Articolo 190 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 137Articolo 139
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16 settembre 2003
Art. 190. Rapporti con gli armatori delle navi da pesca 1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le societa' di gestione di cui all'articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003