Sentenza breve 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 14/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2025
N. 01065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01118/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Palmi, Arianna Alessandri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri NA (e notificato a mani in data 20 febbraio 2025) con cui il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha decretato “l’addebito del danno subito dall’Amministrazione Difesa per l’erronea attribuzione di n. 680 buoni pasto per un valore complessivo di euro 4.760,00 a carico del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, avendo ravvisato a suo carico gli estremi della colpa grave”;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, ha prestato servizio presso la presso la Stazione di -OMISSIS-, in provincia di -OMISSIS-, in qualità di -OMISSIS-, fino al congedo illimitato dell’11 gennaio 2025.
In data 20 febbraio 2025, a seguito di alcuni accertamenti, gli sono stati notificati il decreto n. -OMISSIS-, contenente l’“addebito del danno subito dall'Amministrazione Difesa per l’erronea attribuzione di n. 680 buoni pasto per un valore complessivo di euro 4.760,00” e la “richiesta di ristoro del danno patito”, datata 3 febbraio 2025 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Con l’odierno ricorso il ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, il mancato rispetto delle garanzie procedimentali previste dagli artt. 1028 e ss. del d.P.R. n. 90/2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e la carenza di motivazione dell’atto impugnato; il ricorrente deduce anche la violazione delle norme di rango primario e regolamentare che attribuiscono agli appartenenti dell’Arma dei Carabinieri il diritto al così detto “trattamento alimentare gratuito”, da fruire anche, in talune specifiche situazioni, mediante l’utilizzo dei buoni basto; egli, infine, esclude la sussistenza della colpa grave, come definita dall’art. 1 della l. n. 20/1994 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, ed evidenzia la contraddittorietà della condotta dell’Amministrazione che nel corso degli anni, all’esito dei controlli di routine, gli ha sempre riconosciuto la spettanza dei buoni pasto.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa il quale, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale del decreto impugnato - che costituirebbe semplicemente l’atto conclusivo di un’inchiesta amministrativa tesa ad individuare e quantificare il presunto danno erariale posto in essere dal dipendente - e per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adìto, poiché tutte le questioni attinenti alla responsabilità erariale del lavoratore sarebbero conoscibili soltanto dalla Corte dei conti.
3. Nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025 alle parti è stata segnalata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la possibilità di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata.
Udite le parti, come da verbale, la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
4. Nella fattispecie sussistono le condizioni per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Infatti, in accoglimento dell’eccezione preliminare formulata dall’Amministrazione resistente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
A tal proposito si evidenzia, innanzi tutto, che l’atto impugnato è stato adottato, espressamente, ai sensi dell’art. 452 del d.P.R. n. 90/2010, inserito nel capo III del testo unico, intitolato “Responsabilità amministrativa e contabile”.
La disposizione appena richiamata, al comma 1 stabilisce che “Allorché si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all' amministrazione o a terzi, chi è tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al -OMISSIS- dell' organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti”; in base al comma 2 “Il -OMISSIS-, effettuata la denuncia di cui al comma 1, dispone un'inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell'evento dannoso, l'entità del danno e le eventuali responsabilità”.
Come previsto dal comma 9, all’esito dell’inchiesta, che deve svolgersi nel rispetto di specifiche garanzie e regole procedurali, l’Autorità competente “dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei responsabili, dandone comunicazione alla Procura regionale presso la Corte dei conti se i responsabili resistono all'addebito”.
Il decreto impugnato non è, dunque, un provvedimento amministrativo, passibile di impugnazione davanti al giudice amministrativo, ma l’atto conclusivo, di natura istruttoria, con il quale si riepilogano gli esiti dell’indagine svolta dall’Amministrazione e si indica il danno erariale che si ritiene imputabile al dipendente.
Lo stesso, peraltro, non ha un rilievo lesivo immediato, ma è strumentale al compimento delle ulteriori attività finalizzate all’accertamento e alla repressione dell’illecito erariale, quali l’invio di una diffida nei riguardi del responsabile (anche ai fini della messa in mora), la trasmissione della denuncia alla Procura della Corte dei conti e l’eventuale avvio di un giudizio di responsabilità erariale, al termine del quale, soltanto, si potrà avere il definitivo accertamento del danno e la condanna del responsabile al suo ristoro.
Quanto precede trova del resto conferma nel tenore del decreto di addebito inviato al ricorrente, nel quale si legge che “Resta salvo ed impregiudicato, comunque, il giudizio definitivo della Corte dei conti”, e nella conseguente “richiesta di ristoro”, in cui si precisa che, decorso inutilmente il termine concesso per lo spontaneo rimborso delle somme accertate all’esito dell’indagine amministrativa, in caso di resistenza all’addebito, verrà trasmessa apposita comunicazione alla Procura regionale della Corte dei conti.
In conclusione, in base all’art. 452, comma 9 cit., il destinatario del decreto di addebito può scegliere se rimborsare spontaneamente le somme accertate dall’Amministrazione o se resistere all’addebito, come evidentemente avvenuto nel caso di specie; in tale ultimo caso, però, le questioni inerenti al mancato rispetto delle garanzie procedimentali previste dagli artt. 452 e ss. del d.P.R. n. 90/2010 per la fase di accertamento preliminare del danno erariale e alla effettiva sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la configurabilità e l’attribuzione di esso potranno essere prospettate e trattate solo dinanzi alla Corte dei conti che - in base all’art. 103 della Costituzione e alla l. n. 20/1994 - è competente, tra l’altro, a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende comunque concernenti la gestione di risorse pubbliche.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza interesse - stante la natura meramente istruttoria, endoprocedimentale, dell’atto impugnato - e, comunque, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
6. Stante la peculiarità della vicenda e delle questioni trattate e considerato anche che in calce al decreto oggetto di impugnazione è stato erroneamente indicato il tribunale amministrativo regionale quale giudice a cui presentare ricorso, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.