Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1350/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
24.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1350/2023, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
TRA
nato a [...] il [...], CF: Parte_1
elettivamente domiciliato alla PEC: ovvero in C.F._1 Email_1
Scalea, C.so Mediterraneo 265, presso lo studio dell'Avv. Luigi Enea Rago, che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, Via G. Grezar, 14, 00142 Controparte_1
Roma., C.F. e P.IVA in persona del Legale Rappresentante in carica, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Salerno alla via G. D'Avossa n.1 presso lo studio dell'Avv. Lucio Panza, come in atti
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
§ 1. Con ricorso depositato il 22.09.2023, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 03420239008554440/000 notificata in data 24.08.2023 relativa a contributi inevasi di titolarità dell' . CP_2
A sostegno dell'opposizione eccepiva la non debenza delle somme pretese, per intervenuta prescrizione del merito, oltre che per i vizi formali relativi all'intimazione di pagamento e alla relativa notificazione.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato,
l'annullamento dello stesso, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Costituitasi l' , chiedeva preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in Controparte_1 causa del terzo creditore e nel merito il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite. CP_2
Il GL autorizzava l' alla chiamata in causa del terzo e, con ordinanza dell'11.11.2024 CP_3 CP_2 dichiarava la nullità della notifica effettuata all'Ente previdenziale, in quanto l'indirizzo pec a cui l'Agenzia aveva inviato la notifica era il medesimo indirizzo pec dell' stessa CP_1 CP_1
(ovvero t), e ordinava quindi la rinnovazione della notifica Email_2 all' entro il 10.12.2024. CP_2
Con note del 20.01.2025 l' si è riportata ai propri scritti e alla propria chiamata Controparte_1
in causa del terzo come già (erroneamente) effettuata, senza dedurre né provare di aver CP_2 adempiuto all'ordine di rinnovazione, ed ha chiesto il rigetto del ricorso per i motivi già articolati nella memoria di costituzione.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminarmente si osserva che, non avendo l' osservato il termine Controparte_1
perentorio disposto dal GL per la rinnovazione della notifica al terzo chiamato , essa è decaduta CP_2 dalla possibilità di chiamare in causa l' . Controparte_4
Ciò posto, l'opposizione all'esecuzione deve essere respinta in quanto parte opponente ha proposto il presente ricorso solo nei confronti dell'Agente della Riscossione e non anche nei confronti dell'Ente titolare del credito fatto valere, segnatamente l' . CP_2
Sul punto, invero, la Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n. 7514 ha recentemente statuito che "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.".
In particolare, si legge nella sentenza citata che "La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire, intervenuto solo nel giudizio di appello ad opera del concessionario contumace in primo grado”.
Per le ragioni innanzi esposte il ricorso va rigettato per difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. CP_1
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, in considerazione del comportamento processuale dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 27.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso