Versione
15 maggio 1962
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10 gennaio 1983
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Art. 1. Articolo unico.
((La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, e' vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni))
((La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, e' vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni))
Commentario • 1
- 1. Il product placement e il brand placement nell'ordinamento italianoAccesso limitatoMaria Morena Ragone · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2009 · 0.7443216
Giurisprudenza • 12
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- art. 32 D.P.R. n. 600/1973·
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