TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SAERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7529/2024
Promossa da
, rapp.to e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato Parte_1 ed allegata al presente atto, dall'avv. VA D'Elia e presso il cui studio elett.te domicilia sito in VA dè TI , alla via Ragone, 57,
-opponente-
Contro
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva Controparte_1 con domanda riconvenzionale, dall'avv. Gerardo Pisapia e presso il cui studio elett.te domicilia sito in VA dè TI, al Corso Umberto I, 250,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto in giuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 08/10/2024 il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1479/24 - r.g. n. 6176/24, reso dal
Tribunale di Salerno in data 06/08/2024 con il quale veniva ingiunto al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di € 1.800,00 oltre interessi e spese Controparte_1
di procedura per omesso pagamento di canoni di locazione.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare, eccepiva la improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione, nel merito deduceva che il pagina 1 di 4 canone di locazione veniva contrattualmente fissato in £ 450.000 mensili con previsione “dell'aggiornamento periodico ex lege” tuttavia, sebbene in contratto fosse previsto l'adeguamento ISTAT tale adeguamento non è automatico ma occorre la richiesta del proprietario pertanto, avendo provveduto al pagamento di un canone mensile di € 300,00 anzichè € 232,40 lo stesso è creditore dell'opposta della somma di € 8.112,00, ultimi dieci anni, avanzando, pertanto, richiesta di compensazione tra l'importo ingiunto e il proprio credito, tanto esposto ricorreva innanzi all'intestato
Tribunale per ivi sentir, previa fissazione dell'udienza di comparizione, in via pregiudiziale, dichiarare la inammissibilità e improcedibilità della domanda per mancata proposizione della mediazione, nel merito per l'annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo in virtù della spiegata domanda di accertamento di credito per la somma di € 8.112,00 e della conseguente compensazione con la somma ingiunta, in via riconvenzionale condannare l'opposta al pagamento della somma di € 6.312,00, quale credito residuo ulteriore rispetto a quello portato in compensazione, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 28/02/2025 si costituiva la sig.ra Controparte_1
che, in via preliminare, eccepiva la tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, quanto alla eccezione dell'omesso esperimento della mediazione deduceva che tale obbligo sussiste solo in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ma non nel momento della presentazione del ricorso, nel merito deduceva che la somma di € 300,00 mensili, che l'opponente ha corrisposto dal 2014, prima al sig.
VA e poi alla figlia , a titolo di canoni di locazione è stata bonariamente e CP_1
spontaneamente concordata tra le parti che, inoltre, l'opponente, oltre a non corrispondere la somma di € 1.800,00 per i canoni non corrisposti non ha neppure corrisposto gli ulteriori importi mensili dovuti a titolo di detenzione sine titulo, tanto esposto concludeva per il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, condannare l'opponente al pagamento dell'ulteriore importo per il periodo successivo all'emissione del provvedimento monitorio a seguito di intimazione sfratto quindi € 2.100,00, in via subordinata e parimenti riconvenzionale, condannare l'opponente al risarcimento dei danni per il mancato spontaneo rilascio dell'immobile, della detenzione sine titulo per il periodo successivo all'emissione dell'ordinanza di convalida della mancata possibilità della proprietaria ad esercitare il proprio diritto di ispezione e soprattutto di alienare l'immobile a terzi quantificato in pagina 2 di 4 € 2.100,00 oltre interessi, o quella maggiore o minore somma che si vorrà tenere di giustizia, con vittoria di spese di giudizio e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 13/03/2025 e depositate in data
12/03/2025 il difensore dell'opponente, resosi conto della tardiva iscrizione a ruolo dell'opposizione e condividendo le eccezioni sollevate da parte opposta avanzava richiesta di riserva della causa in decisione con compensazione delle spese.
Il procedimento veniva rinviato per la discussione alla udienza del 05/06/2025 con termine per deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività di iscrizione a ruolo del ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Ebbene, tale eccezione è fondata e va accolta con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, dagli atti emerge che il decreto ingiuntivo è stato reso dal Tribunale di
Salerno in data 06/08/2024, notificato all'opponente in data 21/08/2024, data dalla quale inizia a decorrere il termine perentorio di giorni quaranta per la eventuale opposizione.
Rilevato che il proposto ricorso in opposizione veniva depositato in data 08/10/2024, quindi oltre il termine di gg. quaranta, ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta da parte opponente perché tardiva, come riconosciuto anche dalla stessa parte, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Avendo esaminato solo una eccezione preliminare si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7529/2024 r.g. tra – opponente- e Parte_1 [...]
– opposta- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita CP_1
così provvede:
pagina 3 di 4 1) Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1479/24, r.g. n. 6176/24 reso dal Tribunale di Salerno in data
06/08/2024;
2) Compensa tra le parti le spese di lite
Salerno, 05/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SAERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7529/2024
Promossa da
, rapp.to e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato Parte_1 ed allegata al presente atto, dall'avv. VA D'Elia e presso il cui studio elett.te domicilia sito in VA dè TI , alla via Ragone, 57,
-opponente-
Contro
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva Controparte_1 con domanda riconvenzionale, dall'avv. Gerardo Pisapia e presso il cui studio elett.te domicilia sito in VA dè TI, al Corso Umberto I, 250,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto in giuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 08/10/2024 il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1479/24 - r.g. n. 6176/24, reso dal
Tribunale di Salerno in data 06/08/2024 con il quale veniva ingiunto al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di € 1.800,00 oltre interessi e spese Controparte_1
di procedura per omesso pagamento di canoni di locazione.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare, eccepiva la improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione, nel merito deduceva che il pagina 1 di 4 canone di locazione veniva contrattualmente fissato in £ 450.000 mensili con previsione “dell'aggiornamento periodico ex lege” tuttavia, sebbene in contratto fosse previsto l'adeguamento ISTAT tale adeguamento non è automatico ma occorre la richiesta del proprietario pertanto, avendo provveduto al pagamento di un canone mensile di € 300,00 anzichè € 232,40 lo stesso è creditore dell'opposta della somma di € 8.112,00, ultimi dieci anni, avanzando, pertanto, richiesta di compensazione tra l'importo ingiunto e il proprio credito, tanto esposto ricorreva innanzi all'intestato
Tribunale per ivi sentir, previa fissazione dell'udienza di comparizione, in via pregiudiziale, dichiarare la inammissibilità e improcedibilità della domanda per mancata proposizione della mediazione, nel merito per l'annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo in virtù della spiegata domanda di accertamento di credito per la somma di € 8.112,00 e della conseguente compensazione con la somma ingiunta, in via riconvenzionale condannare l'opposta al pagamento della somma di € 6.312,00, quale credito residuo ulteriore rispetto a quello portato in compensazione, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 28/02/2025 si costituiva la sig.ra Controparte_1
che, in via preliminare, eccepiva la tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, quanto alla eccezione dell'omesso esperimento della mediazione deduceva che tale obbligo sussiste solo in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ma non nel momento della presentazione del ricorso, nel merito deduceva che la somma di € 300,00 mensili, che l'opponente ha corrisposto dal 2014, prima al sig.
VA e poi alla figlia , a titolo di canoni di locazione è stata bonariamente e CP_1
spontaneamente concordata tra le parti che, inoltre, l'opponente, oltre a non corrispondere la somma di € 1.800,00 per i canoni non corrisposti non ha neppure corrisposto gli ulteriori importi mensili dovuti a titolo di detenzione sine titulo, tanto esposto concludeva per il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, condannare l'opponente al pagamento dell'ulteriore importo per il periodo successivo all'emissione del provvedimento monitorio a seguito di intimazione sfratto quindi € 2.100,00, in via subordinata e parimenti riconvenzionale, condannare l'opponente al risarcimento dei danni per il mancato spontaneo rilascio dell'immobile, della detenzione sine titulo per il periodo successivo all'emissione dell'ordinanza di convalida della mancata possibilità della proprietaria ad esercitare il proprio diritto di ispezione e soprattutto di alienare l'immobile a terzi quantificato in pagina 2 di 4 € 2.100,00 oltre interessi, o quella maggiore o minore somma che si vorrà tenere di giustizia, con vittoria di spese di giudizio e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 13/03/2025 e depositate in data
12/03/2025 il difensore dell'opponente, resosi conto della tardiva iscrizione a ruolo dell'opposizione e condividendo le eccezioni sollevate da parte opposta avanzava richiesta di riserva della causa in decisione con compensazione delle spese.
Il procedimento veniva rinviato per la discussione alla udienza del 05/06/2025 con termine per deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività di iscrizione a ruolo del ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Ebbene, tale eccezione è fondata e va accolta con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, dagli atti emerge che il decreto ingiuntivo è stato reso dal Tribunale di
Salerno in data 06/08/2024, notificato all'opponente in data 21/08/2024, data dalla quale inizia a decorrere il termine perentorio di giorni quaranta per la eventuale opposizione.
Rilevato che il proposto ricorso in opposizione veniva depositato in data 08/10/2024, quindi oltre il termine di gg. quaranta, ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta da parte opponente perché tardiva, come riconosciuto anche dalla stessa parte, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Avendo esaminato solo una eccezione preliminare si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7529/2024 r.g. tra – opponente- e Parte_1 [...]
– opposta- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita CP_1
così provvede:
pagina 3 di 4 1) Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1479/24, r.g. n. 6176/24 reso dal Tribunale di Salerno in data
06/08/2024;
2) Compensa tra le parti le spese di lite
Salerno, 05/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 4 di 4