Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al RGN 5713/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2331/2019 pubblicata il 12.11.2019, notificata il 20.11.2019, vertente
TRA
(codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Silvana Capone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola, alla via
Nazionale delle Puglie n. 5; per comunicazioni fax 081-8235648; pec:
Email_1
-appellante =
CONTRO
(codice fiscale ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura ad litem in calce alla memoria difensiva del presente grado, dagli avv.ti
DOMENICO SAUTARIELLO (codice fiscale ) e DOMENICO C.F._3
BUONO ( ), entrambi del Foro di Nola e presso i quali elettivamente C.F._4
domicilia nello studio professionale di Cimitile (NA), via Bari n. 26
-appellato/appellante incidentale=
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere proprietario del fabbricato sito in Marigliano Parte_1 alla via San Marcellino n. 6/8, composto da piano seminterrato, piano terra, primo e secondo piano, identificato nel NCEU di Marigliano al foglio 17 p.lla 525 su 6-10-11-12-14-16-17, con diritti di proprietà sul cortile e comodi ivi esistenti, con atto di citazione notificato il
24.6.2016 conveniva in giudizio lamentando la realizzazione da parte Controparte_1
del prefato, senza alcuna autorizzazione, di una tettoia in ferro sullo spazio comune,
l'allocazione nel sottosuolo dello spazio comune di una tubazione del gas a servizio della sua abitazione, l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza dirette sugli spazi comuni, l'occupazione stabile, per lunghi periodi, dell'intero spazio comune per la sosta delle proprie autovetture , impedendone ad esso attore e ai suoi aventi diritti di farne l'uso consentito;
che, nonostante inviti rivolti al prevenuto per ripristinare lo stato dei luoghi, lo stesso aveva proseguito i lavori e realizzato altre opere (chiusura perimetrale della tettoia con pannelli in alluminio e piastrelle, con radicale trasformazione della corte comune).
Tanto esposto, deducendo che le opere denunciate avevano alterato la destinazione e consistenza del cortile comune impedendone ad esso istante l'uso secondo il suo diritto, chiedeva l'accertamento dell'illegittimità delle opere eseguite dal convenuto su detto spazio e per l'effetto, la condanna del medesimo all'eliminazione dell'intera tettoia, delle tubazioni del gas, delle apparecchiature di videosorveglianza e alla regolamentazione degli spazi comuni previa assegnazione dei posti auto ai comproprietari;
vinte le spese.
2. Si costituiva eccependo, in via preliminare e in rito, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione e la nullità dell'atto di citazione per incertezza del petitum e della causa petendi;
nel merito, nel contestare la fondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto, affermava la piena legittimità della tettoia, realizzata in forza di permesso a costruire rilasciato dal
Comune di Marigliano e allocata da sempre su parte della p.lla 1078, accorpata alla p.lla
1077, di cui esso deducente era proprietario giusto atto di donazione del 13.8.1968, struttura che aveva conservato il medesimo ingombro e sagoma originari;
quanto alla tubazione del gas deduceva che era sottoposta al piano di calpestio del suolo di cui alle par.lle 1077 e
1078 di sua esclusiva proprietà, senza occupare spazio comune;
riguardo al sistema di videosorveglianza osservava, tra l'altro, che inquadrava solo ed esclusivamente porzioni di proprietà di esso convenuto;
infine, relativamente alla sosta delle auto, asseriva che lo spazio comune era utilizzato a tal fine in modo pacifico da tutti i condomini, ivi compreso il nucleo familiare e/o inquilini dell'attore e che, quanto alla regolamentazione della corte, occorreva integrare il contraddittorio nei confronti anche del sig. quale Controparte_2
proprietario dell'immobile per civile abitazione ( foglio 17 p.lla 871 sub 2) ubicato all'interno del cortile comune e dal quale aveva esclusivo accesso. In via riconvenzionale, chiedeva: accertarsi che l'attore aveva occupato parte del cortile comune mediante realizzazione della scala al servizio della sua abitazione, innalzamento del piano di calpestio di detto cortile con la creazione di un gradone e annesso muretto di circa un metro di altezza, realizzazione di una fontana e, per l'effetto condannarsi il prefato al ripristino dello status quo ante;
accertarsi l'illegittima installazione da parte dell'attore di un sistema di videosorveglianza orientato nella esclusiva proprietà di esso convenuto con violazione della privacy e , per l'effetto, condannare l'attore alla sua rimozione;
accertare che le tubazioni di gas e acqua serventi gli immobili di proprietà dell'attore, collocate nel 2016, creavano pericolo per la pubblica e privata incolumità e deturpavano il decoro architettonico dello stabile in cui insistevano, con conseguente condanna dell'attore alla loro rimozione;
condannare, infine, l'attore al pagamento in favore di esso deducente della somma di denaro, da determinarsi in corso di causa, quale rimborso pro quota degli esborsi sostenuti da esso per le utenze elettriche di automazione del cancello e di impianto di illuminazione al servizio dello spazio comune;
vinte le spese e condanna ex art. 96 cpc dell'attore per lite temeraria.
3. Con sentenza n. 2331/2019 pubblicata il 12.11.2019 il tribunale di Nola, respinte le richieste di prova orale e istruita la causa mediante CT, rigettava le contrapposte domande e compensava le spese di causa.
4. A fondamento della decisione, il primo giudice, per quanto qui rileva, reputava inammissibile, perché tardiva, la domanda di nullità dell'atto di donazione del 13.8.1968 avanzata dall'attore e , in applicazione dei formanti di legittimità in materia di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. riportati in motivazione, rigettava le domande delle parti relative alle tubature, ritenendo trattarsi di un uso del sottosuolo comune conforme alla su citata disposizione e non limitante il pari uso degli altri comunisti;
quanto alla domanda afferente la disciplina del parcheggio nelle aree comuni, osservava che nessuna delle parti, pur essendosi le stesse reciprocamente addebitate un utilizzo dell'area in danno dell'altra, non avevano offerto prova dell'abuso e , in ogni caso era dirimente che la regolamentazione delle modalità di parcheggio andava adottata nei confronti di tutti i condomini, mentre nella specie le parti non avevano provato l'integrità del contraddittorio ( che anzi era stata contestata dal convenuto); accertava, poi, sulla base delle risultanze della ctu, che le telecamere installate da ciascuna parte non violavano la privacy dell'altra; circa la tettoia in ferro, stabiliva, sempre sulla corta delle risultanze della ctu, che la stessa era stata realizzata su particella ( la n. 1078) di proprietà esclusiva del convenuto in forza dell'atto di donazione del 13.8.1968 per notaio aggiungendo che, in ogni caso vi era stato possesso Per_1 ultraventennale (circostanza incontroversa) per cui si era determinato l'acquisto per usucapione (“che si accerta incidentalmente”), argomentando, ancora sul punto, che alle medesime conclusioni ( cioè legittimità della tettoia) si perveniva se la tettoia fosse stata realizzata su proprietà comune, non essendo stato dedotto dall'attore che la stessa, nonostante l'ingombro, producesse un significativo pregiudizio o limitazione dei diritti degli altri comproprietari, sicché in ogni caso non violava le prescrizioni dell'art. 1102 c.c.; infine, reputava che anche la scala realizzata dall'attore, sebbene occupasse una porzione del cortile comune come accertato dal ctu, non sembrava pregiudicasse sensibilmente i diritti degli altri condomini, circostanza che peraltro non era stata specificamente dedotta dal convenuto;
del pari, assumeva che la modifica del piano di calpestio con la creazione di un gradone non superava i limiti dell'art. 1102 c.c. trattandosi di spazio non recintato e che non impediva l'uso comune;
infine, riteneva non provati i costi sostenuti dal convenuto per consumi di energia riguardanti l'impianto di automazione del cancello e le luci comuni.
5. Tale decisione è stata impugnata da entrambe le parti.
6. Con l'appello principale, proposto con atto di citazione notificato a mezzo UNEP in data 20.12.2019, ha criticato la decisione chiedendone la riforma sulla Parte_1
base di sei motivi così sintetizzabili: I-errata pronuncia di inammissibilità, per tardività, della domanda di nullità della donazione del 13.8.1968 avanzata da esso deducente, non avendo il tribunale considerato che solo con la costituzione in giudizio del convenuto, esso attore era venuto a conoscenza di detta donazione sicché doveva considerarsi tempestiva la formulazione della domanda di nullità nel verbale di prima udienza ( 10.11.2026) e nelle memorie ex art. 183 comma VI cpc primo termine, che nel merito andava accolta perché fondata;
II- errato rigetto della domanda di condanna del convenuto alla rimozione della tettoia, fondata sull'altrettanto erroneo assunto che la p.lla 1078 fosse di proprietà esclusiva del prevenuto in forza dell'atto di donazione, essendo, invece, quest'ultimo parzialmente nullo perché il donante non era esclusivo proprietario della particella donata, come risultava dalla CT;
III- errata affermazione dell'acquisto per usucapione in capo al convenuto della porzione di cortile comune interessata dalla tettoia, essendo la domanda di usucapione avanzata dallo stesso tardiva perché proposta solo nella memoria ex art. 183 comma VI cpc secondo termine e, in ogni caso, nel merito infondata, posto che il convenuto fino al 2000 aveva vissuto all'estero e solo da tale momento era rientrato in Italia e aveva utilizzato il cortile;
IV- erroneità della alternativa ratio decidenti sottesa al rigetto della domanda di rimozione della tettoia, in quanto, a differenza di quanto opinato in sentenza, la costruzione della tettoia su spazio comune aveva comportato una limitazione dei diritti di esso deducente perché aveva alterato la destinazione del bene, che era diventato di utilizzo esclusivo del convenuto, e la consistenza del cortile impedendo ad esso deducente di usarlo secondo il suo diritto;
V-erroneo rigetto della domanda di regolamentazione del parcheggio nelle arre comuni, non corrispondendo al vero quanto asserito dal convenuto circa il pacifico utilizzo dell'area da parte di tutti i condomini, circostanza smentita da un episodio occorso nella fase conclusionale del giudizio di primo grado consistente nell'aggressione fisica in danno della moglie di esso deducente attuata da familiari dell'appellato mentre fotografava le auto parcheggiate nell'area in questione che impedivano l'accesso all'androne, nonché sopravvenuta integrità del contraddittorio nel corso del primo grado, avendo esso appellante acquistato in forza di testamento pubblico (pubblicato il giorno
26.6.2017) da ( altro condomino) la restante quota di comproprietà del Controparte_2
cortile in contesa;
VI- omessa pronuncia sulla domanda attorea di rimozione del rivestimento della parete posta a chiusura dell'area cortilizia effettuata dal convenuto senza consenso di esso comproprietario. Sulla scorta di tali doglianze ha chiesto: dichiarare ammissibile la domanda di nullità parziale dell'atto di donazione del 13.8.1968 e , nel merito pronunciare detta nullità; accertare che non ha mai posseduto in modo pacifico, pubblico e Controparte_1
ininterrotto la porzione di cortile comune ove insiste la tettoia;
accertare che la tettoia sullo spazio comune ha comportato una limitazione dei diritti di esso appellante e, per l'effetto, condannare alla rimozione di detto manufatto;
procedere alla Controparte_1 regolamentazione degli spazi comuni del cortile previa assegnazione dei posti auto ai comproprietari;
accertare che ha ricoperto il muro perimetrale del cortile Controparte_1
con piastrelle per l'intera altezza, senza preventivo consenso di esso appellante e ordinarne la rimozione;
vinte le spese del doppio grado. In via istruttoria, ha domandato l'ammissione della prova testimoniale, rigettata in primo grado, nell'ipotesi di ritenuta non sufficienza della prova documentale a sostenere la fondatezza delle proprie domande, come riproposte in appello.
7. Ha resistito al gravame instando per la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del gravame e, nel merito, per il suo rigetto in quanto del tutto infondato, eccependo tra l'altro, la novità della domanda di rimozione del rivestimento del muro perimetrale dell'area cortilizia, mai avanzata dall'appellante/attore in primo grado nonché la tardività del deposito del testamento pubblico del 2017, trattandosi di documento che andava sottoposto al vaglio del tribunale e del ctu, perché sopravvenuto quando erano ancora in corso le operazioni peritali.
A sua volta, ha formulato appello incidentale deducendo in sintesi: A) erroneità della decisione nella parte i cui, pur avendo accertato che la scala realizzata dall'attore occupava parte del cortile comune, aveva ritenuto non pregiudicati i diritti degli altri condomini, quando invece, tale struttura sottraeva in modo stabile una parte del cortile comune di fatto asservendola all'esclusivo uso dell'attore che ne fruiva per accedere al suo immobile;
B) erroneità della sentenza per ave rigettato la domanda di rimozione del gradone e annesso muretto di un metro circa e della fontana, nonostante fossero opere che occupavano in modo stabile porzione di cortile condominiale e ne determinassero l'asservimento esclusivo a vantaggio della proprietà di;
C) erroneo rigetto della domanda di Parte_1
condanna di controparte alla contribuzione alle spese di illuminazione del cortile e di automazione del cancello, nonostante il ctu avesse accertato che le dette comodità erano alimentate dall'utenza energetica intestata ad esso deducente e avesse anche quantificato il relativo costo;
D) errato rigetto della domanda di rimozione delle tubazioni realizzate dall'attore, senza considerare che deturpavano il decoro architettonico dell'androne e del cortile comune, pur avendo in motivazione il tribunale richiamato la necessità del rispetto di tale decoro in ipotesi di interventi su parti comuni ex art. 1102 c.c..
Ha concluso per il rigetto dell'avverso appello e, in accoglimento del gravame incidentale, ha invocato le seguenti statuizioni:
“3-accertare e dichiarare che il sig. , nella ristrutturazione della Parte_1
scala servente la sua proprietà, ha occupato parte della corte comune, asservendola a suo esclusivo uso e per lo effetto ordinargli il ripristino dello status quo ante dei luoghi;
4) accertare e dichiarare altresì che l'appellante, nella ristrutturazione della scala servente la sua proprietà, ha determinato un innalzamento del piano di calpestio di parte del cortile comune con la realizzazione di un gradone e annesso muretto di circa 1 mt. di altezza, in uno al posizionamento di una fontana, occupando parte della corte comune, asservendola a suo esclusivo uso e per lo effetto ordinargli il ripristino dello status quo ante dei luoghi;
5) accertare e dichiarare che i servizi di automazione del cancello elettrico in uno all'impianto di illuminazione servente il cortile comune e annesso androne cedono da sempre esclusivamente a carico del sig. e per lo effetto Controparte_1 condannare il sig. al pagamento in favore dell'odierno concludente Parte_1
della somma così come scaturente dai calcoli effettuati dal C.T.U. a decorrere dalla data di accertamento del 30.11.2017 sino al dì dell'effettivo soddisfo, oltre interessi, frutti e accessori frattanto maturati, nonché a disciplinare per il futuro siffatta regolamentazione contabile;
6) accertare e dichiarare che le tubazioni afferenti alle utenze gas e acqua del sig.
deturpano il decoro architettonico dell'androne e cortile comune, Parte_1 ordinandone la rimozione;
7) accertare e dichiarare, altresì, la temerarietà della lite promossa dal sig. T_
ex art. 96 c.p.c. e/o ex art. 833 c.c. e, per tale motivo, condannarlo al
[...] risarcimento dei danni in favore dell'odierno concludente in quella misura che l'Ecc.ma
Corte di Appello adita vorrà ritenere congrua e di giustizia;
8) ancora, condannare il sig. alla refusione delle spese del primo Parte_1
grado di giudizio in uno a quelle sostenute per la C.T.U., quantificate quest'ultime come da decreto di liquidazione del 31.05.2018, pubblicato in data 04.06.2018;
9) in ogni caso, onerare l'appellante delle spese e dei compensi professionali del gravame, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
8. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado cartaceo e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 3.7.2024 in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sull'appello principale
L'appello è infondato e va respinto.
Sulla domanda di nullità della donazione.
Il primo e il secondo mezzo, che vanno esaminati insieme per stretta connessione, sono volti a contestare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di nullità della donazione del 13.8.1968 avanzata dall'attuale appellante e ad ottenere la declaratoria di parziale nullità di tale atto dispositivo.
Entrambi vanno disattesi.
Si osserva, in via preliminare, che la domanda di nullità non risulta avanzata dall'allora attore nel corso della prima udienza del 10.11.2016- nel qual caso sarebbe stata una tempestiva reconventio reconventionis- ma solo nella memoria ex art. 183 comma VI cpc primo termine. Tanto è riscontrabile dalla lettura del predetto verbale (seconda pagina dattiloscritta punto “1”) nel quale la difesa attorea, pur avendo dedotto la nullità dell'atto pubblico di donazione, non aveva avanzato, poi, domanda in termini di declaratoria di tale invalidità, che, invece, risulta formulata, in via principale, nelle conclusioni della memoria ex art. 183 c. VI primo termine.
Ora, non potendosi considerare la domanda di nullità della donazione- afferente la p.lla
1078 su cui è costruita la tettoia di causa quale- domanda alternativa ed incompatibile con quella originariamente proposta dall'attore- volta alla tutela ex art. 1102 c.c. dell'area cortilizia comune- bensì aggiuntiva ad essa, perché tendente ad escludere che una porzione di detto cortile, per effetto della donazione, appartenesse in via esclusiva all'allora convenuto e, quindi, ad affermare la natura comune del bene su cui è Controparte_1
realizzata l'opera denunciata come illegittima, si è in presenza di una domanda nuova, non sostitutiva di quella originaria, non proponibile oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cpc ( nella formulazione ratione temporis vigente), secondo i principi affermati da Cass. SU sent, n. 12310 del 2015 e successivamente precisati dal Cass.
SU sent. 22404 del 2018.
Va, pertanto, condivisa la soluzione adottata dal tribunale che, sebbene con motivazione succinta, ha decretato la tardività della domanda di nullità e l'ha ritenuta non delibabile.
Ciò rende irrilevante la giustificazione, fornita dall'appellante per rimarcare la tempestività della sua iniziativa, secondo cui avrebbe conosciuto dell'atto di donazione della p.lla 1078 solo a seguito della costituzione del convenuto in giudizio: quand'anche potesse considerarsi plausibile tale ragione- e non lo è, atteso l'onere dell'attore, mediante ispezioni dei registri immobiliari, di verificare l'intestazione del bene di cui ha inteso reclamare la comproprietà- in ogni caso avrebbe dovuto formulare la domanda alla prima udienza ai sensi dell'art. 183 comma 5 cpc.
Ciò travolge il secondo motivo con cui vengono svolte considerazioni a sostegno della parziale nullità della donazione in questione.
Da qui il rigetto di entrambi i motivi.
Sulla usucapione della porzione di cortile ove insiste la tettoia
Il terzo motivo aggredisce l'affermazione con cui, incidenter tantum, il primo giudice, quale ulteriore ratio a sostegno della proprietà esclusiva in capo all'allora convenuto della p.lla 1078- su cui è realizzata la tettoia- ha ritenuto acquistata la proprietà di tale porzione da parte di per usucapione, sulla base di un ( incontestato) possesso Controparte_1
ultraventennale.
Il motivo è irrilevante ai fini del decidere, atteso che la decisione è idoneamente sorretta dall'altra e principale ratio decidenti, vale a dire la proprietà della p.lla 1078 in capo ad in forza dell'atto di donazione del 1968, argomento che, in quanto qui Controparte_1
confermato, rende superfluo l'esame delle contestazioni dell'appellante.
Sulla violazione dell'art. 1102 c.c. in relazione alla tettoia.
Per le medesime considerazioni appena svolte va affermata l'inammissibilità del quarto motivo.
Con esso, invero, si protesta l'erroneità della decisione nella parte in cui, con argomentazione subordinatamente svolta rispetto a quella principale, il tribunale ha ritenuto che, quand'anche la porzione di cortile su cui è realizzata la tettoia di causa fosse comune, non vi sarebbe violazione dell'art. 1102 c.c. perché la tettoia non impedirebbe il pari uso dell'area da parte degli altri comunisti. Orbene una volta acclarata che la zona su cui sorge la tettoia de quo è di proprietà esclusiva di è superfluo ancora disquisire Controparte_1
di modalità e limiti nell'uso del bene comune.
Da qui l'irrilevanza, ai fini del decidere, delle ragioni addotte dall'appellante per dimostrare l'avvenuta limitazione dei suoi diritti.
Sulla regolamentazione del parcheggio nelle aree comuni
Il quinto mezzo è infondato.
Esso, infatti, non fornisce adeguati argomenti per superare la ratio decidenti sottesa al rigetto della domanda di regolamentazione del parcheggio su aree comuni, vale a dire la mancanza di prova dell'abuso da parte dell'allora convenuto nelle modalità di utilizzo dell'area per la sosta delle sue autovetture.
A tal proposito si osserva che la richiesta di prova testimoniale articolata dall'attore/attuale appellante nella memoria ex art. 183 c. VI secondo termine cpc è stata rigetta dal primo giudice con provvedimento reso all'udienza del 21.11.2017, di cui non è stata chiesta da parte attorea la revoca e le istanze non sono state reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni né sono state ripetute negli scritti conclusionali.
Il contegno complessivo tenuto dall'attuale appellante in primo grado integra, quindi, una rinuncia implicita alle istanze istruttorie- come del resto quello dell'attuale appellato- che ne preclude l'esame e l'ingresso in questa sede, secondo i chiari principi espressi dalla
Suprema Corte ( cfr ex plurimis Cass. Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019; Cass. Ordinanza
n. 10767 del 04/04/2022).
Ciò posto, alcuna significativa circostanza a supporto della doglianza dell'appellante circa l'impossibilità di parcheggiare nell'area comune per la condotta usurpativa dell'appellato è ricavabile dalla CT e dalle fotografie ad essa allegate, mentre l'episodio di aggressione fisica asseritamente verificatosi il 15.7.2019 menzionato in appello resta evento solo dedotto e, in ogni caso, significativo solo di una non sopita conflittualità caratterizzante i rapporti tra le parti del giudizio.
Poiché l'intervento regolatore del giudice presuppone l'accertamento dell'abuso nell'uso dell'area comune per la sosta auto in danno di parte appellante, la mancanza di prova sul punto comporta la conferma del rigetto della domanda, restando irrilevante la questione della integrità del contraddittorio, che a dire dell'appellante sarebbe ora superata per aver egli acquistato, mortis causa, la quota di comproprietà del terzo Controparte_2
Da qui il rigetto del mezzo.
Sulla domanda di rimozione del rivestimento della parete posta a chiusura dell'area cortilizia.
Il sesto mezzo, che denuncia omessa pronuncia sulla domanda in questione, è infondato.
Come ha eccepito l'appellato, una tale domanda non è stata oggetto del libello introduttivo e dall'esame degli atti del primo grado risulta avanzata dall'allora attore nella memoria primo termine ex art, 183 comma VI cpc senza accettazione del contraddittorio da parte del convenuto, che ne aveva rilevato subito la novità e l'inammissibilità con la seconda memoria ex art. 183 comma VI cpc. Dunque, essendo domanda nuova tardivamente introdotta in primo grado, il tribunale, con implicita valutazione da condividere, ha ritenuto di non esaminarla. Da qui il rigetto del mezzo.
In conclusione, l'appello principale è del tutto infondato e va respinto.
Sull'appello incidentale.
Le doglianze mosse con l'impugnazione incidentale, al contrario, colgono nel segno nei termini che seguono.
Sulla scala esterna al fabbricato di Parte_1
La critica alla sentenza mossa con il primo mezzo del gravame incidentale è fondata.
Dalle risultanze della CT dell'arch. svolta in primo grado è emerso che la Persona_2 scala esterna del fabbricato di , realizzata a seguito di ristrutturazione in Parte_1
modo difforme da quella originaria (cfr pagg. 29-32 della relazione peritale con fotografie a pag. 32), occupa una porzione del cortile comune identificato come p.lla 966. Si legge a tal proposito nella elazione dell'ausiliario che : “Infatti la seconda rampa ( che parte dal primo pianerottolo per giungere a quello intermedio) congiuntamente al pianerottolo intermedio a sbalzo e il setto in c.a. invade la parte della originaria corte comune ( per una superficie complessiva rilevata pari a circa 7,10 mq) asservendo di fatto detto spazio all'uso esclusivo del fabbricato. Ugualmente la rampa che conduce al piano cantinato, chiusa da cancellata metallica, risulta anch'essa realizzata nello spazio comune”( cfr. pag. 33 relazione dell'arch. . Per_2
Tale essendo lo stato dei luoghi, in contrasto con quanto opinato dal tribunale, sussiste violazione dell'art. 1102 c.c. poiché ciò che rileva, nel caso di specie, non è la possibilità di utilizzo dell'area comune residua da parte degli altri condomini, ma la sottrazione stabile di porzione comune al godimento degli altri condomini e sua annessione alla proprietà esclusiva dell'autore dell'occupazione.
E', invero, consolidata nella giurisprudenza della Corte regolatrice l'affermazione del principio in base al quale, in tema di uso della cosa comune secondo i criteri stabiliti nel primo comma dell'art. 1102 c.c., lo sfruttamento esclusivo del bene comune (anche se solo parzialmente) da parte del singolo che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri non è riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre dal bene comune la più intesa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo in quanto il principio di solidarietà cui devono essere informati i rapporti condominiali richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. In altri termini, l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi del citato art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del consistente nella stabile ed integrale o parziale occupazione di un vano o di CP_3
un'area comune dell'edificio condominiale (cfr. in motivazione Cass. sent. 36480/2021 con richiamo a Cass. n. 17208/2008 e Cass. n. 15705/2017).
Risulta, pertanto, in contrasto con tali formanti di legittimità il percorso motivazionale della gravata sentenza laddove il tribunale ha affermato che la scala di causa, pur occupando una porzione del cortile comune “non sembra pregiudicare sensibilmente i diritti degli altri condomini (...) nè comporta un mutamento della destinazione ( di contro tale scala può essere equiparata ad un impianto necessario al godimento del bene di proprietà esclusiva dell'attore)” ( cfr pag. 5 sentenza impugnata), e, per l'effetto, la sentenza sul punto va riformata a favor di una pronuncia che, accertata l'occupazione stabile di porzione condominiale attuata da con la realizzazione della scala al servizio del Parte_1 suo fabbricato, condanni quest'ultimo a rimuovere la parte della scala che insiste sull'area comune ( mq 7,10 su p.lla 966 del cortile comune).
Sulla modifica del piano di calpestio della corte comune
La seconda ragione dell'appello incidentale è solo parzialmente fondata.
