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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/08/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2845/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA P. COSSA, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DE NOVA GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SERRA MARIA
CRISTINA ( ) VIA P. COSSA, 2 20122 MILANO;
C.F._2
( ) VIA P. COSSA, 2 20122 Parte_2 C.F._3
MILANO;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 27 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
società di diritto lussemburghese, con sede a Lussemburgo - 2330 (Lussemburgo),
Boulevard de la Pétrusse n. 124, iscritta nel Registre de Commerce et des sociétés del
Lussemburgo al n. B69008, (C.F. ) e Controparte_3 P.IVA_2
Controparte_4
iscritta al Registro di Commercio del Canton
[...]
Ticino con il numero d'ordine , tutte elettivamente domiciliate in VIA C.F._4
BAROZZI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LOMBARDI GIUSEPPE, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DELLI NOCI
MARCO ) VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO;
C.F._5 CP_5
( ) VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO;
[...] C.F._6
APPELLATE
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione, produzione, in accoglimento dei motivi di appello formulati e illustrati nell'atto di citazione in appello in data 3 ottobre 2024 e così in riforma integrale della sentenza n. 7688/2024 resa dal Tribunale di Milano, Sezione V civile, G.U. Dott.ssa Sarah Gravagnola, R.G. n. 46253/2021, pubblicata in data 19 agosto 2024 e notificata al Dott. dalle convenute in data 3 settembre 2024, Parte_1
così
Giudicare
A)In via preliminare: pagina 2 di 27 A.1)anche considerato il disconoscimento da parte del Dott. ex art. 2712 cod. Parte_1
civ. e le contestazioni svolte da parte del Dott. nel corso del procedimento, Parte_1
dichiarare inammissibili e/o illegittime e/o inefficaci e/o inutilizzabili la registrazione prodotta ex adverso sub documento n. 57 e le relative trascrizioni prodotte ex adverso sub documenti n. 58 e n. 58 bis, per tutti i motivi dedotti;
B)nel merito:
B.1)accertata e dichiarata l'insussistenza di inadempimenti del Dott. al Parte_1
Contratto che giustifichino la e comunque la risoluzione per Parte_3
inadempimento del Contratto, per l'effetto condannare e/o Controparte_1 [...]
anche in via solidale, al pagamento dell'importo di Euro Controparte_2
59.391.730,93 ex art.
5.3 del Contratto o ad altro titolo, o in subordine l'importo di Euro
32.654.748,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi moratori ex art. 1224 cod. civ. dalla data della domanda al saldo nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, cod. civ., per i motivi di cui in atti;
B.2)condannare a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. Controparte_1
e al pagamento in favore del Dott.
[...] Controparte_2 Controparte_3
dell'importo di Euro 23.400.000,00, ovvero la somma maggiore o minore che Parte_1
risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., dalla domanda e agli interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, cod. civ., per i motivi di cui in atti;
B.3)respingere in quanto infondata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da da , Succursale Controparte_1 Controparte_1 CP_4
, da e da Controparte_4 Controparte_2 [...]
e per l'effetto condannare CP_3 Controparte_1 Controparte_1
, , CP_4 CP_4 Controparte_4 CP_4 Controparte_2
alla restituzione dell'importo pari ad Euro 109.545,82, pagato
[...] Controparte_3
dal Dott. alle convenute (in esecuzione della sentenza n. 7688/2024 resa dal Parte_1
pagina 3 di 27 Tribunale di Milano, Sezione V civile, G.U. Dott.ssa Sarah Gravagnola, R.G. n.
46253/2021, pubblicata in data 19 agosto 2024 e notificata al Dott. dalle Parte_1
convenute in data 3 settembre 2024) a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oltre agli interessi legali dalla domanda di appello (3 ottobre 2024) al saldo nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, cod. civ.;
B.4)in ogni caso, respingere qualsivoglia ulteriore domanda ed eccezione di
[...]
da , CP_1 Controparte_1 CP_4 CP_4 [...]
, da e da per i Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
motivi di cui in atti;
C)in via istruttoria:
C.1)ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
(1) È vero che dal 1998 al 2012 lei è sempre stato responsabile per il Gruppo Unicredit di tutti i rapporti e di tutte le relazioni bancarie del gruppo e del Gruppo PPR (successivamente Gruppo Kering)? CP_2
(2) È vero che, date le relazioni fra il
Gruppo Unicredit Banca ed il Gruppo Kering, lei aveva una conoscenza diretta e dettagliata della struttura organizzativa interna e dei meccanismi di governance interna dell'intero Gruppo Kering e delle società e Controparte_1 Controparte_6
in particolare, e che il potere di autorizzare e disporre pagamenti era in capo solo ai
[...]
vertici del Gruppo Kering e non al dott. ? Parte_1
(3) È vero che il 15 gennaio 2015, lei partecipò ad una riunione presso gli uffici di in Corso Elvezia 13 a Lugano Parte_1
con la presenza anche di Treasury Director del Gruppo Kering, Testimone_1
responsabile fra l'altro della gestione della tesoreria della in cui il Controparte_1
dott. ai fini di richiedere un finanziamento per alcune operazioni Parte_1
immobiliari fece una panoramica dettagliata delle proprie fonti di reddito e, in questo contesto, illustrò nel dettaglio le modalità di pagamento dei corrispettivi a lui dovuti dal pagina 4 di 27 Gruppo Kering per il tramite delle società panamensi Piuarch S.A., PCONP S.A.,
Tressel Overseas S.A., Torrado Holding S.A., FR Consulting S.A., e varie altre, i cui attivi avrebbe dato a garanzia del finanziamento suddetto?
- Si indica a teste sui capitoli di prova numeri 1, 2 e 3 così come formulati il dott. (residente in [...]Tes_2
53037 (SI), via Giacomo Matteotti, 45).
(4) È vero che nei primi mesi del 2016 nel cantiere di via Mecenate, 79, essendo in corso di costruzione l'head quarter di CP_2
lei, nella sua qualità di assistant director della Nikila Invest S.r.l. ha partecipato ad un colloquio avente ad oggetto i costi complessivi del progetto di costruzione del suddetto head quarter, colloquio in cui alla presenza di (presidente di Parte_1 CP_7 [...]
società committente dei lavori, nonché ammostatore di CP_3 [...]
presentava i costi complessivi del progetto includendo tra questi i Controparte_6
propri corrispettivi per l'attività di consulenza dallo stesso svolta e corrisposte alle sue società panamensi e che disse di essere consapevole? CP_7
- Si indica a teste sul capitolo di prova numero 4 così come formulato il dott. (residente in [...] - Testimone_3
76121, via Ofanto, 42).
(5) È vero che nel 2014 la funzione audit del Gruppo Kering a Parigi ha effettuato un'analitica verifica circa le spese da rimborsarle in occasione dei suoi viaggi di lavoro, sulla base delle ricevute di alberghi e ristoranti, e che di tale verifica l'audit aveva poi riportato a ? CP_7
(6) È vero che nel 2016, a seguito di un mancato pagamento a suo favore di sei mesi di compensi, i contabili della
[...]
le hanno detto che la ragione del mancato pagamento era che CP_1 CP_8
non aveva autorizzato tale pagamento?
[...]
pagina 5 di 27 (7) È vero che nel 2011 una dipendente di di Parigi con funzione di controller aveva avviato una verifica avente ad oggetto CP_1
l'assolvimento da parte sua del pagamento delle imposte in Francia e al suo status di residente in [...]?
- Si indica a teste sui capitoli di prova numeri 5, 6 e 7 così come formulati il dott. (residente in [...]Testimone_4
16145, via Francesco Pozzo, 35/7, e domiciliato presso TPGS S.r.l. in Genova - 16121, piazza Dante, 9).
(8) È vero quanto lei ha dichiarato nella sua dichiarazione giurata di cui al brevetto notarile della Confederazione Svizzera n. 548 del 10 settembre 2019 (prodotta sub doc. 182 Rotondaro e che le si ostende)?
- Si indica a teste sul capitolo di prova numero 8 così come formulato il sig. (domiciliato in Londra, Regno Unito, Tes_5
7 Redcliffe Gardens, SW , e residente in [...], 5, 26, Brompton Square, Londra, C.F._7
SW3 2AD, Regno Unito).
(9) È vero quanto lei ha dichiarato nella sua dichiarazione giurata di cui al brevetto notarile della Confederazione Svizzera n. 656 del 4 novembre 2019 (prodotta, con i relativi allegati, sub doc. 183 e che le si Parte_1
ostende)?
- Si indica a teste sul capitolo di prova numero 9 così come formulato la sig.ra (residente in [...] Testimone_6
via San Miniato in Colle, 3).
(10) È vero quanto lei ha dichiarato nella sua dichiarazione giurata di cui al brevetto notarile della Confederazione Svizzera n.
18443 del 7 settembre 2022 (prodotta sub doc. 210 e che le si ostende)? Parte_1
pagina 6 di 27 - Si indica a teste sul capitolo di prova numero 10 il sig. Sig. (residente in [...]du Petit-Bois, 12, Persona_1
Châtelaine - 1219, Svizzera).
(11) È vero che conosceva il dott.
[...]
come manager e consulente del settore della moda e del lusso che godeva di Parte_1
ampia stima e che, a seguito dell'interruzione in tronco del rapporto con e delle CP_1
conseguenti vicende giudiziarie, molti operatori del settore del lusso e dell'immobiliare, case di moda, investitori si sono rifiutati di proseguire e di instaurare nuovi rapporti di lavoro e collaborazione con il dott. ? Parte_1
- Si indicano a teste sul capitolo di prova numero 11 così come formulato (i) il dott. (residente in [...]Testimone_7
(Collina d'oro) - 6925, Svizzera, via Montalbano, 15); (ii) il dott. Parte_4
(residente in [...], 1, 6313, Edlibach, Svizzera); (iii) il dott. Parte_5
(residente nel Regno Unito (Z114), Kensington Gardens square, Flat 5, Londra W2 4 BE
- 22); (iv) il dott. (residente in [...]
Bonani, 13).
(12) È vero che l'hotel sito in Milano, via
Mecenate 89, sin dal 2017, è un hotel quattro stelle ed è l'hotel più vicino agli uffici del
Gruppo Kering in Milano, via Mecenate numeri 91 e 79, con i quali confina rispettivamente sul lato sinistro e sul lato destro?
(13) È vero che per tutto il 2017 era in essere una convenzione tra il Gruppo Kering e l'hotel di via Mecenate 89 relativa ai soggiorni dei dipendenti e collaboratori di tutti i marchi del Gruppo Kering e che tale convenzione è cessata nel 2018, allorché il dott. è entrato nella Parte_1
compagine della società che gestisce l'hotel di via Mecenate 89?
(14) È vero che dal 2019 nessun dipendente e collaboratore dei marchi del Gruppo Kering ha prenotato, tramite le pagina 7 di 27 agenzie di viaggio che collaboravano con il Gruppo Kering, soggiorni presso l'hotel in
Milano, via Mecenate, 89 gestito da una società partecipata dal dott.
[...]
? Parte_1
(15) È vero che a partire dal 2018 i dirigenti del Gruppo Kering hanno fatto divieto ai dipendenti e ai collaboratori di tutti i marchi del Gruppo Kering e alle agenzie di viaggio che collaboravano con il Gruppo
Kering di prenotare soggiorni presso l'hotel in Milano, via Mecenate, 89 gestito da una società partecipata dal dott. ? Parte_1
- Si indicano a teste (i) la signora Tes_9
(residente in [...]) sul capitolo di prova
[...]
numero 12 così come formulato;
(ii) il signor (residente in [...]Testimone_10
20129, viale Regina Giovanna, 11) sul capitolo di prova numero 12 così come formulato;
(iii) il signor (residente in [...]
212/9) sui capitoli di prova numeri 12, 13 e 14 così come formulati;
(iv) il signor Tes_12
(residente in [...]) sui capitoli di prova
[...]
numeri 12 e 15 così come formulati.
(16) È vero che nel corso del 2016 e successivamente era l'addetto incaricato della sicurezza del Gruppo Kering per la città di
Milano e che, dopo la risoluzione del rapporto tra il dott. e il Parte_1
Gruppo Kering, ha ricevuto da l'ordine, con foto segnaletiche del dott. CP_1 [...]
, di non far avvicinare il dott. agli uffici del Gruppo Parte_1 Parte_1
Kering in via Mecenate, anche in occasione di eventi, sfilate di moda e presentazioni delle collezioni?
- Si indica a teste sul capitolo di prova numero 16 così come formulato il signor (residente in [...] - Testimone_12
20067, via Walter Tobagi, 1).
pagina 8 di 27 (17) È vero che nei primi mesi del 2019, quando era dirigente di il dipartimento delle risorse umane di Controparte_3
le ha ingiunto di smettere di seguire l'account Instagram del dott. Controparte_3
? Parte_1
- Si indica teste sul capitolo di prova numero 17 così come formulato il dott. (residente in [...]
Friuli, 4).
