Articolo 3 della Legge 23 marzo 1981, n. 92
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 aprile 1981
Art. 3.
Ove l'attuazione dei programmi richieda studi o indagini preliminari di particolare complessita' tecnica e scientifica, il Ministro per i beni culturali e ambientali e' autorizzato, a norma dell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , a stipulare convenzioni di ricerca. Tali convenzioni possono anche essere stipulate su proposta dell'Istituto centrale del restauro, ai sensi dell' articolo 5, primo comma, della legge 6 febbraio 1973, n. 23 .
Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere spese e onorari che non siano documentati dall'ente, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.
Entrata in vigore il 11 aprile 1981
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