Sempre sulla scorta degli esiti della CT- che anche il primo giudice ha valorizzato senza subire critiche sul punto - emerge che , nell'ambito dei lavori di Parte_1
ristrutturazione del suo fabbricato, veniva a realizzare, in corrispondenza della rampa che conduce al cantinato “ un parapetto in muratura ( di altezza rilevata pari a circa 1,10 ml) su cui è collocata una fontanina in ghisa, con sottostante gradino pavimentato con le medesime piastrelle stampate prefabbricate utilizzate per la pavimentazione del cortile. Il gradino della superficie di mq 0,77 ( 2,20 x 0,35 ml) , estendendosi per una lunghezza di circa 2,20 ml oltre la parete in muratura che delimitava il confine settentrionale del preesistente wc, di fatto occupa parte del cortile comune. Non si ritiene che tale gradino possa asservire lo spazio così delimitato ad esclusivo uso del fabbricato di proprietà dell'attore. Infatti non è recintato, non è delimitato e non è impedito l'uso dello spazio. La presenza del gradino, stante anche le ridotte dimensioni e superfice in oggetto, non costituirebbe una limitazione all'uso del più generale cortile. In merito alla realizzazione del muretto posto a ridosso della rampa che conduce al cantinato e che, di fatto, realizza funzione di protezione anticaduta, risulta palese che sia stato edificato su parte comune del cortile. In merito all'asservimento all'uso esclusivo della porzione di cortile su cui insiste detto muretto si ritiene che ciò possa corrispondere al vero proprio nella sua esplicita funzione di piano di imposta della demarcazione di uno spazio privato ( cantinato) a mezzo del detto muretto.”( cfr pagg 33 e 34 relazione peritale e foto n. 8).
Ora, per quanto in punto di diritto sopra considerato, se può condividersi la soluzione offerta dal primo giudice quanto alla modifica del piano di calpestio con la creazione di un gradone, nel senso della sua compatibilità con il pari uso dell'area cortilizia ex art. 1102
c.c., non pregiudicato da tale intervento per essere inalterata la fruibilità della zona in quanto non recintata e/o delimitata, diverso discorso merita l'occupazione di porzione del cortile ad opera del muretto su descritto, trattandosi di sottrazione stabile con opere murarie della zona in questione al godimento degli altri condomini con asservimento alla proprietà esclusiva di
( segnatamente del suo cantinato). Quindi, anche in relazione a tale Parte_1
opera, in riforma sul punto della gravata sentenza, ne va affermata l'illegittimità per violazione dell'art. 1102 c.c. con condanna di alla sua rimozione. Parte_1
In tali limitati termini va quindi accolto il secondo mezzo del gravame incidentale.
Sulla disciplina dell'automazione del cancello e dell'impianto elettrico del cortile.
Il terzo mezzo dell'appello incidentale è inammissibile.
Invero, la critica non si confronta con la ratio decidenti della sentenza che, nel respingere la domanda avanzata in via riconvenzionale da di condanna di controparte Controparte_1
al pagamento pro quota dei consumi energetici afferenti il cancello automatico e l'impianto di illuminazione, ha ritenuto non provati i costi sostenuti, nello specifico “la data dell'allaccio e le spese effettivamente riferibili a tale uso”. A fronte di tale iter motivazionale la ragione spesa dall'appellante incidentale secondo cui i costi erano stati stimati dal ctu non costituisce idonea e conferente ragione di contrasto alle argomentazioni del tribunale in quanto, trattandosi di domanda di rimborso, è del tutto irrilevante il calcolo operato dall'ausiliario dei consumi medi astrattamente gravanti sul contatore dell'appellante incidentale, e la prova andava fornita, come ben chiarito in sentenza, dimostrando la data dell'allaccio e documentando le spese effettivamente riferibili all'alimentazione delle luci e del cancello automatico di cui si discute.
Poiché la critica è del tutto sganciata dalla motivazione, in violazione dei criteri prescritti dall'art. 342 cpc, ne va decretata l'inammissibilità.
Sulle tubazioni di acqua e gas allocate all'interno dell'androne e del cortile comune al servizio dell'immobile di esclusiva proprietà di . Parte_1
Il quarto mezzo del gravame incidentale, sebbene metta in evidenza una effettiva insufficienza motivazionale della gravata sentenza, nel merito non merita condivisione.
In relazione alla doglianza svolta in primo grado da circa il pregiudizio Controparte_1
arrecato al decoro architettonico dell'androne e del cortile comune dalle tubazioni di luce e gas al servizio della proprietà esclusiva di si registra una effettiva Parte_1 laconicità della motivazione della gravata sentenza, essendosi il tribunale limitato, in linea generale, ad affermare, nel commentare la portata dell'art. 1102 c.c. che “ Beninteso va anche salvaguardato il decoro architettonico dell'edificio”, senza spendere una specifica ragione a fondamento dell'implicito rigetto della domanda riconvenzionale sul punto.
Ciò chiarito, giova osservare che la tutela del decoro architettonico contenuta nell'art. 1120
c.c. afferisce i fabbricati condominiali, per i quali costituisce un limite al potere del singolo condomino di apportare le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa comune e, come costantemente puntualizzato dalla Corte regolatrice, risulta dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali, che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio ed all'edificio stesso nel suo insieme una determinata fisionomia ed un particolare pregio estetico. E' stato anche precisato che nell'indagine volta a stabilire se, in concreto, una modifica determini o meno alterazione del 'decoro architettonico, occorre accertare non soltanto se l' edificio abbia ed in che misura un decoro architettonico e se esso risulti concretamente turbato o leso dall'opera che il condomino intende compiere o ha già compiuto, ma anche se tale turbamento o lesione importi un deprezzamento dell'intero edificio ( ex plurimis Cass. Sentenza n. 16098 del 27/10/2003)
Orbene, i principi su esposti non sembrano potersi applicare al caso di specie, caratterizzato non da immobili facenti parte di un edificio condominiale, bensì da fabbricati autonomi che hanno in comune solo una parte di area cortilizia e l'androne, la cui disciplina, dunque, non
è rinvenibile nell'art. 1120 c.c. che prescrive quale limite alle innovazioni riguardanti un edificio condominiale il rispetto del decoro architettonico, ma nella disposizione dell'art. 1102 c.c.
Ciò comporta che la valutazione dell'intervento su parte comune deve essere condotto, anche riguardo alle tubazioni de quibus, secondo i principi di legittimità già sopra riportati in tema di art. 1102 c.c., in forza dei quali deve escludersi che vi sia lesione del pari uso in danno degli altri comunisti, come è possibile riscontrare dalle emergente contenute nella
CT con allegate fotografie dei luoghi ( v. pag.35 relazione peritale).
Ne consegue che il mezzo va respinto.
Sulla temerarietà della lite
Non ricorrono i presupposti della lite temeraria invocata dall'appellante incidentale attesa l'oggettiva incertezza originaria circa l'individuazione delle parti comuni e di quelle in proprietà esclusiva che solo la CT svolta in primo grado ha consentito di dissipare rendendo, peraltro, necessaria in appello la rivalutazione dello stato dei luoghi per dare risposta ai perduranti profili di contrasto che caratterizzano i rapporti tra le parti.
Conclusioni.
In sintesi, va respinto l'appello principale e accolto parzialmente l'appello incidentale nei termini sopra esposti e di seguito riportati in dispositivo.
Spese
La riforma parziale della pronuncia gravata travolge il capo accessorio delle spese del primo grado ed impone una nuova regolamentazione delle stesse in relazione al doppio grado, considerando l'esito complessivo della lite. A tal fine, va osservato che vi è totale soccombenza di in elazione alle Parte_1
domande da lui proposte, tutte rigettate;
invece è parzialmente Controparte_1 vittorioso, in quanto è stata accolta in questo grado una delle sue domande riconvenzionali
(quella di riduzione in pristino della scala esterna e del muretto realizzati da T_
), con conferma del rigetto per le altre.
[...]
Ricorre, dunque, una situazione di parziale reciproca soccombenza, che induce a compensare per due terzi le spese di causa e porre il restante terzo a carico di T_
, nella misura di seguito liquidata, sulla base parametrica degli importi di cui al
[...]
DM 55/14 e succ. mod., considerando il valore della causa (indeterminato, di bassa complessità: scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.0001,00) e l'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi;
anche fase istruttoria per il primo grado). Nella stessa proporzione vanno regolate le spese di CT ( 2/3 a carico di T_
; 1/3 a , la cui misura è quella già liquidata con
[...] Parte_2
separato decreto del tribunale.
Stante il rigetto del gravame principale, introdotto dopo il 31.1.2013, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico di dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del Parte_1
2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
avanzato da così provvede: Controparte_1
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna T_
a rimuovere la parte di scala esterna al servizio del suo fabbricato che occupa per
[...]
mq 7,10 la porzione di cortile comune identificata come p.lla 966, come graficizzata a pag.
33 della relazione del CT arch. nonché alla rimozione del muretto posto a Persona_2
ridosso della rampa che conduce al cantinato, meglio descritto e raffigurato a pag. 34 della predetta CT, con ripristino dello stato dei luoghi;
c) compensa per due terzi le spese del doppio grado e condanna al Parte_1
pagamento del restante terzo che liquida: per il primo grado in euro 1692,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in euro 1322,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
d) Pone definitivamente le spese della CT svolta in primo grado a carico, per 2/3 ,di e a carico, per 1/3, di come liquidate con separato Parte_1 Controparte_1
decreto del tribunale;
e) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico di Parte_1
dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
Così deciso in Napoli, li 18.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa