Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE PRIMA in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 7030/2022 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Castrovillari (CS), e (C.F. ), nata il 21 Parte_2 C.F._2
novembre 1983 a Cariati (CS), entrambi in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_1
), nato il 1° febbraio 2007 a Castrovillari (CS), C.F._3 [...]
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._4
(CS), ed (C.F. ) nata il [...] a Parte_4 C.F._5
Castrovillari (CS), nonché il signor (C.F. Persona_1
), nato il [...] a [...], e la C.F._6 signora (C.F. ), nata il [...] a Parte_5 C.F._7
Cerchiara di Calabria (CS), tutti residenti a [...]di Calabria (CS), alla Contrada
Piana n. 123, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco C.M. Impelluso (C.F.
) del Foro di Milano e , come da procura alle liti C.F._8 CP_1
allegata all'atto di citazione;
- ATTORI - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con sede in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n°14, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Corina (C.F. , C.F._9 come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
Nonché nei confronti di:
residente in [...], Contrada Colucci n. 93/C e CP_4
(C.F. ), nata a [...] il [...] e
[...] C.F._11 residente in [...], Contrada Colucci n. 93/C entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Roberto Le Pera (C.F. ) e C.F._12
Giuseppina Carricato (C.F. ) del Foro di Cosenza, come da C.F._13 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli Attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della signora quale CP_3 conducente del veicolo Suzuki Jimny tg. EB176TN, nella causazione del sinistro occorso in data 1° marzo 2020 alle ore 12.26 circa in San Giorgio Albanese (CS), sulla strada Contrada
Colucci, all'altezza del civico 41, nel quale perdeva la vita il piccolo;
- Persona_2 per l'effetto, condannarla in solido con la signora e in Controparte_4 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rispettivamente proprietaria e compagnia assicuratrice del suddetto veicolo (polizza n. 287184932), al risarcimento, in favore degli esponenti, di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi titolo subiti e subendi conseguentemente all'evento descritto in narrativa. Su tutte le predette somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed il risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti. In via istruttoria Ammettere tutte le prove, per testi, sia in punto an sia in punto quantum debeatur, e per interrogatorio formale della signora dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. CP_3
2 non ammesse dal Tribunale.”;
Per la Convenuta Controparte_2
“Salvo ampliare e meglio illustrare, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia: - rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, ma non si vede come, accertati i rispettivi gradi di responsabilità imputabili alle parti coinvolte nel
2 sinistro, contenere la condanna dell'odierna comparente entro tali limiti ed, in ogni caso, nella misura che emergerà nel corso del giudizio considerato il massimale di polizza e le eventuali franchigie, graduandola in ragione del concorso di colpa dei sigg.ri
[...]
ed a titolo di “culpa in vigilanza”. Con la vittoria delle spese, Parte_1 Parte_2 onorari e competenze di lite.”.
Per le Convenute e CP_3 Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso in favore del Tribunale di Castrovillari, per le ragioni esplicitate in narrativa;
- accertare che alcuna responsabilità è addebitabile alle odierne convenute per il sinistro mortale per cui è causa e che nulla è dovuto agli attori in conseguenza dei fatti dedotti con l'atto introduttivo, conseguentemente, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni spiegate in atti;
-in via subordinata, accertare che la condotta omissiva dei genitori della vittima, in relazione al dovere di vigilare sul minore al momento del sinistro, è idonea ad escludere il preteso risarcimento, a qualunque titolo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. secondo comma;
- sempre in via subordinata, accertare il concorso di colpa del bambino/pedone investito, ai sensi dell'art.
1227 c.c. primo comma, in ragione del suo comportamento imprudente e pericoloso al momento del sinistro, secondo lo standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto, quindi, della sua incapacità e per l'effetto, ridurre l'invocato risarcimento a qualunque titolo;
-per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, accertare e dichiarare il diritto della convenuta a Controparte_4 vedersi garantita, manlevata e tenuta indenne dall'eventuale condanna, in forza della sopracitata polizza n°307126363 dalla e, per l'effetto, condannare detta Controparte_2 società al pagamento delle somme che dovessero riconoscersi agli attori a qualsiasi titolo ed entità, con ogni accessorio di legge fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 novembre 2022, i signori ed in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sui figli minori , ed Persona_1 Parte_3
, unitamente ai signori e Parte_4 Persona_1 Parte_5
rispettivamente genitori, fratelli e nonni del piccolo , hanno Persona_2
convenuto in giudizio dinanzi all'Ill.mo Tribunale di Treviso la signora CP_3
3 la signora e chiedendone la CP_3 Controparte_4 Controparte_2
condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso del bambino, di sei anni, avvenuto a seguito di un sinistro stradale occorso in data 1° marzo 2020, alle ore 12:26 circa, nel Comune di
San Giorgio Albanese sulla S.P. 180, Contrada Colucci, all'altezza del civico 41.
Gli attori hanno dedotto che, in tali circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura
Suzuki Jimny targata EB176TN e condotta dalla signora e di CP_3
proprietà della signora investiva il piccolo che Controparte_4 Persona_2
in quel momento stava attraversando la strada.
Precisavano gli attori che, dopo l'investimento, la conducente avrebbe prestato soccorso al bambino investito, prendendolo in braccio e portandolo verso la vicina abitazione dei nonni da dove veniva chiamato il 118 e che, nell'impossibilità per l'elisoccorso di atterrare in loco, veniva chiamata un'ambulanza sulla quale il bambino decedeva durante il trasporto.
Gli attori allegavano ancora che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Castrovillari aveva aperto un procedimento penale a carico della signora CP_3
nonché dei signori ed (RG. n. 837/2020 RGNR- Parte_1 Parte_2
863/2020 GIP), nell'ambito del quale era stato esperito un incidente probatorio con l'acquisizione di perizie tecniche.
A fronte del rifiuto della compagnia assicurativa qui convenuta a riconoscere alcuna somma a titolo di risarcimento, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale
-accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della signora quale CP_3 conducente del veicolo Suzuki Jimny tg. EB176TN, nella causazione del sinistro occorso in data 1° marzo 2020 alle ore 12.26 circa in San Giorgio Albanese (CS), sulla strada Contrada
Colucci, all'altezza del civico 41, nel quale perdeva la vita il piccolo;
Persona_2
-per l'effetto, condannarla in solido con la signora e in Controparte_4 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rispettivamente proprietaria e compagnia assicuratrice del suddetto veicolo (polizza n. 287184932), al risarcimento, in favore degli esponenti, di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi
4 titolo subiti e subendi conseguentemente all'evento descritto in narrativa. Su tutte le predette somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed il risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.”
Si costituivano in giudizio sia sia le signore e Controparte_2 CP_3
entrambe contestando la sussistenza nell'an di alcun profilo di Controparte_4
responsabilità in capo alla conducente sig.ra e sostenendo che il CP_3
sinistro si era verificato per colpa esclusiva del pedone o, alternativamente, per culpa in vigilando dei genitori.
In particolare, il patrocinio di evidenziava che il procedimento Controparte_2
penale a carico della signora si era concluso con un decreto di CP_3 archiviazione del 14 dicembre 2022, con il quale il GIP del Tribunale di
Castrovillari, condividendo la richiesta del P.M., aveva ritenuto la condotta di guida della sig.ra rispettosa delle norme del codice della strada e “perfettamente CP_3 in linea con le condizioni della strada e della visibilità del luogo al momento del fatto”, escludendo quindi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omicidio colposo in ragione dell'inesigibilità di qualsiasi comportamento alternativo idoneo ed evitare il verificarsi dell'evento.
Rimarcava poi parte convenuta i plurimi profili di culpa in vigilando ascrivibili ai genitori del minore, per aver lasciato il bambino incustodito e per non essersi avveduti dell'apertura del cancello verso la via pubblica.
La compagnia convenuta ha altresì contestato le voci di danno richieste dagli attori, la loro duplicazione (danno parentale e danno morale soggettivo) e la pretesa applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal tribunale di Roma anziché di quelle in uso presso il Tribunale di Milano.
Le convenute e eccepivano preliminarmente CP_3 Controparte_4
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso in favore del Tribunale di
Castrovillari, indicandolo come foro competente sia ai sensi dell'art. 18 che dell'art. 5 20 c.p.c. Hanno poi contestato la ricostruzione attorea, ribadendo l'esclusiva responsabilità del pedone per condotta inaspettata e anormale. Hanno richiamato le risultanze del procedimento penale, inclusi gli accertamenti dei Carabinieri (esiti negativi dei test psicofisici per la conducente, veicolo rimosso, assenza di tracce di frenata, difficoltà dell'elisoccorso), l'interrogatorio della signora le perizie CP_3
cinematiche e biomeccaniche che avevano accertato una velocità all'impatto di 30 km/h e la provenienza del pedone dalla rampa dell'abitazione. Hanno sostenuto che la conducente aveva adottato tutte le cautele esigibili e che la condotta del bambino era imprevedibile e inevitabile. In via subordinata, hanno chiesto l'accertamento della culpa in vigilando dei genitori ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma
2, e/o del concorso di colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1.
Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 1° giugno 2023, ha disposto una Consulenza
Tecnica d'Ufficio (CTU) per verificare la dinamica del sinistro e l'eventuale responsabilità (anche in termini percentuali) della convenuta nella CP_3 causazione del sinistro, nominando il Per. Ind. come CTU. Persona_3
Successivamente, è stata nominata la Dott.ssa come ausiliario Persona_4
tecnico medico legale per accertare le lesioni subite dal minore.
Depositata la relazione di CTU, all'udienza del 31 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato tribunale, atteso che la competenza di quest'ultimo è stata determinata per effetto del cumulo nel medesimo giudizio anche della causa contro l'assicuratore della responsabilità civile, con deroga, per ragioni di connessione, degli altri ipotetici criteri di collegamento della competenza per territorio.
Passando alla disamina del merito, appare premettere le seguenti considerazioni in diritto.
Come è noto, la materia della responsabilità extracontrattuale da circolazione dei veicoli è disciplinata dall'art. 2054 c.c., ai sensi del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
6 In base alla presunzione stabilita dall' art comma 1 c.c., il conducente può liberarsi da responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
(Cass. n. 1135/2015; Cass. n. 16759/2014). Si tratta di presunzione relativa di responsabilità (o meglio di colpa), che può essere vinta dalla prova contraria.
Ai fini dell'esclusione della responsabilità civile del conducente del veicolo la prova di assenza di colpa non può consistere nel provare di non aver infranto le norme del
Codice della Strada (mancata violazione delle regole di colpa specifica) ma di aver tenuto tutte le condotte necessarie ed esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.
In tema di investimento di un pedone la Suprema Corte è costante nel ritenere che
"… l'applicazione del disposto di cui all'art. 2054,1 comma, c.c., che pone a carico del conducente una presunzione juris tantum di colpa, possa escludersi qualora risulti provato che non vi era … alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente
i movimenti…… Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza" (da ultimo Cfr. Cass. Civ. n.
12576/2018, Cass. Civ. n. 22033/2018, Cass. Civ. n. 4551/2017, Cass. Civ. n.8663/2017,
Cass. Civ. n. 5819/2019) precisando anche che "… l'esistenza di un comportamento imprudente del pedone non vale ex se ad escludere la responsabilità del conducente, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno." (cfr., Cass. Civ. n. 5399/2013).
Secondo la giurisprudenza di legittimità sussiste, dunque, la presunzione di responsabilità, a meno che non si raggiunta la prova della condotta anomala del danneggiato;
naturalmente, la circostanza che il pedone abbia tenuto una condotta anomala idonea a causare o comunque a contribuire all'evento sinistroso (come nel caso, frequentamene analizzato dalla giurisprudenza, del repentino improvviso attraversamento, in violazione delle norme del codice della strada) non vale, di per sé solo, ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo - ragionevolmente
7 prevedibile dal conducente e perciò evitabile (cfr. Cass. 3964/14; 12721/15; 5399/13; in tal senso anche Cass. n. 2173/16).
Alla luce delle regole di giudizio succitate, ai fini dell'esclusione della responsabilità del conducente sono necessarie due condizioni:
- l'oggettiva anomalia della condotta del pedone;
- l'imprevedibilità di tale condotta in considerazione delle circostanze di tempo e luogo.
Al contempo, è parimenti necessario rimarcare che la “La prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ. , nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza” (cfr. Cass. n. 14064/10;8663/17;
4551/17)
Proprio in applicazione del suddetto principio la Suprema Corte ha affermato che il pedone, il quale attraversi la strada di corsa, sia pure sulle apposite strisce pedonali, immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 cod. civ., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza (Cass. n.
14064/10).
Ebbene, entrambe le suddette condizioni ricorrono nella fattispecie in esame.
L'incidente è infatti avvenuto in corrispondenza dell'intersezione della ripida rampa cementata di accesso dalla via pubblica alla proprietà dei sig.ri , Per_2
posta all'incirca alla metà di una curva destrorsa ad ampio raggio (circa 120 metri di raggio di curva) rispetto al senso di marcia percorso dalla vettura investitrice.
L'intersezione in questione risulta poi pressoché invisibile rispetto agli utenti della
8 strada a causa della presenza di un muro di contenimento in cemento armato che ostruisce quasi del tutto la visuale verso la rampa di accesso alla proprietà privata.
Tale circostanza ha all'evidenza comportato per l'automobilista l'oggettiva impossibilità di avvistare tempestivamente il bambino e di percepire per tempo la situazione di pericolo.
Dalla documentazione fotografica acquisita dai periti nominati dal P.M. nel procedimento penale, ing. e dott. , e dal CTU incaricato nella Per_5 Per_6
presente causa si evince in particolare, a conferma delle suevidenziate limitazioni di visibilità, la presenza sul lato opposto della carreggiata di due specchi parabolici, all'evidenza collocati per agevolare la manovra di immissione nella via pubblica da parte dei veicoli provenienti dalle abitazioni sovrastanti la sede stradale.
Non può inoltre trascurarsi che lungo la strada non sono presenti né banchine né marciapiedi e la zona appare scarsamente urbanizzata, sicché non si ritiene che, in concreto, l'improvviso attraversamento di un bambino nel mezzo della curva potesse costituire una evenienza ragionevolmente prevedibile.
Per quanto riguarda invece la condotta della sig.ra pur nell'impossibilità CP_3
di ricostruire con esattezza la cinematica del sinistro a causa della alterazione delle posizioni di quiete del veicolo e della vittima, non vi è dubbio sul rispetto da parte dell'automobilista del limite di velocità prescritto per il tratto di strada in questione, risultando dai dati estratti dalla c.d. “scatola nera” della vettura una velocità di avanzamento nei secondi precedenti l'incidente (precisamente alle 12:26 e 27 secondi) di circa 48 km/h, che, peraltro, i periti nominati dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari hanno ritenuto di ridimensionare, al momento dell'impatto, tra i 29,5 e i 30,5 km/h, ravvisando, in particolare,
l'incompatibilità di una ipotetica velocità maggiore con le lesioni e le ferite riportate dal piccolo , come descritte in sede autoptica. Per_2
Ed infatti, i consulenti del PM hanno espressamente riferito che, effettuando la simulazione cinematica con l'apposito software “PC Crash” dell'investimento ad una velocità maggiore o uguale a 35 Km/h, il bambino sarebbe stato sbalzato ad una distanza sensibilmente maggiore e, soprattutto, l'urto avrebbe impresso sul suo corpo una energia tale da farlo rimbalzare e rotolare più volte sul sedime stradale, con il coinvolgimento di distretti anatomici, quali la schiena, in concreto non
9 interessati dalle lesioni accertate.
Il fatto, poi, che l'impatto primario con il corpo del bambino sia avvenuto sull'emisoma sinistro, seguito dall'impatto della testa, sempre sul lato sinistro, con il cofano motore (sono concordi in tal senso le conclusioni dei consulenti del PM e della dott.ssa – cfr. CTU, pag. 33), rende oltremodo plausibile che la Per_4
piccola vittima sia apparsa all'improvviso dal margine destro della carreggiata, con provenienza trasversale dalla rampa di accesso alla casa dei nonni, non lasciando quindi alcuna possibilità all'automobilista di avvistarlo ed evitare l'urto.
Significativa e pienamente condivisibile appare poi la considerazione del CTU secondo la quale, ipotizzando una velocità di avanzamento del bambino in Per_3
corsa di circa 10 km/h (caso 1), questi avrebbe percorso dall'innesco della turbativa all'impatto con l'auto 1,5 m in 0,50, in un tempo quindi nettamente inferiore al tempo di reazione psicotecnico comunemente individuato in un secondo.
Assai meno plausibile appare invece l'ipotesi di cui al c.d. “caso 2”, ossia quella che ipotizza la presenza del bambino fermo nella carreggiata, mezzo metro oltre il muro di recinzione “per osservare il sopraggiungere di eventuali veicoli”. Se così fosse, infatti, risulterebbe inspiegabile l'ulteriore avvicinamento del bambino verso il centro della strada, anziché un suo istintivo arretramento all'indietro.
Risulta quindi puramente ipotetico il giudizio di “colpevole ritardo reattivo” con cui si conclude il paragrafo 5 della relazione di CTU, in quanto basato su di un presupposto (la possibilità di avvistare il bambino fermo nella carreggiata 27 metri prima del punto di urto) che non trova alcun ragionevole appiglio né di natura tecnico-scientifica, né presuntiva.
Nessun rimprovero può infine esser mosso alla sig.ra per il sol fatto CP_3
di disporre di una piena conoscenza della strada percorsa e del contesto abitativo che stava attraversando, atteso che la scarsa densità abitativa della zona e l'assenza nelle vicinanze di luoghi “sensibili”, quali scuole o parchi giochi, non potevano indurre nemmeno l'automobilista più attento e accordo a rappresentarsi, in termini di concreta e imminente probabilità, l'evenienza di un improvviso attraversamento da parte di un bambino in così tenera età nel bel mezzo della curva.
D'altro canto, la circostanza che la sig.ra subito dopo CP_3
l'investimento, abbia tentato di prestare soccorso al bambino, prendendolo in
10 braccio e spostandolo dalla sede stradale non può ritorcersi contro l'automobilista, precludendogli – in ragione dell'obbiettiva impossibilità di effettuare rilievi in loco e ricostruzioni cinematiche che non scontino, come nel caso di specie, rilevanti margini di approssimazione – di poter offrire la prova liberatoria di cui all'art. 2054, co. 1 c.c.
In ragione delle considerazioni suestese, deve dunque ritenersi che la sig.ra non avrebbe potuto tenere altra condotta alternativa lecita idonea ad CP_3
evitare il tragico evento e, conseguentemente, la domanda risarcitoria degli attori non può trovare accoglimento, assorbite restando tutte le altre questioni controverse emerse in corso di causa.
La peculiarità del caso in esame, unitamente a ragioni di equità sostanziale, induce a disporre, nonostante il rigetto della domanda, l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico solidale delle parti, ripartendole in pari misura nei rapporti interni, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Treviso, 12.6.2025
Il giudice
Dott. Deli Luca
11