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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1111/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1111/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Gianfranco Zuretti n. 33, Pt_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Ombretta Fapulli, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco pro – tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonello
Mandarano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Enrico
Barbagiovanni e all'avv. Salvatore Smaldone;
appellato
Avente ad oggetto: canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap)
pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni
Per Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 7880/2022 emessa dal Tribunale di Milano
Prima Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Serena Nicotra nell'ambito del giudizio N.R.G. 937/2020, depositata in cancelleria in data 11/10/2022 mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di riscossione intrapresa dal e l'illegittimità dell'impugnata intimazione numero Controparte_1
20190430158320000000424 del per mancata notifica degli atti presupposti e Controparte_1 per l'effetto annullare l'intimazione impugnata” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
7880/22 resa dal Tribunale di Milano, nonché l'intimazione di pagamento n.
20190430158320000000424, condannando a corrispondere in favore Pt_1 dell'Amministrazione Civica, ex art. 20, comma 3, lett. a, Reg. COSAP, la somma di € 18.824,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura in-terna dell'Ente Pubblico Comune di Milano”.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 7880/2022 pubblicata in data 11.01.2022, il Tribunale di Milano così disponeva:
“- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 2019 Parte_1
0430158320000000424 emessa dal e notificata il 4.12.2019; Controparte_1
- condanna la società attrice al pagamento in favore del delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.264,50 per compensi, oltre spese generali al 15% ed oneri riflessi”.
2. Con tale pronuncia veniva definito il giudizio promosso da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento di euro 18.824,00, avente n. 2019 0430158320000000424, emessa e notificata dal in data 4-9/12/2019, ai sensi dell'art 50 d.p.r. Controparte_1
602/19731, a titolo di indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico (art. 20, comma 3,
lett. a) Reg. Cosap2).
3. Il Tribunale di Milano, per quanto di attuale interesse ai fini dell'appello, così principalmente motivava. 1 In base al quale: “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo
26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni”.
pagina 3 di 10
3.a) Innanzi tutto, l'azione proposta da veniva qualificata in termini di “opposizione Parte_1 all'esecuzione” ex art. 615 c.p.c., essendo contestato il diritto dell'Amministrazione di procedere ad esecuzione forzata.
Rilevava, in particolare, il Giudice di primo grado che l'omessa opposizione alla precedente ingiunzione di pagamento, ex art. 3 R.D. 639/1910, non avesse effetti preclusivi rispetto all'opposizione oggetto di controversia.
Si richiamava, sul punto, la pronuncia della Corte di Cassazione, dell'11 marzo 2021, n. 6833 che aveva espresso il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme
dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna
preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione
esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.”.
3.b.) Nel merito, la doglianza sollevata da - in ordine al difetto di certezza del credito Pt_1
ingiunto – veniva ritenuta infondata.
Sul punto, si premetteva che la Società fosse stata autorizzata, in virtù di provvedimento del
15.2.2000, ad occupare il suolo pubblico sito in Milano, “Via Spartaco n. 37 angolo via Cadore”, con tavoli, sedie, fioriere, tende ombra – sole e tenda solare tradizionale, per complessivi mq.
74,185.
Inoltre, che – in occasione del sopralluogo della Polizia Locale del 2.3.2010 – veniva accertata la presenza di una struttura non autorizzata composta da elementi di lega leggera ed ancorata, sia al suolo, che alla parete dello stabile.
In data 13.4.2010, la Società veniva diffidata alla rimozione della struttura.
pagina 4 di 10 Successivamente, nell'anno 2010, la Società presentava istanza di modifica della precedente concessione di suolo pubblico - istanza che veniva respinta, essendo stato realizzato un manufatto del tutto diverso da quello autorizzato.
Nel successivo sopralluogo della Polizia Locale del 15.9.2011, quest'ultimo risultava ancora presente, accertandosi l'occupazione abusiva di suolo pubblico per mq. 88,00.
3.c.) Quanto all'entità delle somme richieste in pagamento, il Tribunale osservava che – nella precedente ingiunzione notificata il 23.1.2015 – era già stato indicato l'importo dovuto per capitale, interessi e spese, nella “Tabella A”; inoltre, che quest'ultima richiamava il precedente avviso di pagamento n. 270/2011, notificato il 22.03.2012, nel quale risultavano esposti i criteri di determinazione della somma dovuta, ivi compresi i metri quadrati occupati senza titolo, la disciplina applicabile e i criteri per il calcolo del canone.
In ragione di tali principali valutazioni e in assenza di specifiche contestazioni, l'opposizione proposta da veniva respinta. Pt_1
4. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 1111/2023, per un unico motivo che, Parte_1
in seguito, verrà esaminato.
5. Il si è costituito nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
6. Alla prima udienza dell'8.11.2023, la causa veniva rinviata per la decisione, ex art. 352
c.p.c., al 15 gennaio 2025, con l'assegnazione dei termini di legge.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Innanzi tutto, deve essere affrontata la questione preliminare proposta da parte appellata, “ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”, di inammissibilità dell'opposizione di Pt_1
in quanto “opposizione agli atti esecutivi” (art. 617 c.p.c.) - con la quale si
[...] deducono “vizi di forma del procedimento esecutivo esattoriale” - non proposta nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione in esame sia inammissibile e, comunque, infondata.
pagina 5 di 10 I.A In generale, si rileva che la parte risultata vittoriosa all'esito del giudizio di primo grado debba proporre “appello incidentale” rispetto ad ogni questione respinta “in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza”, atteso che la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. è riferibile alle sole questioni non esaminate, perché risultate superate o assorbite, al fine di evitare la presunzione di rinuncia.3
I.B. Premesso tale principio, nel caso in esame – così come evidenziato in premessa – il Tribunale di Milano ha espressamente valutato l'ammissibilità dell'opposizione di (pg. 5 sentenza), Pt_1
richiamando il principio di diritto affermato dalla citata pronuncia di Cass. Civ. n. 6833/2021 ed in base al quale “ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata
ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.”.
Pertanto, qualsivoglia censura, avverso tale valutazione, si sarebbe dovuta proporre mediante appello incidentale e non con la sola riproposizione di tale questione ex art. 346 c.p.c.
I.C. In ogni caso, anche a voler prescindere da tale rilievo, in generale, si osserva che l'opposizione pre - esecutiva sia qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. tutte le volte in cui venga contestato il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata ed anche allorquando – come nel caso in esame - venga in contestazione la determinazione del credito oggetto di intimazione.
Pertanto, la dedotta tardività dell'opposizione proposta da appare infondata. Pt_1
II. Passando al merito, con un unico motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza di primo grado per avere ritenuto adeguatamente provato, da parte dell'Amministrazione, il credito oggetto dell'intimazione di pagamento.
Rileva, in particolare, l'appellante che, nel caso di specie, non viene in rilievo un' “occupazione maggiore” rispetto quella autorizzata, ma “un'occupazione difforme”, in ragione dell'utilizzo della citata struttura (assimilabile a un dehors) non prevista nel provvedimento concessorio già indicato. 3 Trattasi di principio consolidato, fra molte, si rimanda a Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9505; pagina 6 di 10 Di conseguenza – si prosegue - non risulterebbe rilevante, ai fini della quantificazione del canone richiesto, la maggiore superficie occupata, quanto, piuttosto, i criteri di calcolo utilizzati – criteri che non appaiono esplicitati negli atti già indicati e notificati all'odierna appellante.
Si conclude, pertanto, nel senso che il Giudice di primo grado non abbia fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova gravante in capo all'Amministrazione.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame sia fondata, per le seguenti principali considerazioni.
II.A. Si premette che, nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione – quale è quella intrapresa da Pt_1
– la contestazione, da parte dell'intimato, dell'entità del credito, oneri il creditore, quale attore
[...] in senso sostanziale, a dare prova dell'esattezza degli importi richiesti e dei criteri a tale fine utilizzati.
II.B. Sul punto, si premette che il ritenga come la correttezza di tali importi Controparte_1
risulti valutabile in base al primo avviso di pagamento n. 270/2011 del 12.10.2011, notificato in data 22.3.2012 (doc. n. 12 ; alla successiva ingiunzione di pagamento datata 17.12.2014 CP_1
(doc. n. 13 e, infine, all'intimazione di pagamento qui opposta (doc n. 14 . CP_1 CP_1
Orbene, disaminando il primo avviso di pagamento citato - quale unico atto che contiene i criteri di dettaglio per la quantificazione del canone – si ha evidenza della “tariffa” (151,77600), del coefficiente di “categoria viaria” (“3”) e dei metri quadrati occupati (88,5 mq.), oltre che della data di inizio e di fine occupazione (01.01.2011 – 31.12.2011).
La quantificazione complessiva del canone è indicata in euro 13.432,18, oltre alla maggiorazione del 30% (ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. a) cit.) – (= euro 4.029,65) – per l'importo complessivo di euro 17.461,83.
Osserva, altresì, il che si tratta di criteri corretti, per quanto documentato dal Controparte_1
Regolamento Cosap e dal Tariffario Stradario prodotti in giudizio sub docc. nn. 1a, 1b, 1c.
In ultimo, l'appellato rileva che quest'ultimo è atto ricognitivo di tariffe vigenti, a livello statale e regionale e che, per quanto già affermato dal Giudice di primo grado, consente di ravvisare, nel credito ingiunto, i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
pagina 7 di 10 Ciò premesso, ritiene questa Corte che tali valutazioni non siano meritevoli di condivisione, per le seguenti principali ragioni.
II.C. Innanzi tutto, si osserva che parte appellata abbia prodotto in giudizio – al fine di documentare le fonti dei propri conteggi – della documentazione che risulta essere entrata in vigore in epoca successiva all'accertamento dei fatti ed all'invio dell'avviso di pagamento del 12 ottobre
2011.
Invero, il “Tariffario” prodotto sub doc. n. 1b), risulta essere entrato in vigore in data “1 agosto
2012” ed il “Viario Cosap” è datato 18.11.2011 (doc. n. 1c).
Appare, dunque, ragionevole affermare che la determinazione del canone Cosap, ai sensi dell'art. 20 Reg. Comune Milano cit., sia avvenuta in base ad altra e precedente documentazione.
Conforta tale considerazione la previsione, di cui all'art. 2 del “Tariffario” prodotto in giudizio e che espressamente prevede quanto segue: “Il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività è valutato in base al beneficio economico dell'occupazione ed è individuato annualmente, mediante
apposita deliberazione della Giunta Comunale, entro i valori minimi e massimi sotto indicati secondo i criteri generali che regolano il prelievo così come indicati nell'art. 6 del Regolamento
Cosap”.
In ogni caso, si rileva che l'avviso di pagamento citato non contiene tutti i dati necessari al fine di addivenire alla quantificazione del canone richiesto (= euro 13.432,18), in quanto, in base ai fattori ivi indicati, si otterrebbe un maggiore prodotto finale (= euro 40.296,528).
In ultimo, si rileva che anche il più dettagliato conteggio proposto da parte appellata a pg. 19 della comparsa in appello – oltre a non risultare indicato nell'avviso di pagamento citato e nei successivi provvedimenti che, ad esso, si richiamano – porterebbe a quantificare un canone dovuto diverso rispetto a quello intimato, così che neppure tale prospettazione appare dare certezza in ordine ai criteri di computo effettivamente seguiti dall'Amministrazione ed alla loro correttezza in base alla disciplina a tale epoca vigente4.
pagina 8 di 10 Conclusivamente, l'appello viene accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata5.
Per l'effetto, consegue l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.2019
0430158320000000424 dell'importo di euro 18.824,00 emessa e notificata dal Controparte_1
in data 4-9-12.2019, nonché degli atti presupposti - l'avviso di pagamento n. 270/2011 del
12.10.2011 e l'ingiunzione n. 20140430019020000001505 del 17.12.2014 - che ad essa si riferiscono.
III. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m.
147/2022, applicati i parametri minimi, in base valore della causa, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione, per entrambi i gradi, della fase istruttoria.
Su tali basi, le spese processuali vengono liquidate in euro 1.937,00 per il primo grado, di cui euro
237,00 per anticipazioni ed in euro 2.339,50 per l'appello, di cui euro 355,50 per anticipazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza n. Pt_1
7880/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 11 ottobre 2022, annulla l'intimazione di pagamento n.2019 0430158320000000424, emessa e notificata dal Milano in CP_1
data 4 -9 dicembre 2019, nonché, quali atti presupposti, l'avviso di pagamento n.
270/2011 del 12.10.2011 e l'ingiunzione n. 20140430019020000001505 del 17.12.2014;
Il medesimo appellato indica quale risultato finale quello di euro 13.432,18.
Invece, effettuando tali calcoli, il risultato finale sarebbe pari ad euro 20.899,956, quindi, in difetto di migliore allegazione, non è dato comprendere come sia stato calcolato il canone richiesto. - condanna il alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Pt_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 4.276,50, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'art. 20, comma 3, del Regolamento del Comune di Milano prevede quanto segue:
“l'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, comporta l'obbligo per il trasgressore di corrispondere:
a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento);
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
c) le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285”. 4 Invero, l'appellante propone questo ulteriore criterio di calcolo: euro 75.00 (tariffa base) x coefficiente categoria viaria (C09: 1,58333) x coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (dehors permanenti:
2,00) x metri quadrati (mq. 88,00). 5 Si richiama, quale precedente specifico di questa Sezione, pronunciato fra le stesse parti ed avente ad oggetto l'opposizione all'intimazione di pagamento 27.11.2019, C.A. Milano, sentenza n. 1209 del 24 aprile 2024; pagina 9 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1111/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Gianfranco Zuretti n. 33, Pt_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Ombretta Fapulli, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco pro – tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonello
Mandarano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Enrico
Barbagiovanni e all'avv. Salvatore Smaldone;
appellato
Avente ad oggetto: canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap)
pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni
Per Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 7880/2022 emessa dal Tribunale di Milano
Prima Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Serena Nicotra nell'ambito del giudizio N.R.G. 937/2020, depositata in cancelleria in data 11/10/2022 mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di riscossione intrapresa dal e l'illegittimità dell'impugnata intimazione numero Controparte_1
20190430158320000000424 del per mancata notifica degli atti presupposti e Controparte_1 per l'effetto annullare l'intimazione impugnata” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
7880/22 resa dal Tribunale di Milano, nonché l'intimazione di pagamento n.
20190430158320000000424, condannando a corrispondere in favore Pt_1 dell'Amministrazione Civica, ex art. 20, comma 3, lett. a, Reg. COSAP, la somma di € 18.824,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura in-terna dell'Ente Pubblico Comune di Milano”.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 7880/2022 pubblicata in data 11.01.2022, il Tribunale di Milano così disponeva:
“- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 2019 Parte_1
0430158320000000424 emessa dal e notificata il 4.12.2019; Controparte_1
- condanna la società attrice al pagamento in favore del delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.264,50 per compensi, oltre spese generali al 15% ed oneri riflessi”.
2. Con tale pronuncia veniva definito il giudizio promosso da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento di euro 18.824,00, avente n. 2019 0430158320000000424, emessa e notificata dal in data 4-9/12/2019, ai sensi dell'art 50 d.p.r. Controparte_1
602/19731, a titolo di indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico (art. 20, comma 3,
lett. a) Reg. Cosap2).
3. Il Tribunale di Milano, per quanto di attuale interesse ai fini dell'appello, così principalmente motivava. 1 In base al quale: “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo
26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni”.
pagina 3 di 10
3.a) Innanzi tutto, l'azione proposta da veniva qualificata in termini di “opposizione Parte_1 all'esecuzione” ex art. 615 c.p.c., essendo contestato il diritto dell'Amministrazione di procedere ad esecuzione forzata.
Rilevava, in particolare, il Giudice di primo grado che l'omessa opposizione alla precedente ingiunzione di pagamento, ex art. 3 R.D. 639/1910, non avesse effetti preclusivi rispetto all'opposizione oggetto di controversia.
Si richiamava, sul punto, la pronuncia della Corte di Cassazione, dell'11 marzo 2021, n. 6833 che aveva espresso il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme
dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna
preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione
esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.”.
3.b.) Nel merito, la doglianza sollevata da - in ordine al difetto di certezza del credito Pt_1
ingiunto – veniva ritenuta infondata.
Sul punto, si premetteva che la Società fosse stata autorizzata, in virtù di provvedimento del
15.2.2000, ad occupare il suolo pubblico sito in Milano, “Via Spartaco n. 37 angolo via Cadore”, con tavoli, sedie, fioriere, tende ombra – sole e tenda solare tradizionale, per complessivi mq.
74,185.
Inoltre, che – in occasione del sopralluogo della Polizia Locale del 2.3.2010 – veniva accertata la presenza di una struttura non autorizzata composta da elementi di lega leggera ed ancorata, sia al suolo, che alla parete dello stabile.
In data 13.4.2010, la Società veniva diffidata alla rimozione della struttura.
pagina 4 di 10 Successivamente, nell'anno 2010, la Società presentava istanza di modifica della precedente concessione di suolo pubblico - istanza che veniva respinta, essendo stato realizzato un manufatto del tutto diverso da quello autorizzato.
Nel successivo sopralluogo della Polizia Locale del 15.9.2011, quest'ultimo risultava ancora presente, accertandosi l'occupazione abusiva di suolo pubblico per mq. 88,00.
3.c.) Quanto all'entità delle somme richieste in pagamento, il Tribunale osservava che – nella precedente ingiunzione notificata il 23.1.2015 – era già stato indicato l'importo dovuto per capitale, interessi e spese, nella “Tabella A”; inoltre, che quest'ultima richiamava il precedente avviso di pagamento n. 270/2011, notificato il 22.03.2012, nel quale risultavano esposti i criteri di determinazione della somma dovuta, ivi compresi i metri quadrati occupati senza titolo, la disciplina applicabile e i criteri per il calcolo del canone.
In ragione di tali principali valutazioni e in assenza di specifiche contestazioni, l'opposizione proposta da veniva respinta. Pt_1
4. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 1111/2023, per un unico motivo che, Parte_1
in seguito, verrà esaminato.
5. Il si è costituito nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
6. Alla prima udienza dell'8.11.2023, la causa veniva rinviata per la decisione, ex art. 352
c.p.c., al 15 gennaio 2025, con l'assegnazione dei termini di legge.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Innanzi tutto, deve essere affrontata la questione preliminare proposta da parte appellata, “ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”, di inammissibilità dell'opposizione di Pt_1
in quanto “opposizione agli atti esecutivi” (art. 617 c.p.c.) - con la quale si
[...] deducono “vizi di forma del procedimento esecutivo esattoriale” - non proposta nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione in esame sia inammissibile e, comunque, infondata.
pagina 5 di 10 I.A In generale, si rileva che la parte risultata vittoriosa all'esito del giudizio di primo grado debba proporre “appello incidentale” rispetto ad ogni questione respinta “in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza”, atteso che la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. è riferibile alle sole questioni non esaminate, perché risultate superate o assorbite, al fine di evitare la presunzione di rinuncia.3
I.B. Premesso tale principio, nel caso in esame – così come evidenziato in premessa – il Tribunale di Milano ha espressamente valutato l'ammissibilità dell'opposizione di (pg. 5 sentenza), Pt_1
richiamando il principio di diritto affermato dalla citata pronuncia di Cass. Civ. n. 6833/2021 ed in base al quale “ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata
ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.”.
Pertanto, qualsivoglia censura, avverso tale valutazione, si sarebbe dovuta proporre mediante appello incidentale e non con la sola riproposizione di tale questione ex art. 346 c.p.c.
I.C. In ogni caso, anche a voler prescindere da tale rilievo, in generale, si osserva che l'opposizione pre - esecutiva sia qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. tutte le volte in cui venga contestato il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata ed anche allorquando – come nel caso in esame - venga in contestazione la determinazione del credito oggetto di intimazione.
Pertanto, la dedotta tardività dell'opposizione proposta da appare infondata. Pt_1
II. Passando al merito, con un unico motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza di primo grado per avere ritenuto adeguatamente provato, da parte dell'Amministrazione, il credito oggetto dell'intimazione di pagamento.
Rileva, in particolare, l'appellante che, nel caso di specie, non viene in rilievo un' “occupazione maggiore” rispetto quella autorizzata, ma “un'occupazione difforme”, in ragione dell'utilizzo della citata struttura (assimilabile a un dehors) non prevista nel provvedimento concessorio già indicato. 3 Trattasi di principio consolidato, fra molte, si rimanda a Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9505; pagina 6 di 10 Di conseguenza – si prosegue - non risulterebbe rilevante, ai fini della quantificazione del canone richiesto, la maggiore superficie occupata, quanto, piuttosto, i criteri di calcolo utilizzati – criteri che non appaiono esplicitati negli atti già indicati e notificati all'odierna appellante.
Si conclude, pertanto, nel senso che il Giudice di primo grado non abbia fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova gravante in capo all'Amministrazione.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame sia fondata, per le seguenti principali considerazioni.
II.A. Si premette che, nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione – quale è quella intrapresa da Pt_1
– la contestazione, da parte dell'intimato, dell'entità del credito, oneri il creditore, quale attore
[...] in senso sostanziale, a dare prova dell'esattezza degli importi richiesti e dei criteri a tale fine utilizzati.
II.B. Sul punto, si premette che il ritenga come la correttezza di tali importi Controparte_1
risulti valutabile in base al primo avviso di pagamento n. 270/2011 del 12.10.2011, notificato in data 22.3.2012 (doc. n. 12 ; alla successiva ingiunzione di pagamento datata 17.12.2014 CP_1
(doc. n. 13 e, infine, all'intimazione di pagamento qui opposta (doc n. 14 . CP_1 CP_1
Orbene, disaminando il primo avviso di pagamento citato - quale unico atto che contiene i criteri di dettaglio per la quantificazione del canone – si ha evidenza della “tariffa” (151,77600), del coefficiente di “categoria viaria” (“3”) e dei metri quadrati occupati (88,5 mq.), oltre che della data di inizio e di fine occupazione (01.01.2011 – 31.12.2011).
La quantificazione complessiva del canone è indicata in euro 13.432,18, oltre alla maggiorazione del 30% (ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. a) cit.) – (= euro 4.029,65) – per l'importo complessivo di euro 17.461,83.
Osserva, altresì, il che si tratta di criteri corretti, per quanto documentato dal Controparte_1
Regolamento Cosap e dal Tariffario Stradario prodotti in giudizio sub docc. nn. 1a, 1b, 1c.
In ultimo, l'appellato rileva che quest'ultimo è atto ricognitivo di tariffe vigenti, a livello statale e regionale e che, per quanto già affermato dal Giudice di primo grado, consente di ravvisare, nel credito ingiunto, i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
pagina 7 di 10 Ciò premesso, ritiene questa Corte che tali valutazioni non siano meritevoli di condivisione, per le seguenti principali ragioni.
II.C. Innanzi tutto, si osserva che parte appellata abbia prodotto in giudizio – al fine di documentare le fonti dei propri conteggi – della documentazione che risulta essere entrata in vigore in epoca successiva all'accertamento dei fatti ed all'invio dell'avviso di pagamento del 12 ottobre
2011.
Invero, il “Tariffario” prodotto sub doc. n. 1b), risulta essere entrato in vigore in data “1 agosto
2012” ed il “Viario Cosap” è datato 18.11.2011 (doc. n. 1c).
Appare, dunque, ragionevole affermare che la determinazione del canone Cosap, ai sensi dell'art. 20 Reg. Comune Milano cit., sia avvenuta in base ad altra e precedente documentazione.
Conforta tale considerazione la previsione, di cui all'art. 2 del “Tariffario” prodotto in giudizio e che espressamente prevede quanto segue: “Il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività è valutato in base al beneficio economico dell'occupazione ed è individuato annualmente, mediante
apposita deliberazione della Giunta Comunale, entro i valori minimi e massimi sotto indicati secondo i criteri generali che regolano il prelievo così come indicati nell'art. 6 del Regolamento
Cosap”.
In ogni caso, si rileva che l'avviso di pagamento citato non contiene tutti i dati necessari al fine di addivenire alla quantificazione del canone richiesto (= euro 13.432,18), in quanto, in base ai fattori ivi indicati, si otterrebbe un maggiore prodotto finale (= euro 40.296,528).
In ultimo, si rileva che anche il più dettagliato conteggio proposto da parte appellata a pg. 19 della comparsa in appello – oltre a non risultare indicato nell'avviso di pagamento citato e nei successivi provvedimenti che, ad esso, si richiamano – porterebbe a quantificare un canone dovuto diverso rispetto a quello intimato, così che neppure tale prospettazione appare dare certezza in ordine ai criteri di computo effettivamente seguiti dall'Amministrazione ed alla loro correttezza in base alla disciplina a tale epoca vigente4.
pagina 8 di 10 Conclusivamente, l'appello viene accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata5.
Per l'effetto, consegue l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.2019
0430158320000000424 dell'importo di euro 18.824,00 emessa e notificata dal Controparte_1
in data 4-9-12.2019, nonché degli atti presupposti - l'avviso di pagamento n. 270/2011 del
12.10.2011 e l'ingiunzione n. 20140430019020000001505 del 17.12.2014 - che ad essa si riferiscono.
III. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m.
147/2022, applicati i parametri minimi, in base valore della causa, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione, per entrambi i gradi, della fase istruttoria.
Su tali basi, le spese processuali vengono liquidate in euro 1.937,00 per il primo grado, di cui euro
237,00 per anticipazioni ed in euro 2.339,50 per l'appello, di cui euro 355,50 per anticipazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza n. Pt_1
7880/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 11 ottobre 2022, annulla l'intimazione di pagamento n.2019 0430158320000000424, emessa e notificata dal Milano in CP_1
data 4 -9 dicembre 2019, nonché, quali atti presupposti, l'avviso di pagamento n.
270/2011 del 12.10.2011 e l'ingiunzione n. 20140430019020000001505 del 17.12.2014;
Il medesimo appellato indica quale risultato finale quello di euro 13.432,18.
Invece, effettuando tali calcoli, il risultato finale sarebbe pari ad euro 20.899,956, quindi, in difetto di migliore allegazione, non è dato comprendere come sia stato calcolato il canone richiesto. - condanna il alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Pt_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 4.276,50, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'art. 20, comma 3, del Regolamento del Comune di Milano prevede quanto segue:
“l'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, comporta l'obbligo per il trasgressore di corrispondere:
a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento);
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
c) le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285”. 4 Invero, l'appellante propone questo ulteriore criterio di calcolo: euro 75.00 (tariffa base) x coefficiente categoria viaria (C09: 1,58333) x coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (dehors permanenti:
2,00) x metri quadrati (mq. 88,00). 5 Si richiama, quale precedente specifico di questa Sezione, pronunciato fra le stesse parti ed avente ad oggetto l'opposizione all'intimazione di pagamento 27.11.2019, C.A. Milano, sentenza n. 1209 del 24 aprile 2024; pagina 9 di 10