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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/12/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 641/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 19.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 641/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Stefana Cirio Parte_1
ricorrente c o n t r o
Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
allega di aver lavorato con mansioni barista, inquadrato al V liv. CCNL Pubblici Esercizi, Parte_1
alle dipendenze di dal 7.8.2018 al 16.2.2024, con contratto a Controparte_1
tempo indeterminato e con orario dalle 6,00 alle 14,00 per sei giorni alla settimana;
che il 16.2.2024 ha rassegnato le dimissioni per giusta causa;
di essere creditore, come da conteggio sindacale, di €
48.008,32 per differenze retributive e mensilità non pagate.
Tanto premesso, così conclude: «Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo pieno in applicazione del C.C.N.L. Pubblici
Esercizi con qualifica di operaio, mansione di barista livello 5 e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia;
Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma lorda di € 48.008,32 (detratti eventuali acconti) a titolo di residua retribuzione mensilità di agosto, settembre e ottobre 2018, retribuzione mensilità di novembre e dicembre 2018, residua retribuzione mensilità di marzo e ottobre 2019, residua retribuzione mensilità marzo, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, residua retribuzione mensilità di gennaio, aprile, luglio, agosto, novembre e dicembre 2021, retribuzione mensilità di maggio e giugno 2021, residua retribuzione mensilità di gennaio, febbraio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, residua retribuzione mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, novembre e dicembre 2023, retribuzione mensilità di gennaio e febbraio 2024, fest in dom, ferie non godute, rol non goduta, mancato preavviso, 13°esima, 14°esima, nonché TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo;
Dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in (14042)
[...]
Calamandrana, piazza Dante Alighieri n. 6 (Partita Iva ), al pagamento, in favore del P.IVA_1 sig. della somma lorda di € 48.008,32, o verior somma accertata in corso di causa, a Parte_1
titolo di residua retribuzione mensilità di agosto, settembre e ottobre 2018, retribuzione mensilità di novembre e dicembre 2018, residua retribuzione mensilità di marzo e ottobre 2019, residua retribuzione mensilità marzo, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, residua retribuzione mensilità di gennaio, aprile, luglio, agosto, novembre e dicembre 2021, retribuzione mensilità di maggio e giugno 2021, residua retribuzione mensilità di gennaio, febbraio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, residua retribuzione mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, novembre e dicembre 2023, retribuzione mensilità di gennaio e febbraio 2024, fest in dom, ferie non godute, rol non goduta, mancato preavviso, 13°esima, 14°esima, nonché TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo. Spese come per legge».
Malgrado rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, la convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Il ricorrente ha dimostrato la sussistenza del titolo, e cioè il contratto di lavoro subordinato in forza del quale ha formulato la domanda di condanna della convenuta al pagamento di € 48.008,32.
Lo svolgimento, di fatto, delle prestazioni lavorative è stato confermato dalla teste Testimone_1
malgrado rituale notificazione dell'ordinanza con la qual sono stati ammessi i Controparte_2 mezzi di prova, non si è presentata per rendere l'interrogatorio formale.
I conteggi prodotti appaiono formalmente e sostanzialmente corretti, per cui ben possono essere utilizzati per quantificare il credito spettante al ricorrente.
Deve tenersi conto del versamento di € 8.000,00 effettuato dalla resistente in corso di causa, come dichiarato dall'avv. Stefania Cirio nel corso dell'udienza di discussione.
Pertanto, deve essere condannata a pagare a € CP_1 Controparte_1 Parte_1
40.008,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive e mensilità
è altri istituti contrattuali non versati.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna Controparte_1
a pagare a € 40.008,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Parte_1
condanna a rimborsare a le spese processuali che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 259,00 per contributo unificato ed in € 5.000,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 19 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
FA IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 19.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 641/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Stefana Cirio Parte_1
ricorrente c o n t r o
Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
allega di aver lavorato con mansioni barista, inquadrato al V liv. CCNL Pubblici Esercizi, Parte_1
alle dipendenze di dal 7.8.2018 al 16.2.2024, con contratto a Controparte_1
tempo indeterminato e con orario dalle 6,00 alle 14,00 per sei giorni alla settimana;
che il 16.2.2024 ha rassegnato le dimissioni per giusta causa;
di essere creditore, come da conteggio sindacale, di €
48.008,32 per differenze retributive e mensilità non pagate.
Tanto premesso, così conclude: «Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo pieno in applicazione del C.C.N.L. Pubblici
Esercizi con qualifica di operaio, mansione di barista livello 5 e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia;
Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma lorda di € 48.008,32 (detratti eventuali acconti) a titolo di residua retribuzione mensilità di agosto, settembre e ottobre 2018, retribuzione mensilità di novembre e dicembre 2018, residua retribuzione mensilità di marzo e ottobre 2019, residua retribuzione mensilità marzo, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, residua retribuzione mensilità di gennaio, aprile, luglio, agosto, novembre e dicembre 2021, retribuzione mensilità di maggio e giugno 2021, residua retribuzione mensilità di gennaio, febbraio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, residua retribuzione mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, novembre e dicembre 2023, retribuzione mensilità di gennaio e febbraio 2024, fest in dom, ferie non godute, rol non goduta, mancato preavviso, 13°esima, 14°esima, nonché TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo;
Dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in (14042)
[...]
Calamandrana, piazza Dante Alighieri n. 6 (Partita Iva ), al pagamento, in favore del P.IVA_1 sig. della somma lorda di € 48.008,32, o verior somma accertata in corso di causa, a Parte_1
titolo di residua retribuzione mensilità di agosto, settembre e ottobre 2018, retribuzione mensilità di novembre e dicembre 2018, residua retribuzione mensilità di marzo e ottobre 2019, residua retribuzione mensilità marzo, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, residua retribuzione mensilità di gennaio, aprile, luglio, agosto, novembre e dicembre 2021, retribuzione mensilità di maggio e giugno 2021, residua retribuzione mensilità di gennaio, febbraio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, residua retribuzione mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, novembre e dicembre 2023, retribuzione mensilità di gennaio e febbraio 2024, fest in dom, ferie non godute, rol non goduta, mancato preavviso, 13°esima, 14°esima, nonché TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo. Spese come per legge».
Malgrado rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, la convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Il ricorrente ha dimostrato la sussistenza del titolo, e cioè il contratto di lavoro subordinato in forza del quale ha formulato la domanda di condanna della convenuta al pagamento di € 48.008,32.
Lo svolgimento, di fatto, delle prestazioni lavorative è stato confermato dalla teste Testimone_1
malgrado rituale notificazione dell'ordinanza con la qual sono stati ammessi i Controparte_2 mezzi di prova, non si è presentata per rendere l'interrogatorio formale.
I conteggi prodotti appaiono formalmente e sostanzialmente corretti, per cui ben possono essere utilizzati per quantificare il credito spettante al ricorrente.
Deve tenersi conto del versamento di € 8.000,00 effettuato dalla resistente in corso di causa, come dichiarato dall'avv. Stefania Cirio nel corso dell'udienza di discussione.
Pertanto, deve essere condannata a pagare a € CP_1 Controparte_1 Parte_1
40.008,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive e mensilità
è altri istituti contrattuali non versati.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna Controparte_1
a pagare a € 40.008,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Parte_1
condanna a rimborsare a le spese processuali che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 259,00 per contributo unificato ed in € 5.000,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 19 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
FA IO