(18) È vero che nel settembre 2018, dopo che il Gruppo Zegna, legato da rilevanti rapporti commerciali con il Gruppo Kering, è diventato il nuovo azionista del Gruppo Thom Browne, il Gruppo Thom Browne ha interrotto repentinamente il rapporto con il dott. ? Parte_1
(19) È vero che lei, nella sua qualità di presidente, nel settembre 2018 ha interrotto il rapporto tra il Gruppo Thom Browne e il dott. perché così richiesto dal nuovo azionista del Gruppo Thom Parte_1
Browne, il Gruppo Zegna, al fine di preservare le proprie relazioni commerciali con il
Gruppo Kering?
- Si indica a teste sui capitoli di prova numeri 18 e 19 così come formulati il dott. (residente in [...]Testimone_7
(Collina d'oro) - 6925, Svizzera, via Montalbano, 15).
(20) È vero che nell'aprile 2021 il dott.
aveva formalizzato alla società del Gruppo ME Parte_1 Controparte_9
un'offerta irrevocabile per l'acquisto di un immobile a destinazione commerciale sito in
Milano, via Marostica per il tramite dell'agenzia con sede in via Controparte_10
Vezzan, 2, che ME (tramite la società in un primo tempo aveva Controparte_9
considerato con favore i termini economici e contrattuali della proposta e che, poi preso atto che l'acquirente sarebbe stato il dott. , ME (tramite la Parte_1
società non accettava la proposta? Controparte_9
pagina 9 di 27 - Si indicano a teste sul capitolo di prova numero 20 così come formulato (i) il sig. (residente in [...]Tes_14
(MB) - 20861, via Manin, 91) e (ii) il sig. (residente in [...]Persona_2
Consciencelaan, 93, 2640 Mortsel, Belgio).
(21) È vero che il dottor
[...]
sin dai primi mesi del 2018 presta con regolarità consulenza al Gruppo Parte_1
PH LE su varie questioni aziendali e che, in ragione della disonorevole risoluzione del rapporto con il Gruppo Kering, ha deciso di astenersi dal conferire cariche sociali e procure speciali al dottor al fine di preservare il Parte_1
rapporto con i terzi, quali banche, assicurazioni, investitori, e operatori istituzionali del settore immobiliare collegato al lusso e alla moda?
- Si indica a teste sul capitolo di prova numero 21 così come formulato la dott.ssa (residente in [...] Testimone_15
- 22012, via Cavour, 2).
(22) È vero che a seguito dei comportamenti del Gruppo Kering nei confronti del dott. e delle modalità Parte_1
disonorevoli con cui il Gruppo Kering ha risolto il rapporto con il dott. , Parte_1
questi si è trovato in difficoltà nei rapporti con le banche e le assicurazioni;
ed in particolare è vero che nei primi mesi del 2020 si è Controparte_11
rifiutata di assicurare la società per i suoi amministratori;
è vero che dal CP_12
2017 Unicredit Banca S.p.A., una fra le banche di riferimento del Gruppo Kering in
Italia e all'estero, si rifiuta di intrattenere rapporti con il dott. ; è vero che nel Parte_1
2022 Banca Intesa S.p.A., anch'essa banca di riferimento del Gruppo Kering in Italia, ha interrotto il rapporto di conto corrente tra la stessa Banca Intesa S.p.A. e la società
Riviera Mall S.r.l. riferibile a;
è vero che nel 2021 la banca BCC Pontassieve Parte_1
ha chiuso il rapporto di conto corrente intestato alla società Parte_6
riferibile al dott. ? Parte_1
pagina 10 di 27 - Si indica a teste sul capitolo di prova numero 22 così come formulato il dott. (residente in [...]Tes_2
53037 (SI), via Giacomo Matteotti, 45);
C.2) disporre consulenza tecnica volta ad accertare in qual misura gli illeciti posti in essere dalle convenute Controparte_1
e abbiano provocato un danno in capo al Controparte_2 Controparte_3
dott. , per un periodo non inferiore a cinque anni dagli illeciti;
Parte_1
C.3) respingere tutte le avversarie istanze istruttorie, per le ragioni esposte nel corso del giudizio. Respingere l'istanza di
[...]
e in data 16 dicembre 2022 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
di inammissibilità della Seconda Perizia Bedarida prodotta sub doc. 242 Rotondaro, per le ragioni esposte nel corso del giudizio e nella specie nella nota di deposito del 9 dicembre 2022 e nella memoria di replica all'opposizione all'ammissione di produzione documentale del 21 dicembre 2022. Disporre lo stralcio delle email sub docc. 52 e 53
perché contengono corrispondenza transattiva e delle email sub docc. 54 e 55 CP_1
perché contengono corrispondenza transattiva e sono espressamente qualificate CP_1
come «riservata e non producibile», sicché la loro produzione è in violazione dell'art. 48, 1° comma, codice deontologico forense e deve, comunque, considerarsi tamquam non esset;
D)in ogni caso, condannare e Controparte_1 Controparte_2 [...]
al pagamento in favore del dott. delle spese di causa e del CP_3 Parte_1
compenso di difesa per entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., e per l'effetto anche alla restituzione dell'importo pari ad Euro 219.091,65, pagato dal dott. alle Parte_1
convenute, in esecuzione della sentenza n. 7688/2024 resa dal Tribunale di Milano,
Sezione V civile, G.U. Dott.ssa Sarah Gravagnola, R.G. n. 46253/2021, pubblicata in data 19 agosto 2024 e notificata al Dott. dalle convenute in data 3 settembre Parte_1
pagina 11 di 27 2024, a titolo di spese di lite, oltre agli interessi legali dalla domanda di appello (3 ottobre 2024) al saldo nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, cod. civ.
Per Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_1 [...]
: Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria: in via principale, respingere integralmente l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 7688/2024 del Tribunale di Milano, Sezione V Civile, G.U. dott.ssa Sarah Gravagnola, emessa in data 16 agosto 2024 nel giudizio R.G. n.
46253/2021, pubblicata in data 19 agosto 2024 e notificata al dott. in data 3 Parte_1
settembre 2024, per tutti i motivi già esposti in atti;
in subordine, in caso di accoglimento in tutto o in parte di alcuno dei primi quattro motivi di appello avversari, accogliere le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza, delle domande dell'appellante in quanto coperte da giudicato;
nel merito: in via principale, rigettare le domande dell'appellante, in quanto inammissibili e/o im- procedibili e/o infondate, per le ragioni esposte in atti;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle do- mande dell'appellante, quanto alla domanda contrattuale, dichiarare nulla, inapplicabile, inesigibile e comunque non dovuta la di cui all'art.
5.3 del Contratto, ovvero, in via Controparte_13
ulteriormente gradata, dichiarare applicabile detta Termination Indemnity con riferimento unicamente alla “Fee” corrisposta nell'ultimo anno da Controparte_2
a in forza del Contratto (senza com-prendere ai fini del calcolo le
[...] Parte_1
pagina 12 di 27 somme a qualunque titolo corrisposte a società riconducibili a indicate in atti) Parte_1
e comunque ridurre ad equità l'am-montare di tale Indemnity, per le ragioni indicate in atti;
quanto alla domanda extracontrattuale, ove mai si ritenga sussistente un danno e il relativo diritto al risarcimento, respingerne la determinazione offerta ex ad-verso, riducendola ex artt. 2056 e 1227 c.c. e per tutte le altre ragioni indicate in atti;
in via istruttoria:
- preliminarmente, per le ragioni indicate negli atti di primo grado e in particolare nella
“Opposizione all'ammissione di produzione irrituale e fuori termine” depositata il 16 dicembre 2022, dichiarare l'inammissibilità, in quanto tardivo e irrituale, del deposito del doc. n. 242 da parte dell'attore e che, pertanto, la relativa produzione deve ritenersi tamquam non esset;
- solo per l'ipotesi (non creduta) di esame nel merito della controversia,
(a) ammettere i n. 26 capitoli di prova per testi articolati nella Sez. IX della se-conda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 16 novembre 2022, con i testi indicati per ciascuno di essi;
e quanto ai capitoli di prova per testi avversari, rigettare tutti i capitoli di prova per testi articolati ex adverso, in quanto inammissibili e/o irrilevanti;
per la denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 4 avversario, am-mettere a a prova contraria con il teste , Chief Financial Officer CP_1 Controparte_8 [...]
c/o con sede in 40 rue de Sevres, Parigi, Fran-cia (75007); CP_14 CP_6
per la denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 8 avversario, am-mettere a controprova, con il medesimo teste indicato ex adverso, sig. sul CP_1 Tes_5
seguente capitolo: “Vero che ha dichiarato in data 4 gennaio 2017 alla Guar-dia di
Finanza quanto riportato nel verbale prodotto come doc. 71 di parte che le si CP_1
rammostra”; per la denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 9 avversario, am-mettere a controprova, con il medesimo teste indicato ex adverso, sig.ra , CP_1 Testimone_6
pagina 13 di 27 sul seguente capitolo: “Vero che ha dichiarato in data 27 dicembre 2016 alla Guardia di Finanza quanto riportato nel verbale prodotto come doc. 70 di parte che le si CP_1
rammostra”; quanto al disconoscimento ex art. 2712 c.c. dichiarato da controparte con ri-feri-mento alla registrazione fonografica di cui al doc. 57, e fermo quanto indicato in atti in ordine all'inefficacia di tale disconoscimento, per la sola non creduta ipotesi in cui il disconoscimento fosse ritenuto idoneo ed efficace: accertare in ogni caso, anche a mezzo di presunzioni, l'autenticità e conformità al vero della registrazione prodotta da sub doc. 57 (e ove occorra la correttezza delle CP_1
relative trascrizioni/traduzioni sub doc. 58 e 58-bis), se del caso anche disponendo consulenza tecnica avente ad oggetto i profili già discussi dai periti consultati dalle parti nei loro rispettivi contributi in atti e quelli che l'Ecc.ma Corte vorrà sottoporre all'esame del consulente per l'accertamento della conformità e autenticità della registrazione;
in ogni caso, condannare l'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in ragione della mala fede (o quantomeno colpa) con cui ha impugnato la Sentenza, liquidando il danno in via equitativa;
in ogni caso, con vittoria di pese e competenze per entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
pagina 14 di 27
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.7688\2024 pubblicata il 19-8-2024, provvedendo sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
, , e CP_4 Controparte_4 Controparte_15 [...]
le dichiarava inammissibili, e condannava parte attrice al pagamento delle spese CP_3 processuali e di una somma ex art. 96 c.p.c., in favore delle parti convenute, pari alla metà delle spese di lite.
Le pregresse vicende processuali possono essere riassunte come di seguito. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano la sua Parte_1 Controparte_1 succursale , , Controparte_1 CP_4 CP_4 Controparte_4
e svolgendo azione contrattuale nei confronti della prima Controparte_2 Controparte_3
e della terza, ed azione di risarcimento del danno da fatto illecito nei confronti delle altre società convenute.
La prima domanda aveva ad oggetto il pagamento della multa penitenziale ex art. 1373 c.c., prevista dall'art.
5.3 del contratto di servizi sottoscritto il 27 dicembre 2004 da , Parte_1 Controparte_15
Gucci Luxemburg S.A. Lussemburgo, .
[...] Controparte_4
L'attore esponeva come con dichiarazione in data 23 novembre 2016, gli Controparte_16 avesse comunicato una pretesa Termination for Breach, ex art.
5.4 del contratto, fondata su asseriti inadempimenti del tutto inesistenti, si che la detta comunicazione integrava un recesso ad nutum, con tutte le conseguenze economiche stabilite dal contratto.
L'attore faceva rilevare come la detta comunicazione precedeva di pochi giorni il deposito di un esposto\querela nei confronti del medesimo, presentata presso la Procura della Repubblica di Milano dall'amministratore delegato di e come successivamente, in data 30 giugno 2017, Controparte_3
e presentavano una denunzia-querela nei confronti del , CP_17 Controparte_3 Parte_1 avente ad oggetto anche i fatti indicati nella Termination for Breach.
Esponeva la difesa del come l'insussistenza di gran parte degli inadempimenti invocati da Parte_1 nella dichiarazione di era già stata pienamente accertata in sede Controparte_16 Parte_3 penale con il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. in data 23-3-2021. CP_1
aveva inoltre, secondo l'attore, accompagnato la pretestuosa risoluzione del contratto con dichiarazioni offensive e comportamenti volti a fare “terra bruciata” intorno a , e ciò Parte_1 pagina 15 di 27 giustificava la domanda di risarcimento fondata su un titolo extracontrattuale.
L'attore chiedeva di condannare e/o anche in via Controparte_1 Controparte_2 solidale, al pagamento in proprio favore dell'importo di € 59.391.730,93 ex art.
5.3 del contratto o ad altro titolo, o in subordine dell'importo di € 32.654.748,00, oltre interessi moratori, e di condannare a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. le convenute al pagamento in favore dell'ulteriore importo di € 23.400.000,00.
Si costituivano in giudizio Controparte_1 Controparte_19
, e contestando il fondamento
[...] Controparte_2 Controparte_3 delle domande attoree, chiedendo in via preliminare, dato atto dell'intervenuta transazione tra le parti, di dichiarare le domande attoree improponibili, inammissibili e/o comunque infondate, ed in subordine, nel merito di respingersi le stesse.
