Ordinanza cautelare 24 gennaio 2019
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2023
N. 01542/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02221/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2221 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno-Questura di Milano, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1, nonché con domicilio Pec come in atti;
per l’annullamento
- del Decreto cat. 11A/74755/2014 emanato dal Questore della Provincia di Milano in data 16.04.2018 e notificato alla ricorrente in pari data, portante la revoca della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato Bar -OMISSIS-, con insegna Bar -OMISSIS-, sito in Milano, Via Neera n. 22;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione con il provvedimento testé richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con Decreto cat. 11A/74755/2014 datato 16 aprile 2018 e notificato in pari data la Questura di Milano ha revocato ai sensi dell’art. 100 TULPS la licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato Bar -OMISSIS- con insegna Bar -OMISSIS- sito in Milano, Via Neera n. 22 di cui è titolare -OMISSIS- -OMISSIS-, odierna ricorrente.
Il provvedimento trova fondamento nell’esistenza di numerosi provvedimenti di sospensione dell’attività adottati tra il 2014 e il 2017, nonché nelle circostanze accertate durante svariati controlli di polizia eseguiti presso l’esercizio in questione.
Nello specifico:
- In data 9.12.2017, alle ore 1.47, un equipaggio delle volanti, nel transitare in via Neera, accortosi di un uomo che tentava di fuggire dall’uscita secondaria del bar riuscivano a fermarlo; gli operanti, poi, accertato che l’avventore era persona destinataria di un ordine di carcerazione, lo traevano in arresto; in tale circostanza, la titolare proferiva insulti nei confronti degli agenti intervenuti.
- In data 10.12.2017, alle ore 22.40, gli agenti nel corso di un controllo all’interno dell’esercizio, identificavano cinque avventori con precedenti che frugavano in un cestino della spazzatura dove successivamente rinvenivano un frammento di hashish e un involucro contenente, cocaina; gli operanti, inoltre, trovavano occultati sotto ad un tavolo diciassette involucri contenenti residui di stupefacente; infine, nella medesima circostanza, il personale di polizia accompagnava in Questura ai fini dell’identificazione quattro cittadini stranieri sprovvisti di documenti.
- In data 13.12.2017, alle ore 1.30, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale effettuava un controllo a locale, ma all’approssimarsi degli agenti allo stesso, numerosi avventori che stazionavano all’ingresso si davano alla fuga; gli operanti riuscivano dunque a fermare un avventore con molti precedenti anche per reati inerenti agli stupefacenti. L’uomo fermato, irregolare sul territorio nazionale, veniva trovato in possesso di gr. 0,3 di cocaina, occultata all’interno delle scarpe, e, pertanto, veniva indagato per il reato di cui all’art. 73 del D.PR. n. 309/90.
- In data 12.1.2018, alle ore 1.20, gli agenti nel corso del servizio di prevenzione si avvedevano della presenza all’interno dell’esercizio di numerosi individui a loro noti come autori di reati inerenti’ allo spaccio di stupefacenti e contro il patrimonio; durante il controllo degli avventori, uno di loro si dava alla fuga e gettava sotto un’auto un sacchetti bianco prima di essere fermato dagli agenti, nei cui confronti si avventava spintonandoli, cercando di colpirli con pugni e calci, opponendo una forte resistenza. L’equipaggio ripercorreva a ritroso il tragitto fatto dal fermato e recuperava, sotto l’autovettura anzidetta, un sacchetto contenente un ingente quantitativo di hashish, suddiviso. in sette pezzi, per un peso totale di gr. 100,4. Lo spacciatore, trovato in possesso di una notevole somma di denaro, veniva posto in arresto per rispondere del reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990;
- In data 17.2.2018, alle ore 23.45 gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale svolgevano un controllo agli avventori, durante il quale venivano identificate due persone, con precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro la persona.
- In data 20.3.2018, alle ore 21.40, venivano identificati cinque avventori, tra cui quattro con vari precedenti di polizia; una persona in particolare, risultava sottoposta all’affidamento in prova ai servizi sociali;
- In data 31.3.2018, alle ore 21.00, venivano identificati all’interno del locale otto avventori, di cui tre con numerosi precedenti penali e di polizia (due risultavano destinatari di ordini del Questore ad uscire dal territorio nazionale e un terzo affidato in prova ai servizi sociali); uno dei due accompagnati in Questura, si mostrava violento e intollerante verso gli agenti, insultandoli pesantemente; vista l’aggressività dei due fermati veniva richiesto l’intervento di altre volanti e visto il comportamento violento e minaccioso di uno di loro si faceva ricorso all’utilizzo delle manette di sicurezza al fine di bloccarlo; nella circostanza, gli agenti venivano avvicinati da cittadini residenti nelle adiacenze del bar, i quali lamentavano l’abituale presenza di persone che bivaccano nei pressi dello stesso, sporcano la sede stradale anche cocci di bottiglie di alcolici e creano disturbo alla quiete pubblica.
Per quanto sopra esposto l’Amministrazione ha ritenuto che il locale sopracitato costituisca una fonte di pericolo per l’ordine pubblico in quanto frequentato “da persone pregiudicate e pericolose, gravate soprattutto da reati in materia di stupefacenti”.
2) Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 L. 241/90 nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione.
Nello specifico, la difesa lamenta che i sopralluoghi degli agenti di polizia richiamati nel provvedimento sarebbero avvenuti in un lasso temporale esiguo (tre mesi) ove paragonato ai quattro anni di gestione dell’esercizio commerciale da parte della ricorrente, non sufficiente per rappresentare una situazione corrispondente alla realtà.
Inoltre, la ricorrente sostiene che i pericoli per la sicurezza pubblica non sarebbero connessi al bar da lei condotto, ma alle condizioni del quartiere in cui esso è ubicato e che non possa a lei imputarsi alcuna responsabilità.
Infine, il decreto di revoca della licenza non sarebbe sufficientemente motivato in ordine alla frequenza degli individui identificati in prossimità del bar durante i controlli nella qualità proprio di avventori del “Bar -OMISSIS-”.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, si precisa che:
- il provvedimento di cui all’art. 100 TULPS, espressivo di un potere ampiamente discrezionale, è volto a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica e può essere legittimamente adottato dalla p.a. quando, indipendentemente da una personale responsabilità del titolare, il locale oggetto della licenza sia teatro di fatti che pongono in pericolo tali beni giuridici (cfr. ex multis Consiglio di Stato, III, 31 luglio 2018, n. 4728; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 09/08/2022, (ud. 23/06/2022, dep. 09/08/2022), n.1912);
- in particolare, è stato sottolineato che la finalità perseguita dall’art. 100, T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, avendo riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 4728/2018);
- la stessa giurisprudenza ha evidenziato che la misura della sospensione della licenza di esercizio risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall’altro sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, non necessitando quindi di specificata e aggravata motivazione (Tar Milano, I, 2 aprile 2014, n. 857);
- è stato inoltre affermato che la sospensione e la revoca della licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico può essere disposta, ex art. 100 del R.D. n. 773/1931, non solo nel caso in cui, in tali luoghi, si verifichino tumulti o gravi disordini, ma anche qualora gli stessi siano ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico (Tar Trieste, I, 17 settembre 2019, n. 382);
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie il provvedimento di revoca è adeguatamente motivato con riguardo ai presupposti che ne giustificano l’adozione, tenuto conto delle circostanze accertate dai controlli di polizia eseguiti presso l’esercizio in questione.
In particolare, in occasione di ripetuti sopralluoghi eseguiti dalle Forze dell’ordine si è potuto accertare, in primo luogo, che il locale è abitualmente frequentato da persone pregiudicate; ciò emerge non solo dai controlli eseguiti nel trimestre gennaio – marzo 2018, ma anche dalla circostanza che, nonostante i precedenti provvedimenti di sospensione adottati tra il 2014 e il 2017 il locale abbia continuato ad essere un luogo di ritrovo di delinquenti e spacciatori.
Pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, la decisione dell’Amministrazione non si fonda unicamente sull’attività di monitoraggio compiuto in un trimestre, ma prende in considerazione un lasso temporale molto più lungo.
Risulta poi infondata la tesi per cui il provvedimento sarebbe illegittimo perché non terrebbe conto del fatto che il pericolo per la sicurezza pubblica deriverebbe in sé dalle condizioni del quartiere in cui è collocato l’esercizio commerciale oggetto del provvedimento di revoca.
Per un verso, infatti, la ricorrente non ha offerto prova alcuna in ordine alle presunte condizioni di particolare degrado in cui verserebbe l’area in cui è collocato l’esercizio oggetto del provvedimento impugnato.
Per altro verso, dagli atti di causa risulta che, in tale zona, proprio il “Bar -OMISSIS-” (e non ogni altra attività presente nell’area) era diventato il punto di ritrovo per soggetti pregiudicati e spacciatori.
Inoltre, è indubbio che gli individui menzionati nel decreto debbano essere considerati avventori del locale.
Invero, nei verbali viene specificato che trattasi di soggetti identificati all’interno del locale che in alcuni casi si davano alla fuga e venivano fermati in prossimità dello stesso.
Peraltro, proprio all’interno del bar gestito dalla ricorrente venivano rivenuti occultati sotto ad un tavolo diciassette involucri contenenti residui di stupefacente nonché un frammento di hashish e un involucro contenente, cocaina.
E ancora, è irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento in esame l’assenza (o meno) di responsabilità del gestore in ordine alla tipologia di avventori abitualmente presenti nel proprio locale, attesa la finalità meramente dissuasiva - e non sanzionatoria - della misura in questione come sopra riportato in premessa.
Per quanto sopra esposto le determinazioni cui è giunta l’Amministrazione col provvedimento sopra citato si appalesano prive dei vizi lamentati.
3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando
1) respinge il ricorso come in epigrafe proposto;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.