Art. 1.
Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3 , devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1981, possono essere effettuate anche in una data successiva e comunque non oltre il 30 giugno 1981.
Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3 , devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1981, possono essere effettuate anche in una data successiva e comunque non oltre il 30 giugno 1981.