Ordinanza presidenziale 10 agosto 2019
Ordinanza collegiale 9 luglio 2020
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2020
Sentenza 30 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 30/11/2021, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2021
N. 01436/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2005, proposto da
NZ VI e EC AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Livio Viel, Maurizio Visconti, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Visconti in Venezia, Dorsoduro,1057;
contro
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Agordo - (Bl) non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo del giudizio:
- della deliberazione e relativi allegati, della Giunta Regionale del Veneto n. 4226 del 22 dicembre 2004, pubblicata sul BUR numero 5 del 18 gennaio 2005 avente ad oggetto: “Comune di Agordo (BL) Piano Regolatore Generale Approvazione con modifiche d’ufficio. Art. 45 – L.R. 27/6/1985 n. 61. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 – L.R. 27/6/1985 n. 61”;
- della deliberazione e relativi allegati, del Consiglio Comunale di Agordo n. 24 del 24 giugno 2003 con la quale il medesimo Comune ha adottato il Nuovo Piano Regolatore Generale, trasmesso alla Regione con nota numero 550 in data 19.01.2004 (agli atti della Regione il 20.01.2004);
- del parere n. 314 del 15 dicembre 2004 della Commissione Tecnica Regionale, sezione Urbanistica;
- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o conseguente, anche non noto, con espressa riserva d’impugnazione in particolare dei provvedimenti che saranno eventualmente assunti ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/85;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 24 novembre 2005:
- della deliberazione e relativi allegati, della Giunta Regionale del Veneto n. 2355 del 9 agosto 2005, pubblicata sul B.U.R. del 23 agosto 2005, avente ad oggetto: “Comune di Agordo (BL) Piano Regolatore Generale Approvazione definitiva Art. 46 – L.R. 27/6/1985 n. 61” con la quale è stato definitivamente approvato, per le parti di territorio interessate, lo strumento urbanistico generale;
- della deliberazione e relativi allegati, del Consiglio Comunale di Agordo n. 24 del 6 aprile 2005 con la quale il medesimo Consiglio ha controdedotto alle proposte di modifica ai sensi dell’art. 46 L.R. 61/1985;
- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o conseguente, anche non noto con espressa riserva d’impugnazione in particolare dei provvedimenti che saranno eventualmente assunti ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/85;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di un terreno nel Comune di Agordo (mappale 210, foglio 34) di estensione pari a circa 6300 mq. Nel presente giudizio, essi contestano le scelte urbanistiche di cui al nuovo PRG - adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Agordo n. 24 del 24 giugno 2003 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4226 del 22 dicembre 2004 - nella parte in cui modifica l’assetto territoriale in senso per loro peggiorativo, rendendo inedificabile l’area, che nel vecchio strumento urbanistico aveva destinazione “residenziale di completamento” .
2. Nel ricorso sono articolati i seguenti motivi di impugnazione:
A) ECCESSO DI POTERE - mancata adeguata istruttoria e mancata valutazione dello stato di fatto delle urbanizzazioni - in particolare mancata rilevazione della viabilità esistente - illogicità e incongruità delle nuove previsioni viabilistiche - mancata previsione della viabilità “interna”, perché il nuovo PRG non tiene conto della viabilità esistente e delle possibilità di completamento, nonché dell’impianto urbanistico già consolidato del vecchio PRG. La nuova viabilità presenta un andamento brusco e innaturale, mentre le strade esistenti, non risultano rappresentate graficamente nel PRG.
B) ECCESSO DI POTERE SOTTO ALTRO PUNTO DI VISTA – in particolare: quanto alle scelte dimensionali e alla zonizzazione delle aree edificabili - mancata, errata o incompleta valutazione dello stato dell'edificazione - carenza istruttoria nella formazione delle zone omogenee - errata o comunque incompleta rappresentazione cartografica - illogicità e contraddittorietà della nuova pianificazione, perché per le zone omogenee vicine ai terreni e all’abitazione dei ricorrenti (in particolare le zone C1/9 e C2/3), le tavole di PRG non hanno rilevato fedelmente l'edificazione esistente, il che induce a ritenere errato il dimensionamento delle aree.
C) ECCESSO DI POTERE SOTTO ULTERIORE ASPETTO - incongruità e illogicità delle scelte di ridurre la superficie della zona edificabile relativamente al terreno dei ricorrenti – contraddittorietà rispetto ad altre zonizzazioni ed espansioni edificatorie – mancata motivazione e contraddittorietà della nuova destinazione urbanistica denominata ‘“VA/4”, perché l’area di proprietà dei ricorrenti, in precedenza edificabile, è rimasta solo in minima parte ricompresa in area edificabile (sigla C1/10). Il terreno era sempre stato considerato, dalla precedente pianificazione, come avente chiara vocazione urbanistica, il che non permette di comprendere l’attuale destinazione in area VA/4 di assoluta inedificabilità. Al contempo, terreni contigui, in precedenza inedificabili, sono stati resi edificabili, realizzandosi di fatto un trasferimento di volumetria dalle aree del ricorrente a queste aree.
D) VIOLAZIONE DI LEGGE - violazione dell’art. 10 (nn. 1 lett. b e 2 lett. b) e dell'art. 22 della Lr. 61/1985 e della legge urbanistica fondamentale 1050/1942, perché il PRG non definisce, nella sua cartografia, quali siano le strade pubbliche o di uso pubblico nelle diverse zone territoriali omogene.
E) VIOLAZIONE DI LEGGE - violazione dell’art.2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 e dell'art. 17 della legge 6 giugno 1967 nr.765 - violazione sotto altro aspetto dell’art.10 nr. 1, lett. c della lr. 61/85 - violazione o mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 26 della legge regionale 61/85 - ECCESSO DI POTERE - mancata motivazione in collegamento con la mancata applicazione dei criteri di cui allo stesso art. 26 - eccesso di potere nella localizzazione della destinazione VA/4 sotto altro punto di vista, perché la destinazione come VA/4 dell'area è del tutto imprecisa e incomprensibile, priva in realtà di una norma tecnica che la definisca. Dall’art. 19 delle NTA, non si comprende, in particolare, se si tratti di area soggetta a vincolo espropriativo o da realizzarsi a cura e spese dei lottizzanti. Qualora si tratti di aree soggette a vincolo espropriativo, la relativa scelta pianificatoria avrebbe dovuto essere ancor più congruamente motivata.
F) ECCESSO DI POTERE sotto ulteriori profili - disparità di trattamento - carenza d’istruttoria - errata rappresentazione dello stato di fatto - carenza d'analisi , perché il piano regolatore generale sarebbe complessivamente carente tanto negli aspetti “profondi” che in quelli “di corredo”. In particolare, la rappresentazione cartografica non contempla il tessuto viabilistico esistente, né descrive le volumetrie esistenti. Ne deriva la mancata considerazione dall’edilizia realizzata negli anni, con conseguente disparità di trattamento tra la posizione dei ricorrenti, che non avevano sino a quel momento edificato, e quella dei proprietari di altri fondi finitimi, che avevano già sfruttato le potenzialità edificatorie delle proprie aree.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di approvazione definitiva del PRG da parte della Regione – deliberazione 2355 del 9 agosto 2005 – pur non direttamente lesivo degli interessi dei ricorrenti, giacché le determinazioni loro riguardanti erano state assunte con i provvedimenti già impugnati in via principale. Nel ricorso per motivi aggiunti sono riproposti i sei motivi del ricorso principale, più un ulteriore motivo volto a valorizzare il vizio di “illegittimità derivata” del provvedimento sopravvenuto .
4. La Regione, con memoria del 05.06.2021, ha argomentato per l’infondatezza di ciascuno dei motivi ricorso, pur osservando preliminarmente che le previsioni urbanistiche cui si rivolgono le doglianze avversarie sono frutto di scelte dell’Amministrazione comunale e ad essa esclusivamente imputabili, essendo state approvate dalla Regione senza alcuna modifica.
5. Il Comune di Agordo non si è costituito nel presente giudizio.
6. Il ricorso principale deve essere respinto, per l’infondatezza di ciascuno dei motivi articolati.
7. Con il primo motivo, i ricorrenti contestano la razionalità della pianificazione urbanistica, in particolare quanto alla definizione della nuova viabilità, che sarebbe stata definita all’esito di un’istruttoria incompleta e insufficiente.
7.1. Il motivo è infondato. Esso appare rivolto a contestare il merito delle scelte in materia di panificazione territoriale dell’ente locale, ampiamente discrezionali e che non richiedono, salvo specifiche ipotesi di affidamento qualificato del privato, non ricorrenti nel caso di specie, una particolare motivazione ( Cons. Stato, sez. IV, 17 marzo 2017, n. 1191 ). Alla luce di ciò, la costante giurisprudenza (si veda, da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 24 giugno, n. 4040; Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2020, n. 6276 ) ritiene che le stesse possano essere sindacate solo laddove inficiate da gravi errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali.
7.3. Nella prospettazione del ricorrente, l’irrazionalità della pianificazione urbanistica del Comune di Agordo dovrebbe desumersi quale logica conseguenza dalla mancata considerazione di alcune strade preesistenti – graficamente rappresentate in un elaborato di parte, oltre che in alcune foto (doc. 4 e 4- bis ) – che non si armonizzerebbero con le scelte pianificatorie dell’ente in punto di viabilità.
7.4. Le affermazioni sono generiche e non meritevoli di accoglimento. Considerate le funzioni e gli interessi perseguiti dal Comune con l’adozione dello strumento pianificatorio, che attengono alla destinazione di ampie aree del proprio territorio, non può attribuirsi rilievo determinante, quale indice di un cattivo esercizio del relativo potere, ad ogni eventuale difformità riscontrabile tra la cartografia allegata al PRG e l’esistente.
7.5. Dai documenti allegati al ricorso non è dato comprendere quale sia la dimensione delle strade che si affermano non riportate nel PRG, né la loro natura, né l’effettiva rilevanza per l’esistente rete viaria comunale. Al contempo, non risulta dimostrato dal ricorrente che le stesse strade non possano integrarsi con la nuova viabilità prevista dalla pianificazione censurata.
8. Con il secondo motivo, si valorizza, quale ulteriore indice dell’irragionevolezza della pianificazione, il non fedele e completo rilevamento dello stato attuale dell’edificazione esistente nel Comune, non correttamente rappresentato – quanto a superficie e volumetria – nelle tavole allegate allo strumento urbanistico.
8.1. Il ragionamento sotteso al motivo è analogo a quello di cui alla precedente doglianza e, anche in questo caso, non convince. Si evidenzia, in primo luogo, che a norma dell’art. 10 della legge regionale del Veneto n. 61 del 1985, applicabile ratione temporis alla fattispecie, la cartografia allegata allo strumento urbanistico generale deve riportare i soli “edifici significativi esistenti e le aree a essi pertinenti” , mentre compete al piano particolareggiato (art. 12) la rappresentazione di tutte le costruzioni e i manufatti ubicati in una determinata area (lett. b). Non competeva al PRG e alla cartografia ad esso allegata, dunque, operare una rappresentazione delle edificazioni ad un puntuale livello di dettaglio.
8.2. In ogni caso, la semplice esistenza di eventuali errori di dimensionamento delle superfici e dei volumi non può, in assenza di più puntuali e specifici rilievi circa la rilevanza in concreto della scorretta rappresentazione dell’esistente, fondare un giudizio di complessiva irrazionalità e quindi di illegittimità della nuova pianificazione territoriale.
9. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano il trattamento deteriore riservato al loro terreno dalla nuova pianificazione e l’incongruenza dell’attuale destinazione, che ne sancisce l’inedificabilità, anche alla luce della precedente destinazione edificatoria.
9.1. Come afferma costante giurisprudenza, tuttavia, le scelte inerenti al governo del territorio non sono in alcun condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius o alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente P.R.G. ( Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2412) . Al contempo, sono del tutto generiche le censure relative ad asserite disparità di trattamento rispetto ai proprietari di altre aree limitrofe (nemmeno esattamente identificate), che avrebbero conservato l’edificabilità.
10. Con il quarto motivo, si contesta la mancata definizione nel PRG delle strade pubbliche o di uso pubblico nelle diverse zone territoriali omogene. A tale proposito, si rileva che non compete alla cartografia allegata al PRG la specificazione della natura pubblica o privata di una strada. Il PRG, del resto, è atto privo di qualsiasi influenza ai fini della classificazione delle strade comunali, che è invece compiuta con deliberazione del Consiglio comunale secondo il procedimento di cui all'art. 8 della l. n. 126/1958, non inciso dal successivo d. lgs. n. 285/1992, ( Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 18 giungo 2013, n. 215).
11. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la mancata definizione del regime proprio della destinazione VA/4, assegnata a parte delle aree di proprietà. Il motivo è infondato. Nel parere della CTR (allegato A alla delibera 2246 del 2004 impugnata pagg. 8 e 15) si rinviene infatti adeguata illustrazione della natura e del regime proprio delle zone identificate come VA (cioè verde attrezzato), classificate tra le " Zone F - strutture d’interesse comune ".
11.1. In merito alla mancata adeguata motivazione del vincolo, si rileva che la destinazione a verde attrezzato non configura un vincolo espropriativo, come sostenuto dal ricorrente, ma un vincolo conformativo, funzionale all'interesse pubblico generale ( Cons. Stato, sez. II, 21 gennaio 2020, n. 476 ), la cui apposizione non abbisogna di particolare supporto motivazionale.
12. Il sesto ed ultimo motivo non presenta un connotato di reale autonomia rispetto ai precedenti, riproponendo di fatto le censure già articolate e valorizzando in particolare il profilo della disparità di trattamento che i ricorrenti avrebbero subito, per la destinazione apposta all’area di proprietà, rispetto ai proprietari di aree finitime.
12.1. Si evidenzia, a tale proposito, che secondo la giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2021, n. 5508) il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo qualora sussista identità assoluta tra situazioni diversamente considerate, presupposto del quale l’interessato deve dare prova rigorosa. In materia urbanistica, peraltro, attesa l’ampia discrezionalità che connota la funzione, la giurisprudenza tende ad escludere possa configurarsi una disparità di trattamento riguardo alla destinazione impressa a immobili vicini ( Cons. Stato, sez. II, 27 maggio 2021, n. 4089) .
12.2. Del tutto insufficiente a supportare la doglianza appare dunque il ragionamento articolato dai ricorrenti, che si affermano ingiustamente discriminati rispetto a – non meglio identificati – proprietari di aree finitime che abbiano già tratto profitto dall’edificabilità dell’area.
13. Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere respinto.
13.1. Deve essere respinto anche il ricorso per motivi aggiunti, che riproduce le stesse censure articolate con il ricorso principale, oltre ad un vizio di “illegittimità derivata” del provvedimento sopravvenuto, la cui infondatezza è diretta e immediata conseguenza della reiezione del ricorso principale.
13.2. Il carattere risalente del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Paolo Nasini, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO