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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29.06.2023 da
elettivamente domiciliata presso l'avv. Michele Parte_1
Massella che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro domiciliato presso l'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege.
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 459/22 del Tribunale di Verona
In punto: licenziamento disciplinare
Causa trattata all'udienza del 22.05.2025
Conclusioni per parte appellante: “NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE
1) Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità
e/o l'inefficacia e/o disporsi l'annullamento e/o la revoca del licenziamento irrogato con provvedimento U.0008582 del 28.08.2020 dal Controparte_2
, sottoscritto dal
[...]
Dirigente CP_3
2) Condannarsi il in persona del Ministro pro tempore, al CP_4
pagamento delle retribuzioni, contributi ed indennità per i mesi di luglio e agosto 2020, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, dalla domanda giudiziale al saldo;
3) Condannarsi il in persona del Ministro pro tempore, al CP_4
risarcimento del danno nei confronti della ricorrente tramite il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzioni, contributi, indennità di ferie e permessi, ratei tredicesima e quattordicesima mensilità dal 1.09.2020 all'effettiva reintegra, oltre interessi ex art.
1284, quarto comma, dalla domanda giudiziale al saldo;
IN OGNI CASO
Vittoria di spese e compensi di lite, di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 cpc”
Conclusioni per parte appellata: “-Previa conferma della sentenza impugnata, rigettare il ricorso, sin dalla fase cautelare, in quanto sprovvisto dei presupposti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora di cui all'art. 700 c.p.c., e nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto
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- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29.06.2023, Parte_1
già docente a tempo determinato su posto di sostegno presso l'
[...]
dal 16.09.2019 al 31.08.2020, ha impugnato la Controparte_5
sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Verona ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento comminatole in ragione di un'asserita protratta assenza ingiustificata a decorrere dal 4.03.2020 e addebitata disciplinarmente con missiva di contestazione del 5.06.2020. Il Tribunale ha parimenti rigettato la conseguente domanda risarcitoria volta ad ottenere le retribuzioni spettanti a decorrere da luglio 2020 sino all'originaria scadenza del contratto e le ulteriori retribuzioni che avrebbe conseguito a seguito della proposta di assunzione in ruolo che era poi stata revocata in ragione dell'adozione nei suoi confronti della sanzione disciplinare del licenziamento disciplinare.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto infondate le doglianze attoree in merito all'asserita mancanza di strumenti tecnologici per poter svolgere la prestazione lavorativa nelle forme della didattica a distanza durante il periodo dell'emergenza sanitaria da covid19 e all'assenza di un obbligo per i docenti di impartire gli insegnamenti a distanza. La ricorrente non avrebbe mai segnalato difficoltà derivanti dalla mancanza di strumenti informatici e la stessa, pur avendo accesso al registro elettronico e avendo inizialmente preso contatti via mail con la scuola per segnalare la sua contrarietà a tali modalità di insegnamento, non aveva più partecipato in alcun modo all'attività didattica, né si era resa reperibile dalle colleghe. Nel contempo, ha affermato che, sia pur dopo un'iniziale situazione di incertezza circa la
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necessità di svolgere la didattica a distanza, con l'introduzione dell'art. 2, co. 3, d.l. n. 22/2020, tale modalità di insegnamento era divenuta vincolante. Sotto altro profilo, la docente, dopo aver contratto una grave patologia, non aveva neppure comunicato la sua assenza per malattia. Di qui la legittimità del licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata.
Propone appello l'originaria ricorrente sulla base di due motivi:
a) Con il primo motivo censura la sentenza per aver ritenuto che all'epoca dei fatti fosse sussistente un obbligo per i docenti di svolgere l'attività didattica a distanza. Sul punto rileva che l'art. 2, co. 3, d.l. n. 22/2020 era volto a disciplinare l'ordinato avvio dell'a.s. 2020/21 e, pertanto, la previsione ivi contenuta in merito alla necessità di assicurare la didattica a distanza durante i periodi di sospensione delle lezioni conseguenti all'emergenza sanitaria, non poteva intendersi riferita all'a.s. in corso 2019/20.
Richiama le disposizioni di cui agli artt. 87, co. 3, d.l. n.
18/2020 e 1, co. 2, d.l. n. 19/2020 a sostegno della prospettazione circa la mera possibilità (e non l'obbligo) di offrire la didattica a distanza. Rileva, inoltre, di non aver ricevuto specifiche disposizioni dalla dirigente scolastica in merito allo svolgimento dell'attività didattica a distanza e ritiene che non gravasse su di lei un onere di attivarsi per lo svolgimento di tale attività a distanza o di richiedere all'istituzione scolastica la fornitura di qualsivoglia strumento informatico.
b) Con il secondo motivo contesta la carenza di proporzionalità tra la condotta addebitata (necessariamente da contestualizzare in un periodo di grande incertezza, anche normativa, di pericolo
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per la salute pubblica e in cui aveva dovuto affrontare una grave patologia) e la massima sanzione disciplinare adottata.
Si è costituito in giudizio il sostenendo la correttezza della CP_1
sentenza gravata e chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 22.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – L'art. 1, co. 2, d.l. n. 19/2020 ha previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus
COVID-19, potessero “essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: […] p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza”.
In base al successivo art. 2, si è stabilito che tali misure venissero adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.
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Per quanto qui maggiormente rileva, con DPCM 4.03.2020, in attuazione di quanto originariamente previsto dal d.l. n. 6/2020 (in cui già si era prevista la possibilità di sospendere le attività didattiche salvo quelle a distanza), si è stabilito che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Analoga previsione è stata poi adottata anche nel DPCM 10.04.2020 (in applicazione del citato d.l. n. 19/2020).
Si è, dunque, stabilito sin dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria da covid19 un obbligo in capo ai dirigenti scolastici di attivare la c.d. didattica a distanza al fine di garantire l'effettività e la continuità del servizio scolastico nonostante le restrizioni imposte dal pericolo di diffusione del virus.
1.2 - A fronte di tale obbligo, nel caso di specie, presso l'istituto ove lavorava la ricorrente è stata attivata la didattica a distanza, come confermato dalla documentazione prodotta sul punto dall'amministrazione resistente in primo grado. Con circolare del
3.04.2020 sono state fornite ai docenti indicazioni su come gestire la
DAD (doc. 14) e in ordine agli strumenti informatici da utilizzare
(google meet, registro elettronico, google classroom, piattaforma
Spaggiari); con comunicazione a mezzo mail del 29.03.2020 (doc. 22) sono state trasmesse alla ricorrente le credenziali Gsuite per poter utilizzare le applicazioni di Google necessarie per la DAD;
con circolare 259 del 18.04.2020 sono state comunicate ai docenti le determinazioni del collegio docenti in merito alle modalità di svolgimento della didattica a distanza e alla valutazione degli apprendimenti. Tali indicazioni operative sono state messe a disposizione dei docenti tramite il c.d. registro elettronico, come si
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ricava dalla lettura del doc. 19 res. e come confermato in sede testimoniale dalla dirigente scolastica la quale ha dichiarato: “Tutte le altre insegnanti nella classe in cui insegnava la maestra si Parte_1
attivarono e svolsero a distanza l'attività didattica. Le circolari venivano pubblicate sia nel registro elettronico che nel sito. Non avevo ragione di dubitare che la dott.ssa non avesse la Parte_1
possibilità di apprendere tali comunicazioni perché fino a qualche giorno prima le comunicazioni le erano pervenute. Era una prassi dare le comunicazioni ai docenti attraverso le circolari”.
1.3 – La ricorrente aveva certamente accesso al registro elettronico, tenuto conto che prima del marzo 2020 l'aveva utilizzato e aveva ricevuto le comunicazioni inviate (in tal senso si richiamano il doc. 20 res. – estratto registro elettronico, da cui emerge l'indicazione della ricorrente quale autore di numerose annotazioni – e la citata testimonianza della dirigente scolastica). D'altro canto, la stessa ricorrente nell'atto d'appello, a pag. 17, conferma di essere stata nelle condizioni di accedere al registro elettronico e di inviare mail (sia pur tramite smartphone).
1.4 – A fronte, dunque, dell'obbligo di attivare la DAD disposto inizialmente con i citati DPCM (gravante in prima battuta sui dirigenti scolastici ma, necessariamente, per potervi adempiere, anche sui docenti chiamati a garantire l'effettiva attivazione della didattica a distanza sulla base delle indicazioni provenienti dalla scuola e dalla sua dirigenza), e a fronte delle numerose indicazioni operative fornite ai docenti tramite registro elettronico, la ricorrente – dopo aver espresso un'iniziale perplessità sull'efficacia di tale modalità di insegnamento con mail del 4.03.2020 – si è resa sostanzialmente irreperibile. Non consta che abbia preso visione o comunque preso in considerazione le comunicazioni pervenute tramite registro
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elettronico, non ha svolto alcuna attività didattica a distanza, non si è resa reperibile neppure per le colleghe che avevano cercato di contattarla (come confermato dalla testimonianza della dirigente scolastica e come documentalmente riscontrato dai doc. 26 e 27 res.).
1.5 – L'obbligo di svolgere attività didattica a distanza è stato poi formalizzato anche a livello legislativo con l'art. 2, co. 3, d.l. n.
22/2020. Sul punto parte appellante sostiene che la norma avrebbe introdotto tale obbligo solo a partire dall'a.s. 2020/21 atteso che la rubrica dell'articolo è dedicata a “Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021”. In realtà, premesso che la rubrica non ha funzione interpretativa delle norme contenute nell'articolo, se è pur vero che alcuni commi si riferiscono chiaramente all'a.s. 2020/21, altri, come gli ultimi due, introducono disposizioni applicabili esplicitamente all'a.s. in corso 2019/20 e il comma 3 (che qui rileva) introduce una previsione normativa di carattere generale, senza che vi siano elementi per riferirla necessariamente all'a.s. successivo. Tale comma, infatti, dispone: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”.
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1.6 – L'appellante, inoltre, pur potendo verosimilmente rimanere assente giustificata (quanto meno per una parte del periodo contestato)
a causa della grave patologia contratta nell'aprile 2020, non ha giustificato la sua assenza con i necessari certificati medici e ha continuato a disinteressarsi del rapporto di lavoro in corso e degli obblighi contrattuali su di essa gravanti (primo fra tutti garantire la prestazione lavorativa o, ricorrendone i presupposti, giustificare l'eventuale periodo di assenza per malattia). Tutto ciò sino alla comunicazione/diffida della dirigente scolastica del 19.05.2020 in cui, dando atto della perdurante assenza dal 4.03.2020 senza aver fornito comunicazioni o giustificazioni, è stata diffidata a riprendere il servizio e a giustificare le assenze. In risposta a tale diffida la docente si è limitata a sostenere di non aver ricevuto disposizioni in merito alla didattica a distanza, di non essere obbligata a garantirla e di non avere a disposizione strumenti tecnologici adeguati. Le prime due deduzioni sono smentite da quanto sopra argomentato. La terza, quand'anche fosse vera, avrebbe comunque imposto, in coerenza con i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di prendere contatto con la scuola per segnalare la problematica che sarebbe stata risolta tramite la fornitura di un notebook o altro strumento informatico (alla luce di quanto dichiarato dalla dirigente scolastica in sede testimoniale in merito alla disponibilità di computer portatili e tablet).
Si deve, quindi, concludere affermando al sussistenza dell'addebito disciplinare consistente nell'assenza ingiustificata dal 4.03.2020, così come contestato.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Si deve escludere che la grave contingenza epidemiologica verificatasi nel periodo temporale in cui si sono svolti i fatti che qui vengono in
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rilievo possa giustificare il lungo periodo di assenza ingiustificato e la mancanza di qualsivoglia comunicazione a riguardo. Tanto più se si considera che i colleghi di lavoro – anch'essi coinvolti nei disagi della pandemia - avevano adempiuto gli obblighi su di essi gravanti in merito allo svolgimento dell'attività didattica a distanza (come confermato dalla teste escussa). Anche la patologia contratta non può rilevare ai fini della valutazione sulla proporzionalità della sanzione atteso che la ricorrente avrebbe dovuto inoltrare i certificati di malattia per giustificare l'assenza e/o quanto meno avvisare l'amministrazione datrice di lavoro circa le ragioni della sua assenza e del mancato svolgimento dell'attività lavorativa a distanza.
La condotta contestata e provata, anche in ragione del suo perdurare per lungo tempo (ben oltre i limiti previsti dall'art. 55-quater d.lgs. n.
165/2001) rappresenta un grave inadempimento contrattuale, idoneo ad incidere irrimediabilmente sul rapporto fiduciario sotteso al contratto di lavoro.
Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
− Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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