulterebbe pertanto, secondo l'insegnamento della S.U. Cassazione nr. 24418/2010, prescritta;
- tutti gli Indebiti addebitati in conto a partire dal 25/05/2007 risultino essere stati pagati con rimesse solutorie annotate in conto corrente in epoca successiva al 26/05/07; «operazioni» la cui ripetizione, secondo l'insegnamento della S.U. Cassazione nr. 24418/2010, risulterebbe non prescritta.
Applicando i criteri di calcolo sopra illustrati e i procedimenti appena esposti il C.T.U. è giunto alla conclusione che, per il conto n. 12918, tutti i pagamenti sono da considerare aventi natura solutoria e che il ricalcolo del conto corrente in esame deve dunque partire dal 25/05/2007 (dies a quo) (cfr. pag.
11-14 CTU).
In conclusione, anche tale motivo di appello non è fondato.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha inteso dolersi della sentenza di prime cure nella parte afferente gli interessi ultralegali. L'appellante lamenta che la ha CP_2
applicato interessi maggiori rispetto a quelli che erano stati pattuiti e lamenta l'omessa pronuncia sul punto in prime cure.
Osserva la Corte che la doglianza è priva di fondamento.
15 Va premesso, come evidenziato dall'appellata, che non impugna la sentenza Parte_1
nella parte in cui reputa valide le pattuizioni di interessi ultralegali.
Quanto alla omessa pronuncia, non allega né di quanto sarebbero maggiori i Parte_1
tassi applicati, né quale pattuizione non sarebbe stata rispettata applicando interessi maggiori. Il contratto di c.c. sul punto era determinato atteso che specificava: “i rapporti di dare e avere relativi ai conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con identica periodicità trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese (…)” (doc. 18, pag. 3, fasc. I grado . CP_2
Né soccorre la perizia econometrica di parte attrice in primo grado (doc. 33 attrice primo grado) atteso che dalla stessa non si comprende per quali voci vi Parte_1
sarebbe stato il superamento di cui al motivo di appello.
Né, parimenti, soccorre l'atto di citazione in primo grado (paragrafo b, pag. 25 atto di citazione primo grado ove è riportato solamente: “la Banca ha applicato un tasso Parte_1
che risulta, per le ragioni di cui in premessa, non solo indeterminato nel suo ammontare ma anche di molto superiore rispetto al tasso convenzionalmente pattuito”.
Con il quarto e sesto motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di considerare che la non ha provato l'effettivo invio alla cliente delle CP_2
comunicazioni ex art. 118 TUB. L'appellante contesta, per l'effetto, la ritenuta legittimità in prime cure dello ius variandi. E di conseguenza (sesto motivo), l'appellante lamenta la illegittima applicazione di c.m.s. e l'introduzione di nuove commissioni.
Osserva la Corte che le doglianze sono prive di fondamento.
Basti richiamare i documenti di sintesi recanti le modifiche contrattuali inviati -come si evince dalla prima pagina di ciascun documento- costantemente a: “ via Parte_1
Dante Alighieri 85, 20081 Abbiategrasso Mi” (doc. 38 primo grado pag. da 1 a 250), CP_2
documenti non oggetto di contestazione alcuna.
Con il quinto motivo di appello, ha inteso dolersi del seguente capo della Parte_1
sentenza di primo grado: “Con riferimento all'assunto attoreo afferente l'illegittimità della
16 convenzione anatocistica trimestrale, se ne rileva l'infondatezza, in quanto, ai sensi dall'art. 25, comma
2, del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, e della successiva delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti bancari, è ammessa, purchè al correntista venga assicurata parità di trattamento nel caso di maturazione di interessi attivi. Il contratto oggetto di causa è stato stipulato nel settembre del 2006, e prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia in caso di saldo attivo che in caso di saldo passivo;
vieppiù, la clausola, risulta specificamente approvata per iscritto dalla correntista ai sensi dell'art. 1341 c.c. (cfr. doc. 18).”
Osserva la Corte che la doglianza non coglie nel segno.
Nella fattispecie, invero, risulta la sottoscrizione della clausola contestata fin dall'anno
2006, clausola che è stata approvata specificamente a pag. 13 del contratto di c.c. (doc. n.
18 primo ): l'art. 7, comma 1, 2 e 7 prevede espressamente l'identica CP_2 CP_6
periodicità trimestrale con l'esclusione di capitalizzazione periodica sugli interessi così maturati.
Con il settimo motivo di appello, l'appellante impugna il seguente capo della sentenza:
“Va disatteso, perché infondato, l'assunto attoreo afferente l'avvenuto indebito lucro, da parte della
mediante l'applicazione dei cd. “giorni valuta”; ciò in quanto non risultano indicate né le CP_2
operazioni sulle quali si sarebbe verificato detto “indebito lucro”, né risulta quantificato o quantificabile il suo ammontare. Tanto più che le regole per l'attribuzione delle valute, risultano espressamente pattuite nella documentazione contrattuale sottoscritta dalla società attrice (cfr. docc. 18-23 conv.).”
