Art. 1. Articolo unico.
((La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, e' vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni))
((La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, e' vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni))