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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 31/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRINDISI
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -,in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice onorario di pace ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1122 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto “ opposizione a precetto ( art.615, I° comma c.p.c.)
“ riservata per la decisione all'udienza del 20.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e promossa DA
( CF ) rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. MATTEO SANCES
- Attore -
CONTRO
( CF ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
- Convenuto –
E
(CF ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
- Convenuto-
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e proponendo opposizione Controparte_3 all'esecuzione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 02420200006532822000, dell'importo complessivo di Euro 7.753,74, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative ( ex art. 58 del D.lgs n.231/2007 “ acquisizione di denaro contante sopra soglia di legge”).
L'opponente deducendo di non essere debitore della somma precettata, per decadenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dagli opposti, concludeva chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Specificamente l'opponente eccepiva, con unico motivo, l'intervenuta prescrizione del credito, per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art.28 della L. 689/81, al tempo della notifica della cartella, stante l'assenza di atti interruttivi, a decorrere dalla data della commessa violazione amministrativa ( contestata con verbale Gdf-2012- BR106-006-001 redatto in data 05/12/2012 in atti ).
Si costituiva la convenuta che, Controparte_4 eccependo, preliminarmente il difetto di sua legittimazione passiva, attenendo l'unico motivo di opposizione al merito della pretesa, nonchè la regolare notifica della cartella e la non prescrizione del credito ( esponendo che “ la cartella impugnata è stata notificata nei termini, interrompendo in questo modo la prescrizione del credito: quand'anche le sanzioni contenute nella cartella impugnata, riferite all'anno 2016, si prescrivessero in cinque anni come sostenuto da controparte, il termine di prescrizione non sarebbe comunque spirato. Il ruolo è stato consegnato e reso esecutivo il 10/05/2020 (cfr. estratto ruolo allegato) e la cartella di pagamento è stata notificata il 03/03/2022; pertanto, tenuto conto degli interventi legislativi intervenuti per causa della pandemia da COVID-19, in relazione alla riscossione e alla notifica delle cartelle di pagamento, il titolo contestato non può che ritenersi notificato nei termini.”) chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva, altresì, il convenuto Controparte_3 deducendo l'insussistenza della prescrizione quinquennale ( essendo
[...] intervenuti dalla data di contestazione della violazione amministrativa de quo a quella della notifica della cartella più atti interruttivi ) e chiedendo, per tale motivo, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Sulla prescrizione quinquennale del credito
Risulta documentalmente provato che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito di ordinanza-ingiunzione n. 645647/A,in atti, emessa il 30/08/2016, dalla nei confronti dell'opponente e a Controparte_5 quest'ultimo notificata in data 02/09/2016 a mezzo raccomandata a/r al suo indirizzo di residenza, in Carovigno (BR), alla via Delle Donne n. 13 (cfr. avviso di ricevimento in atti).
L'ordinanza-ingiunzione sopra richiamata è stata emessa successivamente al processo verbale di contestazione Gdf-2012-BR106-006-001, in atti, redatto in data 05/12/2012 dai militari della Guardia di Finanza - Compagnia di Ostuni e notificato al sig.
[...]
in pari data. Parte_1
Il predetto verbale informava l'opponente della facoltà ( di cui agli all'artt. 58, comma 1, del D. Lgs n. 231/2007 e 16 della L. n. 689/1981 ), di definire il procedimento amministrativo effettuando, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, il pagamento di una somma in misura ridotta, nonché di quella prevista dall'art. 18 della L. n. 689/1981 ( da esercitare in difetto del pagamento in misura ridotta) di produrre alla
[...]
deduzioni difensive e di richiedere alla stessa Controparte_5
l'audizione personale, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione.
Non essendosi l'opponente avvalso delle prefate facoltà, la Ragioneria suddetta emetteva, in data 30/08/2016, l'ordinanza-ingiunzione n. 645647/A, regolarmente notificatagli, con cui gli si intimava il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per cui è causa.
La , accertato il mancato pagamento Controparte_5 della predetta sanzione amministrativa, in data 04.03.2019, notificava all'opponente sollecito di pagamento con preavviso di iscrizione a ruolo, interrompendo i termini di prescrizione ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge 689/81 ( cfr. documenti in atti).
Successivamente, stante il mancato pagamento della sanzione, l'Amministrazione finanziaria ha provveduto all'iscrizione a ruolo ( cfr. Estratto di ruolo in atti ).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente appare infondata.
Sul punto va rilevato che per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, coincide con il momento dell'accertamento, e non con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto. Momento che viene cristallizzato nel processo verbale di contestazione ( cfr. per tutte Cass. Civ. Ord. 29/10/2019, n. 27702).
Nel caso di specie la notifica del processo verbale di contestazione ( avvenuta nella stessa data della sua redazione nelle mani dell'opponente ), si è perfezionata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981.
La successiva ordinanza-ingiunzione, è stata notificata all'opponente in data 02/09/2016 entro il termine prescrizionale di cinque anni dal giorno della notifica dell'atto di contestazione avvenuta in data 5/12/2012 ( così come prescritto dall'art. 28 della L. n. 689/1981).
Risulta provato, altresì, che il termine di prescrizione è stato interrotto ancora in data 22.02.2019 ( cfr. racc. a.r. in atti, indirizzata all'opponente,con cui si è sollecitato il pagamento della sanzione).
Ne consegue che al momento della notifica della cartella avvenuta in data 03.03.2022, il termine prescrizionale non era ancora decorso tenuto conto degli atti interruttivi sopra indicati.
Stante, pertanto, la regolare notifica della cartella impugnata e degli atti interruttivi presupposti, non può ritenersi prescritto il diritto di credito degli opposti per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Regolamento delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese per questa fase, applicando i minimi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento da Euro 5.201 a Euro 26.000 ( procedimenti di cognizione innanzi al tribunale ) aumentati del 30% ex art. 4 comma 2 del citato D.M. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del G.O. Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 1122/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata di e Controparte_1 [...]
. Controparte_3
- Condanna al pagamento delle spese processuali, in favore di Parte_1
e Controparte_4 Controparte_3
, che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
[...]
37/2018, in Euro 2.210,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
- Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
Brindisi, 29.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -,in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice onorario di pace ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1122 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto “ opposizione a precetto ( art.615, I° comma c.p.c.)
“ riservata per la decisione all'udienza del 20.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e promossa DA
( CF ) rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. MATTEO SANCES
- Attore -
CONTRO
( CF ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
- Convenuto –
E
(CF ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
- Convenuto-
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e proponendo opposizione Controparte_3 all'esecuzione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 02420200006532822000, dell'importo complessivo di Euro 7.753,74, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative ( ex art. 58 del D.lgs n.231/2007 “ acquisizione di denaro contante sopra soglia di legge”).
L'opponente deducendo di non essere debitore della somma precettata, per decadenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dagli opposti, concludeva chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Specificamente l'opponente eccepiva, con unico motivo, l'intervenuta prescrizione del credito, per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art.28 della L. 689/81, al tempo della notifica della cartella, stante l'assenza di atti interruttivi, a decorrere dalla data della commessa violazione amministrativa ( contestata con verbale Gdf-2012- BR106-006-001 redatto in data 05/12/2012 in atti ).
Si costituiva la convenuta che, Controparte_4 eccependo, preliminarmente il difetto di sua legittimazione passiva, attenendo l'unico motivo di opposizione al merito della pretesa, nonchè la regolare notifica della cartella e la non prescrizione del credito ( esponendo che “ la cartella impugnata è stata notificata nei termini, interrompendo in questo modo la prescrizione del credito: quand'anche le sanzioni contenute nella cartella impugnata, riferite all'anno 2016, si prescrivessero in cinque anni come sostenuto da controparte, il termine di prescrizione non sarebbe comunque spirato. Il ruolo è stato consegnato e reso esecutivo il 10/05/2020 (cfr. estratto ruolo allegato) e la cartella di pagamento è stata notificata il 03/03/2022; pertanto, tenuto conto degli interventi legislativi intervenuti per causa della pandemia da COVID-19, in relazione alla riscossione e alla notifica delle cartelle di pagamento, il titolo contestato non può che ritenersi notificato nei termini.”) chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva, altresì, il convenuto Controparte_3 deducendo l'insussistenza della prescrizione quinquennale ( essendo
[...] intervenuti dalla data di contestazione della violazione amministrativa de quo a quella della notifica della cartella più atti interruttivi ) e chiedendo, per tale motivo, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Sulla prescrizione quinquennale del credito
Risulta documentalmente provato che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito di ordinanza-ingiunzione n. 645647/A,in atti, emessa il 30/08/2016, dalla nei confronti dell'opponente e a Controparte_5 quest'ultimo notificata in data 02/09/2016 a mezzo raccomandata a/r al suo indirizzo di residenza, in Carovigno (BR), alla via Delle Donne n. 13 (cfr. avviso di ricevimento in atti).
