CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 26/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RICCI SILVIA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SENOFONTE FABRIZIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTIGLIANO MASSIMO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. DE MASI LUCA APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) La conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la CP_1
Regione Emilia-Romagna, esponendo che:
- nel 2017 la convenuta emanava un “avviso pubblico-bando” per la concessione di finanziamenti destinati al miglioramento della competitività delle PMI del settore della pesca e dell'acquacoltura (FEAMP);
- i finanziamenti di cui al bando coprivano il 50% delle spese, sostenute dalle imprese a partire dal 26.11.15, per “operazioni volte a migliorare la pagina 1 di 29 sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro” e per “operazioni finalizzate a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati” purché ancora in corso al momento della presentazione della domanda, dovendosi intendere per “operazioni in corso” «ogni operazione … quando risultano ancora da realizzare interventi, oggetto della domanda di contributo, che incidano sull'operazione impedendone uso/utilizzo/funzionalità» (par.
7.1 Avviso
Pubblico);
- in data 27.9.17 l'attrice -azienda di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, specializzata nella preparazione di prodotti affumicati- presentava domanda di contributo relativamente ad un progetto di “ampliamento della struttura sede aziendale, in completamento” per un investimento complessivo di euro 1.031.808,15, per la realizzazione di 1) opere edili di ampliamento della sede aziendale (segnatamente, esecuzione di pavimentazioni industriali e resine, opere murarie, tombamento canale e nuova recinzione, pavimentazioni in locale a disimpegno), 2) nuova zona spogliatoi (apposizione di serramenti ed esecuzione opere da idraulico), 3) opere da elettricista (ampliamento reparti di lavorazione, ampliamento impianto antincendio, zona spogliatoi primo piano, nuovo locale asciugatura), 4) pannelli e porte nuovi spogliatoi e ampliamento locali, 5) acquisto di nuove macchine ed impianti per la trasformazione (salatrice e nuovo impianto asciugatoio), per la lavorazione
(coltello modulare brevettato e macchina taglio inclinato traverso), per la commercializzazione e la logistica (astucciatrice per cartoncini termosaldati, nastro trasportatore a catena, carrello e transpallet elevatori elettrici, metal detector e selezionatore ponderale integrato);
- nella relazione descrittiva del progetto, l'attrice esplicitava che quelle di cui al progetto erano opere atte all'ampliamento della struttura della sede pagina 2 di 29 aziendale, in parte iniziate già nel settembre dell'anno precedente (2016), ma non ancora portate a compimento;
- con determinazione del 28.2.18 n. 2663, la approvava il progetto, Pt_1
riconoscendo all'attrice un contributo erogabile di euro 400.000,00, pari al massimo (50% di euro 800.000,00);
- completati i lavori, l'attrice rendicontava gli interventi effettuati;
- il 24.9.18 il Servizio “Attività Faunistico-Venatorie e Pesca” inviava una prima richiesta di integrazione della rendicontazione, alla quale l'attrice rispondeva in data 5.10.18, ed una successiva il 2.11.18, riscontrata dall'attrice con nota del 14.11.18; in data 11.1.19 venivano richieste ulteriori “spiegazioni”, che l'attrice rendeva con nota del 18.1.19;
- conclusa l'istruttoria di controllo della rendicontazione, la convenuta ammetteva la finanziabilità di solo parte degli interventi di cui al progetto approvato, costati euro 256.490,00 ed erogava pertanto euro 128.245,00.
La , lamentando l'erroneità dell'esclusione delle spese non ammesse CP_1
all'erogazione, chiedeva accertarsi la spettanza del contributo per tutti gli interventi esclusi, con conseguente condanna della convenuta a corrispondere euro
271.755,00 e dunque, nel complesso, il massimo importo liquidabile.
Espletata CTU affidata all'ing. , con sentenza n. 2103/21, il Tribunale, Per_1
ritenuta la completezza e l'esaustività della rendicontazione dell'attrice, riconduceva tutti gli interventi esclusi dal finanziamento a un'unica operazione di miglioramento aziendale, ancora in corso al momento della partecipazione dell'attrice al bando;
condannava quindi la a pagare euro 271.755,00 Pt_1
oltre interessi ex art. 1284 c. 4 cc dalla notificazione della citazione al saldo;
compensava per due terzi le spese di lite e condannava la al pagamento Pt_1
del restante terzo;
poneva le spese della CTU interamente a carico della Pt_1
Avverso detta sentenza proponeva appello la Pt_1
pagina 3 di 29 Lamentava con il primo motivo («sulla questione interpretativa relativa alla
“operazione in corso” al momento della domanda di cui al paragrafo 7.1 del bando: la errata esclusione delle spese in sede di rendicontazione da parte della
») che il primo giudice aveva omesso di considerare che, Parte_2
in base alla normativa comunitaria di riferimento e al bando, non è possibile considerare come “operazione in corso” l'intero progetto, né è consentito riferire contemporaneamente singoli interventi a più operazioni.
Con il secondo motivo («omessa motivazione, errata e falsa interpretazione del
Reg. (UE) n. 1303/2013, violazione e falsa applicazione delle prescrizioni del bando: paragrafo 7 e paragrafo 3, paragrafi 7.2, 9 e 12, paragrafi 19, 23 e 27; violazione e falsa applicazione delle norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE): linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP
2014/2020 e d.P.R. n. 22/2018. Violazione del principio generale euro comunitario della tracciabilità delle spese;
errata e omessa valutazione del materiale probatorio»), deduceva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la documentazione contabile prodotta dalla completa ed esaustiva con CP_1
riferimento a tutti gli interventi.
In particolare, col primo e con il secondo motivo di gravame, la insisteva Pt_1
per la non finanziabilità delle spese di cui alle fatture Edilflash nn. 3, 5, 12, 16, 18,
30 e 36 del 2017, R.C.R. snc n. 36 del 2016 e nn. 6, 32 e 33 del 2017, Electro
Team s.r.l. nn. 406, 492 e 538 del 2016 e nn. 29, 51, 289, 413, 436 e 518 del 2017,
Exonder nn. 443 e 960 del 2017, nn. 142 e 170 del 2017, Aemme s.r.l. nn. Pt_3
86 e 97 del 2016 e nn. 2, 18, 19, 31, 37, 55, 83 e 90 del 2017, Parte_4
1/590 e 1/886 del 2017, Prisma Industriale s.r.l. n. V1/421 e V1/484 del 2017,
Incold s.p.a. 75/V7 e 2336/V1 del 2017, Ing. Genesi n. 39/16, nn. Parte_5
pagina 4 di 29 Con il terzo motivo («sugli effetti della decisione: il potere di disapplicazione del giudice ordinario;
difetto assoluto di motivazione;
violazione di legge laddove il giudice ritiene applicabile il saggio degli interessi di cui all'art. 1284, penultimo comma cc;
illogicità della decisione»), si doleva della condanna a corrispondere, sulla somma riconosciuta alla , gli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 cc, CP_1
inapplicabili ai contributi pubblici.
Con il quarto ed il quinto censurava la decisione sulle spese processuali.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con ordinanza del 24.7.22, la Corte, sospesa la provvisoria esecutività della sentenza, disponeva la rinnovazione della CTU, affidata all'arch. CP_2
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.6.24, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note.
2) E' opportuno premettere che la domanda di contributo presentata dalla CP_1
ha ad oggetto due distinte operazioni: “investimenti che migliorano la sicurezza,
l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro” (descritta nella lett. B del par. 3 dell'Avviso pubblico) e “investimenti che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati” (descritta nella lett. F del par. 3 dell'Avviso pubblico).
Per ciascuna operazione, la ha individuato, conformemente al modello di CP_1
domanda di contributo allegato all'Avviso pubblico, specifici interventi attuativi, rientranti sotto le lettere B) ed F). In particolare, l'operazione di cui alla lett. B dell'Avviso è stata articolata dalla negli interventi di “opere edili CP_1
ampliamento sede aziendale”, “nuova zona spogliatoi”, “opere da elettricista” e
“pannelli e porte nuovi spogliatoi e ampliamento locali”; l'operazione di cui alla lett. F dell'Avviso è stata invece articolata negli interventi di “nuove macchine e impianti per la trasformazione”, “macchine e attrezzature per la lavorazione” e
“macchine e attrezzature per la commercializzazione e la logistica”.
pagina 5 di 29 Sempre in conformità con le prescrizioni dell'Avviso, la ha dettagliato CP_1
ciascun intervento in una o più voci di investimento, ossia specifici lavori o spese.
La liquidazione a saldo del finanziamento per le operazioni preventivate in domanda e ammesse al contributo, è condizionata, per espressa previsione dell'Avviso, alla riferibilità delle spese dedotte a interventi non ancora eseguiti al momento della domanda, o a interventi già eseguiti ma connessi ad altri, oggetto anch'essi della domanda di contributo, ancora da eseguirsi e al cui completamento
è condizionato l'“uso/utilizzo/funzionalità” dell'operazione di riferimento.
Alla luce delle ragioni di diniego opposte della al riconoscimento di Pt_1
ciascun importo, si tratta allora di accertare di volta in volta se la liquidazione del contributo sia stata chiesta per lavori per i quali era stata presentata la domanda, e se la abbia fornito la prova della posteriorità, rispetto alla domanda, del CP_1
compimento materiale dei singoli interventi oppure, quanto alle spese antecedenti, della posteriorità alla domanda del completamento dell'operazione cui le spese erano funzionali. Infatti, a norma dell'art. 65 par. 6 del reg. UE n. 1303/2013,
«non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario»-, e secondo quanto disposto dal par.
7.1 dell'Avviso pubblico, «sono ammissibili le spese sostenute dal 26 novembre 2015, purché riferite ad operazioni in corso al momento della presentazione della domanda. Ogni operazione di cui al paragrafo 3 è considerata in corso al momento della presentazione della domanda quando risultano ancora da realizzare interventi, oggetto della domanda di contributo, che incidono sull'operazione, impedendone uso/utilizzo/funzionalità».
3) Nel presente giudizio, la datazione degli interventi e il momento di acquisizione di funzionalità delle relative operazioni va tratta soltanto dai documenti in atti, che pagina 6 di 29 sono peraltro quelli che la aveva già prodotto alla in sede CP_1 Pt_1
amministrativa. E' infatti irrilevante la prova per testi richiesta dalla , CP_1
volta ad ottenere dai testimoni la mera conferma delle dichiarazioni da essi rese e già in atti, le quali correlano le fatture emesse dalle ditte esecutrici alle specifiche lavorazioni, ma non contengono alcuna indicazione sulla data della loro esecuzione.
4) Sull'erogabilità del finanziamento a copertura delle spese dedotte dalla CP_1
sono state disposte due CTU, una in primo grado (affidata all'ing. ), l'altra Per_1
in secondo grado (affidata all'arch. . CP_2
La rinnovazione della CTU in appello si è resa necessaria per l'assoluta genericità
e la mancanza di approfondimento della CTU , che ha finito per far Per_1
coincidere, in via automatica e semplicisticamente, il momento del completamento degli interventi, e dell'acquisizione di funzionalità delle operazioni, con la data di «comunicazione di fine lavori e la corrispondente richiesta di agibilità», sulla base del convincimento -erroneo- che «luoghi di lavoro di nuova realizzazione non possono ritersi utilizzabili da parte di personale e/o da macchinari fintanto che tutti gli impianti ad essi relativi non siano stati ultimati, certificati e fintanto che le relative certificazioni, con altre, non siano state presentate all'Amministrazione per la formazione dell'Agibilità».
Come rilevato dall'appellante, infatti, se l'uso/utilizzo/funzionalità di un'operazione dipendesse esclusivamente dall'acquisizione del certificato di agibilità, nel caso di specie la funzionalità del progetto della (di cui al CP_1
PDC n. 41/2016), relativo a un “processo di riorganizzazione” più ampio rispetto a quello oggetto di domanda di finanziamento, sarebbe intervenuta solo l'1.8.2019 con la presentazione dell'ultima Comunicazione di fine lavori e richiesta di agibilità; viceversa, l'Avviso prevedeva che la liquidazione fosse domandata “a saldo” di ogni spesa ammessa e sostenuta, e la , coerentemente con tale CP_1
pagina 7 di 29 previsione, ha infatti avanzato domanda di liquidazione ben prima di richiedere l'agibilità.
Pertanto, al CTU questa Corte ha posto lo stesso quesito formulato dal CP_2
Tribunale («1) se gli interventi indicati nella domanda di contributo presentata dalla attrice ed in particolare nella relazione tecnica allegata alla domanda sotto la lettera B debbano ritenersi completati alla data della domanda ovvero se gli stessi interventi debbano ritenersi completati in data successiva;
2) in particolare se i luoghi di lavoro di nuova realizzazione (inclusi gli spogliatoi) nonché i nuovi macchinari potessero o meno ritenersi utilizzabili nel rispetto della normativa anche sulla sicurezza del lavoro senza il completamento degli impianti idraulici, elettrici ed antincendio»), ma con la precisazione che, indipendentemente dalle date delle dichiarazioni di fine lavori, l'”operazione” deve intendersi conclusa al momento della effettiva esecuzione degli interventi che consentono il raggiungimento delle condizioni di materiale utilizzabilità del segmento funzionale dell'organizzazione aziendale al quale l'operazione inerisce.
La CTU ha concluso per la non finanziabilità degli interventi, rilevando CP_2
plurime discordanze fra quanto attestato dalla in sede di rendicontazione, CP_1
quanto riportato dai documenti fiscali e quanto rilevato durante l'istruttoria procedimentale.
Tale CTU, svolta in modo accurato e in aderenza ai documenti agli atti e allo stato di fatto analizzato, con adeguata replica ai rilievi del CTP di parte appellata, (pur tardivamente depositati), merita sostanziale adesione, con le sole eccezioni di cui infra.
5) Dall'esame della documentazione in atti e dai rilievi del CTU è emerso CP_2
che alcune delle spese rendicontate dalla nella richiesta di liquidazione CP_1
del contributo attengono a lavori non preventivati nella domanda di finanziamento e pertanto non giustificano l'erogazione di alcuna somma.
pagina 8 di 29 Segue il dettaglio delle spese in oggetto, con specifica indicazione delle ragioni per le quali va escluso che esse attengano ai lavori preventivati e ammessi al finanziamento.
5.1) Fattura Aemme n. 83/2017.
La fattura riporta la dicitura “verniciatura essiccatoio con resina poliuretanica colorata”, lavorazione non espressamente contemplata nel computo metrico estimativo allegato alla domanda di contributo.
In sede di rendicontazione, la ha ricondotto la fattura alla voce CP_1
“rivestimento epossidico su pavimentazione” del computo metrico estimativo.
I due lavori -quello riportato nella descrizione della fattura (“verniciatura essiccatoio con resina poliuretanica colorata”) e quello riferito in sede di rendicontazione (“rivestimento epossidico su pavimentazione”)- non coincidono né per denominazione, né per superficie (la fattura riferisce un lavoro di 30mq, mentre il computo metrico estimativo ne preventivava 68,25), né per prezzo al mq
(la fattura riporta euro 15/mq, mentre il computo metrico estimativo preventivava euro 40/mq).
Nonostante le plurime richieste di integrazioni e chiarimenti ricevute durante l'istruttoria procedimentale, la ha omesso di giustificare tali difformità, CP_1
impedendo così alla di accertare tipologia e dimensioni del lavoro e Pt_1
quindi di verificare che si trattasse effettivamente della lavorazione di cui alla domanda.
Mancando ancora, anche in questa sede, la prova della coincidenza dei lavori fatturati a quelli ai preventivati, la spesa non è liquidabile.
5.2) Fattura Aemme n. 90/2017.
La fattura, come espressamente ammesso dalla in questo giudizio, CP_1
riguarda un “importo non giustificato”, rendicontato senza intenzione di includerlo nella richiesta di liquidazione (sul punto, CTU p. 64 e CP_2
Osservazioni alla CTU del CTP p. 33). CP_1
pagina 9 di 29 5.3) Fatture RCR nn. 36/2016 (per l'intero) e 6/2017 (esclusa spesa per voce di computo E01008).
Tali fatture hanno ad oggetto lavori per l'installazione della parte idraulica dell'impianto antincendio (idranti a colonna, idranti a muro, tubazione in polietilene per antincendio e addolcitore per antincendio).
Diversamente da quanto sostenuto dalla , la realizzazione della parte CP_1
idraulica dell'impianto antincendio non può rientrare tra le “opere da idraulico” preventivate in domanda, che erano state espressamente riferite alla sola “nuova zona spogliatoi”.
La CTU ha rilevato che l'impianto antincendio ha investito parti sia interne CP_2
che esterne dello stabilimento, senza essere «funzionalmente ed esclusivamente collegato alle opere da idraulico zona spogliatoi».
La circostanza è stata confermata anche dal CTP della , il quale, CP_1
nell'incontro peritale del 08.2.23, ha dichiarato che i lavori relativi all'impianto antincendio hanno riguardato parti interne ed esterne del capannone, tra le quali
“anche” (ma non solo) la zona spogliatoi.
Si tratta quindi, in tutta evidenza, di opera diversa da quella descritta nella domanda di contributo, relativa soltanto ad “opere da idraulico nuova zona spogliatoi”.
A nulla rileva pertanto, ai fini dell'erogabilità del contributo, che l'installazione della parte idraulica dell'impianto antincendio faccia eventualmente parte delle
«lavorazioni atte a conseguire la funzionalità e la reale utilizzabilità degli spazi», tra i quali anche la nuova zona spogliatoi.
Spettava infatti al richiedente dettagliare, nella Relazione Tecnica allegata alla domanda di contributo, tutti gli interventi -compresa la predisposizione della parte idraulica dell'impianto antincendio- per i quali, in caso di aggiudicazione, avrebbe poi richiesto l'erogazione del finanziamento, valendo evidenziare che la , CP_1
nella Relazione Tecnica, aveva invece fatto espresso riferimento alla parte pagina 10 di 29 elettrica dello stesso impianto (in particolare nella Tabella 1, dedicata all'articolazione del progetto in generale, quanto nella Tabella 2, predisposta per fornire il dettaglio -specialmente temporale- delle spese afferenti a ciascun intervento).
6) Quanto alle lavorazioni relative agli interventi “opere edili ampliamento sede aziendale” e “opere da elettricista” (tutti riferiti all'operazione B: investimenti che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro), non vi è prova, come dedotto dalla che esse siano state compiute, anche solo in Pt_1
parte, dopo la presentazione della domanda di contributo. In particolare, si osserva quanto segue.
6.1) Lavoro di “pavimentazioni industriali e resine” (attinente a intervento di
“opere edili ampliamento sede aziendale”), eseguito dalla CP_3
sostiene che il pagamento del lavoro “pavimentazioni industriali e
[...] CP_1
resine” le sia stato richiesto con le fatture Aemme nn. 86/2016, 97/2016, 02/2017,
18/2017, 19/2017, 31/2017, 37/2017, 55/2017 e 83/2017 (non anche con la fattura
90/2017 riferita, per stesa ammissione dell'appellata, a un “importo non giustificato”; si veda, sul punto par. 5.2) della presente sentenza).
Sulla estraneità della fattura n. 83/2017 ai lavori preventivati in domanda si è detto nel par. 5.1), cui integralmente si rinvia.
Ebbene, le fatture Aemme dal n. 86/2016 al n. 55/2017, che le parti concordemente riferiscono al lavoro in esame (“pavimentazioni industriali e resine”), sono state emesse prima della presentazione della domanda.
Non v'è ragione di ritenere -né, del resto, la l'ha mai neppure allegato- CP_1
che l'impresa esecutrice abbia emesso dette fatture per lavori in quel momento non ancora eseguiti, in tutto o in parte. Se ne trae che le relative lavorazioni sono state ultimate entro il 31.7.2017 (data di emissione della fattura n. 55/2017), dunque più di un mese prima della presentazione della domanda di contributo.
pagina 11 di 29 Esclusa la pertinenza all'investimento delle fatture Aemme nn. 83/2017 e 90/2017
(che, come rilevato al punto 5.1 e 5.2, non possono ritenersi oggetto della domanda di contributo), deve necessariamente concludersi che il lavoro in esame
è stato portato a compimento con le lavorazioni di cui alla fattura n. 55/2017, e dunque prima della presentazione della domanda di contributo.
6.2) Lavoro di “opere murarie” (attinenti a intervento di “opere edili ampliamento sede aziendale”, e non anche nella zona nuova spogliatoi), eseguito dall'impresa
Edilflash.
La fatturazione dei lavori commissionati per l'investimento “opere murarie” è terminata nel mese di giugno 2017, circa tre mesi prima della presentazione della domanda di contributo.
Nel corso dell'istruttoria procedimentale è infatti emerso che il pagamento del lavoro in esame è stato richiesto alla con le fatture Edilflash n. 3 del CP_1
14.3.17, n. 5 del 26.4.17, n. 12 del 30.5.17 e nn. 16 e 18 del 26.6.17, come attestato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, nel novembre
2018, dal legale rappresentante della Edilflash.
Va precisato che il richiamo alla voce di computo AC.08 inserito dal legale rappresentante della Edilflash nel dettaglio della fattura n. 30 del 12.10.2017 è stato, dalle parti, concordemente riferito ad un intervento di armatura diverso da quello effettuato per l'opera in esame, relativo ad altra opera edile commissionata alla medesima impresa (v. sul punto, diffusamente, CTU pp. 40-41); detto CP_2
intervento di armatura non rileva quindi agli effetti della datazione dei lavori edili in esame.
Non v'è ragione di ritenere -né, del resto, la l'ha mai neppure allegato- CP_1
che la Edilflash abbia emesso fatture per interventi in quel momento non ancora eseguiti, in tutto o in parte. D'altronde, gli importi indicati nelle fatture in esame risultano parametrati non alla quantità prevista in sede di conferimento pagina 12 di 29 dell'incarico, bensì alla quantità concretamente realizzata, conoscibile solo a intervento compiuto.
Se ne trae che, alla data di emissione dell'ultima fattura sopra richiamata
(26.6.2017), detti interventi erano stati già integralmente portati a compimento.
6.3) Lavoro di “tombamento canale e nuova recinzione” (attinente a intervento di
“opere edili ampliamento sede aziendale), eseguito dall'impresa Edilflash.
Il lavoro in esame ha riguardato: recinzione cantiere, pulizia canale esistente, sabbia attorno a tubazione, tubazione in calcestruzzo, riempimento canale, pozzetti, caditoie in ghisa, demolizione muretti esistenti, scavo per nuova recinzione, calcestruzzo in opera, armatura per cemento armato, pannelli prefabbricati in calcestruzzo e carpenteria metallica.
È pacifico che, alla data di presentazione della domanda, erano già stati ultimati i lavori di recinzione cantiere, pulizia canale esistente, sabbia attorno a tubazione, tubazione in calcestruzzo, riempimento canale, pozzetti, caditoie in ghisa, demolizione muretti esistenti, scavo per nuova recinzione, calcestruzzo in opera e armatura per cemento armato, tutti peraltro fatturati già al 26.6.2017.
È invece discusso il periodo di ultimazione dei lavori relativi ai pannelli prefabbricati in calcestruzzo e di carpenteria metallica, il cui pagamento è stato fatturato dalla Edilflash in epoca successiva alla presentazione della domanda di contributo.
Orbene, nessuna delle voci del computo metrico estimativo allegato alla domanda di contributo è riferita alle opere edili in esame, le quali sono invece indicate solo nel computo metrico consuntivo allegato alla domanda, dunque tra gli interventi che la stessa riconosceva essere stati già ultimati. CP_1
In ogni caso, quanto alla datazione dei due suddetti lavori, la CTU CP_2
confrontate le fotografie scattate in occasione del sopralluogo del 15.3.2023 da lei compiuto, con un rilievo fotografico satellitare del 07.7.2017 reperito su Google
Earth, ha verificato che nel luglio 2017 (dunque prima della domanda di pagina 13 di 29 finanziamento), lo stato della recinzione e del sottostante canale tombato era esattamente quello rilevabile a lavori ultimati, completo persino dei muretti in cemento armato prefabbricato, delle barriere automatiche di delimitazione verso la strada provinciale e delle relative zone di sicurezza.
Non vi è ragione di escludere l'utilizzabilità, da parte del CTU, nel compimento delle indagini volte a far conoscere al giudice la verità, delle evidenze messe a disposizione di tutti dalle nuove tecnologie, quali le riprese satellitari, utilizzabili come sempre tali sono state ritenute le fotografie aeree.
Va pertanto rigettata l'eccezione di nullità della CTU avanzata dalla con CP_1
riferimento a detta acquisizione. La nullità della CTU per allargamento dell'indagine oltre i limiti di legge si ha, infatti, solo in caso di estensione della consulenza a fatti estranei al “thema decidendum” della controversia, o di acquisizione di documenti che sarebbe stato onere delle parti produrre. Valida è invece la CTU che, come nel caso di specie, dà ingresso ad elementi di prova documentale che o postulano il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche o che, in ogni caso, si rendono necessari per riscontrare la veridicità di elementi di prova già prodotti dalle parti (sul punto, diffusamente SS.UU. 3086/22).
Poiché, in ogni caso, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per l'erogazione del finanziamento, fra cui l'anteriorità della spesa alla domanda, spetta alla , solo per completezza si aggiunge che il CTP della CP_1 CP_1
sostiene che dall'immagine satellitare acquisita dalla CTU non emergerebbe in maniera chiara lo stato delle finiture della recinzione e dei paraurti in carpenteria metallica, e che la CTU avrebbe errato nell'interpretare alcuni degli elementi riportati nella foto (osservazioni CTP Genesi, p. 18: «Il CTU asserisce inoltre, sempre con riferimento all'immagine dell'All. 4, che “a luglio 2017 sono già presenti in entrambi i passi carrai 2 zone delimitate da strisce apparentemente di colore chiaro, che rappresentano le zone di sicurezza rispetto alla movimentazione delle barriere automatiche”; si tratta di un grave errore di
pagina 14 di 29 valutazione-lettura dell'immagine perché le strisce citate non rappresentano zone di sicurezza, bensì sono chiusure di tagli nella pavimentazione dovuti a sottoservizi impiantistici, per altro solo parzialmente inerenti alle lavorazioni di tombamento e comunque non incluse nella richiesta di contributo»).
A tali osservazioni l'arch. ha convincentemente replicato che i paraurti CP_2
citati dal CTP non sono risultati presenti neppure in sede di sopralluogo peritale
(marzo 2023) e che «la lettura dell'immagine satellitare coincide con il rilievo eseguito in sede di sopralluogo e l'interpretazione è corretta visto che i cosiddetti sottoservizi impiantistici plausibilmente corrispondono a dispositivi a spira magnetica interrati sotto al manto stradale che al rilevamento di masse metalliche
(moto, auto, camion … ect…) forniscono il comando per l'apertura della barra automatica;
sono state interpretate dalla scrivente come zone di sicurezza nel senso che per la loro posizione l'apertura delle barre è consentita solo dall'interno del piazzale» (CTU p. 83-84).
