Articolo 1 della Legge 13 novembre 1947, n. 1422
Articolo 2
Versione
23 dicembre 1947
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note effettuato in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 1° giugno 1946, circa, il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1947