Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3262/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Lombardi, giusta procura Parte_1
in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Mirella Arlotta, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 29/08/2017, parte ricorrente, ha affermato di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2007 per 51 giornate (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) alle dipendenze dell'azienda agricola Oriolo;
ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme per cui è causa da parte dell' , ha lamentato l'infondatezza della richiesta CP_2
CP_ restitutoria inviata da con nota del 23/02/2017, ricevuta in data 17/03/2017, della somma erogata a titolo di disoccupazione anno 2007, stante la cancellazione delle giornate;
previo esperimento del
Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per CP_2 intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l. 3.2.1970, n. 7.
Nel merito, l'istituto resistente ha domandato il rigetto di tutte le domande promosse per mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricola ai fini dell'accertamento dell'indebito e del conseguente diritto della ricorrente alla percezione ed alla non restituzione delle indennità pretese a fronte della cancellazione delle giornate.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l.
3.2.1970 n. 7, in quanto la ricorrente ha tempestivamente proposto il ricorso amministrativo in data 04/04/2017 (nel termine di 30 giorni)
CP_ avverso la richiesta restitutoria inviata da con nota del 23/02/2017, ricevuta in data 17/03/2017 della somma erogata a titolo di disoccupazione anno 2007 (cfr. doc. della ricorrente e di ). CP_2
Non vi è prova della definizione espressa del ricorso amministrativo.
Pertanto, computati i tempi di definizione del procedimento amministrativo (giorni 90 necessari per
CP_ la definizione, da parte dell' del ricorso amministrativo di primo grado tempestivamente promosso dalla parte ricorrente) e di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori giorni 30), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 29/08/2017, poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso.
In via preliminare, deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto in capo CP_ all' di ripetere le somme erogate.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale, che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione. In particolare, la richiesta di indebito, riferita alla prestazione di disoccupazione agricola 2007, è stata notificata dall' alla lavoratrice il 17/03/2017 (come CP_2
confermato anche dalla ricorrente).
Nel caso di specie, non vi è prova della data di pagamento della prestazione. Tuttavia, è opportuno precisare che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d.l. 536/1987 (conv. in l. 48/1988) e dell'art. 7, c. 4, del d.l. 338/1989 (conv. in l. 389/1989). Deve, dunque, presumersi che la prestazione, che alla ricorrente si contesta di aver percepito indebitamente nel 2007, sia stata da lei richiesta entro il 31 marzo 2008 e liquidata successivamente a tale data, nel termine di
120 giorni di cui l' dispone ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533/1973 (Corte d'Appello di CP_1
Catanzaro, sent. n. 761/2023).
Un diverso computo del termine prescrizionale, del resto, è precluso dal mancato assolvimento, da parte dell'eccipiente, dell'onere di allegare e provare il fatto che determina l'esordio in altra data dello stesso termine (Cass. 15991/2018: “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo
l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c. …”).
CP_ Sicché, la richiesta di restituzione che l' le ha recapitato in data 17/03/2017 ha interrotto il corso dell'ordinario termine decennale di prescrizione, che nella specie è applicabile.
Ne consegue che la richiesta di indebito, riferita alla prestazione di disoccupazione agricola 2007, non è da ritenersi prescritta.
Sempre in via preliminare ed assorbente, deve essere affermata l'infondatezza della proposta azione giudiziale per mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sulla parte ricorrente, della sussistenza del diritto preteso.
In concreto, in caso di indebito previdenziale, ed in particolare in caso di indebito per prestazioni temporanee in agricoltura, grava proprio sul lavoratore, in quanto accipiens, la prova della sussistenza del diritto a trattenere le prestazioni previdenziali già riscosse ovvero la prova di aver svolto lavoro subordinato, a titolo oneroso, in agricoltura e degli altri elementi costitutivi del diritto alle prestazioni temporanee erogate e percepite.
La parte ricorrente, infatti, non ha assolto l'onere probatorio della sussistenza di un valido rapporto di lavoro e di avere i requisiti per poter usufruire dell'indennità pretesa (cfr. Cass. 02.08.2012, n.
13877, così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt., n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto, qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto, in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti, che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione per ottenere in sede giudiziale la re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse
(cfr. Cass. 11.02.2016, n. 2739, così massimata: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs., n. 375, del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”).
In effetti, la ricorrente non ha provato di aver realmente maturato le giornate per avere diritto all'indennità di disoccupazione divenuta asseritamente indebita.
Nel caso in esame, sussiste un difetto assertivo e probatorio già nell'atto introduttivo del presente giudizio. In concreto, la parte ricorrente ha agito per l'accertamento negativo dell'indebito (indennità di disoccupazione) per l'anno in contesa, a seguito dell'avvenuta cancellazione, limitandosi ad affermare, a sostegno di quanto domandato, esclusivamente di aver lavorato, con qualifica e mansioni di bracciante agricola, alle dipendenze dell'Azienda agricola Oriolo. Risulta omesso o generico qualunque riferimento alla prestazione specifica di fatto svolta, al soggetto che impartiva le direttive, ai luoghi di lavoro ma anche e soprattutto alle concrete modalità esecutive della stessa (utilizzo o meno di strumenti, mezzi, attrezzi o altro).
Tanto già sarebbe sufficiente per il rigetto della domanda azionata, stante l'indeterminatezza della rappresentazione dei fatti a sostegno della promossa azione giudiziale.
Inoltre, l'apporto testimoniale dell'unico testimone escusso si è rivelato privo di indicazioni quanto al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, perché le dichiarazioni rese sono insufficienti, lacunose.
Infatti, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, è stato sentito un teste che ha riferito esclusivamente di essere il marito di una collega di lavoro della ricorrente, e nulla ha riferito o confermato circa la ricostruzione del rapporto di lavoro di cui al ricorso. In particolare, all'udienza del 12.07.2019, il teste ha dichiarato: “Sono il marito Testimone_1
della sig.ra la quale negli anni 2007-2008 ha prestato attività lavorativa in agricoltura Parte_2 per l'azienda agricola Oriolo, ubicata in Cassano allo Jonio e mi è capitato ogni tanto di accompagnare, non soltanto mia moglie, ma anche la parte ricorrente;
non so di cosa si occupavano perché mi limitavo a lasciarla nella masseria”.
Considerata dunque lacunosa la prova del rapporto di lavoro subordinato, la domanda deve essere respinta.
Inoltre, la difesa di parte ricorrente ha rinunciato, all'udienza 8/11/2024, a sentire il secondo teste assente.
La prova testimoniale raccolta (introdotta da parte ricorrente, sulla quale incombeva l'onere probatorio) nulla dimostra in ordine all'espletamento di attività lavorativa presso la predetta azienda.
La prova dei fatti costitutivi del diritto a percepire e/o trattenere la prestazione agricola indebitamente erogata non è stata fornita, sussistendo un difetto di allegazione.
Infatti, la ricorrente ha dedotto l'esistenza di un rapporto di lavoro in agricoltura per l'anno 2007 per
51 giornate ma non ha provato l'esistenza di tale rapporto di lavoro.
Né potrebbe darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dalla parte ricorrente, tenuto conto della portata meramente indiziaria delle stesse. Si consideri, inoltre, che tali documenti (come le denunce di manodopera e le buste paga) provengono da un terzo, il presunto datore di lavoro, che
è portatore di un interesse specifico, del tutto coincidente con quello della parte ricorrente, a far emergere la regolare e valida instaurazione ed esecuzione del rapporto lavorativo in agricoltura in esame nell'anno in contesa.
Ebbene, la parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, risultando omessa la prova del dedotto rapporto lavorativo per il numero di giornate necessario.
In mancanza di tale imprescindibile prova non può ritenersi sussistente il rapporto di lavoro descritto dalla ricorrente per il numero di giornate asseritamente svolte e, conseguentemente, manca ogni presupposto per esaminare l'eventuale sussistenza del diritto a beneficiare dell'indennità di disoccupazione pretesa o a trattenere somme già percepite relative alla stessa indennità.
Né l'irripetibilità può trovare legittimazione nella disciplina di favore invocata in ricorso e contenuta negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, quest'ultimo di interpretazione autentica del primo.
Le norme richiamate, infatti, in quanto speciali, non possono che essere di stretta interpretazione (cfr.
Cass. Sent. 19908/2004). Pertanto, l'elenco delle prestazioni irripetibili, contenuto espressamente nell'art. 52, L. n. 88/1989, è da ritenersi tassativo ed in tale ambito non rientrano quelle temporanee erogabili in favore degli operai agricoli a tempo determinato.
Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento negativo dell'indebito per cui è causa. Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti.
La disposizione è applicabile nel presente giudizio, promosso anche per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni previdenziali negate e a trattenere quelle erogate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela ESPOSITO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza la domanda azionata da parte ricorrente;
- compensa integralmente le spese processuali.
Castrovillari, 3.6.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela ESPOSITO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021