Sentenza 3 agosto 2006
Massime • 1
In tema di contributi ENPAM in favore del professionista svolgente attività medica specialistica, il direttore sanitario di una struttura privata gestita da una società o da persona giuridica non ha alcun diritto al versamento sul proprio conto del contributo in relazione all'attività svolta dai singoli medici, atteso che la legge n. 833 del 1978 prevede che il servizio possa essere affidato ad istituzioni sanitarie di carattere privato attraverso "apposite convenzioni" su schemi approvati dal Consiglio dei Ministri (art. 43), mentre diverse sono le convenzioni stipulate con "personale sanitario", di cui all'art. 48, che si riferisce al personale convenzionato sempre considerandolo come costituito da persone fisiche, tanto medici specialistici che generici. Non sussiste pertanto la possibilità di convenzioni di un terzo tipo, stipulate da persona giuridica o ente collettivo, nelle quali un medico assuma un rapporto previdenziale con il servizio sanitario nazionale, obbligato perciò a versare i contributi in suo favore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2006, n. 17574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17574 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA USL/1 LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 18, presso lo studio dell'avvocato SALDUTTI NICOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSI STEFANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO SI, TO TR nella loro qualità di eredi della dr.ssa AD CA già Direttore Sanitario del Centro Salus AD CA s.a.s. elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, rappresentati e difesi dall'avvocato LAUDISA LEONARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
FONDAZIONE ENPAM;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1726/2004 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 04/10/04 - R.G.N. 611/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/06 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato CAVALLO per delega ROSSI;
udito l'Avvocato LAUDISA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 gennaio 2003 CA AD, quale Direttore sanitario Centro Salus AD CA s.a.s., chiese che il Tribunale di Lecce condannasse l'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LE/1 (A.U.S.L. LE/1) al versamento presso l'E.N.P.A.M. dei contributi sulle prestazioni effettuate da novembre 1999 al marzo 2000, comprese quelle direttamente pagate dagli assistiti a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket).
Con sentenza del 11 novembre 2003 il Tribunale respinse la domanda. In accoglimento dell'imputazione poi proposta da CO e LU RI nella loro qualità di eredi di CA AD la domanda fu poi accolta dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza del 24 agosto 2004. Afferma il giudicante che era stato accertato che il ricorrente, quale direttore sanitario dell'Istituto nel periodo in controversia, assumeva ella sola ogni responsabilità nei confronti della A.U.S.L. LE/1 per le prestazioni mediche convenzionate.
Da ciò il giudicante deduce che nel caso in esame non sussiste una Società che eroga prestazioni specialistiche svolte da singoli medici ed ove il Direttore sanitario risponde solo del titolo dei medici stessi;
sussiste un singolo professionista, che si avvale di altri medici per la propria opera.
E tale fatto non esclude che egli solo sia il responsabile;
ne' la sua tutela previdenziale può essere esclusa per il fatto che egli svolga l'atti vita in forma societaria non individuale;
ne' il Servizio Sanitario Nazionale può avvantaggiarsi di questa differente gestione.
Poiché i rapporti interni alla struttura non hanno effetto nei confronti dell'AZIENDA, il fatto che altri medici collaborino con il Direttore sanitario resta irrilevante.
Per la Cassazione di questa sentenza l'A.U.S.L. LE-1 propone ricorso, articolato in un unico motivo;
CO e RI LU resistono con controricorso, coltivato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Denunciando per l'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 43, 44 e 48, del D.P.R. 16 maggio 1980 e della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, la ricorrente sostiene che il predetto D.P.R., norma ribadita dalla D.P.R. 23 marzo 1988 n. 120, art. 4, prevede il versamento del contributo E.N.P.A.M. sui compensi liquidati soltanto "ai medici specialisti convenzionati" e "sul conto personale di ciascun sanitario": non sui compensi liquidati a soggetti privati costituiti da presidi sanitari gestiti in forma societaria.
Ciò era già previsto dall'Accordo 8 febbraio 1974 FNOOMM - ENTI MUTUALISTICI (ancora vigente per il predetto D.P.R. 16 maggio 1980), per cui, data la particolare struttura giuridica ed amministrativa degli istituti specialistici, non verranno per essi corrisposti i contributi.
D'altra parte, è fondamentale il rapporto sinallagmatico retribuzione - contribuzione. Le A.U.S.L. erogano i corrispettivi della prestazione alla struttura convenzionata: non al Direttore sanitario. Il corrispettivo viene poi iscritto nel bilancio della Società, e non costituisce la retribuzione del Direttore. Questi a sua volta riceve il proprio compenso dalla struttura convenzionata. E pertanto i corrispettivi non possono essere considerati quali compensi resi dall'AZIENDA al Direttore. Nè si può ritenere che l'AZIENDA versi sul conto del Direttore una contribuzione calcolata sui corrispettivi percepiti dalla Società (anche attraverso il lavoro di altri medici): ciò costituirebbe una ingiustificata locupletazione per il professionista.
In secondo luogo, la L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, prevedendo convenzioni anche con istituzioni sanitarie private gestite dai persone fisiche o da società ed esigendo che queste istituzioni abbiano un direttore sanitario, disciplina la natura e la funzione del direttore stesso, disponendo che questi risponde del possesso dei titoli professionali da parte del personale e dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi;
ciò assume maggiore importanza ove la prestazione sanitaria sia erogata anche da altri medici specialistici.
Ciò trova riscontro nell'Accordo collettivo nazionale approvato con D.P.R. 16 maggio 1980, che, nell'ipotesi in cui il professionista trasformi la propria gestione da individuale in societaria, prevede il trasferimento del rapporto convenzionale alla nuova struttura costituita, quale nuovo soggetto di diritto. Da ciò discende che titolare dei rapporti giuridici diretti al raggiungimento degli scopi sociali è la società.
Le prestazioni effettuate dalla società sono da riferire alla stessa società, quale centro di imputazione di diritti e di obblighi derivanti dal rapporto di convenzionamento.
Altro è il piano giuspubblicistico, ove, nell'ambito del rapporto fra AZIENDA e professionista, sussiste l'obbligo del convenzionato di garantire le prestazioni;
altro è il piano giuslavoristico, ove fra AZIENDA e direttore del centro convenzionato, alcun rapporto sussiste, in quanto questi riceve il compenso dalla struttura e nei confronti dell'AZIENDA alcuna sua pretesa è ipotizzarle.
2. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
3. La L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, prevede che il servizio possa essere affidato, fra l'altro, ad "istituzioni sanitarie di carattere privato", attraverso un'attività regolata "da apposite convenzioni" stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri (art. 43).
Diverse sono le convenzioni stipulate con "personale sanitario", e previste dal successivo art. 48, il quale fissa i principi per il contenuto degli accordi collettivi nazionali ai quali le stesse convenzioni dovranno "del tutto" conformarsi. L'art. 48, diviso in dodici commi, si riferisce al personale convenzionato sempre considerandolo come costituito esclusivamente da persone fisiche, si tratti di medici specialistici oppure generici, legati ad incompatibilità, tenuti ad aggiornarsi, ad assicurare la continuità del servizio, a collaborare eventualmente servendosi di ambulatori privati.
La possibilità di convenzioni d'un terzo genere, stipulate da una persona giuridica o comunque da un ente collettivo, ma nelle quali un medico, ossia una persona fisica, instaurerebbe un rapporto previdenziale (assicurato - assicurante) col servizio sanitario nazionale, obbligato perciò a versare i contributi a suo favore, viene configurata dalla Corte d'Appello senza alcuna base normativa e con la conseguenza, altresì illegittima, che i contributi dovrebbero essere collocati su una somma - compenso spettante non al medico ma alla persona giuridica, titolare della convenzione. È possibile che la convenzione venga stipulata con una società, ai sensi dell'art. 43 cit., e che nel rapporto coi pazienti unico soggetto responsabile sia il medico, comunque legato giuridicamente alla società, cosi restando salva la personalità delle prestazioni professionali già richiesta dalla L. 23 novembre 1939, n. 1815 (Cass. Sez. Un. 27 settembre 1997 n. 9500). Ma ciò non altera la suddetta bipartizione del modello convenzionale, voluta dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833.
In questo senso la Corte di Cassazione si è già espressa con la sentenza 13 maggio 2005 n. 10050 (e del resto la distinzione netta fra persona fisica ed impresa, legate da un rapporto giuridico al Servizio sanitario nazionale, sta già in Cass. 25 marzo 1985 n. 2099, Cass. 24 febbraio 1986 n. 1149, Cass. 7 giugno 1986 a 3810).
4. L'errore dell'affermazione resa dalla Corte di merito - in breve consistente nell'aver confuso le posizioni del titolare del rapporto convenzionale e del responsabile del servizio - conduce alla Cassazione della sentenza impugnata, e (per l'art. 384 c.p.c., comma 1), non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, alla reiezione della domanda proposta contro l'AZIENDA.
5. Sussistono giusti motivi (anche per la divergenza delle relative decisioni) per disporre la compensazione delle spese relative ai giudizi di merito. La parte controricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnato;
e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta da DO CA nei confronti della AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LE/1; compensa le spese relative ai giudizi di merito;
condanna SI e TO TR a pagare alla indicata AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LE/1 le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di Euro 12,00 oltre ad Euro 1.500,00 per onorario ed oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2006