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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, nella persona dei magistrati dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1849/2023 promossa da:
, C.F. C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
- in proprio e quale tutore dei figli minori (n.2008), C.F._2 Persona_1 [...]
(n.2011) (n.2012), rappresentati e difesi , Persona_2 Persona_3 dall'Avv. Rita Aspromonte del Foro di Bologna APPELLANTE contro
P. I.v.a. e C.F. in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Marchesini – C.F. - con C.F._3 studio in Fidenza (PR)
APPELLATA
Avverso la sentenza 477 del 2023 del Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con citazione del gennaio 2019 conveniva avanti al Tribunale di Parma la società Parte_1
chiedendo al Tribunale di accertarne la responsabilità, per la mancata Controparte_1 erogazione della fornitura di acqua per 192 giorni nel corso del 2014, con conseguente condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla famiglia . Pt_1
Esponeva di avere assunto in locazione una unità immobiliare sita a Colorno, via Roma 37/E, con contratto di durata quadriennale in data 14 marzo 2013, prendendo possesso dell'immobile, dopo una lunga serie di lavori, nell'aprile del 2014; per questo il 15 aprile 2014 si era recato presso lo sportello della per sottoscrivere un contratto di adesione al servizio di somministrazione Controparte_1 di acqua, per l'immobile locato;
aggiungeva che a fronte delle pressioni esercitate dal funzionario della società si era visto costretto a siglare un contratto con effetto retroattivo a partire dal 1° maggio 2013,
pagina 1 di 6 accollandosi implicitamente i mancati pagamenti dell'inquilino precedente.
L'attore aggiungeva che il 22 aprile 2014 aveva inviato alla società una raccomandata intimandole di date esecuzione alla erogazione del servizio.
Il 24 aprile 2014 la società aveva comunicato di avere attivato provvisoriamente la erogazione, in pendenza delle verifiche di cui all'art.8 comma 7 del Regolamento di Acquedotto, sostenendo di non avere ricevuto ancora la documentazione necessaria, senza peraltro farne specificazione.
Il 28 aprile 2014 la società, tramite avv.Aimi: 1) contestava al la mancata esibizione della Pt_1 documentazione comprovante il titolo di occupazione dell'immobile, assumendo che il contratto di locazione esibito era verosimilmente falso, e 2) affermava arbitrariamente che il si era fatto Pt_1 carico di un debito della signora intimandone il pagamento. Parte_3
L'11 maggio la società sospendeva la erogazione dell'acqua, che riprendeva solo a fronte del provvedimento di urgenza emesso su ricorso del dal Tribunale di Parma, nel novembre 2014. Pt_1
Da qui la richiesta di risarcimento dei danni: per 189 giorni, infatti la famiglia del , composta dal Pt_1
, dalla moglie o compagna e da tre bambini piccoli era stata privata del più elementare ed Pt_1 essenziale dei diritti, ovvero l'acqua, ed aveva dovuto mutare le proprie abitudini, chiedendo tra l'altro ospitalità ai parenti per le ordinarie abluzioni settimanali;
l'attore quantificava quindi il danno ingiusto subito nella complessiva somma di €.90.720,00, derivante dal conteggio di un risarcimento di 11.340,00 euro per ogni adulto, e il doppio per ogni bambino.
Si costituiva , che, premessa la propria natura di società a capitale esclusivamente Controparte_1 pubblico, costituita il 1° ottobre 2008 e titolare dell'attività di servizi idrici integrati di distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi nei territori di numerosi comuni della provincia di Parma, esponeva che il sig. già era andato agli sportelli della società in Fidenza, in data 7 aprile 2011 Parte_1
(assumendo di farlo per una amica) per sottoscrivere una rateizzazione, pari ad € 678,48 relativa a fatture emesse ed intestate alla sig.ra per l'utenza in Colorno (PR) - Via Boccaccio, nr. 5 Parte_3
– Cod. Utenza n. 9000532 - utenza morosa;
peraltro non onorava le rate, ripresentandosi nel 2012 per modificarle, mancando nuovamente di pagare.
Il 15 aprile 2014 l'attore tornò presso gli uffici di per chiedere una CP_1
“attivazione/riattivazione” della fornitura idrica ubicata in Colorno (Parma) - Via Roma nr. 37/C – con cod. utenza n. 8001910; come da protocollo, l'operatore controllava l'intestazione dell'utenza che risultava già in capo al signor , ma cessata amministrativamente per morosità qualche Parte_4 giorno prima e precisamente l'8 aprile 2014; il tecnico di infatti l'8 aprile 2014 CP_1 incaricato di effettuare la chiusura del misuratore della utenza n. 8001910 in Colorno (Parma) - via Roma nr. 37/C, verificava che nell'immobile non vi era il sig. ma un soggetto diverso. Parte_4
Il nell'accesso del 15 aprile chiedeva all'operatore di un subentro nell'utenza Pt_1 CP_1 cessata, dichiarando di occupare da tempo l'immobile in Colorno (PR) Via Roma nr. 37/C e mostrando allo sportello un contratto di affitto del 14 marzo 2013 (Contratto registrato il 25 marzo 2013 - n.
