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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8857 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
Parte_1
(C. F. , in persona del Curatore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. SIMONE MELATO per procura in atti
- attrice -
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNA MUSCAGLIONE per procura in atti
- convenuto –
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 14.9.2020 la Curatela Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 67, c. 1, n. 2, l.f., nei propri confronti, del pagamento coattivo di € 5.838,16, eseguito da Unipolsai in favore del pagina 1 di 7 convenuto, in esecuzione dell'ordinanza resa nel procedimento presso terzi n. R.G.
1745/2015, in data 2.3.2017, e la conseguente condanna del al pagamento in CP_1 proprio favore della predetta somma, oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 o, in subordine, al tasso legale.
A sostegno della domanda l'attrice dichiarava: che con sentenza di questo Tribunale n. 139 del 25.9.2017 era stato dichiarato il fallimento della che in prossimità della data della Pt_1 declaratoria di fallimento l' aveva subito atti di pignoramento presso terzi Parte_1 promossi da ex dipendenti, tra cui il convenuto;
che la società non svolgeva alcuna CP_1 attività e non aveva lavoratori in carico alla data della dichiarazione di fallimento, e ciò in esecuzione del provvedimento Dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale D.D.G. n. 4623 del 23.10.2013, di revoca del provvedimento di concessione dell'accreditamento con interdizione allo svolgimento di attività di orientamento e/o formazione professionale;
che l' aveva deliberato il licenziamento collettivo per Pt_1 riduzione di personale ex artt. 4 e 24 l. 223/1991 e, con lettera del 14.12.2014, aveva intimato il licenziamento al convenuto;
che il aveva presentato diffida accertativa per crediti CP_1 di lavoro all' , ex art. 12 d. lgs. n. Controparte_2
124/2004, per un credito di € 11.168,72 e poi aveva effettuato apposito atto di intervento nella procedura esecutiva indicata, pendente nei confronti di presso questo Tribunale, Pt_1 ottenendo all'esito il pagamento dell'importo indicato tramite due bonifici;
che il CP_1 aveva ricevuto i pagamenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Affermava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, c. 1, n. 2 l.f. perché il pagamento appariva lesivo del par condicio creditorum, era stato reso senza la verifica fallimentare, nella conoscenza dello stato di insolvenza, ancorché trattavasi di un credito privilegiato.
Escludeva l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 67, c. 3, lett. f, l.f. in quanto il pagamento era stato eseguito in modo coattivo dopo la cessazione del rapporto di lavoro (e non contestualmente alla prestazione lavorativa).
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio escludendo l'assoggettabilità Controparte_1 ad azione revocatoria dei pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate in favore dei dipendenti del fallito.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 22.3.2022 – sostituita dal deposito di note - la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5.12.2022.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare. Infine, all'udienza del
4.11.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità della costituzione in giudizio del convenuto con un nuovo difensore mediante procura alle liti allegata alla memoria di replica, in applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto: la nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma terzo dell'art. 83 cod. proc. civ. - quale nella specie la memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ. - purché idoneo a dare la certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa […] (C. Cass., n. 2149/2002), riferibilità esistente nel caso di specie.
Le domande dell'attrice non possono trovare accoglimento.
La Curatela ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 67, c. 1, n. 2, l.f..
L'A.N.F.E. è stata dichiarata fallita con sentenza di questo Tribunale n. 139 del 25.09.2017.
All'epoca della dichiarazione di fallimento l' non aveva personale impiegato, Parte_1 avendo deliberato il licenziamento collettivo per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 24 l. n. 223/1991; in particolare, il , in data 14.12.2014, aveva ricevuto la CP_1 comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro a far data proprio dal 14.12.2014. Nella predetta comunicazione l' ha dichiarato che avrebbe provveduto alla liquidazione Parte_1 delle spettanze maturate e non godute e degli altri emolumenti.
pagina 3 di 7 Al fine di ottenere il dovuto il ha presentato diffida accertativa presso CP_1
l'Ispettorato Provinciale Direzione del Lavoro di Catania (doc. 5 allegato alla citazione) per un credito di € 11.168,72 e poi è intervenuto nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n.
r.g. 1745/2015, introdotta da tale nei confronti di e di UnipolSai CP_3 Pt_1 quale terzo pignorato, ottenendo, in data 2.3.2017, il pagamento della somma di € 5.102,88 e di € 735,28, per complessivi € 5.838,16 (doc. 7, all. citazione).
Il pagamento in questione presenta i requisiti di cui al menzionato art. 67, c. 1, n. 2, l. fall, dal momento che esso è stato eseguito nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, assumendo importanza, a tal fine, il pagamento effettivo della somma, come, del resto chiarito da un consolidato orientamento della Suprema Corte applicabile nel caso di specie: Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto il soddisfacimento del proprio credito nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare, a seguito della vendita di beni del debitore, poi fallito, l'Azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fallimentare - con la quale possono essere impugnati anche i pagamenti coattivi, atteso che tale norma non condiziona l'Esercizio della revocatoria alla volontarietà del pagamento stesso - ha per oggetto non il provvedimento giudiziale di assegnazione della somma di denaro al creditore, ma il successivo e distinto pagamento che l'ente depositario giudiziale della somma di denaro, fino ad allora ancora in proprietà del venditore, esegue in favore del creditore assegnatario e percipiente (C. Cass., n. 11608/1990; n.
6291/1998; n. 4709/2006).
Il mezzo di pagamento in questione è altresì ritenuto anomalo dalla giurisprudenza di legittimità: il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento del debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito, perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il "solvens" obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora "in bonis" (Cass. civ., Sez. I, n. 23652/2012); ed ancora: il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la "par condicio creditorum", come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto (C.
Cass., n. 25928/2015).
pagina 4 di 7 L'art. 67, c. 1, l. fall., peraltro, nel prevedere l'assoggettabilità a revocatoria degli atti ivi espressamente elencati, introduce una presunzione di conoscenza, in capo al creditore, dello stato d'insolvenza del debitore, presunzione superabile dal creditore, il quale può provare il contrario, ovvero la inscientia decotionis.
Al riguardo i giudici di legittimità hanno affermato che In tema di prova contraria della conoscenza dello stato di insolvenza, presunta nella revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n.1, legge fall., la certezza della sua esclusione esige, anche mediante il ricorso a presunzioni, concreti collegamenti tra il convenuto e i sintomi conoscibili, per una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, del predetto stato;
ne consegue che va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l'impresa, alla occasionalità ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all'epoca dell'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento (principio affermato dalla S.C. che, confermando sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto provata la "inscientia decoctionis" degli acquirenti di bene immobile, convenuti per pretesa sproporzione del prezzo, essendo stato accertato che avevano ancora residenza ed attività lavorativa in località diversa pur essendo in procinto di trasferirsi nella medesima area in cui era situato il bene, erano ricorsi ad agenzia immobiliare per l'acquisto così contattando prima la promissaria acquirente e poi la società venditrice successivamente fallita, quest'ultima non aveva all'epoca protesti, l'atto era stato perfezionato un anno e mezzo prima del fallimento, tutte circostanze che non apparivano sintomi rivelatori dell'insolvenza) (C. Cass., n.
3781/2008; n. 17286/2014).
Nel caso in esame, il convenuto, nel costituirsi, nulla ha allegato, e men che mai provato, sul punto. Peraltro, proprio l'esame degli atti di causa consente di ritenere la scientia decotionis in capo al , il quale peraltro è intervenuto in una procedura esecutiva già promossa da CP_1 un altro soggetto nei confronti di Parte_1
In realtà l'unica difesa svolta dal concerne l'operatività dell'esenzione di cui CP_1 all'art. 67, c. 3, lett. f), l.f..
Al riguardo occorre rilevare che, sebbene questo Tribunale e la locale Corte d'Appello
l'avessero esclusa in casi analoghi a quello in esame (cfr. C. App. Catania, sentenza n.
1077/2023), recentemente si è registrato un mutamento di indirizzo proprio della Corte
pagina 5 di 7 d'Appello di Catania, che, con la sentenza n. 1566 del 24.10.2024 (depositata in atti), ha riformato la sentenza resa da questo Tribunale il 27.3.2023.
La Corte d'Appello ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione sulla non riconducibilità ad unità delle fattispecie di esenzione previste dall'art. 67, c. 3, l.f.: “mentre alcune delle stesse (lett. a, b) mirano a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva, evitando che il timore della revocatoria scoraggi altri operatori dall'entrare in rapporti con l'imprenditore in difficoltà, altre (lett. d, e, g) sono volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, sottraendo alla revocatoria gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse, ed altre ancora trovano giustificazione nell'appartenenza del creditore o dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela (lett. c, f)” (C. Cass. n. 1697/2023; n. 2176/2023), e ha evidenziato che l'esenzione di cui alla lett. f) mira non ad assicurare l'ordinaria gestione dell'impresa, come sostenuto in precedenza, ma a tutelare il lavoro in ogni sua forma, Sicchè non può ritenersi che l'esenzione in parola debba ritenersi limitata – come assume il primo giudice - a pagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente o “quasi contestualmente” (qualunque cosa ciò voglia dire) alla prestazione lavorativa. E sicuro indice letterale e sistematico di tale conclusione può rinvenirsi nel fatto che la previsione di cui alla lettera
f) non contiene alcuna specificazione circa l'esercizio dell'attività di impresa, o ai “termini d'uso” del pagamento, al contrario della lettera a).
Le superiori motivazioni vanno condivise in questa sede e, in ragione di ciò, il pagamento che il convenuto ha ricevuto a titolo di retribuzione per la prestazione lavorativa CP_1 svolta alle dipendenze di per i mesi da febbraio a giugno 2013 non risulta revocabile, Pt_1 in applicazione dell'esenzione di cui all'art. 67, c. 3, lett. f), l.f., con conseguente rigetto delle domande della Curatela.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, c. 2,
c.p.c., per il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti (cfr. C. Cass., n.
4696/2019).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 8857/2020, vertente tra
[...]
in persona del Curatore pro tempore (attrice) e Parte_1 Controparte_1
(convenuto), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania il 10/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8857 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
Parte_1
(C. F. , in persona del Curatore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. SIMONE MELATO per procura in atti
- attrice -
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNA MUSCAGLIONE per procura in atti
- convenuto –
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 14.9.2020 la Curatela Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 67, c. 1, n. 2, l.f., nei propri confronti, del pagamento coattivo di € 5.838,16, eseguito da Unipolsai in favore del pagina 1 di 7 convenuto, in esecuzione dell'ordinanza resa nel procedimento presso terzi n. R.G.
1745/2015, in data 2.3.2017, e la conseguente condanna del al pagamento in CP_1 proprio favore della predetta somma, oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 o, in subordine, al tasso legale.
A sostegno della domanda l'attrice dichiarava: che con sentenza di questo Tribunale n. 139 del 25.9.2017 era stato dichiarato il fallimento della che in prossimità della data della Pt_1 declaratoria di fallimento l' aveva subito atti di pignoramento presso terzi Parte_1 promossi da ex dipendenti, tra cui il convenuto;
che la società non svolgeva alcuna CP_1 attività e non aveva lavoratori in carico alla data della dichiarazione di fallimento, e ciò in esecuzione del provvedimento Dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale D.D.G. n. 4623 del 23.10.2013, di revoca del provvedimento di concessione dell'accreditamento con interdizione allo svolgimento di attività di orientamento e/o formazione professionale;
che l' aveva deliberato il licenziamento collettivo per Pt_1 riduzione di personale ex artt. 4 e 24 l. 223/1991 e, con lettera del 14.12.2014, aveva intimato il licenziamento al convenuto;
che il aveva presentato diffida accertativa per crediti CP_1 di lavoro all' , ex art. 12 d. lgs. n. Controparte_2
124/2004, per un credito di € 11.168,72 e poi aveva effettuato apposito atto di intervento nella procedura esecutiva indicata, pendente nei confronti di presso questo Tribunale, Pt_1 ottenendo all'esito il pagamento dell'importo indicato tramite due bonifici;
che il CP_1 aveva ricevuto i pagamenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Affermava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, c. 1, n. 2 l.f. perché il pagamento appariva lesivo del par condicio creditorum, era stato reso senza la verifica fallimentare, nella conoscenza dello stato di insolvenza, ancorché trattavasi di un credito privilegiato.
Escludeva l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 67, c. 3, lett. f, l.f. in quanto il pagamento era stato eseguito in modo coattivo dopo la cessazione del rapporto di lavoro (e non contestualmente alla prestazione lavorativa).
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio escludendo l'assoggettabilità Controparte_1 ad azione revocatoria dei pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate in favore dei dipendenti del fallito.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 22.3.2022 – sostituita dal deposito di note - la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5.12.2022.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare. Infine, all'udienza del
4.11.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità della costituzione in giudizio del convenuto con un nuovo difensore mediante procura alle liti allegata alla memoria di replica, in applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto: la nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma terzo dell'art. 83 cod. proc. civ. - quale nella specie la memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ. - purché idoneo a dare la certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa […] (C. Cass., n. 2149/2002), riferibilità esistente nel caso di specie.
Le domande dell'attrice non possono trovare accoglimento.
La Curatela ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 67, c. 1, n. 2, l.f..
L'A.N.F.E. è stata dichiarata fallita con sentenza di questo Tribunale n. 139 del 25.09.2017.
All'epoca della dichiarazione di fallimento l' non aveva personale impiegato, Parte_1 avendo deliberato il licenziamento collettivo per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 24 l. n. 223/1991; in particolare, il , in data 14.12.2014, aveva ricevuto la CP_1 comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro a far data proprio dal 14.12.2014. Nella predetta comunicazione l' ha dichiarato che avrebbe provveduto alla liquidazione Parte_1 delle spettanze maturate e non godute e degli altri emolumenti.
pagina 3 di 7 Al fine di ottenere il dovuto il ha presentato diffida accertativa presso CP_1
l'Ispettorato Provinciale Direzione del Lavoro di Catania (doc. 5 allegato alla citazione) per un credito di € 11.168,72 e poi è intervenuto nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n.
r.g. 1745/2015, introdotta da tale nei confronti di e di UnipolSai CP_3 Pt_1 quale terzo pignorato, ottenendo, in data 2.3.2017, il pagamento della somma di € 5.102,88 e di € 735,28, per complessivi € 5.838,16 (doc. 7, all. citazione).
Il pagamento in questione presenta i requisiti di cui al menzionato art. 67, c. 1, n. 2, l. fall, dal momento che esso è stato eseguito nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, assumendo importanza, a tal fine, il pagamento effettivo della somma, come, del resto chiarito da un consolidato orientamento della Suprema Corte applicabile nel caso di specie: Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto il soddisfacimento del proprio credito nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare, a seguito della vendita di beni del debitore, poi fallito, l'Azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fallimentare - con la quale possono essere impugnati anche i pagamenti coattivi, atteso che tale norma non condiziona l'Esercizio della revocatoria alla volontarietà del pagamento stesso - ha per oggetto non il provvedimento giudiziale di assegnazione della somma di denaro al creditore, ma il successivo e distinto pagamento che l'ente depositario giudiziale della somma di denaro, fino ad allora ancora in proprietà del venditore, esegue in favore del creditore assegnatario e percipiente (C. Cass., n. 11608/1990; n.
6291/1998; n. 4709/2006).
Il mezzo di pagamento in questione è altresì ritenuto anomalo dalla giurisprudenza di legittimità: il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento del debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito, perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il "solvens" obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora "in bonis" (Cass. civ., Sez. I, n. 23652/2012); ed ancora: il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la "par condicio creditorum", come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto (C.
Cass., n. 25928/2015).
pagina 4 di 7 L'art. 67, c. 1, l. fall., peraltro, nel prevedere l'assoggettabilità a revocatoria degli atti ivi espressamente elencati, introduce una presunzione di conoscenza, in capo al creditore, dello stato d'insolvenza del debitore, presunzione superabile dal creditore, il quale può provare il contrario, ovvero la inscientia decotionis.
Al riguardo i giudici di legittimità hanno affermato che In tema di prova contraria della conoscenza dello stato di insolvenza, presunta nella revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n.1, legge fall., la certezza della sua esclusione esige, anche mediante il ricorso a presunzioni, concreti collegamenti tra il convenuto e i sintomi conoscibili, per una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, del predetto stato;
ne consegue che va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l'impresa, alla occasionalità ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all'epoca dell'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento (principio affermato dalla S.C. che, confermando sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto provata la "inscientia decoctionis" degli acquirenti di bene immobile, convenuti per pretesa sproporzione del prezzo, essendo stato accertato che avevano ancora residenza ed attività lavorativa in località diversa pur essendo in procinto di trasferirsi nella medesima area in cui era situato il bene, erano ricorsi ad agenzia immobiliare per l'acquisto così contattando prima la promissaria acquirente e poi la società venditrice successivamente fallita, quest'ultima non aveva all'epoca protesti, l'atto era stato perfezionato un anno e mezzo prima del fallimento, tutte circostanze che non apparivano sintomi rivelatori dell'insolvenza) (C. Cass., n.
3781/2008; n. 17286/2014).
Nel caso in esame, il convenuto, nel costituirsi, nulla ha allegato, e men che mai provato, sul punto. Peraltro, proprio l'esame degli atti di causa consente di ritenere la scientia decotionis in capo al , il quale peraltro è intervenuto in una procedura esecutiva già promossa da CP_1 un altro soggetto nei confronti di Parte_1
In realtà l'unica difesa svolta dal concerne l'operatività dell'esenzione di cui CP_1 all'art. 67, c. 3, lett. f), l.f..
Al riguardo occorre rilevare che, sebbene questo Tribunale e la locale Corte d'Appello
l'avessero esclusa in casi analoghi a quello in esame (cfr. C. App. Catania, sentenza n.
1077/2023), recentemente si è registrato un mutamento di indirizzo proprio della Corte
pagina 5 di 7 d'Appello di Catania, che, con la sentenza n. 1566 del 24.10.2024 (depositata in atti), ha riformato la sentenza resa da questo Tribunale il 27.3.2023.
La Corte d'Appello ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione sulla non riconducibilità ad unità delle fattispecie di esenzione previste dall'art. 67, c. 3, l.f.: “mentre alcune delle stesse (lett. a, b) mirano a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva, evitando che il timore della revocatoria scoraggi altri operatori dall'entrare in rapporti con l'imprenditore in difficoltà, altre (lett. d, e, g) sono volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, sottraendo alla revocatoria gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse, ed altre ancora trovano giustificazione nell'appartenenza del creditore o dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela (lett. c, f)” (C. Cass. n. 1697/2023; n. 2176/2023), e ha evidenziato che l'esenzione di cui alla lett. f) mira non ad assicurare l'ordinaria gestione dell'impresa, come sostenuto in precedenza, ma a tutelare il lavoro in ogni sua forma, Sicchè non può ritenersi che l'esenzione in parola debba ritenersi limitata – come assume il primo giudice - a pagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente o “quasi contestualmente” (qualunque cosa ciò voglia dire) alla prestazione lavorativa. E sicuro indice letterale e sistematico di tale conclusione può rinvenirsi nel fatto che la previsione di cui alla lettera
f) non contiene alcuna specificazione circa l'esercizio dell'attività di impresa, o ai “termini d'uso” del pagamento, al contrario della lettera a).
Le superiori motivazioni vanno condivise in questa sede e, in ragione di ciò, il pagamento che il convenuto ha ricevuto a titolo di retribuzione per la prestazione lavorativa CP_1 svolta alle dipendenze di per i mesi da febbraio a giugno 2013 non risulta revocabile, Pt_1 in applicazione dell'esenzione di cui all'art. 67, c. 3, lett. f), l.f., con conseguente rigetto delle domande della Curatela.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, c. 2,
c.p.c., per il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti (cfr. C. Cass., n.
4696/2019).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 8857/2020, vertente tra
[...]
in persona del Curatore pro tempore (attrice) e Parte_1 Controparte_1
(convenuto), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania il 10/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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