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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5619 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. Sonia Suppressa deposita la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 65106 dell'anno 2022 promossa da:
nato il [...] a [...], codice fiscale residente in Parte_1 C.F._1
Napoli, Via Luca Giordano n. 120, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Croce
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
codice fiscale , con sede in Roma, Via di Sant'Alessandro n. 8, in persona del
[...] P.IVA_1
Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Condino
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al Decreto ingiuntivo n. 14869/2022 – R.G. 41015/2022 emesso in data 17.08.2022
CONCLUSIONI: per quelle dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
Parte_1
per Controparte_1
quelle della comparsa di costituzione.
[...] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ha ottenuto nei confronti dello studente Dottor Controparte_2 Parte_1 ingiunzione di pagamento della complessiva somma di Euro 6.300,00, oltre interessi legali maturati a decorrere dal 31.1.2022, relativa al pagamento della terza rata dovuta a titolo di contributo universitario, pari ad Euro 6.000,00, e non versato entro e non oltre il 31.1.2022, e a ulteriori Euro 300,00 a titolo di penale per il ritardato pagamento.
A sostegno della predetta domanda di pagamento l ha prodotto unitamente al ricorso CP_1 introduttivo del giudizio la seguente documentazione:
1. Decreto del Rettore n. 107 del 5.11.2020;
2. Contratto con lo studente sottoscritto dal sig. in data 5.8.2021; Pt_1
3. Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2021/2022;
4. Diffida di pagamento inviata da il 22.4.2022. CP_1
Instauratasi la fase del giudizio a cognizione piena la parte ingiunta ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1-Eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 Cod. Civ., stante la condotta serbata in concreto da nei confronti del Dott. CP_1 Pt_1
2-Infondatezza nel merito della domanda monitoria della CP_1
L'opponente ha rivendicato la legittimità dell'omesso pagamento dell'ultima rata inerente al primo anno di corso per le stesse motivazioni accolte in sede cautelare dal TAR e dal Consiglio di Stato e ha lamentato la scorrettezza posta in essere da controparte per non aver riconosciuto la valenza dei titoli accademici già conseguiti e addotti ai fini del suo inquadramento almeno al terzo anno di Medicina.
Il Dottor ha così concluso la sua opposizione: “Voglia l'On.le Giudice del Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, - IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avversa domanda monitoria in ragione della spiegata eccezione di inadempimento;
- NEL MERITO, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. alla per le ragioni Parte_1 CP_1 esposte nel presente atto, tanto in fatto quanto in diritto e dichiarare, quindi, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto N. 14869/2022 - R.G. 41015/2022 perché infondato, ingiusto ed illegittimo, anche alla luce delle statuizioni rese dal Giudice Amministrativo nella controversia di merito sottesa in essere tra le parti;
- con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.Il Dott. agisce dinanzi al TAR per il Lazio anche in via risarcitoria in Pt_1 relazione a tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionatigli dalla e, perciò, si CP_1 astiene, in questa Sede, dal formulare la medesima domanda. Salvo ogni altro diritto”.
Si è costituita l con tempestiva comparsa di costituzione e ha contestato l'avversa CP_2 opposizione, rivendicando la legittimità del proprio operato.
In fatto ha esposto che: essendo risultato idoneo il in data 5.8.2021 si era immatricolato al Pt_1 primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, versando la prima e la seconda rata del pagamento dovuto a titolo di contributo universitario, per un importo complessivo di Euro 12.000,00, oltre alla marca da bollo di Euro 16,00, così come previsto all'art. 7, lett. c) e lett. e) ed all'art. 8, lett. f) del Bando stesso;
in data 15 ottobre 2021 lo Studente aveva presentato un'istanza di Pt_1 riconoscimento dei CFU con riguardo ad una pregressa carriera universitaria, conclusasi nel 2013 con la laurea in Odontoiatria presso un'Università estera;
alcuni giorni dopo, in data 4.11.2021 aveva proposto domanda di passaggio interno (docc. 4 e 5); a seguito di tali istanze l aveva CP_3 comunicato dapprima in data 5.11.2021 (doc. 6)e poi, dopo la richiesta di chiarimenti, in data 21.12.2021 (doc. 7), che i CFU non potevano essere riconosciuti in quanto obsoleti ai sensi del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (doc.8); che avverso tale comunicazione in data 30.12.2021 il dott. aveva notificato un ricorso innanzi alla Pt_1
Giurisdizione Amministrativa ritenendo il provvedimento dell'Ateneo illegittimo.
L' ha concluso chiedendo: “l'Ecc.mo Tribunale di Roma, voglia: - in via Controparte_2 preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 14869/2022 – R. G: 41015/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.08.2022 e ciò essendo l'opposizione dilatoria e non fondata su prova scritta e non di pronta soluzione - nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 14869/2022 – R. G: 41015/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.08.2022 e ciò per tutte le ragioni esposte in narrativa;
nel merito in via subordinata condannare comunque il dott. a pagare a in persona del suo legale rappresentante p.t. la somma di euro Pt_1 CP_1
6.300,00 ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo e ciò per tutte le ragioni esposte in narrativa;
-Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo all'esito dell'udienza di prima comparizione, avendo il TAR LAZIO, definitivamente decidendo, “ordinato all resistente di procedere, per il CP_3 tramite della competente commissione di valutazione, al riesame della posizione di parte ricorrente tramite l'apprezzamento del percorso didattico formativo svolto dal ricorrente medesimo”, la causa è stata istruita sui documenti prodotti ed è stata posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 sulle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi (opposizione e comparsa di costituzione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi posti alla base dell'opposizione oggi in esame sono risultati infondati.
E' pacifico che il Dottor ha provveduto al pagamento di quanto spettante all'Ateneo a titolo Pt_1 di prima rata per il secondo anno accademico per contributi universitari dovuti all'Università
con ciò avendo dimostrato il concreto interesse a proseguire nella frequenza del corso CP_1 di studi intrapreso presso la predetta Università non statale riconosciuta.
Va ricordato che il Dottor si è iscritto a per frequentare la facoltà di Medicina Pt_1 CP_1
e Chirurgia e che egli è in possesso della laurea conseguita in Spagna in odontoiatria.
A fronte delle contestazioni sollevate dallo studente del corso di Studi in Medicina e Chirurgia la ha dimostrato di essersi attenuta a quelle statuizioni contenute nella sentenza emessa CP_1 dal Tar Lazio n.14718 (non ancora passata in giudicato) e con le quali è stato ordinato all'Università di procedere, per il tramite della competente commissione di valutazione, al riesame della posizione di parte ricorrente tramite l'apprezzamento del percorso didattico formativo svolto dal ricorrente medesimo.
Ebbene sotto tale punto di vista deve darsi atto che la ha proceduto ad un successivo CP_1 procedimento amministrativo;
che ha sottoposto ad una successiva valutazione i titoli acquisiti nel corso della formazione acquisita dallo studente nel periodo trascorso in Spagna ed è pervenuta ad una nuova valutazione dei CFU in suo possesso;
che i CFU posseduti dal Dottor non sono Pt_1 stati ritenuti comunque sufficienti per fargli ottenere una diretta iscrizione ad anni successivi al primo anno della Facoltà di Medicina presso la CP_1
Vi è da notare che nulla l'opponente ha controdedotto in ordine al criticato comportamento per aver egli frapposto “condotte ostruzionistiche per più di 5 mesi” che avevano impedito a di CP_1 completare la valutazione imposta dal G. A.”. In particolare la ha lamentato che CP_1 sebbene l ne avesse fatto richiesta sin dal mese di agosto il Dottor aveva CP_3 Pt_1 provveduto a inviare i documenti necessari per il compimento della nuova valutazione dei CFU solo in data 26 gennaio 2023 (doc.10).
Conclusivamente l'opposizione è infondata in ogni suo motivo e va respinta. Al contempo va riconosciuta l'illegittimità del rifiuto ad adempiere all'obbligo di pagamento frapposto dal Dottor circa le somme portate dal decreto ingiuntivo, in quanto esse trovano fondamento nel Pt_1 contratto e nel regolamento da lui accettati e sottoscritti.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione a decreto Ingiuntivo promossa da , così Parte_1 provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 14869/2022 – R.G. 41015/2022 emesso in data 17.08.2022; dichiara tenuta e condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a rimborsare a Parte_1
Controparte_1 le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi Euro 5077,00 per
[...] compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 10.4.2025
Si comunichi Il g.o.t.
Sonia Suppressa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. Sonia Suppressa deposita la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 65106 dell'anno 2022 promossa da:
nato il [...] a [...], codice fiscale residente in Parte_1 C.F._1
Napoli, Via Luca Giordano n. 120, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Croce
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
codice fiscale , con sede in Roma, Via di Sant'Alessandro n. 8, in persona del
[...] P.IVA_1
Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Condino
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al Decreto ingiuntivo n. 14869/2022 – R.G. 41015/2022 emesso in data 17.08.2022
CONCLUSIONI: per quelle dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
Parte_1
per Controparte_1
quelle della comparsa di costituzione.
[...] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ha ottenuto nei confronti dello studente Dottor Controparte_2 Parte_1 ingiunzione di pagamento della complessiva somma di Euro 6.300,00, oltre interessi legali maturati a decorrere dal 31.1.2022, relativa al pagamento della terza rata dovuta a titolo di contributo universitario, pari ad Euro 6.000,00, e non versato entro e non oltre il 31.1.2022, e a ulteriori Euro 300,00 a titolo di penale per il ritardato pagamento.
A sostegno della predetta domanda di pagamento l ha prodotto unitamente al ricorso CP_1 introduttivo del giudizio la seguente documentazione:
1. Decreto del Rettore n. 107 del 5.11.2020;
2. Contratto con lo studente sottoscritto dal sig. in data 5.8.2021; Pt_1
3. Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2021/2022;
4. Diffida di pagamento inviata da il 22.4.2022. CP_1
Instauratasi la fase del giudizio a cognizione piena la parte ingiunta ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1-Eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 Cod. Civ., stante la condotta serbata in concreto da nei confronti del Dott. CP_1 Pt_1
2-Infondatezza nel merito della domanda monitoria della CP_1
L'opponente ha rivendicato la legittimità dell'omesso pagamento dell'ultima rata inerente al primo anno di corso per le stesse motivazioni accolte in sede cautelare dal TAR e dal Consiglio di Stato e ha lamentato la scorrettezza posta in essere da controparte per non aver riconosciuto la valenza dei titoli accademici già conseguiti e addotti ai fini del suo inquadramento almeno al terzo anno di Medicina.
Il Dottor ha così concluso la sua opposizione: “Voglia l'On.le Giudice del Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, - IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avversa domanda monitoria in ragione della spiegata eccezione di inadempimento;
- NEL MERITO, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. alla per le ragioni Parte_1 CP_1 esposte nel presente atto, tanto in fatto quanto in diritto e dichiarare, quindi, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto N. 14869/2022 - R.G. 41015/2022 perché infondato, ingiusto ed illegittimo, anche alla luce delle statuizioni rese dal Giudice Amministrativo nella controversia di merito sottesa in essere tra le parti;
- con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.Il Dott. agisce dinanzi al TAR per il Lazio anche in via risarcitoria in Pt_1 relazione a tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionatigli dalla e, perciò, si CP_1 astiene, in questa Sede, dal formulare la medesima domanda. Salvo ogni altro diritto”.
Si è costituita l con tempestiva comparsa di costituzione e ha contestato l'avversa CP_2 opposizione, rivendicando la legittimità del proprio operato.
In fatto ha esposto che: essendo risultato idoneo il in data 5.8.2021 si era immatricolato al Pt_1 primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, versando la prima e la seconda rata del pagamento dovuto a titolo di contributo universitario, per un importo complessivo di Euro 12.000,00, oltre alla marca da bollo di Euro 16,00, così come previsto all'art. 7, lett. c) e lett. e) ed all'art. 8, lett. f) del Bando stesso;
in data 15 ottobre 2021 lo Studente aveva presentato un'istanza di Pt_1 riconoscimento dei CFU con riguardo ad una pregressa carriera universitaria, conclusasi nel 2013 con la laurea in Odontoiatria presso un'Università estera;
alcuni giorni dopo, in data 4.11.2021 aveva proposto domanda di passaggio interno (docc. 4 e 5); a seguito di tali istanze l aveva CP_3 comunicato dapprima in data 5.11.2021 (doc. 6)e poi, dopo la richiesta di chiarimenti, in data 21.12.2021 (doc. 7), che i CFU non potevano essere riconosciuti in quanto obsoleti ai sensi del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (doc.8); che avverso tale comunicazione in data 30.12.2021 il dott. aveva notificato un ricorso innanzi alla Pt_1
Giurisdizione Amministrativa ritenendo il provvedimento dell'Ateneo illegittimo.
