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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/10/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1635/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del 23.09.2025, vertente tra
, nata il [...] in [...], CANADA, cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Crotone, alla Via XXV Aprile n. 2, C.F._1
presso lo studio dell'avv. FERRARO ALESSANDRO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1
ricorso; ricorrente
e nato il [...] a [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore (Cs), alla Via C.F._3 Panoramica n. 144, presso lo studio dell'avv. TIANO VINCENZO (cod. fisc.
- pec: , che lo rappresenta e C.F._4 Email_2
difende per mandato in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.11.2024 esponeva: di aver avuto Parte_1
una relazione sentimentale con e di aver convissuto con lui dal 2012 Controparte_1
al 2016; che dalla loro relazione era nato in data [...] l'unico figlio Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori ed il quale risulta percettore di indennità di frequenza, in quanto affetto dalla seguente patologia “Diabeti Milito tipo 1”; che nel 2016 i rapporti si interruppero a causa di incomprensioni che rendevano la convivenza sempre più difficile e pertanto, la signora anche per motivi lavorativi, decideva di trasferirsi a Parma;
Pt_1
che, trascorso un dato periodo temporale, anche il piccolo , che nel frattempo era Per_1 rimasto ad abitare dalla nonna paterna insieme al padre, decideva di raggiungere la madre a Parma, al fine di poter ivi intraprendere gli studi.
Tanto premesso chiedeva l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza materna in Parma, regolamentare il diritto di visita del padre, prevedere l'assegno di mantenimento in favore del minore ed a carico del padre;
domandava infine, la consegna del libretto di risparmio postale, al fine di poter gestire le somme beneficiate dal minore a causa della suddetta patologia da cui è affetto, a titolo di indennità di frequenza.
Con comparsa depositata il 26.06.2025, si costituiva il sig. Controparte_1
rappresentando una differente situazione fattuale e chiedendo: la dichiarazione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, per irritualità della medesima, con conseguente remissione in termini in ordine alle domande, eccezioni e richieste istruttorie;
domandava ancora il rigetto della domanda di parte ricorrente di affidamento esclusivo del figlio minore a favore invece, dell'affidamento condiviso con collocamento Per_1 prevalente presso la figura genitoriale che il Tribunale avrebbe ritenuto più opportuna la quale, percepirà in tal caso, l'indennità di frequenza che spetta a;
l'eventuale Per_1
previsione di un contributo per il mantenimento a carico del padre per € 100,00 mentre, se a carico della madre, per € 200,''; suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
In data 11.12.2024, il Presidente fissava con decreto l'udienza di comparizione, assegnava la causa e disponeva che la stessa si svolgesse in presenza.
All'udienza del 25.02.2025, l'odierno giudice relatore, su istanza del difensore di parte ricorrente, il quale presentava una modifica parziale della domanda (affido esclusivo anziché condiviso), assegnava nuovo termine per la costituzione di controparte, anche al fine di poter controdedurre alla domanda, come modificata, disponeva in merito ai provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava la causa per la formulazione di nuove domande di prova orale sull'affido esclusivo;
seguiva l'udienza del 06.05.2025, nella quale il giudice ammetteva la prova orale come riformulata e rinviava per l'escussione dei testi.
Dopo un breve rinvio finalizzato ad un tentativo di bonario componimento della controversia, all'udienza del 23.09.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto nelle more un accordo come depositato telematicamente in atti e. pertanto, rinunciavano all'esame dei testi;
il giudice del., rilevato che il P.M. era regolarmente intervenuto con parere reso in data
14.02.2025, dava atto del positivo esito del bonario componimento della lite e riservava la decisione al Collegio, per la decisione in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che le parti hanno stabilito alcune condizioni concordate e che tale accordo appare congruo nell'interesse del figlio minore Per_1
Le parti hanno infatti concordato che:
1. il minore sarà affidato ad entrambi i genitori (affido condiviso) con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre in PARMA, al Viale Piacenza n. 60, dove il minore trasferirà la propria residenza;
2. rimane facoltà del sig. ogni qualvolta, compatibilmente con gli impegni scolastici CP_1
ed extra scolastici, di incontrare il minore e trascorrere del tempo con lo stesso, comprendendo anche il pernottamento e impegnandosi a recarsi presso la residenza del minore, previo accordo sui giorni e sugli orari con la signora Pt_1 3. la signora si impegna, ogni qualvolta che si presenta l'opportunità, di Pt_1
accompagnare dal padre, in Calabria, garantendo la frequentazione padre - figlio;
Per_1
4. durante le festività natalizie starà dal 23 dicembre al 4 gennaio con ciascun Per_1 genitore ad anni alterni, sempre previo accordo tra le parti per le modalità di spostamento del minore;
5. Le vacanze Pasquali e cioè il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse dal minore ad anni alterni con i rispettivi genitori, sempre previo accordo tra le parti per le modalità di spostamento del minore;
6. durante il periodo delle vacanze estive, terminata la scuola, trascorrerà Per_1
parzialmente il mese di giugno (tenuto conto dell'ultimo giorno scolastico e degli impegni extra scolastici del minore) e per intero i mesi luglio e agosto con il padre in Calabria, ove i genitori si impegneranno uno nell'accompagnarlo in Calabria e l'altro nel riportarlo a
Parma, garantendo comunque alla madre di trascorrere il periodo delle proprie ferie con il figlio;
7. ogni qualvolta si recherà in Calabria per stare col padre, la mamma avrà cura Per_1
di fornirgli il necessario dal punto di vista dell'abbigliamento e dei dispositivi ovvero farmaci per il diabete;
8. per i mesi di giugno, luglio ed agosto, periodo in cui starà presso il padre, non Per_1
sarà dovuto alcun contributo al mantenimento;
9. sarà cura di entrambi i genitori, comunicare gli spostamenti ed i nominativi delle persone con le quali il minore resta affidato in loro sostituzione ed assenza anche per motivi di lavoro;
eventuali spese di baby-sitter saranno interamente a carico della madre;
10. il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 100,00 (cento) mensili, CP_1 Pt_1
esclusi i mesi di giugno, luglio e agosto, a titolo di contributo al mantenimento per il minore, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
11. le somme per l'assegno unico destinato a , saranno percepite dal genitore con Per_1 collocamento prevalente, ovvero dalla signora Pt_1
12. le somme per l'indennità di frequenza di cui è beneficiario verranno gestite Per_1
dal genitore con collocamento prevalente, ossia la signora Pt_1
13. con le somme accantonate sul Libretto di Risparmio Postale intestato ad Per_2
verrà acquistato dai genitori un buono fruttifero postale dedicato al minore
[...] ; Persona_2
14. Nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e il suo compleanno il minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi e tenendo conto della distanza, resterà rispettivamente con la madre e con il padre per 24 ore.
15. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti e i sottoscritti avvocati rinunciano al beneficio della solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 comma 8 legge professionale forense.
L'accordo tra le parti, pertanto, può essere recepito nella presente sentenza, nella parte in cui stabilisce la regolamentazione dei rapporti tra i genitori per la gestione del minore.
In ragione dell'accordo concluso, le spese debbono ritenersi compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, visti ed applicati gli artt. 337 bis c.c.; dispone la regolamentazione dell'affido, del collocamento del minore e del suo Per_1
mantenimento, alle condizioni concordate tra le parti come sopra riportate.
Spese compensate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1635/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del 23.09.2025, vertente tra
, nata il [...] in [...], CANADA, cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Crotone, alla Via XXV Aprile n. 2, C.F._1
presso lo studio dell'avv. FERRARO ALESSANDRO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1
ricorso; ricorrente
e nato il [...] a [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore (Cs), alla Via C.F._3 Panoramica n. 144, presso lo studio dell'avv. TIANO VINCENZO (cod. fisc.
- pec: , che lo rappresenta e C.F._4 Email_2
difende per mandato in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.11.2024 esponeva: di aver avuto Parte_1
una relazione sentimentale con e di aver convissuto con lui dal 2012 Controparte_1
al 2016; che dalla loro relazione era nato in data [...] l'unico figlio Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori ed il quale risulta percettore di indennità di frequenza, in quanto affetto dalla seguente patologia “Diabeti Milito tipo 1”; che nel 2016 i rapporti si interruppero a causa di incomprensioni che rendevano la convivenza sempre più difficile e pertanto, la signora anche per motivi lavorativi, decideva di trasferirsi a Parma;
Pt_1
che, trascorso un dato periodo temporale, anche il piccolo , che nel frattempo era Per_1 rimasto ad abitare dalla nonna paterna insieme al padre, decideva di raggiungere la madre a Parma, al fine di poter ivi intraprendere gli studi.
Tanto premesso chiedeva l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza materna in Parma, regolamentare il diritto di visita del padre, prevedere l'assegno di mantenimento in favore del minore ed a carico del padre;
domandava infine, la consegna del libretto di risparmio postale, al fine di poter gestire le somme beneficiate dal minore a causa della suddetta patologia da cui è affetto, a titolo di indennità di frequenza.
Con comparsa depositata il 26.06.2025, si costituiva il sig. Controparte_1
rappresentando una differente situazione fattuale e chiedendo: la dichiarazione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, per irritualità della medesima, con conseguente remissione in termini in ordine alle domande, eccezioni e richieste istruttorie;
domandava ancora il rigetto della domanda di parte ricorrente di affidamento esclusivo del figlio minore a favore invece, dell'affidamento condiviso con collocamento Per_1 prevalente presso la figura genitoriale che il Tribunale avrebbe ritenuto più opportuna la quale, percepirà in tal caso, l'indennità di frequenza che spetta a;
l'eventuale Per_1
previsione di un contributo per il mantenimento a carico del padre per € 100,00 mentre, se a carico della madre, per € 200,''; suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
In data 11.12.2024, il Presidente fissava con decreto l'udienza di comparizione, assegnava la causa e disponeva che la stessa si svolgesse in presenza.
All'udienza del 25.02.2025, l'odierno giudice relatore, su istanza del difensore di parte ricorrente, il quale presentava una modifica parziale della domanda (affido esclusivo anziché condiviso), assegnava nuovo termine per la costituzione di controparte, anche al fine di poter controdedurre alla domanda, come modificata, disponeva in merito ai provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava la causa per la formulazione di nuove domande di prova orale sull'affido esclusivo;
seguiva l'udienza del 06.05.2025, nella quale il giudice ammetteva la prova orale come riformulata e rinviava per l'escussione dei testi.
Dopo un breve rinvio finalizzato ad un tentativo di bonario componimento della controversia, all'udienza del 23.09.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto nelle more un accordo come depositato telematicamente in atti e. pertanto, rinunciavano all'esame dei testi;
il giudice del., rilevato che il P.M. era regolarmente intervenuto con parere reso in data
14.02.2025, dava atto del positivo esito del bonario componimento della lite e riservava la decisione al Collegio, per la decisione in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che le parti hanno stabilito alcune condizioni concordate e che tale accordo appare congruo nell'interesse del figlio minore Per_1
Le parti hanno infatti concordato che:
1. il minore sarà affidato ad entrambi i genitori (affido condiviso) con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre in PARMA, al Viale Piacenza n. 60, dove il minore trasferirà la propria residenza;
2. rimane facoltà del sig. ogni qualvolta, compatibilmente con gli impegni scolastici CP_1
ed extra scolastici, di incontrare il minore e trascorrere del tempo con lo stesso, comprendendo anche il pernottamento e impegnandosi a recarsi presso la residenza del minore, previo accordo sui giorni e sugli orari con la signora Pt_1 3. la signora si impegna, ogni qualvolta che si presenta l'opportunità, di Pt_1
accompagnare dal padre, in Calabria, garantendo la frequentazione padre - figlio;
Per_1
4. durante le festività natalizie starà dal 23 dicembre al 4 gennaio con ciascun Per_1 genitore ad anni alterni, sempre previo accordo tra le parti per le modalità di spostamento del minore;
5. Le vacanze Pasquali e cioè il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse dal minore ad anni alterni con i rispettivi genitori, sempre previo accordo tra le parti per le modalità di spostamento del minore;
6. durante il periodo delle vacanze estive, terminata la scuola, trascorrerà Per_1
parzialmente il mese di giugno (tenuto conto dell'ultimo giorno scolastico e degli impegni extra scolastici del minore) e per intero i mesi luglio e agosto con il padre in Calabria, ove i genitori si impegneranno uno nell'accompagnarlo in Calabria e l'altro nel riportarlo a
Parma, garantendo comunque alla madre di trascorrere il periodo delle proprie ferie con il figlio;
7. ogni qualvolta si recherà in Calabria per stare col padre, la mamma avrà cura Per_1
di fornirgli il necessario dal punto di vista dell'abbigliamento e dei dispositivi ovvero farmaci per il diabete;
8. per i mesi di giugno, luglio ed agosto, periodo in cui starà presso il padre, non Per_1
sarà dovuto alcun contributo al mantenimento;
9. sarà cura di entrambi i genitori, comunicare gli spostamenti ed i nominativi delle persone con le quali il minore resta affidato in loro sostituzione ed assenza anche per motivi di lavoro;
eventuali spese di baby-sitter saranno interamente a carico della madre;
10. il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 100,00 (cento) mensili, CP_1 Pt_1
esclusi i mesi di giugno, luglio e agosto, a titolo di contributo al mantenimento per il minore, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
11. le somme per l'assegno unico destinato a , saranno percepite dal genitore con Per_1 collocamento prevalente, ovvero dalla signora Pt_1
12. le somme per l'indennità di frequenza di cui è beneficiario verranno gestite Per_1
dal genitore con collocamento prevalente, ossia la signora Pt_1
13. con le somme accantonate sul Libretto di Risparmio Postale intestato ad Per_2
verrà acquistato dai genitori un buono fruttifero postale dedicato al minore
[...] ; Persona_2
14. Nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e il suo compleanno il minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi e tenendo conto della distanza, resterà rispettivamente con la madre e con il padre per 24 ore.
15. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti e i sottoscritti avvocati rinunciano al beneficio della solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 comma 8 legge professionale forense.
L'accordo tra le parti, pertanto, può essere recepito nella presente sentenza, nella parte in cui stabilisce la regolamentazione dei rapporti tra i genitori per la gestione del minore.
In ragione dell'accordo concluso, le spese debbono ritenersi compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, visti ed applicati gli artt. 337 bis c.c.; dispone la regolamentazione dell'affido, del collocamento del minore e del suo Per_1
mantenimento, alle condizioni concordate tra le parti come sopra riportate.
Spese compensate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli