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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 625/2022 R.G. promossa
DA
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Testa e Maria Rosaria Battiato,
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
E Controparte_1 Controparte_2
( ), rappresentate e difese
[...] C.F._1
dall'avv. Nunzio Perrotta,
Appellate – appellanti incidentale
OGGETTO: ripetizione di indebito – indennità Naspi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.1.2019 innanzi al Tribunale di
Siracusa, contestava la richiesta avanzata dall con Controparte_2 Pt_1
nota del 10.5.2017 di restituzione della somma di € 3.870,10 corrisposta a titolo di indennità di disoccupazione NASPI. Il ricorrente esponeva di avere presentato domanda di indennità di disoccupazione Naspi in data 6.9.2016 (domanda accolta con provvedimento del 21.9.2016 con decorrenza dall'8.9.2016) e di percepire la pensione cat. VO n. 10058045 con decorrenza dall'1.1.2017; chiedeva di dichiarare illegittima la richiesta di restituzione avanzata dall'ente dell'indennità Naspi percepita da ottobre 2016 e la condanna dello stesso a restituire le somme indebitamente trattenute a decorrere dal maggio 2018 sulla pensione erogata. Il Tribunale con sentenza n.651/2022 del 20.6.2022, richiamata la normativa in materia di decadenza dell'indennità Naspi, ex art.2, co.40 e 41 legge n.92/2012, rilevava che il ricorrente, pur avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata già nel mese di ottobre 2016, aveva presentato domanda di pensione solo in data
2.12.2016, maturando in concreto il diritto a percepire il trattamento pensionistico solo a tale data, atteso che solo a tale data, nella sussistenza degli altri requisiti, doveva ritenersi verificato l'evento cui la legge ricollega la decadenza dalla fruizione dell'indennità Naspi;
dichiarava pertanto illegittima la richiesta di restituzione per il periodo 1.10.2016-
30.11.2016 e condannava l a restituire al ricorrente le somme Pt_1
indebitamente trattenute sulla pensione erogata, oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l con ricorso del Pt_1
20.7.2022; l'appellato si è costituito proponendo impugnazione incidentale.
In corso di causa è deceduto . Il processo è stato Controparte_2
interrotto e successivamente riassunto dall . Si sono costituite le eredi Pt_1
in prosecuzione.
La causa è stata posta in decisione in data 6.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo l'ente appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 comma 40 della legge n.92/2012. Rileva che l'appellato ha maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza 10/2016 e che del tutto irrilevante è che il medesimo avesse avuto effettivamente accesso alla prestazione con decorrenza dall'1.1.2017 per avere presentato la relativa domanda solo in data 2.12.2016, atteso che la domanda è un atto potestativo della parte, finalizzato alla materiale erogabilità della prestazione, e non elemento costitutivo del diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (requisito contributivo ed età anagrafica) che prescindono dalla volontà della parte (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 2697/2018). Aggiunge che una diversa interpretazione consentirebbe una protrazione ingiustificata della prestazione di ammortizzatore sociale frustando la ratio originaria dello stesso (cfr. Corte d'appello di Roma n. 1127/2021; Corte d'appello di
Torino n.373/2019).
Censura altresì la sentenza per l'erroneo e inconferente richiamo alle circolari n.88/2019 e n.142/2015. Pt_1
Infine censura la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio.
1.2. Con l'appello incidentale, l'appellato ha impugnato la sentenza per avere omesso di pronunciarsi sulle eccezioni dallo stesso formulate in primo grado. Rileva che l'ente nel provvedimento del 10.5.2017 a sostegno dell'asserito indebito a carico del aveva indicato la seguente causale CP_2
“corrisposta indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” e che solo con la memoria difensiva, per la prima volta, indicava all'appellato una diversa motivazione, ossia che l'indebito scaturiva dal raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. Deduce, pertanto, l'illegittimità della pretesa dell'ente di far dichiarare fondata la richiesta di restituzione in forza di una diversa motivazione rispetto a quella dedotta nelle sue stesse comunicazioni del 15.12.2016, 10.5.2017 e
8.3.2018, nonché la violazione della L.241/90 e dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento in essa sanciti, atteso che l'ente non ha altresì riscontrato le richieste di riesame del 6.4.2018 e 15.11.2018 inoltrate dall'appellato. Aggiunge che sull'ente gravava l'onere di indicare ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 la reale motivazione dell'indebito che avrebbe consentito all'appellato di interloquire con l'ente avanzando richieste di riesame correttamente indirizzate e pertinenti e non invece unicamente afferenti al motivo evidenziato ab origine dall'ente.
2. Occorre preliminarmente, per ragioni logiche, esaminare il motivo di appello incidentale relativo alla diversa motivazione del provvedimento amministrativo con il quale l ha chiesto la ripetizione dell'indebito. Pt_1
Il motivo è infondato. Il presente giudizio ha a oggetto l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire la prestazione previdenziale indebita.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a carico esclusivo dell'accipiens
(Cassazione civile sez. lav. - 20/2/2024, n. 4535 e ivi richiamate Cass. n.
2739/16, Cass. sez. un. 18046/10, 1228/11). E' irrilevante la motivazione contenuta nel provvedimento amministrativo, atteso che il presente giudizio non ha natura impugnatoria. avrebbe dovuto dimostrare di avere CP_2
diritto a trattenere la prestazione percepita da ottobre 2016. Peraltro a seguito della costituzione dell'ente ha potuto integrare le difese. CP_2
2.2.L'appello dell è fondato. Pt_1
E' documentato che avesse maturato il diritto a percepire la CP_2
pensione con decorrenza dall'1.10.2016 anche se ha presentato la domanda di pensione soltanto in data 2.12.2016. Contrariamente a quanto statuito nella sentenza appellata, il godimento della Naspi è indebito a decorrere dalla data in cui aveva maturato il diritto a pensione, anche se in CP_2
concreto non aveva presentato la domanda.
Milita in tal senso sia la giurisprudenza citata dall in fattispecie Pt_1
analoga, sia il tenore del comma 40 dell'art. 2 L n. 92/2012 che prescrive la decadenza dalla fruizione della indennità Naspi al “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato” ( “40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato).
La decadenza dalla prestazione è determinata non dal godimento della pensione ma dal semplice raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
La norma è conforme all'esigenza di evitare che l'impiego delle somme destinate alla prestazione in esame sia rimessa a una scelta del privato, in mancanza delle condizioni normativamente previste relative all'assenza di redditi. Si condividono i principi espressi dalle sentenze della Suprema
Corte indicate dall , applicabili anche alla fattispecie in esame: Corte Pt_1
di Cassazione civile, sez. lav., 20/12/2011, n. 27678 In tema di concessione del beneficio di cui all'art. 7, comma 7, l. 23 luglio 1991 n. 223,
l'erogazione dell'indennità di cosiddetta "mobilità lunga" spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato, poiché altrimenti l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge”. Rimangono assorbiti i motivi relativi alle circolari amministrative citate le quali, a prescindere dalla corretta interpretazione, non possono incidere sul diritto fatto valere.
3. In accoglimento dell'appello dell la domanda proposta da Pt_1 [...]
deve essere rigettata. CP_2
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(aggiornati al DM 147/2022) tenuto conto del valore della controversia
(scaglione fino a € 5200,00) e dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P. Q. M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale e per l'effetto rigetta la domanda proposta in primo grado da , Controparte_2
condanna e n.q. di eredi di Controparte_1 CP_2 [...]
a pagare, in proporzione alla rispettiva quota ereditaria, le spese CP_2
processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 1350,00 e per il secondo grado in € 1500,00, oltre rimborso spese generali.
Dichiara le appellanti incidentali tenute a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 625/2022 R.G. promossa
DA
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Testa e Maria Rosaria Battiato,
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
E Controparte_1 Controparte_2
( ), rappresentate e difese
[...] C.F._1
dall'avv. Nunzio Perrotta,
Appellate – appellanti incidentale
OGGETTO: ripetizione di indebito – indennità Naspi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.1.2019 innanzi al Tribunale di
Siracusa, contestava la richiesta avanzata dall con Controparte_2 Pt_1
nota del 10.5.2017 di restituzione della somma di € 3.870,10 corrisposta a titolo di indennità di disoccupazione NASPI. Il ricorrente esponeva di avere presentato domanda di indennità di disoccupazione Naspi in data 6.9.2016 (domanda accolta con provvedimento del 21.9.2016 con decorrenza dall'8.9.2016) e di percepire la pensione cat. VO n. 10058045 con decorrenza dall'1.1.2017; chiedeva di dichiarare illegittima la richiesta di restituzione avanzata dall'ente dell'indennità Naspi percepita da ottobre 2016 e la condanna dello stesso a restituire le somme indebitamente trattenute a decorrere dal maggio 2018 sulla pensione erogata. Il Tribunale con sentenza n.651/2022 del 20.6.2022, richiamata la normativa in materia di decadenza dell'indennità Naspi, ex art.2, co.40 e 41 legge n.92/2012, rilevava che il ricorrente, pur avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata già nel mese di ottobre 2016, aveva presentato domanda di pensione solo in data
2.12.2016, maturando in concreto il diritto a percepire il trattamento pensionistico solo a tale data, atteso che solo a tale data, nella sussistenza degli altri requisiti, doveva ritenersi verificato l'evento cui la legge ricollega la decadenza dalla fruizione dell'indennità Naspi;
dichiarava pertanto illegittima la richiesta di restituzione per il periodo 1.10.2016-
30.11.2016 e condannava l a restituire al ricorrente le somme Pt_1
indebitamente trattenute sulla pensione erogata, oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l con ricorso del Pt_1
20.7.2022; l'appellato si è costituito proponendo impugnazione incidentale.
In corso di causa è deceduto . Il processo è stato Controparte_2
interrotto e successivamente riassunto dall . Si sono costituite le eredi Pt_1
in prosecuzione.
La causa è stata posta in decisione in data 6.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo l'ente appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 comma 40 della legge n.92/2012. Rileva che l'appellato ha maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza 10/2016 e che del tutto irrilevante è che il medesimo avesse avuto effettivamente accesso alla prestazione con decorrenza dall'1.1.2017 per avere presentato la relativa domanda solo in data 2.12.2016, atteso che la domanda è un atto potestativo della parte, finalizzato alla materiale erogabilità della prestazione, e non elemento costitutivo del diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (requisito contributivo ed età anagrafica) che prescindono dalla volontà della parte (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 2697/2018). Aggiunge che una diversa interpretazione consentirebbe una protrazione ingiustificata della prestazione di ammortizzatore sociale frustando la ratio originaria dello stesso (cfr. Corte d'appello di Roma n. 1127/2021; Corte d'appello di
Torino n.373/2019).
Censura altresì la sentenza per l'erroneo e inconferente richiamo alle circolari n.88/2019 e n.142/2015. Pt_1
Infine censura la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio.
1.2. Con l'appello incidentale, l'appellato ha impugnato la sentenza per avere omesso di pronunciarsi sulle eccezioni dallo stesso formulate in primo grado. Rileva che l'ente nel provvedimento del 10.5.2017 a sostegno dell'asserito indebito a carico del aveva indicato la seguente causale CP_2
“corrisposta indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” e che solo con la memoria difensiva, per la prima volta, indicava all'appellato una diversa motivazione, ossia che l'indebito scaturiva dal raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. Deduce, pertanto, l'illegittimità della pretesa dell'ente di far dichiarare fondata la richiesta di restituzione in forza di una diversa motivazione rispetto a quella dedotta nelle sue stesse comunicazioni del 15.12.2016, 10.5.2017 e
8.3.2018, nonché la violazione della L.241/90 e dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento in essa sanciti, atteso che l'ente non ha altresì riscontrato le richieste di riesame del 6.4.2018 e 15.11.2018 inoltrate dall'appellato. Aggiunge che sull'ente gravava l'onere di indicare ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 la reale motivazione dell'indebito che avrebbe consentito all'appellato di interloquire con l'ente avanzando richieste di riesame correttamente indirizzate e pertinenti e non invece unicamente afferenti al motivo evidenziato ab origine dall'ente.
2. Occorre preliminarmente, per ragioni logiche, esaminare il motivo di appello incidentale relativo alla diversa motivazione del provvedimento amministrativo con il quale l ha chiesto la ripetizione dell'indebito. Pt_1
Il motivo è infondato. Il presente giudizio ha a oggetto l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire la prestazione previdenziale indebita.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a carico esclusivo dell'accipiens
(Cassazione civile sez. lav. - 20/2/2024, n. 4535 e ivi richiamate Cass. n.
2739/16, Cass. sez. un. 18046/10, 1228/11). E' irrilevante la motivazione contenuta nel provvedimento amministrativo, atteso che il presente giudizio non ha natura impugnatoria. avrebbe dovuto dimostrare di avere CP_2
diritto a trattenere la prestazione percepita da ottobre 2016. Peraltro a seguito della costituzione dell'ente ha potuto integrare le difese. CP_2
2.2.L'appello dell è fondato. Pt_1
E' documentato che avesse maturato il diritto a percepire la CP_2
pensione con decorrenza dall'1.10.2016 anche se ha presentato la domanda di pensione soltanto in data 2.12.2016. Contrariamente a quanto statuito nella sentenza appellata, il godimento della Naspi è indebito a decorrere dalla data in cui aveva maturato il diritto a pensione, anche se in CP_2
concreto non aveva presentato la domanda.
Milita in tal senso sia la giurisprudenza citata dall in fattispecie Pt_1
analoga, sia il tenore del comma 40 dell'art. 2 L n. 92/2012 che prescrive la decadenza dalla fruizione della indennità Naspi al “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato” ( “40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato).
La decadenza dalla prestazione è determinata non dal godimento della pensione ma dal semplice raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
La norma è conforme all'esigenza di evitare che l'impiego delle somme destinate alla prestazione in esame sia rimessa a una scelta del privato, in mancanza delle condizioni normativamente previste relative all'assenza di redditi. Si condividono i principi espressi dalle sentenze della Suprema
Corte indicate dall , applicabili anche alla fattispecie in esame: Corte Pt_1
di Cassazione civile, sez. lav., 20/12/2011, n. 27678 In tema di concessione del beneficio di cui all'art. 7, comma 7, l. 23 luglio 1991 n. 223,
l'erogazione dell'indennità di cosiddetta "mobilità lunga" spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato, poiché altrimenti l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge”. Rimangono assorbiti i motivi relativi alle circolari amministrative citate le quali, a prescindere dalla corretta interpretazione, non possono incidere sul diritto fatto valere.
3. In accoglimento dell'appello dell la domanda proposta da Pt_1 [...]
deve essere rigettata. CP_2
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(aggiornati al DM 147/2022) tenuto conto del valore della controversia
(scaglione fino a € 5200,00) e dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P. Q. M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale e per l'effetto rigetta la domanda proposta in primo grado da , Controparte_2
condanna e n.q. di eredi di Controparte_1 CP_2 [...]
a pagare, in proporzione alla rispettiva quota ereditaria, le spese CP_2
processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 1350,00 e per il secondo grado in € 1500,00, oltre rimborso spese generali.
Dichiara le appellanti incidentali tenute a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi