Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18895/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: Parte_1
, con l'avv. Maria Grazia Castauro, elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1
del difensore in Brescia
e
, nata in [...] il [...] (CF: ), con l'avv. CP_1 C.F._2
Riccardo Frati, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 24.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«- dichiararsi la separazione personale dei IGg.ri nato in [...] il Parte_1
25.06.1954 (cod. fisc. ) residente in [...] e C.F._1 CP_1
nata in [...] il [...] (cod. fisc. ) residente in [...]
[...] C.F._2
Via San Rocco, 26 che contrassero matrimonio in Lumezzane (BS) il 4.04.1981, matrimonio trascritto nei Registro Atti di Matrimonio, Parte II, Serie A al n. 15;
- nulla disporsi per l'assegnazione della casa coniugale atteso che la coppia non ha figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti;
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Via Partigiani, 8;
- si precisa che il IG. , a tacitazione di ogni pretesa che la IG.ra potrebbe vantare Parte_1 CP_1 per l'apporto dato alla vita coniugale nonchè per la divisione dei beni in comproprietà, ha fornito alla IG.ra la provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile sito in Lumezzane, Via CP_1
Partigiani 8 così identificato: NCT Foglio 20, Particella 198, sub 12 Cat. A/2, da Lei individuato e ritenuto di Suo gradimento e consono alle Sue necessità, che è stato acquistato dalla IG.ra CP_1
con Notaio in data 11.10.12;
[...] Per_1 Per_2
- la IG.ra da parte Sua ed in ragione di quanto concordato ed esposto nel ricorso introduttivo: CP_1
- ha rinunciato, con Notaio datato 17.10.24 al diritto di abitazione sulla casa coniugale;
- Per_1 Per_3 si è dimessa dalla carica di guardiano del Trust Celeste di cui il IG. è disponente;
- nel Parte_1 mese di dicembre 2024 ha provveduto al versamento al IG. della somma depositata sul conto Pt_1 acceso presso FINECO S.P.A., poichè di pertinenza di quest'ultimo trattandosi di somme da lui versate in via esclusiva;
- con atto Notaio datato 17.10.24 ha ceduto la quota di partecipazione, pari al Per_3 9% del capitale sociale, nella società L' di;
Controparte_2 Controparte_3
- il IG. si obbliga a versare alla IG.ra a titolo di assegno di mantenimento la somma di € Pt_1 CP_1
1.200,00 al mese sino alla percezione da parte della IG.ra della pensione;
CP_1
- il IG. si obbliga, qualora la IG.ra cessi la propria attività lavorativa prima del Parte_1 CP_1 raggiungimento dell'età pensionabile, a fornirLe la provvista necessaria perchè LL provveda al versamento dei contributi volontari che Le consentiranno di percepire la relativa pensione non appena maturerà il relativo diritto;
- allorquando la IG.ra percepirà la pensione (che viene stimata essere di circa € 1.500,00 al CP_1 mese) l'assegno di mantenimento sarà ridotto nella misura di € 400,00 al mese oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2025 (prima rivalutazione gennaio 2026), assegno ritenuto equo in ragione della pensione che si presume verrà percepita, salva ogni diversa valutazione delle parti qualora la pensione sia maggiore ovvero inferiore a quella presunta;
- Spese di lite compensate.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 08.10.2024, e premesso di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario a Lumezzane (BS) in data 04.04.1981, dalla cui unione erano nati i figli in data 14.09.1981 e in data 3.11.1987 entrambi maggiorenni ed Persona_4 Persona_5
autonomi, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
pagina 2 di 3 Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LUMEZZANE (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1981, parte
II, serie A, n. 15;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
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