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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2024, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1674/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mirella Baldascino, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Giugliano in Casal di Principe, alla via Cimarosa n. 2;
RICORRENTE
E
domiciliata come in atti;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.2.2024, l'odierno ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio (in Casal di Principe, il 7.3.1989) con , dalla cui unione nascevano i Controparte_1
figli (in data 6.9.1989) e (in data 23.8.1992), e che la prosecuzione della convivenza Per_1 Per_2
con la resistente era divenuta intollerabile, chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge.
All'udienza del 16.10.2024 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori della separazione, che va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co c.c., non avendo le parti formulato alcuna domanda.
Nulla sulle spese di lite, in assenza di domande.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di , regolarmente citata e non costituita;
Controparte_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi T_
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...], il
[...] Controparte_1
14.6.1969);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casal di Principe (atto n. 32, P. II, s. A, anno 1989), per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 29.10.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1674/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mirella Baldascino, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Giugliano in Casal di Principe, alla via Cimarosa n. 2;
RICORRENTE
E
domiciliata come in atti;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.2.2024, l'odierno ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio (in Casal di Principe, il 7.3.1989) con , dalla cui unione nascevano i Controparte_1
figli (in data 6.9.1989) e (in data 23.8.1992), e che la prosecuzione della convivenza Per_1 Per_2
con la resistente era divenuta intollerabile, chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge.
All'udienza del 16.10.2024 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori della separazione, che va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co c.c., non avendo le parti formulato alcuna domanda.
Nulla sulle spese di lite, in assenza di domande.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di , regolarmente citata e non costituita;
Controparte_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi T_
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...], il
[...] Controparte_1
14.6.1969);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casal di Principe (atto n. 32, P. II, s. A, anno 1989), per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 29.10.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro