Articolo 1 della Legge 10 aprile 1962, n. 165
Versione
15 maggio 1962
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Versione
10 gennaio 1983
Art. 1. Articolo unico.

((La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, e' vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni))
Entrata in vigore il 10 gennaio 1983
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