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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/06/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 04.03.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 09.06.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4158 del ruolo generale per l'anno 2019, promossa da
1. nata a [...], il [...], residente in [...], CP_1
via Milazzo n. 109;
2. nata a [...], il [...], ivi residente, nella via CP_2
Cimarosa n. 102;
3. nata a [...], il [...] e residente in [...]
Monserrato, via del Fossato n. 5;
4. nata a [...], il [...] e residente in [...], Controparte_4
nella via 8 marzo 1908 n. 14/B;
pagina 1 5. nato a [...] il [...], ivi residente, via Controparte_5
Nuoro n. 17;
6. nata a [...], il [...], ivi residente, via CP_6
Lombardia n. 11/A;
7. nata a [...], il [...] e residente in [...]
Piscinas, nella via s'olivariu n. 26;
8. nata a [...], il [...] e residente in [...], CP_8
via Argentina n. 36;
9. nata a [...], il [...] e residente in [...], CP_9
Via Garibaldi n. 10;
10. , nata a [...], il [...] e residente in [...], Controparte_10
nella via Catalani n. 38;
11. nata a [...], il [...] e residente in [...]
Assemini, via Londra n. 16;
12. nato a [...], il [...] e residente in [...], CP_12
via Tevere n. 17;
13. nata a [...], il [...] e residente in [...]
Gavino Monreale, loc. ruineddas snc.;
14. nata a [...], il [...]; Parte_2
pagina 2 tutti elettivamente domiciliati in San Gavino Monreale, via Dante n. 26, presso lo
Studio dell'Avv. Stefano ALTEA e dell'Avv. Giorgia CAU, che li rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro
15. , già Controparte_13
, in persona del pro Controparte_14 CP_15
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice Guglielmo, presso l' rappresentato e difeso, ai sensi Controparte_16
dell'art. 417-bis, comma 1°, c.p.c., dal Dott. Antonio CARDIA in forza di delega in calce alla memoria di costituzione;
resistente e contro
16. , in persona Controparte_17
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via XX settembre nn. 13/15, presso la sede della Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari-
, rappresentato e difeso, ai sensi Controparte_18
dell'art. 417-bis, comma 1°, c.p.c., dalla Dott.ssa Carmela IACOVIELLO in forza di delega in calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“1) Dichiarare illegittimi e/o invalidi/nulli/ inefficaci i provvedimenti MEF di ripetizione indebito di cui ai documenti prodotti e allegati al presente ricorso pagina 3 contraddistinti dal n. 47 al 61 (che si intendono qui trascritti) e per l'effetto condannare i resistenti alla restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
delle somme illegittimamente ripetute in favore degli odierni ricorrenti nella misura minore/maggiore/uguale, oltre interesse di legge e rivalutazione monetaria di: € 4.060,34 per;
€ 4.736,62 per;
€ CP_1 CP_2
3.170,04 per;
€ 6.105,96 per;
€ 533,79 per CP_3 Controparte_4
; € 4.137,88 per;
€ 2.654,78 per Controparte_5 CP_6 CP_7
; € 1367,99 e € 1.365,77 per;
€ 534,95 per;
€
[...] CP_8 CP_9
3.165,96 per;
€ 2.789,15 per;
€ 5.892,95 per Controparte_10 CP_11
; € 5.267,32 per;
€ 1.578,88 per CP_12 Parte_1 Parte_2
.
[...]
2) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse del CP_19
“Rigettare il ricorso perché immotivato e non provato.
Con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni del codice di procedura civile”.
Nell'interesse del M.E.F.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e conclusione,
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_17
e, comunque, l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza, in fatto
[...]
ed in diritto, dell'avverso ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
,
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
e hanno proposto ricorso, davanti a Parte_1 Parte_2
questo Tribunale, nei confronti del e del M.E.F. al fine di sentire CP_19
dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di ripetizione di indebito emessi dal
M.E.F. a loro carico e, per l'effetto, condannare i resistenti alla CP_20
restituzione delle somme illegittimamente ripetute a titolo d'indennità per la cd.
seconda posizione economica.
In specie, essi hanno rappresentato:
− di essere stati incaricati per la sostituzione del Direttore dei Servizi di
Gestione e Amministrativi (DSGA), per lo svolgimento del quale era stata loro riconosciuta l'indennità per mansioni superiori;
− che, oltre alla citata indennità, inoltre, era stata loro corrisposta,
l'indennità per la seconda posizione economica, conseguita di diritto in seguito all'aver partecipato, con profitto, a un apposito corso di formazione;
− che, tuttavia, mediante provvedimento comunicato dal M.E.F., il beneficio per la seconda posizione economica, a seguito di una contestabile interpretazione amministrativa era stato ritenuto non più dovuto, con conseguente avvio di una procedura per la ripetizione dell'asserito indebito mediante ritenuta operata sullo stipendio.
pagina 5 2. Il , già Controparte_13
si è costituito in giudizio, Controparte_14
chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato.
3. Il si è costituito Controparte_17
in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal M.E.F. è fondata e deve essere accolta.
Invero, l'eccezione, meglio qualificata quale difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo, coglie nel segno in quanto la Ragioneria Territoriale dello Stato
opera in nome e per conto delle Amministrazioni di appartenenza centrali o periferiche degli stessi in qualità di mero ordinatore secondario di spesa, mentre responsabile in via esclusiva per i crediti vantati dai ricorrenti nel presente giudizio è il . Controparte_13
Si rammenta, infatti, che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore,
prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio,
pagina 6 poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
6. Nel merito, la domanda proposta dai ricorrenti è infondata e deve essere rigettata.
La vicenda scrutinata deve essere affrontata e risolta in punto di diritto.
La presente decisione si pone in continuità con l'indirizzo, congruamente motivato e, dunque, condivisibile secondo questo Giudice, della giurisprudenza ormai costante di merito e di legittimità nella specifica materia trattata nel presente giudizio (ex multis, le sentenze della Corte di Cassazione, Cass. civ., Sez.
L., 30.05.2024, n. 15198; Tribunale di Lecco, Sez. L., 23.09.2024, n. 151, che si richiamano anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c.).
È, anzitutto, necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento e, in particolare, premettere che l'art. 1, commi 44° e 45°, l. 24.12. 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) avevano così previsto: “44. A decorrere dall'anno scolastico 2012 2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo pagina 7 la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato”.
Per quanto stabilito dalle norme citate, a decorrere dall'a.s. 2012/2013, agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) deve essere riconosciuto un trattamento in misura pari alla differenza tra quello previsto per quest'ultimo al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall'assistente amministrativo incaricato.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 108/2018 era poi intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei predetti commi, nella parte in cui non aveva previsto l'esclusione dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore.
Quanto al periodo successivo, era stata poi sollevata nuovamente questione di legittimità costituzionale, relativamente alle modalità di determinazione del compenso spettante per lo svolgimento delle mansioni di DSGA, che comporta una progressiva riduzione equivalente all'aumento del trattamento economico correlato all'anzianità maturata dall'incaricato, fino all'azzeramento nel momento pagina 8 in cui raggiunge o supera lo stipendio tabellare iniziale previsto per la qualifica superiore.
Nello specifico, tra i rilievi sollevati, vi era quello per cui la normativa denunciata avrebbe determinato la violazione del principio di uguaglianza, in quanto, da un lato, avrebbe comportato un'ingiustificata discriminazione, a parità di mansioni,
all'interno della medesima categoria, beneficiando maggiormente coloro che hanno una minore anzianità di servizio rispetto ai colleghi, e, dall'altro, avrebbe riservato agli assistenti amministrativi un trattamento deteriore rispetto, in particolare, ai docenti chiamati a svolgere le superiori mansioni di dirigente scolastico, i quali, viceversa, non avrebbero patito la riduzione del relativo compenso in proporzione inversa alla progressione economica correlata all'anzianità nella qualifica di provenienza.
La Corte Costituzionale in tempi più recenti con sentenza scaturita dall'ordinanza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva sollevato le questioni di legittimità costituzionale dei commi 44° e 45°, art. 1, l. 228/2012 cit. nella parte in cui esse norme appunto avevano previsto che, a decorrere dall'anno scolastico
2012/2013, agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) avrebbero visto riconoscersi un trattamento in misura pari alla differenza tra quello previsto per quest'ultimo al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall'assistente amministrativo incaricato, ha riconosciuto come “il legislatore goda di ampia discrezionalità, sia nell'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici
(ex plurimis, sentenza n. 224 del 2020), che nella differenziazione del trattamento pagina 9 economico (ex plurimis, sentenza n. 330 del 1999), salvo il limite della palese arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza della disciplina.
Tanto premesso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il lavoratore preposto a mansioni superiori ha diritto alla differenza di trattamento con la qualifica più elevata in virtù del principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, di cui all'art. 36, primo comma, Cost.,
applicabile anche al pubblico impiego (sentenze n. 17 del 2014, n. 101 del 1995,
n. 488 e n. 236 del 1992).
La normativa censurata rispetta tale principio, dal momento che l'art. 1, comma
45, della L. n. 228 del 2012 assicura all'assistente amministrativo di conseguire il trattamento economico previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica.
Come già rilevato da questa Corte (sentenza n. 108 del 2016), l'attuale meccanismo, in quanto ancorato al differenziale tra il trattamento complessivo percepito dall'assistente amministrativo che ha ricevuto l'incarico e quello tabellarmente previsto come iniziale per il DSGA, comporta, dopo i 21 anni di anzianità, l'azzeramento del compenso per le mansioni superiori.
Ciò, tuttavia, non contrasta con gli artt. 3 e 36, primo comma, Cost.
Anzitutto, "la garanzia apprestata dall'art. 36 della Costituzione non esclude la legittimità di una prestazione volontariamente resa senza la previsione di un compenso" (sentenza n. 22 del 1996 e, nello stesso senso, ordinanza n. 94 del
2002) e tale è da considerare l'incarico di DSGA svolto da un assistente amministrativo che abbia raggiunto o superato il citato livello di anzianità, posto che esso trova fondamento volontaristico sia nella manifestazione di disponibilità
pagina 10 all'assegnazione delle mansioni superiori che nel successivo contratto a tempo determinato stipulato con l'amministrazione.
In secondo luogo, questa Corte "si è ripetutamente pronunciata sul punto della necessità di una valutazione complessiva della retribuzione, ai fini del giudizio sulla sufficienza e la proporzionalità della stessa al lavoro prestato" (ex plurimis,
sentenza n. 96 del 2016). In applicazione di detto principio, il legislatore, dopo aver correlato all'anzianità di servizio come assistente amministrativo una progressione economica (Tabella A di cui al CCNL del Comparto scuola stipulato il 4 agosto del 2011, che ha rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1
settembre 2010), di essa tiene conto nel momento in cui si confronta con il conferimento di un incarico implicante mansioni superiori e con la necessità di garantire la proporzionalità della retribuzione globalmente considerata.
Il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e,
quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro. Non è quindi manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di l'ordinamento Pt_3
preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già
remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo
"sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore pagina 11 qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato" (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).
Le considerazioni svolte, oltre a escludere la manifesta irragionevolezza del meccanismo previsto dalla normativa censurata, giustificano la diversità di trattamento da essa riservata all'assistente amministrativo dotato di minor anzianità - e quindi destinato a beneficiare concretamente di un incremento retributivo in correlazione all'adibizione alle mansioni superiori di DSGA (come tutti i ricorrenti nel giudizio a quo) - rispetto a quello che ne ha maturata una superiore a 21 anni, proprio perché diversamente si atteggia la valutazione complessiva della retribuzione da essi altrimenti goduta” (C. Cost. 19.04.2021, n.
71).
Da ultimo, la questione è stata decisa dalla Corte di cassazione, la quale ha chiarito la correttezza del meccanismo di calcolo dell'indennità di mansioni superiori (oggetto, peraltro, del giudizio instaurato da taluni degli attuali ricorrenti nanti l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, R.G. 1502/2018,
Dott. BERNARDINO, e non proseguito tempestivamente dai ricorrenti medesimi)
nel senso che, ai fini della determinazione di detta indennità, occorre sottrarre dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica l'intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, includendo nel sottraendo, oltre allo stipendio tabellare già
proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita (Cass.
civ., Sez. L., 30.05.2024, n. 15198).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, invece, censurato l'operato dell'Amministrazione scolastica laddove, al momento della liquidazione dello pagina 12 stipendio mensile spettante al personale A.T.A. incaricato delle mansioni superiori di DSGA, aveva omesso di corrispondere la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento, ritenendo, erroneamente, che la stessa sia assorbita dalla indennità di mansioni superiori.
Conviene, all'uopo, in ragione dell'oggetto del presente giudizio, richiamare integralmente, anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della citata sentenza della Corte di Cassazione laddove, in particolare, questa ha così esposto:
“l'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi
(DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell'incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (A decorrere dall'anno scolastico 2012 2013,
l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi), al successivo comma 45 aggiunge che " La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato".
pagina 13 Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal
D.Lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell'art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico,
dall'esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto
1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l'indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l'ammontare in misura "pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento".
La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo,
costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall'altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale,
il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale,
l'intero trattamento retributivo goduto dall'assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori.
Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l'anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l'indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l'anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della pagina 14 qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016).
2.1. La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata "nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore", ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che "il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro", ha ritenuto non in contrasto con l'art. 36 Cost. né "manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già
remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo
"sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato" (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997)." (Corte Cost. n. 71/2021).
pagina 15 2.2. All'esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell'indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell'intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell'art. 2 del CCNL 25 luglio
2008. L'indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest'ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione,
differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell'anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione aritmetica dia esito negativo, l'indennità spettante per l'esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall'assistente, con la conseguenza che l'importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l'indennità aggiuntiva.
2.3. Dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo avere correttamente interpretato le disposizioni normative e contrattuali che vengono in rilievo ed indicato nei medesimi termini sopra specificati le modalità
di calcolo, ha accertato, in punto di fatto ed esaminando le buste paga prodotte,
che l'amministrazione per il periodo di svolgimento delle mansioni superiori, pur avendo quantificato esattamente il differenziale, aveva poi errato al momento della liquidazione dello stipendio mensile, perché aveva omesso di corrispondere la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento, ritenendo,
erroneamente, che la stessa fosse assorbita dalla indennità di mansioni superiori pagina 16 (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Che detta conclusione sia erronea lo si desume agevolmente dal rilievo che la posizione economica entra a far parte del sottraendo e, quindi, il differenziale fra i trattamenti retributivi non può essere comprensivo della stessa, che va, di conseguenza, liquidata in quanto parte integrante della retribuzione spettante, in relazione alla qualifica di inquadramento, al dipendente assegnato a mansioni superiori.
La Corte territoriale, quindi, non ha operato alcuna duplicazione e, al contrario,
è l'amministrazione che prospetta una duplicazione, questa volta in danno del dipendente, da un lato inserendo la progressione economica nel sottraendo (con conseguente riduzione di pari importo dell'indennità di funzioni superiori) e dall'altro omettendone la corresponsione in aggiunta allo stipendio tabellare ed all'indennità, con l'effetto finale di un totale azzeramento della stessa”.
La Difesa dei ricorrenti, ad ogni buon conto, nemmeno ha allegato se vi fosse, in concreto, alcuna differenza positiva tra il trattamento previsto per il DGSA al livello iniziale della progressione economica e l'intero trattamento goduto (nel senso di stipendio tabellare proporzionato all'anzianità di servizio e alla posizione economica acquisita).
Per tutto quanto esposto, quindi, nulla deve essere riconosciuto ai ricorrenti per i titoli richiesti.
7. In forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., CP_1
CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
,
[...] Controparte_10 CP_11 CP_12 [...]
e devono essere condannati, in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
pagina 17 rifondere il , già Controparte_13
, in persona del Ministro pro Controparte_14
tempore, e il , in persona Controparte_17
del Ministro pro tempore, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo,
calcolate secondo i minimi tariffari dello scaglione indeterminabile basso, in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata, ad eccezione della fase istruttoria in concreto non tenutasi, con riduzione del 20 per cento come prevista dall'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in materia di liquidazione delle spese processuali in favore delle pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_17
2. rigetta, per il resto, il ricorso proposto da CP_1 CP_2
,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
, e
[...] CP_11 CP_12 Parte_1 Parte_2
[...]
3. condanna CP_1 CP_2 CP_3
Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
,
[...] CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
pagina 18 e in solido tra loro, a CP_12 Parte_1 Parte_2
rifondere il , già Controparte_13
, in persona del pro Controparte_14 CP_15
tempore, e il , in persona Controparte_17
del pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida, per CP_15
ciascun , in complessivi euro 2.960,00 per compensi di Avvocato, oltre a CP_13
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 09.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per