TGV20133P000990- Agenzia Entrate di Parma - parte locatrice: ) così che concordava la Persona_4 regolarizzazione del contratto di fornitura idrica con decorrenza 1 maggio 2013; l'operatrice incaricata di sig.ra , rilevando però che la copia del contratto esibita CP_1 Controparte_2 presentava anomalie, che lasciavano adito a dubbi di autenticità dello stesso, oltre ad una palese “non conformità all'originale” del contratto, lo invitava ad esibire l'originale del contratto di locazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, subordinando l'attivazione dell'utenza - cod. n. 8001910 - alla presentazione dell'originale; la fornitura idrica veniva poi attivata in data 24 aprile 2014, provvisoriamente in pendenza delle verifiche di cui all'art.8 c.7 del Regolamento del Servizio Acquedotto di fino a quando, dopo ulteriori inviti al sig. di presentare la CP_1 Pt_1 documentazione originale, accompagnati dal preavviso della sospensione della fornitura in difetto di pagina 2 di 6 presentazione, in data 11 maggio 2014 provvedeva ad interrompere la fornitura idrica provvisoria presso l'utenza in Colorno - Via Roma. 37/C (Parma) - cod. n. 8001910, così come previsto dal Regolamento;
La società esponeva poi:
- che l'utenza di via Roma 37 / C Colorno era tuttora morosa;
- che il non aveva mai preso la residenza a quell'indirizzo, e dal 18 marzo 2010 all' 8 novembre Pt_1
2016 è stato residente in [...], e il suo stato di famiglia attestato dall'ufficiale dell'anagrafe di Noceto (PR) al 23.07.2015 comprendeva: (nata a Persona_5
Port Bouet – Costa d'Avorio- il 28.12.1981); (nata a [...] il Controparte_3
07.04.2008); (nato a [...] – Francia il 21.10.2011); Persona_2 [...]
(nata a [...] – Gran Bretagna il 28.11.2012); (nata a [...] – Controparte_4 CP_5 Costa d'Avorio il 01.01.1954); (nato a [...] – Costa d'Avorio il Controparte_6
27.07.1977); (nato a [...] – Costa d'Avorio il 28.12.1981); Controparte_7
- che nel 2019, al momento della costituzione in giudizio il signor e il suo nucleo Parte_1 famigliare, sempre composto come sopra descritto, risultano residenti in [...].
La società contestava il difetto di legittimazione attiva del rispetto alla domanda di risarcimento Pt_1 del danno subito dalla moglie e dai figli;
contestava la risarcibilità del danno non patrimoniale lamentato, richiamando la giurisprudenza formatasi sul punto, che richiede la serietà ed apprezzabilità del pregiudizio;
nel caso di specie l'interruzione della somministrazione era avvenuta legittimamente, e pur risolvendosi in astratto in un disagio, non risultava idonea a determinare quella concreta lesione di diritti costituzionalmente garantiti meritevole di risarcimento. Deduceva la totale assenza di danno in quanto il nucleo famigliare non ha mai risieduto nell'appartamento sito in Colorno come risultava confermato indirettamente dal fatto che l'attore ha atteso ben 137 giorni, dalla sospensione della utenza prima di introdurre un giudizio d'urgenza, non avendo in quell'immobile né l'abitazione principale, né la residenza.
Spiegava intervento nel giudizio, con il medesimo difensore che assisteva l'attore la sig.ra
[...]
in proprio e quale tutore dei figli minori chiedendo di condannare lo stesso al Persona_5 pagamento delle somme tutte come richieste da parte attrice a proprio favore e a favore dei figli.
Il Giudice, svolta istruttoria orale, ha definito il giudizio, riconoscendo un risarcimento al solo , Pt_1 ritenendo assente la prova che alloggiasse a Colorno con gli altri componenti del nucleo, e Pt_1 definendo il risarcimento spettante per di 191 giorni di mancata erogazione della fornitura in complessivi € 5.730,00.
Avverso la decisione hanno proposto appello sia che anche per i Parte_1 Persona_5 figli minori, articolando tre motivi di appello, e chiedendo l'integrale accoglimento della originaria domanda, con condanna della società convenuta al pagamento di 90.730,00 euro, salva la detrazione di
€ 5730,00 già riconosciuti.
Si è costituita contestando l'appello, di cui deduceva la inammissibilità, ex art.342 cpc, CP_1 per difetto di specificità dei motivi, e la palese infondatezza da rilevare preliminarmente ex art.348 bis cpc;
chiedeva comunque anche nel merito il rigetto della domanda.
In secondo grado la causa è stata tratta in decisione a seguito di discussione orale, con termine di 30 gg per il deposito della sentenza motivata ex art.281 sexies cpc.
***
Gli appellanti deducono la erroneità della sentenza, 1) nella parte in cui ha ritenuto carente la prova del fatto che alloggiasse a Colorno con gli altri componenti del nucleo, dal momento che la Pt_1
pagina 3 di 6 residenza non risulta essere mai stata allocata a Colorno;
e 2) laddove ha liquidato il danno per la sospensione del servizio di erogazione dell'acqua di 191 giorni, tra l'11.05. 2014 e il 19.11.2014 con una somma di € 5.730 affermando di avere in tal modo seguito il criterio fornito dall'attore, di € 30,00 al dì per persona. In dettaglio articolano quattro motivi.
*
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti contestano la erronea valutazione del materiale probatorio, richiamando le prove documentali depositate (doc.14 ss) e le testimonianze assunte, in particolare da e , che contrariamente a quanto dedotto proverebbero Testimone_1 Tes_2 pienamente la presenza dei componenti dell'intero nucleo nella abitazione di Colorno;
Il primo motivo è fondato, perché deve ritenersi provato che in qualche momento, non meglio precisato, del 2014, l'intero nucleo si è trasferito, patendo quindi, per un certo tratto di tempo almeno, la carenza di acqua.
La attuale difesa degli appellanti ha rinunciato alla escussione dei testi Controparte_7 CP_ (emigrato in Francia) e , mentre sono stati sentiti i testi e CP_5 Controparte_6
; di è stata acquisita una dichiarazione scritta. Testimone_1 Tes_2
cognato del , sentito come teste ha confermato che nel corso del Controparte_6 Pt_1 2014 la famiglia si era trasferita nell'appartamento di Colorno via Roma 37, e ha confermato Pt_1 anche genericamente (“è vero”) il capitolo senza numerazione, precisando con sue parole che tutta la famiglia andava nella abitazione di Noceto, dove alloggiava il teste, almeno tre volte alla Pt_1 settimana per lavarsi.
(che ha reso una dichiarazione scritta), ha anche testimoniato, e avanti al Giudice di Testimone_1 primo grado ha confermato che nel corso del 2014 la famiglia si era trasferita nell'appartamento Pt_1 di Colorno via Roma 37; ha confermato anche genericamente (“è vero”) il capitolo senza numerazione, precisando con sue parole che nell'appartamento di Colorno, dove la teste andava spesso, in quanto amica della moglie di non c'era mai acqua, e la famiglia si doveva spostare Pt_1 Pt_1 nell'appartamento di Noceto. Tes_ La teste invece, ha reso una dichiarazione scritta, da cui risulta che nei mesi di ottobre e novembre 2014 la teste ebbe a prestare alcune stufette al , che non avendo l'acqua in casa, a Pt_1
Colorno, non poteva neppure mettere in funzione il riscaldamento.
Alla luce di queste complessive acquisizioni, ad avviso della Corte risulta provato in via di fatto che la famiglia , (vista la nascita dell'ultimo figlio, e l'arrivo in Italia di un parente della moglie, che si Pt_1 aggiungeva agli occupanti della casa di Noceto), intendeva acquisire autonomia, e per questo il Pt_1 aveva affittato un appartamento a Colorno: non sappiamo se Colorno fosse luogo idoneo per il lavoro del padre, o della madre, o per quali ragioni fosse stato scelto, ma il fatto storico pacifico, ossia la stipula di un contratto di affitto, e le prove assunte, sopra richiamate, dimostrano che l'intero nucleo ad un certo punto si è trasferito a Colorno, ed ha abitato in quell'appartamento, anche se, proprio per la mancata erogazione dell'acqua, la famiglia si è vista costretta a frequenti trasferimenti alla precedente abitazione, in cui vivevano i parenti di , e dove i componenti della famiglia Parte_5 Pt_1 hanno potuto per tutto il periodo lavarsi e lavare i panni, oltre che procurarsi acqua potabile.
**
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti contestano il calcolo del danno che, in tesi contrariamente a quanto scritto in sentenza, non corrisponde al criterio proposto dall'attore, che aveva sì indicato la somma di €.30 al giorno, ma come base di calcolo a cui applicare un moltiplicatore diverso, considerando poi tutti gli abitanti della casa, sia adulti che minori.
pagina 4 di 6 Il motivo è parzialmente fondato, anche se occorre preliminarmente chiarire, in diritto, che la domanda proposta si fonda sul contratto, e l'unico legittimato a proporla è il contraente , che in Parte_1 questa sede fa valere l'interruzione del servizio come inadempimento contrattuale, a fini risarcitori.
Il motivo che investe la liquidazione del danno patito è comunque fondato, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello: è vero infatti che essendo l'utenza a servizio della abitazione familiare il danno subito dal contraente, nella sua componente non patrimoniale, va commisurato al complessivo disagio patito da tutta la famiglia.
Il motivo è invece infondato nella parte in cui lamenta la inesattezza testuale della sentenza, che pur affermando di aver recepito la determinazione del danno proposta dalla difesa attrice, non lo ha fatto, riconoscendo solo la componente base del danno, determinata in 30 euro al giorno, senza applicare i coefficienti di moltiplicazione.
La “proposta” avanzata dall'attore per la liquidazione del danno non ha infatti alcun peso, sul piano oggettivo e della prova, e dunque la contraddittorietà tra la motivazione della sentenza, in cui si riferisce di avere recepito la determinazione del danno proposta dalla difesa attrice, e il dispositivo, in cui si tiene conto del solo importo base, non costituisce né un difetto di valutazione delle prove, né un difetto di motivazione. Più semplicemente, sul piano interpretativo la contraddittorietà si risolve, ritenendo che il giudice si sia espresso in modo impreciso, ma abbia inteso riferirsi non ai coefficienti, ma proprio al valore base indicato dall'attore, di 30 euro al giorno: tale valore in effetti è un criterio ragionevole di liquidazione, perché (secondo la prospettazione attorea non contestata) corrisponde all'indennizzo automatico dovuto in ragione del Regolamento, quando in presenza di un contratto di fornitura manca la erogazione dell'acqua, e questo a prescindere dal numero dei soggetti che all'interno della abitazione si avvalgono dell'acqua.
In ogni modo, tenendo conto della presenza del nucleo familiare, e della durata della interruzione, ad avviso della Corte nel caso di specie va riconosciuto una maggiorazione, rispetto all'indennizzo automatico, del risarcimento del danno, che nella fattispecie diviene in concreto più grave.
Passando alla concreta stima e liquidazione del danno, si osserva che il nucleo familiare ha saputo organizzarsi e superare la difficoltà, (come l'ordinamento d'altro canto richiede e suggerisce, ex art.1227 cc, 2° comma) con l'aiuto dei parenti che mantenevano la detenzione della casa in cui fino a quel momento avevano abitato tutti insieme;
la privazione del servizio, quindi, si è tradotta non nella effettiva privazione di un bene essenziale per la vita, ma nell'affanno e nelle complicazioni da affrontare per procurare l'acqua per tutti gli usi domestici, che è ovviamente ricaduto sulla coppia dei genitori.
Pare equo di conseguenza il raddoppio del risarcimento già liquidato in favore di , Parte_1 per tenere conto, a titolo di danno riflesso, anche delle difficoltà e dei disagi patiti dalla moglie,
[...]
, madre di tre bambini molto piccoli, per cui la mancanza dell'acqua ha verosimilmente Parte_5 costituito fonte di preoccupazione oltre che di oggettivi disagi.
Il risarcimento così raddoppiato ad avviso della Corte esaurisce il danno risarcibile, perché i genitori si sono fatti carico delle necessità dei bambini, molto piccoli di età (da due a sei anni), organizzando la vita della famiglia e così risolvendo, seppure faticosamente, il problema dell'assenza di acqua, con l'appoggio dei familiari;
i figli hanno visto i genitori capaci di pieno accudimento, anche in questa occasione, e non hanno patito carenze oggettive.
***
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti deducono la omessa motivazione della decisione di rigetto della domanda di risarcimento delle spese di viaggio per recarsi dalla abitazione in Colorno alla abitazione in Noceto, occupata momentaneamente dai signori e Persona_6 Persona_7
pagina 5 di 6 , rispettivamente cognato e suocera del . CP_7 Pt_1
Il motivo è infondato: le spese a cui fa riferimento l'appellante non sono infatti in alcun modo documentate: non vi è prova né delle modalità di trasferimento, né del fatto che siano stati effettivamente sostenuti dei costi, e nulla può essere liquidato.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado va riformata, come da dispositivo;
non vi è impugnazione per quanto attiene alla compensazione delle spese operata in primo grado, che forma dunque giudicato, ex art.336 cpc;
le spese dell'appello seguono invece la soccombenza.
P . Q . M .
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza 477 del 2023 del Tribunale di Parma;
- dichiara tenuta e condanna la a pagare a la ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di €.5.730,00 oltre interessi sulla somma al tasso legale dalla domanda al saldo;
- dichiara il difetto di legittimazione di anche quale tutore dei figli minori Persona_5
, e rispetto alla Persona_1 Persona_2 Persona_3 azione proposta;
- condanna a rifondere a le spese di difesa del grado, Controparte_1 Parte_1 che liquida in €.3.400,00 per compensi, oltre esborsi documentati ed accessori di legge, (iva, cpa e spese generali).
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025
Il Consigliere est. dott. Anna Maria Rossi
Il Presidente
dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, nella persona dei magistrati dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1849/2023 promossa da:
, C.F. C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
- in proprio e quale tutore dei figli minori (n.2008), C.F._2 Persona_1 [...]
(n.2011) (n.2012), rappresentati e difesi , Persona_2 Persona_3 dall'Avv. Rita Aspromonte del Foro di Bologna APPELLANTE contro
P. I.v.a. e C.F. in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Marchesini – C.F. - con C.F._3 studio in Fidenza (PR)
APPELLATA
Avverso la sentenza 477 del 2023 del Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con citazione del gennaio 2019 conveniva avanti al Tribunale di Parma la società Parte_1
chiedendo al Tribunale di accertarne la responsabilità, per la mancata Controparte_1 erogazione della fornitura di acqua per 192 giorni nel corso del 2014, con conseguente condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla famiglia . Pt_1
Esponeva di avere assunto in locazione una unità immobiliare sita a Colorno, via Roma 37/E, con contratto di durata quadriennale in data 14 marzo 2013, prendendo possesso dell'immobile, dopo una lunga serie di lavori, nell'aprile del 2014; per questo il 15 aprile 2014 si era recato presso lo sportello della per sottoscrivere un contratto di adesione al servizio di somministrazione Controparte_1 di acqua, per l'immobile locato;
aggiungeva che a fronte delle pressioni esercitate dal funzionario della società si era visto costretto a siglare un contratto con effetto retroattivo a partire dal 1° maggio 2013,
pagina 1 di 6 accollandosi implicitamente i mancati pagamenti dell'inquilino precedente.
L'attore aggiungeva che il 22 aprile 2014 aveva inviato alla società una raccomandata intimandole di date esecuzione alla erogazione del servizio.
Il 24 aprile 2014 la società aveva comunicato di avere attivato provvisoriamente la erogazione, in pendenza delle verifiche di cui all'art.8 comma 7 del Regolamento di Acquedotto, sostenendo di non avere ricevuto ancora la documentazione necessaria, senza peraltro farne specificazione.
Il 28 aprile 2014 la società, tramite avv.Aimi: 1) contestava al la mancata esibizione della Pt_1 documentazione comprovante il titolo di occupazione dell'immobile, assumendo che il contratto di locazione esibito era verosimilmente falso, e 2) affermava arbitrariamente che il si era fatto Pt_1 carico di un debito della signora intimandone il pagamento. Parte_3
L'11 maggio la società sospendeva la erogazione dell'acqua, che riprendeva solo a fronte del provvedimento di urgenza emesso su ricorso del dal Tribunale di Parma, nel novembre 2014. Pt_1
Da qui la richiesta di risarcimento dei danni: per 189 giorni, infatti la famiglia del , composta dal Pt_1
, dalla moglie o compagna e da tre bambini piccoli era stata privata del più elementare ed Pt_1 essenziale dei diritti, ovvero l'acqua, ed aveva dovuto mutare le proprie abitudini, chiedendo tra l'altro ospitalità ai parenti per le ordinarie abluzioni settimanali;
l'attore quantificava quindi il danno ingiusto subito nella complessiva somma di €.90.720,00, derivante dal conteggio di un risarcimento di 11.340,00 euro per ogni adulto, e il doppio per ogni bambino.
Si costituiva , che, premessa la propria natura di società a capitale esclusivamente Controparte_1 pubblico, costituita il 1° ottobre 2008 e titolare dell'attività di servizi idrici integrati di distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi nei territori di numerosi comuni della provincia di Parma, esponeva che il sig. già era andato agli sportelli della società in Fidenza, in data 7 aprile 2011 Parte_1
(assumendo di farlo per una amica) per sottoscrivere una rateizzazione, pari ad € 678,48 relativa a fatture emesse ed intestate alla sig.ra per l'utenza in Colorno (PR) - Via Boccaccio, nr. 5 Parte_3
– Cod. Utenza n. 9000532 - utenza morosa;
peraltro non onorava le rate, ripresentandosi nel 2012 per modificarle, mancando nuovamente di pagare.
Il 15 aprile 2014 l'attore tornò presso gli uffici di per chiedere una CP_1
“attivazione/riattivazione” della fornitura idrica ubicata in Colorno (Parma) - Via Roma nr. 37/C – con cod. utenza n. 8001910; come da protocollo, l'operatore controllava l'intestazione dell'utenza che risultava già in capo al signor , ma cessata amministrativamente per morosità qualche Parte_4 giorno prima e precisamente l'8 aprile 2014; il tecnico di infatti l'8 aprile 2014 CP_1 incaricato di effettuare la chiusura del misuratore della utenza n. 8001910 in Colorno (Parma) - via Roma nr. 37/C, verificava che nell'immobile non vi era il sig. ma un soggetto diverso. Parte_4
Il nell'accesso del 15 aprile chiedeva all'operatore di un subentro nell'utenza Pt_1 CP_1 cessata, dichiarando di occupare da tempo l'immobile in Colorno (PR) Via Roma nr. 37/C e mostrando allo sportello un contratto di affitto del 14 marzo 2013 (Contratto registrato il 25 marzo 2013 - n.
TGV20133P000990- Agenzia Entrate di Parma - parte locatrice: ) così che concordava la Persona_4 regolarizzazione del contratto di fornitura idrica con decorrenza 1 maggio 2013; l'operatrice incaricata di sig.ra , rilevando però che la copia del contratto esibita CP_1 Controparte_2 presentava anomalie, che lasciavano adito a dubbi di autenticità dello stesso, oltre ad una palese “non conformità all'originale” del contratto, lo invitava ad esibire l'originale del contratto di locazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, subordinando l'attivazione dell'utenza - cod. n. 8001910 - alla presentazione dell'originale; la fornitura idrica veniva poi attivata in data 24 aprile 2014, provvisoriamente in pendenza delle verifiche di cui all'art.8 c.7 del Regolamento del Servizio Acquedotto di fino a quando, dopo ulteriori inviti al sig. di presentare la CP_1 Pt_1 documentazione originale, accompagnati dal preavviso della sospensione della fornitura in difetto di pagina 2 di 6 presentazione, in data 11 maggio 2014 provvedeva ad interrompere la fornitura idrica provvisoria presso l'utenza in Colorno - Via Roma. 37/C (Parma) - cod. n. 8001910, così come previsto dal Regolamento;
La società esponeva poi:
- che l'utenza di via Roma 37 / C Colorno era tuttora morosa;
- che il non aveva mai preso la residenza a quell'indirizzo, e dal 18 marzo 2010 all' 8 novembre Pt_1
2016 è stato residente in [...], e il suo stato di famiglia attestato dall'ufficiale dell'anagrafe di Noceto (PR) al 23.07.2015 comprendeva: (nata a Persona_5
Port Bouet – Costa d'Avorio- il 28.12.1981); (nata a [...] il Controparte_3
07.04.2008); (nato a [...] – Francia il 21.10.2011); Persona_2 [...]
(nata a [...] – Gran Bretagna il 28.11.2012); (nata a [...] – Controparte_4 CP_5 Costa d'Avorio il 01.01.1954); (nato a [...] – Costa d'Avorio il Controparte_6
27.07.1977); (nato a [...] – Costa d'Avorio il 28.12.1981); Controparte_7
- che nel 2019, al momento della costituzione in giudizio il signor e il suo nucleo Parte_1 famigliare, sempre composto come sopra descritto, risultano residenti in [...].
La società contestava il difetto di legittimazione attiva del rispetto alla domanda di risarcimento Pt_1 del danno subito dalla moglie e dai figli;
contestava la risarcibilità del danno non patrimoniale lamentato, richiamando la giurisprudenza formatasi sul punto, che richiede la serietà ed apprezzabilità del pregiudizio;
nel caso di specie l'interruzione della somministrazione era avvenuta legittimamente, e pur risolvendosi in astratto in un disagio, non risultava idonea a determinare quella concreta lesione di diritti costituzionalmente garantiti meritevole di risarcimento. Deduceva la totale assenza di danno in quanto il nucleo famigliare non ha mai risieduto nell'appartamento sito in Colorno come risultava confermato indirettamente dal fatto che l'attore ha atteso ben 137 giorni, dalla sospensione della utenza prima di introdurre un giudizio d'urgenza, non avendo in quell'immobile né l'abitazione principale, né la residenza.
Spiegava intervento nel giudizio, con il medesimo difensore che assisteva l'attore la sig.ra
[...]
in proprio e quale tutore dei figli minori chiedendo di condannare lo stesso al Persona_5 pagamento delle somme tutte come richieste da parte attrice a proprio favore e a favore dei figli.
Il Giudice, svolta istruttoria orale, ha definito il giudizio, riconoscendo un risarcimento al solo , Pt_1 ritenendo assente la prova che alloggiasse a Colorno con gli altri componenti del nucleo, e Pt_1 definendo il risarcimento spettante per di 191 giorni di mancata erogazione della fornitura in complessivi € 5.730,00.
Avverso la decisione hanno proposto appello sia che anche per i Parte_1 Persona_5 figli minori, articolando tre motivi di appello, e chiedendo l'integrale accoglimento della originaria domanda, con condanna della società convenuta al pagamento di 90.730,00 euro, salva la detrazione di
€ 5730,00 già riconosciuti.
Si è costituita contestando l'appello, di cui deduceva la inammissibilità, ex art.342 cpc, CP_1 per difetto di specificità dei motivi, e la palese infondatezza da rilevare preliminarmente ex art.348 bis cpc;
chiedeva comunque anche nel merito il rigetto della domanda.
In secondo grado la causa è stata tratta in decisione a seguito di discussione orale, con termine di 30 gg per il deposito della sentenza motivata ex art.281 sexies cpc.
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Gli appellanti deducono la erroneità della sentenza, 1) nella parte in cui ha ritenuto carente la prova del fatto che alloggiasse a Colorno con gli altri componenti del nucleo, dal momento che la Pt_1
pagina 3 di 6 residenza non risulta essere mai stata allocata a Colorno;
e 2) laddove ha liquidato il danno per la sospensione del servizio di erogazione dell'acqua di 191 giorni, tra l'11.05. 2014 e il 19.11.2014 con una somma di € 5.730 affermando di avere in tal modo seguito il criterio fornito dall'attore, di € 30,00 al dì per persona. In dettaglio articolano quattro motivi.
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Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti contestano la erronea valutazione del materiale probatorio, richiamando le prove documentali depositate (doc.14 ss) e le testimonianze assunte, in particolare da e , che contrariamente a quanto dedotto proverebbero Testimone_1 Tes_2 pienamente la presenza dei componenti dell'intero nucleo nella abitazione di Colorno;
Il primo motivo è fondato, perché deve ritenersi provato che in qualche momento, non meglio precisato, del 2014, l'intero nucleo si è trasferito, patendo quindi, per un certo tratto di tempo almeno, la carenza di acqua.
La attuale difesa degli appellanti ha rinunciato alla escussione dei testi Controparte_7 CP_ (emigrato in Francia) e , mentre sono stati sentiti i testi e CP_5 Controparte_6
; di è stata acquisita una dichiarazione scritta. Testimone_1 Tes_2
cognato del , sentito come teste ha confermato che nel corso del Controparte_6 Pt_1 2014 la famiglia si era trasferita nell'appartamento di Colorno via Roma 37, e ha confermato Pt_1 anche genericamente (“è vero”) il capitolo senza numerazione, precisando con sue parole che tutta la famiglia andava nella abitazione di Noceto, dove alloggiava il teste, almeno tre volte alla Pt_1 settimana per lavarsi.
(che ha reso una dichiarazione scritta), ha anche testimoniato, e avanti al Giudice di Testimone_1 primo grado ha confermato che nel corso del 2014 la famiglia si era trasferita nell'appartamento Pt_1 di Colorno via Roma 37; ha confermato anche genericamente (“è vero”) il capitolo senza numerazione, precisando con sue parole che nell'appartamento di Colorno, dove la teste andava spesso, in quanto amica della moglie di non c'era mai acqua, e la famiglia si doveva spostare Pt_1 Pt_1 nell'appartamento di Noceto. Tes_ La teste invece, ha reso una dichiarazione scritta, da cui risulta che nei mesi di ottobre e novembre 2014 la teste ebbe a prestare alcune stufette al , che non avendo l'acqua in casa, a Pt_1
Colorno, non poteva neppure mettere in funzione il riscaldamento.
Alla luce di queste complessive acquisizioni, ad avviso della Corte risulta provato in via di fatto che la famiglia , (vista la nascita dell'ultimo figlio, e l'arrivo in Italia di un parente della moglie, che si Pt_1 aggiungeva agli occupanti della casa di Noceto), intendeva acquisire autonomia, e per questo il Pt_1 aveva affittato un appartamento a Colorno: non sappiamo se Colorno fosse luogo idoneo per il lavoro del padre, o della madre, o per quali ragioni fosse stato scelto, ma il fatto storico pacifico, ossia la stipula di un contratto di affitto, e le prove assunte, sopra richiamate, dimostrano che l'intero nucleo ad un certo punto si è trasferito a Colorno, ed ha abitato in quell'appartamento, anche se, proprio per la mancata erogazione dell'acqua, la famiglia si è vista costretta a frequenti trasferimenti alla precedente abitazione, in cui vivevano i parenti di , e dove i componenti della famiglia Parte_5 Pt_1 hanno potuto per tutto il periodo lavarsi e lavare i panni, oltre che procurarsi acqua potabile.
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Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti contestano il calcolo del danno che, in tesi contrariamente a quanto scritto in sentenza, non corrisponde al criterio proposto dall'attore, che aveva sì indicato la somma di €.30 al giorno, ma come base di calcolo a cui applicare un moltiplicatore diverso, considerando poi tutti gli abitanti della casa, sia adulti che minori.
pagina 4 di 6 Il motivo è parzialmente fondato, anche se occorre preliminarmente chiarire, in diritto, che la domanda proposta si fonda sul contratto, e l'unico legittimato a proporla è il contraente , che in Parte_1 questa sede fa valere l'interruzione del servizio come inadempimento contrattuale, a fini risarcitori.
Il motivo che investe la liquidazione del danno patito è comunque fondato, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello: è vero infatti che essendo l'utenza a servizio della abitazione familiare il danno subito dal contraente, nella sua componente non patrimoniale, va commisurato al complessivo disagio patito da tutta la famiglia.
Il motivo è invece infondato nella parte in cui lamenta la inesattezza testuale della sentenza, che pur affermando di aver recepito la determinazione del danno proposta dalla difesa attrice, non lo ha fatto, riconoscendo solo la componente base del danno, determinata in 30 euro al giorno, senza applicare i coefficienti di moltiplicazione.
La “proposta” avanzata dall'attore per la liquidazione del danno non ha infatti alcun peso, sul piano oggettivo e della prova, e dunque la contraddittorietà tra la motivazione della sentenza, in cui si riferisce di avere recepito la determinazione del danno proposta dalla difesa attrice, e il dispositivo, in cui si tiene conto del solo importo base, non costituisce né un difetto di valutazione delle prove, né un difetto di motivazione. Più semplicemente, sul piano interpretativo la contraddittorietà si risolve, ritenendo che il giudice si sia espresso in modo impreciso, ma abbia inteso riferirsi non ai coefficienti, ma proprio al valore base indicato dall'attore, di 30 euro al giorno: tale valore in effetti è un criterio ragionevole di liquidazione, perché (secondo la prospettazione attorea non contestata) corrisponde all'indennizzo automatico dovuto in ragione del Regolamento, quando in presenza di un contratto di fornitura manca la erogazione dell'acqua, e questo a prescindere dal numero dei soggetti che all'interno della abitazione si avvalgono dell'acqua.
In ogni modo, tenendo conto della presenza del nucleo familiare, e della durata della interruzione, ad avviso della Corte nel caso di specie va riconosciuto una maggiorazione, rispetto all'indennizzo automatico, del risarcimento del danno, che nella fattispecie diviene in concreto più grave.
Passando alla concreta stima e liquidazione del danno, si osserva che il nucleo familiare ha saputo organizzarsi e superare la difficoltà, (come l'ordinamento d'altro canto richiede e suggerisce, ex art.1227 cc, 2° comma) con l'aiuto dei parenti che mantenevano la detenzione della casa in cui fino a quel momento avevano abitato tutti insieme;
la privazione del servizio, quindi, si è tradotta non nella effettiva privazione di un bene essenziale per la vita, ma nell'affanno e nelle complicazioni da affrontare per procurare l'acqua per tutti gli usi domestici, che è ovviamente ricaduto sulla coppia dei genitori.
Pare equo di conseguenza il raddoppio del risarcimento già liquidato in favore di , Parte_1 per tenere conto, a titolo di danno riflesso, anche delle difficoltà e dei disagi patiti dalla moglie,
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, madre di tre bambini molto piccoli, per cui la mancanza dell'acqua ha verosimilmente Parte_5 costituito fonte di preoccupazione oltre che di oggettivi disagi.
Il risarcimento così raddoppiato ad avviso della Corte esaurisce il danno risarcibile, perché i genitori si sono fatti carico delle necessità dei bambini, molto piccoli di età (da due a sei anni), organizzando la vita della famiglia e così risolvendo, seppure faticosamente, il problema dell'assenza di acqua, con l'appoggio dei familiari;
i figli hanno visto i genitori capaci di pieno accudimento, anche in questa occasione, e non hanno patito carenze oggettive.
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Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti deducono la omessa motivazione della decisione di rigetto della domanda di risarcimento delle spese di viaggio per recarsi dalla abitazione in Colorno alla abitazione in Noceto, occupata momentaneamente dai signori e Persona_6 Persona_7
pagina 5 di 6 , rispettivamente cognato e suocera del . CP_7 Pt_1
Il motivo è infondato: le spese a cui fa riferimento l'appellante non sono infatti in alcun modo documentate: non vi è prova né delle modalità di trasferimento, né del fatto che siano stati effettivamente sostenuti dei costi, e nulla può essere liquidato.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado va riformata, come da dispositivo;
non vi è impugnazione per quanto attiene alla compensazione delle spese operata in primo grado, che forma dunque giudicato, ex art.336 cpc;
le spese dell'appello seguono invece la soccombenza.
P . Q . M .
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza 477 del 2023 del Tribunale di Parma;
- dichiara tenuta e condanna la a pagare a la ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di €.5.730,00 oltre interessi sulla somma al tasso legale dalla domanda al saldo;
- dichiara il difetto di legittimazione di anche quale tutore dei figli minori Persona_5
, e rispetto alla Persona_1 Persona_2 Persona_3 azione proposta;
- condanna a rifondere a le spese di difesa del grado, Controparte_1 Parte_1 che liquida in €.3.400,00 per compensi, oltre esborsi documentati ed accessori di legge, (iva, cpa e spese generali).
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025
Il Consigliere est. dott. Anna Maria Rossi
Il Presidente
dott. Giampiero Fiore
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