Il tribunale, senza sostanziale attività istruttoria, sulla base dei documenti prodotti, ha deciso la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice, operata una ricognizione del contenuto del contratto stipulato in data 27-2-2004 tra le parti, con il quale il dott. assumeva l'incarico di Tax Manager del Gruppo Gucci, Parte_1 impegnandosi a fornire alla Cliente servizi di consulenza, supervisione e supporto in ambito fiscale, infragruppo ed internazionale, assumendo, successivamente, ulteriori incarichi, quanto in particolare al potere di “negoziazione con le compagnie assicurative per conto del gruppo e” di gestire “gli affari immobiliari”, che nel tempo subivano variazioni, osservava come la collaborazione tra le parti si era interrotta con l'atto di del 23/11/2016, assunto da in forza dell'art. 5.4 Parte_3 CP_1 del contratto di consulenza, che prevedeva la possibilità per il client di recedere, senza obbligo di corrispondere la in ipotesi di inadempimento contrattuale da parte del Controparte_13 consultant.
Il primo giudice ravvisava la fondatezza dell'eccezione preliminare, sollevata dalle convenute, di inammissibilità delle domande attoree, per avere le parti definito ogni reciproca contestazione o pretesa avente ad oggetto i loro pregressi rapporti, con una transazione stipulata il 5 dicembre 2019, avente efficacia preclusiva delle domande svolte in giudizio.
Secondo il primo giudice, era infondato l'assunto dell'attore, secondo cui le reciproche rinunce avrebbero riguardato solo eventuali pretese risarcitorie derivanti da procedimenti in corso al momento della sottoscrizione della transazione, espressamente richiamati nelle premesse dell'accordo, ed in particolare il procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Milano, conclusosi pagina 16 di 27 con la richiesta di archiviazione del PM e il decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Milano, ed i procedimenti penali e civile aperti a seguito di denunce ed istanze presentate da CP_1 all'Autorità Svizzera, nell'ambito dei quali pure erano stati disposti sequestri di valori patrimoniali giacenti su diverse relazioni bancarie.
A giudizio del giudice di primo grado, non poteva ritenersi che le rinunce di avessero Parte_1 riguardato, come sostenuto dall'attore, le conseguenze civili e penali dei reati di calunnia perpetrati contro di lui per il tramite delle denunce di per reati rivelatisi inesistenti, come pure il CP_1 risarcimento di danni previsti dall'art. 273, 1° capoverso, della legge svizzera LEF per il caso di infondatezza del sequestro richiesto da . CP_1
Secondo il tribunale, il tenore letterale delle previsioni contrattuali del punto 2 dell'accordo transattivo, esprimeva con chiarezza la comune intenzione delle parti di definire e comporre qualsiasi ragione di lite derivante dai loro pregressi rapporti.
Neppure occorreva, secondo il giudice di primo grado, ricorrere, per confermare detta interpretazione dell'accordo, al contenuto inequivoco delle lettere riservate personali scambiate tra i legali delle parti e della prima bozza di accordo, documentazione peraltro del tutto legittimamente utilizzabile in giudizio, anche se prodotta in violazione di regole deontologiche, ciò che comunque era da escludersi senz'altro nel caso in esame, trattandosi di una corrispondenza preparatoria dell'accordo transattivo, e quindi consentita.
Secondo il tribunale, l'ambito dell'accordo non si limitava alla definizione dei procedimenti pendenti, ma riguardava tutti i pregressi rapporti tra le parti, e quindi sia i fatti oggetto del presente procedimento, sia quelli esplicitati come giusta causa di recesso nella lettera di , sia gli Parte_3
“ulteriori inadempimenti” contestati da parte convenuta con la comparsa di risposta, tutti oggetto del procedimento penale innanzi alla Procura di Milano, come si ricavava dal capo d'imputazione formulato dal P.M. e sul quale era stato chiamato a rispondere. Parte_1
Rilevava ancora il giudice di primo grado come anche il punto VIII delle premesse, secondo cui anche il dichiarava e garantiva che non esistevano denunce, querele, esposti, ricorsi e/o domande Parte_1 giudiziali presentate/pendenti a carico di una qualunque società del gruppo , non avrebbe avuto CP_1 senso se le parti non avessero inteso come imprescindibile anche la rinuncia di a Parte_1 qualsivoglia pretesa nei confronti di occasionata dagli incarichi professionali conferiti, e CP_1 confermava il carattere tombale della transazione per tutti i fatti relativi alle attività prestate da in forza del contratto di consulenza con , ed alle vicende successive alla cessazione Parte_1 CP_1
pagina 17 di 27 del contratto stesso.
Aggiungeva il tribunale come apparisse un'insanabile contraddizione logica prima ancora che giuridica affermare, come assumeva la difesa attorea, che la transazione avrebbe coperto “gli ulteriori inadempimenti contrattuali” e non anche quelli posti a fondamento della , fatti Parte_3 ugualmente oggetto della richiesta di archiviazione, tanto più che il foro esclusivo di Milano e l'applicabilità della legge italiana era prevista in caso di risoluzione dell'accordo transattivo per qualsiasi controversia inerente all'accordo transattivo ed a tutte le relazioni anche pregresse delle parti e di “tutti gli atti connessi, collegati o dipendenti” proprio in quanto già oggetto della scrittura transattiva sottoscritta.
Osservava ancora il primo giudice come anche la domanda fondata sull'art. 2043 c.c. fosse coperta dalla transazione, dal momento che gli asseriti illeciti erano tutti collegati alla cessazione del rapporto di collaborazione del con il gruppo ed antecedenti alla sottoscrizione della Parte_1 CP_1 transazione.
Le domande attoree dovevano pertanto essere dichiarate inammissibili.
Il tribunale, al dichiarato fine di valutare la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, procedeva poi ad esaminare nel merito le domande attoree, ritenendole infondate, e condannava per lite temeraria al pagamento di una somma di denaro pari alla metà di quella (di Parte_1 euro 183.187,00) liquidata a titolo di spese processuali.
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di cinque motivi di appello. Parte_1
Si sono costituite le parti appellate, contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il rigetto. il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 13 maggio 2025.
Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 13 maggio 2025, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
In via preliminare deve rilevarsi l'ammissibilità della produzione, da parte delle appellate, del documento n.57, già prodotto in primo grado, rappresentato da un supporto DVD, per il quale già il tribunale, con ordinanza del 27-7-2022, aveva autorizzato il deposito materiale in cancelleria.
Detto supporto risultava materialmente contenuto nel fascicolo d'ufficio di primo grado, e su istanza delle parti oggi appellate, ai sensi degli artt. 74 disp. Att. C.p.c. e 169 c.p.c., il tribunale, con pagina 18 di 27 provvedimento del 17-4-2025, ha accolto detta richiesta.
Deve pertanto escludersi che il detto supporto costituisca una nuova produzione, considerato che era già stato prodotto ritualmente in primo grado, e riprodotto in appello, posto che nella comparsa di risposta le odierne appellate dichiaravano di produrre “copia conforme del fascicolo di parte contenente gli atti depositati nel giudizio di primo grado”.
L'iniziale assenza, nel fascicolo di parte delle appellate, del DVD è stata causata dal fatto che il detto supporto è rimasto nel fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, che non è stato trasmesso dal cancelliere del tribunale a quello della corte, come tuttora stabilito dal terzo comma dell'art. 347 c.p.c.
Pertanto, l'iniziativa delle appellate ha semplicemente permesso di realizzare quel risultato che l'applicazione della norma sopra citata avrebbe consentito.
L'acquisizione del detto supporto DVD è quindi ammissibile, senza neppure la necessità di fare applicazione del principio affermato dalle S.U. della Suprema Corte, secondo cui in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (Cass. SU 4835\2023, Cass. 6649\2025).
Ciò posto, l'appellante con i primi quattro motivi ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile le domande proposte, per l'esistenza di una precedente transazione, e con il quinto motivo ha censurato la condanna disposta dal tribunale a suo carico ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Con il primo motivo, l'appellante assume come il tribunale avesse accolto l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree sulla base di una errata interpretazione della transazione, compiuta violando gli artt. 1362 2 segg. e l'art. 1965 c.c.
Secondo l'appellante, nessuna delle clausole esaminate dal tribunale, ed in particolare il punto viii delle premesse, la clausola sulla legge applicabile e di elezione del foro di cui all'art. 4, la clausola n.2.2, giustificavano l'interpretazione della scrittura accolta dalla sentenza impugnata.
Assume la difesa del come, atteso il tenore letterale della clausola n.4, era erronea Parte_1
l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui l'applicabilità della legge italiana era prevista in caso di risoluzione dell'accordo transattivo, e ciò valeva anche per la clausola di elezione del foro esclusivo.
pagina 19 di 27 Anche il punto viii delle premesse era stato male interpretato dal tribunale, secondo l'appellante, che sostiene come le concessioni del avessero ad oggetto le domande giudiziali presentate o Parte_1 pendenti alla data della scrittura, ma non quelle future.
Sostiene l'appellante come le rinunce reciproche delle parti avevano ad oggetto unicamente i procedimenti menzionati nelle premesse della scrittura, ed era testuale che le rinunce riguardassero solo diritti, azioni, pretese e domande di nei confronti di , ma non diritti, azioni, pretese e CP_1 Parte_1 domande del verso . Parte_1 CP_1
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come il primo giudice era giunto ad una errata interpretazione della transazione dedotta in giudizio, sulla base di corrispondenza riservata, personale e non producibile in giudizio, ritenendo l'accordo tombale dei rapporti tra le parti.
Sostiene la difesa del come i documenti nn. 52, 53 e 55 prodotti dalla controparte in Parte_1 violazione dell'art. 48 del Codice deontologico forense, in quanto trattavasi di corrispondenza riservata, non erano utilizzabili in giudizio, con la conseguenza che la loro produzione doveva ritenersi inammissibile, e quindi tamquam non esset, posto che le regole deontologiche sono fonti normative di un precetto legislativo, come affermato dalla suprema Corte con la pronuncia n.5776\2004.
Aggiunge l'appellante come, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non poteva trovare applicazione l'art. 48 comma secondo del Codice deontologico, secondo cui la produzione è consentita quando la stessa costituisca perfezionamento e prova di un accordo, perché questa deroga operava solo ove la corrispondenza non fosse stata indicata come “riservata”, e perché nel caso di specie la scrittura privata era stata regolarmente eseguita.
Inoltre, secondo l'appellante, la corrispondenza in questione confermava che la scrittura privata era stata stipulata con esclusivo riferimento ai procedimenti penali in essere alla data della stessa, e comunque i difensori del , che seguivano gli aspetti penali della vicenda, non potevano Parte_1 impegnare la parte a rinunciare a diritti, pretese ed azioni di natura civile.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene l'erroneità della pronuncia appellata, nella parte in cui aveva ricavato, dall'art.
2.2 della scrittura transattiva, che la domanda contrattuale sarebbe stata rinunciata dal
, ricomprendendo nel thema decidendum anche cause di recesso ulteriori dedotte dalla Parte_1 controparte in giudizio e non nella Dichiarazione di . Parte_3
Secondo l'appellante la frase contenuta nella clausola n.
2.2 aveva ad oggetto due categorie di rinunce, vale a dire quelle che avevano ad oggetto i procedimenti, e quelle che avevano ad oggetto “ogni diritto, pretesa, domanda e\o azione nei confronti della Parte Rotondaro derivante dai fatti che formano pagina 20 di 27 oggetto dei Procedimenti medesimi e da fatti a questi analoghi, connessi o collegati o da essi dipendenti”.
Mentre le prime rinunce non riguardavano soltanto diritti e pretese nei confronti della parte , Parte_1 le seconde riguardavano diritti e pretese soltanto nei confronti del , che pertanto aveva Parte_1 rinunciato unicamente alle pretese derivanti dai procedimenti menzionati nella scrittura.
La difesa dell'appellante critica la decisione di primo grado anche nella parte in cui si affermava che i fatti oggetto della causa, sia quelli indicati nella dichiarazione di , sia quelli ulteriori dedotti Parte_3 dalle convenute in primo grado con la comparsa di risposta, erano stati oggetto del procedimento penale menzionato nella scrittura.
Secondo la difesa del , il tribunale aveva violato il principio giurisprudenziale, secondo cui Parte_1 nel caso in cui venga indicata una giusta causa per recedere unilateralmente da un contratto, tramite una dichiarazione stragiudiziale, non era poi consentito alla parte recedente di integrare successivamente le ragioni di recesso.
Fa rilevare l'appellante come le quattro giuste cause di recesso invocate nella dichiarazione di
, non erano relative ai procedimenti indicati nella scrittura del 5 dicembre 2019. Parte_3
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto coperta dalla transazione anche la domanda di risarcimento del danno fondata sull'art. 2043 c.c.
Assume la difesa del come le controversie oggetto di transazione erano rappresentate solo Parte_1 dai procedimenti indicati nella scrittura, e non includevano la vicenda relativa alla cessazione del rapporto, e gli illeciti commessi dalle controparti.
Con il quinto motivo l'appellante censura la statuizione con la quale il giudice di primo grado lo aveva condannato ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La difesa del , dopo avere ricordato come la condanna ex art. 96 c.p.c. necessitasse tanto di Parte_1 un requisito oggettivo, e cioè la soccombenza della parte condannata, quanto di un requisito soggettivo, costituito dalla malafede o dalla colpa grave della parte condannata, assumeva come il tribunale avesse commesso un duplice errore, il primo nell'individuare nel la parte onerata dalla Parte_1 dimostrazione di avere esattamente adempiuto all'adempimento degli obblighi a proprio carico, anziché CP_1 nell'addossare a l'onere di provare la giusta causa di recesso.
Il secondo errore della sentenza, era stato quello di avere fondato la condanna ex art. 96 c.p.c. sulla mera infondatezza delle domande attoree, omettendo di verificare la ricorrenza del requisito soggettivo.
pagina 21 di 27 Aggiunge l'appellante come le ragioni di infondatezza delle domande attoree, ravvisate dal primo giudice, comunque derivavano da una errata ricostruzione in fatto della complessa vicenda.
I primi quattro motivi, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Va anzitutto rilevato come la produzione della corrispondenza riservata intercorsa tra i legali delle parti, sia stata correttamente ritenuta dal primo giudice ammissibile ed utilizzabile in giudizio.
L'arrt. 48 del Codice deontologico forense ha, per la parte che qui rileva, il seguente testuale contenuto:
“ 1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste..”.
Osserva il collegio come la detta documentazione sia stata prodotta dalle convenute al fine di dimostrare l'esatto contenuto -contestato tra le parti- dell'accordo transattivo del 5 dicembre 2019, e quindi la sua produzione è consentita dal secondo comma dell'art. 48 sopra citato.
Né può accogliersi l'interpretazione proposta dall'appellante, secondo cui la deroga al divieto di producibilità di cui al detto secondo comma dell'art. 48, riguarderebbe la sola documentazione non indicata come riservata.
La norma individua al primo comma un divieto, e nel secondo comma prevede una deroga al divieto, che non può non avere lo stesso perimetro di applicazione del primo.
Può aggiungersi che la produzione in giudizio di documentazione non riservata è di per sé legittimo, anche deontologicamente, e quindi interpretato in questo significato il secondo comma dell'art. 48 sarebbe disposizione del tutto inutile.
Osserva ancora la Corte come, in ogni caso, così come correttamente ritenuto dal tribunale, la produzione in giudizio di corrispondenza riservata, al di là delle possibili conseguenze sul piano disciplinare per l'avvocato, non determini alcuna inutilizzabilità del documento, non previsto da alcuna norma del codice processuale civile.
La Suprema Corte, esaminando proprio un caso di produzione in giudizio di documentazione in asserita violazione dell'art. 48 Codice deontologico forense ha osservato come “occorre considerare come le norme del codice deontologico sono norme interne a ciascun ordine professionale, rispetto alle quali pagina 22 di 27 non può ricorrere il vizio di violazione di legge riverberantesi sul convincimento espresso dal giudice”
(Cass. 32941\2022 pag. 9 in motivazione).
La detta documentazione è pertanto certamente utilizzabile in giudizio.
Ciò posto, con la scrittura del 5 dicembre 2019, le parti, dopo avere menzionato nelle premesse, ai punti da i a v, i procedimenti pendenti originati da denunce, esposti, querele od istanze di , e CP_1 dopo avere ai punti vi e viii, quanto a , garantito l'inesistenza di procedimenti oltre quelli CP_1 espressamente menzionati, e quanto a , l'inesistenza di denunce, querele, esposti, ricorsi e/o Parte_1 domande giudiziali presentati/pendenti a carico di una qualunque società del Gruppo Kering, al punto
2, per quanto qui rileva, stabilivano:
“2.1 Entrambe le parti si impegnano a non divulgare e nessuno esterno alle parti…alcuna informazione o notizia riservata relativa ai procedimenti e\o al contenuto, termini e condizioni della presente scrittura.
2.2 Impregiudicato il merito delle singole vicende oggetto dei procedimenti e delle relative contestazioni della parte Rotondaro, con la sottoscrizione della presente scrittura, la Parte Kering e la
Parte Rotondaro definitivamente e irrevocabilmente rinunciano ai Procedimenti e ad ogni diritto, pretesa, domanda e/o azione nei confronti della Parte Rotondaro derivante dai fatti che formano oggetto dei Procedimenti medesimi e da fatti a questi analoghi, connessi o collegati o da essi dipendenti,
Parimenti la parte e la parte definitivamente ed irrevocabilmente rinunciano ad ogni CP_1 Parte_1 diritto, pretesa, domanda e/o azione nei confronti della Parte Rotondaro inerente alle somme erogate da società del Gruppo Kering alla Parte o a terzi su indicazione o richiesta della Parte Parte_1
Rotondaro. La Parte e la Parte Rotondaro pure, definitivamente ed irrevocabilmente, rinunciano CP_1
a far valere, in ogni forma o modo, ogni e qualunque responsabilità inerente l'operato della Parte
in qualità di prestatore di servizi (i «Servizi») – di natura fiscale, di gestione degli acquisti Parte_1 indiretti, immobiliare (incluse, senza limitazioni, la compravendita, l'affitto o la locazione di beni immobiliari, aziende o società con prevalente patrimonio immobiliare), valutativa, costruttiva, edilizia, di management, di marketing ecc. – in ogni tempo resi dalla Parte al Gruppo Kering oltreché Parte_1 ogni responsabilità per tutti gli atti compiuti o omessi dalla Parte in qualità di Parte_1 amministratore o procuratore di società del Gruppo Kering...4. La presente scrittura e ciascuna delle complessive, anche pregresse, relazioni tra le parti, e tutti gli atti connessi, collegati o dipendenti saranno regolati dalla legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordina alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, delle complessive -anche pagina 23 di 27 pregresse- relazioni fra le parti o fra loro Affiliate e di tutti gli atti connessi, collegati o dipendenti, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano, rinunciando espressamente ed irrevocabilmente le parti a qualsiasi foro alternativo. Tutto quanto sopra anche in espressa e specifica deroga di precedenti pattuizioni o di disposizioni di legge o regolamenti che recedessero l'applicazione di leggi di altri ordinamenti o la devoluzione a diverse giurisdizioni…”.
Come osservato dal primo giudice, seppure nel testo dell'accordo ricorre l'espressione secondo cui le rinunce oggetto della transazione riguardavano la sola parte e le sole domande, azioni, pretese, CP_1 da questa rivolte verso , una tale interpretazione è resa impossibile dall'uso del plurale del Parte_1 verbo rinunciare e perché i soggetti che rinunciano sono due e cioè appunto sia “la parte ” che CP_1
“la parte ”. Parte_1
L'opzione interpretativa della scrittura sostenuta dall'appellante, secondo cui le rinunce da parte del medesimo atterrebbero solo alle conseguenze civili e penali dei reati di calunnia perpetrati contro di lui per il tramite delle denunce di per reati rivelatisi inesistenti, come pure il risarcimento di danni CP_1 previsti dall'art. 273, 1° capoverso, della legge svizzera LEF per il caso di infondatezza del sequestro richiesto da , non trova riscontro nel testo dell'accordo. CP_1
Lo scopo perseguito dalle parti con la scrittura del 5 dicembre 2019, dove non si fa alcun riferimento a riserve di azioni da parte del , non si armonizza con l'interpretazione restrittiva dell'accordo Parte_1 invocata dall'appellante.
Considerato come non sia in contestazione che tutti i fatti addotti in questo giudizio dal , Parte_1 siano precedenti all'accordo transattivo, l'espressione “la Parte Kering e la Parte Parte_1 definitivamente e irrevocabilmente rinunciano ai Procedimenti e ad ogni diritto, pretesa, domanda e/o azione nei confronti della Parte Rotondaro derivante dai fatti che formano oggetto dei Procedimenti medesimi e da fatti a questi analoghi, connessi o collegati o da essi dipendenti”, non può che voler significare che con l'accordo transattivo si intendesse definire ogni possibile controversia inerente comunque al rapporto intercorso tra le parti.
Anche l'espressione contenuta al punto viii della scrittura, secondo cui “la parte dichiara e Parte_1 garantisce che non esistono denunce, querele, esposti, ricorsi e\o domande giudiziali presentati\pendenti a carico di una qualunque società del Gruppo Kering”, non può essere interpretata nel senso che il si fosse riservato il diritto di introdurre giudizi, il giorno dopo la Parte_1 sottoscrizione della scrittura.
La detta dichiarazione va intesa in collegamento con le ampie e reciproche rinunce delle parti, ed è
pagina 24 di 27 diretta a confermare l'ambito che la controversia aveva già assunto in quel momento, e la volontà delle parti di definire nella integralità la pregressa vicenda.
Ove intesa nel senso di una riserva implicita del Rotondaro di agire, anche immediatamente dopo la sottoscrizione della scrittura, per far valere diritti derivanti da fatti antecedenti ad essa, priverebbe anzitutto la pattuizione, evidentemente rivolta a favore della controparte, di qualsiasi apprezzabile utilità, e non si armonizzerebbe con il contenuto dell'accordo, sopra ricordato.
Il contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti, nella fase preparatoria della transazione, confermano l'interpretazione della stessa accolta dal tribunale.
Con il documento n.52 di parte appellata, rappresentato da una e-mail del 15 ottobre 2019, i legali del
, inviavano ai legali delle appellate una bozza dell'accordo, di contenuto differente in alcune Parte_1 parti da quello che è stato poi sottoscritto.
Con il documento n.53 delle appellate, rappresentato da una mail del 24 ottobre 2019, i legali di questa ultime, quanto alla bozza dell'accordo pervenutagli, osservavano :”..certamente la composizione fra le parti si intende impregiudicato il merito della vicenda e deve essere a saldo e stralcio reciproco di tutte le vicende…quanto al punto 2.2 va bene ma riteniamo che all'impegno di si debba CP_1 accompagnare analogo e speculare impegno di proprio perché la scrittura è a chiusura Parte_1 reciproco di tutto…”.
Il documento n.55 delle appellate, rappresentato dalla mail del 31-10-2019 in risposta alla precedente ha il seguente contenuto “..ho recepito in toto le vostre ultime indicazioni sia per quanto attiene la reciprocità delle varie rinunce disciplinate al punto 2.2…non residuano dunque questioni “aperte” da dover discutere e dirimere..”.
Così come ritenuto correttamente dal tribunale, l'accordo transattivo del 5 dicembre del 2019 ha definito tutte le possibili controversie tra le parti, derivanti dalle vicende antecedenti ad esso.
Deve pertanto confermarsi la valutazione espressa dal primo giudice, che ha ritenuto come la transazione avesse un oggetto ampio, tale da coprire ogni pregressa ragione di lite.
Il quinto motivo è fondato.
Il tribunale, al fine di esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalle convenute, ha, con una lunga disamina (che occupa le pagine da 7 a 30 della sentenza), affrontato nel merito le contestazioni sollevate dal , ritenendole tutte infondate. Parte_1
Tuttavia il primo giudice non ha argomentato in modo espresso e specifico, sull'ulteriore requisito, di natura soggettiva, necessario per affermare una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'attore.
pagina 25 di 27 Ciò che risulta dalla sentenza di primo grado, è che il giudice abbia ricavato la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 96 c.p.c., dalla mera, ritenuta, infondatezza delle contestazioni avanzate dal nei confronti delle convenute. Parte_1
La pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere, ad avviso della Corte, revocata.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato come la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta (Cass. SU
9912\2018).
Più di recente la Suprema Corte ha ribadito come la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presupponga, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass. 19948\2023).
Nella fattispecie in esame, da un lato deve rilevarsi come manchi un accertamento da parte del primo giudice, dell'esistenza di una malafede o colpa grave nella introduzione del giudizio di primo grado, e dall'altro che la complessità stessa della vicenda, alla cui ricostruzione e valutazione il tribunale ha dedicato circa 23 pagine di motivazione, conduce ad escludere che il abbia agito in giudizio Parte_1 in modo palesemente pretestuoso.
Pertanto, in accoglimento del quinto motivo di appello, deve essere revocata la condanna ex art. 96
c.p.c. disposta a carico dell'attore in primo grado.
Tenuto conto della assoluta prevalente soccombenza dell'appellante, il medesimo va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti appellate, liquidate come di seguito, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche)
pagina 26 di 27 utilizzando i valori medi ricavati dall'applicazione dell'art. 6 del detto DM 55\2014, avuto riguardo al valore della domanda (euro 82.791.790,93).
Quanto all'aumento per la presenza di più parti assistite, ritiene il Collegio come non possa dubitarsi dell'applicabilità, al caso in esame, dei commi 2 e 4 dell'art. 4 del D.M. 55/14, che contemplano l'ipotesi dell'avvocato che assista più parti le quali abbiano la medesima posizione processuale, la cui difesa comporti l'esame di identiche questioni, fattispecie che si verifica nel presente giudizio, dove le questioni dibattute sono comuni ai diversi appellati.
Considerato come l'art. 4 del DM 55\2014 stabilisce una identica misura sia per l'aumento, che per la diminuzione, si ritiene congrua la contemporanea applicazione dei commi 2 e 4 della predetta disposizione nelle identiche percentuali di aumento e diminuzione, il che porta a riconoscere un compenso, quanto alle fasi studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, di euro 116.156,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Il parziale accoglimento dell'appello rende, di per sé, infondata la richiesta delle parti appellate di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)in parziale riforma della sentenza di primo grado, revoca la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico di
Parte_1
b)conferma nel resto la sentenza impugnata;
c)condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi euro 116.156,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2845/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA P. COSSA, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DE NOVA GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SERRA MARIA
CRISTINA ( ) VIA P. COSSA, 2 20122 MILANO;
C.F._2
( ) VIA P. COSSA, 2 20122 Parte_2 C.F._3
MILANO;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 27 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
società di diritto lussemburghese, con sede a Lussemburgo - 2330 (Lussemburgo),
Boulevard de la Pétrusse n. 124, iscritta nel Registre de Commerce et des sociétés del
Lussemburgo al n. B69008, (C.F. ) e Controparte_3 P.IVA_2
Controparte_4
iscritta al Registro di Commercio del Canton
[...]
Ticino con il numero d'ordine , tutte elettivamente domiciliate in VIA C.F._4
BAROZZI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LOMBARDI GIUSEPPE, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DELLI NOCI
MARCO ) VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO;
C.F._5 CP_5
( ) VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO;
[...] C.F._6
APPELLATE
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione, produzione, in accoglimento dei motivi di appello formulati e illustrati nell'atto di citazione in appello in data 3 ottobre 2024 e così in riforma integrale della sentenza n. 7688/2024 resa dal Tribunale di Milano, Sezione V civile, G.U. Dott.ssa Sarah Gravagnola, R.G. n. 46253/2021, pubblicata in data 19 agosto 2024 e notificata al Dott. dalle convenute in data 3 settembre 2024, Parte_1
così
Giudicare
A)In via preliminare: pagina 2 di 27 A.1)anche considerato il disconoscimento da parte del Dott. ex art. 2712 cod. Parte_1
civ. e le contestazioni svolte da parte del Dott. nel corso del procedimento, Parte_1
dichiarare inammissibili e/o illegittime e/o inefficaci e/o inutilizzabili la registrazione prodotta ex adverso sub documento n. 57 e le relative trascrizioni prodotte ex adverso sub documenti n. 58 e n. 58 bis, per tutti i motivi dedotti;
B)nel merito:
B.1)accertata e dichiarata l'insussistenza di inadempimenti del Dott. al Parte_1
Contratto che giustifichino la e comunque la risoluzione per Parte_3
inadempimento del Contratto, per l'effetto condannare e/o Controparte_1 [...]
anche in via solidale, al pagamento dell'importo di Euro Controparte_2
59.391.730,93 ex art.
5.3 del Contratto o ad altro titolo, o in subordine l'importo di Euro
32.654.748,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi moratori ex art. 1224 cod. civ. dalla data della domanda al saldo nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, cod. civ., per i motivi di cui in atti;
B.2)condannare a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. Controparte_1
e al pagamento in favore del Dott.
[...] Controparte_2 Controparte_3
dell'importo di Euro 23.400.000,00, ovvero la somma maggiore o minore che Parte_1
risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., dalla domanda e agli interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, cod. civ., per i motivi di cui in atti;
B.3)respingere in quanto infondata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da da , Succursale Controparte_1 Controparte_1 CP_4
, da e da Controparte_4 Controparte_2 [...]
e per l'effetto condannare CP_3 Controparte_1 Controparte_1
, , CP_4 CP_4 Controparte_4 CP_4 Controparte_2
alla restituzione dell'importo pari ad Euro 109.545,82, pagato
[...] Controparte_3
dal Dott. alle convenute (in esecuzione della sentenza n. 7688/2024 resa dal Parte_1
pagina 3 di 27 Tribunale di Milano, Sezione V civile, G.U. Dott.ssa Sarah Gravagnola, R.G. n.
46253/2021, pubblicata in data 19 agosto 2024 e notificata al Dott. dalle Parte_1
convenute in data 3 settembre 2024) a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oltre agli interessi legali dalla domanda di appello (3 ottobre 2024) al saldo nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, cod. civ.;
B.4)in ogni caso, respingere qualsivoglia ulteriore domanda ed eccezione di
[...]
da , CP_1 Controparte_1 CP_4 CP_4 [...]
, da e da per i Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
motivi di cui in atti;
C)in via istruttoria:
C.1)ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
(1) È vero che dal 1998 al 2012 lei è sempre stato responsabile per il Gruppo Unicredit di tutti i rapporti e di tutte le relazioni bancarie del gruppo e del Gruppo PPR (successivamente Gruppo Kering)? CP_2
(2) È vero che, date le relazioni fra il
Gruppo Unicredit Banca ed il Gruppo Kering, lei aveva una conoscenza diretta e dettagliata della struttura organizzativa interna e dei meccanismi di governance interna dell'intero Gruppo Kering e delle società e Controparte_1 Controparte_6
in particolare, e che il potere di autorizzare e disporre pagamenti era in capo solo ai
[...]
vertici del Gruppo Kering e non al dott. ? Parte_1
(3) È vero che il 15 gennaio 2015, lei partecipò ad una riunione presso gli uffici di in Corso Elvezia 13 a Lugano Parte_1
con la presenza anche di Treasury Director del Gruppo Kering, Testimone_1
responsabile fra l'altro della gestione della tesoreria della in cui il Controparte_1
dott. ai fini di richiedere un finanziamento per alcune operazioni Parte_1
immobiliari fece una panoramica dettagliata delle proprie fonti di reddito e, in questo contesto, illustrò nel dettaglio le modalità di pagamento dei corrispettivi a lui dovuti dal pagina 4 di 27 Gruppo Kering per il tramite delle società panamensi Piuarch S.A., PCONP S.A.,
Tressel Overseas S.A., Torrado Holding S.A., FR Consulting S.A., e varie altre, i cui attivi avrebbe dato a garanzia del finanziamento suddetto?
- Si indica a teste sui capitoli di prova numeri 1, 2 e 3 così come formulati il dott. (residente in [...]Tes_2
53037 (SI), via Giacomo Matteotti, 45).
(4) È vero che nei primi mesi del 2016 nel cantiere di via Mecenate, 79, essendo in corso di costruzione l'head quarter di CP_2
lei, nella sua qualità di assistant director della Nikila Invest S.r.l. ha partecipato ad un colloquio avente ad oggetto i costi complessivi del progetto di costruzione del suddetto head quarter, colloquio in cui alla presenza di (presidente di Parte_1 CP_7 [...]
società committente dei lavori, nonché ammostatore di CP_3 [...]
presentava i costi complessivi del progetto includendo tra questi i Controparte_6
propri corrispettivi per l'attività di consulenza dallo stesso svolta e corrisposte alle sue società panamensi e che disse di essere consapevole? CP_7
- Si indica a teste sul capitolo di prova numero 4 così come formulato il dott. (residente in [...] - Testimone_3
76121, via Ofanto, 42).
(5) È vero che nel 2014 la funzione audit del Gruppo Kering a Parigi ha effettuato un'analitica verifica circa le spese da rimborsarle in occasione dei suoi viaggi di lavoro, sulla base delle ricevute di alberghi e ristoranti, e che di tale verifica l'audit aveva poi riportato a ? CP_7
(6) È vero che nel 2016, a seguito di un mancato pagamento a suo favore di sei mesi di compensi, i contabili della
[...]
le hanno detto che la ragione del mancato pagamento era che CP_1 CP_8
non aveva autorizzato tale pagamento?
[...]
pagina 5 di 27 (7) È vero che nel 2011 una dipendente di di Parigi con funzione di controller aveva avviato una verifica avente ad oggetto CP_1
l'assolvimento da parte sua del pagamento delle imposte in Francia e al suo status di residente in [...]?
- Si indica a teste sui capitoli di prova numeri 5, 6 e 7 così come formulati il dott. (residente in [...]Testimone_4
16145, via Francesco Pozzo, 35/7, e domiciliato presso TPGS S.r.l. in Genova - 16121, piazza Dante, 9).
(8) È vero quanto lei ha dichiarato nella sua dichiarazione giurata di cui al brevetto notarile della Confederazione Svizzera n. 548 del 10 settembre 2019 (prodotta sub doc. 182 Rotondaro e che le si ostende)?
- Si indica a teste sul capitolo di prova numero 8 così come formulato il sig. (domiciliato in Londra, Regno Unito, Tes_5
7 Redcliffe Gardens, SW , e residente in [...], 5, 26, Brompton Square, Londra, C.F._7
SW3 2AD, Regno Unito).
(9) È vero quanto lei ha dichiarato nella sua dichiarazione giurata di cui al brevetto notarile della Confederazione Svizzera n. 656 del 4 novembre 2019 (prodotta, con i relativi allegati, sub doc. 183 e che le si Parte_1
ostende)?
- Si indica a teste sul capitolo di prova numero 9 così come formulato la sig.ra (residente in [...] Testimone_6
via San Miniato in Colle, 3).
(10) È vero quanto lei ha dichiarato nella sua dichiarazione giurata di cui al brevetto notarile della Confederazione Svizzera n.
18443 del 7 settembre 2022 (prodotta sub doc. 210 e che le si ostende)? Parte_1
pagina 6 di 27 - Si indica a teste sul capitolo di prova numero 10 il sig. Sig. (residente in [...]du Petit-Bois, 12, Persona_1
Châtelaine - 1219, Svizzera).
(11) È vero che conosceva il dott.
[...]
come manager e consulente del settore della moda e del lusso che godeva di Parte_1
ampia stima e che, a seguito dell'interruzione in tronco del rapporto con e delle CP_1
conseguenti vicende giudiziarie, molti operatori del settore del lusso e dell'immobiliare, case di moda, investitori si sono rifiutati di proseguire e di instaurare nuovi rapporti di lavoro e collaborazione con il dott. ? Parte_1
- Si indicano a teste sul capitolo di prova numero 11 così come formulato (i) il dott. (residente in [...]Testimone_7
(Collina d'oro) - 6925, Svizzera, via Montalbano, 15); (ii) il dott. Parte_4
(residente in [...], 1, 6313, Edlibach, Svizzera); (iii) il dott. Parte_5
(residente nel Regno Unito (Z114), Kensington Gardens square, Flat 5, Londra W2 4 BE
- 22); (iv) il dott. (residente in [...]
Bonani, 13).
(12) È vero che l'hotel sito in Milano, via
Mecenate 89, sin dal 2017, è un hotel quattro stelle ed è l'hotel più vicino agli uffici del
Gruppo Kering in Milano, via Mecenate numeri 91 e 79, con i quali confina rispettivamente sul lato sinistro e sul lato destro?
(13) È vero che per tutto il 2017 era in essere una convenzione tra il Gruppo Kering e l'hotel di via Mecenate 89 relativa ai soggiorni dei dipendenti e collaboratori di tutti i marchi del Gruppo Kering e che tale convenzione è cessata nel 2018, allorché il dott. è entrato nella Parte_1
compagine della società che gestisce l'hotel di via Mecenate 89?
(14) È vero che dal 2019 nessun dipendente e collaboratore dei marchi del Gruppo Kering ha prenotato, tramite le pagina 7 di 27 agenzie di viaggio che collaboravano con il Gruppo Kering, soggiorni presso l'hotel in
Milano, via Mecenate, 89 gestito da una società partecipata dal dott.
[...]
? Parte_1
(15) È vero che a partire dal 2018 i dirigenti del Gruppo Kering hanno fatto divieto ai dipendenti e ai collaboratori di tutti i marchi del Gruppo Kering e alle agenzie di viaggio che collaboravano con il Gruppo
Kering di prenotare soggiorni presso l'hotel in Milano, via Mecenate, 89 gestito da una società partecipata dal dott. ? Parte_1
- Si indicano a teste (i) la signora Tes_9
(residente in [...]) sul capitolo di prova
[...]
numero 12 così come formulato;
(ii) il signor (residente in [...]Testimone_10
20129, viale Regina Giovanna, 11) sul capitolo di prova numero 12 così come formulato;
(iii) il signor (residente in [...]
212/9) sui capitoli di prova numeri 12, 13 e 14 così come formulati;
(iv) il signor Tes_12
(residente in [...]) sui capitoli di prova
[...]
numeri 12 e 15 così come formulati.
(16) È vero che nel corso del 2016 e successivamente era l'addetto incaricato della sicurezza del Gruppo Kering per la città di
Milano e che, dopo la risoluzione del rapporto tra il dott. e il Parte_1
Gruppo Kering, ha ricevuto da l'ordine, con foto segnaletiche del dott. CP_1 [...]
, di non far avvicinare il dott. agli uffici del Gruppo Parte_1 Parte_1
Kering in via Mecenate, anche in occasione di eventi, sfilate di moda e presentazioni delle collezioni?
- Si indica a teste sul capitolo di prova numero 16 così come formulato il signor (residente in [...] - Testimone_12
20067, via Walter Tobagi, 1).
pagina 8 di 27 (17) È vero che nei primi mesi del 2019, quando era dirigente di il dipartimento delle risorse umane di Controparte_3
le ha ingiunto di smettere di seguire l'account Instagram del dott. Controparte_3
? Parte_1
- Si indica teste sul capitolo di prova numero 17 così come formulato il dott. (residente in [...]
Friuli, 4).
(18) È vero che nel settembre 2018, dopo che il Gruppo Zegna, legato da rilevanti rapporti commerciali con il Gruppo Kering, è diventato il nuovo azionista del Gruppo Thom Browne, il Gruppo Thom Browne ha interrotto repentinamente il rapporto con il dott. ? Parte_1
(19) È vero che lei, nella sua qualità di presidente, nel settembre 2018 ha interrotto il rapporto tra il Gruppo Thom Browne e il dott. perché così richiesto dal nuovo azionista del Gruppo Thom Parte_1
Browne, il Gruppo Zegna, al fine di preservare le proprie relazioni commerciali con il
Gruppo Kering?
- Si indica a teste sui capitoli di prova numeri 18 e 19 così come formulati il dott. (residente in [...]Testimone_7
(Collina d'oro) - 6925, Svizzera, via Montalbano, 15).
(20) È vero che nell'aprile 2021 il dott.
aveva formalizzato alla società del Gruppo ME Parte_1 Controparte_9
un'offerta irrevocabile per l'acquisto di un immobile a destinazione commerciale sito in
Milano, via Marostica per il tramite dell'agenzia con sede in via Controparte_10
Vezzan, 2, che ME (tramite la società in un primo tempo aveva Controparte_9
considerato con favore i termini economici e contrattuali della proposta e che, poi preso atto che l'acquirente sarebbe stato il dott. , ME (tramite la Parte_1
società non accettava la proposta? Controparte_9
pagina 9 di 27 - Si indicano a teste sul capitolo di prova numero 20 così come formulato (i) il sig. (residente in [...]Tes_14
(MB) - 20861, via Manin, 91) e (ii) il sig. (residente in [...]Persona_2
Consciencelaan, 93, 2640 Mortsel, Belgio).
(21) È vero che il dottor
[...]
sin dai primi mesi del 2018 presta con regolarità consulenza al Gruppo Parte_1
PH LE su varie questioni aziendali e che, in ragione della disonorevole risoluzione del rapporto con il Gruppo Kering, ha deciso di astenersi dal conferire cariche sociali e procure speciali al dottor al fine di preservare il Parte_1
rapporto con i terzi, quali banche, assicurazioni, investitori, e operatori istituzionali del settore immobiliare collegato al lusso e alla moda?
- Si indica a teste sul capitolo di prova numero 21 così come formulato la dott.ssa (residente in [...] Testimone_15
- 22012, via Cavour, 2).
(22) È vero che a seguito dei comportamenti del Gruppo Kering nei confronti del dott. e delle modalità Parte_1
disonorevoli con cui il Gruppo Kering ha risolto il rapporto con il dott. , Parte_1
questi si è trovato in difficoltà nei rapporti con le banche e le assicurazioni;
ed in particolare è vero che nei primi mesi del 2020 si è Controparte_11
rifiutata di assicurare la società per i suoi amministratori;
è vero che dal CP_12
2017 Unicredit Banca S.p.A., una fra le banche di riferimento del Gruppo Kering in
Italia e all'estero, si rifiuta di intrattenere rapporti con il dott. ; è vero che nel Parte_1
2022 Banca Intesa S.p.A., anch'essa banca di riferimento del Gruppo Kering in Italia, ha interrotto il rapporto di conto corrente tra la stessa Banca Intesa S.p.A. e la società
Riviera Mall S.r.l. riferibile a;
è vero che nel 2021 la banca BCC Pontassieve Parte_1
ha chiuso il rapporto di conto corrente intestato alla società Parte_6
riferibile al dott. ? Parte_1
pagina 10 di 27 - Si indica a teste sul capitolo di prova numero 22 così come formulato il dott. (residente in [...]Tes_2
53037 (SI), via Giacomo Matteotti, 45);
C.2) disporre consulenza tecnica volta ad accertare in qual misura gli illeciti posti in essere dalle convenute Controparte_1
e abbiano provocato un danno in capo al Controparte_2 Controparte_3
dott. , per un periodo non inferiore a cinque anni dagli illeciti;
Parte_1
C.3) respingere tutte le avversarie istanze istruttorie, per le ragioni esposte nel corso del giudizio. Respingere l'istanza di
[...]
e in data 16 dicembre 2022 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
di inammissibilità della Seconda Perizia Bedarida prodotta sub doc. 242 Rotondaro, per le ragioni esposte nel corso del giudizio e nella specie nella nota di deposito del 9 dicembre 2022 e nella memoria di replica all'opposizione all'ammissione di produzione documentale del 21 dicembre 2022. Disporre lo stralcio delle email sub docc. 52 e 53
perché contengono corrispondenza transattiva e delle email sub docc. 54 e 55 CP_1
perché contengono corrispondenza transattiva e sono espressamente qualificate CP_1
come «riservata e non producibile», sicché la loro produzione è in violazione dell'art. 48, 1° comma, codice deontologico forense e deve, comunque, considerarsi tamquam non esset;
D)in ogni caso, condannare e Controparte_1 Controparte_2 [...]
al pagamento in favore del dott. delle spese di causa e del CP_3 Parte_1
compenso di difesa per entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., e per l'effetto anche alla restituzione dell'importo pari ad Euro 219.091,65, pagato dal dott. alle Parte_1
convenute, in esecuzione della sentenza n. 7688/2024 resa dal Tribunale di Milano,
Sezione V civile, G.U. Dott.ssa Sarah Gravagnola, R.G. n. 46253/2021, pubblicata in data 19 agosto 2024 e notificata al Dott. dalle convenute in data 3 settembre Parte_1
pagina 11 di 27 2024, a titolo di spese di lite, oltre agli interessi legali dalla domanda di appello (3 ottobre 2024) al saldo nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, cod. civ.
Per Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_1 [...]
: Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria: in via principale, respingere integralmente l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 7688/2024 del Tribunale di Milano, Sezione V Civile, G.U. dott.ssa Sarah Gravagnola, emessa in data 16 agosto 2024 nel giudizio R.G. n.
46253/2021, pubblicata in data 19 agosto 2024 e notificata al dott. in data 3 Parte_1
settembre 2024, per tutti i motivi già esposti in atti;
in subordine, in caso di accoglimento in tutto o in parte di alcuno dei primi quattro motivi di appello avversari, accogliere le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza, delle domande dell'appellante in quanto coperte da giudicato;
nel merito: in via principale, rigettare le domande dell'appellante, in quanto inammissibili e/o im- procedibili e/o infondate, per le ragioni esposte in atti;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle do- mande dell'appellante, quanto alla domanda contrattuale, dichiarare nulla, inapplicabile, inesigibile e comunque non dovuta la di cui all'art.
5.3 del Contratto, ovvero, in via Controparte_13
ulteriormente gradata, dichiarare applicabile detta Termination Indemnity con riferimento unicamente alla “Fee” corrisposta nell'ultimo anno da Controparte_2
a in forza del Contratto (senza com-prendere ai fini del calcolo le
[...] Parte_1
pagina 12 di 27 somme a qualunque titolo corrisposte a società riconducibili a indicate in atti) Parte_1
e comunque ridurre ad equità l'am-montare di tale Indemnity, per le ragioni indicate in atti;
quanto alla domanda extracontrattuale, ove mai si ritenga sussistente un danno e il relativo diritto al risarcimento, respingerne la determinazione offerta ex ad-verso, riducendola ex artt. 2056 e 1227 c.c. e per tutte le altre ragioni indicate in atti;
in via istruttoria:
- preliminarmente, per le ragioni indicate negli atti di primo grado e in particolare nella
“Opposizione all'ammissione di produzione irrituale e fuori termine” depositata il 16 dicembre 2022, dichiarare l'inammissibilità, in quanto tardivo e irrituale, del deposito del doc. n. 242 da parte dell'attore e che, pertanto, la relativa produzione deve ritenersi tamquam non esset;
- solo per l'ipotesi (non creduta) di esame nel merito della controversia,
(a) ammettere i n. 26 capitoli di prova per testi articolati nella Sez. IX della se-conda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 16 novembre 2022, con i testi indicati per ciascuno di essi;
e quanto ai capitoli di prova per testi avversari, rigettare tutti i capitoli di prova per testi articolati ex adverso, in quanto inammissibili e/o irrilevanti;
per la denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 4 avversario, am-mettere a a prova contraria con il teste , Chief Financial Officer CP_1 Controparte_8 [...]
c/o con sede in 40 rue de Sevres, Parigi, Fran-cia (75007); CP_14 CP_6
per la denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 8 avversario, am-mettere a controprova, con il medesimo teste indicato ex adverso, sig. sul CP_1 Tes_5
seguente capitolo: “Vero che ha dichiarato in data 4 gennaio 2017 alla Guar-dia di
Finanza quanto riportato nel verbale prodotto come doc. 71 di parte che le si CP_1
rammostra”; per la denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 9 avversario, am-mettere a controprova, con il medesimo teste indicato ex adverso, sig.ra , CP_1 Testimone_6
pagina 13 di 27 sul seguente capitolo: “Vero che ha dichiarato in data 27 dicembre 2016 alla Guardia di Finanza quanto riportato nel verbale prodotto come doc. 70 di parte che le si CP_1
rammostra”; quanto al disconoscimento ex art. 2712 c.c. dichiarato da controparte con ri-feri-mento alla registrazione fonografica di cui al doc. 57, e fermo quanto indicato in atti in ordine all'inefficacia di tale disconoscimento, per la sola non creduta ipotesi in cui il disconoscimento fosse ritenuto idoneo ed efficace: accertare in ogni caso, anche a mezzo di presunzioni, l'autenticità e conformità al vero della registrazione prodotta da sub doc. 57 (e ove occorra la correttezza delle CP_1
relative trascrizioni/traduzioni sub doc. 58 e 58-bis), se del caso anche disponendo consulenza tecnica avente ad oggetto i profili già discussi dai periti consultati dalle parti nei loro rispettivi contributi in atti e quelli che l'Ecc.ma Corte vorrà sottoporre all'esame del consulente per l'accertamento della conformità e autenticità della registrazione;
in ogni caso, condannare l'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in ragione della mala fede (o quantomeno colpa) con cui ha impugnato la Sentenza, liquidando il danno in via equitativa;
in ogni caso, con vittoria di pese e competenze per entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
pagina 14 di 27
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.7688\2024 pubblicata il 19-8-2024, provvedendo sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
, , e CP_4 Controparte_4 Controparte_15 [...]
le dichiarava inammissibili, e condannava parte attrice al pagamento delle spese CP_3 processuali e di una somma ex art. 96 c.p.c., in favore delle parti convenute, pari alla metà delle spese di lite.
Le pregresse vicende processuali possono essere riassunte come di seguito. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano la sua Parte_1 Controparte_1 succursale , , Controparte_1 CP_4 CP_4 Controparte_4
e svolgendo azione contrattuale nei confronti della prima Controparte_2 Controparte_3
e della terza, ed azione di risarcimento del danno da fatto illecito nei confronti delle altre società convenute.
La prima domanda aveva ad oggetto il pagamento della multa penitenziale ex art. 1373 c.c., prevista dall'art.
5.3 del contratto di servizi sottoscritto il 27 dicembre 2004 da , Parte_1 Controparte_15
Gucci Luxemburg S.A. Lussemburgo, .
[...] Controparte_4
L'attore esponeva come con dichiarazione in data 23 novembre 2016, gli Controparte_16 avesse comunicato una pretesa Termination for Breach, ex art.
5.4 del contratto, fondata su asseriti inadempimenti del tutto inesistenti, si che la detta comunicazione integrava un recesso ad nutum, con tutte le conseguenze economiche stabilite dal contratto.
L'attore faceva rilevare come la detta comunicazione precedeva di pochi giorni il deposito di un esposto\querela nei confronti del medesimo, presentata presso la Procura della Repubblica di Milano dall'amministratore delegato di e come successivamente, in data 30 giugno 2017, Controparte_3
e presentavano una denunzia-querela nei confronti del , CP_17 Controparte_3 Parte_1 avente ad oggetto anche i fatti indicati nella Termination for Breach.
Esponeva la difesa del come l'insussistenza di gran parte degli inadempimenti invocati da Parte_1 nella dichiarazione di era già stata pienamente accertata in sede Controparte_16 Parte_3 penale con il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. in data 23-3-2021. CP_1
aveva inoltre, secondo l'attore, accompagnato la pretestuosa risoluzione del contratto con dichiarazioni offensive e comportamenti volti a fare “terra bruciata” intorno a , e ciò Parte_1 pagina 15 di 27 giustificava la domanda di risarcimento fondata su un titolo extracontrattuale.
L'attore chiedeva di condannare e/o anche in via Controparte_1 Controparte_2 solidale, al pagamento in proprio favore dell'importo di € 59.391.730,93 ex art.
5.3 del contratto o ad altro titolo, o in subordine dell'importo di € 32.654.748,00, oltre interessi moratori, e di condannare a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. le convenute al pagamento in favore dell'ulteriore importo di € 23.400.000,00.
Si costituivano in giudizio Controparte_1 Controparte_19
, e contestando il fondamento
[...] Controparte_2 Controparte_3 delle domande attoree, chiedendo in via preliminare, dato atto dell'intervenuta transazione tra le parti, di dichiarare le domande attoree improponibili, inammissibili e/o comunque infondate, ed in subordine, nel merito di respingersi le stesse.
Il tribunale, senza sostanziale attività istruttoria, sulla base dei documenti prodotti, ha deciso la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice, operata una ricognizione del contenuto del contratto stipulato in data 27-2-2004 tra le parti, con il quale il dott. assumeva l'incarico di Tax Manager del Gruppo Gucci, Parte_1 impegnandosi a fornire alla Cliente servizi di consulenza, supervisione e supporto in ambito fiscale, infragruppo ed internazionale, assumendo, successivamente, ulteriori incarichi, quanto in particolare al potere di “negoziazione con le compagnie assicurative per conto del gruppo e” di gestire “gli affari immobiliari”, che nel tempo subivano variazioni, osservava come la collaborazione tra le parti si era interrotta con l'atto di del 23/11/2016, assunto da in forza dell'art. 5.4 Parte_3 CP_1 del contratto di consulenza, che prevedeva la possibilità per il client di recedere, senza obbligo di corrispondere la in ipotesi di inadempimento contrattuale da parte del Controparte_13 consultant.
Il primo giudice ravvisava la fondatezza dell'eccezione preliminare, sollevata dalle convenute, di inammissibilità delle domande attoree, per avere le parti definito ogni reciproca contestazione o pretesa avente ad oggetto i loro pregressi rapporti, con una transazione stipulata il 5 dicembre 2019, avente efficacia preclusiva delle domande svolte in giudizio.
Secondo il primo giudice, era infondato l'assunto dell'attore, secondo cui le reciproche rinunce avrebbero riguardato solo eventuali pretese risarcitorie derivanti da procedimenti in corso al momento della sottoscrizione della transazione, espressamente richiamati nelle premesse dell'accordo, ed in particolare il procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Milano, conclusosi pagina 16 di 27 con la richiesta di archiviazione del PM e il decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Milano, ed i procedimenti penali e civile aperti a seguito di denunce ed istanze presentate da CP_1 all'Autorità Svizzera, nell'ambito dei quali pure erano stati disposti sequestri di valori patrimoniali giacenti su diverse relazioni bancarie.
A giudizio del giudice di primo grado, non poteva ritenersi che le rinunce di avessero Parte_1 riguardato, come sostenuto dall'attore, le conseguenze civili e penali dei reati di calunnia perpetrati contro di lui per il tramite delle denunce di per reati rivelatisi inesistenti, come pure il CP_1 risarcimento di danni previsti dall'art. 273, 1° capoverso, della legge svizzera LEF per il caso di infondatezza del sequestro richiesto da . CP_1
Secondo il tribunale, il tenore letterale delle previsioni contrattuali del punto 2 dell'accordo transattivo, esprimeva con chiarezza la comune intenzione delle parti di definire e comporre qualsiasi ragione di lite derivante dai loro pregressi rapporti.
Neppure occorreva, secondo il giudice di primo grado, ricorrere, per confermare detta interpretazione dell'accordo, al contenuto inequivoco delle lettere riservate personali scambiate tra i legali delle parti e della prima bozza di accordo, documentazione peraltro del tutto legittimamente utilizzabile in giudizio, anche se prodotta in violazione di regole deontologiche, ciò che comunque era da escludersi senz'altro nel caso in esame, trattandosi di una corrispondenza preparatoria dell'accordo transattivo, e quindi consentita.
Secondo il tribunale, l'ambito dell'accordo non si limitava alla definizione dei procedimenti pendenti, ma riguardava tutti i pregressi rapporti tra le parti, e quindi sia i fatti oggetto del presente procedimento, sia quelli esplicitati come giusta causa di recesso nella lettera di , sia gli Parte_3
“ulteriori inadempimenti” contestati da parte convenuta con la comparsa di risposta, tutti oggetto del procedimento penale innanzi alla Procura di Milano, come si ricavava dal capo d'imputazione formulato dal P.M. e sul quale era stato chiamato a rispondere. Parte_1
Rilevava ancora il giudice di primo grado come anche il punto VIII delle premesse, secondo cui anche il dichiarava e garantiva che non esistevano denunce, querele, esposti, ricorsi e/o domande Parte_1 giudiziali presentate/pendenti a carico di una qualunque società del gruppo , non avrebbe avuto CP_1 senso se le parti non avessero inteso come imprescindibile anche la rinuncia di a Parte_1 qualsivoglia pretesa nei confronti di occasionata dagli incarichi professionali conferiti, e CP_1 confermava il carattere tombale della transazione per tutti i fatti relativi alle attività prestate da in forza del contratto di consulenza con , ed alle vicende successive alla cessazione Parte_1 CP_1
pagina 17 di 27 del contratto stesso.
Aggiungeva il tribunale come apparisse un'insanabile contraddizione logica prima ancora che giuridica affermare, come assumeva la difesa attorea, che la transazione avrebbe coperto “gli ulteriori inadempimenti contrattuali” e non anche quelli posti a fondamento della , fatti Parte_3 ugualmente oggetto della richiesta di archiviazione, tanto più che il foro esclusivo di Milano e l'applicabilità della legge italiana era prevista in caso di risoluzione dell'accordo transattivo per qualsiasi controversia inerente all'accordo transattivo ed a tutte le relazioni anche pregresse delle parti e di “tutti gli atti connessi, collegati o dipendenti” proprio in quanto già oggetto della scrittura transattiva sottoscritta.
Osservava ancora il primo giudice come anche la domanda fondata sull'art. 2043 c.c. fosse coperta dalla transazione, dal momento che gli asseriti illeciti erano tutti collegati alla cessazione del rapporto di collaborazione del con il gruppo ed antecedenti alla sottoscrizione della Parte_1 CP_1 transazione.
Le domande attoree dovevano pertanto essere dichiarate inammissibili.
Il tribunale, al dichiarato fine di valutare la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, procedeva poi ad esaminare nel merito le domande attoree, ritenendole infondate, e condannava per lite temeraria al pagamento di una somma di denaro pari alla metà di quella (di Parte_1 euro 183.187,00) liquidata a titolo di spese processuali.
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di cinque motivi di appello. Parte_1
Si sono costituite le parti appellate, contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il rigetto. il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 13 maggio 2025.
Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 13 maggio 2025, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
In via preliminare deve rilevarsi l'ammissibilità della produzione, da parte delle appellate, del documento n.57, già prodotto in primo grado, rappresentato da un supporto DVD, per il quale già il tribunale, con ordinanza del 27-7-2022, aveva autorizzato il deposito materiale in cancelleria.
Detto supporto risultava materialmente contenuto nel fascicolo d'ufficio di primo grado, e su istanza delle parti oggi appellate, ai sensi degli artt. 74 disp. Att. C.p.c. e 169 c.p.c., il tribunale, con pagina 18 di 27 provvedimento del 17-4-2025, ha accolto detta richiesta.
Deve pertanto escludersi che il detto supporto costituisca una nuova produzione, considerato che era già stato prodotto ritualmente in primo grado, e riprodotto in appello, posto che nella comparsa di risposta le odierne appellate dichiaravano di produrre “copia conforme del fascicolo di parte contenente gli atti depositati nel giudizio di primo grado”.
L'iniziale assenza, nel fascicolo di parte delle appellate, del DVD è stata causata dal fatto che il detto supporto è rimasto nel fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, che non è stato trasmesso dal cancelliere del tribunale a quello della corte, come tuttora stabilito dal terzo comma dell'art. 347 c.p.c.
Pertanto, l'iniziativa delle appellate ha semplicemente permesso di realizzare quel risultato che l'applicazione della norma sopra citata avrebbe consentito.
L'acquisizione del detto supporto DVD è quindi ammissibile, senza neppure la necessità di fare applicazione del principio affermato dalle S.U. della Suprema Corte, secondo cui in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (Cass. SU 4835\2023, Cass. 6649\2025).
Ciò posto, l'appellante con i primi quattro motivi ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile le domande proposte, per l'esistenza di una precedente transazione, e con il quinto motivo ha censurato la condanna disposta dal tribunale a suo carico ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Con il primo motivo, l'appellante assume come il tribunale avesse accolto l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree sulla base di una errata interpretazione della transazione, compiuta violando gli artt. 1362 2 segg. e l'art. 1965 c.c.
Secondo l'appellante, nessuna delle clausole esaminate dal tribunale, ed in particolare il punto viii delle premesse, la clausola sulla legge applicabile e di elezione del foro di cui all'art. 4, la clausola n.2.2, giustificavano l'interpretazione della scrittura accolta dalla sentenza impugnata.
Assume la difesa del come, atteso il tenore letterale della clausola n.4, era erronea Parte_1
l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui l'applicabilità della legge italiana era prevista in caso di risoluzione dell'accordo transattivo, e ciò valeva anche per la clausola di elezione del foro esclusivo.
pagina 19 di 27 Anche il punto viii delle premesse era stato male interpretato dal tribunale, secondo l'appellante, che sostiene come le concessioni del avessero ad oggetto le domande giudiziali presentate o Parte_1 pendenti alla data della scrittura, ma non quelle future.
Sostiene l'appellante come le rinunce reciproche delle parti avevano ad oggetto unicamente i procedimenti menzionati nelle premesse della scrittura, ed era testuale che le rinunce riguardassero solo diritti, azioni, pretese e domande di nei confronti di , ma non diritti, azioni, pretese e CP_1 Parte_1 domande del verso . Parte_1 CP_1
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come il primo giudice era giunto ad una errata interpretazione della transazione dedotta in giudizio, sulla base di corrispondenza riservata, personale e non producibile in giudizio, ritenendo l'accordo tombale dei rapporti tra le parti.
Sostiene la difesa del come i documenti nn. 52, 53 e 55 prodotti dalla controparte in Parte_1 violazione dell'art. 48 del Codice deontologico forense, in quanto trattavasi di corrispondenza riservata, non erano utilizzabili in giudizio, con la conseguenza che la loro produzione doveva ritenersi inammissibile, e quindi tamquam non esset, posto che le regole deontologiche sono fonti normative di un precetto legislativo, come affermato dalla suprema Corte con la pronuncia n.5776\2004.
Aggiunge l'appellante come, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non poteva trovare applicazione l'art. 48 comma secondo del Codice deontologico, secondo cui la produzione è consentita quando la stessa costituisca perfezionamento e prova di un accordo, perché questa deroga operava solo ove la corrispondenza non fosse stata indicata come “riservata”, e perché nel caso di specie la scrittura privata era stata regolarmente eseguita.
Inoltre, secondo l'appellante, la corrispondenza in questione confermava che la scrittura privata era stata stipulata con esclusivo riferimento ai procedimenti penali in essere alla data della stessa, e comunque i difensori del , che seguivano gli aspetti penali della vicenda, non potevano Parte_1 impegnare la parte a rinunciare a diritti, pretese ed azioni di natura civile.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene l'erroneità della pronuncia appellata, nella parte in cui aveva ricavato, dall'art.
2.2 della scrittura transattiva, che la domanda contrattuale sarebbe stata rinunciata dal
, ricomprendendo nel thema decidendum anche cause di recesso ulteriori dedotte dalla Parte_1 controparte in giudizio e non nella Dichiarazione di . Parte_3
Secondo l'appellante la frase contenuta nella clausola n.
2.2 aveva ad oggetto due categorie di rinunce, vale a dire quelle che avevano ad oggetto i procedimenti, e quelle che avevano ad oggetto “ogni diritto, pretesa, domanda e\o azione nei confronti della Parte Rotondaro derivante dai fatti che formano pagina 20 di 27 oggetto dei Procedimenti medesimi e da fatti a questi analoghi, connessi o collegati o da essi dipendenti”.
Mentre le prime rinunce non riguardavano soltanto diritti e pretese nei confronti della parte , Parte_1 le seconde riguardavano diritti e pretese soltanto nei confronti del , che pertanto aveva Parte_1 rinunciato unicamente alle pretese derivanti dai procedimenti menzionati nella scrittura.
La difesa dell'appellante critica la decisione di primo grado anche nella parte in cui si affermava che i fatti oggetto della causa, sia quelli indicati nella dichiarazione di , sia quelli ulteriori dedotti Parte_3 dalle convenute in primo grado con la comparsa di risposta, erano stati oggetto del procedimento penale menzionato nella scrittura.
Secondo la difesa del , il tribunale aveva violato il principio giurisprudenziale, secondo cui Parte_1 nel caso in cui venga indicata una giusta causa per recedere unilateralmente da un contratto, tramite una dichiarazione stragiudiziale, non era poi consentito alla parte recedente di integrare successivamente le ragioni di recesso.
Fa rilevare l'appellante come le quattro giuste cause di recesso invocate nella dichiarazione di
, non erano relative ai procedimenti indicati nella scrittura del 5 dicembre 2019. Parte_3
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto coperta dalla transazione anche la domanda di risarcimento del danno fondata sull'art. 2043 c.c.
Assume la difesa del come le controversie oggetto di transazione erano rappresentate solo Parte_1 dai procedimenti indicati nella scrittura, e non includevano la vicenda relativa alla cessazione del rapporto, e gli illeciti commessi dalle controparti.
Con il quinto motivo l'appellante censura la statuizione con la quale il giudice di primo grado lo aveva condannato ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La difesa del , dopo avere ricordato come la condanna ex art. 96 c.p.c. necessitasse tanto di Parte_1 un requisito oggettivo, e cioè la soccombenza della parte condannata, quanto di un requisito soggettivo, costituito dalla malafede o dalla colpa grave della parte condannata, assumeva come il tribunale avesse commesso un duplice errore, il primo nell'individuare nel la parte onerata dalla Parte_1 dimostrazione di avere esattamente adempiuto all'adempimento degli obblighi a proprio carico, anziché CP_1 nell'addossare a l'onere di provare la giusta causa di recesso.
Il secondo errore della sentenza, era stato quello di avere fondato la condanna ex art. 96 c.p.c. sulla mera infondatezza delle domande attoree, omettendo di verificare la ricorrenza del requisito soggettivo.
pagina 21 di 27 Aggiunge l'appellante come le ragioni di infondatezza delle domande attoree, ravvisate dal primo giudice, comunque derivavano da una errata ricostruzione in fatto della complessa vicenda.
I primi quattro motivi, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Va anzitutto rilevato come la produzione della corrispondenza riservata intercorsa tra i legali delle parti, sia stata correttamente ritenuta dal primo giudice ammissibile ed utilizzabile in giudizio.
L'arrt. 48 del Codice deontologico forense ha, per la parte che qui rileva, il seguente testuale contenuto:
“ 1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste..”.
Osserva il collegio come la detta documentazione sia stata prodotta dalle convenute al fine di dimostrare l'esatto contenuto -contestato tra le parti- dell'accordo transattivo del 5 dicembre 2019, e quindi la sua produzione è consentita dal secondo comma dell'art. 48 sopra citato.
Né può accogliersi l'interpretazione proposta dall'appellante, secondo cui la deroga al divieto di producibilità di cui al detto secondo comma dell'art. 48, riguarderebbe la sola documentazione non indicata come riservata.
La norma individua al primo comma un divieto, e nel secondo comma prevede una deroga al divieto, che non può non avere lo stesso perimetro di applicazione del primo.
Può aggiungersi che la produzione in giudizio di documentazione non riservata è di per sé legittimo, anche deontologicamente, e quindi interpretato in questo significato il secondo comma dell'art. 48 sarebbe disposizione del tutto inutile.
Osserva ancora la Corte come, in ogni caso, così come correttamente ritenuto dal tribunale, la produzione in giudizio di corrispondenza riservata, al di là delle possibili conseguenze sul piano disciplinare per l'avvocato, non determini alcuna inutilizzabilità del documento, non previsto da alcuna norma del codice processuale civile.
La Suprema Corte, esaminando proprio un caso di produzione in giudizio di documentazione in asserita violazione dell'art. 48 Codice deontologico forense ha osservato come “occorre considerare come le norme del codice deontologico sono norme interne a ciascun ordine professionale, rispetto alle quali pagina 22 di 27 non può ricorrere il vizio di violazione di legge riverberantesi sul convincimento espresso dal giudice”
(Cass. 32941\2022 pag. 9 in motivazione).
La detta documentazione è pertanto certamente utilizzabile in giudizio.
Ciò posto, con la scrittura del 5 dicembre 2019, le parti, dopo avere menzionato nelle premesse, ai punti da i a v, i procedimenti pendenti originati da denunce, esposti, querele od istanze di , e CP_1 dopo avere ai punti vi e viii, quanto a , garantito l'inesistenza di procedimenti oltre quelli CP_1 espressamente menzionati, e quanto a , l'inesistenza di denunce, querele, esposti, ricorsi e/o Parte_1 domande giudiziali presentati/pendenti a carico di una qualunque società del Gruppo Kering, al punto
2, per quanto qui rileva, stabilivano:
“2.1 Entrambe le parti si impegnano a non divulgare e nessuno esterno alle parti…alcuna informazione o notizia riservata relativa ai procedimenti e\o al contenuto, termini e condizioni della presente scrittura.
2.2 Impregiudicato il merito delle singole vicende oggetto dei procedimenti e delle relative contestazioni della parte Rotondaro, con la sottoscrizione della presente scrittura, la Parte Kering e la
Parte Rotondaro definitivamente e irrevocabilmente rinunciano ai Procedimenti e ad ogni diritto, pretesa, domanda e/o azione nei confronti della Parte Rotondaro derivante dai fatti che formano oggetto dei Procedimenti medesimi e da fatti a questi analoghi, connessi o collegati o da essi dipendenti,
Parimenti la parte e la parte definitivamente ed irrevocabilmente rinunciano ad ogni CP_1 Parte_1 diritto, pretesa, domanda e/o azione nei confronti della Parte Rotondaro inerente alle somme erogate da società del Gruppo Kering alla Parte o a terzi su indicazione o richiesta della Parte Parte_1
Rotondaro. La Parte e la Parte Rotondaro pure, definitivamente ed irrevocabilmente, rinunciano CP_1
a far valere, in ogni forma o modo, ogni e qualunque responsabilità inerente l'operato della Parte
in qualità di prestatore di servizi (i «Servizi») – di natura fiscale, di gestione degli acquisti Parte_1 indiretti, immobiliare (incluse, senza limitazioni, la compravendita, l'affitto o la locazione di beni immobiliari, aziende o società con prevalente patrimonio immobiliare), valutativa, costruttiva, edilizia, di management, di marketing ecc. – in ogni tempo resi dalla Parte al Gruppo Kering oltreché Parte_1 ogni responsabilità per tutti gli atti compiuti o omessi dalla Parte in qualità di Parte_1 amministratore o procuratore di società del Gruppo Kering...4. La presente scrittura e ciascuna delle complessive, anche pregresse, relazioni tra le parti, e tutti gli atti connessi, collegati o dipendenti saranno regolati dalla legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordina alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, delle complessive -anche pagina 23 di 27 pregresse- relazioni fra le parti o fra loro Affiliate e di tutti gli atti connessi, collegati o dipendenti, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano, rinunciando espressamente ed irrevocabilmente le parti a qualsiasi foro alternativo. Tutto quanto sopra anche in espressa e specifica deroga di precedenti pattuizioni o di disposizioni di legge o regolamenti che recedessero l'applicazione di leggi di altri ordinamenti o la devoluzione a diverse giurisdizioni…”.
Come osservato dal primo giudice, seppure nel testo dell'accordo ricorre l'espressione secondo cui le rinunce oggetto della transazione riguardavano la sola parte e le sole domande, azioni, pretese, CP_1 da questa rivolte verso , una tale interpretazione è resa impossibile dall'uso del plurale del Parte_1 verbo rinunciare e perché i soggetti che rinunciano sono due e cioè appunto sia “la parte ” che CP_1
“la parte ”. Parte_1
L'opzione interpretativa della scrittura sostenuta dall'appellante, secondo cui le rinunce da parte del medesimo atterrebbero solo alle conseguenze civili e penali dei reati di calunnia perpetrati contro di lui per il tramite delle denunce di per reati rivelatisi inesistenti, come pure il risarcimento di danni CP_1 previsti dall'art. 273, 1° capoverso, della legge svizzera LEF per il caso di infondatezza del sequestro richiesto da , non trova riscontro nel testo dell'accordo. CP_1
Lo scopo perseguito dalle parti con la scrittura del 5 dicembre 2019, dove non si fa alcun riferimento a riserve di azioni da parte del , non si armonizza con l'interpretazione restrittiva dell'accordo Parte_1 invocata dall'appellante.
Considerato come non sia in contestazione che tutti i fatti addotti in questo giudizio dal , Parte_1 siano precedenti all'accordo transattivo, l'espressione “la Parte Kering e la Parte Parte_1 definitivamente e irrevocabilmente rinunciano ai Procedimenti e ad ogni diritto, pretesa, domanda e/o azione nei confronti della Parte Rotondaro derivante dai fatti che formano oggetto dei Procedimenti medesimi e da fatti a questi analoghi, connessi o collegati o da essi dipendenti”, non può che voler significare che con l'accordo transattivo si intendesse definire ogni possibile controversia inerente comunque al rapporto intercorso tra le parti.
Anche l'espressione contenuta al punto viii della scrittura, secondo cui “la parte dichiara e Parte_1 garantisce che non esistono denunce, querele, esposti, ricorsi e\o domande giudiziali presentati\pendenti a carico di una qualunque società del Gruppo Kering”, non può essere interpretata nel senso che il si fosse riservato il diritto di introdurre giudizi, il giorno dopo la Parte_1 sottoscrizione della scrittura.
La detta dichiarazione va intesa in collegamento con le ampie e reciproche rinunce delle parti, ed è
pagina 24 di 27 diretta a confermare l'ambito che la controversia aveva già assunto in quel momento, e la volontà delle parti di definire nella integralità la pregressa vicenda.
Ove intesa nel senso di una riserva implicita del Rotondaro di agire, anche immediatamente dopo la sottoscrizione della scrittura, per far valere diritti derivanti da fatti antecedenti ad essa, priverebbe anzitutto la pattuizione, evidentemente rivolta a favore della controparte, di qualsiasi apprezzabile utilità, e non si armonizzerebbe con il contenuto dell'accordo, sopra ricordato.
Il contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti, nella fase preparatoria della transazione, confermano l'interpretazione della stessa accolta dal tribunale.
Con il documento n.52 di parte appellata, rappresentato da una e-mail del 15 ottobre 2019, i legali del
, inviavano ai legali delle appellate una bozza dell'accordo, di contenuto differente in alcune Parte_1 parti da quello che è stato poi sottoscritto.
Con il documento n.53 delle appellate, rappresentato da una mail del 24 ottobre 2019, i legali di questa ultime, quanto alla bozza dell'accordo pervenutagli, osservavano :”..certamente la composizione fra le parti si intende impregiudicato il merito della vicenda e deve essere a saldo e stralcio reciproco di tutte le vicende…quanto al punto 2.2 va bene ma riteniamo che all'impegno di si debba CP_1 accompagnare analogo e speculare impegno di proprio perché la scrittura è a chiusura Parte_1 reciproco di tutto…”.
Il documento n.55 delle appellate, rappresentato dalla mail del 31-10-2019 in risposta alla precedente ha il seguente contenuto “..ho recepito in toto le vostre ultime indicazioni sia per quanto attiene la reciprocità delle varie rinunce disciplinate al punto 2.2…non residuano dunque questioni “aperte” da dover discutere e dirimere..”.
Così come ritenuto correttamente dal tribunale, l'accordo transattivo del 5 dicembre del 2019 ha definito tutte le possibili controversie tra le parti, derivanti dalle vicende antecedenti ad esso.
Deve pertanto confermarsi la valutazione espressa dal primo giudice, che ha ritenuto come la transazione avesse un oggetto ampio, tale da coprire ogni pregressa ragione di lite.
Il quinto motivo è fondato.
Il tribunale, al fine di esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalle convenute, ha, con una lunga disamina (che occupa le pagine da 7 a 30 della sentenza), affrontato nel merito le contestazioni sollevate dal , ritenendole tutte infondate. Parte_1
Tuttavia il primo giudice non ha argomentato in modo espresso e specifico, sull'ulteriore requisito, di natura soggettiva, necessario per affermare una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'attore.
pagina 25 di 27 Ciò che risulta dalla sentenza di primo grado, è che il giudice abbia ricavato la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 96 c.p.c., dalla mera, ritenuta, infondatezza delle contestazioni avanzate dal nei confronti delle convenute. Parte_1
La pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere, ad avviso della Corte, revocata.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato come la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta (Cass. SU
9912\2018).
Più di recente la Suprema Corte ha ribadito come la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presupponga, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass. 19948\2023).
Nella fattispecie in esame, da un lato deve rilevarsi come manchi un accertamento da parte del primo giudice, dell'esistenza di una malafede o colpa grave nella introduzione del giudizio di primo grado, e dall'altro che la complessità stessa della vicenda, alla cui ricostruzione e valutazione il tribunale ha dedicato circa 23 pagine di motivazione, conduce ad escludere che il abbia agito in giudizio Parte_1 in modo palesemente pretestuoso.
Pertanto, in accoglimento del quinto motivo di appello, deve essere revocata la condanna ex art. 96
c.p.c. disposta a carico dell'attore in primo grado.
Tenuto conto della assoluta prevalente soccombenza dell'appellante, il medesimo va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti appellate, liquidate come di seguito, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche)
pagina 26 di 27 utilizzando i valori medi ricavati dall'applicazione dell'art. 6 del detto DM 55\2014, avuto riguardo al valore della domanda (euro 82.791.790,93).
Quanto all'aumento per la presenza di più parti assistite, ritiene il Collegio come non possa dubitarsi dell'applicabilità, al caso in esame, dei commi 2 e 4 dell'art. 4 del D.M. 55/14, che contemplano l'ipotesi dell'avvocato che assista più parti le quali abbiano la medesima posizione processuale, la cui difesa comporti l'esame di identiche questioni, fattispecie che si verifica nel presente giudizio, dove le questioni dibattute sono comuni ai diversi appellati.
Considerato come l'art. 4 del DM 55\2014 stabilisce una identica misura sia per l'aumento, che per la diminuzione, si ritiene congrua la contemporanea applicazione dei commi 2 e 4 della predetta disposizione nelle identiche percentuali di aumento e diminuzione, il che porta a riconoscere un compenso, quanto alle fasi studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, di euro 116.156,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Il parziale accoglimento dell'appello rende, di per sé, infondata la richiesta delle parti appellate di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)in parziale riforma della sentenza di primo grado, revoca la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico di
Parte_1
b)conferma nel resto la sentenza impugnata;
c)condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi euro 116.156,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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