CA
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2024, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Rosario Murgida Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
all'esito dell'udienza del 22.10.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 267 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 l'Avv. Alfonso Niccoli
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive. Indennità c.d. di vestizione.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso proposto da Controparte_1 per il riconoscimento del suo diritto a percepire dall' la Parte_1 somma di euro 4.764,82 a titolo di indennità c.d. di vestizione.
2) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_2 accoglimento della domanda giudiziale.
3) All'udienza di discussione del 11.1.24 l'appellante ha chiesto la concessione di un termine per rinnovare la notifica dell'appello, stante la tardività della notifica effettuata solo in data 9.1.24 in vista della succitata udienza di discussione.
1 4) Il Collegio ha quindi dichiarato la nullità della notifica per tardività e, rinviata la causa al 22.10.24, ne ha disposto la rinnovazione a cura dell'appellante entro e non oltre il 30.6.24.
5) All'udienza del 22.10.24 l'appellante ha chiesto un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica che tardivamente è stata eseguita l'08/07/2024.
6) Permanendo la mancata costituzione dell'appellata, il Collegio ha invitato l'appellante alla discussione e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
7) L'appello deve essere dichiarato improcedibile perché l'appellante, dopo aver notificato l'appello tardivamente rispetto al termine di 25 giorni di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c., è incorso in un'ulteriore nullità nel momento in cui ha effettuato la seconda notifica oltre il termine perentorio del
30.6.24 assegnato ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c. per la rinnovazione della notificazione.
8) È infatti documentale, nonché ammesso dallo stesso appellante, che la seconda notifica dell'appello
è stata effettuata solo in data 8.7.24, dunque ben oltre il termine perentorio del 30.6.24 concesso all'udienza del 11.1.24.
9) In mancanza di costituzione dell'appellata, deve farsi applicazione del costante orientamento di legittimità secondo cui nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso (Cass. 3497/99; Cass. n° 14742/19).
10) L'assegnazione di un ulteriore termine richiesto all'udienza del 22.10.24 non era accoglibile stante la natura perentoria del termine concesso all'udienza del 11.1.24 ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
(Cass. 14742/19).
11) Nulla sulle spese di lite, dal momento che l'appellata non ha svolto attività difensiva, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 403/22, così provvede:
[...]
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.10.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr. Rosario Murgida
2 3
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Rosario Murgida Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
all'esito dell'udienza del 22.10.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 267 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 l'Avv. Alfonso Niccoli
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive. Indennità c.d. di vestizione.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso proposto da Controparte_1 per il riconoscimento del suo diritto a percepire dall' la Parte_1 somma di euro 4.764,82 a titolo di indennità c.d. di vestizione.
2) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_2 accoglimento della domanda giudiziale.
3) All'udienza di discussione del 11.1.24 l'appellante ha chiesto la concessione di un termine per rinnovare la notifica dell'appello, stante la tardività della notifica effettuata solo in data 9.1.24 in vista della succitata udienza di discussione.
1 4) Il Collegio ha quindi dichiarato la nullità della notifica per tardività e, rinviata la causa al 22.10.24, ne ha disposto la rinnovazione a cura dell'appellante entro e non oltre il 30.6.24.
5) All'udienza del 22.10.24 l'appellante ha chiesto un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica che tardivamente è stata eseguita l'08/07/2024.
6) Permanendo la mancata costituzione dell'appellata, il Collegio ha invitato l'appellante alla discussione e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
7) L'appello deve essere dichiarato improcedibile perché l'appellante, dopo aver notificato l'appello tardivamente rispetto al termine di 25 giorni di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c., è incorso in un'ulteriore nullità nel momento in cui ha effettuato la seconda notifica oltre il termine perentorio del
30.6.24 assegnato ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c. per la rinnovazione della notificazione.
8) È infatti documentale, nonché ammesso dallo stesso appellante, che la seconda notifica dell'appello
è stata effettuata solo in data 8.7.24, dunque ben oltre il termine perentorio del 30.6.24 concesso all'udienza del 11.1.24.
9) In mancanza di costituzione dell'appellata, deve farsi applicazione del costante orientamento di legittimità secondo cui nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso (Cass. 3497/99; Cass. n° 14742/19).
10) L'assegnazione di un ulteriore termine richiesto all'udienza del 22.10.24 non era accoglibile stante la natura perentoria del termine concesso all'udienza del 11.1.24 ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
(Cass. 14742/19).
11) Nulla sulle spese di lite, dal momento che l'appellata non ha svolto attività difensiva, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 403/22, così provvede:
[...]
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.10.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr. Rosario Murgida
2 3