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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.202/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
Dr. Vito SAVINO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Aprile 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 10.06.2024, e vertente tra incorporata in (appellante-appellata Parte_1 Controparte_1
incidentale), e la ditta individuale in persona del titolare (appellata- Controparte_2
appellante incidentale), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°85/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 23.03.2023, pubblicata il 29.02.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.06.2024, la società oggi incorporata in Parte_1 [...]
. (v. visura camerale), ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Controparte_1
epigrafe, attraverso la quale è stata parzialmente accolta la domanda di , quale titolare della CP_2
ditta individuale , con cui, premessa la sussistenza di un rapporto di agenzia CP_2 Controparte_2
tra le parti nel periodo dal 06.10.2015 all'08.07.2020 e la risoluzione del rapporto per volontà della preponente (motivata, secondo la tesi della società mandante, sulla base della sussistenza di una giusta causa di recesso come da comunicazione in data 08.07.2020 ovvero, secondo la tesi dell'agente, sulla
1 base della mancata accettazione, da parte dell'agente stesso, di modifiche contrattuali di rilevante entità comunicata in data 27.06.2020), aveva chiesto accertarsi che la risoluzione del contratto di agenzia intercorso fra le parti era imputabile unicamente a e condannarsi quest'ultima - in Parte_1
via principale - al pagamento, in suo favore, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché del residuo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. ovvero delle indennità contrattuali previste dall'A.E.C. Commercio.
Più in dettaglio, il Tribunale di Macerata, dopo aver ritenuto insussistente una giusta causa di recesso e dopo aver ricondotto il recesso alla previsione di cui all'art.2 commi 3° e ss. A.E.C. Commercio, ha condannato la “al pagamento in favore del ricorrente di complessivi € 155.809,08 a Parte_1
titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità suppletiva di clientela, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme suddette come anno per anno rivalutate, a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo”, rigettando ogni altra domanda (in particolare, quelle aventi ad oggetto la c.d. “indennità meritocratica” ed il risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. per lite temeraria).
A fondamento del gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, Parte_1
ritenendola errata: 1) nel calcolo dell'entità delle variazioni ex AEC Commercio art. 3 e pertanto del preavviso che avrebbe dovuto esser concesso all'agente; 2) nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto di agenzia “è già stato legittimamente risolto “ad iniziativa della casa mandante” come da comunicazione dell'agente in data 27.06.2020”; 3) nella parte in cui ha ritenuto che “alcuna delle condotte addebitate all'agente integra oggettivamente una giusta causa”, senza valorizzare le previsioni di cui alle clausole n.22.2 e 22.3 del contratto di agenzia (stante la presenza di una giusta causa di recesso, correlata a condotte dell'agente violative degli obblighi di riservatezza e di diligenza, e di una clausola risolutiva espressa contrattualmente convenuta); 4) nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. per lite temeraria. Secondo l'appellante, in particolare, il primo giudice avrebbe fatto cattivo uso dei principi in materia di riparto dell'onere della prova e delle risultanze istruttorie, giungendo così a conclusioni erronee nella ricostruzione dei fatti di causa e distoniche rispetto a consolidati principi giurisprudenziali, immotivatamente disattesi. Ha quindi concluso come segue: “- in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'intercorsa risoluzione del rapporto di agenzia commerciali tra le parti ut supra per giusta causa in data 08/07/2020 e per l'effetto accertare e dichiarare che la soc. ut supra nulla deve a ut supra a titolo Parte_1 Controparte_2
di indennità sostitutiva del preavviso ed indennità supplettiva di clientela e comunque indennità di risoluzione del rapporto, per le ragioni tutte ut supra esposte, e condannare Controparte_2
ut supra a corrispondere a ut supra la somma di 233.195,90=€, fatta salva la Parte_1
maggior o minor somma fosse ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
2 dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in ogni caso vinte le spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge (rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge) e le successive occorrende tutte e con condanna di ut supra al risarcimento dei danni ai Controparte_3 sensi dell'art. 96 c.p.c. I e/o III comma per le ragioni ed i motivi tutti ut supra esposti in fatto ed in diritto, da quantificarsi in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore a Euro 10.000,00=€
(diecimilamila/00Euro), fatta salva la maggior o minor somma ritenuta equa o di giustizia dal
Giudicante ”.
La ditta individuale si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del Controparte_2
quale ha chiesto il rigetto, assumendo l'inammissibilità dell'impugnazione ex art.342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito di ciascuno dei motivi di gravame. Ha altresì proposto appello incidentale, con il quale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto dell'agente a percepire la c.d. “indennità meritocratica”, chiedendo darsi seguito alle istanze di acquisizione documentale e di consulenza tecnica d'ufficio rimaste disattese in prime cure.
Nelle note ex art.127 ter c.p.c., il difensore di parte appellante ha comunicato, producendo la visura camerale, della sopravvenuta incorporazione della nella società Parte_1 [...]
. Controparte_1
1.- Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda.
Nella specie, trova, infatti, applicazione il nuovo testo dell'art.342 (rectius, art.434 c.p.c.), come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), che prevede che: “L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La novella legislativa, oltre a rendere chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione
3 avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012.
Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi (nella fattispecie) sufficientemente rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico- giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
***
2.- Nel merito, l'appello principale, in cui motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, non è fondato.
In punto di fatto, risulta per tabulas (ed è comunque incontestato):
- che tra le parti è stato sottoscritto un primo contratto di agenzia in data 06.10.2015 ed un secondo contratto in data 01.04.2018, entrambi aventi ad oggetto la promozione e la conclusione di contratti di somministrazione e/o vendita e/o noleggio di dispositivi medici (denominati OD e EX) ad Ospedali, Case di Cura, Case di riposo ed altre strutture operanti nel settore della sanità ed ubicate nelle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Molise;
- che in data 15.02.2019 la ha comunicato all'agente una modifica Parte_1 CP_2
unilaterale del contratto di agenzia, comportante una riduzione dal 10% al 7% delle provvigioni relative ai prodotti OD e EX;
- che in data 30.08.2019 la ha comunicato all'agente una ulteriore modifica Parte_1
unilaterale del contratto di agenzia, comportante una riduzione dal 7% al 5% delle provvigioni relative ai prodotti OD e EX, nonché una riduzione dal 10% all'8% delle provvigioni relative al prodotto “Kit Combo OD e EX”;
- che in data 24.02.2020 la ha comunicato al una ulteriore modifica Parte_1 CP_2
unilaterale del contratto di agenzia, comportante una riduzione dal 5% al 3% delle provvigioni relative ai prodotti OD e EX, nonché una riduzione dall'8% al 5% delle provvigioni relative al prodotto “Kit Combo OD e EX”;
- che sempre in data 24.02.2020 la ha comunicato all'agente una ennesima Parte_1
riduzione unilaterale dell'ambito territoriale della zona affidata all'agente, con eliminazione delle regioni Abruzzo e Molise;
- che l'agente, con nota in data 27.06.2020, ha comunicato alla di non accettare le Parte_1
variazioni proposte, tutte intervenute nell'arco di 18 mesi (e quindi valutabili cumulativamente ex
4 art.3 comma 11 A.E.C. Commercio) e complessivamente comportanti una variazione unilaterale di sensibile entità delle condizioni contrattuali, con conseguente applicabilità della disposizione secondo cui la comunicazione della preponente, non accettata dall'agente, “costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza ad iniziativa della casa mandante”;
- che in data 08.07.2020 la ha comunicato all'agente il proprio recesso per giusta Parte_1
causa dal rapporto di agenzia (“anche avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.22.3”), contestando, da un lato, una violazione degli obblighi in materia di privacy e riservatezza contrattualmente convenuti e previsti dal Codice Etico (per aver partecipato, in data
28.05.2020, ad un evento formativo a distanza collegandosi “tramite account del paziente sig. Per_1
che utilizza, come da Lei stesso affermato, il Suo dispositivo”), e, dall'altro, per “i Suoi
[...] frequenti errori nella compilazione dei moduli dei training dei pazienti consistenti nell'errata indicazione dei numeri seriali dei dispositivi in violazione dell'art.
3.2. lett. f), d) e v) del contratto di agenzia in essere”.
Ciò premesso, il Tribunale di Macerata ha parzialmente accolto il ricorso proposto da CP_2
teso ad accertare che la risoluzione del contratto di agenzia intercorso fra le parti fosse era imputabile alla società mandante (con conseguente suo diritto alle indennità di preavviso e di fine Parte_1
rapporto), sulla base della considerazione che “la comunicazione, in data 8-7-2020, del recesso dal contratto per asserita giusta causa non è tale da produrre la risoluzione del contratto, sia perché già questo è già stato legittimamente risolto “ad iniziativa della casa mandante”, come da comunicazione dell'agente in data 27-6-2020, sia e soprattutto perché alcuna delle condotte addebitate all'agente integra oggettivamente una giusta causa”.
Ebbene, alla luce del materiale istruttorio in atti, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze.
E' noto che l'art.3 commi 6° e ss. A.E.C. Commercio prevede che “le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano:
- di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
5 - di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.
Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante.
Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4
(quattro) mesi per i monomandatari.
Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
Resta inteso inoltre che l'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione
[…]”.
L'A.E.C. stabilisce quindi che le variazioni di lieve entità possono essere attuate unilateralmente dalla mandante senza necessità di preavviso, mentre quelle di media e sensibile entità vanno comunicate con congruo preavviso e necessitano dell'accettazione dell'agente, che ha la facoltà di comunicare di non accettarle entro il termine perentorio di giorni 30. In tal caso, si prevede che la comunicazione del preponente ha efficacia di preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante, con conseguente diritto per l'agente al riconoscimento delle indennità di legge.
La disciplina richiamata, dunque, consente di poter affermare che, da un lato, viene riconosciuto alla mandante il potere di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (limitatamente ai prodotti, alla clientela, alla zona e alle provvigioni) e, dall'altro, che l'agente risulta tutelato dall'esercizio di tale potere con la facoltà di non accettarle qualora risultino di media o sensibile entità, ponendo fine al rapporto per volontà del preponente.
Orbene, costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza (v. Corte di Appello Torino n.339 del
01.06.2022) quello secondo cui l'art.3 sesto comma A.E.C. è norma pattizia evidentemente derogatoria alla regola generale in forza della quale il tenore di un accordo non può essere modificato unilateralmente da una delle parti, salvo che la legge o il contratto stesso non preveda diversamente;
6 regola questa specialmente intensa e imperativa nel contratto di agenzia, a fronte anche del fatto che l'art. 1742, co. 2, c.c. ne impone la forma scritta (ancorché ad probationem), a conferma della tendenziale stabilità e immodificabilità del negozio se non mediante una specifica intesa.
L'art.3, co.6, A.E.C. Commercio deroga a questo principio generale consentendo al preponente di intervenire unilateralmente sull'accordo agenziale nei termini, nei limiti e nella forme ivi previste – elementi questi che devono necessariamente interpretarsi, allorché abbiano più sensi (proprio come nella fattispecie), nel senso più conveniente alla natura del contratto (art. 1369 c.c.); inoltre, nello specifico, le clausole contrattuali collettive vanno interpretate sia le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c.), sia, in particolare, sulla base del criterio letterale, avente valore prioritario e preminente, dato che «Anche nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale il criterio del senso letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1, c.c. è prevalente, potendo risultare assorbente di eventuali ulteriori e successivi criteri interpretativi» (v. Cass. n. 30135/21). Tutto ciò premesso, risulta abbastanza evidente, quanto al tenore dell'art.3, comma 6, A.E.C. Commercio, come l'espressione « variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni » tenda a ricomprendere ogni variazione che modifiche in peius il trattamento provvigionale dell'agente; in altri termini, solo le variazioni che comportino lievi riduzioni meramente quantitative dell'estensione territoriale dell'incarico agenziale, del numero e del portafoglio clienti, dei prodotti da promuovere e della «misura delle provvigioni» possono essere unilateralmente modificate dal preponente;
non anche quelle variazioni che, invece, importino apprezzabili modifiche al sinallagma contrattuale e alterino l'aspetto quali-quantitativo della prestazione dell'agente (in tali termini testuali, v. Corte di Appello Torino n.339 del 01.06.2022 e Trib.Agrigento
n.768 del 21.05.2024).
Ciò premesso, nella fattispecie la ha introdotto, nell'arco di circa dodici mesi, Parte_1
una serie di significative variazioni in peius della misura delle provvigioni (i prodotti OD e
EX sono passati da una provvigione del 10% ad una provvigione del 3%, mentre il prodotto “Kit
Combo OD e EX” è passato da una provvigione del 10% ad una provvigione del al 5%), oltre ad una considerevole riduzione dell'ambito territoriale del mandato agenziale (con esclusione dal febbraio 2020 delle Regioni Abruzzo e Molise, e quindi di due delle quattro regioni originariamente previste), imponendo una marcata modifica delle condizioni economiche contrattuali, con conseguente oggettiva alterazione quali-quantitativa del sinallagma contrattuale. Le variazioni in peius susseguitesi dal 15.02.2019 al 24.02.2020 hanno quindi determinato una significativa modifica del sinallagma contrattuale, idonea ad alterare sensibilmente l'aspetto quali-quantitativo della prestazione dell'agente.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'attribuzione al preponente del potere di modificare unilateralmente talune clausole “può trovare giustificazione nell'esigenza di
7 meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come esse sono mutate durante il decorso del tempo, ma, perché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con
l'osservanza dei principi di correttezza e di buona fede” (Cass.Civ., sez. lav., ord. n. 14181 del 24 maggio 2021). In buona sostanza, il potere del preponente di modificare alcune clausole contrattuali relative all'ambito territoriale e alla misura delle provvigioni non deve tradursi in un sostanziale aggiramento della forza cogente del contratto e deve essere soggetto a limiti che impongano che esso sia esercitato dal relativo titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede (v. Cass.Civ., sez. lav.,n.5467/2000).
Nella fattispecie, a parere del Collegio, tali limiti sono stati evidentemente travalicati, atteso che le modifiche contrattuali stabilite unilateralmente dalla dal 15.02.2019 al 24.02.2020 Parte_1
possono certamente definirsi di sensibile entità (o, quanto meno, di media entità), atteso che la misura delle provvigioni, sui due principali prodotti commercializzati, è stata ridotta dal 10% al 3%, mentre l'ambito territoriale è stato circoscritto a due sole regioni, sulle quattro originariamente previste. Tali modifiche hanno riverberato i propri effetti sulla misura delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, atteso che, come risulta dal doc. n.2 di parte appellata (non specificamente contestato), la dopo aver maturato provvigioni per Controparte_2
€.181.580,60 nell'anno 2018 e di €.348.089,51 nell'anno 2019, nel primo semestre del 2020 ha percepito provvigioni per soli €.88.593,16, con una riduzione talmente marcata che non può essere giustificata solo con gli effetti pregiudizievoli del lockdown, tenuto conto anche del fatto che nel settore dei prodotti medicali l'emergenza pandemica ha verosimilmente determinato un incremento, e non certo una contrazione, della domanda di dispositivi sanitari. Ne segue che la riduzione delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione ha ictu oculi travalicato la misura del
20%, per cui le modifiche contrattuali proposte erano soggette ad accettazione da parte dell'agente, che, stando a quanto emerge dalla documentazione in atti, nella fattispecie è rimasta del tutto indimostrata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque concludersi che le plurime modifiche unilaterali imposte dalla nell'arco temporale dal 15.02.2019 al 24.02.2020 non Parte_1
integrano una “variazione di lieve entità” e, pertanto, hanno legittimato l'agente a non accettare dette modifiche contrattuali (unitariamente considerate), così simmetricamente rendendo operativo il recesso
“ad iniziativa della casa mandante”, ai sensi dell'art.3, commi 6 e ss., A.E.C. Commercio.
***
3.- Le conclusioni sin qui raggiunte comportano, quale logico corollario, l'assorbimento di ogni questione attinente al recesso per giusta causa comunicato dalla in data 08.07.2020, Parte_1 essendo esso intervenuto successivamente alla nota dell'agente in data 27.06.2020, con cui il ha CP_2
8 dichiarato di non accettare le modifiche contrattuali unilaterali imposte dalla preponente, in tal modo determinando la cessazione del rapporto di agenzia “ad iniziativa della casa mandante” ai sensi dell'art.3, commi 6 e ss., A.E.C. Commercio.
***
4.- Ad ogni buon conto, il recesso della preponente è nella fattispecie non sorretto da giusta causa.
In punto di diritto, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui al rapporto di agenzia si applica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che consente di recedere in tronco dal rapporto contrattuale senza l'obbligo di concedere alcun preavviso (e, dunque, senza alcuna indennità sostitutiva) nel caso si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Tuttavia, come rilevato da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 9779/2011; Cass.
Civ. N 393/2012; Cass. Civ. N 6005/2012), questa possibilità di applicazione analogica al contratto di agenzia, per le situazioni di grave inadempimento contrattuale, dell'art. 2119 c.c., non determina l'estensione tout court al contratto di agenzia stesso dei medesimi criteri interpretativi normalmente usati nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, essendo invece richiesto un loro adattamento al differente contesto contrattuale che tenga conto delle caratteristiche e particolarità proprie del contratto di agenzia.
In particolare, occorrerà tenere conto della diversa posizione che le parti contrattuali hanno nel rapporto di lavoro subordinato e nel rapporto di agenzia, con particolare riguardo alla diversa capacità di resistenza che ciascuna delle stesse può manifestare nella complessiva economia del rapporto. Pertanto, mentre l'inadempimento del datore di lavoro può assumere di per sé una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia la gravità dell'inadempimento del preponente va diversamente commisurata alle sostanziale posizione di parità delle parti ed alla incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, in considerazione dell'autonomia e dell'indipendenza dell'agente e, dunque, della sua posizione di maggior forza rispetto al lavoratore subordinato.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, alla luce del materiale istruttorio in atti, la parte appellante non ha fornito la prova della ricorrenza di una condotta dell'agente di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto agenziale.
In punto di fatto, si è detto che in data 08.07.2020 la ha comunicato all'agente il Parte_1
proprio recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia (“anche avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.22.3”), contestando, da un lato, una violazione degli obblighi in materia di privacy
e riservatezza contrattualmente convenuti e previsti dal Codice Etico (per aver partecipato, in data
28.05.2020, ad un evento formativo a distanza collegandosi “tramite account del paziente sig. Per_1
che utilizza, come da Lei stesso affermato, il Suo dispositivo”), e, dall'altro, per “i Suoi frequenti
[...]
9 errori nella compilazione dei moduli dei training dei pazienti consistenti nell'errata indicazione dei numeri seriali dei dispositivi in violazione dell'art.
3.2. lett. f), d) e v) del contratto di agenzia in essere”.
Ebbene, nella ricostruzione della vicenda desumibile dalla documentazione in atti non sono ravvisabili circostanze idonee a configurare quei profili di responsabilità che hanno giustificato il recesso ad nutum della preponente per giusta causa, stante la diversa valutazione circa la gravità dell'inadempimento da parte dell'agente, tenuto conto della sostanziale posizione di parità delle parti ed alla modesta incidenza della violazione degli obblighi in materia di privacy e riservatezza contrattualmente convenuti e previsti dal Codice Etico (da ritenersi del tutto episodica, in assenza di altri precedenti disciplinari) sull'equilibrio contrattuale. Per quanto concerne poi i lamentati “frequenti errori nella compilazione dei moduli dei training dei pazienti consistenti nell'errata indicazione dei numeri seriali dei dispositivi”, trattasi di contestazione estremamente generica e del tutto decontestualizzata, non essendo state fornite le indicazioni di tempo e di luogo necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, gli specifici fatti nei quali la preponente abbia ravvisato una condotta gravemente inadempiente dell'agente.
Corollario di quanto sinora detto è che deve escludersi che il recesso della sia Parte_1
assistito da giusta causa, tenuto conto anche del fatto che siamo in presenza di una condotta, sicuramente incauta, ma del tutto isolata, a fronte di un rapporto snodatosi senza rilievi disciplinari per oltre quattro anni, con risultati di fatturato assolutamente lusinghieri (come riferito dal teste , fratello Tes_1 dell'amministratore della società appellante). Infatti, posto che per giusta causa deve intendersi un evento che non consenta la prosecuzione «anche provvisoria» del rapporto, non è dato comprendere come sia possibile che, a fronte di un rapporto agenziale svoltosi per alcuni anni senza rilievi disciplinari e con risultati di fatturato sempre crescenti, un solo episodio, pur censurabile, possa essere stato di gravità tale da integrare una giusta causa di recesso, quando non risulta neanche dedotto in giudizio quale concreto pregiudizio sia derivato alla mandante a causa della condotta incauta del A ciò si CP_2
aggiunga che, se i fatti contestati sono di gravità tale da impedire la prosecuzione «anche provvisoria» del rapporto, non trova plausibile spiegazione una condotta della preponente che, anziché recedere immediatamente dopo l'accertamento della infrazione dell'agente (avvenuta il 28.05.2020), ha continuato a dare esecuzione al rapporto per un altro mese senza nulla contestare, sino a quando l'agente stesso, in data 27.06.2020, ha comunicato di non accettare le variazioni contrattuali unilaterali imposte della società appellante, rendendo così il recesso “ad iniziativa della casa mandante” ai sensi dell'art.3, commi 6 e ss., A.E.C. Commercio. Appare quindi evidente che la per evitare le Parte_1 conseguenze economiche derivanti da tale ultima disposizione dell'A.E.C., abbia ritenuto (tardivamente) di comunicare (in data 08.07.2020) il proprio recesso per giusta causa, per fatti del tutto isolati, solo genericamente individuati e precedentemente mai contestati. Ne consegue che, quand'anche sussistano i denunciati inadempimenti dell'agente relativi al mancato rispetto degli obblighi di riservatezza e
10 diligenza, questi non sono sufficienti per integrare una giusta causa di recesso, non avendo essi impedito la regolare esecuzione del rapporto sino a quando l'agente stesso, in data 27.06.2020, ha comunicato di non accettare le variazioni contrattuali unilaterali proposte della società appellante.
Immune da censure deve pertanto reputarsi la pronuncia emessa dal giudice di prima istanza sulla sussistenza di un diritto dell'agente a conseguire le indennità di preavviso, di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, istituti tutti connessi all'ipotesi di recesso del preponente per causa non imputabile all'agente.
In definitiva, la sentenza impugnata appare congruamente motivata in ordine a ciascuna delle questioni sollevate, dando sufficientemente conto dei motivi per i quali difetta nella fattispecie la prova della sussistenza di una giusta causa di recesso della società mandante. A fronte di tali puntuali statuizioni, l'atto di appello si diffonde in una serie di generiche argomentazioni tese ad avvalorare la tesi della gravità dell'inadempimento dell'agente e si disarticola in una generale istanza di revisione complessiva dell'intera vicenda processuale. Nella fattispecie, in altri termini, la parte appellante si è limitata a ribadire le deduzioni svolte nel primo grado del giudizio, muovendo una generica censura all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, limitandosi così a richiedere una diversa lettura delle medesime allegazioni e confutando gli argomenti in fatto e diritto contenuti nella decisione. In questa prospettiva, deve ritenersi che la sentenza appellata contiene già nella sua motivazione gli argomenti in risposta alle doglianze dell'appellante principale, mentre una pronuncia di secondo grado sul punto non potrebbe che contenere una mera ripetizione di argomenti già diffusamente sviluppati in primo grado.
In questa prospettiva, deve dunque concludersi, in linea con quanto statuito dal primo giudice, che nella fattispecie siamo in presenza di un recesso della preponente non assistito da giusta causa.
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5.- Tali conclusioni non sono scalfite dalla circostanza che la parti avevano previsto contrattualmente una clausola risolutiva espressa, atteso che i presupposti fattuali cui le parti hanno ancorato l'operatività di detta clausola non si sono nella fattispecie compiutamente verificati.
Nessun dubbio sussiste sulla validità e sulla permanente efficacia della clausola risolutiva apposta al mandato di agenzia, atteso che questa, oltre che di per sé compatibile con lo schema contrattuale scelto dalle parti (per tutte cfr. Cass., sez. lav., 16 aprile 1992, n. 4659), è stata certamente conosciuta e validamente accettata dall'agente.
Rileva tuttavia il Collegio che il contratto del 01.04.2018 eleva a giusta causa di recesso ad nutum la violazione degli “obblighi di riservatezza e di sicurezza” imposti dalla legge e la mancata adozione di cautele idonee ad evitare che i terzi, non autorizzati, potessero accedere ai dati sensibili.
11 E' tuttavia noto che, a prescindere dalla sussistenza del presupposto di operatività della clausola risolutiva espressa, la legittimità di detta clausola non esime il giudice dalla concreta valutazione dell'esistenza nel merito d'un inadempimento che integri la giusta causa del recesso ad nutum (in tal senso, cfr. Cass., sez. lav., 18 maggio 2011, n. 10934). Tale indagine non contraddice la norma dell'art.1456 c.c. quanto all'efficacia automatica della risoluzione, ma si correla proprio all'esistenza dell'obbligo di preavviso, nelle fattispecie contrattuali in cui è previsto;
ed è il caso del contratto di agenzia (art. 1750, secondo comma, c.c.).
Ne consegue che la previsione sancita dal disposto di cui all'art.1750 c.c. abilita ciascuna delle parti al recesso dal contratto dandone preavviso entro un termine stabilito, con la conseguenza che laddove non si versi in ipotesi di inadempimento dell'agente corrispondente alla violazione di doveri fondamentali (e quindi di recesso per giusta causa), il recesso unilaterale in tronco della preponente dal rapporto di agenzia comporta l'obbligo di corrispondere l'indennità per quel preavviso che non è stato reso.
Nella fattispecie, come si è detto, le infrazioni contestate all'agente, se legittimano in astratto l'attivazione della clausola risolutiva espressa, non appaiono tuttavia in concreto condotte di gravità tale da poter configurare profili di responsabilità idonei a giustificare il recesso ad nutum della preponente per giusta causa, ove si osservi che, da un lato, il rapporto di agenzia è cessato “ad iniziativa della casa mandante” ai sensi dell'art.3, commi 6 e ss., A.E.C. Commercio, e che, in ogni caso, non vi è prova univoca e circostanziata della violazione da parte dell'agente dei doveri fondamentali scaturenti dal contratto di agenzia intercorso tra le parti. Ne segue che, a prescindere dalla operatività della clausola risolutiva espressa, sono comunque dovute a sia l'indennità sostitutiva del preavviso CP_2
(non sussistendo, come si è detto, la giusta causa di recesso della preponente), sia l'indennità suppletiva di clientela (non essendosi il contratto sciolto per fatto imputabile all'agente, bensì per cessazione del rapporto di agenzia “ad iniziativa della casa mandante” ai sensi dell'art.3, commi 6 e ss., A.E.C.
Commercio), nella misura indicata nella sentenza impugnata, non sspecificamente contestata nel quantum.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale va dunque integralmente respinto.
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6.- Il tenore della decisione sull'appello principale comporta, quale logico corollario, l'infondatezza del motivo di gravame relativo al mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c.. .
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7.- Con l'appello incidentale, la censura la sentenza impugnata nella parte Controparte_2 in cui non ha riconosciuto il diritto dell'agente a percepire la c.d. “indennità meritocratica” e chiede
12 darsi seguito alle istanze di acquisizione documentale e di consulenza tecnica d'ufficio rimaste disattese in prime cure.
Orbene, è noto che l'indennità c.d.“meritocratica”, di cui all'art.13- Capo III - dell'A.E.C.
Commercio, è erogata all'agente qualora “al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e i preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
Nella fattispecie, dal doc. n.2 di parte appellata (il cui contenuto non risulta specificamente contestato), emerge che, nella zona di competenza dell'agente il fatturato era nullo CP_2 nell'anno 2015 ed era di €.25.544,00 nell'anno 2016, di €.385.561,18 nell'anno 2017, di €.1.815.806,30 nell'anno 2018, di €.4.191.824,48 provvigioni nell'anno 2019 e di €.2.564.590,23 nel primo semestre dell'anno 2020. E' quindi fuor di dubbio che siamo in presenza di un trend costantemente migliorativo e che, pertanto, l'agente abbia procurato nuovi clienti alla preponente e/o sensibilmente CP_2
sviluppato gli affari con i clienti esistenti (cfr., sul punto, deposizioni testimoniali testi Tes_2
e ). L'aumento esponenziale del fatturato, inoltre, è di entità tale
[...] Testimone_3
(considerato che all'inizio del rapporto il fatturato era pari a zero) che è ragionevole ritenere che la riceverà ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari procurati e sviluppati dal Parte_1
anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia. CP_2
Spetta quindi a l'indennità c.d.“meritocratica”, atteso che, come si è detto, nella CP_2
fattispecie ricorrono le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto aveva apportato nuovi clienti al preponente e/o sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in misura tale da procurare alla preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. In ordine al quantum, la preponente ha prodotto un proprio conteggio, alternativo e lievemente inferiore a quello prodotto dall'agente, in cui l'indennità meritocratica viene quantificata nella misura di €.112.107,16, misura che può quindi ritenersi incontestata, il che esclude la necessità di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello incidentale va dunque accolto senza necessità di alcun approfondimenti istruttorio e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, la (oggi incorporata in ) va Parte_1 Controparte_1 condannata a pagare in favore della ditta l'importo di €.112.107,16 a titolo di Controparte_2 indennità c.d. “meritocratica”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto sino al saldo effettivo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono l'integrale soccombenza della Parte_1
e si liquidano come da dispositivo. Il tenore delle statuizioni prese comporta, quale logico corollario,
13 l'insussistenza di un comportamento dell'agente improntato a mala fede o colpa grave che possa fondare l'attribuzione di una responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c..
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°85/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 23.03.2023, pubblicata il 29.02.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
(oggi incorporata in ) a pagare in favore della ditta Parte_1 Controparte_1 individuale l'importo di €.112.107,16 a titolo di indennità c.d. Controparte_2
“meritocratica”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto sino al saldo effettivo;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna la a rifondere alla ditta le spese dei due Parte_1 Controparte_2
gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.6.687,00 per compensi professionali ed €.259,00 per spese vive, e, per il secondo grado, in complessivi €.7.000,00 per compensi professionali ed €.569,25 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante principale, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Aprile 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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