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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2622/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BRUNELLO GAUDENZIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FRANCESCA GIBNALDI
c.f.:
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di, così provvede:
1) Il provvedimento di assegnazione alla NOa della casa familiare sita in San Parte_2
Vendemiano (TV), Via Nazario Sauro 13/b viene revocato.
2) La NOa sosterrà integralmente le spese di gestione ordinaria e straordinaria dell'ex Parte_2
casa familiare di cui al punto precedente, anche per la quota di comproprietà dei figli, in considerazione della rinuncia espressa alla NOa al rimborso da parte del NO della quota Pt_1
appartenente ai figli, fermo il diritto della NOa di accordarsi in futuro – in punto Parte_2
manutenzione ordinaria e straordinaria della casa – direttamente con i figli comproprietari.
3) Il NO verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e sul conto corrente dei Pt_1
medesimi, la somma mensile di 700 euro, pari a 350 euro per ciascun figlio, con decorrenza dal maggio 2025.
4) Gli importi saranno rivalutati annualmente, secondo gli indici Istat, a decorrere dal maggio 2026, con riferimento alla svalutazione accertata nell'anno solare precedente (quindi, da gennaio a dicembre).
5) L'assegno, come sopra quantificato, comprende il rimborso forfetario di una serie di spese che, pur essendo astrattamente qualificate come “straordinarie” dal Protocollo del Tribunale di Treviso, nel caso di specie, sono, di fatto, prevedibili e, pertanto, sono già state tenute in considerazione dalle parti e conglobate, nell'importo convenuto, a titolo di mantenimento (quali, a titolo esemplificativo e
2 non esaustivo: tasse e rette di iscrizione scolastica;
costi di acquisto di libri e materiali di studio;
spese di trasferta, ivi compresi quelli per l'acquisto, la gestione e la manutenzione di eventuali mezzi di trasporto;
spese alloggiative, ivi comprese quelle per la locazione di eventuali abitazioni fuori sede).
Rimangono straordinarie le spese mediche necessarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
6) Il NO e la NOa , fatta eccezione per quanto previsto al punto che precede, Pt_1 Parte_2
contribuiranno, nella misura del 50% cadauno, al pagamento delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Treviso, utilizzando il seguente meccanismo: in caso di necessità di denaro ulteriore rispetto i contributi versati – e quindi in caso di spese straordinarie diverse da quelle mediche necessarie - i ragazzi esporranno la loro necessità nella chat di famiglia, chiedendo ad entrambi il consenso a spese straordinarie. I genitori discuteranno la richiesta e, se entrambi saranno d'accordo, contribuiranno ciascuno per il 50% alla spesa ulteriore.
7) Il NO si impegna a corrispondere alla NOa , a titolo di rimborso degli Pt_1 Parte_2
arretrati sulle spese straordinarie della casa familiare e sul conto corrente della medesima, l'importo di 3.062,25 euro, in 24 rate mensili da 127,59 euro cadauna, con decorrenza dal maggio 2025.
8) Il NO si impegna a corrispondere ai NOi e , a titolo di Pt_1 Pt_3 Parte_4
rivalutazione ISTAT sul pregresso mantenimento e sul conto corrente dei medesimi, l'importo di
2.195,16 euro in 24 rate mensili da 91,47 euro cadauna, di cui 45,73 euro per ciascun figlio, con decorrenza
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
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