Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI OTTAVA SEZIONE CIVILE In persona dei Consiglieri di seguito indicati:
1) Dott. Alessandro Cocchiara Presidente;
2) Dott. Antonio Quaranta Consigliere;
3) Dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consig. Relatore
Letti gli atti del fascicolo RG n. 5156-1/2024 , pendente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv.to DE Parte_1
SIMONE FELICE
CONTRO
, rappr.to e difeso dagli avv.ti CASTIGLIONE ANTONIO CP_1
NUNZIO AGATINO ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che l'appellante, nell'atto di citazione in appello e nelle note di trattazione scritta ritualmente prodotte, ha formulato istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., in relazione all'impugnata sentenza n. n. 9196/2024 resa inter partes dal Tribunale di Napoli il 28/10/2024 nel procedimento avente RG n. 19498/2020, mai notificata, con la quale il giudice ha rigettato tutte le domande della ed in Parte_1 accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta CP_1 accertando l'inadempimento della l'ha Parte_1 condannata al pagamento in favore della seconda della somma di euro
66.102,83, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo – con compensazione delle spese anche di CTU;
considerato che
quanto al fumus boni iuris le contestazioni dell'appellante riguardano esclusivamente la pretesa erroneità della CTU
e le conclusioni contabili cui è pervenuto il Giudice di prime cure;
considerato nella sentenza di primo grado pur avendo il Tribunale censurato la CTU per “la mancanza di chiarezza e, in certi punti, di completezza della relazione depositata dall'ausiliare, nonché della
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contraddittorietà nelle conclusioni è tuttavia addivenuto ad una conclusione logica e non contraddittoria con riguardo ai rapporti di dare avere tra la e la DA. Pt_1 CP_2 considerato che: in origine il Raggruppamento Temporaneo Imprese (subappaltante da
Thales Italia s.p.a./IBM Italia s.p.a./I&SI s.p.a) era stato costituito da CO
(assegnataria del 40% dei lavori), e la Pt_1 CP_2 CP_4
(assegnatarie ciascuna del 30% dei lavori); che, a seguito della fuoriuscita della terz'ultima sono residuate quali partecipanti solo le prime due;
che nessuna delle parti in causa ha dedotto e provato come tra loro sia stato ripartito il 30% dei lavori a carico della;
CP_4 la carenza probatoria è stata superata dal Tribunale in ragione all'oggetto dei lavori a farsi, per i quali era richiesta la certificazione SOA (in possesso solo della cui il giudicante ha ritenuto di dover CP_1 attribuire l'intera quota di lavori, suddivisi nel loro complesso in ragione del 40% in favore della e del 60% in favore della Pt_1 CP_1 che in virtù di tale ripartizione sono state distribuite anche le somme incassate dall'appaltante principale Thales;
che superate dal Giudicante in modo logico e coerente le carenze della
CTU, allo stato non si ravvisano gli estremi del fumus boni iuris per accogliere la chiesta sospensione;
che non si rinvengono neppure gli estremi del periculum in mora, non avendo parte istante allegato e provato il periculum di un grave ed irreparabile danno economico rispetto al quale l'appellato ha depositato documentazione contraria;
che possono assegnarsi i termini di cui all'art 352 cpc;
PQM
NON sospende la chiesta sospensiva e NON dispone la rinnovazione della CTU contabile;
Si comunichi a cura della cancelleria. Il Presidente
Così deciso in Napoli in data 04/04/2025 dott. Alessandro Cocchiara
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