La doglianza è priva di fondamento.
Osserva la Corte che l'atto di citazione in primo grado non soccorre a chiarire a quali operazioni si riferisca la domanda attorea: “Ciò ha generato di fatto l'applicazione di condizioni diverse da quelle indicate in contratto e ha violato numerose norme imperative e circolari di Banca
D'Italia, in particolare quelle relative al rispetto del principio della trasparenza dei tassi e delle condizioni applicate;
numerose norme vigenti ed interpretazioni giurisprudenziali in materia di pratiche bancarie contra legem;
illeciti contrattuali inerenti all'applicazione dei giorni di valuta, alle commissioni
17 di massimo scoperto, alla capitalizzazione composta degli interessi, ecc.” (pag. 5 atto citazione primo grado . Corretta, pertanto, è la conclusione cui è giunto il Tribunale. Parte_1
Con il nono motivo di appello, l'appellante ha inteso dolersi della sentenza nella parte in cui statuisce sul mutuo n. 73042453. La società lamenta che Parte_1
l'ammortamento alla francese comporti la non trasparenza ex se dei tassi applicati.
Osserva la Corte che sulla questione afferente il piano di ammortamento alla francese e la possibile nullità del contratto per omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori pur a fronte del Tan previsto nel contratto, si è espressa la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29.5.20241; le Sezioni
Unite, con pronuncia da questa Corte non ha motivo di distanziarsi, ha chiarito che in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Ciò in quanto, ha specificato la Suprema Corte in parte motiva, il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo globale (TAEG). E nella fattispecie in esame, TAN e TAEG erano esplicitati nel contratto atteso che i relativi criteri di calcolo erano ivi specificati (V. doc.
3 primo grado allegato all'atto di citazione, alla voce Condizioni economiche). Parte_1
Il motivo di appello in esame che poggia sull'assunto che il piano di ammortamento alla francese sia di per sé produttivo di interessi anatocistici, si palesa, in conclusione, privo di fondamento.
Con il decimo motivo di appello, lamenta l'illegittimità della segnalazione Parte_1
alla Centrale Rischi effettuata dalla l'appellante argomenta di aver subito un CP_2
danno la cui prova è da ritenere ex se.
Osserva la Corte che correttamente il Tribunale ha ritenuto che andasse rigettata, perché infondata, la domanda di volta ad ottenere la condanna, in capo alla Parte_1
convenuta, al risarcimento del danno, asseritamente derivatole a causa della CP_2
segnalazione del debito in Centrale Rischi.
E ciò sia in quanto, la segnalazione alla Centrale Rischi, dell'esposizione debitoria della
è da considerarsi lecita e dovuta, e conseguente a un adempimento non Parte_1
derogabile da parte della banca, poiché la stessa, vantava, al moneto della segnalazione, nei confronti della società attrice un credito pari ad euro 931,60 quale saldo, all'1/4/2019, della posizione a sofferenza n. 9501/00000174 (già conto corrente n.
1000/6230: cfr. doc. 40 Banca primo grado), e ad euro 33.508,44 in relazione al contratto di mutuo n. 73042453, di cui euro 23.037,85 per rate scadute e non pagate ed euro 9.514,95 per interessi di mora (cfr. doc. 41, ivi “Estratto posizione mutuo”). Sia in quanto alcuna prova ha allegato sul danno in concreto subito, pur essendone Parte_1
onerata (cfr. Cass. n. 3130/2021).
Con l'undicesimo motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia errato nell'accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla odierna appellata. CP_2
19 Secondo dall'accoglimento dei motivi di gravame deriverebbe un suo maggior Parte_1
credito con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale.
Osserva la Corte che questo motivo di appello resta assorbito dal rigetto di tutti gli altri motivi di appello così come la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. spiegata dalla appellante.
In conclusione, la Corte d'Appello di Milano, per tutti i motivi di cui sopra, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e, tenuto Parte_1
conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, dette spese pare congruo liquidare, in favore della parte appellata, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (valore della causa euro 69.193,33) e, dunque, in complessivi euro 9.991,00, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui l'articolo 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di Parte_1
cui all'articolo 13, comma 1bis, DPR n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
I respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano n. 9801/2022 pubblicata il 14 dicembre 2022;
II condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte Parte_1
appellata le ulteriori spese del grado, che liquida in euro Controparte_1
9.991,00, per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge;
20 III dà atto che sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui Parte_1
all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 25 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Ferrari Serena Baccolini
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A tal riguardo, la giurisprudenza di merito era ormai unanime nell'affermare che il meccanismo di ammortamento alla francese - in cui gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata – non comporta anatocismo (da ultimo, Corte appello Milano sez. I, 4/4/2023, n. 115).
18