6.4) Lavoro di “pavimentazione in c.a. locale a disimpegno” (relativo a intervento di “opere edili ampliamento sede aziendale”), eseguito dall'impresa Edilflash.
L'investimento in esame ha riguardato la fornitura e posa in opera, nel locale a disimpegno (anche detto “locale a disposizione”), di fogli in polietilene, pavimentazione industriale ed armatura con rete elettrosaldata.
Riguardano tali lavori le fatture Edilflash nn. 30 e 36 del 2017, entrambe successive alla presentazione della domanda di contributo (rispettivamente, il
12.10.2017 e il 23.11.2017).
Secondo la ricostruzione della , l'opera sarebbe stata compiuta dopo la CP_1
presentazione della domanda, dunque dopo il 27.9.17; la circostanza troverebbe conferma nelle date di fatturazione dei lavori eseguiti.
Agli atti, tuttavia, non è presente documentazione che attesti con certezza la tempistica dei lavori in esame.
pagina 15 di 29 Tale rilievo era stato sollevato dalla durante l'istruttoria procedimentale;
Pt_1
con la terza richiesta di chiarimenti, infatti, la evidenziava espressamente Pt_1
alla che la documentazione presentata a rendicontazione, anche come CP_1
integrata all'esito delle prime due richieste di chiarimento, non era sufficiente «a comprovare l'effettiva data di conclusione della relativa attività».
Avendo la mancato di fornire detta prova, l'intervento in esame deve CP_1
considerarsi concluso prima della presentazione della domanda di contributo;
infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla , la circostanza che la CP_1
fatturazione risalga ai mesi di ottobre-novembre 2017 nulla prova in merito alla data della effettiva conclusione dei lavori, che ben potrebbe collocarsi tra il mese di giugno e il mese di settembre 2017.
6.5) Lavori di “ampliamento reparti di lavorazione”, “ampliamento impianto antincendio”, “zona spogliatoi primo piano” e “nuovo locale asciugatura” (relativi ad intervento di “opere da elettricista”).
L'intervento ha riguardato quattro diverse zone dello stabilimento: reparti di lavorazione, impianto antincendio, zona spogliatoi primo piano e nuovo locale asciugatura.
Tutti i lavori sono stati effettuati dalla società Electro Team, che ne ha chiesto il pagamento alla con le fatture nn. 406/2016, 492/2016, 538/2016, CP_1
29/2017, 51/2017, 289/2017, 413/2017, 436/2017 e 518/2017.
Le fatture sono espressamente riferite a due distinti Stati di Avanzamento Lavori
(SAL): le fatture nn. 406/2016, 492/2016, 538/2016, 29/2017 e 52/2017 si riferiscono al “1° SAL”, saldato con la fattura n. 51 del 28.2.2017 (in descrizione:
«impianti elettrici ampliamento vs. stabilimento … stato finale dei lavori - 1°
SAL»); le fatture nn. 289/2017, 413/2017, 436/2017 e 518/2017 si riferiscono invece al “2° SAL”, saldato con la fattura 518 del 30.12.2017.
Le fatture emesse fino all'agosto 2017 (nn. 406/2016, 492/2016, 538/2016,
29/2017, 52/2017 e 289/2017) richiamano tutte lo stesso numero di commessa pagina 16 di 29 (16/1633); le fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre 2017 (nn. 413/2017 e
436/2017) non riportano nessun numero di commessa, mentre la fattura di dicembre 2017 (n. 518/2017) fa riferimento alla diversa commessa n. 17/1960.
Pur avendo la illustrato la specifica delle lavorazioni cui, in tesi, si CP_1
riferirebbero le singole fatture (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante della Electro Team in data 14.11.18), non v'è prova della cronologia delle varie lavorazioni, che ben potrebbero essere state ultimate prima della presentazione della domanda.
7) Salvo quello che si specificherà a proposito del lavoro di installazione di pannelli e porte nella nuova zona spogliatoi, non essendovi, per le ragioni di cui ai punti 6, prova della esecuzione o prosecuzione di nessuno degli interventi citati
(“opere edili ampliamento sede aziendale” e “opere da elettricista”) oltre la data di presentazione della domanda di contributo, non v'è ragione di trattare la questione se a quegli stessi interventi fossero funzionalmente collegati altri lavori anteriori alla domanda.
8) Occorre ora soffermarsi sulle spese relative agli interventi ultimati prima della presentazione della domanda, la cui utilizzabilità, secondo la , era però CP_1
condizionata al completamento di ulteriori interventi, ancora da compiersi alla data di presentazione della domanda.
8.1) Spesa per macchina salatrice FEEDER, modello MVH-650 matricola 403
(relativa a intervento “nuove macchine e impianti per la trasformazione”), di cui alle fatture Exonder n. 443 del 27.4.2017 e n. 960 del 30.8.2017.
È pacifico che la salatrice è stata acquistata prima della presentazione della domanda di contributo;
la circostanza emerge anche dai DDT del 02.8.2017 e del
03.8.2017 (CTU all. 20). CP_2
Nella perizia asseverata allegata alla domanda, la ha chiesto il CP_1
riconoscimento della spesa per “mancanza dei locali”. A sua detta, infatti, la macchina, già consegnata, non poteva «essere messa in funzione in quanto
pagina 17 di 29 mancano ancora i locali ove verrà posta»; durante l'istruttoria procedimentale, ha poi specificato che, alla data della domanda, l'uso della macchina «era impedito per la mancanza del nastro … consegnato in data 28.11.17».
La CTU ha attestato che, al momento della consegna, la macchina era già CP_2
utilizzabile all'interno del vecchio processo di lavorazione, peraltro mai interrotto per tutta la durata dei lavori di ampliamento.
È pertanto verosimile che la macchina sia stata acquistata per la vecchia linea di produzione e che il suo utilizzo nella nuova linea di produzione sia frutto di una decisione successiva all'acquisto. Non si comprenderebbe altrimenti il motivo per il quale, nella Relazione Tecnica allegata alla domanda, l'acquisto del nastro trasportatore al quale, durante il sopralluogo peritale, è risultata collegata la macchina, è stato riferito, non alla categoria di appartenenza della salatrice
(“macchine e impianti per la trasformazione”), bensì alla diversa e autonoma categoria “macchine e attrezzature per la commercializzazione e la logistica”.
L'utilizzabilità della macchina salatrice per la vecchia linea produttiva e le inesattezze delle dichiarazioni della quale, vale ribadirlo, solo in sede Parte_6
di istruttoria procedimentale ha subordinato l'utilizzo della macchina all'acquisto del nuovo nastro trasportatore, peraltro riferito, al momento della presentazione della domanda, ad una diversa categoria di investimenti- impediscono la liquidazione del contributo stanziato per l'operazione, che non può considerarsi
“ancora in corso al momento della presentazione della domanda”.
8.2) Spesa per “impianto per cella asciugatoio” (relativo all'intervento “nuove macchine e impianti per la trasformazione”).
L'opera è stata eseguita dalla che ne ha richiesto il pagamento Parte_4
alla con le fatture n. 01-590 del 08.5.2017 e 01-886 del 30.6.2017. CP_1
Nella relazione tecnica allegata alla domanda, la ha dichiarato che CP_1
l'impianto era già stato «interamente consegnato e pagato», ma non era stato ancora posto in funzione «in quanto la cella stessa deve ancora essere
pagina 18 di 29 completata». Ha poi specificato, durante l'istruttoria procedimentale, che, alla data di presentazione della domanda, la cella asciugatoio era ancora sprovvista della resinatura di cui alla fattura Aemme n. 83/2017, emessa, secondo la , CP_1
per “pavimentazioni industriali e resine” (intervento “opere edili ampliamento sede aziendale”).
Il collegamento non sussiste.
Non possono infatti ravvisarsi collegamenti funzionali tra interventi che, in domanda, sono stati preventivati ciascuno con riferimento a una distinta operazione.
Come eccepito dalla una simile prospettazione contrasta con Pt_1
l'articolazione che la stessa , conformemente alle prescrizioni dell'Avviso CP_1
pubblico, ha impresso alla propria domanda di contributo, che infatti descrive un progetto che si compone di più “operazioni”, suddivise in uno o più “interventi” attuativi;
detti interventi, ancorché rientranti nello stesso progetto complessivo, sono evidentemente riferibili alla sola operazione cui sono stati espressamente connessi in domanda, senza possibilità di collegamento con operazioni diverse.
Il lavoro “impianto per cella asciugatoio”, in domanda, afferisce all'operazione
“F) investimenti che portano a prodotti nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati”; l'uso/utilizzo/funzionalità di detta operazione non può quindi dipendere dal lavoro di cui alla fattura Aemme
83/2017, che la , in sede di rendicontazione, ha ricondotto a un intervento CP_1
(“pavimentazioni industriali e resine”) preventivato con riferimento alla (diversa) operazione “B) investimenti che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro”.
In ogni caso, la fattura Aemme n. 83/2017, poiché riferita a lavori non preventivati (sul punto, si rinvia al par.
5.1 della presente sentenza), non potrebbe in nessun caso valere per stabilire un qualsiasi collegamento funzionale con lavorazioni anteriori. Il par.
7.1 dell'Avviso pubblico, infatti, ammette che pagina 19 di 29 possano considerarsi “operazioni ancora in corso al momento della presentazione della domanda” le sole operazioni per le quali risultano ancora da realizzare interventi il cui mancato completamento incide sulla funzionalità dell'operazione nel complesso, purché si tratti di interventi comunque “oggetto della domanda di contributo”.
8.3) Spesa per metal detector (relativa a intervento “macchine e attrezzature per la commercializzazione e la logistica”).
L'installazione del metal detector è stata curata dalla Prisma Industriale s.r.l., che ne ha chiesto il pagamento alla con le fatture V1/421 del 04.4.2017 e CP_1
V1/484 del 21.4.2017.
Nella perizia asseverata allegata alla domanda, la ha riferito che il metal CP_1
detector, ricevuto prima della presentazione della domanda, era inutilizzabile «se non completato dalla Selezionatrice ponderale integrata» e non poteva comunque essere utilizzato «in quanto le zone di lavorazione in cui verrà posto non sono ancora disponibili». Durante l'istruttoria procedimentale, ha poi aggiunto che l'utilizzo del metal detector era «necessariamente collegato alla messa in funzione della nuova astucciatrice, consegnata in data 10.10.2017».
La CTU ha rilevato che la selezionatrice ponderale integrata, alla cui CP_2
installazione la ha inizialmente subordinato l'utilizzabilità del metal CP_1
detector, era già dotata di altro metal detector (p. 66).
Nel corso del sopralluogo peritale del 15.3.2023, il metal detector della Prisma
Industriale è stato infatti rinvenuto in abbinamento ad altra selezionatrice non dotata di metal detector, diversa da quella della selezionatrice ponderale integrata richiamata dalla . CP_1
Il sopralluogo ha escluso altresì il collegamento tra il metal detector della Prisma
Industriale e l'astucciatrice, posto che quest'ultima si trova sulla linea di lavorazione della selezionatrice ponderale integrata.
pagina 20 di 29 Quanto all'asserita indisponibilità di zone di lavorazione cui il metal detector era destinato (locale spedizione), la CTU ha attestato che, data la CP_2
polifunzionalità degli ambienti, la macchina poteva essere già utilizzata nella zona esistente dello stabilimento.
In ogni caso, alla data di presentazione della domanda di contributo, il locale spedizione era già completo delle opere edilizie, dell'impianto elettrico e della pavimentazione (p. 67).
8.4) Intervento “pannelli e porte nuovi spogliatoi e ampliamento locali”, eseguito dalla Incold s.p.a.
L'intervento ha riguardato due diverse zone dello stabilimento: l'area “nuovi spogliatoi” situata al primo piano, e l'area “ampliamento locali” al piano terra.
È pacifico che la porzione di intervento riferita al primo piano (zona “nuovi spogliatoi”) è stata ultimata dopo la presentazione della domanda.
La ha sin da subito accordato la liquidazione del contributo a copertura Pt_1
delle relative spese, che pertanto non costituiscono oggetto del presente giudizio.
È altresì indiscusso che la porzione di intervento relativa al piano terra (zona
“ampliamento locali”) è stata ultimata prima della presentazione della domanda.
Il pagamento di tale porzione di intervento è stato richiesto alla con le CP_1
fatture Incold s.p.a. n. 75/V7/2017 e n. 2336/V1/2017, entrambe emesse in epoca antecedente la domanda.
Ebbene, secondo la , la funzionalità degli interventi di coibentazione CP_1
eseguiti al piano terra -antecedenti alla domanda di contributo- sarebbe dipesa dal completamento degli interventi di coibentazione al primo piano -successivi alla domanda di contributo- trattandosi, nel complesso, di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza, dell'igiene, della salute e delle condizioni di lavoro. L'intervento costituirebbe una “operazione unitaria”, che avrebbe
«comportato una completa riorganizzazione degli spazi aziendali in una ottica unitaria».
pagina 21 di 29 Al contrario, come condivisibilmente rilevato anche dalla CTU tale CP_2
collegamento funzionale non sussiste essendo evidente che i due piani dello stabilimento, l'uno dedicato alla produzione e l'altro al personale, costituiscono - come evidenziato dalla Regione- due “lotti funzionali” ben distinti, dall'utilizzo del tutto autonomo l'uno dall'altro.
Corretta risulta pertanto la scelta della di non ammettere le spese al Pt_1
contributo.
9) Occorre infine specificamente soffermarsi sui lavori effettuati nella “nuova zona spogliatoi”.
Si è detto che, in tale zona, la posa di pannelli e porte è pacificamente avvenuta dopo la presentazione della domanda, tanto che la ha corrisposto la Pt_1
relativa parte di contributo.
La nuova zona spogliatoi è stata interessata anche da altri lavori (opere da elettricista, posa dei serramenti e opere da idraulico), che devono ritenersi conclusi -come sostenuto dalla prima della presentazione della domanda Pt_1
di contributo.
9.1) Sulla datazione dell'intervento “opere da elettricista” e delle lavorazioni
“posa dei serramenti” e “opere da idraulico”, si espone quanto segue.
9.1.1) Sulla mancanza di prova del compimento delle opere da elettricista successivamente alla presentazione della domanda di contributo, si rinvia al par.
6.5, dedicato anche alle lavorazioni da elettricista eseguite nella zona spogliatoi.
9.1.2) Lavoro di “serramenti nuova zona spogliatoi” (relativo a intervento di
“nuova zona spogliatoi”), eseguito dalla ditta Pt_3
Il pagamento dei “serramenti nuova zona spogliatoi” è oggetto delle fatture nn.
142 del 27.7.2017 e 170 del 18.9.2017. Se ne trae che la posa dei serramenti è terminata prima della presentazione della domanda di contributo;
l'operazione, infatti, risulta interamente contabilizzata con la fattura Sermax del 18.9.2017, che,
pagina 22 di 29 in mancanza di prova contraria, è ragionevole presumere sia stata emessa, come da prassi, a interventi ultimati.
9.1.3) Lavoro di “opere da idraulico nuova zona spogliatoi” (relativo a intervento di “nuova zona spogliatoi”), eseguito dalla società R.C.R. Impianti Termoidraulici
e Climatici.
Il lavoro, per come preventivato in domanda e dettagliato nel computo metrico estimativo ad essa allegato, ha riguardato l'installazione, nella nuova zona spogliatoi, di piatti doccia, vasi sospesi, lavabi, rete di distribuzione acqua calda/fredda zona spogliatoi, ventilconvettori bagni ed altri ambienti, cronotermostato, unità esterna condizionatore, unità interne condizionatore e tubazioni impianto di climatizzazione.
Agli atti non è presente documentazione che attesti con certezza la tempistica dei lavori in esame.
Come si è detto, la circostanza della fatturazione nei mesi successivi alla domanda di parte dei lavori oggetto di investimento nulla prova in merito alla data della loro effettiva realizzazione, che ben potrebbe collocarsi in epoca antecedente.
9.2) Deve però considerarsi che la ha prospettato che gli «spogliatoi non CP_1
potevano considerarsi utilizzabili in mancanza dei pannelli e delle porte e cioè in mancanza dei medesimi interventi che la stessa ha invece ritenuto Pt_1
ammissibili. È d'altronde del tutto evidente che gli spogliatoi (tra l'altro doverosamente distinti per uomini e donne) non possono considerarsi funzionanti ed utilizzabili in mancanza della pannellatura divisoria e delle porte e cioè quegli stessi interventi che, come sopra detto, la stessa ha riconosciuto Pt_1
meritevoli del finanziamento».
Il collegamento funzionale affermato dalla è, con tutta evidenza, fondato, CP_1
avendolo del resto la stessa CTU ritenuto «condivisibile» (p. 89), pur CP_2
avendo ella escluso la erogabilità del contributo per il mero fatto che la domanda indicava, all'interno della medesima operazione (B), tre interventi distinti (nuova pagina 23 di 29 zona spogliatoi, opere da elettricista, pannelli e porte ampliamento e nuova zona spogliatoi).
Ad avviso della Corte, invece, le singole lavorazioni, articolate tutte con riferimento alla stessa operazione (“B investimenti che migliorano la sicurezza,
l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro”), erano state, nella domanda, dettagliate con espresso riferimento alla zona di interesse, rendendo così palese il collegamento funzionale tra le stesse: oltre alle opere da idraulico nella zona nuovi spogliatoi, i lavori di porte e i pannelli erano indicati con riferimento tanto alla zona ampliamento al piano terra quanto ai nuovi spogliatoi, e così le opere da elettricista erano riferite ai vari locali interessati, fra cui era menzionata la nuova zona spogliatoi. Spetta dunque alla l'erogazione del contributo richiesto, CP_1
relativamente alla zona nuovi spogliatoi, per i lavori elettrici e idraulici (essendo stato quelle per le porte già riconosciuto), nei limiti di quanto evincibile dalla documentazione in atti.
9.3)Quanto alle “Opere da elettricista” nuova zona spogliatoi, eseguite dalla
Electro Team, dalla dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante di tale ditta in data 14.11.2018 emerge che si riferiscono alla nuova zona spogliatoi le sole fatture nn. 51/2017, 436/2017 e 518/2017; il costo complessivo delle lavorazioni relative alla zona spogliatoi di cui alla fattura n. 51/2017 è pari ad un imponibile di euro 4.791,80; il costo complessivo delle lavorazioni relative alla zona spogliatoi di cui alla fattura n. 436/2017 è pari ad un imponibile di euro
8.434,61; il costo complessivo delle lavorazioni relative alla zona spogliatoi di cui alla fattura n. 518/2017 è pari ad un imponibile di euro 2.957,43.
Gli importi fatturati sono tutti inferiori a quelli indicati in sede di domanda.
Per le opere da elettricista effettuate nella nuova zona spogliatoi, spettano pertanto alla complessivi euro 8.091,92 (pari al 50% del totale degli importi CP_1
imponibili suindicati).
9.4) “Serramenti nuova zona spogliatoi”, lavoro eseguito dalla ditta Pt_3
pagina 24 di 29 Non risulta che la abbia effettuato altre lavorazioni oltre quelle afferenti Pt_3
alla nuova zona spogliatoi.
Dalle fatture in atti, emerge un totale imponibile di euro 12.454,50 (di cui euro
4.000,00 quale imponibile della fattura n. 142/2017 ed euro 8.454,50 quale imponibile della fattura n. 170/2017), laddove l'importo preventivato in sede di domanda era di euro 12.018,48.
Per i serramenti della nuova zona spogliatoi, spettano pertanto alla CP_1
complessivi euro 6.009,24 (pari al 50% della somma ammessa).
9.5) “Opere da idraulico nuova zona spogliatoi”, eseguite dalla R.C.R.
La CTU ha rilevato che la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale CP_2
rappresentante della R.C.R. in data 14.11.2018 presenta contraddizioni e inesattezze tali da impedire l'esatta ricostruzione della portata e dei costi del lavoro, il che la ha indotta a ritenere non riconoscibile, per tale voce, alcun contributo.
Tuttavia, dall'esame della documentazione relativa a tali lavori, controllata la rispondenza fra gli “importi a consuntivo su prezziario” (nei cui limiti possono riconoscersi gli importi fatturati, se maggiori) come specificati nella dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante della R.C.R., e le voci, con i corrispondenti codici, indicati nel consuntivo all. 2 alla memoria ex art. 183 c 6
n.2 cpc della si rileva che la fattura n. 36, per l'intero, e la fattura n. 6, Pt_1
per euro 1.970,00, riguardano l'impianto antincendio, e per le ragioni già indicate non possono essere riconosciute, mentre la fattura n. 6, per i restanti euro
1.832,28, e le fatture nn. 32 (per euro 9.504,72) e 33 (per euro 4.421,00) riguardano opere da idraulico effettuate nella nuova zona spogliatori.
Può essere quindi riconosciuto l'importo di euro 7.879,00 (50% del totale di euro
15.758,00).
10) Oltre al finanziamento delle operazioni “B” ed “F”, la domanda di contributo della riguardava anche il rimborso delle spese di consulenza e delle spese CP_1
pagina 25 di 29 tecniche di progettazione connesse alla preparazione e alla realizzazione del progetto.
La ha negato la liquidazione di dette somme rilevando difetti di Pt_1
rendicontazione.
10.1) Con riguardo alle “spese generali tecnici dirett. lavori”, riferite alle prestazioni che l'ing. ha svolto, in qualità di direttore dei Controparte_4
lavori, per le opere di cui alla domanda di contributo, il diniego è fondato, come peraltro confermato dalla CTU CP_2
Nella domanda di contributo -segnatamente, nella perizia asseverata di cui al fasc.
, doc. A parte II, n. 27, p.
6- dette spese sono state quantificate in euro CP_1
30.650,00.
Tuttavia, la ha prodotto una sola fattura in acconto (n. 39 del CP_1
07.12.2016), emessa per una cifra molto inferiore rispetto a quella preventivata nella domanda (euro 7.500,00 in luogo di euro 30.650,00). Come eccepito dalla la documentazione in atti non consente di individuare le attività per le Pt_1
quali il pagamento di euro 7.500,00 è stato richiesto (sia pure a titolo di acconto) dall'ing. Genesi, impedendo così di verificare la corrispondenza tra le prestazioni fatturate («compenso professionale comprensivo di spese per la presentazione di progettazione architettonica e strutturale relativa all'ampliamento dello stabilimento produttivo sito in S.P. per Cremona n. 97m Polesine P.se nel comune
Polesine Zibello (PR). Permesso di Costruire pratica edilizia n. 41/16 del
01.09.16, protocollo n. 7669, rilasciato dal comune di Polesine Zibello»), e le specifiche opere che, all'interno del progetto complessivo, erano oggetto della domanda di contributo.
10.2) Spetta invece alla il rimborso delle “spese generali consulenze”, CP_1
relative all'attività di consulenza tecnica progettuale e assistenza alla direzione lavori affidata alla Parte_5
pagina 26 di 29 Per la categoria di spese in esame, il par.
7.2 dell'Avviso pubblico onerava i partecipanti alla gara di allegare alla domanda di contributo «almeno tre preventivi, rilasciati, in caso di spese professionali, da soggetti indipendenti».
Detti preventivi costituivano uno dei requisiti di ammissibilità della spesa al finanziamento, funzionale a valutarne la congruità.
È pacifico che la non ha soddisfatto il requisito, essendosi limitata a CP_1
produrre, in allegato alla domanda di contributo, un solo preventivo, formulato dalla l'appellata ha tuttavia rilevato che alla data della domanda, Parte_5
l'incarico alla SI era stato già conferito, così che non avrebbe avuto senso Pt_5
produrre i tre preventivi.
Osserva la Corte che, in ogni caso, dell'irregolarità documentale, ove pure configurabile, la non ha dato atto né nella determinazione di Pt_1
approvazione della graduatoria (det. n. 20685/2017), né nella successiva determinazione di concessione del contributo (det. n. 2663/2018); tantomeno risulta che sul punto siano state chieste integrazioni durante la fase di (prima) valutazione istruttoria delle domande, finalizzata alla verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle stesse (v. par. 12 Avviso pubblico).
La spesa deve ritenersi dunque dalla Regione ammessa al finanziamento nonostante la non rispondenza ai requisiti di ammissibilità prescritti dall'Avviso
Pubblico, il cui soddisfacimento, però, non costituisce oggetto del presente giudizio.
Va pertanto accolta la domanda della di condanna della al CP_1 Pt_1
rimborso delle “spese generali consulenze”, che si liquidano tuttavia in euro
18.027,00, ossia, secondo la previsione del par 7.3 l) dell'Avviso, nella misura massima pari al 12% di tutte le altre spese ammesse in via definitiva, pari ad euro
150.225,16 (euro 128.245,00 riconosciute dalla ante causam più euro Pt_1
21.980,16 riconosciuti in questa sede).
pagina 27 di 29 11) Sulle suindicate somme spettanti alla , per complessivi euro CP_1
40.007,18, vanno riconosciuti gli interessi ex art. 1284 c. 4 cc dalla notificazione della citazione in primo grado al saldo.
È infatti infondato il terzo motivo di gravame, col quale la lamenta Pt_1
l'inapplicabilità degli interessi moratori al tasso ex art. 1284 c. 4 cc in controversie, quale quella di specie, aventi ad oggetto, non l'inadempimento di un accordo contrattuale, ma la liquidazione a saldo di un contributo pubblico.
Sul punto, basti il richiamo a S.C., ord. n. 61/2023, espressione del principio, ormai maggioritario, secondo cui «la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma
4, individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento», prescindendo dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e ponendosi «in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre».
Non vi è appello incidentale sul mancato riconoscimento degli interessi moratori sino alla notificazione della citazione in primo grado.
12) Le spese processuali di primo grado vanno riliquidate in ragione del minore importo riconosciuto alla , ferma la compensazione per due terzi disposta CP_1
dal primo giudice per “gravi ed eccezionali ragioni”, in merito alla quale non vi è appello incidentale.
La va condannata a rifondere all'appellata le spese di appello secondo Pt_1
l'esito complessivo della lite.
Le spese delle due CTU vanno poste a carico di entrambe le parti metà per ciascuna e, come da domanda, la va condannata a restituire alla CP_1
Regione quanto da questa versato al CTU in eccesso rispetto alla quota da Per_1
essa dovuta.
pagina 28 di 29
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti della avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 CP_1
di Bologna n. 2103/21, in parziale riforma della decisione impugnata, condanna la a pagare alla euro 40.007,18 in luogo della maggiore somma Pt_1 CP_1
di cui alla decisione impugnata, oltre interessi ex art. 1284 c4 cc dalla notifica della citazione al saldo;
compensa per due terzi le spese del primo grado di giudizio e condanna la a rifondere all la restante parte di tali spese che liquida, già in Pt_1 CP_1
misura di un terzo, in euro 413,66 per anticipazioni ed euro 2.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
condanna la a rifondere alla le spese di appello, che liquida in Pt_1 CP_1
euro 9.900,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Pone le spese di entrambe le CTU a carico della parti metà per ciascuna e condanna la a restituire alla Regione quanto da questa versato in eccesso CP_1
al CTU rispetto alla quota da essa dovuta, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc Per_1
dal pagamento al saldo.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 e 51 del 2018.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 26/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RICCI SILVIA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SENOFONTE FABRIZIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTIGLIANO MASSIMO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. DE MASI LUCA APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) La conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la CP_1
Regione Emilia-Romagna, esponendo che:
- nel 2017 la convenuta emanava un “avviso pubblico-bando” per la concessione di finanziamenti destinati al miglioramento della competitività delle PMI del settore della pesca e dell'acquacoltura (FEAMP);
- i finanziamenti di cui al bando coprivano il 50% delle spese, sostenute dalle imprese a partire dal 26.11.15, per “operazioni volte a migliorare la pagina 1 di 29 sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro” e per “operazioni finalizzate a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati” purché ancora in corso al momento della presentazione della domanda, dovendosi intendere per “operazioni in corso” «ogni operazione … quando risultano ancora da realizzare interventi, oggetto della domanda di contributo, che incidano sull'operazione impedendone uso/utilizzo/funzionalità» (par.
7.1 Avviso
Pubblico);
- in data 27.9.17 l'attrice -azienda di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, specializzata nella preparazione di prodotti affumicati- presentava domanda di contributo relativamente ad un progetto di “ampliamento della struttura sede aziendale, in completamento” per un investimento complessivo di euro 1.031.808,15, per la realizzazione di 1) opere edili di ampliamento della sede aziendale (segnatamente, esecuzione di pavimentazioni industriali e resine, opere murarie, tombamento canale e nuova recinzione, pavimentazioni in locale a disimpegno), 2) nuova zona spogliatoi (apposizione di serramenti ed esecuzione opere da idraulico), 3) opere da elettricista (ampliamento reparti di lavorazione, ampliamento impianto antincendio, zona spogliatoi primo piano, nuovo locale asciugatura), 4) pannelli e porte nuovi spogliatoi e ampliamento locali, 5) acquisto di nuove macchine ed impianti per la trasformazione (salatrice e nuovo impianto asciugatoio), per la lavorazione
(coltello modulare brevettato e macchina taglio inclinato traverso), per la commercializzazione e la logistica (astucciatrice per cartoncini termosaldati, nastro trasportatore a catena, carrello e transpallet elevatori elettrici, metal detector e selezionatore ponderale integrato);
- nella relazione descrittiva del progetto, l'attrice esplicitava che quelle di cui al progetto erano opere atte all'ampliamento della struttura della sede pagina 2 di 29 aziendale, in parte iniziate già nel settembre dell'anno precedente (2016), ma non ancora portate a compimento;
- con determinazione del 28.2.18 n. 2663, la approvava il progetto, Pt_1
riconoscendo all'attrice un contributo erogabile di euro 400.000,00, pari al massimo (50% di euro 800.000,00);
- completati i lavori, l'attrice rendicontava gli interventi effettuati;
- il 24.9.18 il Servizio “Attività Faunistico-Venatorie e Pesca” inviava una prima richiesta di integrazione della rendicontazione, alla quale l'attrice rispondeva in data 5.10.18, ed una successiva il 2.11.18, riscontrata dall'attrice con nota del 14.11.18; in data 11.1.19 venivano richieste ulteriori “spiegazioni”, che l'attrice rendeva con nota del 18.1.19;
- conclusa l'istruttoria di controllo della rendicontazione, la convenuta ammetteva la finanziabilità di solo parte degli interventi di cui al progetto approvato, costati euro 256.490,00 ed erogava pertanto euro 128.245,00.
La , lamentando l'erroneità dell'esclusione delle spese non ammesse CP_1
all'erogazione, chiedeva accertarsi la spettanza del contributo per tutti gli interventi esclusi, con conseguente condanna della convenuta a corrispondere euro
271.755,00 e dunque, nel complesso, il massimo importo liquidabile.
Espletata CTU affidata all'ing. , con sentenza n. 2103/21, il Tribunale, Per_1
ritenuta la completezza e l'esaustività della rendicontazione dell'attrice, riconduceva tutti gli interventi esclusi dal finanziamento a un'unica operazione di miglioramento aziendale, ancora in corso al momento della partecipazione dell'attrice al bando;
condannava quindi la a pagare euro 271.755,00 Pt_1
oltre interessi ex art. 1284 c. 4 cc dalla notificazione della citazione al saldo;
compensava per due terzi le spese di lite e condannava la al pagamento Pt_1
del restante terzo;
poneva le spese della CTU interamente a carico della Pt_1
Avverso detta sentenza proponeva appello la Pt_1
pagina 3 di 29 Lamentava con il primo motivo («sulla questione interpretativa relativa alla
“operazione in corso” al momento della domanda di cui al paragrafo 7.1 del bando: la errata esclusione delle spese in sede di rendicontazione da parte della
») che il primo giudice aveva omesso di considerare che, Parte_2
in base alla normativa comunitaria di riferimento e al bando, non è possibile considerare come “operazione in corso” l'intero progetto, né è consentito riferire contemporaneamente singoli interventi a più operazioni.
Con il secondo motivo («omessa motivazione, errata e falsa interpretazione del
Reg. (UE) n. 1303/2013, violazione e falsa applicazione delle prescrizioni del bando: paragrafo 7 e paragrafo 3, paragrafi 7.2, 9 e 12, paragrafi 19, 23 e 27; violazione e falsa applicazione delle norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE): linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP
2014/2020 e d.P.R. n. 22/2018. Violazione del principio generale euro comunitario della tracciabilità delle spese;
errata e omessa valutazione del materiale probatorio»), deduceva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la documentazione contabile prodotta dalla completa ed esaustiva con CP_1
riferimento a tutti gli interventi.
In particolare, col primo e con il secondo motivo di gravame, la insisteva Pt_1
per la non finanziabilità delle spese di cui alle fatture Edilflash nn. 3, 5, 12, 16, 18,
30 e 36 del 2017, R.C.R. snc n. 36 del 2016 e nn. 6, 32 e 33 del 2017, Electro
Team s.r.l. nn. 406, 492 e 538 del 2016 e nn. 29, 51, 289, 413, 436 e 518 del 2017,
Exonder nn. 443 e 960 del 2017, nn. 142 e 170 del 2017, Aemme s.r.l. nn. Pt_3
86 e 97 del 2016 e nn. 2, 18, 19, 31, 37, 55, 83 e 90 del 2017, Parte_4
1/590 e 1/886 del 2017, Prisma Industriale s.r.l. n. V1/421 e V1/484 del 2017,
Incold s.p.a. 75/V7 e 2336/V1 del 2017, Ing. Genesi n. 39/16, nn. Parte_5
pagina 4 di 29 Con il terzo motivo («sugli effetti della decisione: il potere di disapplicazione del giudice ordinario;
difetto assoluto di motivazione;
violazione di legge laddove il giudice ritiene applicabile il saggio degli interessi di cui all'art. 1284, penultimo comma cc;
illogicità della decisione»), si doleva della condanna a corrispondere, sulla somma riconosciuta alla , gli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 cc, CP_1
inapplicabili ai contributi pubblici.
Con il quarto ed il quinto censurava la decisione sulle spese processuali.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con ordinanza del 24.7.22, la Corte, sospesa la provvisoria esecutività della sentenza, disponeva la rinnovazione della CTU, affidata all'arch. CP_2
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.6.24, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note.
2) E' opportuno premettere che la domanda di contributo presentata dalla CP_1
ha ad oggetto due distinte operazioni: “investimenti che migliorano la sicurezza,
l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro” (descritta nella lett. B del par. 3 dell'Avviso pubblico) e “investimenti che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati” (descritta nella lett. F del par. 3 dell'Avviso pubblico).
Per ciascuna operazione, la ha individuato, conformemente al modello di CP_1
domanda di contributo allegato all'Avviso pubblico, specifici interventi attuativi, rientranti sotto le lettere B) ed F). In particolare, l'operazione di cui alla lett. B dell'Avviso è stata articolata dalla negli interventi di “opere edili CP_1
ampliamento sede aziendale”, “nuova zona spogliatoi”, “opere da elettricista” e
“pannelli e porte nuovi spogliatoi e ampliamento locali”; l'operazione di cui alla lett. F dell'Avviso è stata invece articolata negli interventi di “nuove macchine e impianti per la trasformazione”, “macchine e attrezzature per la lavorazione” e
“macchine e attrezzature per la commercializzazione e la logistica”.
pagina 5 di 29 Sempre in conformità con le prescrizioni dell'Avviso, la ha dettagliato CP_1
ciascun intervento in una o più voci di investimento, ossia specifici lavori o spese.
La liquidazione a saldo del finanziamento per le operazioni preventivate in domanda e ammesse al contributo, è condizionata, per espressa previsione dell'Avviso, alla riferibilità delle spese dedotte a interventi non ancora eseguiti al momento della domanda, o a interventi già eseguiti ma connessi ad altri, oggetto anch'essi della domanda di contributo, ancora da eseguirsi e al cui completamento
è condizionato l'“uso/utilizzo/funzionalità” dell'operazione di riferimento.
Alla luce delle ragioni di diniego opposte della al riconoscimento di Pt_1
ciascun importo, si tratta allora di accertare di volta in volta se la liquidazione del contributo sia stata chiesta per lavori per i quali era stata presentata la domanda, e se la abbia fornito la prova della posteriorità, rispetto alla domanda, del CP_1
compimento materiale dei singoli interventi oppure, quanto alle spese antecedenti, della posteriorità alla domanda del completamento dell'operazione cui le spese erano funzionali. Infatti, a norma dell'art. 65 par. 6 del reg. UE n. 1303/2013,
«non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario»-, e secondo quanto disposto dal par.
7.1 dell'Avviso pubblico, «sono ammissibili le spese sostenute dal 26 novembre 2015, purché riferite ad operazioni in corso al momento della presentazione della domanda. Ogni operazione di cui al paragrafo 3 è considerata in corso al momento della presentazione della domanda quando risultano ancora da realizzare interventi, oggetto della domanda di contributo, che incidono sull'operazione, impedendone uso/utilizzo/funzionalità».
3) Nel presente giudizio, la datazione degli interventi e il momento di acquisizione di funzionalità delle relative operazioni va tratta soltanto dai documenti in atti, che pagina 6 di 29 sono peraltro quelli che la aveva già prodotto alla in sede CP_1 Pt_1
amministrativa. E' infatti irrilevante la prova per testi richiesta dalla , CP_1
volta ad ottenere dai testimoni la mera conferma delle dichiarazioni da essi rese e già in atti, le quali correlano le fatture emesse dalle ditte esecutrici alle specifiche lavorazioni, ma non contengono alcuna indicazione sulla data della loro esecuzione.
4) Sull'erogabilità del finanziamento a copertura delle spese dedotte dalla CP_1
sono state disposte due CTU, una in primo grado (affidata all'ing. ), l'altra Per_1
in secondo grado (affidata all'arch. . CP_2
La rinnovazione della CTU in appello si è resa necessaria per l'assoluta genericità
e la mancanza di approfondimento della CTU , che ha finito per far Per_1
coincidere, in via automatica e semplicisticamente, il momento del completamento degli interventi, e dell'acquisizione di funzionalità delle operazioni, con la data di «comunicazione di fine lavori e la corrispondente richiesta di agibilità», sulla base del convincimento -erroneo- che «luoghi di lavoro di nuova realizzazione non possono ritersi utilizzabili da parte di personale e/o da macchinari fintanto che tutti gli impianti ad essi relativi non siano stati ultimati, certificati e fintanto che le relative certificazioni, con altre, non siano state presentate all'Amministrazione per la formazione dell'Agibilità».
Come rilevato dall'appellante, infatti, se l'uso/utilizzo/funzionalità di un'operazione dipendesse esclusivamente dall'acquisizione del certificato di agibilità, nel caso di specie la funzionalità del progetto della (di cui al CP_1
PDC n. 41/2016), relativo a un “processo di riorganizzazione” più ampio rispetto a quello oggetto di domanda di finanziamento, sarebbe intervenuta solo l'1.8.2019 con la presentazione dell'ultima Comunicazione di fine lavori e richiesta di agibilità; viceversa, l'Avviso prevedeva che la liquidazione fosse domandata “a saldo” di ogni spesa ammessa e sostenuta, e la , coerentemente con tale CP_1
pagina 7 di 29 previsione, ha infatti avanzato domanda di liquidazione ben prima di richiedere l'agibilità.
Pertanto, al CTU questa Corte ha posto lo stesso quesito formulato dal CP_2
Tribunale («1) se gli interventi indicati nella domanda di contributo presentata dalla attrice ed in particolare nella relazione tecnica allegata alla domanda sotto la lettera B debbano ritenersi completati alla data della domanda ovvero se gli stessi interventi debbano ritenersi completati in data successiva;
2) in particolare se i luoghi di lavoro di nuova realizzazione (inclusi gli spogliatoi) nonché i nuovi macchinari potessero o meno ritenersi utilizzabili nel rispetto della normativa anche sulla sicurezza del lavoro senza il completamento degli impianti idraulici, elettrici ed antincendio»), ma con la precisazione che, indipendentemente dalle date delle dichiarazioni di fine lavori, l'”operazione” deve intendersi conclusa al momento della effettiva esecuzione degli interventi che consentono il raggiungimento delle condizioni di materiale utilizzabilità del segmento funzionale dell'organizzazione aziendale al quale l'operazione inerisce.
La CTU ha concluso per la non finanziabilità degli interventi, rilevando CP_2
plurime discordanze fra quanto attestato dalla in sede di rendicontazione, CP_1
quanto riportato dai documenti fiscali e quanto rilevato durante l'istruttoria procedimentale.
Tale CTU, svolta in modo accurato e in aderenza ai documenti agli atti e allo stato di fatto analizzato, con adeguata replica ai rilievi del CTP di parte appellata, (pur tardivamente depositati), merita sostanziale adesione, con le sole eccezioni di cui infra.
5) Dall'esame della documentazione in atti e dai rilievi del CTU è emerso CP_2
che alcune delle spese rendicontate dalla nella richiesta di liquidazione CP_1
del contributo attengono a lavori non preventivati nella domanda di finanziamento e pertanto non giustificano l'erogazione di alcuna somma.
pagina 8 di 29 Segue il dettaglio delle spese in oggetto, con specifica indicazione delle ragioni per le quali va escluso che esse attengano ai lavori preventivati e ammessi al finanziamento.
5.1) Fattura Aemme n. 83/2017.
La fattura riporta la dicitura “verniciatura essiccatoio con resina poliuretanica colorata”, lavorazione non espressamente contemplata nel computo metrico estimativo allegato alla domanda di contributo.
In sede di rendicontazione, la ha ricondotto la fattura alla voce CP_1
“rivestimento epossidico su pavimentazione” del computo metrico estimativo.
I due lavori -quello riportato nella descrizione della fattura (“verniciatura essiccatoio con resina poliuretanica colorata”) e quello riferito in sede di rendicontazione (“rivestimento epossidico su pavimentazione”)- non coincidono né per denominazione, né per superficie (la fattura riferisce un lavoro di 30mq, mentre il computo metrico estimativo ne preventivava 68,25), né per prezzo al mq
(la fattura riporta euro 15/mq, mentre il computo metrico estimativo preventivava euro 40/mq).
Nonostante le plurime richieste di integrazioni e chiarimenti ricevute durante l'istruttoria procedimentale, la ha omesso di giustificare tali difformità, CP_1
impedendo così alla di accertare tipologia e dimensioni del lavoro e Pt_1
quindi di verificare che si trattasse effettivamente della lavorazione di cui alla domanda.
Mancando ancora, anche in questa sede, la prova della coincidenza dei lavori fatturati a quelli ai preventivati, la spesa non è liquidabile.
5.2) Fattura Aemme n. 90/2017.
La fattura, come espressamente ammesso dalla in questo giudizio, CP_1
riguarda un “importo non giustificato”, rendicontato senza intenzione di includerlo nella richiesta di liquidazione (sul punto, CTU p. 64 e CP_2
Osservazioni alla CTU del CTP p. 33). CP_1
pagina 9 di 29 5.3) Fatture RCR nn. 36/2016 (per l'intero) e 6/2017 (esclusa spesa per voce di computo E01008).
Tali fatture hanno ad oggetto lavori per l'installazione della parte idraulica dell'impianto antincendio (idranti a colonna, idranti a muro, tubazione in polietilene per antincendio e addolcitore per antincendio).
Diversamente da quanto sostenuto dalla , la realizzazione della parte CP_1
idraulica dell'impianto antincendio non può rientrare tra le “opere da idraulico” preventivate in domanda, che erano state espressamente riferite alla sola “nuova zona spogliatoi”.
La CTU ha rilevato che l'impianto antincendio ha investito parti sia interne CP_2
che esterne dello stabilimento, senza essere «funzionalmente ed esclusivamente collegato alle opere da idraulico zona spogliatoi».
La circostanza è stata confermata anche dal CTP della , il quale, CP_1
nell'incontro peritale del 08.2.23, ha dichiarato che i lavori relativi all'impianto antincendio hanno riguardato parti interne ed esterne del capannone, tra le quali
“anche” (ma non solo) la zona spogliatoi.
Si tratta quindi, in tutta evidenza, di opera diversa da quella descritta nella domanda di contributo, relativa soltanto ad “opere da idraulico nuova zona spogliatoi”.
A nulla rileva pertanto, ai fini dell'erogabilità del contributo, che l'installazione della parte idraulica dell'impianto antincendio faccia eventualmente parte delle
«lavorazioni atte a conseguire la funzionalità e la reale utilizzabilità degli spazi», tra i quali anche la nuova zona spogliatoi.
Spettava infatti al richiedente dettagliare, nella Relazione Tecnica allegata alla domanda di contributo, tutti gli interventi -compresa la predisposizione della parte idraulica dell'impianto antincendio- per i quali, in caso di aggiudicazione, avrebbe poi richiesto l'erogazione del finanziamento, valendo evidenziare che la , CP_1
nella Relazione Tecnica, aveva invece fatto espresso riferimento alla parte pagina 10 di 29 elettrica dello stesso impianto (in particolare nella Tabella 1, dedicata all'articolazione del progetto in generale, quanto nella Tabella 2, predisposta per fornire il dettaglio -specialmente temporale- delle spese afferenti a ciascun intervento).
6) Quanto alle lavorazioni relative agli interventi “opere edili ampliamento sede aziendale” e “opere da elettricista” (tutti riferiti all'operazione B: investimenti che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro), non vi è prova, come dedotto dalla che esse siano state compiute, anche solo in Pt_1
parte, dopo la presentazione della domanda di contributo. In particolare, si osserva quanto segue.
6.1) Lavoro di “pavimentazioni industriali e resine” (attinente a intervento di
“opere edili ampliamento sede aziendale”), eseguito dalla CP_3
sostiene che il pagamento del lavoro “pavimentazioni industriali e
[...] CP_1
resine” le sia stato richiesto con le fatture Aemme nn. 86/2016, 97/2016, 02/2017,
18/2017, 19/2017, 31/2017, 37/2017, 55/2017 e 83/2017 (non anche con la fattura
90/2017 riferita, per stesa ammissione dell'appellata, a un “importo non giustificato”; si veda, sul punto par. 5.2) della presente sentenza).
Sulla estraneità della fattura n. 83/2017 ai lavori preventivati in domanda si è detto nel par. 5.1), cui integralmente si rinvia.
Ebbene, le fatture Aemme dal n. 86/2016 al n. 55/2017, che le parti concordemente riferiscono al lavoro in esame (“pavimentazioni industriali e resine”), sono state emesse prima della presentazione della domanda.
Non v'è ragione di ritenere -né, del resto, la l'ha mai neppure allegato- CP_1
che l'impresa esecutrice abbia emesso dette fatture per lavori in quel momento non ancora eseguiti, in tutto o in parte. Se ne trae che le relative lavorazioni sono state ultimate entro il 31.7.2017 (data di emissione della fattura n. 55/2017), dunque più di un mese prima della presentazione della domanda di contributo.
pagina 11 di 29 Esclusa la pertinenza all'investimento delle fatture Aemme nn. 83/2017 e 90/2017
(che, come rilevato al punto 5.1 e 5.2, non possono ritenersi oggetto della domanda di contributo), deve necessariamente concludersi che il lavoro in esame
è stato portato a compimento con le lavorazioni di cui alla fattura n. 55/2017, e dunque prima della presentazione della domanda di contributo.
6.2) Lavoro di “opere murarie” (attinenti a intervento di “opere edili ampliamento sede aziendale”, e non anche nella zona nuova spogliatoi), eseguito dall'impresa
Edilflash.
La fatturazione dei lavori commissionati per l'investimento “opere murarie” è terminata nel mese di giugno 2017, circa tre mesi prima della presentazione della domanda di contributo.
Nel corso dell'istruttoria procedimentale è infatti emerso che il pagamento del lavoro in esame è stato richiesto alla con le fatture Edilflash n. 3 del CP_1
14.3.17, n. 5 del 26.4.17, n. 12 del 30.5.17 e nn. 16 e 18 del 26.6.17, come attestato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, nel novembre
2018, dal legale rappresentante della Edilflash.
Va precisato che il richiamo alla voce di computo AC.08 inserito dal legale rappresentante della Edilflash nel dettaglio della fattura n. 30 del 12.10.2017 è stato, dalle parti, concordemente riferito ad un intervento di armatura diverso da quello effettuato per l'opera in esame, relativo ad altra opera edile commissionata alla medesima impresa (v. sul punto, diffusamente, CTU pp. 40-41); detto CP_2
intervento di armatura non rileva quindi agli effetti della datazione dei lavori edili in esame.
Non v'è ragione di ritenere -né, del resto, la l'ha mai neppure allegato- CP_1
che la Edilflash abbia emesso fatture per interventi in quel momento non ancora eseguiti, in tutto o in parte. D'altronde, gli importi indicati nelle fatture in esame risultano parametrati non alla quantità prevista in sede di conferimento pagina 12 di 29 dell'incarico, bensì alla quantità concretamente realizzata, conoscibile solo a intervento compiuto.
Se ne trae che, alla data di emissione dell'ultima fattura sopra richiamata
(26.6.2017), detti interventi erano stati già integralmente portati a compimento.
6.3) Lavoro di “tombamento canale e nuova recinzione” (attinente a intervento di
“opere edili ampliamento sede aziendale), eseguito dall'impresa Edilflash.
Il lavoro in esame ha riguardato: recinzione cantiere, pulizia canale esistente, sabbia attorno a tubazione, tubazione in calcestruzzo, riempimento canale, pozzetti, caditoie in ghisa, demolizione muretti esistenti, scavo per nuova recinzione, calcestruzzo in opera, armatura per cemento armato, pannelli prefabbricati in calcestruzzo e carpenteria metallica.
È pacifico che, alla data di presentazione della domanda, erano già stati ultimati i lavori di recinzione cantiere, pulizia canale esistente, sabbia attorno a tubazione, tubazione in calcestruzzo, riempimento canale, pozzetti, caditoie in ghisa, demolizione muretti esistenti, scavo per nuova recinzione, calcestruzzo in opera e armatura per cemento armato, tutti peraltro fatturati già al 26.6.2017.
È invece discusso il periodo di ultimazione dei lavori relativi ai pannelli prefabbricati in calcestruzzo e di carpenteria metallica, il cui pagamento è stato fatturato dalla Edilflash in epoca successiva alla presentazione della domanda di contributo.
Orbene, nessuna delle voci del computo metrico estimativo allegato alla domanda di contributo è riferita alle opere edili in esame, le quali sono invece indicate solo nel computo metrico consuntivo allegato alla domanda, dunque tra gli interventi che la stessa riconosceva essere stati già ultimati. CP_1
In ogni caso, quanto alla datazione dei due suddetti lavori, la CTU CP_2
confrontate le fotografie scattate in occasione del sopralluogo del 15.3.2023 da lei compiuto, con un rilievo fotografico satellitare del 07.7.2017 reperito su Google
Earth, ha verificato che nel luglio 2017 (dunque prima della domanda di pagina 13 di 29 finanziamento), lo stato della recinzione e del sottostante canale tombato era esattamente quello rilevabile a lavori ultimati, completo persino dei muretti in cemento armato prefabbricato, delle barriere automatiche di delimitazione verso la strada provinciale e delle relative zone di sicurezza.
Non vi è ragione di escludere l'utilizzabilità, da parte del CTU, nel compimento delle indagini volte a far conoscere al giudice la verità, delle evidenze messe a disposizione di tutti dalle nuove tecnologie, quali le riprese satellitari, utilizzabili come sempre tali sono state ritenute le fotografie aeree.
Va pertanto rigettata l'eccezione di nullità della CTU avanzata dalla con CP_1
riferimento a detta acquisizione. La nullità della CTU per allargamento dell'indagine oltre i limiti di legge si ha, infatti, solo in caso di estensione della consulenza a fatti estranei al “thema decidendum” della controversia, o di acquisizione di documenti che sarebbe stato onere delle parti produrre. Valida è invece la CTU che, come nel caso di specie, dà ingresso ad elementi di prova documentale che o postulano il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche o che, in ogni caso, si rendono necessari per riscontrare la veridicità di elementi di prova già prodotti dalle parti (sul punto, diffusamente SS.UU. 3086/22).
Poiché, in ogni caso, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per l'erogazione del finanziamento, fra cui l'anteriorità della spesa alla domanda, spetta alla , solo per completezza si aggiunge che il CTP della CP_1 CP_1
sostiene che dall'immagine satellitare acquisita dalla CTU non emergerebbe in maniera chiara lo stato delle finiture della recinzione e dei paraurti in carpenteria metallica, e che la CTU avrebbe errato nell'interpretare alcuni degli elementi riportati nella foto (osservazioni CTP Genesi, p. 18: «Il CTU asserisce inoltre, sempre con riferimento all'immagine dell'All. 4, che “a luglio 2017 sono già presenti in entrambi i passi carrai 2 zone delimitate da strisce apparentemente di colore chiaro, che rappresentano le zone di sicurezza rispetto alla movimentazione delle barriere automatiche”; si tratta di un grave errore di
pagina 14 di 29 valutazione-lettura dell'immagine perché le strisce citate non rappresentano zone di sicurezza, bensì sono chiusure di tagli nella pavimentazione dovuti a sottoservizi impiantistici, per altro solo parzialmente inerenti alle lavorazioni di tombamento e comunque non incluse nella richiesta di contributo»).
A tali osservazioni l'arch. ha convincentemente replicato che i paraurti CP_2
citati dal CTP non sono risultati presenti neppure in sede di sopralluogo peritale
(marzo 2023) e che «la lettura dell'immagine satellitare coincide con il rilievo eseguito in sede di sopralluogo e l'interpretazione è corretta visto che i cosiddetti sottoservizi impiantistici plausibilmente corrispondono a dispositivi a spira magnetica interrati sotto al manto stradale che al rilevamento di masse metalliche
(moto, auto, camion … ect…) forniscono il comando per l'apertura della barra automatica;
sono state interpretate dalla scrivente come zone di sicurezza nel senso che per la loro posizione l'apertura delle barre è consentita solo dall'interno del piazzale» (CTU p. 83-84).
6.4) Lavoro di “pavimentazione in c.a. locale a disimpegno” (relativo a intervento di “opere edili ampliamento sede aziendale”), eseguito dall'impresa Edilflash.
L'investimento in esame ha riguardato la fornitura e posa in opera, nel locale a disimpegno (anche detto “locale a disposizione”), di fogli in polietilene, pavimentazione industriale ed armatura con rete elettrosaldata.
Riguardano tali lavori le fatture Edilflash nn. 30 e 36 del 2017, entrambe successive alla presentazione della domanda di contributo (rispettivamente, il
12.10.2017 e il 23.11.2017).
Secondo la ricostruzione della , l'opera sarebbe stata compiuta dopo la CP_1
presentazione della domanda, dunque dopo il 27.9.17; la circostanza troverebbe conferma nelle date di fatturazione dei lavori eseguiti.
Agli atti, tuttavia, non è presente documentazione che attesti con certezza la tempistica dei lavori in esame.
pagina 15 di 29 Tale rilievo era stato sollevato dalla durante l'istruttoria procedimentale;
Pt_1
con la terza richiesta di chiarimenti, infatti, la evidenziava espressamente Pt_1
alla che la documentazione presentata a rendicontazione, anche come CP_1
integrata all'esito delle prime due richieste di chiarimento, non era sufficiente «a comprovare l'effettiva data di conclusione della relativa attività».
Avendo la mancato di fornire detta prova, l'intervento in esame deve CP_1
considerarsi concluso prima della presentazione della domanda di contributo;
infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla , la circostanza che la CP_1
fatturazione risalga ai mesi di ottobre-novembre 2017 nulla prova in merito alla data della effettiva conclusione dei lavori, che ben potrebbe collocarsi tra il mese di giugno e il mese di settembre 2017.
6.5) Lavori di “ampliamento reparti di lavorazione”, “ampliamento impianto antincendio”, “zona spogliatoi primo piano” e “nuovo locale asciugatura” (relativi ad intervento di “opere da elettricista”).
L'intervento ha riguardato quattro diverse zone dello stabilimento: reparti di lavorazione, impianto antincendio, zona spogliatoi primo piano e nuovo locale asciugatura.
Tutti i lavori sono stati effettuati dalla società Electro Team, che ne ha chiesto il pagamento alla con le fatture nn. 406/2016, 492/2016, 538/2016, CP_1
29/2017, 51/2017, 289/2017, 413/2017, 436/2017 e 518/2017.
Le fatture sono espressamente riferite a due distinti Stati di Avanzamento Lavori
(SAL): le fatture nn. 406/2016, 492/2016, 538/2016, 29/2017 e 52/2017 si riferiscono al “1° SAL”, saldato con la fattura n. 51 del 28.2.2017 (in descrizione:
«impianti elettrici ampliamento vs. stabilimento … stato finale dei lavori - 1°
SAL»); le fatture nn. 289/2017, 413/2017, 436/2017 e 518/2017 si riferiscono invece al “2° SAL”, saldato con la fattura 518 del 30.12.2017.
Le fatture emesse fino all'agosto 2017 (nn. 406/2016, 492/2016, 538/2016,
29/2017, 52/2017 e 289/2017) richiamano tutte lo stesso numero di commessa pagina 16 di 29 (16/1633); le fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre 2017 (nn. 413/2017 e
436/2017) non riportano nessun numero di commessa, mentre la fattura di dicembre 2017 (n. 518/2017) fa riferimento alla diversa commessa n. 17/1960.
Pur avendo la illustrato la specifica delle lavorazioni cui, in tesi, si CP_1
riferirebbero le singole fatture (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante della Electro Team in data 14.11.18), non v'è prova della cronologia delle varie lavorazioni, che ben potrebbero essere state ultimate prima della presentazione della domanda.
7) Salvo quello che si specificherà a proposito del lavoro di installazione di pannelli e porte nella nuova zona spogliatoi, non essendovi, per le ragioni di cui ai punti 6, prova della esecuzione o prosecuzione di nessuno degli interventi citati
(“opere edili ampliamento sede aziendale” e “opere da elettricista”) oltre la data di presentazione della domanda di contributo, non v'è ragione di trattare la questione se a quegli stessi interventi fossero funzionalmente collegati altri lavori anteriori alla domanda.
8) Occorre ora soffermarsi sulle spese relative agli interventi ultimati prima della presentazione della domanda, la cui utilizzabilità, secondo la , era però CP_1
condizionata al completamento di ulteriori interventi, ancora da compiersi alla data di presentazione della domanda.
8.1) Spesa per macchina salatrice FEEDER, modello MVH-650 matricola 403
(relativa a intervento “nuove macchine e impianti per la trasformazione”), di cui alle fatture Exonder n. 443 del 27.4.2017 e n. 960 del 30.8.2017.
È pacifico che la salatrice è stata acquistata prima della presentazione della domanda di contributo;
la circostanza emerge anche dai DDT del 02.8.2017 e del
03.8.2017 (CTU all. 20). CP_2
Nella perizia asseverata allegata alla domanda, la ha chiesto il CP_1
riconoscimento della spesa per “mancanza dei locali”. A sua detta, infatti, la macchina, già consegnata, non poteva «essere messa in funzione in quanto
pagina 17 di 29 mancano ancora i locali ove verrà posta»; durante l'istruttoria procedimentale, ha poi specificato che, alla data della domanda, l'uso della macchina «era impedito per la mancanza del nastro … consegnato in data 28.11.17».
La CTU ha attestato che, al momento della consegna, la macchina era già CP_2
utilizzabile all'interno del vecchio processo di lavorazione, peraltro mai interrotto per tutta la durata dei lavori di ampliamento.
È pertanto verosimile che la macchina sia stata acquistata per la vecchia linea di produzione e che il suo utilizzo nella nuova linea di produzione sia frutto di una decisione successiva all'acquisto. Non si comprenderebbe altrimenti il motivo per il quale, nella Relazione Tecnica allegata alla domanda, l'acquisto del nastro trasportatore al quale, durante il sopralluogo peritale, è risultata collegata la macchina, è stato riferito, non alla categoria di appartenenza della salatrice
(“macchine e impianti per la trasformazione”), bensì alla diversa e autonoma categoria “macchine e attrezzature per la commercializzazione e la logistica”.
L'utilizzabilità della macchina salatrice per la vecchia linea produttiva e le inesattezze delle dichiarazioni della quale, vale ribadirlo, solo in sede Parte_6
di istruttoria procedimentale ha subordinato l'utilizzo della macchina all'acquisto del nuovo nastro trasportatore, peraltro riferito, al momento della presentazione della domanda, ad una diversa categoria di investimenti- impediscono la liquidazione del contributo stanziato per l'operazione, che non può considerarsi
“ancora in corso al momento della presentazione della domanda”.
8.2) Spesa per “impianto per cella asciugatoio” (relativo all'intervento “nuove macchine e impianti per la trasformazione”).
L'opera è stata eseguita dalla che ne ha richiesto il pagamento Parte_4
alla con le fatture n. 01-590 del 08.5.2017 e 01-886 del 30.6.2017. CP_1
Nella relazione tecnica allegata alla domanda, la ha dichiarato che CP_1
l'impianto era già stato «interamente consegnato e pagato», ma non era stato ancora posto in funzione «in quanto la cella stessa deve ancora essere
pagina 18 di 29 completata». Ha poi specificato, durante l'istruttoria procedimentale, che, alla data di presentazione della domanda, la cella asciugatoio era ancora sprovvista della resinatura di cui alla fattura Aemme n. 83/2017, emessa, secondo la , CP_1
per “pavimentazioni industriali e resine” (intervento “opere edili ampliamento sede aziendale”).
Il collegamento non sussiste.
Non possono infatti ravvisarsi collegamenti funzionali tra interventi che, in domanda, sono stati preventivati ciascuno con riferimento a una distinta operazione.
Come eccepito dalla una simile prospettazione contrasta con Pt_1
l'articolazione che la stessa , conformemente alle prescrizioni dell'Avviso CP_1
pubblico, ha impresso alla propria domanda di contributo, che infatti descrive un progetto che si compone di più “operazioni”, suddivise in uno o più “interventi” attuativi;
detti interventi, ancorché rientranti nello stesso progetto complessivo, sono evidentemente riferibili alla sola operazione cui sono stati espressamente connessi in domanda, senza possibilità di collegamento con operazioni diverse.
Il lavoro “impianto per cella asciugatoio”, in domanda, afferisce all'operazione
“F) investimenti che portano a prodotti nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati”; l'uso/utilizzo/funzionalità di detta operazione non può quindi dipendere dal lavoro di cui alla fattura Aemme
83/2017, che la , in sede di rendicontazione, ha ricondotto a un intervento CP_1
(“pavimentazioni industriali e resine”) preventivato con riferimento alla (diversa) operazione “B) investimenti che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro”.
In ogni caso, la fattura Aemme n. 83/2017, poiché riferita a lavori non preventivati (sul punto, si rinvia al par.
5.1 della presente sentenza), non potrebbe in nessun caso valere per stabilire un qualsiasi collegamento funzionale con lavorazioni anteriori. Il par.
7.1 dell'Avviso pubblico, infatti, ammette che pagina 19 di 29 possano considerarsi “operazioni ancora in corso al momento della presentazione della domanda” le sole operazioni per le quali risultano ancora da realizzare interventi il cui mancato completamento incide sulla funzionalità dell'operazione nel complesso, purché si tratti di interventi comunque “oggetto della domanda di contributo”.
8.3) Spesa per metal detector (relativa a intervento “macchine e attrezzature per la commercializzazione e la logistica”).
L'installazione del metal detector è stata curata dalla Prisma Industriale s.r.l., che ne ha chiesto il pagamento alla con le fatture V1/421 del 04.4.2017 e CP_1
V1/484 del 21.4.2017.
Nella perizia asseverata allegata alla domanda, la ha riferito che il metal CP_1
detector, ricevuto prima della presentazione della domanda, era inutilizzabile «se non completato dalla Selezionatrice ponderale integrata» e non poteva comunque essere utilizzato «in quanto le zone di lavorazione in cui verrà posto non sono ancora disponibili». Durante l'istruttoria procedimentale, ha poi aggiunto che l'utilizzo del metal detector era «necessariamente collegato alla messa in funzione della nuova astucciatrice, consegnata in data 10.10.2017».
La CTU ha rilevato che la selezionatrice ponderale integrata, alla cui CP_2
installazione la ha inizialmente subordinato l'utilizzabilità del metal CP_1
detector, era già dotata di altro metal detector (p. 66).
Nel corso del sopralluogo peritale del 15.3.2023, il metal detector della Prisma
Industriale è stato infatti rinvenuto in abbinamento ad altra selezionatrice non dotata di metal detector, diversa da quella della selezionatrice ponderale integrata richiamata dalla . CP_1
Il sopralluogo ha escluso altresì il collegamento tra il metal detector della Prisma
Industriale e l'astucciatrice, posto che quest'ultima si trova sulla linea di lavorazione della selezionatrice ponderale integrata.
pagina 20 di 29 Quanto all'asserita indisponibilità di zone di lavorazione cui il metal detector era destinato (locale spedizione), la CTU ha attestato che, data la CP_2
polifunzionalità degli ambienti, la macchina poteva essere già utilizzata nella zona esistente dello stabilimento.
In ogni caso, alla data di presentazione della domanda di contributo, il locale spedizione era già completo delle opere edilizie, dell'impianto elettrico e della pavimentazione (p. 67).
8.4) Intervento “pannelli e porte nuovi spogliatoi e ampliamento locali”, eseguito dalla Incold s.p.a.
L'intervento ha riguardato due diverse zone dello stabilimento: l'area “nuovi spogliatoi” situata al primo piano, e l'area “ampliamento locali” al piano terra.
È pacifico che la porzione di intervento riferita al primo piano (zona “nuovi spogliatoi”) è stata ultimata dopo la presentazione della domanda.
La ha sin da subito accordato la liquidazione del contributo a copertura Pt_1
delle relative spese, che pertanto non costituiscono oggetto del presente giudizio.
È altresì indiscusso che la porzione di intervento relativa al piano terra (zona
“ampliamento locali”) è stata ultimata prima della presentazione della domanda.
Il pagamento di tale porzione di intervento è stato richiesto alla con le CP_1
fatture Incold s.p.a. n. 75/V7/2017 e n. 2336/V1/2017, entrambe emesse in epoca antecedente la domanda.
Ebbene, secondo la , la funzionalità degli interventi di coibentazione CP_1
eseguiti al piano terra -antecedenti alla domanda di contributo- sarebbe dipesa dal completamento degli interventi di coibentazione al primo piano -successivi alla domanda di contributo- trattandosi, nel complesso, di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza, dell'igiene, della salute e delle condizioni di lavoro. L'intervento costituirebbe una “operazione unitaria”, che avrebbe
«comportato una completa riorganizzazione degli spazi aziendali in una ottica unitaria».
pagina 21 di 29 Al contrario, come condivisibilmente rilevato anche dalla CTU tale CP_2
collegamento funzionale non sussiste essendo evidente che i due piani dello stabilimento, l'uno dedicato alla produzione e l'altro al personale, costituiscono - come evidenziato dalla Regione- due “lotti funzionali” ben distinti, dall'utilizzo del tutto autonomo l'uno dall'altro.
Corretta risulta pertanto la scelta della di non ammettere le spese al Pt_1
contributo.
9) Occorre infine specificamente soffermarsi sui lavori effettuati nella “nuova zona spogliatoi”.
Si è detto che, in tale zona, la posa di pannelli e porte è pacificamente avvenuta dopo la presentazione della domanda, tanto che la ha corrisposto la Pt_1
relativa parte di contributo.
La nuova zona spogliatoi è stata interessata anche da altri lavori (opere da elettricista, posa dei serramenti e opere da idraulico), che devono ritenersi conclusi -come sostenuto dalla prima della presentazione della domanda Pt_1
di contributo.
9.1) Sulla datazione dell'intervento “opere da elettricista” e delle lavorazioni
“posa dei serramenti” e “opere da idraulico”, si espone quanto segue.
9.1.1) Sulla mancanza di prova del compimento delle opere da elettricista successivamente alla presentazione della domanda di contributo, si rinvia al par.
6.5, dedicato anche alle lavorazioni da elettricista eseguite nella zona spogliatoi.
9.1.2) Lavoro di “serramenti nuova zona spogliatoi” (relativo a intervento di
“nuova zona spogliatoi”), eseguito dalla ditta Pt_3
Il pagamento dei “serramenti nuova zona spogliatoi” è oggetto delle fatture nn.
142 del 27.7.2017 e 170 del 18.9.2017. Se ne trae che la posa dei serramenti è terminata prima della presentazione della domanda di contributo;
l'operazione, infatti, risulta interamente contabilizzata con la fattura Sermax del 18.9.2017, che,
pagina 22 di 29 in mancanza di prova contraria, è ragionevole presumere sia stata emessa, come da prassi, a interventi ultimati.
9.1.3) Lavoro di “opere da idraulico nuova zona spogliatoi” (relativo a intervento di “nuova zona spogliatoi”), eseguito dalla società R.C.R. Impianti Termoidraulici
e Climatici.
Il lavoro, per come preventivato in domanda e dettagliato nel computo metrico estimativo ad essa allegato, ha riguardato l'installazione, nella nuova zona spogliatoi, di piatti doccia, vasi sospesi, lavabi, rete di distribuzione acqua calda/fredda zona spogliatoi, ventilconvettori bagni ed altri ambienti, cronotermostato, unità esterna condizionatore, unità interne condizionatore e tubazioni impianto di climatizzazione.
Agli atti non è presente documentazione che attesti con certezza la tempistica dei lavori in esame.
Come si è detto, la circostanza della fatturazione nei mesi successivi alla domanda di parte dei lavori oggetto di investimento nulla prova in merito alla data della loro effettiva realizzazione, che ben potrebbe collocarsi in epoca antecedente.
9.2) Deve però considerarsi che la ha prospettato che gli «spogliatoi non CP_1
potevano considerarsi utilizzabili in mancanza dei pannelli e delle porte e cioè in mancanza dei medesimi interventi che la stessa ha invece ritenuto Pt_1
ammissibili. È d'altronde del tutto evidente che gli spogliatoi (tra l'altro doverosamente distinti per uomini e donne) non possono considerarsi funzionanti ed utilizzabili in mancanza della pannellatura divisoria e delle porte e cioè quegli stessi interventi che, come sopra detto, la stessa ha riconosciuto Pt_1
meritevoli del finanziamento».
Il collegamento funzionale affermato dalla è, con tutta evidenza, fondato, CP_1
avendolo del resto la stessa CTU ritenuto «condivisibile» (p. 89), pur CP_2
avendo ella escluso la erogabilità del contributo per il mero fatto che la domanda indicava, all'interno della medesima operazione (B), tre interventi distinti (nuova pagina 23 di 29 zona spogliatoi, opere da elettricista, pannelli e porte ampliamento e nuova zona spogliatoi).
Ad avviso della Corte, invece, le singole lavorazioni, articolate tutte con riferimento alla stessa operazione (“B investimenti che migliorano la sicurezza,
l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro”), erano state, nella domanda, dettagliate con espresso riferimento alla zona di interesse, rendendo così palese il collegamento funzionale tra le stesse: oltre alle opere da idraulico nella zona nuovi spogliatoi, i lavori di porte e i pannelli erano indicati con riferimento tanto alla zona ampliamento al piano terra quanto ai nuovi spogliatoi, e così le opere da elettricista erano riferite ai vari locali interessati, fra cui era menzionata la nuova zona spogliatoi. Spetta dunque alla l'erogazione del contributo richiesto, CP_1
relativamente alla zona nuovi spogliatoi, per i lavori elettrici e idraulici (essendo stato quelle per le porte già riconosciuto), nei limiti di quanto evincibile dalla documentazione in atti.
9.3)Quanto alle “Opere da elettricista” nuova zona spogliatoi, eseguite dalla
Electro Team, dalla dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante di tale ditta in data 14.11.2018 emerge che si riferiscono alla nuova zona spogliatoi le sole fatture nn. 51/2017, 436/2017 e 518/2017; il costo complessivo delle lavorazioni relative alla zona spogliatoi di cui alla fattura n. 51/2017 è pari ad un imponibile di euro 4.791,80; il costo complessivo delle lavorazioni relative alla zona spogliatoi di cui alla fattura n. 436/2017 è pari ad un imponibile di euro
8.434,61; il costo complessivo delle lavorazioni relative alla zona spogliatoi di cui alla fattura n. 518/2017 è pari ad un imponibile di euro 2.957,43.
Gli importi fatturati sono tutti inferiori a quelli indicati in sede di domanda.
Per le opere da elettricista effettuate nella nuova zona spogliatoi, spettano pertanto alla complessivi euro 8.091,92 (pari al 50% del totale degli importi CP_1
imponibili suindicati).
9.4) “Serramenti nuova zona spogliatoi”, lavoro eseguito dalla ditta Pt_3
pagina 24 di 29 Non risulta che la abbia effettuato altre lavorazioni oltre quelle afferenti Pt_3
alla nuova zona spogliatoi.
Dalle fatture in atti, emerge un totale imponibile di euro 12.454,50 (di cui euro
4.000,00 quale imponibile della fattura n. 142/2017 ed euro 8.454,50 quale imponibile della fattura n. 170/2017), laddove l'importo preventivato in sede di domanda era di euro 12.018,48.
Per i serramenti della nuova zona spogliatoi, spettano pertanto alla CP_1
complessivi euro 6.009,24 (pari al 50% della somma ammessa).
9.5) “Opere da idraulico nuova zona spogliatoi”, eseguite dalla R.C.R.
La CTU ha rilevato che la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale CP_2
rappresentante della R.C.R. in data 14.11.2018 presenta contraddizioni e inesattezze tali da impedire l'esatta ricostruzione della portata e dei costi del lavoro, il che la ha indotta a ritenere non riconoscibile, per tale voce, alcun contributo.
Tuttavia, dall'esame della documentazione relativa a tali lavori, controllata la rispondenza fra gli “importi a consuntivo su prezziario” (nei cui limiti possono riconoscersi gli importi fatturati, se maggiori) come specificati nella dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante della R.C.R., e le voci, con i corrispondenti codici, indicati nel consuntivo all. 2 alla memoria ex art. 183 c 6
n.2 cpc della si rileva che la fattura n. 36, per l'intero, e la fattura n. 6, Pt_1
per euro 1.970,00, riguardano l'impianto antincendio, e per le ragioni già indicate non possono essere riconosciute, mentre la fattura n. 6, per i restanti euro
1.832,28, e le fatture nn. 32 (per euro 9.504,72) e 33 (per euro 4.421,00) riguardano opere da idraulico effettuate nella nuova zona spogliatori.
Può essere quindi riconosciuto l'importo di euro 7.879,00 (50% del totale di euro
15.758,00).
10) Oltre al finanziamento delle operazioni “B” ed “F”, la domanda di contributo della riguardava anche il rimborso delle spese di consulenza e delle spese CP_1
pagina 25 di 29 tecniche di progettazione connesse alla preparazione e alla realizzazione del progetto.
La ha negato la liquidazione di dette somme rilevando difetti di Pt_1
rendicontazione.
10.1) Con riguardo alle “spese generali tecnici dirett. lavori”, riferite alle prestazioni che l'ing. ha svolto, in qualità di direttore dei Controparte_4
lavori, per le opere di cui alla domanda di contributo, il diniego è fondato, come peraltro confermato dalla CTU CP_2
Nella domanda di contributo -segnatamente, nella perizia asseverata di cui al fasc.
, doc. A parte II, n. 27, p.
6- dette spese sono state quantificate in euro CP_1
30.650,00.
Tuttavia, la ha prodotto una sola fattura in acconto (n. 39 del CP_1
07.12.2016), emessa per una cifra molto inferiore rispetto a quella preventivata nella domanda (euro 7.500,00 in luogo di euro 30.650,00). Come eccepito dalla la documentazione in atti non consente di individuare le attività per le Pt_1
quali il pagamento di euro 7.500,00 è stato richiesto (sia pure a titolo di acconto) dall'ing. Genesi, impedendo così di verificare la corrispondenza tra le prestazioni fatturate («compenso professionale comprensivo di spese per la presentazione di progettazione architettonica e strutturale relativa all'ampliamento dello stabilimento produttivo sito in S.P. per Cremona n. 97m Polesine P.se nel comune
Polesine Zibello (PR). Permesso di Costruire pratica edilizia n. 41/16 del
01.09.16, protocollo n. 7669, rilasciato dal comune di Polesine Zibello»), e le specifiche opere che, all'interno del progetto complessivo, erano oggetto della domanda di contributo.
10.2) Spetta invece alla il rimborso delle “spese generali consulenze”, CP_1
relative all'attività di consulenza tecnica progettuale e assistenza alla direzione lavori affidata alla Parte_5
pagina 26 di 29 Per la categoria di spese in esame, il par.
7.2 dell'Avviso pubblico onerava i partecipanti alla gara di allegare alla domanda di contributo «almeno tre preventivi, rilasciati, in caso di spese professionali, da soggetti indipendenti».
Detti preventivi costituivano uno dei requisiti di ammissibilità della spesa al finanziamento, funzionale a valutarne la congruità.
È pacifico che la non ha soddisfatto il requisito, essendosi limitata a CP_1
produrre, in allegato alla domanda di contributo, un solo preventivo, formulato dalla l'appellata ha tuttavia rilevato che alla data della domanda, Parte_5
l'incarico alla SI era stato già conferito, così che non avrebbe avuto senso Pt_5
produrre i tre preventivi.
Osserva la Corte che, in ogni caso, dell'irregolarità documentale, ove pure configurabile, la non ha dato atto né nella determinazione di Pt_1
approvazione della graduatoria (det. n. 20685/2017), né nella successiva determinazione di concessione del contributo (det. n. 2663/2018); tantomeno risulta che sul punto siano state chieste integrazioni durante la fase di (prima) valutazione istruttoria delle domande, finalizzata alla verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle stesse (v. par. 12 Avviso pubblico).
La spesa deve ritenersi dunque dalla Regione ammessa al finanziamento nonostante la non rispondenza ai requisiti di ammissibilità prescritti dall'Avviso
Pubblico, il cui soddisfacimento, però, non costituisce oggetto del presente giudizio.
Va pertanto accolta la domanda della di condanna della al CP_1 Pt_1
rimborso delle “spese generali consulenze”, che si liquidano tuttavia in euro
18.027,00, ossia, secondo la previsione del par 7.3 l) dell'Avviso, nella misura massima pari al 12% di tutte le altre spese ammesse in via definitiva, pari ad euro
150.225,16 (euro 128.245,00 riconosciute dalla ante causam più euro Pt_1
21.980,16 riconosciuti in questa sede).
pagina 27 di 29 11) Sulle suindicate somme spettanti alla , per complessivi euro CP_1
40.007,18, vanno riconosciuti gli interessi ex art. 1284 c. 4 cc dalla notificazione della citazione in primo grado al saldo.
È infatti infondato il terzo motivo di gravame, col quale la lamenta Pt_1
l'inapplicabilità degli interessi moratori al tasso ex art. 1284 c. 4 cc in controversie, quale quella di specie, aventi ad oggetto, non l'inadempimento di un accordo contrattuale, ma la liquidazione a saldo di un contributo pubblico.
Sul punto, basti il richiamo a S.C., ord. n. 61/2023, espressione del principio, ormai maggioritario, secondo cui «la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma
4, individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento», prescindendo dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e ponendosi «in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre».
Non vi è appello incidentale sul mancato riconoscimento degli interessi moratori sino alla notificazione della citazione in primo grado.
12) Le spese processuali di primo grado vanno riliquidate in ragione del minore importo riconosciuto alla , ferma la compensazione per due terzi disposta CP_1
dal primo giudice per “gravi ed eccezionali ragioni”, in merito alla quale non vi è appello incidentale.
La va condannata a rifondere all'appellata le spese di appello secondo Pt_1
l'esito complessivo della lite.
Le spese delle due CTU vanno poste a carico di entrambe le parti metà per ciascuna e, come da domanda, la va condannata a restituire alla CP_1
Regione quanto da questa versato al CTU in eccesso rispetto alla quota da Per_1
essa dovuta.
pagina 28 di 29
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti della avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 CP_1
di Bologna n. 2103/21, in parziale riforma della decisione impugnata, condanna la a pagare alla euro 40.007,18 in luogo della maggiore somma Pt_1 CP_1
di cui alla decisione impugnata, oltre interessi ex art. 1284 c4 cc dalla notifica della citazione al saldo;
compensa per due terzi le spese del primo grado di giudizio e condanna la a rifondere all la restante parte di tali spese che liquida, già in Pt_1 CP_1
misura di un terzo, in euro 413,66 per anticipazioni ed euro 2.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
condanna la a rifondere alla le spese di appello, che liquida in Pt_1 CP_1
euro 9.900,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Pone le spese di entrambe le CTU a carico della parti metà per ciascuna e condanna la a restituire alla Regione quanto da questa versato in eccesso CP_1
al CTU rispetto alla quota da essa dovuta, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc Per_1
dal pagamento al saldo.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 e 51 del 2018.