Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1755/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott. Giordano Avallone – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Simone Straface;
Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'assistenza e difesa dall'Avv. Controparte_1
Mirella Arlotta;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.6.2021 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, premesso CP_2 che l'istituto previdenziale con note versate in atti e datate 21.1.2020 comunicava la revoca delle indennità di disoccupazione agricola N. 2017734600643 (anno 2016) e N.2018772002471 (anno
2017) a seguito di accertamenti ispettivi con conseguente totale cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura (notificata con elenco di variazione 3 elenco anno 2019 var-dal 15/12/2019 al 31.12.2019), chiedeva, previo annullamento dei provvedimenti adottati dall' di ripetizione delle identità di CP_2 disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017, di “Accertare che la ricorrente, negli anni di cui in narrativa, ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della menzionata azienda agricola (ditta GUIDO GIULIANA LIDIA) e per l'effetto annullare i provvedimenti di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli e di ripetizione indebito impugnati ovvero dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per i periodi relativi le annualità 2016 e 2017, statuendo altresì che nulla deve essere corrisposto all' , avendo ella CP_2
prestato regolare attività lavorativa nei periodi di causa indicati. CP_ Costituitasi la parte resistente in via preliminare, eccepiva la inammissibilità della promossa azione giudiziale per decadenza ex art. 22, comma 1, D.L. n. 7/1970, convertito con modificazioni nella L. n. 83/1970.
All'odierna udienza la controversia viene decisa, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
***
Si osserva che l'odierna domanda deve essere qualificata come di accertamento negativo del diritto dell' alla ripetizione di somme già corrisposte (nella specie, a titolo di indennità di CP_2
disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017) sul presupposto del carattere indebito del pagamento effettuato;
a tali rilievi consegue l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall'istituto in quanto parte ricorrente non chiede una prestazione previdenziale ma reagisce ad una pretesa restitutoria dell'istituto.
Il ricorso è, tuttavia, inammissibile essendo parte ricorrente incorsa in decadenza per omessa impugnazione del provvedimento di cancellazione, per come eccepito dall' (decadenza CP_2 rilevabile anche d'ufficio; cfr. Cass. sent. n. 9622/2015). Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n.
7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133 - è stato in seguito ripristinato (a far data dal 6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L.
n. 111/2011. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973” (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813).
A tale orientamento è stata, da ultimo, data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970, ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942;
Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass.,
5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
- sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa
Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del
1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n. 18528).
È altresì noto che l'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, prevedendo, in particolare, la notifica degli stessi mediante pubblicazione, avente valore ad ogni effetto di legge, sul sito internet dell' . CP_1
Ora, nel caso di specie, l' resistente ha documentato (vedi all. fasc. ) la cancellazione CP_1 CP_2
(totale) della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità qui di interesse a seguito degli accertamenti ispettivi (vedi verbali in atti) dai quali è emersa la fittizietà del suo rapporto di lavoro. La cancellazione della ricorrente, nello specifico, è stata notificata alla ricorrente con pubblicazione telematica in data 31.12.2019 (cfr. fasc. ), a nulla rilevando le successive CP_2
comunicazioni ai fini del computo del termine di decadenza.
Non risulta che nei 120 successivi giorni al momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione dagli elenchi sia stata proposta azione giudiziaria contro detta cancellazione e l'omessa impugnazione della cancellazione determina la irretrattabilità del provvedimento dell' e, per CP_1
l'effetto, l'incontestabilità dell'indebito previdenziale in ragione dell'accertata insussistenza del requisito contributivo. Ed invero, non vi è prova che parte ricorrente abbia proposto tempestiva azione giudiziaria avverso la predetta cancellazione. Peraltro, parte ricorrente ha prodotto in atti anche la prova dell'avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi avverso la reiezione delle due distinte domande, ma la proposizione del ricorso è tardiva rispetto alla pubblicazione (quest'ultima è, come detto, del 31.12.2019, mentre i ricorsi amministrativi sono stati proposti in data 10.3.2020, ben oltre il termine di 30 giorni previsto).
Del resto, la proposizione di un ricorso amministrativo tardivo giammai potrebbe spostare il dies a quo della decadenza, così come rimarcato dalla S.C. con la sent. n.12809/2011 con la quale i giudici di legittimità hanno chiarito che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Ed allora, posto che in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. Con modif. in l. n. 83 del 1970 (cfr. Cass. N. 6229/2019), la pretesa restitutoria dell' si rivela fondata. CP_2
Sul punto, pare opportuno segnalare che la Corte d'Appello di Catanzaro si è espressa negli stessi termini (sent. 620/2023), evidenziando che: “… Tanto consente di apprezzare … le conseguenze ostative che, in merito al riconoscimento del credito controverso, derivano dalla perdita, in capo all'odierna appellata, del requisito di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli.
8. Della perdita di tale requisito non può più farsi questione, stante l'intervenuta decadenza che, con incensurata statuizione, il tribunale ha dichiarato e dalla quale – si noti – l' fa discendere nelle CP_2 conclusioni del suo atto di appello (“conseguentemente”) proprio il rigetto della domanda di prestazione”.
La decadenza che ha precluso l'accoglimento della domanda (di fatto di reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli) comporta, invero, anche la perdita in parte dello status di lavoratore agricolo, senza il quale non si giustifica l'ammissione della ricorrente alla provvidenza economica della cui restituzione si controverte. Ed invero, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n.
15147/2007).
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003). 10. La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo. 11. In senso contrario non varrebbe sostenere che il giudice può disapplicare
l'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli allorché accerti – come ha fatto il tribunale –
l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, perché tale principio non contraddice
l'esigenza che della cancellazione si faccia questione, comunque, nel termine decadenziale che il tribunale ha verificato scaduto. D'altronde, opinare diversamente e ammettere che il giudice possa in ogni caso entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che il relativo termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla.”.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Ragioni di equità inducono a ritenere corretto compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 14 maggio 2025
Il GIUDICE del LAVORO
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi – Funzionario
Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021