CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 328/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NIZZARI FRANCESCO e dell'avv. SOLANO GABRIELLA
FRANCESCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NIZZARI FRANCESCO e dell'avv. SOLANO GABRIELLA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. NIZZARI FRANCESCO e dell'avv. SOLANO GABRIELLA
ALESSIA NA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._4
NIZZARI FRANCESCO e dell'avv. SOLANO GABRIELLA
appellanti – appellati incidentali e
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO ROSA P.IVA_1
ANTONINO COCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._5
IAMUNDO LEONARDO e dell'avv. LAUDADIO SABINO appellati – appellanti incidentali
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._6
CP_4 [...] (C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_2 dell'avv. SIRENA ANDREA
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
LA RUSSA ANTONINO
[...]
che hanno sottoscritto la polizza n. 10201068T, Controparte_6
C.F. 07585850584), con il patrocinio dell'avv. LANZI ALESSANDRO e dell'avv. BELLENCHI ANDREA
appellati
CONCLUSIONI
per gli appellanti principali: - In via preliminare ed istruttoria ex art.356 c.p.c., in considerazione anche della nuova documentazione medica sopravvenuta, disporre la rinnovazione del C.T.U. ed ammettere i mezzi istruttori per come formulati nell'atto introduttivo nonchè nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. che di seguito si riportano (…);
- Nel merito, in ragione della accertata responsabilità dei convenuti, condannare quest'ultimi al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore Per_1
quantificato nella complessiva somma pari ad € 252.917,00 pari al 35% di
[...]
invalidità, oltre la percentuale massima di personalizzazione, nonché del danno c.d. futuro con rivalutazione ed interessi o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi iure proprio dai sig.ri (quantificati Parte_1
nella misura del 30% del totale di IP, oltre personalizzazione massima) e Parte_2
(quantificati nella misura del 20% del totale di IP, oltre personalizzazione
[...]
massima) nonché dalle sig.re ES NA (quantificati nella misura del 20% del totale di IP, oltre personalizzazione massima) e (quantificati Controparte_2
nella misura del 20% del totale di IP, oltre personalizzazione massima), il tutto oltre rivalutazione e interessi in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
pag. 2/23 - Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti danni patrimoniali subiti e subendi dal sig. da liquidare secondo una valutazione Parte_1 equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- Con vittoria di spese e competenze.
per -Il rigetto in toto della domanda formulata dagli appellanti Controparte_7
tanto nel giudizio di primo grado quanto in grado di appello e conseguentemente riformare solo i capi della sentenza censurati con l'appello incidentale con i quali è stata accertata la responsabilità della azienda in via solidale con i dirigenti medici e condannato gli stessi al risarcimento del danno oltre a quello relativo alla compensazione delle spese.
per NI CO: rigettare l'appello principale proposto, ed in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) rigettare l'appello principale, perché manifestamente infondato in fatto e diritto;
2) accogliere l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, escludere la responsabilità del Dott. CO NI e conseguentemente rigettare la domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti;
3) in via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza e con riserva di gravame, qualificare la responsabilità del Dott. CO NI per colpa lieve, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
4) in via ulteriormente subordinata, in riforma della impugnata sentenza e con riserva di gravame, graduare la responsabilità del Dott. CO NI rispetto agli altri convenuti in misura non superiore al 10%;
5) condannare gli attori alle spese e competenze del giudizio e, nella denegata ipotesi di condanna dell'odierno convenuto, porre le spese a carico della Controparte_8 società assicuratrice che copre le responsabilità dei sanitari dell' Controparte_7
e del suo personale medico. pag. 3/23 per 1) rigettare l'appello principale, perché manifestamente Controparte_4
infondato in fatto e diritto e, quindi, qualsiasi domanda di responsabilità nei confronti del dott. ; Controparte_4
2) condannare gli appellanti alle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
3) nella denegata ipotesi di condanna dell'odierno appellato, da riferire comunque, alla percentuale di colpa accertata, porre le spese a carico della società Controparte_8 assicuratrice che copre le responsabilità dei sanitari dell' e del Controparte_7
suo personale medico e/o della società assicuratrice del dott. . Controparte_4
per in via pregiudiziale accertare e dichiarare il passaggio Controparte_5
in giudicato della decisione appellata nella parte in cui il Tribunale di Pattì ha rigettato le domande di garanzia e manleva proposte dai OTi NI CO e CP_4
[...]
condizionatamente al rigetto della conclusione rassegnata in via pregiudiziale, comunque respingere entrambe le domande, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti ovvero in subordine disporre condanna della esponente a manlevare gli assicurati nei limiti della quota di responsabilità loro ascritta;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
per NI ZI spa: In via principale: rigettare integralmente l'appello qui proposto dai signori e - in proprio nonché in Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -, Persona_1
e AZ ES in quanto infondato in fatto ed in diritto per i Controparte_2
pag. 4/23 motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
267/2020 pubblicata in data 09.04.2020 dal Tribunale di Palmi;
In ogni caso: con vittoria di onorari e competenze legali, oltre spese generali ed accessori di legge, del presente grado di giudizio.
per che hanno sottoscritto la polizza n. 10201068T: In via Controparte_6
principale:
- Rigettare l'atto di appello proposto dagli Appellanti e confermare la Sentenza;
In via subordinata ex art. 346 c.p.c.
- per il caso di accoglimento, anche parziale, della domanda degli odierni attori e di accoglimento della domanda di manleva proposta dal OT nei Controparte_4
confronti degli scriventi che hanno sottoscritto la polizza n. Controparte_6
10201068T:
(i) accertare che la polizza opera a secondo rischio, ovverosia dopo che i massimali di altre assicurazioni siano esauriti;
(ii) accertare la quota di responsabilità personale del OT anche in rapporto CP_4
con quella degli altri convenuti che fossero ritenuti responsabili in via solidale con lui anche in via equitativa o mediante ricorso alle presunzioni di legge e, per l'effetto;
(iii) limitare l'obbligo indennitario alla parte di danno eventualmente riconosciuta eccedente i massimali di altre polizze, nonché alla quota di pertinenza del Dott. CP_4
e, comunque, entro il limite del massimale di cui alla polizza n. 10201068T.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 18.03.2011, Parte_1
e , in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità sulla
[...] Parte_2
figlia nonché ed ES AZ, convenivano in Persona_1 CP_2
pag. 5/23 giudizio i dottori , NI CO e l' Controparte_4 Controparte_7
affermando che:
- in data 23.02.2006, ore 1.25, veniva ricoverata presso il PO di Parte_2
Polistena per travaglio da parto;
- alle ore 6.50 del medesimo giorno nasceva che veniva ricoverata Persona_1
presso il reparto di pediatria ed assistenza neonatale;
- madre e figlia venivano dimesse in data 26.02.2006;
- la minore veniva più volte ricoverata e sottoposta ad accertamenti diagnostici finché, in data 7.06.2006, il di Cosenza diagnosticava infezione da virsu HbsAg Parte_3
(epatite B);
- il 2.04.2007 veniva ricoverata presso l'ospedale pediatrico Bambin Persona_1
Gesù di Roma, che certificavano una infezione per trasmissione verticale e lo sviluppo di epatite cronica attiva;
- la madre era inconsapevole di aver contratto l'epatite e non era stata sottoposta ad esame del sangue per la ricerca di HbsAg nel terzo trimestre di gravidanza, né al momento del parto, come previsto dall'art. 5 della legge 165 del 1991;
- la neonata non era stata sottoposta alla vaccinazione nelle 12 ore dalla nascita;
Gli attori chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno biologico e morale della minore, il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale da lesione indiretta del padre, il risarcimento del danno esistenziale e morale da lesione indiretta della madre e delle sorelle ed ES. CP_2
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva la chiamata in causa Controparte_7
della società , quale proprio assicuratore, e nel merito il rigetto delle Controparte_8
domande, contestando che l'HBsAg sia stato trasmesso verticalmente dalla madre alla figlia al momento del parto, visto che nel corso della gravidanza non erano state riscontrate alterazioni dei parametri ematochimici legati alla funzionalità epatica.
Costituendosi in giudizio, CO NI chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa delle società , quale assicuratore per la responsabilità civile Controparte_8
pag. 6/23 Cont professionale dei dipendenti dell' e , quale proprio Controparte_5
assicuratore per la responsabilità civile professionale, al fine di essere dalle stesse manlevato in caso di condanna. Nel merito concludeva per il rigetto delle domande, eccependo in via preliminare l'estinzione del diritto di credito, e negando l'esistenza dell'obbligo in suo capo ex art. 5 L. 165/1991 di disporre l'esecuzione dell'esame del sangue per la ricerca dello HbsAg. Infine, contestava che l' sia stato trasmesso Pt_4
verticalmente dalla madre alla figlia al momento del parto.
Si costituiva , che chiedeva la chiamata in garanzia dele società Controparte_4
, quale assicuratore per la responsabilità civile professionale dei Controparte_8 dipendenti dell' nonché (quale assicuratore di Controparte_7 CP_9
) e , quali assicuratori per la responsabilità civile CP_6 Controparte_5
professionale, al fine di essere dalle stesse manlevato in caso di condanna. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando di aver disposto l'esecuzione dell'esame dei Markers virali per Epatite B nel terzo mese di gravidanza, ed ha contestato la trasmissione verticale dell'HBsAg dalla madre alla figlia al momento del parto. Cont
si è associata alle difese dell' e dei medici in ordine Controparte_8 all'infondatezza della domanda, oltre a contestare il quantum richiesto a titolo di risarcimento. Inoltre, ha evidenziato il massimale assicurato in misura pari ad euro
2.600.000,00, nonché l'esistenza di una franchigia di euro 1.000,00.
ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo, fra l'altro, Controparte_5
l'inoperatività delle polizze concluse con il dott. ed il dott. COCO, atteso che CP_4
la copertura assicurativa presupponeva l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore dell'azienda ovvero dell'ente stesso e limitatamente ai sinistri da quest'ultima pagati.
Gli hanno chiesto il rigetto della domanda di Controparte_6 manleva, eccependo, fra l'altro, l'inoperatività della polizza avente ad oggetto esclusivamente l'obbligo a tenere indenne l'assicurato delle somme che questi fosse pag. 7/23 tenuto a rimborsare a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell'Assicurato.
Con sentenza n. 267/2020, il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito da condannando in Persona_1
solido , e NI CO al pagamento della Controparte_7 Controparte_4 somma di € 30.934,00 oltre rivalutazione ed interessi, condannava a Controparte_8 manlevare i convenuti (dedotta la franchigia di € 1.000,00), rigettando per il resto tutte le altre domande, compensando le spese di lite tra attori e convenuti.
1.2. Con atto di citazione notificato il 16.06.2020, e Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità sulla figlia
[...] Per_1
nonché ed ES AZ, impugnavano la predetta sentenza
[...] CP_2
chiedendo la rinnovazione della ctu e la ammissione delle prove rigettate in primo grado e lamentando, con il primo motivo di appello, l'errata liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla minore, con il secondo la correttezza del rigetto della domanda risarcitoria dei familiari ai sensi degli artt. 2043, 2057 e 2059 c.c., e con il terzo la violazione dell'art. 92 c.p.c., atteso il parziale accoglimento delle domande di parte attrice.
Si costituiva l' , che contestava i motivi di appello e ne chiedeva Controparte_7 il rigetto, proponendo appello incidentale, facendo rilevare che l'assunto della Cont trasmissione verticale dell'infezione, contestato dall' e dai sanitari convenuti, non era stato oggetto di accertamento. Anche NI CO spiegava appello incidentale, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui accerta l'esistenza della trasmissione verticale dell'epatite, nonostante non risulti accertata la positività della madre, e in cui afferma la responsabilità del primario e del presidio sanitario, nonostante l'impossibilità di effettuare un esame specifico al momento del ricovero.
Entrambi gli appellanti incidentali concludevano, quindi, per il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento del gravame incidentale, per la riforma della sentenza di prime cure con rigetto totale della domanda degli attori. pag. 8/23 Si costituivano (in cui era stata incorporata Controparte_10 CP_8
, che concludevano per il rigetto dell'appello, e gli
[...] Controparte_5
, che chiedevano il rigetto dell'appello e della domanda di Controparte_6
manleva avanzata dal dott. . Controparte_4
, dichiarato contumace, si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_4
17.2.2025, prima del termine assegnato per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, contestando la fondatezza dell'appello e condividendo l'appello incidentale proposto dal dott. CO, e concludeva nei termini riportati in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La Corte osserva che solo due dei convenuti principali hanno proposto appello incidentale tempestivo nei confronti della sentenza oggetto di gravame. Occorre precisare che nel caso di responsabilità solidale tra coobbligati si verte in una ipotesi di causa scindibile (prevista dall'art. 332 cod. proc. civ.), cosicché l'appello proposto da uno soltanto dei condannati in solido non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non appellante, qualora, nei suoi riguardi, siano decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. (cfr. Cass. 7308/2007, 20140/2005).
Sebbene in primo grado la domanda degli attori fosse diretta nei confronti di più condebitori in solido, le cause diventano inscindibili e danno luogo al litisconsorzio processuale solo quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro.
Nella sentenza impugnata, la responsabilità dei convenuti principali discende dalla violazione dell'art. 5 commi 1 e 2 della legge 146/1991, imputandosi al dott. – CP_4
in qualità di ginecologo che aveva seguito la durante la gravidanza – di non Pt_2 aver disposto l'esame del sangue per la ricerca dello HbsAg nel corso della gravidanza, pag. 9/23 ed al dott. CO – primario del reparto – l'omesso esame per la ricerca dello HbsAg al momento del ricovero della gestante nel reparto in occasione del parto, mentre la responsabilità dell' è affermata ex art. 1228 c.c. Controparte_7
Va a tal proposito precisato che: - la responsabilità della struttura sanitaria per il fatto degli ausiliari, di cui all'art. 1228 c.c., è una responsabilità per fatto proprio, non per fatto altrui (come già stabilito, con ampia motivazione, da Sez. 3 -, Sentenza n. 28987 del 11/11/2019, Rv. 655790 - 01); - chi assume l'obbligazione di prestare al paziente assistenza e cura è l'ospedale, e l'eventuale errore commesso dal medico che di quell'ospedale sia ausiliario costituisce ipso facto inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'ospedale. L'errore del medico-persona fisica costituisce dunque un mero presupposto di fatto per il sorgere della responsabilità dell'ospedale
(cfr. Cass. n. n. 15216 del 2024, n. 26118 del 2021).
Fatta tale premessa, è chiaro che la responsabilità del dott. non è legata CP_4 necessariamente a quella dell' né a quella del primario, in Controparte_7 quanto è addebitata al sanitario per l'opera professionale svolta nel corso della gravidanza e non quale medico ospedaliero in occasione del parto. Di conseguenza,
l'accertamento della sua responsabilità non implica ex art. 1228 c.c. quella della struttura sanitaria ovvero dell' visto che non gli viene Controparte_7
addebitata in quanto medico ospedaliero ma ginecologo di fiducia, e pertanto la sua posizione non può giovarsi dell'appello proposto dalla struttura sanitaria e dal primario, cui si è “associato”, se non nella misura in cui si esclude l'esistenza di un nesso causale tra la violazione del disposto dell'art. 5 commi 1 e 2 della legge 146/1991 e la lesione alla salute subita dalla neonata.
2.1. L'esame degli appelli incidentali è preliminare rispetto a quello principale, in quanto l'eventuale accoglimento dei motivi di appello proposti dall' CP_7
e dal dott. CO escluderebbe il diritto al risarcimento del danno in capo agli
[...] appellanti principali, rendendo superfluo l'esame dell'appello.
pag. 10/23 Il primo motivo di appello, proposto sostanzialmente nei medesimi termini sia dall'
[...]
sia dal dott. CO, deve essere rigettato. Controparte_7
La positività della madre all'epatite B e la trasmissione verticale dell'infezione alla neonata viene ritenuta certa da entrambi i consulenti tecnici nominati nel corso del giudizio in primo grado, e detta conclusione appare del tutto coerente con la documentazione clinica prodotta dai danneggiati e corretta sotto il profilo logico giuridico. In particolare, la positività della madre al virus viene data per certa nella cartella clinica del Bambin Gesù, e ritenuta coerente con la situazione di salute della neonata. La trasmissione del virus dell'epatite in una bambina di poco più di tre mesi, che non ha mai effettuato trasfusioni né è stata sottoposta ad operazioni, non può che derivare dalla trasmissione durante il parto, non risultando plausibili altre possibili cause di infezione, e questo sillogismo disgiuntivo appare coerente con la letteratura medica specialistica in materia.
L'assenza di una certificazione di positività della madre è quindi sopperita dalla documentazione prodotta e dall'analisi critica effettuata dai ctu, le cui conclusioni non sono scalfite dalla contestazione degli appellanti sulla mera assenza di una prova di laboratorio dell'infezione della madre.
Il rigetto del primo motivo di appello esonera dall'esame del secondo motivo di appello
Cont avanzato dall' sulla riforma delle spese di giudizio, poiché subordinato all'accoglimento del primo.
2.2. Il secondo motivo di appello proposto dal dott. CO appare fondato.
Il dott. CO, in quanto primario del reparto in cui è avvenuto il ricovero, è stato ritenuto responsabile non in quanto sanitario in servizio al momento del parto, ma in qualità di primario, per non aver organizzato al meglio il reparto. All'appellante viene rimproverato di non aver dato istruzioni al personale del reparto per l'immediata esecuzione dell'esame per la positività all'epatite B, nonché per l'applicazione della profilassi per i neonati da madre positiva all'epatite B nell'ipotesi in cui, al momento pag. 11/23 del ricovero, non risultasse con certezza la negatività della partoriente (mediante allegazione di esami clinici).
Il ctu dott. ha, infatti, affermato che i protocolli già nel 2000 prevedevano che, in Per_2
difetto di precedenti accertamenti laboratoristici della paziente, o di mancata conoscenza dello stato immunitario della partoriente, gli esami dovevano essere richiesti con urgenza e l'immunoprofilassi attiva e passiva doveva essere effettuata sulla neonata.
Da questa asserzione, che è stata inizialmente contestata nel corso del giudizio di primo grado, ma non è stata fatta oggetto di gravame e non viene posta in discussione nella presente fase, discende che nell'elenco degli esami da effettuare al momento del ricovero della gestante per il parto dovesse rientrare anche quello per l'epatite B.
All'epoca dei fatti, i compiti della figura apicale del primario restavano disciplinati dall'art. 7 comma 3 del DPR 128 del 1969, rimasto in vigore anche successivamente all'emanazione del D.lgs. 179 del 2009, che prevedeva che "Il primario vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale;
inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge;
pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi;
dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario;
cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico- professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica;
esercita le funzioni didattiche a lui affidate".
pag. 12/23 La giurisprudenza di legittimità ha interpretato detta norma, affermando che il primario risponde dei deficit organizzativi del reparto a lui affidato, quando questi siano consistiti in una carente assegnazione di compiti e mansioni al personale;
in una carente diramazione delle istruzioni da seguire e dei compiti da assolvere;
da una negligente diramazione di istruzioni con riferimento al singolo degente. Si è, di conseguenza, affermato che il primario ospedaliero deve avere "puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri operatori sanitari), ed è, perciò obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, tanto al fine di vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze.
Nel caso in esame, il dott. CO non ha dimostrato di aver impartito adeguate direttive al personale a lui sottoposto perché l'esame di positività per l'epatite B fosse effettuato d'urgenza nel caso di incertezza sulla positività della partoriente al momento del ricovero. Non è stato, infatti, provato che negli esami di routine previsti al momento del ricovero fosse compresa la valutazione sierologica per HBV, né che esistesse una prassi ospedaliera in tal senso.
Tuttavia, entrambi i consulenti tecnici d'ufficio concordano nel ritenere non rilevante detta omissione, in quanto il risultato del test sarebbe arrivato oltre le 24 ore, e quindi non avrebbe consentito il tempestivo avvio della immunoterapia da somministrare alla neonata nelle 12 ore successive alla nascita.
Il comportamento ricollegato causalmente alla lesione della salute della neonata è
l'omessa esecuzione della profilassi per neonato figlio di madre positiva all'epatite B, vista l'assenza di un esame che dimostrasse la negatività della madre, poiché l'eventuale immediata richiesta di esame urgente per la ricerca dello HbsAg non avrebbe evitato il contagio né consentita la tempestiva esecuzione della profilassi. pag. 13/23 La somministrazione della immunoterapia e le altre prestazioni previste dalla profilassi per il neonato dovevano essere svolte dai sanitari del reparto di pediatria, in cui la neonata viene ricoverata al momento della nascita, per cui alcun rimprovero al riguardo può essere mosso al responsabile del reparto di ostetricia/ginecologia.
In accoglimento dell'appello incidentale, si deve pertanto escludere la colpa professionale del primario e rigettare la domanda di condanna nei confronti del dott.
CO.
3. Passando all'esame dell'appello principale, si deve ribadire il rigetto delle richieste istruttorie avanzate dai danneggiati.
3.1. La richiesta di ammissione delle prove testimoniali non ammesse in primo grado è da ritenersi inammissibile in questa sede. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (Cass. Sez. 6,
04/04/2022, n. 10767, Rv. 664646 - 01) Si precisa che, sebbene parte appellante già in primo grado avesse precisato richiamandosi gli atti e le memorie depositate (quindi anche quelle in cui insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori), all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.09.2019 (così come quelle precedenti) ha insistito specificamente ed unicamente sulla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. La richiesta di ammissione delle istanze istruttorie doveva essere invece espressamente reiterata in tale sede, per consentire adeguata risposta da parte della controparte, e non proposta unicamente in sede di appello. Inoltre, l'esclusione delle prove testimoniali di parte appellante non doveva essere nuovamente motivata in sentenza, visto che nel verbale di udienza del 23.05.2017 gli attori avevano chiesto l'ammissione delle prove articolate solo subordinatamente al mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione della ctu, istanza che era stata accolta con ordinanza del 6.7.2017. È chiaro che, una volta rinnovata la consulenza tecnica, la richiesta di ammissione delle richieste istruttorie doveva essere ribadito, mentre gli attori hanno esclusivamente insistito pag. 14/23 nell'ulteriore rinnovazione della ctu, avanzata alle udienze del 16.4.2019, 2.7.2019 e
24.9.2019.
3.2. Anche la richiesta di rinnovazione della ctu deve essere rigettata. Le critiche alle conclusioni del ctu dott. avanzate in appello, già proposte in primo grado e Per_2
disattese in sentenza, appaiono prive di alcun supporto in letteratura medica.
In particolare, il rischio di cronicizzazione della malattia è stato considerato dal ctu, che difatti ha ritenuto affetta da infezione cronica da epatite B, asintomatica. Persona_1
La cronicizzazione dell'infezione va distinta dal rischio di degenerazione in cirrosi epatica e carcinoma epatocellulare, che non è prevedibile, e difatti gli stessi appellanti non producono alcuno studio che dimostri la probabilità del 90% dello sviluppo delle malattie indicate nel corso degli anni, come affermato in appello. Poiché il danno deve essere determinato all'attualità, non potendosi attendere un evento futuro ed incerto come l'effettivo sviluppo della patologia, il danno biologico viene calcolato tenendo conto proprio del rischio futuro e dell'attuale asintomaticità.
3.3. Il primo motivo di appello di merito, riferito al mancato riconoscimento del danno futuro in capo alla minore, non appare meritevole di accoglimento.
Gli appellanti assumono che “l'elevata probabilità dell'evoluzione peggiorativa della sindrome patita dalla avrebbe dovuto incidere sulla determinazione (e sulla Per_1
conseguente liquidazione in concreto) del danno biologico latu sensu inteso”, e che nella liquidazione del danno non si è tenuto conto del disagio psicologico della minore.
Il motivo di appello, a dispetto della sua qualificazione, si riferisce sia alla mancata liquidazione del danno futuro (inteso come danno non ancora verificatosi dal punto di vista patrimoniale o non patrimoniale) sia alla errata quantificazione del punto di danno biologico e la mancata personalizzazione del danno da parte della sentenza di primo grado.
pag. 15/23 Nella sentenza di primo grado, il danno biologico è stato calcolato applicando il punto massimo previsto dalle Linee Guida per la I classe di danno epatico, tenendo appunto conto della possibile evoluzione negativa e dell'attuale asintomaticità della minore
(come già indicato nel paragrafo precedente). Il danno, inoltre, è stato liquidato includendo il danno morale, componente che tiene conto dell'accertata difficoltà psicologica della minore, non tradottasi in una vera e propria malattia ma condizionante la vita quotidiana della bambina.
Non vi è prova, inoltre, di un nesso di causalità tra la necessità di un percorso psicologico e la positività all'epatite B.
Quanto al danno futuro, inteso lucro cessante, non vi è prova che le visite cui la minore deve sottoporsi periodicamente o il danno biologico subito possano compromettere la sua capacità patrimoniale futura. Peraltro, si tratta di una voce di danno mai richiesta in primo grado, atteso che nell'atto di citazione sono stati richiesti danni non patrimoniali spettanti alla minore (in particolare il danno biologico ed il danno morale), mentre l'unico danno patrimoniale richiesto è quello lamentato dal padre, il cui rigetto non è stato appellato.
Si deve anche escludere la possibilità di liquidazione di una rendita vitalizia. La liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia è una facoltà del giudice e non si aggiunge alla liquidazione del danno biologico, ma ne costituisce una forma alternativa alla liquidazione all'attualità. Nel caso di specie, detta liquidazione sarebbe sfavorevole alla minore, tenuto conto della sua età e della percentuale di danno biologico riconosciuto.
3.4. I restanti motivi, riferiti alle domande risarcitorie del danno non patrimoniale lamentato dai familiari di sono parzialmente fondati. Persona_1
Il danno non patrimoniale richiesto dai congiunti della danneggiata, infatti, viene ricollegato alla grave situazione di disagio psicologico e di sofferenza vissuta dai pag. 16/23 genitori, che hanno assistito ed assistono la minore nei vari ricoveri e visite specialistiche fuori regione, nonché delle sorelle, che subiscono le conseguenze della lontananza dei genitori e della malattia della sorella minore. La decisione di primo ha rigetto la domanda per difetto di prova dell'esistenza di detto danno, senza tener conto degli elementi ricavabili dagli atti di giudizio.
Sulla questione della risarcibilità di questo tipo di danno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso”, precisandosi, altresì, che “traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (ccfr. Cass. n.
23300 del 2024, n. 13540 del 2023).
Come correttamente osservato dagli appellanti principali, la lesione della persona può provocare nei congiunti una sofferenza d'animo, una perdita vera e propria di salute, ed anche incidere negativamente sulle abitudini di vita, e di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria, delle ripercussioni nel “vissuto” del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come
“sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero “in termini dinamico-relazionali”, per l'incidenza che quella lesione ha avuto “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 656223- 01).
pag. 17/23 Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (cfr. Cass. n. 13540 del 2023) sicché è proprio “in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)” (cfr. Cass.. n. 28989 del 2019).
Non è necessario che “gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati” (Cass. n. 1752 del 2023, n. 13540 del 2023), dovendosi tuttavia sempre provare il danno subito.
Nel caso di specie, le lesioni alla salute della minore sono contenute nel 10% e non hanno portato allo sviluppo di sintomatologie particolarmente gravose per la minore
(trattasi di infezione allo stato asintomatica), ma questa situazione con altissima probabilità ha provocato sofferenza ed uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti. Si deve, infatti, ritenere nozione di comune esperienza la sofferenza dei genitori nell'apprendere dell'infezione trasmessa alla bambina, l'angoscia che presumibilmente hanno provato nei primi mesi di ricoveri più frequenti per ottenere la diagnosi e le prime cure, nonché e soprattutto per l'incertezza del futuro della figlia, che
è attualmente asintomatica ma potrebbe sviluppare con più altra probabilità degli altri bambini delle gravi patologie nel corso della vita, e dovrà comunque sottoporsi a controlli periodici costanti. La sofferenza e difficoltà patite dai genitori, inoltre, trovano un riscontro nel sostengo psicologico ricercato da entrambi, come si evince dalla documentazione prodotta in primo grado (allegati 18/24 all'atto di citazione).
La presunzione, tuttavia, non può estendersi alle sorelle di che avevano Persona_1
dieci e cinque anni al momento della nascita della sorella e difficilmente potevano pag. 18/23 rendersi conto delle conseguenze della infezione contratta dalla neonata. L'asintomacità della patologia della neonata difficilmente poteva incidere sulla serenità delle due minori. Inoltre, i controlli cui periodicamente si deve sottoporre la minore, accompagnata da uno o entrambi i genitori, hanno comportato l'allontanamento di due o tre giorni per circa quattro ricoveri all'anno, per cui non appaiono particolarmente significativi rispetto al normale andamento della vita familiare. In difetto di prova di un pregiudizio concreto del rapporto familiare tra sorelle e di un effettivo stravolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare, si deve escludere la sussistenza del danno delle minori.
In accoglimento parziale del motivo di appello, si deve condannare l CP_7
e , in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale
[...] Controparte_4
subito dai genitori di . Persona_1
La liquidazione del danno subito dai genitori può essere liquidato applicando le tabelle di Roma aggiornate al 2025, che prevedono una tabella per il danno non patrimoniale dei congiunti, con un coefficiente di 20 per il tipo di parentela, 7 per l'età della madre e
6 per l'età del padre, 5 per l'età del familiare, per un totale di 32 per la madre e 31 per il padre, da ridurre di 0,8 per la presenza di due genitori, per un totale di 25,6 per la madre e 24,8 per il padre. Assumendo il punto base per il danno soggettivo di € 3.533,06, il danno subito da e si può calcolare nei seguenti Parte_1 Parte_2
termini:
genitore coefficiente punto base importo coefficiente danno trasformazione invalidità risarcibile madre 25,6 3.533,06 90.446,33 10% 9.044,63
padre 24,8 3.533,06 87.619,88 10% 8.761,98
pag. 19/23 In conclusione, si deve liquidare un danno non patrimoniale di € 9.044,63 in favore di e di € 8.761,98 in favore di . Su dette somme Parte_2 Parte_1
spettano altresì gli interessi, da calcolare sulla somma devalutata sino al momento della nascita della minore, e via via rivalutata sino alla data della presente pronuncia, e da tale data decorreranno gli interessi sulla somma totale così calcolata.
3. L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti di e impone di accogliere anche la domanda di Parte_1 Parte_2
manleva richiesta dal dott. nei confronti di NI ZI (già CP_4 CP_8
), riproposta in sede di costituzione dell'appellato e su cui rapporto di garanzia si
[...]
è formato il giudicato.
Anche i danni liquidati in favore dei genitori della minore sono, infatti, parte del rischio garantito e delle somme previste all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione.
4. Il limitato accoglimento dell'appello principale, ed in particolare la sproporzione tra la somma oggetto di accoglimento e la richiesta degli appellanti principali, giustifica la compensazione delle spese di lite tra appellanti principali, e Controparte_7
. Le spese del presente grado possono anche essere compensate nei Controparte_4
confronti di NI ZI spa, tenuto conto della posizione del garante e dell'assenza di appello sulla validità o estensione della garanzia, nonché nei confronti di e rispetto ai quali non è stato Parte_5 Controparte_11
proposto alcun appello.
Vista la totale soccombenza degli attori rispetto ad NI CO, il cui appello incidentale è stato accolto, si deve disporre la condanna degli appellanti principali al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Deve essere, invece, confermata per il resto la sentenza di primo grado, in difetto di appello specifico sulla regolamentazione delle spese rispetto agli assicuratori. Anche la condanna alle spese del dott. CO nei confronti del chiamato in causa non viene Controparte_5
travolta dalla riforma delle decisione di prime cure, visto che l'esigenza della chiamata pag. 20/23 non è sorta dalla citazione, trattandosi di assicurazione per il caso di rivalsa nei giudizi
Cont intentati dall'Asp e dall'assicuratore dell
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino a € 52.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
7.616,00 per il primo grado (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale); €
4.996,00 per il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Le spese di ctu devono essere definitivamente poste a carico degli appellanti principali per 1/3, dell per un 1/3 e di per 1/3. Controparte_7 Controparte_4
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_7
a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e ES AZ, nonché sugli
[...] Parte_2 Controparte_2
appelli incidentali proposti da e NI CO avverso la Controparte_7
sentenza del Tribunale di Palmi n. 267/2020, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e ES AZ ed accoglie l'appello proposto da NI Controparte_2
CO, ed in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta la domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 CP_2
e ES AZ nei confronti di NI CO;
[...]
- accoglie la domanda proposta da e in proprio e Parte_1 Parte_2
condanna e al risarcimento del danno, Controparte_7 Controparte_4
pag. 21/23 liquidato in € 9.044,63 in favore di e di € 8.761,98 in favore di Parte_2
, oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
- condanna NI ZI s.p.a. a manlevare e tenere indenne l' CP_7
e , delle somme che questi dovranno corrispondere a
[...] Controparte_4
e in ragione della presente sentenza, nonché delle Parte_2 Parte_1
somme ulteriori corrisposte a titolo di ctu;
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio tra Parte_1 Parte_2
, ES AZ, e
[...] Controparte_2 Controparte_7 CP_4
[...]
3. compensa le spese del presente grado di giudizio tra appellanti principali e incidentali, NI ZI spa, , Controparte_5 Controparte_6
[...]
4. condanna , e ES Parte_1 Parte_2 Controparte_2
AZ al pagamento, in favore di NI CO, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 12.612,00 per compensi ed € 804,00 per spese vive, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
5. pone definitivamente a carico degli appellanti principali, e Controparte_7
le spese di ctu, nella misura di 1/3 per ciascuna parte;
Controparte_4
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'
[...]
in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del Controparte_7
contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 13.06.2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 22/23 pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 328/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NIZZARI FRANCESCO e dell'avv. SOLANO GABRIELLA
FRANCESCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NIZZARI FRANCESCO e dell'avv. SOLANO GABRIELLA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. NIZZARI FRANCESCO e dell'avv. SOLANO GABRIELLA
ALESSIA NA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._4
NIZZARI FRANCESCO e dell'avv. SOLANO GABRIELLA
appellanti – appellati incidentali e
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO ROSA P.IVA_1
ANTONINO COCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._5
IAMUNDO LEONARDO e dell'avv. LAUDADIO SABINO appellati – appellanti incidentali
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._6
CP_4 [...] (C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_2 dell'avv. SIRENA ANDREA
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
LA RUSSA ANTONINO
[...]
che hanno sottoscritto la polizza n. 10201068T, Controparte_6
C.F. 07585850584), con il patrocinio dell'avv. LANZI ALESSANDRO e dell'avv. BELLENCHI ANDREA
appellati
CONCLUSIONI
per gli appellanti principali: - In via preliminare ed istruttoria ex art.356 c.p.c., in considerazione anche della nuova documentazione medica sopravvenuta, disporre la rinnovazione del C.T.U. ed ammettere i mezzi istruttori per come formulati nell'atto introduttivo nonchè nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. che di seguito si riportano (…);
- Nel merito, in ragione della accertata responsabilità dei convenuti, condannare quest'ultimi al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore Per_1
quantificato nella complessiva somma pari ad € 252.917,00 pari al 35% di
[...]
invalidità, oltre la percentuale massima di personalizzazione, nonché del danno c.d. futuro con rivalutazione ed interessi o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi iure proprio dai sig.ri (quantificati Parte_1
nella misura del 30% del totale di IP, oltre personalizzazione massima) e Parte_2
(quantificati nella misura del 20% del totale di IP, oltre personalizzazione
[...]
massima) nonché dalle sig.re ES NA (quantificati nella misura del 20% del totale di IP, oltre personalizzazione massima) e (quantificati Controparte_2
nella misura del 20% del totale di IP, oltre personalizzazione massima), il tutto oltre rivalutazione e interessi in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
pag. 2/23 - Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti danni patrimoniali subiti e subendi dal sig. da liquidare secondo una valutazione Parte_1 equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- Con vittoria di spese e competenze.
per -Il rigetto in toto della domanda formulata dagli appellanti Controparte_7
tanto nel giudizio di primo grado quanto in grado di appello e conseguentemente riformare solo i capi della sentenza censurati con l'appello incidentale con i quali è stata accertata la responsabilità della azienda in via solidale con i dirigenti medici e condannato gli stessi al risarcimento del danno oltre a quello relativo alla compensazione delle spese.
per NI CO: rigettare l'appello principale proposto, ed in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) rigettare l'appello principale, perché manifestamente infondato in fatto e diritto;
2) accogliere l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, escludere la responsabilità del Dott. CO NI e conseguentemente rigettare la domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti;
3) in via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza e con riserva di gravame, qualificare la responsabilità del Dott. CO NI per colpa lieve, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
4) in via ulteriormente subordinata, in riforma della impugnata sentenza e con riserva di gravame, graduare la responsabilità del Dott. CO NI rispetto agli altri convenuti in misura non superiore al 10%;
5) condannare gli attori alle spese e competenze del giudizio e, nella denegata ipotesi di condanna dell'odierno convenuto, porre le spese a carico della Controparte_8 società assicuratrice che copre le responsabilità dei sanitari dell' Controparte_7
e del suo personale medico. pag. 3/23 per 1) rigettare l'appello principale, perché manifestamente Controparte_4
infondato in fatto e diritto e, quindi, qualsiasi domanda di responsabilità nei confronti del dott. ; Controparte_4
2) condannare gli appellanti alle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
3) nella denegata ipotesi di condanna dell'odierno appellato, da riferire comunque, alla percentuale di colpa accertata, porre le spese a carico della società Controparte_8 assicuratrice che copre le responsabilità dei sanitari dell' e del Controparte_7
suo personale medico e/o della società assicuratrice del dott. . Controparte_4
per in via pregiudiziale accertare e dichiarare il passaggio Controparte_5
in giudicato della decisione appellata nella parte in cui il Tribunale di Pattì ha rigettato le domande di garanzia e manleva proposte dai OTi NI CO e CP_4
[...]
condizionatamente al rigetto della conclusione rassegnata in via pregiudiziale, comunque respingere entrambe le domande, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti ovvero in subordine disporre condanna della esponente a manlevare gli assicurati nei limiti della quota di responsabilità loro ascritta;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
per NI ZI spa: In via principale: rigettare integralmente l'appello qui proposto dai signori e - in proprio nonché in Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -, Persona_1
e AZ ES in quanto infondato in fatto ed in diritto per i Controparte_2
pag. 4/23 motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
267/2020 pubblicata in data 09.04.2020 dal Tribunale di Palmi;
In ogni caso: con vittoria di onorari e competenze legali, oltre spese generali ed accessori di legge, del presente grado di giudizio.
per che hanno sottoscritto la polizza n. 10201068T: In via Controparte_6
principale:
- Rigettare l'atto di appello proposto dagli Appellanti e confermare la Sentenza;
In via subordinata ex art. 346 c.p.c.
- per il caso di accoglimento, anche parziale, della domanda degli odierni attori e di accoglimento della domanda di manleva proposta dal OT nei Controparte_4
confronti degli scriventi che hanno sottoscritto la polizza n. Controparte_6
10201068T:
(i) accertare che la polizza opera a secondo rischio, ovverosia dopo che i massimali di altre assicurazioni siano esauriti;
(ii) accertare la quota di responsabilità personale del OT anche in rapporto CP_4
con quella degli altri convenuti che fossero ritenuti responsabili in via solidale con lui anche in via equitativa o mediante ricorso alle presunzioni di legge e, per l'effetto;
(iii) limitare l'obbligo indennitario alla parte di danno eventualmente riconosciuta eccedente i massimali di altre polizze, nonché alla quota di pertinenza del Dott. CP_4
e, comunque, entro il limite del massimale di cui alla polizza n. 10201068T.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 18.03.2011, Parte_1
e , in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità sulla
[...] Parte_2
figlia nonché ed ES AZ, convenivano in Persona_1 CP_2
pag. 5/23 giudizio i dottori , NI CO e l' Controparte_4 Controparte_7
affermando che:
- in data 23.02.2006, ore 1.25, veniva ricoverata presso il PO di Parte_2
Polistena per travaglio da parto;
- alle ore 6.50 del medesimo giorno nasceva che veniva ricoverata Persona_1
presso il reparto di pediatria ed assistenza neonatale;
- madre e figlia venivano dimesse in data 26.02.2006;
- la minore veniva più volte ricoverata e sottoposta ad accertamenti diagnostici finché, in data 7.06.2006, il di Cosenza diagnosticava infezione da virsu HbsAg Parte_3
(epatite B);
- il 2.04.2007 veniva ricoverata presso l'ospedale pediatrico Bambin Persona_1
Gesù di Roma, che certificavano una infezione per trasmissione verticale e lo sviluppo di epatite cronica attiva;
- la madre era inconsapevole di aver contratto l'epatite e non era stata sottoposta ad esame del sangue per la ricerca di HbsAg nel terzo trimestre di gravidanza, né al momento del parto, come previsto dall'art. 5 della legge 165 del 1991;
- la neonata non era stata sottoposta alla vaccinazione nelle 12 ore dalla nascita;
Gli attori chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno biologico e morale della minore, il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale da lesione indiretta del padre, il risarcimento del danno esistenziale e morale da lesione indiretta della madre e delle sorelle ed ES. CP_2
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva la chiamata in causa Controparte_7
della società , quale proprio assicuratore, e nel merito il rigetto delle Controparte_8
domande, contestando che l'HBsAg sia stato trasmesso verticalmente dalla madre alla figlia al momento del parto, visto che nel corso della gravidanza non erano state riscontrate alterazioni dei parametri ematochimici legati alla funzionalità epatica.
Costituendosi in giudizio, CO NI chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa delle società , quale assicuratore per la responsabilità civile Controparte_8
pag. 6/23 Cont professionale dei dipendenti dell' e , quale proprio Controparte_5
assicuratore per la responsabilità civile professionale, al fine di essere dalle stesse manlevato in caso di condanna. Nel merito concludeva per il rigetto delle domande, eccependo in via preliminare l'estinzione del diritto di credito, e negando l'esistenza dell'obbligo in suo capo ex art. 5 L. 165/1991 di disporre l'esecuzione dell'esame del sangue per la ricerca dello HbsAg. Infine, contestava che l' sia stato trasmesso Pt_4
verticalmente dalla madre alla figlia al momento del parto.
Si costituiva , che chiedeva la chiamata in garanzia dele società Controparte_4
, quale assicuratore per la responsabilità civile professionale dei Controparte_8 dipendenti dell' nonché (quale assicuratore di Controparte_7 CP_9
) e , quali assicuratori per la responsabilità civile CP_6 Controparte_5
professionale, al fine di essere dalle stesse manlevato in caso di condanna. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando di aver disposto l'esecuzione dell'esame dei Markers virali per Epatite B nel terzo mese di gravidanza, ed ha contestato la trasmissione verticale dell'HBsAg dalla madre alla figlia al momento del parto. Cont
si è associata alle difese dell' e dei medici in ordine Controparte_8 all'infondatezza della domanda, oltre a contestare il quantum richiesto a titolo di risarcimento. Inoltre, ha evidenziato il massimale assicurato in misura pari ad euro
2.600.000,00, nonché l'esistenza di una franchigia di euro 1.000,00.
ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo, fra l'altro, Controparte_5
l'inoperatività delle polizze concluse con il dott. ed il dott. COCO, atteso che CP_4
la copertura assicurativa presupponeva l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore dell'azienda ovvero dell'ente stesso e limitatamente ai sinistri da quest'ultima pagati.
Gli hanno chiesto il rigetto della domanda di Controparte_6 manleva, eccependo, fra l'altro, l'inoperatività della polizza avente ad oggetto esclusivamente l'obbligo a tenere indenne l'assicurato delle somme che questi fosse pag. 7/23 tenuto a rimborsare a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell'Assicurato.
Con sentenza n. 267/2020, il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito da condannando in Persona_1
solido , e NI CO al pagamento della Controparte_7 Controparte_4 somma di € 30.934,00 oltre rivalutazione ed interessi, condannava a Controparte_8 manlevare i convenuti (dedotta la franchigia di € 1.000,00), rigettando per il resto tutte le altre domande, compensando le spese di lite tra attori e convenuti.
1.2. Con atto di citazione notificato il 16.06.2020, e Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità sulla figlia
[...] Per_1
nonché ed ES AZ, impugnavano la predetta sentenza
[...] CP_2
chiedendo la rinnovazione della ctu e la ammissione delle prove rigettate in primo grado e lamentando, con il primo motivo di appello, l'errata liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla minore, con il secondo la correttezza del rigetto della domanda risarcitoria dei familiari ai sensi degli artt. 2043, 2057 e 2059 c.c., e con il terzo la violazione dell'art. 92 c.p.c., atteso il parziale accoglimento delle domande di parte attrice.
Si costituiva l' , che contestava i motivi di appello e ne chiedeva Controparte_7 il rigetto, proponendo appello incidentale, facendo rilevare che l'assunto della Cont trasmissione verticale dell'infezione, contestato dall' e dai sanitari convenuti, non era stato oggetto di accertamento. Anche NI CO spiegava appello incidentale, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui accerta l'esistenza della trasmissione verticale dell'epatite, nonostante non risulti accertata la positività della madre, e in cui afferma la responsabilità del primario e del presidio sanitario, nonostante l'impossibilità di effettuare un esame specifico al momento del ricovero.
Entrambi gli appellanti incidentali concludevano, quindi, per il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento del gravame incidentale, per la riforma della sentenza di prime cure con rigetto totale della domanda degli attori. pag. 8/23 Si costituivano (in cui era stata incorporata Controparte_10 CP_8
, che concludevano per il rigetto dell'appello, e gli
[...] Controparte_5
, che chiedevano il rigetto dell'appello e della domanda di Controparte_6
manleva avanzata dal dott. . Controparte_4
, dichiarato contumace, si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_4
17.2.2025, prima del termine assegnato per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, contestando la fondatezza dell'appello e condividendo l'appello incidentale proposto dal dott. CO, e concludeva nei termini riportati in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La Corte osserva che solo due dei convenuti principali hanno proposto appello incidentale tempestivo nei confronti della sentenza oggetto di gravame. Occorre precisare che nel caso di responsabilità solidale tra coobbligati si verte in una ipotesi di causa scindibile (prevista dall'art. 332 cod. proc. civ.), cosicché l'appello proposto da uno soltanto dei condannati in solido non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non appellante, qualora, nei suoi riguardi, siano decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. (cfr. Cass. 7308/2007, 20140/2005).
Sebbene in primo grado la domanda degli attori fosse diretta nei confronti di più condebitori in solido, le cause diventano inscindibili e danno luogo al litisconsorzio processuale solo quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro.
Nella sentenza impugnata, la responsabilità dei convenuti principali discende dalla violazione dell'art. 5 commi 1 e 2 della legge 146/1991, imputandosi al dott. – CP_4
in qualità di ginecologo che aveva seguito la durante la gravidanza – di non Pt_2 aver disposto l'esame del sangue per la ricerca dello HbsAg nel corso della gravidanza, pag. 9/23 ed al dott. CO – primario del reparto – l'omesso esame per la ricerca dello HbsAg al momento del ricovero della gestante nel reparto in occasione del parto, mentre la responsabilità dell' è affermata ex art. 1228 c.c. Controparte_7
Va a tal proposito precisato che: - la responsabilità della struttura sanitaria per il fatto degli ausiliari, di cui all'art. 1228 c.c., è una responsabilità per fatto proprio, non per fatto altrui (come già stabilito, con ampia motivazione, da Sez. 3 -, Sentenza n. 28987 del 11/11/2019, Rv. 655790 - 01); - chi assume l'obbligazione di prestare al paziente assistenza e cura è l'ospedale, e l'eventuale errore commesso dal medico che di quell'ospedale sia ausiliario costituisce ipso facto inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'ospedale. L'errore del medico-persona fisica costituisce dunque un mero presupposto di fatto per il sorgere della responsabilità dell'ospedale
(cfr. Cass. n. n. 15216 del 2024, n. 26118 del 2021).
Fatta tale premessa, è chiaro che la responsabilità del dott. non è legata CP_4 necessariamente a quella dell' né a quella del primario, in Controparte_7 quanto è addebitata al sanitario per l'opera professionale svolta nel corso della gravidanza e non quale medico ospedaliero in occasione del parto. Di conseguenza,
l'accertamento della sua responsabilità non implica ex art. 1228 c.c. quella della struttura sanitaria ovvero dell' visto che non gli viene Controparte_7
addebitata in quanto medico ospedaliero ma ginecologo di fiducia, e pertanto la sua posizione non può giovarsi dell'appello proposto dalla struttura sanitaria e dal primario, cui si è “associato”, se non nella misura in cui si esclude l'esistenza di un nesso causale tra la violazione del disposto dell'art. 5 commi 1 e 2 della legge 146/1991 e la lesione alla salute subita dalla neonata.
2.1. L'esame degli appelli incidentali è preliminare rispetto a quello principale, in quanto l'eventuale accoglimento dei motivi di appello proposti dall' CP_7
e dal dott. CO escluderebbe il diritto al risarcimento del danno in capo agli
[...] appellanti principali, rendendo superfluo l'esame dell'appello.
pag. 10/23 Il primo motivo di appello, proposto sostanzialmente nei medesimi termini sia dall'
[...]
sia dal dott. CO, deve essere rigettato. Controparte_7
La positività della madre all'epatite B e la trasmissione verticale dell'infezione alla neonata viene ritenuta certa da entrambi i consulenti tecnici nominati nel corso del giudizio in primo grado, e detta conclusione appare del tutto coerente con la documentazione clinica prodotta dai danneggiati e corretta sotto il profilo logico giuridico. In particolare, la positività della madre al virus viene data per certa nella cartella clinica del Bambin Gesù, e ritenuta coerente con la situazione di salute della neonata. La trasmissione del virus dell'epatite in una bambina di poco più di tre mesi, che non ha mai effettuato trasfusioni né è stata sottoposta ad operazioni, non può che derivare dalla trasmissione durante il parto, non risultando plausibili altre possibili cause di infezione, e questo sillogismo disgiuntivo appare coerente con la letteratura medica specialistica in materia.
L'assenza di una certificazione di positività della madre è quindi sopperita dalla documentazione prodotta e dall'analisi critica effettuata dai ctu, le cui conclusioni non sono scalfite dalla contestazione degli appellanti sulla mera assenza di una prova di laboratorio dell'infezione della madre.
Il rigetto del primo motivo di appello esonera dall'esame del secondo motivo di appello
Cont avanzato dall' sulla riforma delle spese di giudizio, poiché subordinato all'accoglimento del primo.
2.2. Il secondo motivo di appello proposto dal dott. CO appare fondato.
Il dott. CO, in quanto primario del reparto in cui è avvenuto il ricovero, è stato ritenuto responsabile non in quanto sanitario in servizio al momento del parto, ma in qualità di primario, per non aver organizzato al meglio il reparto. All'appellante viene rimproverato di non aver dato istruzioni al personale del reparto per l'immediata esecuzione dell'esame per la positività all'epatite B, nonché per l'applicazione della profilassi per i neonati da madre positiva all'epatite B nell'ipotesi in cui, al momento pag. 11/23 del ricovero, non risultasse con certezza la negatività della partoriente (mediante allegazione di esami clinici).
Il ctu dott. ha, infatti, affermato che i protocolli già nel 2000 prevedevano che, in Per_2
difetto di precedenti accertamenti laboratoristici della paziente, o di mancata conoscenza dello stato immunitario della partoriente, gli esami dovevano essere richiesti con urgenza e l'immunoprofilassi attiva e passiva doveva essere effettuata sulla neonata.
Da questa asserzione, che è stata inizialmente contestata nel corso del giudizio di primo grado, ma non è stata fatta oggetto di gravame e non viene posta in discussione nella presente fase, discende che nell'elenco degli esami da effettuare al momento del ricovero della gestante per il parto dovesse rientrare anche quello per l'epatite B.
All'epoca dei fatti, i compiti della figura apicale del primario restavano disciplinati dall'art. 7 comma 3 del DPR 128 del 1969, rimasto in vigore anche successivamente all'emanazione del D.lgs. 179 del 2009, che prevedeva che "Il primario vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale;
inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge;
pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi;
dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario;
cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico- professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica;
esercita le funzioni didattiche a lui affidate".
pag. 12/23 La giurisprudenza di legittimità ha interpretato detta norma, affermando che il primario risponde dei deficit organizzativi del reparto a lui affidato, quando questi siano consistiti in una carente assegnazione di compiti e mansioni al personale;
in una carente diramazione delle istruzioni da seguire e dei compiti da assolvere;
da una negligente diramazione di istruzioni con riferimento al singolo degente. Si è, di conseguenza, affermato che il primario ospedaliero deve avere "puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri operatori sanitari), ed è, perciò obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, tanto al fine di vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze.
Nel caso in esame, il dott. CO non ha dimostrato di aver impartito adeguate direttive al personale a lui sottoposto perché l'esame di positività per l'epatite B fosse effettuato d'urgenza nel caso di incertezza sulla positività della partoriente al momento del ricovero. Non è stato, infatti, provato che negli esami di routine previsti al momento del ricovero fosse compresa la valutazione sierologica per HBV, né che esistesse una prassi ospedaliera in tal senso.
Tuttavia, entrambi i consulenti tecnici d'ufficio concordano nel ritenere non rilevante detta omissione, in quanto il risultato del test sarebbe arrivato oltre le 24 ore, e quindi non avrebbe consentito il tempestivo avvio della immunoterapia da somministrare alla neonata nelle 12 ore successive alla nascita.
Il comportamento ricollegato causalmente alla lesione della salute della neonata è
l'omessa esecuzione della profilassi per neonato figlio di madre positiva all'epatite B, vista l'assenza di un esame che dimostrasse la negatività della madre, poiché l'eventuale immediata richiesta di esame urgente per la ricerca dello HbsAg non avrebbe evitato il contagio né consentita la tempestiva esecuzione della profilassi. pag. 13/23 La somministrazione della immunoterapia e le altre prestazioni previste dalla profilassi per il neonato dovevano essere svolte dai sanitari del reparto di pediatria, in cui la neonata viene ricoverata al momento della nascita, per cui alcun rimprovero al riguardo può essere mosso al responsabile del reparto di ostetricia/ginecologia.
In accoglimento dell'appello incidentale, si deve pertanto escludere la colpa professionale del primario e rigettare la domanda di condanna nei confronti del dott.
CO.
3. Passando all'esame dell'appello principale, si deve ribadire il rigetto delle richieste istruttorie avanzate dai danneggiati.
3.1. La richiesta di ammissione delle prove testimoniali non ammesse in primo grado è da ritenersi inammissibile in questa sede. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (Cass. Sez. 6,
04/04/2022, n. 10767, Rv. 664646 - 01) Si precisa che, sebbene parte appellante già in primo grado avesse precisato richiamandosi gli atti e le memorie depositate (quindi anche quelle in cui insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori), all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.09.2019 (così come quelle precedenti) ha insistito specificamente ed unicamente sulla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. La richiesta di ammissione delle istanze istruttorie doveva essere invece espressamente reiterata in tale sede, per consentire adeguata risposta da parte della controparte, e non proposta unicamente in sede di appello. Inoltre, l'esclusione delle prove testimoniali di parte appellante non doveva essere nuovamente motivata in sentenza, visto che nel verbale di udienza del 23.05.2017 gli attori avevano chiesto l'ammissione delle prove articolate solo subordinatamente al mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione della ctu, istanza che era stata accolta con ordinanza del 6.7.2017. È chiaro che, una volta rinnovata la consulenza tecnica, la richiesta di ammissione delle richieste istruttorie doveva essere ribadito, mentre gli attori hanno esclusivamente insistito pag. 14/23 nell'ulteriore rinnovazione della ctu, avanzata alle udienze del 16.4.2019, 2.7.2019 e
24.9.2019.
3.2. Anche la richiesta di rinnovazione della ctu deve essere rigettata. Le critiche alle conclusioni del ctu dott. avanzate in appello, già proposte in primo grado e Per_2
disattese in sentenza, appaiono prive di alcun supporto in letteratura medica.
In particolare, il rischio di cronicizzazione della malattia è stato considerato dal ctu, che difatti ha ritenuto affetta da infezione cronica da epatite B, asintomatica. Persona_1
La cronicizzazione dell'infezione va distinta dal rischio di degenerazione in cirrosi epatica e carcinoma epatocellulare, che non è prevedibile, e difatti gli stessi appellanti non producono alcuno studio che dimostri la probabilità del 90% dello sviluppo delle malattie indicate nel corso degli anni, come affermato in appello. Poiché il danno deve essere determinato all'attualità, non potendosi attendere un evento futuro ed incerto come l'effettivo sviluppo della patologia, il danno biologico viene calcolato tenendo conto proprio del rischio futuro e dell'attuale asintomaticità.
3.3. Il primo motivo di appello di merito, riferito al mancato riconoscimento del danno futuro in capo alla minore, non appare meritevole di accoglimento.
Gli appellanti assumono che “l'elevata probabilità dell'evoluzione peggiorativa della sindrome patita dalla avrebbe dovuto incidere sulla determinazione (e sulla Per_1
conseguente liquidazione in concreto) del danno biologico latu sensu inteso”, e che nella liquidazione del danno non si è tenuto conto del disagio psicologico della minore.
Il motivo di appello, a dispetto della sua qualificazione, si riferisce sia alla mancata liquidazione del danno futuro (inteso come danno non ancora verificatosi dal punto di vista patrimoniale o non patrimoniale) sia alla errata quantificazione del punto di danno biologico e la mancata personalizzazione del danno da parte della sentenza di primo grado.
pag. 15/23 Nella sentenza di primo grado, il danno biologico è stato calcolato applicando il punto massimo previsto dalle Linee Guida per la I classe di danno epatico, tenendo appunto conto della possibile evoluzione negativa e dell'attuale asintomaticità della minore
(come già indicato nel paragrafo precedente). Il danno, inoltre, è stato liquidato includendo il danno morale, componente che tiene conto dell'accertata difficoltà psicologica della minore, non tradottasi in una vera e propria malattia ma condizionante la vita quotidiana della bambina.
Non vi è prova, inoltre, di un nesso di causalità tra la necessità di un percorso psicologico e la positività all'epatite B.
Quanto al danno futuro, inteso lucro cessante, non vi è prova che le visite cui la minore deve sottoporsi periodicamente o il danno biologico subito possano compromettere la sua capacità patrimoniale futura. Peraltro, si tratta di una voce di danno mai richiesta in primo grado, atteso che nell'atto di citazione sono stati richiesti danni non patrimoniali spettanti alla minore (in particolare il danno biologico ed il danno morale), mentre l'unico danno patrimoniale richiesto è quello lamentato dal padre, il cui rigetto non è stato appellato.
Si deve anche escludere la possibilità di liquidazione di una rendita vitalizia. La liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia è una facoltà del giudice e non si aggiunge alla liquidazione del danno biologico, ma ne costituisce una forma alternativa alla liquidazione all'attualità. Nel caso di specie, detta liquidazione sarebbe sfavorevole alla minore, tenuto conto della sua età e della percentuale di danno biologico riconosciuto.
3.4. I restanti motivi, riferiti alle domande risarcitorie del danno non patrimoniale lamentato dai familiari di sono parzialmente fondati. Persona_1
Il danno non patrimoniale richiesto dai congiunti della danneggiata, infatti, viene ricollegato alla grave situazione di disagio psicologico e di sofferenza vissuta dai pag. 16/23 genitori, che hanno assistito ed assistono la minore nei vari ricoveri e visite specialistiche fuori regione, nonché delle sorelle, che subiscono le conseguenze della lontananza dei genitori e della malattia della sorella minore. La decisione di primo ha rigetto la domanda per difetto di prova dell'esistenza di detto danno, senza tener conto degli elementi ricavabili dagli atti di giudizio.
Sulla questione della risarcibilità di questo tipo di danno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso”, precisandosi, altresì, che “traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (ccfr. Cass. n.
23300 del 2024, n. 13540 del 2023).
Come correttamente osservato dagli appellanti principali, la lesione della persona può provocare nei congiunti una sofferenza d'animo, una perdita vera e propria di salute, ed anche incidere negativamente sulle abitudini di vita, e di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria, delle ripercussioni nel “vissuto” del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come
“sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero “in termini dinamico-relazionali”, per l'incidenza che quella lesione ha avuto “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 656223- 01).
pag. 17/23 Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (cfr. Cass. n. 13540 del 2023) sicché è proprio “in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)” (cfr. Cass.. n. 28989 del 2019).
Non è necessario che “gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati” (Cass. n. 1752 del 2023, n. 13540 del 2023), dovendosi tuttavia sempre provare il danno subito.
Nel caso di specie, le lesioni alla salute della minore sono contenute nel 10% e non hanno portato allo sviluppo di sintomatologie particolarmente gravose per la minore
(trattasi di infezione allo stato asintomatica), ma questa situazione con altissima probabilità ha provocato sofferenza ed uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti. Si deve, infatti, ritenere nozione di comune esperienza la sofferenza dei genitori nell'apprendere dell'infezione trasmessa alla bambina, l'angoscia che presumibilmente hanno provato nei primi mesi di ricoveri più frequenti per ottenere la diagnosi e le prime cure, nonché e soprattutto per l'incertezza del futuro della figlia, che
è attualmente asintomatica ma potrebbe sviluppare con più altra probabilità degli altri bambini delle gravi patologie nel corso della vita, e dovrà comunque sottoporsi a controlli periodici costanti. La sofferenza e difficoltà patite dai genitori, inoltre, trovano un riscontro nel sostengo psicologico ricercato da entrambi, come si evince dalla documentazione prodotta in primo grado (allegati 18/24 all'atto di citazione).
La presunzione, tuttavia, non può estendersi alle sorelle di che avevano Persona_1
dieci e cinque anni al momento della nascita della sorella e difficilmente potevano pag. 18/23 rendersi conto delle conseguenze della infezione contratta dalla neonata. L'asintomacità della patologia della neonata difficilmente poteva incidere sulla serenità delle due minori. Inoltre, i controlli cui periodicamente si deve sottoporre la minore, accompagnata da uno o entrambi i genitori, hanno comportato l'allontanamento di due o tre giorni per circa quattro ricoveri all'anno, per cui non appaiono particolarmente significativi rispetto al normale andamento della vita familiare. In difetto di prova di un pregiudizio concreto del rapporto familiare tra sorelle e di un effettivo stravolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare, si deve escludere la sussistenza del danno delle minori.
In accoglimento parziale del motivo di appello, si deve condannare l CP_7
e , in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale
[...] Controparte_4
subito dai genitori di . Persona_1
La liquidazione del danno subito dai genitori può essere liquidato applicando le tabelle di Roma aggiornate al 2025, che prevedono una tabella per il danno non patrimoniale dei congiunti, con un coefficiente di 20 per il tipo di parentela, 7 per l'età della madre e
6 per l'età del padre, 5 per l'età del familiare, per un totale di 32 per la madre e 31 per il padre, da ridurre di 0,8 per la presenza di due genitori, per un totale di 25,6 per la madre e 24,8 per il padre. Assumendo il punto base per il danno soggettivo di € 3.533,06, il danno subito da e si può calcolare nei seguenti Parte_1 Parte_2
termini:
genitore coefficiente punto base importo coefficiente danno trasformazione invalidità risarcibile madre 25,6 3.533,06 90.446,33 10% 9.044,63
padre 24,8 3.533,06 87.619,88 10% 8.761,98
pag. 19/23 In conclusione, si deve liquidare un danno non patrimoniale di € 9.044,63 in favore di e di € 8.761,98 in favore di . Su dette somme Parte_2 Parte_1
spettano altresì gli interessi, da calcolare sulla somma devalutata sino al momento della nascita della minore, e via via rivalutata sino alla data della presente pronuncia, e da tale data decorreranno gli interessi sulla somma totale così calcolata.
3. L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti di e impone di accogliere anche la domanda di Parte_1 Parte_2
manleva richiesta dal dott. nei confronti di NI ZI (già CP_4 CP_8
), riproposta in sede di costituzione dell'appellato e su cui rapporto di garanzia si
[...]
è formato il giudicato.
Anche i danni liquidati in favore dei genitori della minore sono, infatti, parte del rischio garantito e delle somme previste all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione.
4. Il limitato accoglimento dell'appello principale, ed in particolare la sproporzione tra la somma oggetto di accoglimento e la richiesta degli appellanti principali, giustifica la compensazione delle spese di lite tra appellanti principali, e Controparte_7
. Le spese del presente grado possono anche essere compensate nei Controparte_4
confronti di NI ZI spa, tenuto conto della posizione del garante e dell'assenza di appello sulla validità o estensione della garanzia, nonché nei confronti di e rispetto ai quali non è stato Parte_5 Controparte_11
proposto alcun appello.
Vista la totale soccombenza degli attori rispetto ad NI CO, il cui appello incidentale è stato accolto, si deve disporre la condanna degli appellanti principali al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Deve essere, invece, confermata per il resto la sentenza di primo grado, in difetto di appello specifico sulla regolamentazione delle spese rispetto agli assicuratori. Anche la condanna alle spese del dott. CO nei confronti del chiamato in causa non viene Controparte_5
travolta dalla riforma delle decisione di prime cure, visto che l'esigenza della chiamata pag. 20/23 non è sorta dalla citazione, trattandosi di assicurazione per il caso di rivalsa nei giudizi
Cont intentati dall'Asp e dall'assicuratore dell
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino a € 52.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
7.616,00 per il primo grado (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale); €
4.996,00 per il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Le spese di ctu devono essere definitivamente poste a carico degli appellanti principali per 1/3, dell per un 1/3 e di per 1/3. Controparte_7 Controparte_4
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_7
a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e ES AZ, nonché sugli
[...] Parte_2 Controparte_2
appelli incidentali proposti da e NI CO avverso la Controparte_7
sentenza del Tribunale di Palmi n. 267/2020, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e ES AZ ed accoglie l'appello proposto da NI Controparte_2
CO, ed in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta la domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 CP_2
e ES AZ nei confronti di NI CO;
[...]
- accoglie la domanda proposta da e in proprio e Parte_1 Parte_2
condanna e al risarcimento del danno, Controparte_7 Controparte_4
pag. 21/23 liquidato in € 9.044,63 in favore di e di € 8.761,98 in favore di Parte_2
, oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
- condanna NI ZI s.p.a. a manlevare e tenere indenne l' CP_7
e , delle somme che questi dovranno corrispondere a
[...] Controparte_4
e in ragione della presente sentenza, nonché delle Parte_2 Parte_1
somme ulteriori corrisposte a titolo di ctu;
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio tra Parte_1 Parte_2
, ES AZ, e
[...] Controparte_2 Controparte_7 CP_4
[...]
3. compensa le spese del presente grado di giudizio tra appellanti principali e incidentali, NI ZI spa, , Controparte_5 Controparte_6
[...]
4. condanna , e ES Parte_1 Parte_2 Controparte_2
AZ al pagamento, in favore di NI CO, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 12.612,00 per compensi ed € 804,00 per spese vive, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
5. pone definitivamente a carico degli appellanti principali, e Controparte_7
le spese di ctu, nella misura di 1/3 per ciascuna parte;
Controparte_4
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'
[...]
in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del Controparte_7
contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 13.06.2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 22/23 pag. 23/23