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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 86/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 86 /2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Terni Via Goldoni Parte_1 C.F._1
12 presso lo studio dell'Avv. STELLA GIACOMO che lo difende in forza di procura in calce RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. ) elettivamente domiciliato in INDIRIZZO Controparte_1 P.IVA_1
TELEMATICO presso lo studio dell'Avv. TEMPERANZA ANDREA che lo difende in forza di procura in calce
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
avente ad
OGGETTO
Risoluzione per inadempimento – giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. 26/24
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva dinanzi al Tribunale di Terni la Parte_1 [...]
affinché, accertata la risoluzione contrattuale e la responsabilità per grave Controparte_1
inadempimento della ditta quest'ultima venisse condannata al risarcimento del danno in suo CP
favore per complessivi euro 9.804,62.
A fondamento della pretesa poneva le risultanze di una perizia di parte, confermata in sede di ATP,
che aveva accertato difetti nella posa in opera degli infissi, con tagli alla base e difetti nel montaggio che ne compromettevano l'estetica, mentre per le persiane nella fase di posa in opera erano stati scheggiati gli stipiti in pietra e lasciato uno spazio eccessivo tra persiana e stipite, lungo il suo perimetro, tanto da generare sibili in caso di vento ed infiltrazioni d'acqua in caso di pioggia;
inoltre l'inadempimento della consisteva anche nell'aver abbandonato il cantiere senza porre rimedio CP
ai vizi.
Con comparsa di risposta del 15.06.2020 si costituiva la eccependo la decadenza CP
dall'azione di accertamento dei vizi, sia perché non tempestivamente denunciati, sia in forza dell'accettazione dell'opera da parte del committente avvenuta sottoscrivendo il verbale di collaudo.
Contestava la sussistenza dei vizi e rilevava che il sistema di ancoraggio con cardine su piastra era stato sconsigliato dalla ditta esecutrice, malgrado ciò il aveva scelto questa soluzione;
inoltre era Pt_1
stato il committente ad impedire definitivamente l'accesso della ditta al cantiere. In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva la condanna di al pagamento di Euro Parte_1
6.928,90, di cui alla fattura n. 133 del 27/10/2017, riconosciuta come dovuta anche dal ctu, in subordine chiedeva che tale somma fosse oggetto di compensazione con quanto eventualmente riconosciuto a parte ricorrente.
Il Tribunale di Terni con sentenza 882/2021 riconosceva all'attore un risarcimento pari alla somma necessaria per il ripristino dei difetti ed agli esborsi sostenuti per il ctp e l'atp, compensando tali importi pagina 2 di 14 con quanto ancora dovuto a per la fattura n. 133 del 27/10/2017, cosicché condannava CP CP
al pagamento in favore dell'attore di euro 3.189,72 oltre alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto notificato il 8.9.2021. L'appellante CP
chiedeva la riforma della sentenza dichiarando che nulla era dovuto in favore del Sig. Parte_1
ed, anzi, chiedeva di condannare quest'ultimo al pagamento in favore della del residuo importo CP
di Euro 6.928,90 di cui alla fattura n. 133 del 27/10/2017, in subordine chiedeva di ridurre l'importo eventualmente dovuto in ragione del proprio controcredito;
in ulteriore subordine chiedeva di disporre la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della gravata ordinanza, prevedendo che il Sig. venisse condannato alla restituzione in favore della di tutti gli infissi Parte_1 CP
e la merce fornita ed installata presso la sua abitazione.
Articolava tre motivi di appello, relativi a: omessa valutazione del verbale di collaudo e natura meramente estetica del “vizio” lamentato, riconoscibile e quindi tardivamente denunciato;
nullità dell'atp per aver fornito risposte parziali, insoddisfacenti nonché precluse al consulente, in quanto implicanti valutazioni giuridiche di competenza esclusiva del Giudicante;
omessa pronuncia in quanto,
dichiarata (implicitamente) la risoluzione dei contratti di fornitura intercorsi tra le parti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare il Sig. alla restituzione in favore della Parte_1 CP
della merce fornita ed installata presso la sua abitazione.
Il signor si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello proposto, in quanto infondato, e Pt_1
formulava appello incidentale chiedendo di dichiarare l'avvenuta risoluzione contrattuale per grave inadempimento della e di condannare la stessa al pagamento in suo favore della totale Controparte_1
somma di euro 9.804,62 a titolo di risarcimento danni e refusione delle spese di lite dallo stesso sostenute, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
In merito al primo motivo di appello si riportava alle risultanze dell'Atp; in merito al secondo osservava che la costituzione della convenuta in primo grado era tardiva e quindi essa era decaduta dalla facoltà
di proporre domanda riconvenzionale;
la nuova domanda, mascherata da richiesta di correzione pagina 3 di 14 dell'errore materiale, era inammissibile poiché mai nessuna domanda di restituzione degli infissi e dell'altra merce era stata avanzata dalla controparte.
Il giudizio veniva deciso con sentenza emessa in data 23.6.2022, che accoglieva l'appello e quindi, rigettata la domanda di risarcimento danni oggetto dell'appello incidentale, condannava Parte_1
al pagamento della somma di euro 6.928,90 di cui alla fattura 133 del 2017 non ancora saldata,
[...]
oltre alle spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione sulla base di due motivi: il Parte_1
primo, relativo all'omesso rilievo d'ufficio, sia da parte del giudice di primo che di secondo grado,
della tardività della domanda riconvenzionale proposta dalla (pure eccepita dal ed CP Pt_1
oggetto di appello incidentale) ed il secondo, relativo ad omesso esame di un fatto decisivo con riguardo al fatto che il verbale di collaudo non riguardava le persiane.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo ed ha accolto il secondo.
Il giudice di legittimità ha verificato che la sentenza impugnata aveva omesso di valutare un fatto storico (il mancato esito positivo della verifica delle persiane) cui si riferivano i difetti lamentati dal
, fatto decisivo perché, ove si fosse tenuto conto della mancata verifica positiva dei serramenti Pt_1
esterni, la decisione sarebbe stata diversa. Per tale ragione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte
di Appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Riassunto tempestivamente il giudizio d'appello, ha riproposto le conclusioni Parte_1
rassegnate nel giudizio di secondo grado cassato ed in particolare ha chiesto il rigetto dell'appello e di tutte le domande formulate da Come fatto sopravvenuto ha chiesto la condanna di CP CP
alla restituzione degli importi, pari ad euro 11.000,00, versati a fronte della condanna oggetto della sentenza poi cassata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
pagina 4 di 14 La si è costituita evidenziando il passaggio in giudicato di tutte le statuizioni non oggetto CP
di ricorso per Cassazione;
nel merito si è riportata a tutte le difese spiegate ed in particolare ai motivi del primo appello.
La causa viene decisa all'esito del deposito delle memorie conclusionali ex art. 352 c.p.c. e all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14 maggio 2025.
In via assolutamente preliminare va definito l'ambito di cognizione della Corte, alla luce del contenuto dell'ordinanza di rinvio. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla decadenza di dal proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, CP
per tardiva costituzione in primo grado, con la conseguenza che tale questione non può essere ulteriormente riesaminata. Quanto al secondo motivo, invece, ha ritenuto che vi sia stato omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il verbale di collaudo positivo escludeva le persiane, non potendosi pertanto concludere, come ha fatto il precedente giudice di appello, che vi era stata accettazione dell'opera con riferimento a tale parte della fornitura.
A norma dell'art. 384 cod. proc. civ. il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunziato dalla Corte di Cassazione quando viene accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, mentre qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito (come nel caso di omesso esame di un punto decisivo) il giudice di rinvio è pienamente libero nel riesame della controversia, salvo l'ulteriore sindacato in sede di cassazione in ordine al difetto di attività in cui egli sia a sua volta incorso (Cass. Sez. 3, 27/04/1995, n. 4643).
Deve ulteriormente osservarsi che la cognizione della Corte è vincolata sulla base dei motivi di appello, principale ed incidentale, originariamente proposti e qui reiterati, che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Richiamato quanto sopra esposto in fatto, occorre, schematicamente, riepilogare quanto segue: in primo grado aveva formulato domanda di risoluzione per grave inadempimento e di Pt_1
risarcimento danni, contestando di dover pagare l'ultima fattura di CP pagina 5 di 14 contestava la pretesa eccependo la decadenza dall'azione ed il collaudo positivo, in via CP
riconvenzionale chiedeva il pagamento della fattura n. 133 dell'importo di euro 6.299,00 più iva.
Il giudice di primo grado non ha pronunciato la risoluzione ma ha condannato pagare a CP Pt_1
le spese di ripristino per i vizi riscontrati, oltre alle spese di ctp e atp, compensando però tali somme con l'importo della fattura sopra richiamata.
In appello ha contestato sia la ctu e la relativa quantificazione dei vizi, riproponendo le difese CP
già svolte in ordine al carattere palese dei vizi ed all'accettazione dell'opera mediante verbale di collaudo e in subordine, ritenuto che il tribunale abbia dichiarato (implicitamente) risolto il contratto di fornitura e posa in opera intercorso tra le parti, ha chiesto che il dispositivo venga corretto/integrato condannato il alla restituzione in favore della di tutti gli infissi e la merce fornita ed Pt_1 CP
installata presso la sua abitazione.
Il ha contestato la rilevanza del verbale di collaudo e ribadito l'esistenza dei vizi, contestando Pt_1
altresì l'inammissibilità della domanda (nuova) di restituzione merce, osservando che, proprio perché
la sentenza aveva compensato i danni con la fattura, la merce era stata pagata e quindi divenuta di proprietà del committente. In via incidentale ha chiesto che venisse formalmente dichiarata la risoluzione per grave inadempimento della con condanna al risarcimento dei danni stimati dal CP
ctu senza decurtazione e con rigetto della riconvenzionale avversa.
I temi ancora in discussione, all'esito della pronuncia della Cassazione, risultano, quindi, i seguenti:
sussistenza dei vizi, operatività della garanzia per vizi e difformità, gravità dell'inadempimento,
risoluzione del contratto (con conseguenti pronunce restitutorie), pagamento della fattura . 133. CP
In primo luogo, partendo dal fatto decisivo ignorato dal primo giudice d'appello, deve darsi atto che il verbale di collaudo prodotto da ome documento 4 C, sottoscritto dal per accettazione, CP Pt_1
prevede testualmente che “tutte le strutture tranne le persiane risultano collaudate con esito positivo”.
Alla luce del dato letterale deve dunque ritenersi che, quanto agli infissi interni, il committente abbia accettato l'opera senza riserva alcuna. Né si può sostenere che il collaudo non sia valido perché Pt_1 pagina 6 di 14 non era assistito da un tecnico: la verifica dell'opera, propedeutica alla presa in consegna, è un'operazione che non necessita di particolari formalità e neppure di un supporto tecnico, soprattutto ove si consideri che, nel caso di specie, si trattava di oggetti di uso comune, presenti in ogni abitazione,
privi di complessità nel loro utilizzo e funzionamento. Peraltro si osserva che le doglianze relative agli infissi (un'estetica non gradevole per diversa dimensione dei profili ed errori nel montaggio) attengono a difformità visibili ictu oculi, e non certo a vizi occulti;
ne consegue che l'accettazione dell'opera da parte del committente determina l'impossibilità di azionare la garanzia per vizi e difformità.
Poiché invece le persiane non sono state oggetto del suddetto verbale di collaudo positivo, non si può
ritenere che le stesse siano state accettate dal committente;
è poi pacifico che l'installazione non è stata neppure completata in quanto il committente, avvedendosi del danno arrecato agli stipiti di marmo,
fece interrompere i lavori di posa in opera delle persiane ad ottobre 2017. Tale dato, non contestato,
consente, per inciso, di ritenere infondata la deduzione (non veicolata, comunque, in uno specifico motivo di appello avverso la sentenza del Tribunale) di intempestività della denuncia dei vizi da parte dell'odierno ricorrente in riassunzione, che anzi, in forma orale, venne contestata nell'immediatezza,
tanto che il lavoro fu subito interrotto.
La sussistenza dei vizi alle persiane è stata accertata mediante relazione di accertamento tecnico preventivo che dal punto di vista processuale è certamente utilizzabile in quanto ritualmente acquisita al giudizio di cognizione. Essa è valutabile dal giudice unitamente al restante materiale probatorio addirittura anche qualora una delle parti del giudizio di merito non abbia partecipato alla fase di istruzione preventiva, situazione qui neppure verificatasi.
Le censure mosse dall'odierna convenuta in riassunzione avverso tale relazione attengono al suo contenuto, ma non denunciano errori metodologici gravi né violazioni del contraddittorio tali da inficiarne le conclusioni, cosicché non vi è necessità di disporre una nuova consulenza in rinnovazione.
Peraltro la relazione del geom. risulta aver approfondito, valutato e argomentato Per_1
pagina 7 di 14 adeguatamente tutti i profili controversi, dando risposta anche alle osservazioni di parte e recependole
(in parte) nelle conclusioni rassegnate in via definitiva.
A proposito della principale questione oggetto di contenzioso, cioè la scheggiatura degli stipiti in pietra nel corso dell'esecuzione dei fori per apporre i cardini, il Ctu ha affermato che essa ha trovato concordi tutti i tecnici presenti: la posa in opera dei cardini, a supporto delle persiane, è stata effettuata in modo piuttosto frettoloso, senza adottare gli accorgimenti necessari per rendere la fase lavorativa a perfetta regola d'arte.
La secondo il consulente d'ufficio, “avrebbe dovuto utilizzare per tale lavorazione un trapano CP
in assenza di percussione e utilizzando delle punte per lo stesso trapano con diametro progressivo,
iniziando con una punta di modesto diametro e aumentando lo stesso fino al raggiungimento del foro necessario per l'introduzione del cardine. Così facendo sarebbe stato evitato con buona probabilità il danno arrecato agli stipiti e la loro sommaria riparazione (ove effettuata) con utilizzo di resina dagli scarsi risultati estetici”.
Il Ctu ha riscontrato come vizio anche il fatto che la luce residua tra le persiane chiuse e gli stipiti,
piattabande e soglie oscilla da mm 6 a mm 15, mentre dalla scheda tecnica della ditta produttrice della persiana PO (legittimamente acquisita dal consulente in quanto diretta a fornire risposta ai quesiti mediante l'utilizzo di dati tecnici, e non a sopperire alle carenze probatorie delle parti, cfr. Cass.
Sez. 3, 07/09/2023, n. 26144) emerge che per una corretta esecuzione e posa in opera della stessa persiana le luci dovrebbero essere intorno ai 5 mm. quindi, ad avviso del Ctu, “avrebbe potuto CP
essere più precisa” nella posa in opera.
Quali costi necessari per l'eliminazione dei vizi il ctu ha ritenuto necessario il ripristino degli stipiti in pietra rimuovendo la resina applicata dalla provvedendo a restituire allo stipite danneggiato la CP
stessa forma, consistenza, colore e soprattutto durevolezza nel tempo, il tutto con utilizzo di una piattaforma mobile aerea per tre giorni. Il costo complessivo del ripristino secondo il ctu è di euro
2.720,00. pagina 8 di 14 Il ctu ha poi reputato che le quattro persiane poste in opera, sulla scorta delle risultanze tecniche effettuate, non siano state eseguite a perfetta regola d'arte e pertanto non assolvano allo scopo per cui erano destinate.
La Corte reputa che le conclusioni del ctu, rese all'esito di un'indagine completa ed esaustiva e sulla base di valutazioni coerenti, pertinenti e logicamente motivate, siano ampiamente condivisibili.
Ci si deve a questo punto domandare se l'inadempimento della resenti il carattere della gravità CP
e legittimi, conseguentemente, la risoluzione del contratto richiesta dal , sulla quale il giudice Pt_1
di prime cure non si è espresso.
È pacifico che il committente, appena accortosi, in fase di montaggio, del danno agli stipiti di marmo impedì che venissero installate le altre persiane, che in numero di tre risulterebbero ancora accantonate presso la sua abitazione (cfr. pag. 11 ctu).
La fornitura quindi non è stata completata in quanto, a seguito del riscontro e della denuncia di tali vizi,
si aprì una fase di trattative fra le parti senza buon esito ed alla fine, venuto definitivamente meno il rapporto di fiducia tra le parti, l'opera non è stata portata a termine. Non si può quindi ritenere che sia ascrivibile a negligenza della non aver portato a termine l'opera. CP
Il Ctu ha verificato che le persiane installate erano inidonee allo scopo e non montate a regola d'arte,
a causa di una certa “frettolosità” ed imprecisione nella posa in opera. In proposito, non vale come esimente il fatto che vesse suggerito come preferibile altra modalità di posa in opera dei cardini;
CP
qualora non fosse stato possibile eseguire il lavoro a regola d'arte con le modalità scelte dal cliente,
non avrebbe dovuto affatto proporre detta possibilità, o avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire il CP
lavoro qualora non in grado di eseguirlo in maniera tecnicamente corretta, secondo la diligenza professionale.
Va però escluso che i vizi lamentati, pur rilevanti, siano idonei a giustificare una pronuncia di risoluzione dei contratti intercorsi fra le parti. Risulta infatti dai documenti prodotti che fra le odierne parti processuali intervennero quattro contratti (doc. 4 A : il primo, datato 12.7.2016 prot. CP pagina 9 di 14 0088_16 rev. 4, per un corrispettivo di euro 12.150,00 più iva;
il secondo, datato 13.7.2016, prot.
0130_16 rev. 2, per un corrispettivo di euro 7.220 più iva;
il terzo, datato 22.8.2017, prot. 008_ 16
rev.6, per un corrispettivo di euro 6.756 più iva ed infine il quarto, datato 5.9.2017, prot. 0088_16, per un corrispettivo di euro 648,00 più iva.
Detti contratti hanno per oggetto indistintamente la fornitura sia di infissi e di persiane che di porte blindate. Il valore complessivo delle opere ammonta ad euro 26.774,00 iva esclusa. Di questa somma,
sulla base dell'esame dei contratti risulta che il costo che la fornitura e posa in opera delle sole persiane era pari a: euro 2.382,42 (contratto n.1) + euro 2.225,00 (contratto n.2) + euro 648,00 (contratto n. 4)
per un totale di euro 5.255,42 iva esclusa.
È evidente dunque che, anche a voler ritenere interamente viziata la fornitura delle persiane, essa riguarderebbe soltanto una minima parte, pari a circa un quinto come valore economico, dell'intero ordine di serramenti effettuato dal signor , che per il resto non presenta difetti. Ne consegue Pt_1
che l'inadempimento non pare di entità così rilevante da determinare la risoluzione dei contratti siglati dalle parti, che, va ribadito, non comprendevano soltanto la parte di fornitura risultata inutilizzabile.
Esclusa la risoluzione, certamente al committente compete il risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere. In proposito, condivisibili appaiono le conclusioni del ctu con riguardo alla necessità di ripristinare gli stipiti in pietra danneggiati, con lavorazioni che hanno un costo complessivo, compreso l'utilizzo di una piattaforma, di materiale e manodopera, pari ad euro 2.720,00.
