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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO in OPPOSIZIONE AD ORDINANZA- INGIUNZIONE iscritta a ruolo al n. 574/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12.9.2025 e promossa
DA
e (già ), Parte_1 Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Pinza, Riccardo Pinza, Vittorio Bonetti ed elett.te dom.ti presso le caselle di posta elettronica degli Avv.ti Roberto Pinza
), Riccardo Pinza Email_1
) e Vittorio Bonetti Email_2 ( . Email_3 Appellante
CONTRO
L , con l'Avv. Roberta Sama, elett.te Controparte_3 dom.to presso Ravenna, Via de Gasperi n. 8. Appellato avverso la sentenza n. 1726/2019 emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 2.12.2019.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, in proprio e in qualità di amministratore unico Parte_1 dell'allora (oggi, a seguito di atto di fusione per incorporazione, CP_2
, nonché , co-obbligata in solido, Controparte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l' opponendosi Parte_3 all'ordinanza-ingiunzione con la quale l' aveva intimato la società al Pt_3 pagamento di sanzione amministrativa pari a € 15.021,60 per la trasgressione dell'art. 28 del Regolamento CE n. 1107/2009, sanzionato dall'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 69/2014, in considerazione dalla illegittima detenzione e commercializzazione da parte di del prodotto fitosanitario CP_2
non compreso nella lista dei prodotti autorizzati alla vendita CP_4 da parte del Ministero della Salute, e riportante, peraltro, un'etichettatura apposta
1 da difforme rispetto a quella prevista dallo stesso Ministero con Decreto CP_2 Dirigenziale del 9.7.2010, atta ad attestare la natura sperimentale del prodotto. L'ordinanza-ingiunzione de supra irrogava inoltre la sazione accessoria della revoca dell'autorizzazione per il deposito e la vendita dei Prodotti Fitosanitari n. 77 del 10.4.2012, rilasciata dal Comune di Forlì all'allora . CP_2 Impugnando tale ordinanza, il , la e la società Pt_1 CP_5 CP_2 lamentavano che fosse viziata dall'omessa notifica del verbale di contestazione al
, nonché in virtù dell'infondatezza delle contestazioni avanzate Pt_1 dall' Pt_3 Con la sentenza n. 194/2018, pubblicata in data 14.5.2018, il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione promossa dai ricorrenti, revocando il provvedimento oggetto di impugnazione e condannando l' al pagamento delle spese di lite, Pt_3 ritenendo che il fitofarmaco fosse presente presso i locali della società a scopi sperimentali, che non fosse stato oggetto di vendita al pubblico e che riportasse sull'etichetta la dicitura “prodotto sperimentale”.
-Avverso tale sentenza, l' proponeva appello domandando l'esecuzione Pt_3 dell'ordinanza n. 2212 del 26.8.2015 e la modifica della decisione del Tribunale in punto di spese legali. Questa Corte, con sentenza n. 1726/2019, pubblicata in data 2.12.2019, accoglieva l'appello proposto dall' e rigettava per l'effetto l'opposizione avanzata dal Pt_3
, dalla e dalla , condannadoli alla rifusione in favore Pt_1 CP_2 CP_5 dell'appellante delle spese processuali di entrambi i giudizi.
-Avverso tale sentenza i soli e – non provvedeva invece ad Pt_1 CP_2 avanzare impugnazione la – ricorrevano innanzi alla Corte di CP_5 Cassazione, esponendo tra i vari motivi la mancata pronuncia della Corte d'Appello in relazione alle ragioni da loro dedotte riguardanti l'asserita infondatezza dei motivi avversi, e la presunta omessa regolare notifica del verbale di contestazione al , nonché la conseguente estinzione dell'illecito e la Pt_1
“nullità/invalidità/inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione”. Con l'Ordinanza n. 2057 del 19.1.2024, la Corte di Cassazione accoglieva i primi due motivi addotti dalla e dal , ritenendo la sentenza impugnata CP_2 Pt_1 viziata in quanto del tutto mancante di pronuncia sul motivo di appello incidentale, e invitando la Corte di Appello di Bologna in diversa composizione ad accertare l'avvenuta corretta notificazione dell'ordinanza nei confronti del e della . Pt_1 CP_2
-Si costituiva quindi (già ) nel presente giudizio di riassunzione CP_1 CP_2 domandando l'accoglimento delle domande precedentemente proposte in sede di appello incidentale, e chiedendo specificatamente l'accertamento e la dichiarazione di nullità dell'impugnata ordinanza, nonché l'eventuale riduzione, in via suborìdinata, della sanzione irrogata per particolare tenuità del fatto, e la dichiarazione di inapplicabilità delle sanzioni accessorie previste dall'art. 12 del D. Lgs. n. 69/2014. Domandava invece l' la conferma della sentenza della Corte di Appello di Pt_3 Bologna, n. 1726/2019.
2 Parte
-L'impugnazione della avverso la sentenza di primo grado va accolta, pur con diverso onere motivazionale, in adempimento con il contenuto dispositivo reso dalla Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dai riassuntori e . Pt_1 CP_1 Invero, La Suprema Corte, ritenendo fondati i primi due motivi “nei termini e limiti” spiegati nella motivazione, rilevava come la sentenza di appello impugnata era viziata in quanto mancava del tutto una pronunzia sul motivo di appello incidentale, peraltro riportato in modo esaustivo dai ricorrenti, in ordine alla pretesa violazione dei dettami di cui all'articolo 14 legge 689/1981, sicchè la pronunzia veniva cassata e rinviata affinché questa Corte ad quem accertasse ” l'avvenuta notificazione nei confronti di e della . Parte_1 CP_2 E tale è il perimetro di accertamento che questa Corte di rinvio si pone ai fini del decidere sull'intera impugnazione, atteso che la verifica positiva della avvenuta corretta e legittima notificazione del verbale di accertamento anche nei confronti del comporta da parte di questo collegio la necessità processuale di dover Pt_1 scendere comunque nel merito, atteso il contenuto dei motivi riproposti sotto tale aspetto dai riassuntori.
-A) Orbene, la notifica del verbale di accertamento effettuata al dottor Pt_1 presso la sede della società deve ritenersi del tutto legittima, Controparte_6 posto che l'articolo 139 CPC permette di effettuare la notifica sia presso la residenza, che presso il domicilio o comunque presso la sede in cui il soggetto che deve ricevere l'atto ha l'ufficio o svolge la propria attività di commercio o industria. Nel nostro caso, il insiste che la notifica del verbale nei suoi confronti Pt_1 andava effettuata presso la residenza personale che lo stesso ha in Francia, discendendo da tale omissione la nullità dell'intero procedimento accertativo e sanzionatorio, dell'ordinanza ingiunzione, non solo nei suoi confronti ma travolgente anche le posizioni degli altri due che obbligati, la e la stessa CP_5 società . CP_2 Ora, pur a latere della considerazione delle funzioni apicali ricoperte dai riassumenti alla luce del combinato disposto di cui all'articolo 14 legge 689/81 e del succitato articolo 139 cpc, la notificazione è stata in realtà legittimamente effettuata presso la sede legale della di cui il dottor era CP_2 Pt_1 amministratore unico essendo il luogo dove il trasgressore esercitava regolarmente il commercio ed ha l'ufficio (cit. Cass. n.11675/2002 e n.17903/2010). Ciò per la semplice ragione che, come dato a vedere dall'avviso di ricevimento del verbale di accertamento, questo veniva notificato anche ad “ Parte_1 c/o v. F. Guarini 15” e ritirato dal “destinatario persona fisica”, come dato CP_2
a vedere dalla crocetta apposta nel relativo riquadro nella colonna” consegna del plico a domicilio”, in relazione al quale non risulta che il abbia avanzato Pt_1 querela di falso. Parte Ciò rileva a prescindere dall'ulteriore argomento avanzato dalla della inesistenza di un vulnus sostanziale del diritto di difesa degli autori dell'illecito, per essere venuti tutti questi perfettamente a conoscenza dell'atto di accertamento ed aver potuto avanzare ampiamente le proprie difese anche in sede di autotutela amministrativa, in quanto effettivamente le note difensive in merito alla contestazione ed alle sanzioni adottabili portavano la firma sempre della CP_7
[...] nella persona della , quale procuratrice della società (e co- Parte_5 obbligata in solido). La verifica che precede consente di superare l'ulteriore argomento difensivo Part subordinato della secondo cui anche in ipotesi di nullità della notifica del verbale di accertamento e contestazione effettuata nei confronti del , ciò Pt_1 non determinerebbe in ogni caso l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione Part adottata dalla ei confronti degli altri obbligati in solido, e . CP_5 CP_2
-B) Superato il motivo di rinvio, scendendo nel merito della opposizione, la prima decisione di questa Corte va interamente confermata, radicata in una pienamente condivisibile ricostruzione del fatto ed un apprezzamento del disvalore della condotta della società e dei responsabili, sia in ordine alla rilevante quantità del prodotto fitoterapico NE 20, complessivamente 200 litri, senza che le 10 taniche riportassero in etichetta gli estremi dell'autorizzazione prescritta dal Part ministero, accertato poi dalla attraverso la consultazione della banca dati del Ministero della Salute che il suddetto prodotto non era compreso tra quelli autorizzati alla vendita. Più precisamente, tale prodotto riportava un'etichettatura difforme rispetto a quella prevista dal ministero con decreto dirigenziale del 09.07.2010, come dato da Part evincere dalla documentazione fotografica depositata dalla Inoltre, tale etichettatura non poneva l'attenzione sulla circostanza che il prodotto in questione avesse natura sperimentale, ne' era presente alcun cartello, nel campo visivo del bancale su cui erano poste le taniche, indicante un divieto di utilizzo o di destinazione particolare del prodotto. Fondava l'opponente la propria difesa anche segnatamente sottolineando CP_2 le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado e ritenute di rilevanza prevalente dal primo giudice del tribunale di Forlì, che avrebbero escluso che le taniche del prodotto oggetto del verbale fossero destinate alla vendita per essere, invece, solo atte all'attività sperimentale. Conformemente e condivisibilmente a quanto ritenuto dal precedente collegio di appello, deve invece apprezzarsi che gli stessi testi comunque confermano la presenza delle taniche contenenti il prodotto oggetto di sanzioni all'interno dei locali della . CP_2 Quest'ultima, senza tema di eccezione, al momento dell'ispezione e della irrogazione della sanzione era priva dell'autorizzazione al commercio dello
, e non appare plausibile, secondo un criterio valutativo dell'uomo CP_4 comune della strada, che il prodotto sarebbe stato destinato alla sperimentazione, proprio tenuto conto della cospicua quantità rinvenuta nei locali dell'azienda appellata, pari al litri 200, ciò unitamente all'ulteriore osservazione che dalle prove sperimentali eseguite presso il centro era emerso che Parte_6 il quantitativo di prodotto utilizzato solo ai fini sperimentali era invece di gran lunga inferiore al quantitativo suddetto, così da condurre alla logica conclusione che la quantità del prodotto fosse incompatibile con la semplice attività di sperimentazione, potendo esser destinata anche alla vendita. Peraltro rilevava il primo giudice del gravame come fosse stata la stessa CP_5
a dichiarare, con valore confessorio, nella nota in data 28.7. 2015 in risposta ai chiarimenti richiesti dalla Ausl alla , la mancanza di autorizzazione in CP_2 relazione al prodotto NE 20.
4 Deve convenirsi che la valutazione effettuata dal primo giudice rimane inficiata di una certa lievtà, atteso che, condivisibilmente come rilevava il primo collegio, il primo decidente faceva riferimento non al verbale emesso all'esito dell'accertamento del 1.9. 2014, ma prendeva in esame un verbale successivo di oltre circa un anno, effettuato a seguito di ispezione in data 26.8. 2015, e certamente non ci si può limitare almeno rilievo secondo cui la documentazione prodotta dalla non avrebbe valore di fede privilegiata, atteso che, come è Pt_3 noto, l'articolo 2700 cc attribuisce all'atto pubblico efficacia di prova legale, come tale sottratta al libero apprezzamento del giudice, e la medesima efficacia è attribuibile alle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta aver ricevuto, nonché agli eventi verificatisi in sua presenza, rilevando così che nel nostro caso, gli accertamenti contenuti nel richiamato verbale n. 107 non sono stati mai censurati nel merito né nei confronti degli stessi sono state mosse censure di falsità.
-C) La statuizione che precede è assorbente e consente di superare ogni altra Part questione sollevata dalla in ordine comunque all'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di appello nei confronti della , non avendo CP_5 questa ritenuto di ricorrere in Cassazione anche per la sua posizione, come pure ogni altra questione Sulla validità dell'obbligazione in capo agli obbligati in solido.
-D) Parimenti non devono spendersi particolari argomenti in ordine alla assoluta infondatezza degli altri motivi di appello incidentale riproposti, relativi alla eccezioni inerente la mancanza di competenza della e/o della Controparte_3 direzione UOC Servizi Giuridici per la direzione aziendale contenzioso del lavoro e normativa privacy, ad adottare il provvedimento impugnato, atteso che è pacifico che la nell'esercizio delle proprie competenze Parte_7 Cont normative, ha attribuito in capo alle aziende la funzione di autorità competente all'emanazione delle sanzioni amministrative precedentemente posta in capo ai sindaci. Inoltre, non vi è alcun eccesso di potere o violazione di norma nell'aver declinato l'applicazione dell'ipotesi attenuata inerente ai casi di particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 2 c. 1 dec. Leg.vo 69/2014, proprio per le circostanze evidenziate in punto di fatto ed in relazione al merito di cui al precedente punto di motivazione, relativamente alla mancanza di autorizzazione e al cospicuo quantitativo del prodotto non autorizzato. Analogamente rimane corretta l'applicazione della sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione numero 77/2012 rilasciata alla società dal Comune di Forlì, rimanendo pienamente valida l'obbligazione dell'obbligato in solido sia per quanto concerne la sanzione principale, sia per quanto concerne quella accessoria.
-Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre quelle di Cassazione, che ha visto vittoriosa la ed il vanno compensate CP_2 Pt_1 atteso l'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'Appello n. 574/2024 R.G. proposta da e nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
[...] , avverso la sentenza , e depositata , ogni altra istanza Controparte_8 ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: A) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in Controparte_3 riforma della sentenza impugnata di primo grado resa dal Tribunale di Forlì, rigetta l'opposizione proposta da e CP_2 Parte_1 Parte_5 avverso l'ordinanza ingiunzione n.2212 del 26.8.15, confermando
[...] integralmente detta ordinanza;
B) condanna i riassuntori al pagamento delle spese del doppio grado che liquida per il primo in €5.077,00 e per il secondo, comprensivo di appello e presente riassunzione in €5.809,00, oltre accessori come per legge;
spese del giudizio di Cassazione interamente compensate. Così deciso in Bologna il 12/9/25.
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)
6
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO in OPPOSIZIONE AD ORDINANZA- INGIUNZIONE iscritta a ruolo al n. 574/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12.9.2025 e promossa
DA
e (già ), Parte_1 Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Pinza, Riccardo Pinza, Vittorio Bonetti ed elett.te dom.ti presso le caselle di posta elettronica degli Avv.ti Roberto Pinza
), Riccardo Pinza Email_1
) e Vittorio Bonetti Email_2 ( . Email_3 Appellante
CONTRO
L , con l'Avv. Roberta Sama, elett.te Controparte_3 dom.to presso Ravenna, Via de Gasperi n. 8. Appellato avverso la sentenza n. 1726/2019 emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 2.12.2019.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, in proprio e in qualità di amministratore unico Parte_1 dell'allora (oggi, a seguito di atto di fusione per incorporazione, CP_2
, nonché , co-obbligata in solido, Controparte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l' opponendosi Parte_3 all'ordinanza-ingiunzione con la quale l' aveva intimato la società al Pt_3 pagamento di sanzione amministrativa pari a € 15.021,60 per la trasgressione dell'art. 28 del Regolamento CE n. 1107/2009, sanzionato dall'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 69/2014, in considerazione dalla illegittima detenzione e commercializzazione da parte di del prodotto fitosanitario CP_2
non compreso nella lista dei prodotti autorizzati alla vendita CP_4 da parte del Ministero della Salute, e riportante, peraltro, un'etichettatura apposta
1 da difforme rispetto a quella prevista dallo stesso Ministero con Decreto CP_2 Dirigenziale del 9.7.2010, atta ad attestare la natura sperimentale del prodotto. L'ordinanza-ingiunzione de supra irrogava inoltre la sazione accessoria della revoca dell'autorizzazione per il deposito e la vendita dei Prodotti Fitosanitari n. 77 del 10.4.2012, rilasciata dal Comune di Forlì all'allora . CP_2 Impugnando tale ordinanza, il , la e la società Pt_1 CP_5 CP_2 lamentavano che fosse viziata dall'omessa notifica del verbale di contestazione al
, nonché in virtù dell'infondatezza delle contestazioni avanzate Pt_1 dall' Pt_3 Con la sentenza n. 194/2018, pubblicata in data 14.5.2018, il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione promossa dai ricorrenti, revocando il provvedimento oggetto di impugnazione e condannando l' al pagamento delle spese di lite, Pt_3 ritenendo che il fitofarmaco fosse presente presso i locali della società a scopi sperimentali, che non fosse stato oggetto di vendita al pubblico e che riportasse sull'etichetta la dicitura “prodotto sperimentale”.
-Avverso tale sentenza, l' proponeva appello domandando l'esecuzione Pt_3 dell'ordinanza n. 2212 del 26.8.2015 e la modifica della decisione del Tribunale in punto di spese legali. Questa Corte, con sentenza n. 1726/2019, pubblicata in data 2.12.2019, accoglieva l'appello proposto dall' e rigettava per l'effetto l'opposizione avanzata dal Pt_3
, dalla e dalla , condannadoli alla rifusione in favore Pt_1 CP_2 CP_5 dell'appellante delle spese processuali di entrambi i giudizi.
-Avverso tale sentenza i soli e – non provvedeva invece ad Pt_1 CP_2 avanzare impugnazione la – ricorrevano innanzi alla Corte di CP_5 Cassazione, esponendo tra i vari motivi la mancata pronuncia della Corte d'Appello in relazione alle ragioni da loro dedotte riguardanti l'asserita infondatezza dei motivi avversi, e la presunta omessa regolare notifica del verbale di contestazione al , nonché la conseguente estinzione dell'illecito e la Pt_1
“nullità/invalidità/inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione”. Con l'Ordinanza n. 2057 del 19.1.2024, la Corte di Cassazione accoglieva i primi due motivi addotti dalla e dal , ritenendo la sentenza impugnata CP_2 Pt_1 viziata in quanto del tutto mancante di pronuncia sul motivo di appello incidentale, e invitando la Corte di Appello di Bologna in diversa composizione ad accertare l'avvenuta corretta notificazione dell'ordinanza nei confronti del e della . Pt_1 CP_2
-Si costituiva quindi (già ) nel presente giudizio di riassunzione CP_1 CP_2 domandando l'accoglimento delle domande precedentemente proposte in sede di appello incidentale, e chiedendo specificatamente l'accertamento e la dichiarazione di nullità dell'impugnata ordinanza, nonché l'eventuale riduzione, in via suborìdinata, della sanzione irrogata per particolare tenuità del fatto, e la dichiarazione di inapplicabilità delle sanzioni accessorie previste dall'art. 12 del D. Lgs. n. 69/2014. Domandava invece l' la conferma della sentenza della Corte di Appello di Pt_3 Bologna, n. 1726/2019.
2 Parte
-L'impugnazione della avverso la sentenza di primo grado va accolta, pur con diverso onere motivazionale, in adempimento con il contenuto dispositivo reso dalla Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dai riassuntori e . Pt_1 CP_1 Invero, La Suprema Corte, ritenendo fondati i primi due motivi “nei termini e limiti” spiegati nella motivazione, rilevava come la sentenza di appello impugnata era viziata in quanto mancava del tutto una pronunzia sul motivo di appello incidentale, peraltro riportato in modo esaustivo dai ricorrenti, in ordine alla pretesa violazione dei dettami di cui all'articolo 14 legge 689/1981, sicchè la pronunzia veniva cassata e rinviata affinché questa Corte ad quem accertasse ” l'avvenuta notificazione nei confronti di e della . Parte_1 CP_2 E tale è il perimetro di accertamento che questa Corte di rinvio si pone ai fini del decidere sull'intera impugnazione, atteso che la verifica positiva della avvenuta corretta e legittima notificazione del verbale di accertamento anche nei confronti del comporta da parte di questo collegio la necessità processuale di dover Pt_1 scendere comunque nel merito, atteso il contenuto dei motivi riproposti sotto tale aspetto dai riassuntori.
-A) Orbene, la notifica del verbale di accertamento effettuata al dottor Pt_1 presso la sede della società deve ritenersi del tutto legittima, Controparte_6 posto che l'articolo 139 CPC permette di effettuare la notifica sia presso la residenza, che presso il domicilio o comunque presso la sede in cui il soggetto che deve ricevere l'atto ha l'ufficio o svolge la propria attività di commercio o industria. Nel nostro caso, il insiste che la notifica del verbale nei suoi confronti Pt_1 andava effettuata presso la residenza personale che lo stesso ha in Francia, discendendo da tale omissione la nullità dell'intero procedimento accertativo e sanzionatorio, dell'ordinanza ingiunzione, non solo nei suoi confronti ma travolgente anche le posizioni degli altri due che obbligati, la e la stessa CP_5 società . CP_2 Ora, pur a latere della considerazione delle funzioni apicali ricoperte dai riassumenti alla luce del combinato disposto di cui all'articolo 14 legge 689/81 e del succitato articolo 139 cpc, la notificazione è stata in realtà legittimamente effettuata presso la sede legale della di cui il dottor era CP_2 Pt_1 amministratore unico essendo il luogo dove il trasgressore esercitava regolarmente il commercio ed ha l'ufficio (cit. Cass. n.11675/2002 e n.17903/2010). Ciò per la semplice ragione che, come dato a vedere dall'avviso di ricevimento del verbale di accertamento, questo veniva notificato anche ad “ Parte_1 c/o v. F. Guarini 15” e ritirato dal “destinatario persona fisica”, come dato CP_2
a vedere dalla crocetta apposta nel relativo riquadro nella colonna” consegna del plico a domicilio”, in relazione al quale non risulta che il abbia avanzato Pt_1 querela di falso. Parte Ciò rileva a prescindere dall'ulteriore argomento avanzato dalla della inesistenza di un vulnus sostanziale del diritto di difesa degli autori dell'illecito, per essere venuti tutti questi perfettamente a conoscenza dell'atto di accertamento ed aver potuto avanzare ampiamente le proprie difese anche in sede di autotutela amministrativa, in quanto effettivamente le note difensive in merito alla contestazione ed alle sanzioni adottabili portavano la firma sempre della CP_7
[...] nella persona della , quale procuratrice della società (e co- Parte_5 obbligata in solido). La verifica che precede consente di superare l'ulteriore argomento difensivo Part subordinato della secondo cui anche in ipotesi di nullità della notifica del verbale di accertamento e contestazione effettuata nei confronti del , ciò Pt_1 non determinerebbe in ogni caso l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione Part adottata dalla ei confronti degli altri obbligati in solido, e . CP_5 CP_2
-B) Superato il motivo di rinvio, scendendo nel merito della opposizione, la prima decisione di questa Corte va interamente confermata, radicata in una pienamente condivisibile ricostruzione del fatto ed un apprezzamento del disvalore della condotta della società e dei responsabili, sia in ordine alla rilevante quantità del prodotto fitoterapico NE 20, complessivamente 200 litri, senza che le 10 taniche riportassero in etichetta gli estremi dell'autorizzazione prescritta dal Part ministero, accertato poi dalla attraverso la consultazione della banca dati del Ministero della Salute che il suddetto prodotto non era compreso tra quelli autorizzati alla vendita. Più precisamente, tale prodotto riportava un'etichettatura difforme rispetto a quella prevista dal ministero con decreto dirigenziale del 09.07.2010, come dato da Part evincere dalla documentazione fotografica depositata dalla Inoltre, tale etichettatura non poneva l'attenzione sulla circostanza che il prodotto in questione avesse natura sperimentale, ne' era presente alcun cartello, nel campo visivo del bancale su cui erano poste le taniche, indicante un divieto di utilizzo o di destinazione particolare del prodotto. Fondava l'opponente la propria difesa anche segnatamente sottolineando CP_2 le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado e ritenute di rilevanza prevalente dal primo giudice del tribunale di Forlì, che avrebbero escluso che le taniche del prodotto oggetto del verbale fossero destinate alla vendita per essere, invece, solo atte all'attività sperimentale. Conformemente e condivisibilmente a quanto ritenuto dal precedente collegio di appello, deve invece apprezzarsi che gli stessi testi comunque confermano la presenza delle taniche contenenti il prodotto oggetto di sanzioni all'interno dei locali della . CP_2 Quest'ultima, senza tema di eccezione, al momento dell'ispezione e della irrogazione della sanzione era priva dell'autorizzazione al commercio dello
, e non appare plausibile, secondo un criterio valutativo dell'uomo CP_4 comune della strada, che il prodotto sarebbe stato destinato alla sperimentazione, proprio tenuto conto della cospicua quantità rinvenuta nei locali dell'azienda appellata, pari al litri 200, ciò unitamente all'ulteriore osservazione che dalle prove sperimentali eseguite presso il centro era emerso che Parte_6 il quantitativo di prodotto utilizzato solo ai fini sperimentali era invece di gran lunga inferiore al quantitativo suddetto, così da condurre alla logica conclusione che la quantità del prodotto fosse incompatibile con la semplice attività di sperimentazione, potendo esser destinata anche alla vendita. Peraltro rilevava il primo giudice del gravame come fosse stata la stessa CP_5
a dichiarare, con valore confessorio, nella nota in data 28.7. 2015 in risposta ai chiarimenti richiesti dalla Ausl alla , la mancanza di autorizzazione in CP_2 relazione al prodotto NE 20.
4 Deve convenirsi che la valutazione effettuata dal primo giudice rimane inficiata di una certa lievtà, atteso che, condivisibilmente come rilevava il primo collegio, il primo decidente faceva riferimento non al verbale emesso all'esito dell'accertamento del 1.9. 2014, ma prendeva in esame un verbale successivo di oltre circa un anno, effettuato a seguito di ispezione in data 26.8. 2015, e certamente non ci si può limitare almeno rilievo secondo cui la documentazione prodotta dalla non avrebbe valore di fede privilegiata, atteso che, come è Pt_3 noto, l'articolo 2700 cc attribuisce all'atto pubblico efficacia di prova legale, come tale sottratta al libero apprezzamento del giudice, e la medesima efficacia è attribuibile alle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta aver ricevuto, nonché agli eventi verificatisi in sua presenza, rilevando così che nel nostro caso, gli accertamenti contenuti nel richiamato verbale n. 107 non sono stati mai censurati nel merito né nei confronti degli stessi sono state mosse censure di falsità.
-C) La statuizione che precede è assorbente e consente di superare ogni altra Part questione sollevata dalla in ordine comunque all'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di appello nei confronti della , non avendo CP_5 questa ritenuto di ricorrere in Cassazione anche per la sua posizione, come pure ogni altra questione Sulla validità dell'obbligazione in capo agli obbligati in solido.
-D) Parimenti non devono spendersi particolari argomenti in ordine alla assoluta infondatezza degli altri motivi di appello incidentale riproposti, relativi alla eccezioni inerente la mancanza di competenza della e/o della Controparte_3 direzione UOC Servizi Giuridici per la direzione aziendale contenzioso del lavoro e normativa privacy, ad adottare il provvedimento impugnato, atteso che è pacifico che la nell'esercizio delle proprie competenze Parte_7 Cont normative, ha attribuito in capo alle aziende la funzione di autorità competente all'emanazione delle sanzioni amministrative precedentemente posta in capo ai sindaci. Inoltre, non vi è alcun eccesso di potere o violazione di norma nell'aver declinato l'applicazione dell'ipotesi attenuata inerente ai casi di particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 2 c. 1 dec. Leg.vo 69/2014, proprio per le circostanze evidenziate in punto di fatto ed in relazione al merito di cui al precedente punto di motivazione, relativamente alla mancanza di autorizzazione e al cospicuo quantitativo del prodotto non autorizzato. Analogamente rimane corretta l'applicazione della sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione numero 77/2012 rilasciata alla società dal Comune di Forlì, rimanendo pienamente valida l'obbligazione dell'obbligato in solido sia per quanto concerne la sanzione principale, sia per quanto concerne quella accessoria.
-Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre quelle di Cassazione, che ha visto vittoriosa la ed il vanno compensate CP_2 Pt_1 atteso l'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'Appello n. 574/2024 R.G. proposta da e nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
[...] , avverso la sentenza , e depositata , ogni altra istanza Controparte_8 ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: A) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in Controparte_3 riforma della sentenza impugnata di primo grado resa dal Tribunale di Forlì, rigetta l'opposizione proposta da e CP_2 Parte_1 Parte_5 avverso l'ordinanza ingiunzione n.2212 del 26.8.15, confermando
[...] integralmente detta ordinanza;
B) condanna i riassuntori al pagamento delle spese del doppio grado che liquida per il primo in €5.077,00 e per il secondo, comprensivo di appello e presente riassunzione in €5.809,00, oltre accessori come per legge;
spese del giudizio di Cassazione interamente compensate. Così deciso in Bologna il 12/9/25.
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)
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