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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Dr.ssa Maria Stefania Picece (Presidente)
Dr.ssa Daniela Oliva (Giudice)
Dr.ssa Giuseppina Valiante (Giudice) ha pronunziato, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 9850-1/2020, avente ad oggetto: querela di falso ex art. 221 c.p.c. e ss. avente ad oggetto scrittura privata di riconoscimento del debito del 31.01.2013, asseritamente frutto di abusivo riempimento di foglio sottoscritto in bianco
TRA
, (C.F. ) nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 28.02.1960, residente in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Mar
Mediterraneo n. 17/3A, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi congiunto e, dunque, in calce all'atto di citazione dall'avv. Livia Sabatino (C.F. ), presso il cui studio, in C.F._2
San Cipriano Picentino (SA), alla via A. Amato n. 21/H elettivamente domicilia,
QUERELANTE
E
, (C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._3
Pontecagnano Faiano in data 23.07.1963 ed ivi residente, alla via Carducci, civ. 1, rappresentata e difesa come da atto costituzione depositato unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio dall'avv. Marco Torelli (C.F.
C.F._4 QUERELATA
NONCHE'
P.M. in sede
Interventore necessario
Conclusioni: all'udienza del 07.05.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato il 25.09.2020 chiedeva Controparte_1
che il Tribunale di Salerno ingiungesse ad a titolo di Parte_1
restituzione della somma pretesamente mutuata a mezzo 101 assegni circolari, il pagamento di € 1.050.000,00.
Avverso il ricorso, accolto con clausola di provvisoria esecutività, spiegava opposizione con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato il quale deduceva che: a) il preteso atto di riconoscimento Parte_1
del debito, a fondamento del monitorio opposto, risultava essere falso in quanto esso opponente non aveva sottoscritto, in data 31.1.2013, in
Pontecagnano Faiano (SA), alcun documento avente simile contenuto e ciò sulla base di molteplici elementi che evidenziavano come quel foglio sottoscritto dall' in bianco, nelle mani di , Parte_1 Persona_1
germano di fosse stato abusivamente riempito ed Controparte_1
utilizzato dalla parte opposta per richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo n.
2177/2020-R.G. n. 6872/2020, reso in forma provvisoriamente esecutiva, notificato, unitamente all'atto di precetto in data 23.11.2020 ed in forza del quale venivano avviate due procedure esecutive, la n. 10/2021 in danno del sig. ad oggi estinta per sopravvenuta inefficacia del Parte_1 pignoramento in ragione del mancato deposito dell'istanza di vendita -, e la n.
217/2020 in danno della sig.ra , nella qualità di Persona_2
terzo acquirente, ad oggi sospesa;
b) l'opponente rappresentava di avere in passato, e precisamente quando rivestiva la carica di amministratore della 2G
Immobiliare s.r.l., ed in particolare nell'anno 2008, consegnato a Per_1
germano della parte opposta e socio/amministratore di fatto della
[...]
2G Immobiliare s.r.l., alcuni fogli in bianco affinché questi se ne servisse in sua assenza per il disbrigo delle attività societarie, nonché, ed in particolare, per come riferito dallo stesso , onde procedere alla cessione Persona_1 del contratto di leasing nr. 600219/002 avente ad oggetto l'autovettura mod.
Mercedes tg. XZ093XT, già in uso ad esso in favore della Persona_1
società amministrata dalla odierna opposta;
c) ritenendo per Parte_2
tali ragioni apparentemente propria la sottoscrizione apposta sul foglio in bianco di poi abusivamente riempito dalla opposta, parte opponente chiedeva ammettersi la querela di falso in via incidentale avverso tale documento, per non esserne affatto l'autore, per non avere scritto e compilato, né sottoscritto, men che meno nel luogo e data ivi indicati, ovvero in Pontecagnano il giorno
31.01.2013, un atto già compilato con siffatti contenuti, avente ad oggetto il riconoscimento di un proprio, presunto, debito, per l'importo di €
1.050.000,00 in favore della ricorrente, ; d) a conferma Controparte_1 della eccepita falsità del documento anzidetto, l'opponente allegava molteplici elementi probatori, quali: 1) l'essere allegata a tale documento, apparentemente risalente all'anno 2013, una carta di identità rilasciata all'opponente nell'anno 2005 e, dunque, abbondantemente scaduta nell'anno
(2013) della presunta sottoscrizione e di cui, pertanto, l' non poteva Parte_1
avere più il possesso tanto è vero che lo stesso ( ) produceva agli atti Parte_1
di causa ben altre due carte di identità emesse successivamente a quella allegata al presunto riconoscimento del debito;
2) l'erronea indicazione dell'indirizzo di residenza del sig. che, nell'anno 2013, era residente Parte_1
in Pontecagnano – Faiano (SA), alla via Mar Mediterraneo n. 8 e non già alla via Mar Mediterraneo n. 17/3A relativa all'indirizzo di residenza che l'opponente acquisiva solo nel luglio dell'anno 2019; 3) l'essere stata la somma di € 1.050.000,00, portata da assegni circolari dell'importo di €
10.000,00 cad. emessi il 6 e 7 agosto 2008, utilizzata da e Controparte_1 posta a fondamento, già nell'anno 2012, di un altro e diverso procedimento monitorio, n. 497/2012 R.G. nell'ambito del quale quella stessa somma di €
1.050.000,00 portata dai medesimi assegni circolari veniva diversamente qualificata come somma concessa a titolo di mutuo dalla odierna opposta in favore della società 2G immobiliare s.rl. ed alla cui restituzione il sig.
si sarebbe impegnato con la sottoscrizione di un'altra, precedente e Parte_1 del pari disconosciuta nell'ambito del procedimento n. 4439/2021, scrittura privata datata 20.12.2010, e non già come prestito personale fatto all' come invece qualificata nell'ambito del presente procedimento Parte_1
sulla base del disconosciuto atto di ricognizione del debito in data 31.01.2013;
4) l'impossibilità per il sig. di avere sottoscritto, in data 31.1.2013, Parte_1
quel documento in Pontecagnano-Faiano trovandosi, lo stesso, in tale giorno in Parma presso l'Hotel Farnese unitamente al sig. come da Tes_1 Pt_3
fattura in atti e come confermato dal sig. escusso quale teste Persona_3 all'udienza del 25.10.2021; 5) l'essersi ogni rapporto tra le parti dell'odierno giudizio interrotto a far tempo già dall'anno 2008, come comprovato dalla documentazione in atti;
6) le risultanze della consulenza grafologica di parte a firma della c.t.p. dott.ssa , da cui conseguiva “(…) la certa e piena Per_4 estraneità della mano dell' nella redazione dello scritto in Parte_1 esame, che risulta opera di terzi.”; f) tutto quanto premesso, l'opponente citava a comparire innanzi al Tribunale di Salerno, Controparte_1 all'udienza del 14.04.2021 e chiedeva: 1) in limine litis sospendere, anche inaudita altera parte, per tutto quanto dedotto in narrativa, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto stante il gravissimo pregiudizio che la già avviata esecuzione arrecava all'opponente oltre che alla di lui figlia
; 2) nel merito, -in via preliminare e pregiudiziale, Persona_2
autorizzare la presentazione della querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c., da parte del sig. sul documento rubricato “riconoscimento del Parte_1
debito ex 1988 c.c.” allegato al nr. 4 ( ricognizione di debito del 31.01.2013 con unito documento d'identità) del ricorso in monitorio n. 6872/2020 R.G. del Tribunale di Salerno con ogni conseguenza di legge, previo deposito del suo originale, ove esistente, al fine di sentir, altresì, accertare e dichiarare la falsità materiale ed ideologica, per effetto del suo riempimento abusivo, dell'atto di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. di cui all'allegato 4 del ricorso in monitorio n. 6872/2020 depositato da;
3) -indi e Controparte_1 per l'effetto, accertare e dichiarare che alcun atto di riconoscimento del debito, così come dall'opponente disconosciuto, veniva dallo stesso sottoscritto in Pontecagnano-Faiano in data 31.01.2013, per l'importo di €
1.050.000,00 in favore di e quindi espungere siffatto Controparte_1
documento dagli atti del giudizio;
4) - e quindi, in conseguenza anche dell'accertamento della falsità del documento de quo, accogliere la presente opposizione e, accertata e dichiarata la insussistenza di alcun debito, e nello specifico del debito di € 1.050.000,00 di nei confronti di Parte_1
dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace l'opposto Controparte_1
decreto ingiuntivo con conseguente, integrale, revoca dello stesso per le motivazioni tutte di cui innanzi;
5) -in subordine ed in ogni caso, accertare e dichiarare prescritto il presunto credito portato dagli assegni emessi in favore del sig. ; 6) -condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze con attribuzione.