Non può invece costituire una voce di danno il valore della fornitura non effettuata (limitatamente alle persiane), perché il danno, in caso di mancata esecuzione dell'opera, non può coincidere con il valore dell'opera non prestata ma, semmai, con il maggior prezzo versato ad altro appaltatore per eseguire la stessa opera. Piuttosto, va valutato come danno emergente l'eventuale esborso effettuato quale corrispettivo per un'opera risultata inutilizzabile. Ciò impone di eseguire un raffronto economico fra le somme versate da a rispetto ai corrispettivi contrattuali ed agli importi che risultano Pt_1 CP
dovuti per le opere esattamente eseguite. pagina 10 di 14 Il Ctu ha valutato come danno il costo delle forniture non effettuate, 9 persiane di cui 4 inidonee montate e 5 non montate, per un totale di euro 2.250,93 oltre ai costi di montaggio per euro 720,00.
Nel contempo egli ha riscontrato che la fattura numero 133 del 27/10/2017, rimasta impagata,
comprendeva la somma di euro 6.075,00, pari al 50% della fornitura riferita al contratto del 12/07/2016,
oltre ad euro 224,00 addebitata al per la realizzazione della finestra del bagno nel piano Pt_1
seminterrato, indicata a mano nel contratto ma senza menzione del relativo costo.
Da quanto riportato dalla ctu alle pagine 9 e seguenti, verificato che parte dei pagamenti si riferisce ad una commessa effettuata dalla madre del non oggetto del presente contenzioso, si evince che Pt_1
i pagamenti da lui effettuati ammontano ad euro 6.075,00 per il primo contratto, più 6.756,00 per il contratto del 22/08/2016, più 648,00 per il quarto ed infine 314,00 euro che non trovano adeguata contabilizzazione. Risulterebbero ancora da pagare euro 6.075,00 (saldo primo contratto) ed euro
224,00 per la finestra del bagno al piano seminterrato.
Considerato che il materiale fornito ed esente da vizi per la commessa di cui è causa assomma ad euro
15.370,58 (di cui 10.375,58 per il primo contratto e 4.995,00 per il secondo) e ha versato euro Pt_1
13.793,00, a credito di restano soltanto euro 1.577,58. Non vi sono dunque somme versate in CP
eccesso per la fornitura delle persiane che debbano essere restituite al committente.
Rigettata la domanda di risoluzione contrattuale ma accolta (in parte) quella di risarcimento, accolta parzialmente la domanda riconvenzionale di operata la compensazione tra le due voci (euro CP
2.720,00-euro 1.577,58) a condannata al pagamento in favore di della somma CP Parte_1
di euro 1.142,42.
Trattandosi di somma riconosciuta a titolo risarcitorio, debito di valore, essa va maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi cd “compensativi” (cfr. Cass. Civile, ord. 17 aprile 2024, n.
10376, nonché ord. N. 32985/2022) sulla somma di anno in anno rivalutata (Cass SS UU 1712/95)
secondo gli Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data pagina 11 di 14 dell'inadempimento fino al saldo, oltre ulteriori interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo.
Venendo alle altre domande formulate, pur non essendo stata pronunciata la risoluzione contrattuale,
considerato che, per i motivi innanzi esposti, il corrispettivo per la fornitura delle persiane non è stato pagato, a diritto ad ottenere la restituzione delle persiane giacenti presso l'abitazione del signor CP
, il quale non ha più titolo a trattenerle, venuto veno ogni rapporto sinallgmatico. Pt_1
Il ricorrente in riassunzione ha poi formulato domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di secondo grado poi cassata. È evidente che la riforma, in questa sede, di tale sentenza rende non più dovuti tali importi ed impone di reintegrare il nella situazione ex Pt_1
ante.
Egli ha documentato di aver pagato a tale titolo 11.000 euro (doc. F). va dunque condannata a CP
restituire a parte ricorrente in riassunzione la somma di euro 11.000 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.
La Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla presente Corte anche con riguardo alle spese di lite della relativa fase.
Orbene, occorre tenere presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3,
ord. n. 9064/2018; Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Va considerato da un lato che le istanze dell'attore in riassunzione sono state accolte solo in parte, così
come la domanda subordinata di dall'altro, la parte sostanzialmente soccombente CP
complessivamente è il cui inadempimento ha causato il giudizio e che risulta tenuta ad un CP
risarcimento di entità superiore rispetto alle proprie pretese creditorie rimaste insoddisfatte. Ne
consegue che le spese processuali vanno compensate per un quarto e poste per il residuo a carico di
CP
pagina 12 di 14 Tra le spese processuali ripetibili dalla parte vittoriosa (nella quota dovuta, stante la compensazione per un quarto sopra disposta) rientrano anche i compensi versati al CTP e al consulente di ATP, i cui importi sono documentati tramite gli allegati 4-6 prodotti dal in primo grado. Si tratta infatti Pt_1
di spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. e non di una voce che possa essere inclusa nel risarcimento del danno, come fatto dal Tribunale di Terni.
Considerato che sia la perizia di parte che la consulenza tecnica d'ufficio si sono rese necessarie per accertare i vizi derivanti dall'inadempimento di tali esborsi risultano giustificati. CP
Le spese di lite vengono liquidate d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo che segue,
considerati ratione temporis, per le spese del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il giudizio di Cassazione e per il presente giudizio di rinvio in appello i parametri di cui al D.M. n 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
condanna al pagamento in favore di della somma di euro 1.142,42 oltre CP Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat
dalla data dell'inadempimento (ottobre 2017) fino al saldo, oltre ulteriori interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo;
condanna alla restituzione in favore di di € 11.000,00, versati in esecuzione CP Parte_1
della sentenza di secondo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
condanna a restituire a le persiane oggetto dei contratti intercorsi tra le parti, Parte_1 CP
ancora giacenti presso la sua abitazione;
dichiara le spese di lite di tutti i gradi di giudizio compensate tra le parti per un quarto;
pagina 13 di 14 condanna, conseguentemente, a rifondere a i residui tre quarti delle spese CP Parte_1
di lite, che si liquidano nei seguenti termini (quanto all'intero): per il primo grado euro 145,50 per spese ed euro 4.000,00 per compensi, oltre ad euro 1.542,00 per spese ATP ed euro 1.420,66 per spese
CTP; per il secondo grado euro 5.000 per compensi;
quanto al giudizio di legittimità, euro 3.000,00
per compensi;
quanto al presente giudizio di rinvio euro 264,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi;
il tutto da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA , se dovute come per legge.
Perugia, 29.5.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 86 /2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Terni Via Goldoni Parte_1 C.F._1
12 presso lo studio dell'Avv. STELLA GIACOMO che lo difende in forza di procura in calce RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. ) elettivamente domiciliato in INDIRIZZO Controparte_1 P.IVA_1
TELEMATICO presso lo studio dell'Avv. TEMPERANZA ANDREA che lo difende in forza di procura in calce
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
avente ad
OGGETTO
Risoluzione per inadempimento – giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. 26/24
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva dinanzi al Tribunale di Terni la Parte_1 [...]
affinché, accertata la risoluzione contrattuale e la responsabilità per grave Controparte_1
inadempimento della ditta quest'ultima venisse condannata al risarcimento del danno in suo CP
favore per complessivi euro 9.804,62.
A fondamento della pretesa poneva le risultanze di una perizia di parte, confermata in sede di ATP,
che aveva accertato difetti nella posa in opera degli infissi, con tagli alla base e difetti nel montaggio che ne compromettevano l'estetica, mentre per le persiane nella fase di posa in opera erano stati scheggiati gli stipiti in pietra e lasciato uno spazio eccessivo tra persiana e stipite, lungo il suo perimetro, tanto da generare sibili in caso di vento ed infiltrazioni d'acqua in caso di pioggia;
inoltre l'inadempimento della consisteva anche nell'aver abbandonato il cantiere senza porre rimedio CP
ai vizi.
Con comparsa di risposta del 15.06.2020 si costituiva la eccependo la decadenza CP
dall'azione di accertamento dei vizi, sia perché non tempestivamente denunciati, sia in forza dell'accettazione dell'opera da parte del committente avvenuta sottoscrivendo il verbale di collaudo.
Contestava la sussistenza dei vizi e rilevava che il sistema di ancoraggio con cardine su piastra era stato sconsigliato dalla ditta esecutrice, malgrado ciò il aveva scelto questa soluzione;
inoltre era Pt_1
stato il committente ad impedire definitivamente l'accesso della ditta al cantiere. In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva la condanna di al pagamento di Euro Parte_1
6.928,90, di cui alla fattura n. 133 del 27/10/2017, riconosciuta come dovuta anche dal ctu, in subordine chiedeva che tale somma fosse oggetto di compensazione con quanto eventualmente riconosciuto a parte ricorrente.
Il Tribunale di Terni con sentenza 882/2021 riconosceva all'attore un risarcimento pari alla somma necessaria per il ripristino dei difetti ed agli esborsi sostenuti per il ctp e l'atp, compensando tali importi pagina 2 di 14 con quanto ancora dovuto a per la fattura n. 133 del 27/10/2017, cosicché condannava CP CP
al pagamento in favore dell'attore di euro 3.189,72 oltre alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto notificato il 8.9.2021. L'appellante CP
chiedeva la riforma della sentenza dichiarando che nulla era dovuto in favore del Sig. Parte_1
ed, anzi, chiedeva di condannare quest'ultimo al pagamento in favore della del residuo importo CP
di Euro 6.928,90 di cui alla fattura n. 133 del 27/10/2017, in subordine chiedeva di ridurre l'importo eventualmente dovuto in ragione del proprio controcredito;
in ulteriore subordine chiedeva di disporre la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della gravata ordinanza, prevedendo che il Sig. venisse condannato alla restituzione in favore della di tutti gli infissi Parte_1 CP
e la merce fornita ed installata presso la sua abitazione.
Articolava tre motivi di appello, relativi a: omessa valutazione del verbale di collaudo e natura meramente estetica del “vizio” lamentato, riconoscibile e quindi tardivamente denunciato;
nullità dell'atp per aver fornito risposte parziali, insoddisfacenti nonché precluse al consulente, in quanto implicanti valutazioni giuridiche di competenza esclusiva del Giudicante;
omessa pronuncia in quanto,
dichiarata (implicitamente) la risoluzione dei contratti di fornitura intercorsi tra le parti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare il Sig. alla restituzione in favore della Parte_1 CP
della merce fornita ed installata presso la sua abitazione.
Il signor si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello proposto, in quanto infondato, e Pt_1
formulava appello incidentale chiedendo di dichiarare l'avvenuta risoluzione contrattuale per grave inadempimento della e di condannare la stessa al pagamento in suo favore della totale Controparte_1
somma di euro 9.804,62 a titolo di risarcimento danni e refusione delle spese di lite dallo stesso sostenute, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
In merito al primo motivo di appello si riportava alle risultanze dell'Atp; in merito al secondo osservava che la costituzione della convenuta in primo grado era tardiva e quindi essa era decaduta dalla facoltà
di proporre domanda riconvenzionale;
la nuova domanda, mascherata da richiesta di correzione pagina 3 di 14 dell'errore materiale, era inammissibile poiché mai nessuna domanda di restituzione degli infissi e dell'altra merce era stata avanzata dalla controparte.
Il giudizio veniva deciso con sentenza emessa in data 23.6.2022, che accoglieva l'appello e quindi, rigettata la domanda di risarcimento danni oggetto dell'appello incidentale, condannava Parte_1
al pagamento della somma di euro 6.928,90 di cui alla fattura 133 del 2017 non ancora saldata,
[...]
oltre alle spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione sulla base di due motivi: il Parte_1
primo, relativo all'omesso rilievo d'ufficio, sia da parte del giudice di primo che di secondo grado,
della tardività della domanda riconvenzionale proposta dalla (pure eccepita dal ed CP Pt_1
oggetto di appello incidentale) ed il secondo, relativo ad omesso esame di un fatto decisivo con riguardo al fatto che il verbale di collaudo non riguardava le persiane.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo ed ha accolto il secondo.
Il giudice di legittimità ha verificato che la sentenza impugnata aveva omesso di valutare un fatto storico (il mancato esito positivo della verifica delle persiane) cui si riferivano i difetti lamentati dal
, fatto decisivo perché, ove si fosse tenuto conto della mancata verifica positiva dei serramenti Pt_1
esterni, la decisione sarebbe stata diversa. Per tale ragione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte
di Appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Riassunto tempestivamente il giudizio d'appello, ha riproposto le conclusioni Parte_1
rassegnate nel giudizio di secondo grado cassato ed in particolare ha chiesto il rigetto dell'appello e di tutte le domande formulate da Come fatto sopravvenuto ha chiesto la condanna di CP CP
alla restituzione degli importi, pari ad euro 11.000,00, versati a fronte della condanna oggetto della sentenza poi cassata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
pagina 4 di 14 La si è costituita evidenziando il passaggio in giudicato di tutte le statuizioni non oggetto CP
di ricorso per Cassazione;
nel merito si è riportata a tutte le difese spiegate ed in particolare ai motivi del primo appello.
La causa viene decisa all'esito del deposito delle memorie conclusionali ex art. 352 c.p.c. e all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14 maggio 2025.
In via assolutamente preliminare va definito l'ambito di cognizione della Corte, alla luce del contenuto dell'ordinanza di rinvio. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla decadenza di dal proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, CP
per tardiva costituzione in primo grado, con la conseguenza che tale questione non può essere ulteriormente riesaminata. Quanto al secondo motivo, invece, ha ritenuto che vi sia stato omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il verbale di collaudo positivo escludeva le persiane, non potendosi pertanto concludere, come ha fatto il precedente giudice di appello, che vi era stata accettazione dell'opera con riferimento a tale parte della fornitura.
A norma dell'art. 384 cod. proc. civ. il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunziato dalla Corte di Cassazione quando viene accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, mentre qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito (come nel caso di omesso esame di un punto decisivo) il giudice di rinvio è pienamente libero nel riesame della controversia, salvo l'ulteriore sindacato in sede di cassazione in ordine al difetto di attività in cui egli sia a sua volta incorso (Cass. Sez. 3, 27/04/1995, n. 4643).
Deve ulteriormente osservarsi che la cognizione della Corte è vincolata sulla base dei motivi di appello, principale ed incidentale, originariamente proposti e qui reiterati, che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Richiamato quanto sopra esposto in fatto, occorre, schematicamente, riepilogare quanto segue: in primo grado aveva formulato domanda di risoluzione per grave inadempimento e di Pt_1
risarcimento danni, contestando di dover pagare l'ultima fattura di CP pagina 5 di 14 contestava la pretesa eccependo la decadenza dall'azione ed il collaudo positivo, in via CP
riconvenzionale chiedeva il pagamento della fattura n. 133 dell'importo di euro 6.299,00 più iva.
Il giudice di primo grado non ha pronunciato la risoluzione ma ha condannato pagare a CP Pt_1
le spese di ripristino per i vizi riscontrati, oltre alle spese di ctp e atp, compensando però tali somme con l'importo della fattura sopra richiamata.
In appello ha contestato sia la ctu e la relativa quantificazione dei vizi, riproponendo le difese CP
già svolte in ordine al carattere palese dei vizi ed all'accettazione dell'opera mediante verbale di collaudo e in subordine, ritenuto che il tribunale abbia dichiarato (implicitamente) risolto il contratto di fornitura e posa in opera intercorso tra le parti, ha chiesto che il dispositivo venga corretto/integrato condannato il alla restituzione in favore della di tutti gli infissi e la merce fornita ed Pt_1 CP
installata presso la sua abitazione.
Il ha contestato la rilevanza del verbale di collaudo e ribadito l'esistenza dei vizi, contestando Pt_1
altresì l'inammissibilità della domanda (nuova) di restituzione merce, osservando che, proprio perché
la sentenza aveva compensato i danni con la fattura, la merce era stata pagata e quindi divenuta di proprietà del committente. In via incidentale ha chiesto che venisse formalmente dichiarata la risoluzione per grave inadempimento della con condanna al risarcimento dei danni stimati dal CP
ctu senza decurtazione e con rigetto della riconvenzionale avversa.
I temi ancora in discussione, all'esito della pronuncia della Cassazione, risultano, quindi, i seguenti:
sussistenza dei vizi, operatività della garanzia per vizi e difformità, gravità dell'inadempimento,
risoluzione del contratto (con conseguenti pronunce restitutorie), pagamento della fattura . 133. CP
In primo luogo, partendo dal fatto decisivo ignorato dal primo giudice d'appello, deve darsi atto che il verbale di collaudo prodotto da ome documento 4 C, sottoscritto dal per accettazione, CP Pt_1
prevede testualmente che “tutte le strutture tranne le persiane risultano collaudate con esito positivo”.
Alla luce del dato letterale deve dunque ritenersi che, quanto agli infissi interni, il committente abbia accettato l'opera senza riserva alcuna. Né si può sostenere che il collaudo non sia valido perché Pt_1 pagina 6 di 14 non era assistito da un tecnico: la verifica dell'opera, propedeutica alla presa in consegna, è un'operazione che non necessita di particolari formalità e neppure di un supporto tecnico, soprattutto ove si consideri che, nel caso di specie, si trattava di oggetti di uso comune, presenti in ogni abitazione,
privi di complessità nel loro utilizzo e funzionamento. Peraltro si osserva che le doglianze relative agli infissi (un'estetica non gradevole per diversa dimensione dei profili ed errori nel montaggio) attengono a difformità visibili ictu oculi, e non certo a vizi occulti;
ne consegue che l'accettazione dell'opera da parte del committente determina l'impossibilità di azionare la garanzia per vizi e difformità.
Poiché invece le persiane non sono state oggetto del suddetto verbale di collaudo positivo, non si può
ritenere che le stesse siano state accettate dal committente;
è poi pacifico che l'installazione non è stata neppure completata in quanto il committente, avvedendosi del danno arrecato agli stipiti di marmo,
fece interrompere i lavori di posa in opera delle persiane ad ottobre 2017. Tale dato, non contestato,
consente, per inciso, di ritenere infondata la deduzione (non veicolata, comunque, in uno specifico motivo di appello avverso la sentenza del Tribunale) di intempestività della denuncia dei vizi da parte dell'odierno ricorrente in riassunzione, che anzi, in forma orale, venne contestata nell'immediatezza,
tanto che il lavoro fu subito interrotto.
La sussistenza dei vizi alle persiane è stata accertata mediante relazione di accertamento tecnico preventivo che dal punto di vista processuale è certamente utilizzabile in quanto ritualmente acquisita al giudizio di cognizione. Essa è valutabile dal giudice unitamente al restante materiale probatorio addirittura anche qualora una delle parti del giudizio di merito non abbia partecipato alla fase di istruzione preventiva, situazione qui neppure verificatasi.
Le censure mosse dall'odierna convenuta in riassunzione avverso tale relazione attengono al suo contenuto, ma non denunciano errori metodologici gravi né violazioni del contraddittorio tali da inficiarne le conclusioni, cosicché non vi è necessità di disporre una nuova consulenza in rinnovazione.
Peraltro la relazione del geom. risulta aver approfondito, valutato e argomentato Per_1
pagina 7 di 14 adeguatamente tutti i profili controversi, dando risposta anche alle osservazioni di parte e recependole
(in parte) nelle conclusioni rassegnate in via definitiva.
A proposito della principale questione oggetto di contenzioso, cioè la scheggiatura degli stipiti in pietra nel corso dell'esecuzione dei fori per apporre i cardini, il Ctu ha affermato che essa ha trovato concordi tutti i tecnici presenti: la posa in opera dei cardini, a supporto delle persiane, è stata effettuata in modo piuttosto frettoloso, senza adottare gli accorgimenti necessari per rendere la fase lavorativa a perfetta regola d'arte.
La secondo il consulente d'ufficio, “avrebbe dovuto utilizzare per tale lavorazione un trapano CP
in assenza di percussione e utilizzando delle punte per lo stesso trapano con diametro progressivo,
iniziando con una punta di modesto diametro e aumentando lo stesso fino al raggiungimento del foro necessario per l'introduzione del cardine. Così facendo sarebbe stato evitato con buona probabilità il danno arrecato agli stipiti e la loro sommaria riparazione (ove effettuata) con utilizzo di resina dagli scarsi risultati estetici”.
Il Ctu ha riscontrato come vizio anche il fatto che la luce residua tra le persiane chiuse e gli stipiti,
piattabande e soglie oscilla da mm 6 a mm 15, mentre dalla scheda tecnica della ditta produttrice della persiana PO (legittimamente acquisita dal consulente in quanto diretta a fornire risposta ai quesiti mediante l'utilizzo di dati tecnici, e non a sopperire alle carenze probatorie delle parti, cfr. Cass.
Sez. 3, 07/09/2023, n. 26144) emerge che per una corretta esecuzione e posa in opera della stessa persiana le luci dovrebbero essere intorno ai 5 mm. quindi, ad avviso del Ctu, “avrebbe potuto CP
essere più precisa” nella posa in opera.
Quali costi necessari per l'eliminazione dei vizi il ctu ha ritenuto necessario il ripristino degli stipiti in pietra rimuovendo la resina applicata dalla provvedendo a restituire allo stipite danneggiato la CP
stessa forma, consistenza, colore e soprattutto durevolezza nel tempo, il tutto con utilizzo di una piattaforma mobile aerea per tre giorni. Il costo complessivo del ripristino secondo il ctu è di euro
2.720,00. pagina 8 di 14 Il ctu ha poi reputato che le quattro persiane poste in opera, sulla scorta delle risultanze tecniche effettuate, non siano state eseguite a perfetta regola d'arte e pertanto non assolvano allo scopo per cui erano destinate.
La Corte reputa che le conclusioni del ctu, rese all'esito di un'indagine completa ed esaustiva e sulla base di valutazioni coerenti, pertinenti e logicamente motivate, siano ampiamente condivisibili.
Ci si deve a questo punto domandare se l'inadempimento della resenti il carattere della gravità CP
e legittimi, conseguentemente, la risoluzione del contratto richiesta dal , sulla quale il giudice Pt_1
di prime cure non si è espresso.
È pacifico che il committente, appena accortosi, in fase di montaggio, del danno agli stipiti di marmo impedì che venissero installate le altre persiane, che in numero di tre risulterebbero ancora accantonate presso la sua abitazione (cfr. pag. 11 ctu).
La fornitura quindi non è stata completata in quanto, a seguito del riscontro e della denuncia di tali vizi,
si aprì una fase di trattative fra le parti senza buon esito ed alla fine, venuto definitivamente meno il rapporto di fiducia tra le parti, l'opera non è stata portata a termine. Non si può quindi ritenere che sia ascrivibile a negligenza della non aver portato a termine l'opera. CP
Il Ctu ha verificato che le persiane installate erano inidonee allo scopo e non montate a regola d'arte,
a causa di una certa “frettolosità” ed imprecisione nella posa in opera. In proposito, non vale come esimente il fatto che vesse suggerito come preferibile altra modalità di posa in opera dei cardini;
CP
qualora non fosse stato possibile eseguire il lavoro a regola d'arte con le modalità scelte dal cliente,
non avrebbe dovuto affatto proporre detta possibilità, o avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire il CP
lavoro qualora non in grado di eseguirlo in maniera tecnicamente corretta, secondo la diligenza professionale.
Va però escluso che i vizi lamentati, pur rilevanti, siano idonei a giustificare una pronuncia di risoluzione dei contratti intercorsi fra le parti. Risulta infatti dai documenti prodotti che fra le odierne parti processuali intervennero quattro contratti (doc. 4 A : il primo, datato 12.7.2016 prot. CP pagina 9 di 14 0088_16 rev. 4, per un corrispettivo di euro 12.150,00 più iva;
il secondo, datato 13.7.2016, prot.
0130_16 rev. 2, per un corrispettivo di euro 7.220 più iva;
il terzo, datato 22.8.2017, prot. 008_ 16
rev.6, per un corrispettivo di euro 6.756 più iva ed infine il quarto, datato 5.9.2017, prot. 0088_16, per un corrispettivo di euro 648,00 più iva.
Detti contratti hanno per oggetto indistintamente la fornitura sia di infissi e di persiane che di porte blindate. Il valore complessivo delle opere ammonta ad euro 26.774,00 iva esclusa. Di questa somma,
sulla base dell'esame dei contratti risulta che il costo che la fornitura e posa in opera delle sole persiane era pari a: euro 2.382,42 (contratto n.1) + euro 2.225,00 (contratto n.2) + euro 648,00 (contratto n. 4)
per un totale di euro 5.255,42 iva esclusa.
È evidente dunque che, anche a voler ritenere interamente viziata la fornitura delle persiane, essa riguarderebbe soltanto una minima parte, pari a circa un quinto come valore economico, dell'intero ordine di serramenti effettuato dal signor , che per il resto non presenta difetti. Ne consegue Pt_1
che l'inadempimento non pare di entità così rilevante da determinare la risoluzione dei contratti siglati dalle parti, che, va ribadito, non comprendevano soltanto la parte di fornitura risultata inutilizzabile.
Esclusa la risoluzione, certamente al committente compete il risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere. In proposito, condivisibili appaiono le conclusioni del ctu con riguardo alla necessità di ripristinare gli stipiti in pietra danneggiati, con lavorazioni che hanno un costo complessivo, compreso l'utilizzo di una piattaforma, di materiale e manodopera, pari ad euro 2.720,00.
Non può invece costituire una voce di danno il valore della fornitura non effettuata (limitatamente alle persiane), perché il danno, in caso di mancata esecuzione dell'opera, non può coincidere con il valore dell'opera non prestata ma, semmai, con il maggior prezzo versato ad altro appaltatore per eseguire la stessa opera. Piuttosto, va valutato come danno emergente l'eventuale esborso effettuato quale corrispettivo per un'opera risultata inutilizzabile. Ciò impone di eseguire un raffronto economico fra le somme versate da a rispetto ai corrispettivi contrattuali ed agli importi che risultano Pt_1 CP
dovuti per le opere esattamente eseguite. pagina 10 di 14 Il Ctu ha valutato come danno il costo delle forniture non effettuate, 9 persiane di cui 4 inidonee montate e 5 non montate, per un totale di euro 2.250,93 oltre ai costi di montaggio per euro 720,00.
Nel contempo egli ha riscontrato che la fattura numero 133 del 27/10/2017, rimasta impagata,
comprendeva la somma di euro 6.075,00, pari al 50% della fornitura riferita al contratto del 12/07/2016,
oltre ad euro 224,00 addebitata al per la realizzazione della finestra del bagno nel piano Pt_1
seminterrato, indicata a mano nel contratto ma senza menzione del relativo costo.
Da quanto riportato dalla ctu alle pagine 9 e seguenti, verificato che parte dei pagamenti si riferisce ad una commessa effettuata dalla madre del non oggetto del presente contenzioso, si evince che Pt_1
i pagamenti da lui effettuati ammontano ad euro 6.075,00 per il primo contratto, più 6.756,00 per il contratto del 22/08/2016, più 648,00 per il quarto ed infine 314,00 euro che non trovano adeguata contabilizzazione. Risulterebbero ancora da pagare euro 6.075,00 (saldo primo contratto) ed euro
224,00 per la finestra del bagno al piano seminterrato.
Considerato che il materiale fornito ed esente da vizi per la commessa di cui è causa assomma ad euro
15.370,58 (di cui 10.375,58 per il primo contratto e 4.995,00 per il secondo) e ha versato euro Pt_1
13.793,00, a credito di restano soltanto euro 1.577,58. Non vi sono dunque somme versate in CP
eccesso per la fornitura delle persiane che debbano essere restituite al committente.
Rigettata la domanda di risoluzione contrattuale ma accolta (in parte) quella di risarcimento, accolta parzialmente la domanda riconvenzionale di operata la compensazione tra le due voci (euro CP
2.720,00-euro 1.577,58) a condannata al pagamento in favore di della somma CP Parte_1
di euro 1.142,42.
Trattandosi di somma riconosciuta a titolo risarcitorio, debito di valore, essa va maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi cd “compensativi” (cfr. Cass. Civile, ord. 17 aprile 2024, n.
10376, nonché ord. N. 32985/2022) sulla somma di anno in anno rivalutata (Cass SS UU 1712/95)
secondo gli Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data pagina 11 di 14 dell'inadempimento fino al saldo, oltre ulteriori interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo.
Venendo alle altre domande formulate, pur non essendo stata pronunciata la risoluzione contrattuale,
considerato che, per i motivi innanzi esposti, il corrispettivo per la fornitura delle persiane non è stato pagato, a diritto ad ottenere la restituzione delle persiane giacenti presso l'abitazione del signor CP
, il quale non ha più titolo a trattenerle, venuto veno ogni rapporto sinallgmatico. Pt_1
Il ricorrente in riassunzione ha poi formulato domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di secondo grado poi cassata. È evidente che la riforma, in questa sede, di tale sentenza rende non più dovuti tali importi ed impone di reintegrare il nella situazione ex Pt_1
ante.
Egli ha documentato di aver pagato a tale titolo 11.000 euro (doc. F). va dunque condannata a CP
restituire a parte ricorrente in riassunzione la somma di euro 11.000 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.
La Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla presente Corte anche con riguardo alle spese di lite della relativa fase.
Orbene, occorre tenere presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3,
ord. n. 9064/2018; Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Va considerato da un lato che le istanze dell'attore in riassunzione sono state accolte solo in parte, così
come la domanda subordinata di dall'altro, la parte sostanzialmente soccombente CP
complessivamente è il cui inadempimento ha causato il giudizio e che risulta tenuta ad un CP
risarcimento di entità superiore rispetto alle proprie pretese creditorie rimaste insoddisfatte. Ne
consegue che le spese processuali vanno compensate per un quarto e poste per il residuo a carico di
CP
pagina 12 di 14 Tra le spese processuali ripetibili dalla parte vittoriosa (nella quota dovuta, stante la compensazione per un quarto sopra disposta) rientrano anche i compensi versati al CTP e al consulente di ATP, i cui importi sono documentati tramite gli allegati 4-6 prodotti dal in primo grado. Si tratta infatti Pt_1
di spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. e non di una voce che possa essere inclusa nel risarcimento del danno, come fatto dal Tribunale di Terni.
Considerato che sia la perizia di parte che la consulenza tecnica d'ufficio si sono rese necessarie per accertare i vizi derivanti dall'inadempimento di tali esborsi risultano giustificati. CP
Le spese di lite vengono liquidate d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo che segue,
considerati ratione temporis, per le spese del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il giudizio di Cassazione e per il presente giudizio di rinvio in appello i parametri di cui al D.M. n 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
condanna al pagamento in favore di della somma di euro 1.142,42 oltre CP Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat
dalla data dell'inadempimento (ottobre 2017) fino al saldo, oltre ulteriori interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo;
condanna alla restituzione in favore di di € 11.000,00, versati in esecuzione CP Parte_1
della sentenza di secondo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
condanna a restituire a le persiane oggetto dei contratti intercorsi tra le parti, Parte_1 CP
ancora giacenti presso la sua abitazione;
dichiara le spese di lite di tutti i gradi di giudizio compensate tra le parti per un quarto;
pagina 13 di 14 condanna, conseguentemente, a rifondere a i residui tre quarti delle spese CP Parte_1
di lite, che si liquidano nei seguenti termini (quanto all'intero): per il primo grado euro 145,50 per spese ed euro 4.000,00 per compensi, oltre ad euro 1.542,00 per spese ATP ed euro 1.420,66 per spese
CTP; per il secondo grado euro 5.000 per compensi;
quanto al giudizio di legittimità, euro 3.000,00
per compensi;
quanto al presente giudizio di rinvio euro 264,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi;
il tutto da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA , se dovute come per legge.
Perugia, 29.5.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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