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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/12/2024, n. 4756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4756 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 4707/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 03.12.2024, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 4707/2021 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Varricchio
RICORRENTE contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Micaela Marangelli e
Simone Sardone
RESISTENTE
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28.04.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la parte sopra indicata per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva parte convenuta contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendo il rigetto della pretesa attorea.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di essere dipendente a far tempo dal 01.01.1991 dell'Università degli Studi di Bari – Aldo Moro, inquadrato nella categoria D3; di svolgere a far tempo dal
31.01.2017 mansioni di responsabile U.O. Trasferimento
Tecnologico e Proprietà Intellettuale, rientranti nel CCNL del personale tecnico amministrativo-comparto Università; di essere stato destinatario del decreto direttoriale, n. 482 del 06.10.2010, adottato dall'Università degli Studi di Bari a seguito del rinvio a
2 giudizio in un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bari a carico dell'istante, decreto con cui si disponeva:“sospeso dal servizio per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del 1 comma dell art. 3 della L. 97/2001 e dell' art. 48 comma 3 del
C.C.N.L. del personale tecnico amministrativo Comparto Università”, con conseguente corresponsione durante il periodo di sospensione cautelare di un'indennità pari al 50% della retribuzione nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti;
soggiunge che l'Università non avrebbe azionato il procedimento disciplinare nei successivi 40 giorni, ai sensi dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, decadendo dallo stesso;
che il giudizio cautelare proposto avverso il predetto decreto direttoriale veniva rigettato, con sentenza del Tribunale di Bari, n.
4599/2017; che con sentenza n. 3590 del 05.07.2016 la I^ sezione penale del Tribunale di Bari, passata in giudicato, nell'ambito del procedimento penale r.g. n. 3232/2010, per il quale era stato comminato il provvedimento di sospensione al dr. , veniva Pt_1
dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'istante per intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli;
che con nota prot.
50869-VII-13 del 14/07/2016 contestava (tardivamente) al ricorrente gli addebiti disciplinari collegati al predetto procedimento penale;
precisa di aver presentato a seguito di tale nota memoria difensiva e che il procedimento disciplinare avviato tardivamente si concludeva con nota prot. n. 74919/2016, con cui si comunicava l'archiviazione del procedimento disciplinare alla luce della predetta sentenza della Sezione Penale;
di aver vanamente chiesto all'Università la restituzione delle differenze retributive/contributive non corrisposte durante il periodo di sospensione (dal 06.10.2010 al
05.10.2015), quantificate in € 132.864,14, oltre interessi;
richiesta che veniva rigettata con note datate rispettivamente il 14.07.2020 e
17.11.2020.
3 In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:“1) accertare la debenza e per l'effetto condannare l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in persona del Rettore legale rappresentante pro tempore, con sede in
Palazzo Ateneo, al pagamento delle somme di natura retributiva CP_1
e contributiva spettanti al Dr. , per il totale Parte_1
132.864,14, come da conteggi allegati e sopra sintetizzato che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre interessi sulla somma economicamente rivalutata dalle singole scadenze, oltre interessi legali successivi al deposito del presente atto, ovvero condannarla al pagamento della somma maggiore o minore che l On.le Tribunale adito riterrà di giustizia;
2) in estremo subordine, condannare l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da essa cagionati all'odierno ricorrente a causa dell'illegittima condotta dell'Ente resistente e comunque a causa dei provvedimenti di sospensione ingiustamente e illegittimamente comminatigli e richiamati in epigrafe del presente atto, e degli atti successivi ad essi correlati, danni che si quantificano in euro 132.864,14 (differenze retributive non corrisposte + oneri contributivo-previdenziali), come da conteggi allegati al fascicolo di parte ricorrente (doc. 11) e sopra sintetizzati che formano parte integrante del presente atto, oltre interessi legali successivi e rivalutazione monetaria, ovvero condannarla al pagamento della somma maggiore o minore che l
On.le Tribunale adito riterrà di giustizia;
3) condannare l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
4 Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Costituitasi, l'Università convenuta ha sostenuto la legittimità del proprio operato e dedotto l'infondatezza nel merito della pretesa, rilevando che il provvedimento di sospensione cautelativamente adottato è stato ritenuto legittimo con sentenza del Tribunale di
Bari, n. 4599/2017. Aggiungendo altresì che la contrattazione collettiva prevede che la metà della retribuzione non erogata nel periodo di sospensione cautelare deve essere corrisposta solo in caso di sentenza assolutoria con pienezza di formula ex art. 530 comma 1 c.p.p., nulla, invece, prevedendo il ccnl sul proscioglimento per prescrizione.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 48, com. 8, CCNL del personale tecnico amministrativo- Comparto Università, laddove prevede:“Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula 'il fatto non sussiste', 'non costituisce illecito penale' o 'l'imputato non lo ha commesso', quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario”
Il ricorrente invoca a fondamento della sua domanda quanto statuito con la sentenza di questa Sezione, la n. 3946/2019, confermata in appello con la pronuncia n. 96/2021, con cui in accoglimento al ricorso si è disposta la condanna l'Università di Bari al pagamento in favore del lavoratore della somma pretesa a titolo di conguaglio rispetto alla piena retribuzione per il periodo di sospensione cautelativa, rigettando la tesi prospettata dall'Università secondo cui il predetto art. 48 limiterebbe la restitutio in integrum retributiva alle sole ipotesi di proscioglimento in sede
5 penale con formula piena e precisando che le lacune normative della contrattazione collettiva vadano colmate in via interpretativa.
Tuttavia, il caso di specie non appare sovrapponibile ai precedenti invocati, in quanto il ricorrente - diversamente dal lavoratore interessato nella predetta pronuncia - ha proposto dinanzi al
Tribunale di Bari ricorso r.g. n. 16042/2011 onde contestare il provvedimento di sospensione cautelare di cui al decreto direttoriale n. 482 del 06.10.2010, ricorso conclusosi con sentenza di rigetto, la n. 3948/2019, passata in giudicato.
Vi sono alcuni passi della sentenza che meritano di essere di seguito riportati perché chiariscono efficacemente i termini della questione.
<<dunque, il provvedimento di sospensione temporanea dal servizio non riveste natura disciplinare, in quanto ontologicamente diverso per e funzione da quest'ultimo, tale autonomia viene meno neanche nel caso cui tra i due atti sussista un collegamento funzionale, venendo primo adottato via meramente cautelare attesa del secondo (cfr. cass. n. 7296 1998
e Cass., sez. lav., n. 16321/2009). Tale conclusione é ulteriormente avvalorata dalla compiuta disamina della disciplina legislativa in ordine al procedimento cautelare -nel cui ambito è possibile adottare il provvedimento di sospensione dal servizio del dipendente- ed al procedimento disciplinare. Difatti l'art. 3, co. 1, della legge n. 97 del
2001 prevede che “salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,
319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per
6 inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza“. L'articolo 3 è stato inserito dal legislatore in un contesto normativo caratterizzato, da un lato, dal principio della necessaria pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto al procedimento disciplinare, dall'altro, dalla non obbligatorietà della sospensione dal servizio del dipendente pubblico accusato della commissione di gravi illeciti penali, ma non raggiunto da una misura restrittiva della libertà personale. Con la norma in commento si è voluto fare divieto alle pubbliche amministrazioni, in pendenza del processo penale, di continuare ad utilizzare il dipendente nelle medesime funzioni in passato ricoperte (in relazione alle quali la consumazione del reato era avvenuta) e si è perciò previsto l'obbligo del datore di lavoro che non avesse adottato il provvedimento di sospensione facoltativa di trasferire il prestatore in altra sede o di assegnare allo stesso mansioni diverse e, ove ciò non fosse stato possibile, di collocarlo in aspettativa o in disponibilità. Mutato il contesto normativo e venuta meno la cosiddetta pregiudiziale penale la norma sopravvive, come si evince dall'espresso richiamo contenuto nell'art. 55 ter, comma 1, del d. lgs n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede che l'ufficio competente per il procedimento disciplinare, a causa della complessità degli accertamenti, può decidere di sospendere il procedimento sino al passaggio in giudicato della sentenza penale, facendo testualmente "salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente", in tal modo evocando proprio le misure disciplinate dal
7 richiamato art. 3, la cui natura di misure cautelari ne comporta l'ontologica diversità rispetto alle sanzioni disciplinari. Inoltre, nella materia che ci occupa viene in rilievo l'art. 5, co. 4, della L. n.
97/2001, il quale dispone che “nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel co. 1 dell'art. 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa,
l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi (…)entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'art. 653 del codice di procedura penale”.
Tale previsione é stata modificata rispetto alla sua originaria formulazione dall'art. 72, co. 2, del d. lgs. n. 150/2009 di guisa che la normativa sopravvenuta, lungi dall'abrogare espressamente e per intero la citata disposizione di cui all'art. 5, comma 4, della l. n.
97/2001, l'ha esclusivamente modificata espungendo il riferimento ai termini diversi eventualmente previsti aliunde. Dunque il suddetto art.
5 -rimasto in vita anche all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 72 del d. lgs. n. 150 del 2009- subordina la possibilità di irrogare al dipendente condannato con sentenza penale irrevocabile la sanzione dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego all'esito di un procedimento disciplinare, da iniziare o proseguire entro i termini ivi espressamente indicati;
vale a dire che l'art. 55 ter così come modificato, ancorché abbia previsto, con riferimento alle infrazioni di rilevante gravità, la possibilità per il datore di lavoro pubblico di emettere la misura cautelare della sospensione temporanea dal servizio del dipendente anche nelle more di un procedimento disciplinare già avviato nei suoi confronti, non ha di certo escluso la
8 facoltà per il datore di lavoro di emettere il provvedimento cautelare di sospensione in una fase precedente rispetto a quella di instaurazione del procedimento disciplinare prodromico all'estinzione del rapporto di lavoro, purché tale ultimo procedimento venga iniziato e concluso nel rispetto dei termini previsti dalla legge e computati con decorrenza dalla comunicazione della sentenza penale passata in giudicato. Da quanto esposto discende come logica conseguenza che, alla stregua del combinato disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del
2001 e dell'art. 55 ter del d. lgs. n. 165 del 2001, l'adozione da parte dell'amministrazione del provvedimento cautelare di sospensione facoltativa del dipendente dal lavoro potrà intervenire nel corso di un procedimento disciplinare pendente –suscettibile, all'occorrenza, di essere sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale e di
“proseguire” e concludersi nel rispetto dei termini prescritti dalla legge- ma anche in via preventiva rispetto al procedimento disciplinare –che, in tal caso, dovrà “iniziare” entro i termini sopra indicati. Quest'ultima è la situazione che si è verificata nella presente fattispecie, in cui –come ripetutamente affermato dall'Università ed asseverato dall'univoco tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti e della documentazione dalle stesse versata in atti- l'Università non ha instaurato nei confronti del ricorrente nessun procedimento disciplinare ma si è limitata ad adottare nei suoi confronti una misura cautelare preventiva, in attesa degli esiti del giudizio penale;
tanto risulta ulteriormente confermato dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente in corso di causa, da cui si evince che soltanto all'esito della sentenza definitiva di non doversi procedere emessa in sede penale nei confronti del per la sopravvenuta prescrizione dei reati a lui ascritti Pt_1
(sentenza del 5.7.2016 nel procedimento n.r.g. 3232/2010)
l'Università degli Studi di Bari ha instaurato il procedimento
9 disciplinare a suo carico (si vedano la nota prot. n. 50869-
BII/13, rep. n° 8881/2016, del 14.07.2016, le controdeduzioni formulate dal ricorrente in data 28.07.2016 ed il successivo provvedimento di archiviazione del 28.10.2016). La correttezza di siffatta opzione ermeneutica ha trovato significativo riscontro nei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che ha rimarcato la diversità e l'autonomia rispetto ai provvedimenti stricto sensu disciplinari della sospensione cautelativa dal servizio del dipendente, che prescinde dall'instaurazione e dallo svolgimento del procedimento disciplinare, in quanto postula l'urgenza di provvedere non appena il datore di lavoro viene a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale o di suoi particolari esiti, anche interinali (cfr. Cass., sent. n.
11102/2007).
Gli esposti rilievi si rivelano determinanti al fine di escludere l'operatività, con rifermento alla fattispecie che ci occupa, del generale termine di decadenza per l'esercizio dell'azione disciplinare di cui agli artt. 55 bis e ter citati, che presuppone che l'amministrazione abbia instaurato nei confronti del dipendente un procedimento disciplinare e non che, come è accaduto nel caso di specie, si sia limitata ad adottare una misura cautelare in attesa di avere contezza degli esiti del giudizio penale. Difatti, nella fattispecie in esame è pacifico tra le parti, in quanto concordemente riferito da entrambe (così al punto 4, pag. 4, dell'odierno ricorso) che l'Università datrice di lavoro ha acquisito conoscenza dei fatti astrattamente idonei ad assumere rilevanza disciplinare a carico dell'odierno ricorrente fin dal 5.7.2006, che si è in prima battuta determinata a disporre il suo trasferimento cautelativo e che soltanto all'esito della comunicazione del provvedimento di rinvio a giudizio del lavoratore ha adottato nei suoi confronti la sospensione cautelativa dal servizio, rimettendo ogni
10 determinazione in merito all'instaurazione del procedimento disciplinare alla definizione del giudizio penale pendente. Per quanto esposto la condotta tenuta dall'Università si appalesa affatto incensurabile, in quanto risulta affatto conforme alla disciplina legislativa vigente ed applicabile ratione temporis, anche all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009; […]
Difatti il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio é privo di un vero e proprio carattere sanzionatorio e possiede ratio e presupposti ben diversi da quelli che caratterizzano il successivo provvedimento definitivo;
può essere adottato con valutazione discrezionale della p.a. circa il comportamento posto in essere dal proprio dipendente, valutazione che é necessariamente condizionata da criteri di urgenza e celerità fondati sulla preminente esigenza di tutelare gli interessi di rilievo pubblico coinvolti e il prestigio dell'amministrazione, sicché non sussiste l'obbligo di previo avviso di inizio del relativo procedimento quando l'esigenza di intervenire con assoluta urgenza con un provvedimento cautelare é in re ipsa (così
Cons. Stato, sez. IV, n. 3164/2010) […] Nel caso di specie la motivazione adottata dall'Università convenuta e trasfusa nel decreto di sospensione dal servizio emesso nei confronti dell'odierno ricorrente appare adeguata, in quanto evidenzia, sia pure sinteticamente, le circostanze ritenute dall'amministrazione significative ai fini della sospensione, relative alla gravità dei reati contestati al ricorrente, i quali “arrecavano grave nocumento al buon nome dell'Università degli Studi di Bari, la quale ha l'obbligo di salvaguardare la propria immagine e reputazione, che subirebbero notevole pregiudizio per la presenza in servizio del suddetto dipendente, la cui condotta ha determinato notevole risonanza ambientale anche in ragione sia della categoria di appartenenza -cat.
D3- sia delle mansioni attualmente svolte”. Si tratta, ad avviso di chi scrive, di una motivazione affatto congrua in relazione alla
11 connotazione cautelare del provvedimento cui afferisce, in quanto dà atto della sopravvenienza del provvedimento di rinvio a giudizio del ricorrente, della tipologia e della gravità dei reati oggetto d'imputazione e della natura degli interessi potenzialmente pregiudicati dalla sua permanenza in servizio, alla stregua della significativa risonanza della vicenda, della categoria di appartenenza e delle mansioni svolte dal lavoratore. L'imputazione, infatti, attiene a reati caratterizzati da rilevante gravità (in quanto riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 3, co. 1, della Legge 97/2001 e al delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416, co. 1 e 2, c.p.), relativi a una pluralità di persone ed asseritamente commessi dal ricorrente nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, astrattamente idonei -ove fossero stati confermati all'esito del giudizio penale- a depotenziare in misura assi significativa la credibilità e l'autorevolezza dell'istituzione universitaria, che non può prescindere dalla percezione in capo alla collettività della costanza dell'impegno istituzionale profuso nella direzione della piena operatività del regime meritocratico e della immediata e tempestiva neutralizzazione delle sue eventuali violazioni>>.
Orbene, risulta del tutto disancorato dai fatti di causa l'assunto di parte ricorrente secondo cui tale sentenza sarebbe stata emanata
“prima di quella di prescrizione penale e del provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare, quindi non avrebbe contezza di tali due decisivi eventi successivi”, per cui non avrebbe effetto di “cosa giudicata” nel presente giudizio.
In verità, la predetta pronuncia è stata emessa nel 2017, vale dire successivamente alla sentenza che ha definito il procedimento penale (che risale infatti al 05.07.2016) nonchè al provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare datato 28.10.2016.
Dall'esame della stessa, infatti, vi è traccia di entrambi gli eventi.
12 Alla stregua del giudicato formatosi inter partes in merito alla legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del ricorrente, non sussistono nel caso di specie i presupposti restitutio in integrum, di conseguenza devono rigettarsi le pretese dell'istante volte all'ottenimento del conguaglio retributivo e contributivo per il periodo di sospensione cautelativa ovvero al risarcimento del danno
(peraltro sfornita del necessario substrato probatorio).
Pertanto, il ricorso dev'essere integralmente rigettato.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse, per mere ragioni di equità, vengono compensate integralmente tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
28.04.2021 da nei confronti dell'Università degli Parte_1
studi di Bari – Aldo Moro, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Bari, 03.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
13
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 03.12.2024, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 4707/2021 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Varricchio
RICORRENTE contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Micaela Marangelli e
Simone Sardone
RESISTENTE
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28.04.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la parte sopra indicata per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva parte convenuta contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendo il rigetto della pretesa attorea.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di essere dipendente a far tempo dal 01.01.1991 dell'Università degli Studi di Bari – Aldo Moro, inquadrato nella categoria D3; di svolgere a far tempo dal
31.01.2017 mansioni di responsabile U.O. Trasferimento
Tecnologico e Proprietà Intellettuale, rientranti nel CCNL del personale tecnico amministrativo-comparto Università; di essere stato destinatario del decreto direttoriale, n. 482 del 06.10.2010, adottato dall'Università degli Studi di Bari a seguito del rinvio a
2 giudizio in un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bari a carico dell'istante, decreto con cui si disponeva:“sospeso dal servizio per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del 1 comma dell art. 3 della L. 97/2001 e dell' art. 48 comma 3 del
C.C.N.L. del personale tecnico amministrativo Comparto Università”, con conseguente corresponsione durante il periodo di sospensione cautelare di un'indennità pari al 50% della retribuzione nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti;
soggiunge che l'Università non avrebbe azionato il procedimento disciplinare nei successivi 40 giorni, ai sensi dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, decadendo dallo stesso;
che il giudizio cautelare proposto avverso il predetto decreto direttoriale veniva rigettato, con sentenza del Tribunale di Bari, n.
4599/2017; che con sentenza n. 3590 del 05.07.2016 la I^ sezione penale del Tribunale di Bari, passata in giudicato, nell'ambito del procedimento penale r.g. n. 3232/2010, per il quale era stato comminato il provvedimento di sospensione al dr. , veniva Pt_1
dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'istante per intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli;
che con nota prot.
50869-VII-13 del 14/07/2016 contestava (tardivamente) al ricorrente gli addebiti disciplinari collegati al predetto procedimento penale;
precisa di aver presentato a seguito di tale nota memoria difensiva e che il procedimento disciplinare avviato tardivamente si concludeva con nota prot. n. 74919/2016, con cui si comunicava l'archiviazione del procedimento disciplinare alla luce della predetta sentenza della Sezione Penale;
di aver vanamente chiesto all'Università la restituzione delle differenze retributive/contributive non corrisposte durante il periodo di sospensione (dal 06.10.2010 al
05.10.2015), quantificate in € 132.864,14, oltre interessi;
richiesta che veniva rigettata con note datate rispettivamente il 14.07.2020 e
17.11.2020.
3 In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:“1) accertare la debenza e per l'effetto condannare l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in persona del Rettore legale rappresentante pro tempore, con sede in
Palazzo Ateneo, al pagamento delle somme di natura retributiva CP_1
e contributiva spettanti al Dr. , per il totale Parte_1
132.864,14, come da conteggi allegati e sopra sintetizzato che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre interessi sulla somma economicamente rivalutata dalle singole scadenze, oltre interessi legali successivi al deposito del presente atto, ovvero condannarla al pagamento della somma maggiore o minore che l On.le Tribunale adito riterrà di giustizia;
2) in estremo subordine, condannare l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da essa cagionati all'odierno ricorrente a causa dell'illegittima condotta dell'Ente resistente e comunque a causa dei provvedimenti di sospensione ingiustamente e illegittimamente comminatigli e richiamati in epigrafe del presente atto, e degli atti successivi ad essi correlati, danni che si quantificano in euro 132.864,14 (differenze retributive non corrisposte + oneri contributivo-previdenziali), come da conteggi allegati al fascicolo di parte ricorrente (doc. 11) e sopra sintetizzati che formano parte integrante del presente atto, oltre interessi legali successivi e rivalutazione monetaria, ovvero condannarla al pagamento della somma maggiore o minore che l
On.le Tribunale adito riterrà di giustizia;
3) condannare l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
4 Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Costituitasi, l'Università convenuta ha sostenuto la legittimità del proprio operato e dedotto l'infondatezza nel merito della pretesa, rilevando che il provvedimento di sospensione cautelativamente adottato è stato ritenuto legittimo con sentenza del Tribunale di
Bari, n. 4599/2017. Aggiungendo altresì che la contrattazione collettiva prevede che la metà della retribuzione non erogata nel periodo di sospensione cautelare deve essere corrisposta solo in caso di sentenza assolutoria con pienezza di formula ex art. 530 comma 1 c.p.p., nulla, invece, prevedendo il ccnl sul proscioglimento per prescrizione.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 48, com. 8, CCNL del personale tecnico amministrativo- Comparto Università, laddove prevede:“Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula 'il fatto non sussiste', 'non costituisce illecito penale' o 'l'imputato non lo ha commesso', quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario”
Il ricorrente invoca a fondamento della sua domanda quanto statuito con la sentenza di questa Sezione, la n. 3946/2019, confermata in appello con la pronuncia n. 96/2021, con cui in accoglimento al ricorso si è disposta la condanna l'Università di Bari al pagamento in favore del lavoratore della somma pretesa a titolo di conguaglio rispetto alla piena retribuzione per il periodo di sospensione cautelativa, rigettando la tesi prospettata dall'Università secondo cui il predetto art. 48 limiterebbe la restitutio in integrum retributiva alle sole ipotesi di proscioglimento in sede
5 penale con formula piena e precisando che le lacune normative della contrattazione collettiva vadano colmate in via interpretativa.
Tuttavia, il caso di specie non appare sovrapponibile ai precedenti invocati, in quanto il ricorrente - diversamente dal lavoratore interessato nella predetta pronuncia - ha proposto dinanzi al
Tribunale di Bari ricorso r.g. n. 16042/2011 onde contestare il provvedimento di sospensione cautelare di cui al decreto direttoriale n. 482 del 06.10.2010, ricorso conclusosi con sentenza di rigetto, la n. 3948/2019, passata in giudicato.
Vi sono alcuni passi della sentenza che meritano di essere di seguito riportati perché chiariscono efficacemente i termini della questione.
<<dunque, il provvedimento di sospensione temporanea dal servizio non riveste natura disciplinare, in quanto ontologicamente diverso per e funzione da quest'ultimo, tale autonomia viene meno neanche nel caso cui tra i due atti sussista un collegamento funzionale, venendo primo adottato via meramente cautelare attesa del secondo (cfr. cass. n. 7296 1998
e Cass., sez. lav., n. 16321/2009). Tale conclusione é ulteriormente avvalorata dalla compiuta disamina della disciplina legislativa in ordine al procedimento cautelare -nel cui ambito è possibile adottare il provvedimento di sospensione dal servizio del dipendente- ed al procedimento disciplinare. Difatti l'art. 3, co. 1, della legge n. 97 del
2001 prevede che “salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,
319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per
6 inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza“. L'articolo 3 è stato inserito dal legislatore in un contesto normativo caratterizzato, da un lato, dal principio della necessaria pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto al procedimento disciplinare, dall'altro, dalla non obbligatorietà della sospensione dal servizio del dipendente pubblico accusato della commissione di gravi illeciti penali, ma non raggiunto da una misura restrittiva della libertà personale. Con la norma in commento si è voluto fare divieto alle pubbliche amministrazioni, in pendenza del processo penale, di continuare ad utilizzare il dipendente nelle medesime funzioni in passato ricoperte (in relazione alle quali la consumazione del reato era avvenuta) e si è perciò previsto l'obbligo del datore di lavoro che non avesse adottato il provvedimento di sospensione facoltativa di trasferire il prestatore in altra sede o di assegnare allo stesso mansioni diverse e, ove ciò non fosse stato possibile, di collocarlo in aspettativa o in disponibilità. Mutato il contesto normativo e venuta meno la cosiddetta pregiudiziale penale la norma sopravvive, come si evince dall'espresso richiamo contenuto nell'art. 55 ter, comma 1, del d. lgs n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede che l'ufficio competente per il procedimento disciplinare, a causa della complessità degli accertamenti, può decidere di sospendere il procedimento sino al passaggio in giudicato della sentenza penale, facendo testualmente "salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente", in tal modo evocando proprio le misure disciplinate dal
7 richiamato art. 3, la cui natura di misure cautelari ne comporta l'ontologica diversità rispetto alle sanzioni disciplinari. Inoltre, nella materia che ci occupa viene in rilievo l'art. 5, co. 4, della L. n.
97/2001, il quale dispone che “nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel co. 1 dell'art. 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa,
l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi (…)entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'art. 653 del codice di procedura penale”.
Tale previsione é stata modificata rispetto alla sua originaria formulazione dall'art. 72, co. 2, del d. lgs. n. 150/2009 di guisa che la normativa sopravvenuta, lungi dall'abrogare espressamente e per intero la citata disposizione di cui all'art. 5, comma 4, della l. n.
97/2001, l'ha esclusivamente modificata espungendo il riferimento ai termini diversi eventualmente previsti aliunde. Dunque il suddetto art.
5 -rimasto in vita anche all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 72 del d. lgs. n. 150 del 2009- subordina la possibilità di irrogare al dipendente condannato con sentenza penale irrevocabile la sanzione dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego all'esito di un procedimento disciplinare, da iniziare o proseguire entro i termini ivi espressamente indicati;
vale a dire che l'art. 55 ter così come modificato, ancorché abbia previsto, con riferimento alle infrazioni di rilevante gravità, la possibilità per il datore di lavoro pubblico di emettere la misura cautelare della sospensione temporanea dal servizio del dipendente anche nelle more di un procedimento disciplinare già avviato nei suoi confronti, non ha di certo escluso la
8 facoltà per il datore di lavoro di emettere il provvedimento cautelare di sospensione in una fase precedente rispetto a quella di instaurazione del procedimento disciplinare prodromico all'estinzione del rapporto di lavoro, purché tale ultimo procedimento venga iniziato e concluso nel rispetto dei termini previsti dalla legge e computati con decorrenza dalla comunicazione della sentenza penale passata in giudicato. Da quanto esposto discende come logica conseguenza che, alla stregua del combinato disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del
2001 e dell'art. 55 ter del d. lgs. n. 165 del 2001, l'adozione da parte dell'amministrazione del provvedimento cautelare di sospensione facoltativa del dipendente dal lavoro potrà intervenire nel corso di un procedimento disciplinare pendente –suscettibile, all'occorrenza, di essere sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale e di
“proseguire” e concludersi nel rispetto dei termini prescritti dalla legge- ma anche in via preventiva rispetto al procedimento disciplinare –che, in tal caso, dovrà “iniziare” entro i termini sopra indicati. Quest'ultima è la situazione che si è verificata nella presente fattispecie, in cui –come ripetutamente affermato dall'Università ed asseverato dall'univoco tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti e della documentazione dalle stesse versata in atti- l'Università non ha instaurato nei confronti del ricorrente nessun procedimento disciplinare ma si è limitata ad adottare nei suoi confronti una misura cautelare preventiva, in attesa degli esiti del giudizio penale;
tanto risulta ulteriormente confermato dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente in corso di causa, da cui si evince che soltanto all'esito della sentenza definitiva di non doversi procedere emessa in sede penale nei confronti del per la sopravvenuta prescrizione dei reati a lui ascritti Pt_1
(sentenza del 5.7.2016 nel procedimento n.r.g. 3232/2010)
l'Università degli Studi di Bari ha instaurato il procedimento
9 disciplinare a suo carico (si vedano la nota prot. n. 50869-
BII/13, rep. n° 8881/2016, del 14.07.2016, le controdeduzioni formulate dal ricorrente in data 28.07.2016 ed il successivo provvedimento di archiviazione del 28.10.2016). La correttezza di siffatta opzione ermeneutica ha trovato significativo riscontro nei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che ha rimarcato la diversità e l'autonomia rispetto ai provvedimenti stricto sensu disciplinari della sospensione cautelativa dal servizio del dipendente, che prescinde dall'instaurazione e dallo svolgimento del procedimento disciplinare, in quanto postula l'urgenza di provvedere non appena il datore di lavoro viene a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale o di suoi particolari esiti, anche interinali (cfr. Cass., sent. n.
11102/2007).
Gli esposti rilievi si rivelano determinanti al fine di escludere l'operatività, con rifermento alla fattispecie che ci occupa, del generale termine di decadenza per l'esercizio dell'azione disciplinare di cui agli artt. 55 bis e ter citati, che presuppone che l'amministrazione abbia instaurato nei confronti del dipendente un procedimento disciplinare e non che, come è accaduto nel caso di specie, si sia limitata ad adottare una misura cautelare in attesa di avere contezza degli esiti del giudizio penale. Difatti, nella fattispecie in esame è pacifico tra le parti, in quanto concordemente riferito da entrambe (così al punto 4, pag. 4, dell'odierno ricorso) che l'Università datrice di lavoro ha acquisito conoscenza dei fatti astrattamente idonei ad assumere rilevanza disciplinare a carico dell'odierno ricorrente fin dal 5.7.2006, che si è in prima battuta determinata a disporre il suo trasferimento cautelativo e che soltanto all'esito della comunicazione del provvedimento di rinvio a giudizio del lavoratore ha adottato nei suoi confronti la sospensione cautelativa dal servizio, rimettendo ogni
10 determinazione in merito all'instaurazione del procedimento disciplinare alla definizione del giudizio penale pendente. Per quanto esposto la condotta tenuta dall'Università si appalesa affatto incensurabile, in quanto risulta affatto conforme alla disciplina legislativa vigente ed applicabile ratione temporis, anche all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009; […]
Difatti il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio é privo di un vero e proprio carattere sanzionatorio e possiede ratio e presupposti ben diversi da quelli che caratterizzano il successivo provvedimento definitivo;
può essere adottato con valutazione discrezionale della p.a. circa il comportamento posto in essere dal proprio dipendente, valutazione che é necessariamente condizionata da criteri di urgenza e celerità fondati sulla preminente esigenza di tutelare gli interessi di rilievo pubblico coinvolti e il prestigio dell'amministrazione, sicché non sussiste l'obbligo di previo avviso di inizio del relativo procedimento quando l'esigenza di intervenire con assoluta urgenza con un provvedimento cautelare é in re ipsa (così
Cons. Stato, sez. IV, n. 3164/2010) […] Nel caso di specie la motivazione adottata dall'Università convenuta e trasfusa nel decreto di sospensione dal servizio emesso nei confronti dell'odierno ricorrente appare adeguata, in quanto evidenzia, sia pure sinteticamente, le circostanze ritenute dall'amministrazione significative ai fini della sospensione, relative alla gravità dei reati contestati al ricorrente, i quali “arrecavano grave nocumento al buon nome dell'Università degli Studi di Bari, la quale ha l'obbligo di salvaguardare la propria immagine e reputazione, che subirebbero notevole pregiudizio per la presenza in servizio del suddetto dipendente, la cui condotta ha determinato notevole risonanza ambientale anche in ragione sia della categoria di appartenenza -cat.
D3- sia delle mansioni attualmente svolte”. Si tratta, ad avviso di chi scrive, di una motivazione affatto congrua in relazione alla
11 connotazione cautelare del provvedimento cui afferisce, in quanto dà atto della sopravvenienza del provvedimento di rinvio a giudizio del ricorrente, della tipologia e della gravità dei reati oggetto d'imputazione e della natura degli interessi potenzialmente pregiudicati dalla sua permanenza in servizio, alla stregua della significativa risonanza della vicenda, della categoria di appartenenza e delle mansioni svolte dal lavoratore. L'imputazione, infatti, attiene a reati caratterizzati da rilevante gravità (in quanto riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 3, co. 1, della Legge 97/2001 e al delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416, co. 1 e 2, c.p.), relativi a una pluralità di persone ed asseritamente commessi dal ricorrente nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, astrattamente idonei -ove fossero stati confermati all'esito del giudizio penale- a depotenziare in misura assi significativa la credibilità e l'autorevolezza dell'istituzione universitaria, che non può prescindere dalla percezione in capo alla collettività della costanza dell'impegno istituzionale profuso nella direzione della piena operatività del regime meritocratico e della immediata e tempestiva neutralizzazione delle sue eventuali violazioni>>.
Orbene, risulta del tutto disancorato dai fatti di causa l'assunto di parte ricorrente secondo cui tale sentenza sarebbe stata emanata
“prima di quella di prescrizione penale e del provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare, quindi non avrebbe contezza di tali due decisivi eventi successivi”, per cui non avrebbe effetto di “cosa giudicata” nel presente giudizio.
In verità, la predetta pronuncia è stata emessa nel 2017, vale dire successivamente alla sentenza che ha definito il procedimento penale (che risale infatti al 05.07.2016) nonchè al provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare datato 28.10.2016.
Dall'esame della stessa, infatti, vi è traccia di entrambi gli eventi.
12 Alla stregua del giudicato formatosi inter partes in merito alla legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del ricorrente, non sussistono nel caso di specie i presupposti restitutio in integrum, di conseguenza devono rigettarsi le pretese dell'istante volte all'ottenimento del conguaglio retributivo e contributivo per il periodo di sospensione cautelativa ovvero al risarcimento del danno
(peraltro sfornita del necessario substrato probatorio).
Pertanto, il ricorso dev'essere integralmente rigettato.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse, per mere ragioni di equità, vengono compensate integralmente tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
28.04.2021 da nei confronti dell'Università degli Parte_1
studi di Bari – Aldo Moro, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Bari, 03.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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