In data 14.04.2021, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio , ed esponeva: a) I fatti di causa trovavano origine Controparte_1
nel riconoscimento del debito per la somma di €.1.050.000,00 senza interessi, effettuato, in data 31.01.2013, dall'odierna opposta in favore di Parte_1 tramite l'emissione di 101 assegni circolari emessi dalla Banca
[...]
Intesa San Paolo S.p.a. negoziati il 6/08/2008; b) il riconoscimento del detto debito, di elevato importo, veniva erogato in virtù dei durevoli rapporti societari tra i due soggetti;
c) al fine di garantire la restituzione delle somme versate, soprattutto dopo cinque anni dalla concessione di un mero prestito
, sempre in virtù dei consolidati rapporti con Parte_1 [...]
, sottoscriveva, in data 31 gennaio 2013, atto di riconoscimento di CP_1
debito delle somme precedentemente erogate in data 6 agosto 2008 ed incassate da , da , moglie del debitore e Parte_1 Controparte_2
dal Consorzio Instant Group sempre per suo conto (società di cui Parte_1
era amministratore unico per il periodo tra il 28 febbraio 2003 e il 4
[...]
febbraio 2010 cfr. visura camerale storica), promettendo di restituirle entro e non oltre il 31 dicembre 2019; d) dunque, in considerazione, dell'assoluto disinteresse, mostrato da per la restituzione delle somme prestate, Parte_1 dell'evidente situazione di sovraindebitamento in cui verteva il medesimo, il quale tra l'altro era soggetto a ben cinque sequestri preventivi ex art.321 c.p.p.
(come documentato nel ricorso monitorio introduttivo) nonché del contenzioso iscritto al n.4203/2013 R.G.A.C. presso il Tribunale di Salerno ed avente ad oggetto un diverso riconoscimento del debito sempre tra le medesime parti in giudizio, l'odierna creditrice decideva di azionare il credito oggetto di causa al fine di tutelare le proprie ragioni di creditore e auspicando una composizione bonaria tra le parti.
dunque, si costituiva in giudizio, impugnando e Controparte_1
contestando le avverse eccezioni e dichiarando di volersi avvalere della scrittura privata del 31 gennaio 2013 e chiedendo che il Giudice designato non autorizzasse la presentazione della querela di falso per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul querelante, in quanto: 1) l'allegazione del documento d'identità non in corso di validità al ricorso per decreto ingiuntivo non provava la falsità della scrittura o il suo abusivo riempimento bensì era elemento necessario e indefettibile di comparazione della firma su cui il
Giudice del Procedimento monitorio aveva potuto fondare la validità del ricorso ex art.633 e ss. c.p.c.; 2) l'erronea indicazione dell'indirizzo di residenza non comprovava che il foglio fosse stato riempito in bianco e senza autorizzazione ed, infatti, il riconoscimento del debito era stato redatto dal creditore utilizzando l'indirizzo di via Mar Mediterraneo n.17 in virtù della consapevolezza, al di fuori della residenza risultante dai registri comunali, che il debitore dimorasse presso l'abitazione, acquistata da parte della figlia, sita a tale indirizzo;
3) l'esistenza di una precedente ricognizione di debito del 20 dicembre 2010, con la quale il debitore voleva far ricondurre gli assegni del 6 agosto 2008 ad un diverso rapporto, non trovava fondamento essendo entrambe le scritture private autonome tra di loro e per altro essendo chiaramente ricostruito le ragioni a fondamento del credito ed autonome tra loro;
4) la deduzione d'inesistenza dei rapporti tra le parti in causa non solo non era prova dell'abusiva compilazione della scrittura privata ma non era nemmeno prova dell'inesistenza del debito potendo legittimamente il debitore, proprio a seguito della rottura dei rapporti societari con la , CP_1 sottoscrivere la ricognizione di debito al fine di evitare l'immediata aggressione della stessa;
f) in virtù di quanto sopra esposto CP_1
chiedeva: 1) preliminarmente non autorizzare la presentazione della
[...] querela di falso da parte di;
2) rigettare l'opposizione Parte_1
spiegata perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi suesposti;
3) con condanna alle spese di lite ex art.91 c.p.c.; 4) con condanna per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c Sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, disposta la comunicazione al P.M. per l'eventuale intervento, fissata l'udienza ex art. 222 c.p.c., ordinato il deposito dell'originale del documento disconosciuto, era ammessa la proposta querela di falso, unitamente a tutte le istanze istruttorie articolate a tal fine dal querelante, e sospeso il giudizio principale.
Ammessa e raccolta la prova orale articolata dalle parti, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, redatta dalla dott.ssa , la causa Persona_5 perveniva, infine, all'udienza del 07.05.2024 allorché era assegnata in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
L'odierno attore ha attinto con querela di falso incidentale la scrittura privata apparentemente da lui sottoscritta in data 31.01.2013; a seguito di tanto, aperto il relativo sub-procedimento n. rg. 9850-1/2020 collegato al procedimento instaurato in via principale n. rg. 9850/2020 con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2177/2020-R.G. n. 6872/2020, il giudizio principale è stato sospeso.
Relativamente al caso di specie, è contestata la scrittura privata, posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 2177/2020, apparentemente sottoscritta da che sarebbe stata compilata abusivamente dal fratello Parte_1
della convenuta al quale il foglio era consegnato in Persona_1
ragione della esistenza di rapporti societari (il , fratello della opposta, CP_1
era asseritamente socio occulto e gestore di fatto di società di cui la opposta sorella deteneva quote ed in rapporti con le società di cui l'opponente querelante era amministratore).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex plurimis n.
1548/2022)“Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore.”.
Per vero, (Cass. Civ. n. 16007/2003): “La sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, "ex se", ai sensi dell'art.
2702 c.c., a ingenerare una presunzione "iuris tantum" di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata
o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest'ultima debba aversi per riconosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, mentre il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto "absque pactis", sicché, se la dichiarazione in contestazione integra gli estremi della promessa di pagamento (ovvero della ricognizione di debito) spetta al sottoscrittore, in ossequio alla regola di cui all'art. 1988 c.c., provare l'inesistenza del rapporto fondamentale, e non a colui a favore del quale la dichiarazione risulti rivolta provarne l'esistenza.”.
Mette conto, a questo punto, esaminare le risultanze della prova orale.
Il teste , affermava: “ADR Confermo la circostanza di cui al nr. 1 Testimone_2
pag. 23 della citazione in opposizione;
preciso che con al bar le Pt_1
partite erano molto frequenti, anche quattro cinque volte a settimana;
se non era fuori per lavoro, era al bar a giocare a carte anche con me Pt_1
già alle 7.30 del mattino;
ADR Capitava spesso che durante le partite venissero persone che volevano parlare con lo stesso Pt_1 Per_1
lo raggiunse qualche volta e nel corso delle nostre partite e mi è
[...]
capitato di vedere che una mattina si presentò Persona_1 all' con un foglio di carta, anzi più di un foglio di carte;
preciso che Parte_1
poi i due si spostarono in un'altra parte del bar, precisamente nella saletta, e al ritorno era nervoso e mi riferiva che aveva firmato carta per Pt_1
ed io gli chiesi perché l'avesse firmata;
lui mi rispose che Persona_1
non avrebbe dovuto firmarla, ma l'aveva firmata;
ADR Non sono in grado di dire precisamente quando ciò sia avvenuto, si tratta comunque di molti anni fa;
ADR Nulla so di preciso in ordine al fatto che fosse il Persona_1
socio di fatto delle due società indicate in circostanza;
so che era nel CP_1
cantiere dove era e sentivo parlare spesso di società; era Pt_1 Pt_1
di fatto responsabile del cantiere, io spesso trovavo lui quando andavo sul cantiere;
i buoni del materiale che fornivo (la sabbia per i lavori) li firmava per ricevuta o il carpentiere;
ADR Non ho visto cosa ci Persona_1 fosse sui fogli che aveva sottoposto all' ; ADR Nulla di CP_1 Parte_1
preciso so riferire in ordine alla circostanza capo 3. ADR Non so indicare con precisione altre persone presenti al momento dei fatti.”.
Il secondo teste , riferiva le seguenti dichiarazioni: “ADR Persona_3
Quanto alla circostanza di cui al verbale del 04.05.21 rispondo che è vero che in quel periodo ero a Parma con;
ci trovavamo lì per Parte_1
lavoro, in quel periodo ero amministratore di un'agenzia per il lavoro ed anche procuratore di una società di servizi e spesso per l'attività io e
viaggiavamo insieme per interessi lavorativi comuni, Parte_1
prevalentemente nel nord Italia;
Lavoravamo insieme perché le due società avevano interessi comuni;
quando parlo di due società faccio riferimento alla
Lavoro doc della quale ero l'amministratore e .doc s.p.a, società di cui CP_3
ero procuratore;
preciso che lavorava per la ed era, se non Parte_1 CP_3 sbaglio, amministratore o procuratore.”.
Infine, il teste , dichiarava quanto segue: “ADR Confermo la Testimone_3
circostanza capo 1 pag. 23 della citazione in opposizione e tanto posso confermare perché io all'epoca nel 2005 lavoravo in ufficio con il sig.
che gestiva tutte le attività relative alla società 2G anche se CP_1
l'amministratore formalmente era;
ero presente quella Parte_1
mattina; il sig. era spesso fuori per lavoro e le poche volte in cui Parte_1
era a Pontecagnano era consuetudine di mattina passare del tempo al bar
Europa di Pontecagnano con lui e chi aveva necessità di parlargli;
avevo bisogno di parlare con lui per motivi di lavoro (avevamo necessità di parlare delle attività della società 2G, in particolare di clienti interessati all'acquisto di alcuni immobili); c'ero io, il sig. che stava giocando e il sig. Tes_2 [...]
; nell'attesa arrivò il sig. e aspettò un po' e poi Per_6 CP_1 rivolgendosi all' gli disse che aveva bisogno di accogliere delle sue Parte_1 firme e poi l' si alzò e si portò ad un tavolo vicino a dove ero io;
il Parte_1
disse che gli servivano delle firme della 2G (quindi da apporre CP_1 dall' , legale rapp.te), firme necessarie per la pratica di leasing e Parte_1
cessione di una vettura Mercedes, il cui utilizzatore era la 2g e in particolare il sig. ; ricordo che il porse dei fogli all' , ma CP_1 CP_1 Parte_1 erano dei fogli in bianco, non in carta intestata;
ricordo che l' Parte_1
appose firma almeno su tre o quattro fogli in bianco. Ricordo che poi, alcuni giorni dopo, in ufficio, chiesi al come fare la pratica del leasing se le CP_1
firme erano su fogli in bianco (preciso che lui portò quei fogli in ufficio ed ero io a dovermi occupare della pratica) e lui mi rispose di non preoccuparmi perché quei fogli servivano a lui;
infatti poi quando la pratica per il leasing è stata fatta, io ho utilizzato altri fogli, su carta intestata;
Confermo le altre due circostanze di cui a pag. 23 della citazione in opposizione. ADR Era abitudine per il farsi firmare fogli dall' , proprio per l'assenza CP_1 Parte_1 frequente dell' .”. Parte_1
In merito al caso oggetto di causa, il documento contestato è una scrittura privata, risalente al 31.01.2013, sottoscritta dall' , sottoscrizione Parte_1
apposta a detta di quest'ultimo su foglio bianco privo di contenuto, avente ad oggetto un presunto credito tra il medesimo e posto a Controparte_1 fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 2177/2020-R.G. n.
6872/2020; in particolare, si tratta di un credito pari ad € 1.050.000,00 relativo a n. 101 assegni circolari.
Mette conto evidenziare che la consulente d'ufficio, perito grafologo Per_5
, concludeva per la sovrapponibilità della firma in verifica con le
[...]
comparative; la consulenza era disposta in quanto l'opponente, in via preliminare, disconosceva formalmente ex art. 214 c.p.c. la scrittura privata e la sottoscrizione apposta e l'opposto, in comparsa, dichiarava di volersene avvalere;
l'opponente, poi, poiché nel corso del parallelo procedimento a suo carico era disposta dal PM ctu grafologica che concludeva per la non sovrapponibilità della firma in verifica alle comparative, ribadiva che nemmeno la sottoscrizione fosse a sé riferibile. Il perito grafologo, dr.ssa , concludeva, invece, per la pressoché sicura Per_5
sovrapponibilità delle sottoscrizioni e per la attribuibilità, con serenità tecnica, della firma apposta in calce alla scrittura, all'opponente Parte_1
Giova evidenziare che l'opponente, pur avendo disconosciuto la sottoscrizione in calce al preteso riconoscimento di debito, assumeva in ogni caso la falsità dell'atto perché, quand'anche da sé sottoscritto, l'atto era riconducibile ad un riempimento absque pactis di foglio in bianco.
Dall'insieme degli elementi raccolti il Tribunale ritiene che la querela vada accolta.
Invero, è rimasta in prima battuta provata la circostanza della consegna da parte dell' al di alcuni fogli in bianco sottoscritti dallo Parte_1 CP_1
stesso , che sarebbero dovuti servire per la cessione di un contratto Parte_1 di leasing nell'ambito dei rapporti societari gestiti di fatto dal quale CP_1 socio di fatto delle società e l' (il teste peraltro, dichiarava Parte_1 Tes_3 che “poi quando la pratica per il leasing è stata fatta, io ho utilizzato altri fogli, su carta intestata”).
E', altresì, stato provato (cfr. dichiarazioni testimoniali di ) Persona_3 che all'epoca della sottoscrizione della scrittura privata l' si trovava Parte_1
in Parma e non in Pontecagnano, tal ché non avrebbe potuto apporre la firma in quella data.
Militano, ancora, nel senso della fondatezza della tesi del querelante, la circostanza che alla scrittura fu allegata una carta d'identità dell' Parte_1
scaduta nel 2005 (a fronte della pretesa sottoscrizione della scrittura nel 2013), benché negli anni successivi in favore dell' fossero state emesse altre Parte_1
due carte di identità, a seguito dello smarrimento della prima, tal ché non vi era ragione perché l' esibisse un documento ormai scaduto, del quale Parte_1
peraltro assume di non essere più in possesso (e la cui disponibilità in capo alla poteva giustificarsi proprio nell'ambito della comune gestione di CP_1
affari societari tra il e . Persona_1 Parte_1
Altro indizio rivelatore della fondatezza della tesi del querelante è da rinvenirsi nella indicazione nella scrittura privata, quale residenza dell' , di un indirizzo presso il quale lo stesso si sarebbe trasferito Parte_1 anni dopo il 2013, tal ché era del tutto impossibile che nel 2103 l' , Parte_1 che all'epoca risiedeva in altra via, indicasse l'indirizzo di residenza che avrebbe effettivamente mutato anni dopo.
Si osservi, ancora, che, come evidenziato dalla difesa del querelante, già in precedente giudizio la aveva agito per la restituzione di somme nei CP_1 confronti dell' , questa volta asseritamente mutuate non già in favore Parte_1 dell' in proprio, bensì di società del quale lo stesso era Parte_1
amministratore; in particolare, la aveva agito per la restituzione di CP_1
una somma maggiore, nella quale era ricompresa la somma (medesimo importo richiesto con il monitorio qui opposto), di € 1.050.000,00, sempre portata da assegni circolari dell'importo di € 10.000,00 cad. emessi il 6 e 7 agosto 2008, (giudizio r.g. n. 497/2012 R.G.); in particolare, in quel giudizio, quella stessa somma di € 1.050.000,00 portata da assegni circolari veniva diversamente qualificata come somma concessa a titolo di mutuo dalla odierna opposta in favore della società 2G immobiliare s.rl. ed alla cui restituzione il sig. si sarebbe impegnato con la sottoscrizione di un'altra, Parte_1 precedente e del pari disconosciuta nell'ambito del procedimento n.
4439/2021, scrittura privata datata 20.12.2010, e non già come prestito personale fatto all' come invece viene qualificata nell'ambito del Parte_1
presente procedimento sulla base del disconosciuto atto di ricognizione del debito in data 31.01.2013.
Ed effettivamente nelle note integrative rese a seguito di richiesta del giudice del monitorio che sarebbe poi stato opposto nel giudizio r.g.497/12 la difesa della chiariva che della somma richiesta € 1.050.000,00 era portata CP_1
da 101 assegni circolari emessi il 6 e 7 agosto – esattamente come allegato nel ricorso monitorio opposto nel giudizio principale al presente subprocedimento.
Al lume di tali evidenze, assumono carattere del tutto recessivo le pretese genericità delle dichiarazioni dei testi, i quali non erano in grado di collocare con esattezza nel tempo la consegna dei fogli e non avevano, essi tutti, constatato che si trattasse di fogli in bianco: le imprecisioni, infatti – giustificabili in ragione del tempo trascorso – sono, comunque travolte dalla circostanza dell'utilizzo dei medesimi titoli in precedente giudizio da parte della stessa opposta odierna querelata con riferimento a causa del tutto diversa. Alla luce di tanto, deve ritenersi che la querela sia fondata e vada accolta;
devesi, quindi, dichiarare la falsità della scrittura privata del 31.01.2013 attinta dalla odierna querela, in quanto riempita abusivamente.
Va, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, co. 2, CPC, e
537, co. 2, c.p.p. disposta la cancellazione del documento, fatta eccezione per la sua sottoscrizione, risultata autografa.
E' accoglibile, infine, la domanda di condanna articolata dal querelante per pretesa temerarietà della lite.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. III, 27-10-2004, n. 20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr. Tribunale
Massa, 14/06/2016, n. 594).
Orbene, nel caso di specie la consapevolezza della temerarietà della querela discende dalla considerazione che gli stessi assegni posti a fondamento della pretesa dell'asseritamente riconosciuto debito nella scrittura del 2013 erano già dalla parte querelata stati posti nel precedente ricorso monitorio iscritto nel 2012 posti a fondamento della medesima pretesa restitutoria, fondata, però, su diversa causale.
Si giustifica, in ragione della acclarata temerarietà, la condanna del querelato al pagamento di una somma pari ad una frazione delle spese di lite di seguito liquidate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Esse spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/22, tenendo conto del valore della causa e dei parametri medi per tutte le voci.
Giova evidenziare che ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa incidentale di querela di falso deve ritenersi indeterminabile atteso che lo stesso è connaturato sia al significato del risultato finale che la controversia di falso è diretta a raggiungere, che alle possibili implicazioni al di fuori del processo dell'accertamento della falsità (cass. Civ. Cass. Civ. sez.
III, 23 giugno 2017, n. 15642); nel caso di specie lo scaglione va individuato nella causa indeterminabile di complessità media.
Le spese di ctu vanno poste a definitivo carico della querelata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati di cui all'epigrafe, definitivamente pronunciando sulla querela incidentale di falso proposta così provvede, contrariis reiectis:
1) Accoglie la proposta querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della scrittura privata del 31.01.2013 attinta da querela, con eccezione della sottoscrizione apposta in calce alla stessa, riferibile a
Parte_1
2) Dispone, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione del contenuto della scrittura privata del 31.01.2023, compreso il riferimento a luogo e data, con eccezione della sottoscrizione a nome
Parte_1
3) Condanna la parte querelata al rimborso in favore di Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 10.860,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Livia Sabatino, dichiaratasi antistataria;
4) Condanna la querelata al pagamento ex art. 96 c.p.c. in favore del querelante della somma di € 1.086,00 all'attualità, oltre interessi al saggio legale dal dì di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
5) Pone le spese di consulenza a definitivo carico della querelata.
Salerno, 07.02.2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Stefania Picece
Il Giudice rel.