L' ha concluso chiedendo: “l'Ecc.mo Tribunale di Roma, voglia: - in via Controparte_2 preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 14869/2022 – R. G: 41015/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.08.2022 e ciò essendo l'opposizione dilatoria e non fondata su prova scritta e non di pronta soluzione - nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 14869/2022 – R. G: 41015/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.08.2022 e ciò per tutte le ragioni esposte in narrativa;
nel merito in via subordinata condannare comunque il dott. a pagare a in persona del suo legale rappresentante p.t. la somma di euro Pt_1 CP_1
6.300,00 ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo e ciò per tutte le ragioni esposte in narrativa;
-Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo all'esito dell'udienza di prima comparizione, avendo il TAR LAZIO, definitivamente decidendo, “ordinato all resistente di procedere, per il CP_3 tramite della competente commissione di valutazione, al riesame della posizione di parte ricorrente tramite l'apprezzamento del percorso didattico formativo svolto dal ricorrente medesimo”, la causa è stata istruita sui documenti prodotti ed è stata posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 sulle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi (opposizione e comparsa di costituzione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi posti alla base dell'opposizione oggi in esame sono risultati infondati.
E' pacifico che il Dottor ha provveduto al pagamento di quanto spettante all'Ateneo a titolo Pt_1 di prima rata per il secondo anno accademico per contributi universitari dovuti all'Università
con ciò avendo dimostrato il concreto interesse a proseguire nella frequenza del corso CP_1 di studi intrapreso presso la predetta Università non statale riconosciuta.
Va ricordato che il Dottor si è iscritto a per frequentare la facoltà di Medicina Pt_1 CP_1
e Chirurgia e che egli è in possesso della laurea conseguita in Spagna in odontoiatria.
A fronte delle contestazioni sollevate dallo studente del corso di Studi in Medicina e Chirurgia la ha dimostrato di essersi attenuta a quelle statuizioni contenute nella sentenza emessa CP_1 dal Tar Lazio n.14718 (non ancora passata in giudicato) e con le quali è stato ordinato all'Università di procedere, per il tramite della competente commissione di valutazione, al riesame della posizione di parte ricorrente tramite l'apprezzamento del percorso didattico formativo svolto dal ricorrente medesimo.
Ebbene sotto tale punto di vista deve darsi atto che la ha proceduto ad un successivo CP_1 procedimento amministrativo;
che ha sottoposto ad una successiva valutazione i titoli acquisiti nel corso della formazione acquisita dallo studente nel periodo trascorso in Spagna ed è pervenuta ad una nuova valutazione dei CFU in suo possesso;
che i CFU posseduti dal Dottor non sono Pt_1 stati ritenuti comunque sufficienti per fargli ottenere una diretta iscrizione ad anni successivi al primo anno della Facoltà di Medicina presso la CP_1
Vi è da notare che nulla l'opponente ha controdedotto in ordine al criticato comportamento per aver egli frapposto “condotte ostruzionistiche per più di 5 mesi” che avevano impedito a di CP_1 completare la valutazione imposta dal G. A.”. In particolare la ha lamentato che CP_1 sebbene l ne avesse fatto richiesta sin dal mese di agosto il Dottor aveva CP_3 Pt_1 provveduto a inviare i documenti necessari per il compimento della nuova valutazione dei CFU solo in data 26 gennaio 2023 (doc.10).
Conclusivamente l'opposizione è infondata in ogni suo motivo e va respinta. Al contempo va riconosciuta l'illegittimità del rifiuto ad adempiere all'obbligo di pagamento frapposto dal Dottor circa le somme portate dal decreto ingiuntivo, in quanto esse trovano fondamento nel Pt_1 contratto e nel regolamento da lui accettati e sottoscritti.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione a decreto Ingiuntivo promossa da , così Parte_1 provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 14869/2022 – R.G. 41015/2022 emesso in data 17.08.2022; dichiara tenuta e condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a rimborsare a Parte_1
Controparte_1 le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi Euro 5077,00 per
[...] compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 10.4.2025
Si comunichi Il g.o.t.
Sonia Suppressa