Articolo 5 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 novembre 1986
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Versione
28 marzo 1987
Art. 5. 1. Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza (( , con esclusione degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro )) , sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensita' abitativa colpite dal sisma del novembre 1980.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 28 marzo 1987
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