Decreto presidenziale 4 aprile 2023
Sentenza 18 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 18/10/2023, n. 15369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15369 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2023
N. 15369/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2018, proposto da
LL RA, NA ER, SC RI, FL TO CA, AG RO, LI GA, EN ON, RO ET, ES ST, LA SO, ES DA, MI CU, NA ET, LE IN, VI DO, NA MB, NU IS, NA MA NA, AR ZA, RI CA, MA La RO, IA CU, LA EL, EN SE CI, MA TA GI, NA UC ZZ, NA FA, LA RI CO, CR TO, LA ZO, NA SA, ND OS, MA ES MM, CA GH, AR RE, RT TA SS, LL OR, MA SA SE, LA TE, LA CC, BA CO, ES NA MA SC, TO MA AL, RO MA TA, ROrio BI, OL VE, ES RI, OV LL, EN RA, LL BA, RO Di CO, LA La IN, SA Di AL, JU TI, IR SO, SS La PU, NU OW, ZI RA, OV TA, AN NA UA, AN IT, AN RI IZ, OV AL, MA D’NA, NA TI, LA TI, AN AP, CO SO, NA MA RU, UE TA, OS ER, MA ZI NC, MAcristina BA, AN RI IO, PP CE, EN NA, BA CA, MA IO, SE MI, IN CA, MA TA RI LA, ZI De AR, LA AR, PP HI, IC AI, IO IU, RO ZZ, RO DA, rappresentati e difesi dall’avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RI PA in Roma, via Maresciallo Pilsudiski, 118;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del bando del “corso concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” pubblicato sulla G.U. del 24/11/17, nella parte di interesse dei ricorrenti;
- nonché del Decreto del MIUR n. 138 del 3/8/17 pubblicato nella G.U.R.S. n. 220 del 20/9/17 avente ad oggetto “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 165/01, come modificato dall’art. 1 comma 217 della legge n.208/15” , nella parte di interesse dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 6 ottobre 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il bando pubblicato in G.U. 24.11.2017, laddove all’art. 11 prevede che “una quota pari al 5% dei posti disponibili per l’accesso al corso di formazione dirigenziale … è riservato ai soggetti di cui all’art. 25 commi 2 e 3 del D.M. (D.M.138/17 ) ” .
Sostengono l’illegittimità del citato bando e del regolamento contenuto nel D.M. n. 138/2017, nella parte in cui - in applicazione dell’art. 1, comma 2 ter , del D.L. n. 58/2014 - sono stati esclusi dalla citata riserva di posti.
Con atto depositato in data 22 maggio 2023, il ricorrente AG RO ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto del 15 settembre 2023, instando - con successive note d’udienza - per la reiezione del ricorso.
All’udienza di merito straordinario del 6 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di possibile definizione della stessa con pronuncia di improcedibilità, in ragione della mancata impugnativa delle graduatorie concorsuali.
Reputa il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare le graduatorie dei vincitori del concorso in esame.
Secondo un costante e pacifico orientamento giurisprudenziale “nei procedimenti di tipo concorsuale, l’impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo … deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l’approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l’esclusione (Consiglio Stato nn. 1347/2012, 4320/2003 e 4241/2008); fermo restando quindi l’onere di impugnazione immediata dell’atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo, rimane l’onere di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ovverosia l’atto di approvazione della graduatoria finale da parte del concorrente escluso, in quanto, diversamente opinando, dovrebbe riconoscersi effetto caducante e non meramente viziante all’eventuale annullamento del provvedimento endoprocedimentale, tesi che risulta seguita in giurisprudenza da orientamento di segno decisamente minoritario … e che non appare condivisibile, non ravvisandosi un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediato, diretto e necessario tra l’atto endoprocedimentale impugnato e l’approvazione della graduatoria finale” (Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3530).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha impugnato la graduatoria concorsuale di merito, con la conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale accoglimento del ricorso inficiare gli esiti della procedura, che resterebbero comunque validi.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In ragione della natura preliminare della decisione, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
LA Lattanzi, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | LA Lattanzi |
IL SEGRETARIO