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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 4722/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LAMURAGLIA Parte_1
ENZO GASPARE ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
PREMESSO CHE:
1) la parte ricorrente agiva in giudizio per il ripristino dell'assegno unico sul presupposto di averne diritto;
2) la parte resistente dava atto di aver erogato quanto preteso dal ricorrente;
3) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
4) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della fondatezza delle domande promosse in ricorso alla luce dell'intervenuto pagamento in via amministrativa del beneficio conteso1;
5) le spese processuali andranno liquidate facendo applicazione dei valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della pretesa azionata in giudizio e di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente in via amministrativa,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 499,00 per compenso professionale, oltre al 15% del compenso integrale per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Bari,09/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 4722/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LAMURAGLIA Parte_1
ENZO GASPARE ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
PREMESSO CHE:
1) la parte ricorrente agiva in giudizio per il ripristino dell'assegno unico sul presupposto di averne diritto;
2) la parte resistente dava atto di aver erogato quanto preteso dal ricorrente;
3) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
4) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della fondatezza delle domande promosse in ricorso alla luce dell'intervenuto pagamento in via amministrativa del beneficio conteso1;
5) le spese processuali andranno liquidate facendo applicazione dei valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della pretesa azionata in giudizio e di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente in via amministrativa,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 499,00 per compenso professionale, oltre al 15% del compenso integrale per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Bari,09/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.