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Dr.ssa Maria Stefania Picece (Presidente)
Dr.ssa Daniela Oliva (Giudice)
Dr.ssa Giuseppina Valiante (Giudice) ha pronunziato, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 9850-1/2020, avente ad oggetto: querela di falso ex art. 221 c.p.c. e ss. avente ad oggetto scrittura privata di riconoscimento del debito del 31.01.2013, asseritamente frutto di abusivo riempimento di foglio sottoscritto in bianco
TRA
, (C.F. ) nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 28.02.1960, residente in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Mar
Mediterraneo n. 17/3A, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi congiunto e, dunque, in calce all'atto di citazione dall'avv. Livia Sabatino (C.F. ), presso il cui studio, in C.F._2
San Cipriano Picentino (SA), alla via A. Amato n. 21/H elettivamente domicilia,
QUERELANTE
E
, (C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._3
Pontecagnano Faiano in data 23.07.1963 ed ivi residente, alla via Carducci, civ. 1, rappresentata e difesa come da atto costituzione depositato unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio dall'avv. Marco Torelli (C.F.
C.F._4 QUERELATA
NONCHE'
P.M. in sede
Interventore necessario
Conclusioni: all'udienza del 07.05.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato il 25.09.2020 chiedeva Controparte_1
che il Tribunale di Salerno ingiungesse ad a titolo di Parte_1
restituzione della somma pretesamente mutuata a mezzo 101 assegni circolari, il pagamento di € 1.050.000,00.
Avverso il ricorso, accolto con clausola di provvisoria esecutività, spiegava opposizione con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato il quale deduceva che: a) il preteso atto di riconoscimento Parte_1
del debito, a fondamento del monitorio opposto, risultava essere falso in quanto esso opponente non aveva sottoscritto, in data 31.1.2013, in
Pontecagnano Faiano (SA), alcun documento avente simile contenuto e ciò sulla base di molteplici elementi che evidenziavano come quel foglio sottoscritto dall' in bianco, nelle mani di , Parte_1 Persona_1
germano di fosse stato abusivamente riempito ed Controparte_1
utilizzato dalla parte opposta per richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo n.
2177/2020-R.G. n. 6872/2020, reso in forma provvisoriamente esecutiva, notificato, unitamente all'atto di precetto in data 23.11.2020 ed in forza del quale venivano avviate due procedure esecutive, la n. 10/2021 in danno del sig. ad oggi estinta per sopravvenuta inefficacia del Parte_1 pignoramento in ragione del mancato deposito dell'istanza di vendita -, e la n.
217/2020 in danno della sig.ra , nella qualità di Persona_2
terzo acquirente, ad oggi sospesa;
b) l'opponente rappresentava di avere in passato, e precisamente quando rivestiva la carica di amministratore della 2G
Immobiliare s.r.l., ed in particolare nell'anno 2008, consegnato a Per_1
germano della parte opposta e socio/amministratore di fatto della
[...]
2G Immobiliare s.r.l., alcuni fogli in bianco affinché questi se ne servisse in sua assenza per il disbrigo delle attività societarie, nonché, ed in particolare, per come riferito dallo stesso , onde procedere alla cessione Persona_1 del contratto di leasing nr. 600219/002 avente ad oggetto l'autovettura mod.
Mercedes tg. XZ093XT, già in uso ad esso in favore della Persona_1
società amministrata dalla odierna opposta;
c) ritenendo per Parte_2
tali ragioni apparentemente propria la sottoscrizione apposta sul foglio in bianco di poi abusivamente riempito dalla opposta, parte opponente chiedeva ammettersi la querela di falso in via incidentale avverso tale documento, per non esserne affatto l'autore, per non avere scritto e compilato, né sottoscritto, men che meno nel luogo e data ivi indicati, ovvero in Pontecagnano il giorno
31.01.2013, un atto già compilato con siffatti contenuti, avente ad oggetto il riconoscimento di un proprio, presunto, debito, per l'importo di €
1.050.000,00 in favore della ricorrente, ; d) a conferma Controparte_1 della eccepita falsità del documento anzidetto, l'opponente allegava molteplici elementi probatori, quali: 1) l'essere allegata a tale documento, apparentemente risalente all'anno 2013, una carta di identità rilasciata all'opponente nell'anno 2005 e, dunque, abbondantemente scaduta nell'anno
(2013) della presunta sottoscrizione e di cui, pertanto, l' non poteva Parte_1
avere più il possesso tanto è vero che lo stesso ( ) produceva agli atti Parte_1
di causa ben altre due carte di identità emesse successivamente a quella allegata al presunto riconoscimento del debito;
2) l'erronea indicazione dell'indirizzo di residenza del sig. che, nell'anno 2013, era residente Parte_1
in Pontecagnano – Faiano (SA), alla via Mar Mediterraneo n. 8 e non già alla via Mar Mediterraneo n. 17/3A relativa all'indirizzo di residenza che l'opponente acquisiva solo nel luglio dell'anno 2019; 3) l'essere stata la somma di € 1.050.000,00, portata da assegni circolari dell'importo di €
10.000,00 cad. emessi il 6 e 7 agosto 2008, utilizzata da e Controparte_1 posta a fondamento, già nell'anno 2012, di un altro e diverso procedimento monitorio, n. 497/2012 R.G. nell'ambito del quale quella stessa somma di €
1.050.000,00 portata dai medesimi assegni circolari veniva diversamente qualificata come somma concessa a titolo di mutuo dalla odierna opposta in favore della società 2G immobiliare s.rl. ed alla cui restituzione il sig.
si sarebbe impegnato con la sottoscrizione di un'altra, precedente e Parte_1 del pari disconosciuta nell'ambito del procedimento n. 4439/2021, scrittura privata datata 20.12.2010, e non già come prestito personale fatto all' come invece qualificata nell'ambito del presente procedimento Parte_1
sulla base del disconosciuto atto di ricognizione del debito in data 31.01.2013;
4) l'impossibilità per il sig. di avere sottoscritto, in data 31.1.2013, Parte_1
quel documento in Pontecagnano-Faiano trovandosi, lo stesso, in tale giorno in Parma presso l'Hotel Farnese unitamente al sig. come da Tes_1 Pt_3
fattura in atti e come confermato dal sig. escusso quale teste Persona_3 all'udienza del 25.10.2021; 5) l'essersi ogni rapporto tra le parti dell'odierno giudizio interrotto a far tempo già dall'anno 2008, come comprovato dalla documentazione in atti;
6) le risultanze della consulenza grafologica di parte a firma della c.t.p. dott.ssa , da cui conseguiva “(…) la certa e piena Per_4 estraneità della mano dell' nella redazione dello scritto in Parte_1 esame, che risulta opera di terzi.”; f) tutto quanto premesso, l'opponente citava a comparire innanzi al Tribunale di Salerno, Controparte_1 all'udienza del 14.04.2021 e chiedeva: 1) in limine litis sospendere, anche inaudita altera parte, per tutto quanto dedotto in narrativa, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto stante il gravissimo pregiudizio che la già avviata esecuzione arrecava all'opponente oltre che alla di lui figlia
; 2) nel merito, -in via preliminare e pregiudiziale, Persona_2
autorizzare la presentazione della querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c., da parte del sig. sul documento rubricato “riconoscimento del Parte_1
debito ex 1988 c.c.” allegato al nr. 4 ( ricognizione di debito del 31.01.2013 con unito documento d'identità) del ricorso in monitorio n. 6872/2020 R.G. del Tribunale di Salerno con ogni conseguenza di legge, previo deposito del suo originale, ove esistente, al fine di sentir, altresì, accertare e dichiarare la falsità materiale ed ideologica, per effetto del suo riempimento abusivo, dell'atto di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. di cui all'allegato 4 del ricorso in monitorio n. 6872/2020 depositato da;
3) -indi e Controparte_1 per l'effetto, accertare e dichiarare che alcun atto di riconoscimento del debito, così come dall'opponente disconosciuto, veniva dallo stesso sottoscritto in Pontecagnano-Faiano in data 31.01.2013, per l'importo di €
1.050.000,00 in favore di e quindi espungere siffatto Controparte_1
documento dagli atti del giudizio;
4) - e quindi, in conseguenza anche dell'accertamento della falsità del documento de quo, accogliere la presente opposizione e, accertata e dichiarata la insussistenza di alcun debito, e nello specifico del debito di € 1.050.000,00 di nei confronti di Parte_1
dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace l'opposto Controparte_1
decreto ingiuntivo con conseguente, integrale, revoca dello stesso per le motivazioni tutte di cui innanzi;
5) -in subordine ed in ogni caso, accertare e dichiarare prescritto il presunto credito portato dagli assegni emessi in favore del sig. ; 6) -condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze con attribuzione.
In data 14.04.2021, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio , ed esponeva: a) I fatti di causa trovavano origine Controparte_1
nel riconoscimento del debito per la somma di €.1.050.000,00 senza interessi, effettuato, in data 31.01.2013, dall'odierna opposta in favore di Parte_1 tramite l'emissione di 101 assegni circolari emessi dalla Banca
[...]
Intesa San Paolo S.p.a. negoziati il 6/08/2008; b) il riconoscimento del detto debito, di elevato importo, veniva erogato in virtù dei durevoli rapporti societari tra i due soggetti;
c) al fine di garantire la restituzione delle somme versate, soprattutto dopo cinque anni dalla concessione di un mero prestito
, sempre in virtù dei consolidati rapporti con Parte_1 [...]
, sottoscriveva, in data 31 gennaio 2013, atto di riconoscimento di CP_1
debito delle somme precedentemente erogate in data 6 agosto 2008 ed incassate da , da , moglie del debitore e Parte_1 Controparte_2
dal Consorzio Instant Group sempre per suo conto (società di cui Parte_1
era amministratore unico per il periodo tra il 28 febbraio 2003 e il 4
[...]
febbraio 2010 cfr. visura camerale storica), promettendo di restituirle entro e non oltre il 31 dicembre 2019; d) dunque, in considerazione, dell'assoluto disinteresse, mostrato da per la restituzione delle somme prestate, Parte_1 dell'evidente situazione di sovraindebitamento in cui verteva il medesimo, il quale tra l'altro era soggetto a ben cinque sequestri preventivi ex art.321 c.p.p.
(come documentato nel ricorso monitorio introduttivo) nonché del contenzioso iscritto al n.4203/2013 R.G.A.C. presso il Tribunale di Salerno ed avente ad oggetto un diverso riconoscimento del debito sempre tra le medesime parti in giudizio, l'odierna creditrice decideva di azionare il credito oggetto di causa al fine di tutelare le proprie ragioni di creditore e auspicando una composizione bonaria tra le parti.
dunque, si costituiva in giudizio, impugnando e Controparte_1
contestando le avverse eccezioni e dichiarando di volersi avvalere della scrittura privata del 31 gennaio 2013 e chiedendo che il Giudice designato non autorizzasse la presentazione della querela di falso per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul querelante, in quanto: 1) l'allegazione del documento d'identità non in corso di validità al ricorso per decreto ingiuntivo non provava la falsità della scrittura o il suo abusivo riempimento bensì era elemento necessario e indefettibile di comparazione della firma su cui il
Giudice del Procedimento monitorio aveva potuto fondare la validità del ricorso ex art.633 e ss. c.p.c.; 2) l'erronea indicazione dell'indirizzo di residenza non comprovava che il foglio fosse stato riempito in bianco e senza autorizzazione ed, infatti, il riconoscimento del debito era stato redatto dal creditore utilizzando l'indirizzo di via Mar Mediterraneo n.17 in virtù della consapevolezza, al di fuori della residenza risultante dai registri comunali, che il debitore dimorasse presso l'abitazione, acquistata da parte della figlia, sita a tale indirizzo;
3) l'esistenza di una precedente ricognizione di debito del 20 dicembre 2010, con la quale il debitore voleva far ricondurre gli assegni del 6 agosto 2008 ad un diverso rapporto, non trovava fondamento essendo entrambe le scritture private autonome tra di loro e per altro essendo chiaramente ricostruito le ragioni a fondamento del credito ed autonome tra loro;
4) la deduzione d'inesistenza dei rapporti tra le parti in causa non solo non era prova dell'abusiva compilazione della scrittura privata ma non era nemmeno prova dell'inesistenza del debito potendo legittimamente il debitore, proprio a seguito della rottura dei rapporti societari con la , CP_1 sottoscrivere la ricognizione di debito al fine di evitare l'immediata aggressione della stessa;
f) in virtù di quanto sopra esposto CP_1
chiedeva: 1) preliminarmente non autorizzare la presentazione della
[...] querela di falso da parte di;
2) rigettare l'opposizione Parte_1
spiegata perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi suesposti;
3) con condanna alle spese di lite ex art.91 c.p.c.; 4) con condanna per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c Sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, disposta la comunicazione al P.M. per l'eventuale intervento, fissata l'udienza ex art. 222 c.p.c., ordinato il deposito dell'originale del documento disconosciuto, era ammessa la proposta querela di falso, unitamente a tutte le istanze istruttorie articolate a tal fine dal querelante, e sospeso il giudizio principale.
Ammessa e raccolta la prova orale articolata dalle parti, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, redatta dalla dott.ssa , la causa Persona_5 perveniva, infine, all'udienza del 07.05.2024 allorché era assegnata in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
L'odierno attore ha attinto con querela di falso incidentale la scrittura privata apparentemente da lui sottoscritta in data 31.01.2013; a seguito di tanto, aperto il relativo sub-procedimento n. rg. 9850-1/2020 collegato al procedimento instaurato in via principale n. rg. 9850/2020 con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2177/2020-R.G. n. 6872/2020, il giudizio principale è stato sospeso.
Relativamente al caso di specie, è contestata la scrittura privata, posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 2177/2020, apparentemente sottoscritta da che sarebbe stata compilata abusivamente dal fratello Parte_1
della convenuta al quale il foglio era consegnato in Persona_1
ragione della esistenza di rapporti societari (il , fratello della opposta, CP_1
era asseritamente socio occulto e gestore di fatto di società di cui la opposta sorella deteneva quote ed in rapporti con le società di cui l'opponente querelante era amministratore).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex plurimis n.
1548/2022)“Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore.”.
Per vero, (Cass. Civ. n. 16007/2003): “La sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, "ex se", ai sensi dell'art.
2702 c.c., a ingenerare una presunzione "iuris tantum" di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata
o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest'ultima debba aversi per riconosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, mentre il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto "absque pactis", sicché, se la dichiarazione in contestazione integra gli estremi della promessa di pagamento (ovvero della ricognizione di debito) spetta al sottoscrittore, in ossequio alla regola di cui all'art. 1988 c.c., provare l'inesistenza del rapporto fondamentale, e non a colui a favore del quale la dichiarazione risulti rivolta provarne l'esistenza.”.
Mette conto, a questo punto, esaminare le risultanze della prova orale.
Il teste , affermava: “ADR Confermo la circostanza di cui al nr. 1 Testimone_2
pag. 23 della citazione in opposizione;
preciso che con al bar le Pt_1
partite erano molto frequenti, anche quattro cinque volte a settimana;
se non era fuori per lavoro, era al bar a giocare a carte anche con me Pt_1
già alle 7.30 del mattino;
ADR Capitava spesso che durante le partite venissero persone che volevano parlare con lo stesso Pt_1 Per_1
lo raggiunse qualche volta e nel corso delle nostre partite e mi è
[...]
capitato di vedere che una mattina si presentò Persona_1 all' con un foglio di carta, anzi più di un foglio di carte;
preciso che Parte_1
poi i due si spostarono in un'altra parte del bar, precisamente nella saletta, e al ritorno era nervoso e mi riferiva che aveva firmato carta per Pt_1
ed io gli chiesi perché l'avesse firmata;
lui mi rispose che Persona_1
non avrebbe dovuto firmarla, ma l'aveva firmata;
ADR Non sono in grado di dire precisamente quando ciò sia avvenuto, si tratta comunque di molti anni fa;
ADR Nulla so di preciso in ordine al fatto che fosse il Persona_1
socio di fatto delle due società indicate in circostanza;
so che era nel CP_1
cantiere dove era e sentivo parlare spesso di società; era Pt_1 Pt_1
di fatto responsabile del cantiere, io spesso trovavo lui quando andavo sul cantiere;
i buoni del materiale che fornivo (la sabbia per i lavori) li firmava per ricevuta o il carpentiere;
ADR Non ho visto cosa ci Persona_1 fosse sui fogli che aveva sottoposto all' ; ADR Nulla di CP_1 Parte_1
preciso so riferire in ordine alla circostanza capo 3. ADR Non so indicare con precisione altre persone presenti al momento dei fatti.”.
Il secondo teste , riferiva le seguenti dichiarazioni: “ADR Persona_3
Quanto alla circostanza di cui al verbale del 04.05.21 rispondo che è vero che in quel periodo ero a Parma con;
ci trovavamo lì per Parte_1
lavoro, in quel periodo ero amministratore di un'agenzia per il lavoro ed anche procuratore di una società di servizi e spesso per l'attività io e
viaggiavamo insieme per interessi lavorativi comuni, Parte_1
prevalentemente nel nord Italia;
Lavoravamo insieme perché le due società avevano interessi comuni;
quando parlo di due società faccio riferimento alla
Lavoro doc della quale ero l'amministratore e .doc s.p.a, società di cui CP_3
ero procuratore;
preciso che lavorava per la ed era, se non Parte_1 CP_3 sbaglio, amministratore o procuratore.”.
Infine, il teste , dichiarava quanto segue: “ADR Confermo la Testimone_3
circostanza capo 1 pag. 23 della citazione in opposizione e tanto posso confermare perché io all'epoca nel 2005 lavoravo in ufficio con il sig.
che gestiva tutte le attività relative alla società 2G anche se CP_1
l'amministratore formalmente era;
ero presente quella Parte_1
mattina; il sig. era spesso fuori per lavoro e le poche volte in cui Parte_1
era a Pontecagnano era consuetudine di mattina passare del tempo al bar
Europa di Pontecagnano con lui e chi aveva necessità di parlargli;
avevo bisogno di parlare con lui per motivi di lavoro (avevamo necessità di parlare delle attività della società 2G, in particolare di clienti interessati all'acquisto di alcuni immobili); c'ero io, il sig. che stava giocando e il sig. Tes_2 [...]
; nell'attesa arrivò il sig. e aspettò un po' e poi Per_6 CP_1 rivolgendosi all' gli disse che aveva bisogno di accogliere delle sue Parte_1 firme e poi l' si alzò e si portò ad un tavolo vicino a dove ero io;
il Parte_1
disse che gli servivano delle firme della 2G (quindi da apporre CP_1 dall' , legale rapp.te), firme necessarie per la pratica di leasing e Parte_1
cessione di una vettura Mercedes, il cui utilizzatore era la 2g e in particolare il sig. ; ricordo che il porse dei fogli all' , ma CP_1 CP_1 Parte_1 erano dei fogli in bianco, non in carta intestata;
ricordo che l' Parte_1
appose firma almeno su tre o quattro fogli in bianco. Ricordo che poi, alcuni giorni dopo, in ufficio, chiesi al come fare la pratica del leasing se le CP_1
firme erano su fogli in bianco (preciso che lui portò quei fogli in ufficio ed ero io a dovermi occupare della pratica) e lui mi rispose di non preoccuparmi perché quei fogli servivano a lui;
infatti poi quando la pratica per il leasing è stata fatta, io ho utilizzato altri fogli, su carta intestata;
Confermo le altre due circostanze di cui a pag. 23 della citazione in opposizione. ADR Era abitudine per il farsi firmare fogli dall' , proprio per l'assenza CP_1 Parte_1 frequente dell' .”. Parte_1
In merito al caso oggetto di causa, il documento contestato è una scrittura privata, risalente al 31.01.2013, sottoscritta dall' , sottoscrizione Parte_1
apposta a detta di quest'ultimo su foglio bianco privo di contenuto, avente ad oggetto un presunto credito tra il medesimo e posto a Controparte_1 fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 2177/2020-R.G. n.
6872/2020; in particolare, si tratta di un credito pari ad € 1.050.000,00 relativo a n. 101 assegni circolari.
Mette conto evidenziare che la consulente d'ufficio, perito grafologo Per_5
, concludeva per la sovrapponibilità della firma in verifica con le
[...]
comparative; la consulenza era disposta in quanto l'opponente, in via preliminare, disconosceva formalmente ex art. 214 c.p.c. la scrittura privata e la sottoscrizione apposta e l'opposto, in comparsa, dichiarava di volersene avvalere;
l'opponente, poi, poiché nel corso del parallelo procedimento a suo carico era disposta dal PM ctu grafologica che concludeva per la non sovrapponibilità della firma in verifica alle comparative, ribadiva che nemmeno la sottoscrizione fosse a sé riferibile. Il perito grafologo, dr.ssa , concludeva, invece, per la pressoché sicura Per_5
sovrapponibilità delle sottoscrizioni e per la attribuibilità, con serenità tecnica, della firma apposta in calce alla scrittura, all'opponente Parte_1
Giova evidenziare che l'opponente, pur avendo disconosciuto la sottoscrizione in calce al preteso riconoscimento di debito, assumeva in ogni caso la falsità dell'atto perché, quand'anche da sé sottoscritto, l'atto era riconducibile ad un riempimento absque pactis di foglio in bianco.
Dall'insieme degli elementi raccolti il Tribunale ritiene che la querela vada accolta.
Invero, è rimasta in prima battuta provata la circostanza della consegna da parte dell' al di alcuni fogli in bianco sottoscritti dallo Parte_1 CP_1
stesso , che sarebbero dovuti servire per la cessione di un contratto Parte_1 di leasing nell'ambito dei rapporti societari gestiti di fatto dal quale CP_1 socio di fatto delle società e l' (il teste peraltro, dichiarava Parte_1 Tes_3 che “poi quando la pratica per il leasing è stata fatta, io ho utilizzato altri fogli, su carta intestata”).
E', altresì, stato provato (cfr. dichiarazioni testimoniali di ) Persona_3 che all'epoca della sottoscrizione della scrittura privata l' si trovava Parte_1
in Parma e non in Pontecagnano, tal ché non avrebbe potuto apporre la firma in quella data.
Militano, ancora, nel senso della fondatezza della tesi del querelante, la circostanza che alla scrittura fu allegata una carta d'identità dell' Parte_1
scaduta nel 2005 (a fronte della pretesa sottoscrizione della scrittura nel 2013), benché negli anni successivi in favore dell' fossero state emesse altre Parte_1
due carte di identità, a seguito dello smarrimento della prima, tal ché non vi era ragione perché l' esibisse un documento ormai scaduto, del quale Parte_1
peraltro assume di non essere più in possesso (e la cui disponibilità in capo alla poteva giustificarsi proprio nell'ambito della comune gestione di CP_1
affari societari tra il e . Persona_1 Parte_1
Altro indizio rivelatore della fondatezza della tesi del querelante è da rinvenirsi nella indicazione nella scrittura privata, quale residenza dell' , di un indirizzo presso il quale lo stesso si sarebbe trasferito Parte_1 anni dopo il 2013, tal ché era del tutto impossibile che nel 2103 l' , Parte_1 che all'epoca risiedeva in altra via, indicasse l'indirizzo di residenza che avrebbe effettivamente mutato anni dopo.
Si osservi, ancora, che, come evidenziato dalla difesa del querelante, già in precedente giudizio la aveva agito per la restituzione di somme nei CP_1 confronti dell' , questa volta asseritamente mutuate non già in favore Parte_1 dell' in proprio, bensì di società del quale lo stesso era Parte_1
amministratore; in particolare, la aveva agito per la restituzione di CP_1
una somma maggiore, nella quale era ricompresa la somma (medesimo importo richiesto con il monitorio qui opposto), di € 1.050.000,00, sempre portata da assegni circolari dell'importo di € 10.000,00 cad. emessi il 6 e 7 agosto 2008, (giudizio r.g. n. 497/2012 R.G.); in particolare, in quel giudizio, quella stessa somma di € 1.050.000,00 portata da assegni circolari veniva diversamente qualificata come somma concessa a titolo di mutuo dalla odierna opposta in favore della società 2G immobiliare s.rl. ed alla cui restituzione il sig. si sarebbe impegnato con la sottoscrizione di un'altra, Parte_1 precedente e del pari disconosciuta nell'ambito del procedimento n.
4439/2021, scrittura privata datata 20.12.2010, e non già come prestito personale fatto all' come invece viene qualificata nell'ambito del Parte_1
presente procedimento sulla base del disconosciuto atto di ricognizione del debito in data 31.01.2013.
Ed effettivamente nelle note integrative rese a seguito di richiesta del giudice del monitorio che sarebbe poi stato opposto nel giudizio r.g.497/12 la difesa della chiariva che della somma richiesta € 1.050.000,00 era portata CP_1
da 101 assegni circolari emessi il 6 e 7 agosto – esattamente come allegato nel ricorso monitorio opposto nel giudizio principale al presente subprocedimento.
Al lume di tali evidenze, assumono carattere del tutto recessivo le pretese genericità delle dichiarazioni dei testi, i quali non erano in grado di collocare con esattezza nel tempo la consegna dei fogli e non avevano, essi tutti, constatato che si trattasse di fogli in bianco: le imprecisioni, infatti – giustificabili in ragione del tempo trascorso – sono, comunque travolte dalla circostanza dell'utilizzo dei medesimi titoli in precedente giudizio da parte della stessa opposta odierna querelata con riferimento a causa del tutto diversa. Alla luce di tanto, deve ritenersi che la querela sia fondata e vada accolta;
devesi, quindi, dichiarare la falsità della scrittura privata del 31.01.2013 attinta dalla odierna querela, in quanto riempita abusivamente.
Va, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, co. 2, CPC, e
537, co. 2, c.p.p. disposta la cancellazione del documento, fatta eccezione per la sua sottoscrizione, risultata autografa.
E' accoglibile, infine, la domanda di condanna articolata dal querelante per pretesa temerarietà della lite.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. III, 27-10-2004, n. 20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr. Tribunale
Massa, 14/06/2016, n. 594).
Orbene, nel caso di specie la consapevolezza della temerarietà della querela discende dalla considerazione che gli stessi assegni posti a fondamento della pretesa dell'asseritamente riconosciuto debito nella scrittura del 2013 erano già dalla parte querelata stati posti nel precedente ricorso monitorio iscritto nel 2012 posti a fondamento della medesima pretesa restitutoria, fondata, però, su diversa causale.
Si giustifica, in ragione della acclarata temerarietà, la condanna del querelato al pagamento di una somma pari ad una frazione delle spese di lite di seguito liquidate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Esse spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/22, tenendo conto del valore della causa e dei parametri medi per tutte le voci.
Giova evidenziare che ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa incidentale di querela di falso deve ritenersi indeterminabile atteso che lo stesso è connaturato sia al significato del risultato finale che la controversia di falso è diretta a raggiungere, che alle possibili implicazioni al di fuori del processo dell'accertamento della falsità (cass. Civ. Cass. Civ. sez.
III, 23 giugno 2017, n. 15642); nel caso di specie lo scaglione va individuato nella causa indeterminabile di complessità media.
Le spese di ctu vanno poste a definitivo carico della querelata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati di cui all'epigrafe, definitivamente pronunciando sulla querela incidentale di falso proposta così provvede, contrariis reiectis:
1) Accoglie la proposta querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della scrittura privata del 31.01.2013 attinta da querela, con eccezione della sottoscrizione apposta in calce alla stessa, riferibile a
Parte_1
2) Dispone, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione del contenuto della scrittura privata del 31.01.2023, compreso il riferimento a luogo e data, con eccezione della sottoscrizione a nome
Parte_1
3) Condanna la parte querelata al rimborso in favore di Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 10.860,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Livia Sabatino, dichiaratasi antistataria;
4) Condanna la querelata al pagamento ex art. 96 c.p.c. in favore del querelante della somma di € 1.086,00 all'attualità, oltre interessi al saggio legale dal dì di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
5) Pone le spese di consulenza a definitivo carico della querelata.
Salerno, 07.02.2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Stefania Picece
Il Giudice rel.
Dr.ssa Giuseppina Valiante