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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12716 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16497/2025
Il Giudice FA EL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to DIOTALLEVI Parte_1
LAURA
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
ROSANO PIETRO resistente
CP_2
resistente contumace
OGGETTO: impugnazione contributi previdenziali
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “insiste per l'annullamento del preavviso e atti sottesi e per la condanna di alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite”. Per la parte resistente: “ insiste nel rigetto delle domanda avversarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.5.2025 ha adito il Tribunale Parte_1
di Roma, sezione lavoro, per l'annullamento del preavviso di fermo e della sottesa cartella di pagamento, relativa al mancato pagamento di contributi previdenziali.
La Difesa rileva che la propria assistita non è stata mai iscritta a e che i contributi riguardano suo zio, , CP_2 Parte_2
deceduto in data 4.9.2003, che il credito si sarebbe, in ogni caso, prescritto e che la non ha proceduto ad alcun formale atto di accettazione Pt_1
dell'eredità.
Si è costituta in giudizio eccependo la Controparte_3
regolarità della notifica della cartella di pagamento e la conseguente tardività del ricorso e, nel merito, la solidarietà passiva degli eredi, ai sensi dell'art. 65 comma 1 DPR n. 600/1973.
Con successiva memoria difensiva la ricorrente da atto del sopravvenuto annullamento e conseguente sgravio, da parte di , della CP_2
cartella di pagamento e del pagamento delle spese di lite da parte di quest'ultimo ente e insiste per la condanna di al pagamento delle CP_4
spese, ex. art. 93 cpc.
con successiva memoria, afferma che “nessuna soccombenza può CP_4
essere attribuita all'Agente della Riscossione, la quale è legittimata passivamente soltanto riguardo alla regolarità formale della cartella di pagamento e degli atti esecutivi e non anche alla sussistenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo”.
Pag. 2 di 3 Il giudice, all'esito dell'udienza del 4.12.2025, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, tratteneva la causa in decisione.
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , a fronte CP_2
della rituale notifica del ricorso, e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, a fronte del provvedimento di sgravio effettuato nelle more da , con conseguente annullamento della comunicazione CP_2
preventiva di fermo, relativa a un credito ormai inesistente.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti a fronte di quanto già corrisposto a tale titolo da alla ricorrente e dell'estraneità di CP_2
alla fase di formazione del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo in CP_4
esame.
Va, in ogni caso, evidenziato che lo sgravio disposto da CP_2
interveniva in epoca successiva la costituzione in giudizio di CP_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
annulla la comunicazione preventiva di fermo impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
02/12/2025 Il Giudice
FA EL
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16497/2025
Il Giudice FA EL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to DIOTALLEVI Parte_1
LAURA
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
ROSANO PIETRO resistente
CP_2
resistente contumace
OGGETTO: impugnazione contributi previdenziali
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “insiste per l'annullamento del preavviso e atti sottesi e per la condanna di alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite”. Per la parte resistente: “ insiste nel rigetto delle domanda avversarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.5.2025 ha adito il Tribunale Parte_1
di Roma, sezione lavoro, per l'annullamento del preavviso di fermo e della sottesa cartella di pagamento, relativa al mancato pagamento di contributi previdenziali.
La Difesa rileva che la propria assistita non è stata mai iscritta a e che i contributi riguardano suo zio, , CP_2 Parte_2
deceduto in data 4.9.2003, che il credito si sarebbe, in ogni caso, prescritto e che la non ha proceduto ad alcun formale atto di accettazione Pt_1
dell'eredità.
Si è costituta in giudizio eccependo la Controparte_3
regolarità della notifica della cartella di pagamento e la conseguente tardività del ricorso e, nel merito, la solidarietà passiva degli eredi, ai sensi dell'art. 65 comma 1 DPR n. 600/1973.
Con successiva memoria difensiva la ricorrente da atto del sopravvenuto annullamento e conseguente sgravio, da parte di , della CP_2
cartella di pagamento e del pagamento delle spese di lite da parte di quest'ultimo ente e insiste per la condanna di al pagamento delle CP_4
spese, ex. art. 93 cpc.
con successiva memoria, afferma che “nessuna soccombenza può CP_4
essere attribuita all'Agente della Riscossione, la quale è legittimata passivamente soltanto riguardo alla regolarità formale della cartella di pagamento e degli atti esecutivi e non anche alla sussistenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo”.
Pag. 2 di 3 Il giudice, all'esito dell'udienza del 4.12.2025, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, tratteneva la causa in decisione.
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , a fronte CP_2
della rituale notifica del ricorso, e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, a fronte del provvedimento di sgravio effettuato nelle more da , con conseguente annullamento della comunicazione CP_2
preventiva di fermo, relativa a un credito ormai inesistente.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti a fronte di quanto già corrisposto a tale titolo da alla ricorrente e dell'estraneità di CP_2
alla fase di formazione del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo in CP_4
esame.
Va, in ogni caso, evidenziato che lo sgravio disposto da CP_2
interveniva in epoca successiva la costituzione in giudizio di CP_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
annulla la comunicazione preventiva di fermo impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
02/12/2025 Il Giudice
FA EL
Pag. 3 di 3