L'ordinanza-ingiunzione sopra richiamata è stata emessa successivamente al processo verbale di contestazione Gdf-2012-BR106-006-001, in atti, redatto in data 05/12/2012 dai militari della Guardia di Finanza - Compagnia di Ostuni e notificato al sig.
[...]
in pari data. Parte_1
Il predetto verbale informava l'opponente della facoltà ( di cui agli all'artt. 58, comma 1, del D. Lgs n. 231/2007 e 16 della L. n. 689/1981 ), di definire il procedimento amministrativo effettuando, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, il pagamento di una somma in misura ridotta, nonché di quella prevista dall'art. 18 della L. n. 689/1981 ( da esercitare in difetto del pagamento in misura ridotta) di produrre alla
[...]
deduzioni difensive e di richiedere alla stessa Controparte_5
l'audizione personale, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione.
Non essendosi l'opponente avvalso delle prefate facoltà, la Ragioneria suddetta emetteva, in data 30/08/2016, l'ordinanza-ingiunzione n. 645647/A, regolarmente notificatagli, con cui gli si intimava il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per cui è causa.
La , accertato il mancato pagamento Controparte_5 della predetta sanzione amministrativa, in data 04.03.2019, notificava all'opponente sollecito di pagamento con preavviso di iscrizione a ruolo, interrompendo i termini di prescrizione ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge 689/81 ( cfr. documenti in atti).
Successivamente, stante il mancato pagamento della sanzione, l'Amministrazione finanziaria ha provveduto all'iscrizione a ruolo ( cfr. Estratto di ruolo in atti ).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente appare infondata.
Sul punto va rilevato che per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, coincide con il momento dell'accertamento, e non con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto. Momento che viene cristallizzato nel processo verbale di contestazione ( cfr. per tutte Cass. Civ. Ord. 29/10/2019, n. 27702).
Nel caso di specie la notifica del processo verbale di contestazione ( avvenuta nella stessa data della sua redazione nelle mani dell'opponente ), si è perfezionata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981.
La successiva ordinanza-ingiunzione, è stata notificata all'opponente in data 02/09/2016 entro il termine prescrizionale di cinque anni dal giorno della notifica dell'atto di contestazione avvenuta in data 5/12/2012 ( così come prescritto dall'art. 28 della L. n. 689/1981).
Risulta provato, altresì, che il termine di prescrizione è stato interrotto ancora in data 22.02.2019 ( cfr. racc. a.r. in atti, indirizzata all'opponente,con cui si è sollecitato il pagamento della sanzione).
Ne consegue che al momento della notifica della cartella avvenuta in data 03.03.2022, il termine prescrizionale non era ancora decorso tenuto conto degli atti interruttivi sopra indicati.
Stante, pertanto, la regolare notifica della cartella impugnata e degli atti interruttivi presupposti, non può ritenersi prescritto il diritto di credito degli opposti per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Regolamento delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese per questa fase, applicando i minimi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento da Euro 5.201 a Euro 26.000 ( procedimenti di cognizione innanzi al tribunale ) aumentati del 30% ex art. 4 comma 2 del citato D.M. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del G.O. Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 1122/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata di e Controparte_1 [...]
. Controparte_3
- Condanna al pagamento delle spese processuali, in favore di Parte_1
e Controparte_4 Controparte_3
, che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
[...]
37/2018, in Euro 2.210,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
- Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
Brindisi, 29.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis