Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2006, n. 17574
CASS
Sentenza 3 agosto 2006

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In tema di contributi ENPAM in favore del professionista svolgente attività medica specialistica, il direttore sanitario di una struttura privata gestita da una società o da persona giuridica non ha alcun diritto al versamento sul proprio conto del contributo in relazione all'attività svolta dai singoli medici, atteso che la legge n. 833 del 1978 prevede che il servizio possa essere affidato ad istituzioni sanitarie di carattere privato attraverso "apposite convenzioni" su schemi approvati dal Consiglio dei Ministri (art. 43), mentre diverse sono le convenzioni stipulate con "personale sanitario", di cui all'art. 48, che si riferisce al personale convenzionato sempre considerandolo come costituito da persone fisiche, tanto medici specialistici che generici. Non sussiste pertanto la possibilità di convenzioni di un terzo tipo, stipulate da persona giuridica o ente collettivo, nelle quali un medico assuma un rapporto previdenziale con il servizio sanitario nazionale, obbligato perciò a versare i contributi in suo favore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2006, n. 17574
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17574
    Data del deposito : 3 agosto 2006

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