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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/12/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 508/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 18 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIA LUPOLI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 23 N. R.G. 508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 508/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“– In via principale: Accertare e quindi dichiarare, anche solo in via incidentale, che il pagina 2 di 23 rapporto di lavoro intercorso tra l'odierno ricorrente e l'azienda agricola
[...]
riconducibile a prestazione di lavoro autonomo occasionale e, CP_2
conseguentemente, accertatane e dichiaratane l'illegittimità alla luce delle ragioni espresse ricorso ovvero di quelle diverse e/o ulteriori che dovessero risultare di giustizia, annullare integralmente l'indebito di € 23.949,05 accertato da su CP_1
pensione Quota 100 categoria VOCOM n. 36021727 come in atti e, per l'effetto, –
Condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, a restituire al ricorrente tutte le somme trattenute per effetto del predetto accertamento di indebito, in ogni caso maggiorate di interessi al tasso legale o al diverso tasso ritenuto di giustizia e di rivalutazione monetaria, come per legge. – In via subordinata: Accertare e quindi dichiarare, alla luce delle ragioni espresse in ricorso ovvero di quelle diverse e/o ulteriori che dovessero risultare di giustizia, l'illegittimità parziale l'indebito di € 23.949,05 accertato da su CP_1
pensione Quota 100 categoria VOCOM n. 36021727 nella misura in cui eccede la somma di € 83,91 (pari al reddito di lavoro percepito dal ricorrente) o, in via meramente subordinata, la somma di € 2.021,56 (pari al rateo netto di pensione percepita dal ricorrente in costanza di rapporto di lavoro) o, comunque, la diversa somma che dovesse risultare di giustizia e, per l'effetto, – Condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1
tempore, a restituire al ricorrente tutte le somme trattenute per effetto del predetto accertamento di indebito, in ogni caso maggiorate di interessi al tasso legale o al diverso tasso ritenuto di giustizia e di rivalutazione monetaria, come per legge”
resisteva al ricorso. CP_1
La causa veniva istruita con prove orali, all'esito delle quali veniva sollevato incidente di costituzionalità che qui per praticità espositiva si ritrascrive.
***
pagina 3 di 23 1 – Fatto e processo a quo.
Con ricorso omandava: ... Parte_1
Il ricorso riguarda un indebito che vanta nei confronti del ricorrente, pensionato CP_1
quota 100, per avere lo stesso svolto attività lavorativa subordinata.
Nello specifico, il ricorrente percepisce il trattamento pensionistico n. 36021727
Categoria VOCOM con decorrenza dal 01 novembre 2019.
Successivamente, il ricorrente sottoscriveva contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (alle dipendenze di una società agricola) avente concretamente ad oggetto l'attività di raccolta dell'uva nel periodo compreso tra il 15 settembre 2020 ed il 30 settembre 2020.
Tale rapporto di lavoro si svolgeva, esclusivamente, per una giornata, pari ad otto ore di lavoro, ed il reddito effettivamente percepito dal ricorrente era contenuto in complessivi
€ 83,91 lordi (sul punto vi concordia tra le parti: il dato è pacifico, posto che ha CP_1
ricevuto i contributi esclusivamente in relazione a tale giornata).
Con provvedimento del 09 settembre 2021 comunicava al ricorrente la CP_1
costituzione di un indebito di € 23.949,05, a titolo di somme non dovute sulla pensione n. 36021727 Categoria VOCOM per il periodo compreso tra il 01 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, in ragione della seguente motivazione: “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
incumulabilità prevista dall'articolo 14, comma 3, del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. La pensione è stata liquidata in applicazione dell'articolo 14 del D.L. 4/2019 (Pensione Quota 100)”.
In questa sede, il ricorrente ha innanzi tutto tentato di qualificare la propria attività, nonostante il nomen iuris dato dalle stesse parti, quale attività di lavoro autonomo
(poiché essa è, come noto, compatibile nel limite di 5000,00 euro annui, con la pensione quota 100).
Tuttavia, l'istruttoria orale svolta sul punto su richiesta della parte (testimonianza del datore di lavoro) – pur ammissibile: Cass. n. 11926/2024 – non appare consentire la riqualificazione del rapporto come autonomo, posto che gli elementi formali –
pagina 4 di 23 concordemente fatti propri dalle parti all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro – risultano qui preponderanti sugli scarni e non univoci elementi sostanziali sul punto allegati e dimostrati (essenzialmente l'avere utilizzato la propria tuta e le proprie cesoie e l'avere cessato lo svolgimento della prestazione dopo solo una giornata di lavoro senza ulteriori comunicazioni), non arrivandosi, pertanto, a quella soglia di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.; infatti, la qualifica di lavoro subordinato data dalle parti
è compatibile con l'avere utilizzato il lavoratore i propri indumenti e le proprie cesoie per svolgere la raccolta dell'uva (trattandosi di mezzi invero minimali di svolgimento della prestazione), così come l'avere abbandonato l'attività lavorativa dopo solo una giornata non può implicare in alcun modo un indice di autonomia (ed anzi proprio per ovviare all'annosa questione dell'abbandono del posto di lavoro da parte del subordinato, recentemente è intervenuto il legislatore con l'art. 19, L. n. 203/2024 che ha novellato l'art. 26 del D.Lgs. n. 151/20215 inserendo il comma 7-bis).
2 – L'oggetto del giudizio di costituzionalità: la norma:
Viene in rilievo l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26.
Esso prevede che “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
La norma specifica che viene in applicazione è tuttavia quella lettura – operatane dalla
Corte di cassazione – in base alla quale lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato determina la non spettanza (incumulabilità) dell'intera annualità di pensione nell'ambito della quale si svolge l'attività di lavoro subordinato;
ancorché tale attività sia svolta per un periodo limitato, inferiore (anche di molto) all'anno ed anche se pari ad una o ad alcune giornate di lavoro.
3 – I parametri:
pagina 5 di 23 La norma qui impugnata si ritiene contrastare con gli artt. 2, 3, 38, 2° comma e 117, 1° comma Cost., quest'ultima disposizione in rapporto all'art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
4 – La questione:
Lo svolgimento – da parte del pensionato quota 100 – di una temporalmente e patrimonialmente limitatissima attività lavorativa subordinata determina, secondo l'indirizzo della Corte di cassazione, la non spettanza di un'intera annualità di pensione, ciò che crea una conseguenza gravissima per il pensionato.
Appare innanzitutto violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza/proporzionalità di tale conseguenza.
Risulta inoltre violato l'art. 38, 2° comma Cost. posto che, a differenza di quanto prevederebbe la Costituzione, il meccanismo legislativo qui censurato va sostanzialmente a porre nel nulla gli effetti di tutela previsti dal sistema previdenziale
(pur astrattamente predisposto) per chi incorre nell'errore “fatale” commesso anche dall'odierno ricorrente.
Infine, vi è questione rilevante ex art. 1 del primo protocollo addizionale della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma che viene in rilievo per il tramite dell'art. 117, 1° comma Cost., posto che un diritto pensionistico acquisito viene frustrato nella misura del 100 % senza che sussistano le condizioni legittimanti un tale prelievo così come previste dalla disposizione internazionale richiamata;
ciò si ritiene correlativamente incidere sulla protezione prevista dall'art. 2 Cost.
Infine, va osservato che sulla questione qui sollevata, Codesta Consulta non si è ancora pronunciata.
Infatti, nella questione pregiudiziale decisa dalla sentenza costituzionale n. 234/2022, il tema oggetto della presente rimessione non era stato sollevato e la Corte non se ne occupò (“…Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di pagina 6 di 23 importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo”: Corte cost. n. 234/2022).
5 – Rilevanza della questione:
La questione rileva nel presente giudizio in quanto un suo eventuale accoglimento escluderebbe l'esistenza della quasi totalità del credito per cui è causa (in CP_1
particolare, se la disposizione fosse abrogata e sostituita con la previsione della rilevanza mensile dell'attività lavorativa, l'indebito del ricorrente sarebbe limitato al rateo di pensione percepito nel mese di settembre del 2020, pari ad € 2.021,56 netti).
Al contrario, il rigetto della presente questione incidentale non potrebbe che condurre al rigetto integrale del ricorso, posto l'orientamento della S.C. sul punto.
6 – L'impossibilità di una interpretazione adeguatrice:
La norma di legge sopra esaminata non prevede espressamente le conseguenze della violazione del divieto di cumulo tra pensione quota 100 e lo svolgimento di attività lavorativa.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la conseguenza non possa essere che l'ablazione dell'intera annualità di pensione.
Sul punto si fa riferimento a Cass. n. 30994/2024, secondo la quale “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n.
4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica
(come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva”.
L'esistenza di un diritto vivente (come è noto, la Corte di cassazione sezione lavoro, allorquando pronuncia per la prima volta su una questione, adotta una pronuncia dotata pagina 7 di 23 di stabilità interna ed è estremamente difficile per non dire impossibile che, in assenza di elementi normativi sopravvenuti, essa muti la propria opinione) esonera il giudice dall'onere di fornire una interpretazione adeguatrice (la quale, peraltro, sarebbe immancabilmente riformata nelle fasi di gravame).
Va poi osservato come la Corte di cassazione ha escluso espressamente l'esistenza di un dubbio di costituzionalità nell'interpretazione dalla stessa fornita della disposizione legislativa in questione (“16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa”: sempre Cass. n. 30994/2024).
Ciò toglie, evidentemente, spazio di manovra per un'interpretazione conforme a
Costituzione da parte di questo giudice di merito, come ha già avuto modo di ritenere anche recentemente codesta Consulta (sentenza n. 208/2024: “Sebbene non si possa ritenere che due sole pronunce – rese in un brevissimo arco temporale – costituiscano già diritto vivente idoneo a essere assunto come oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, questa Corte non può che prendere atto della circostanza che, allo stato, la Corte di cassazione ha ritenuto di non poter pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente conforme, nel senso appena indicato, della disposizione censurata. In considerazione delle esigenze di certezza giuridica, che sono particolarmente acute nella materia processuale, appare a questo punto opportuno intervenire, nel senso sollecitato dal rimettente, ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali in gioco attraverso una pronuncia di accoglimento additiva (sentenze n. 179 del 2024, punto 7 del Considerato in diritto, e n. 45 del 2023, punto 10 del Considerato in diritto)”).
Si ritiene che ciò debba valere non solo in materia processuale, ma pure in ambito previdenziale (rilevante ex art. 38 Cost ma, vista la gravità degli effetti nel caso concreto, con buona probabilità anche ex art. 2 Cost.), dove ad identiche esigenze di pagina 8 di 23 certezza si uniscono anche le ragioni del sostentamento individuale, non apparendo giustificato predicarsi il sacrificio di ulteriori diritti dei singoli (ossia la necessità di ulteriori sentenze di legittimità che rigettano le domande dei pensionati) quale precondizione processualmente necessaria prima di potersi accedere alla eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale.
7 – La non manifesta infondatezza della questione:
1° Pt_2
Viene innanzi tutto in rilievo la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza degli effetti conseguenti al percepimento da parte del pensionato di un reddito da attività lavorativa dipendente. Il caso di specie (il ricorrente ha perso
23.949,05 euro a fronte dello svolgimento di un'attività lavorativa della durata di 1 solo giorno e con un reddito percepito di € 83,91) rende di una plasticità tale la questione da non richiedere probabilmente ulteriori specificazioni.
Si tratta di casi, purtroppo, non isolati (frequenti, nel circondario ravennate, le questioni collegate alla vendemmia;
non oggetto del presente giudizio, ma particolarmente istruttiva, si rivela la questione, legata al ruolo di comparsa, impersonata per un paio di giorni da un pensionato modenese, nel film “ , che però gli costato loro il Persona_1
salatissimo conto della perdita dell'intera annualità della pensione).
È tuttavia preferibile evidenziare come nel caso di specie la sproporzione assoluta tra la pensione perduta ed il reddito percepito (il ricorrente ha perso una somma pari ad oltre
285 volte il reddito di lavoro percepito in quell'anno, per quella sola giornata) rende gli effetti del cumulo draconiani.
La norma qui censurata, infatti, in presenza di un reddito anche infimo, del tutto inadeguato a qualsiasi sostentamento del lavoratore-pensionato, giunge a comminare un effetto manifestamente sproporzionato, tale da compromettere integralmente il sostentamento dell'individuo, realizzando al contempo una traslazione patrimoniale in favore dell'istituto previdenziale, che appare scarsamente giustificata, sotto tutti i punti di vista.
pagina 9 di 23 Sia la Corte costituzionale (sentenza n. 234/2022) che la Corte di cassazione (n.
30994/2024) hanno evidenziato le finalità della normativa sulla pensione anticipata con quota 100, tra le quali sostanzialmente il ricambio generazionale nel lavoro subordinato.
Tuttavia, una prestazione lavorativa contingentata in alcune giornate in un anno solare è, per sua la natura e per la sua esiguità temporale ed economica, del tutto inidonea ad incidere nelle dinamiche del mercato del lavoro.
Più corretto, in tale quadro, sarebbe limitare l'ablazione al periodo (mensile) interessato da un rapporto di lavoro, perché – evidentemente – solo durante quel periodo il pensionato potrebbe effettivamente essere accusato di avere “sottratto” lavoro ad un altro lavoratore o, sotto altra prospettiva, “cumulato” reddito e pensione.
Invece, il riferimento fatto dalla S.C. all'intera annualità, oltre che di appoggio testuale, appare privo di ragionevolezza, anche considerato come è la stessa normativa primaria ad individuare nell'erogazione della pensione un'obbligazione di durata a periodicità mensile (“I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge
3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n.
463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 1965. La pensione di cui sopra è maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre”: articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903).
Dunque, l'avere perso il ricorrente, esemplificativamente, il diritto alla pensione di gennaio, per avere egli lavorato a settembre, non appare sanzionare il “cumulo” che la norma vieta (perché a gennaio il ricorrente non ha cumulato lavoro subordinato e pensione), bensì qualcos'altro (probabilmente, si tratta di una forma di maxi-sanzione civile).
pagina 10 di 23 Tali coordinate interpretative non mutano nemmeno ove si ravvisasse, nella misura ablativa individuata dalla Corte di cassazione, una vera e propria sanzione per il comportamento del pensionato (tale conclusione parrebbe invero confermata dalla distanza tra la violazione della regola del cumulo e la conseguenza giuridica dell'ablazione dell'intera annualità della pensione, nonché dalla mancanza di stretta consequenzialità causale e logica tra la violazione e la sua estrema conseguenza: come visto tale misura ha gli effetti di considerare il cumulo anche per i periodi mensili in cui il cumulo stesso non vi è stato).
Anche in tale caso dovrebbero operare le regole costituzionali di proporzione e di non irragionevolezza (Corte cost. n 254/2014, secondo la quale “In altri termini, poiché le sanzioni civili connesse all'omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall'ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l'entità dell'inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole”), ampiamente infrante dalla manifesta sproporzione tra i redditi percepiti e la sanzione comminata.
Tuttavia, come già evidenziato, i principi di proporzionalità e ragionevolezza informano tutto il sistema e, quindi, la qualifica del meccanismo de quo come sanzione o come semplice effetto giuridico non riveste importanza dirimente al fine di risolvere la presente questione di costituzionalità: la violazione delle regole di proporzione e l'irragionevolezza del meccanismo è così manifesta da porre comunque – ritiene questo rimettente – lo stesso al di fuori di elementari regole di costituzionalità.
2° VIZIO.
Si ritiene che il diritto vivente contrasti anche con l'art. 38, 2° comma Cost.
La Costituzione, infatti, prevede sul punto che “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Nel caso di specie la normativa primaria prevede correttamente l'esistenza del sistema pensionistico pubblico pagina 11 di 23 (a ripartizione) e la normativa che lo finanzia. Pagina 11 È nel regolare l'istituto in questione, in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa subordinata, che il legislatore (nell'interpretazione datane dal diritto vivente) si ritiene avere travalicato il precetto costituzionale, posto che la scelta ablativa di un anno intero di pensione a fronte dello svolgimento di periodi di lavoro limitati ed inferiori all'annualità (quasi sempre connesse con la percezione di somme anche estremamente modeste se non irrisorie) vale essenzialmente a privare del sistema previdenziale l'assicurato che pur ne avrebbe diritto per avere versato la contribuzione necessaria (ex lege) all'attivazione del trattamento.
Il trattamento previdenziale acquisito (ex lege) non appare poter essere posto nel nulla
(per una intera annualità) a fronte di una condotta lavorativa limitata a singoli periodi o, addirittura, esclusivamente ad alcune giornate di lavoro, posto che, altrimenti, il legislatore disattuerebbe il disposto del 2° comma dell'art. 38.
Con una mano, dunque, creerebbe il sistema previdenziale, con l'altra lo frustrerebbe (in casi come questo), con effetti enormi, in assenza di un motivo tale da giustificare la gravità di tali conseguenze.
Come già visto, infatti, l'obiettivo di sistema del ricambio generazionale non è frustrato dallo svolgimento da parte di uno o più pensionati con quota 100 di un limitato numero di giornate di lavoro nell'arco di un anno.
L'art. 38, 2° comma appare inoltre violato perché il singolare meccanismo punitivo previsto dalla norma qui censurata comporta che, per i soli pensionati con quota 100 che hanno svolto una minima e parziale (sviluppata non nell'arco dell'intero anno) attività lavorativa subordinata – e per tale motivo siano stati privati integralmente dell'intero trattamento pensionistico annuale – sostanzialmente, la Repubblica non ha preveduto alcuno strumento previdenziale.
Venendosi così a creare una sorta di “esodati” della pensione quota 100, privati dell'intero trattamento pensionistico annuale, privi di qualsiasi reddito (che non hanno sostanzialmente ricevuto, avendo ricevuto spesso pochi denari) e senza alcun mezzo di sostentamento o alcuno strumento previdenziale loro dedicato (ovviamente a parte pagina 12 di 23 quello che gli è stato tolto).
Evidentemente, all'età del ricorrente (63 anni nel 2020), non ci si può mantenere con meno di 80 euro all'anno e la Repubblica avrebbe dovuto provvedere a tale situazione.
3° VIZIO.
Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei
Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (20.3.1952): “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
Tale norma viene in rilievo nell'ordinamento interno per il tramite dell'art. 117, 1° comma Cost. imponendo tale ultima disposizione in particolare il rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali rientra anche il rispetto delle norme della CEDU (Corte cost. n.
348 e 349 del 2007).
Nel caso di specie siamo in presenza di un diritto acquisito (in base alla stessa legge che ne prevede i presupposti, nel caso di specie sussistenti, tanto che ha erogato la CP_1
pensione in questione nel 2019) ad una prestazione previdenziale, che conseguentemente
(sussistendo un legittimo affidamento del creditore circa l'adempimento della prestazione) appare rientrare nell'ambito del concetto di “bene” di cui all'allegato 1, art. 1.
L'ablazione totale del trattamento pensionistico (nonostante ciò non sia espressamente previsto dalla norma: ancora ritorna il tema del legittimo affidamento del pensionato), cagionato dallo svolgimento di un'attività lavorativa pur incompatibile, appare completamente sproporzionato ed ingiustificato e questo appare in contrasto con l'art. 1 del protocollo addizionale (v. Sentenza della Corte Pagina 13 Europea dei Diritti
pagina 13 di 23 dell'Uomo del 15 aprile 2014 - Ricorsi nn. 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10,
21860/10, 21863/10, 21869/10 e 21870/10) e altri c. Italia ed i richiami in essa Parte_3
contenuti; in particolare al punto n. 59: “La Corte osserva che è probabile che la privazione dell'intera pensione violi la suddetta disposizione (si vedano, per esempio,
, sopra citata, e c. Grecia, n. 39574/07, 22 ottobre Persona_2 Persona_3
2009)”; al punto n. 65: “…la maggioranza delle somme in questione, che non superano
EUR 1.000 al mese, deve essere ritenuta provvedere solo ai generi di prima necessità.
Pertanto le riduzioni hanno indubbiamente inciso sullo stile di vita dei ricorrenti e ne hanno ostacolato il godimento in modo sostanziale.”).
Nel caso di specie, l'ablazione totale del trattamento pensionistico secondo le modalità e per le ragioni descritte nei motivi precedenti, rende evidente la totale frustrazione delle esigenze di vita del pensionato, con violazione del diritto dello stesso alla proprietà, proprietà peraltro funzionale al soddisfacimento di esigenze minime di vita ed anzi di sopravvivenza, dal che la lesione anche alla dignità dell'individuo.
Né tale ablazione integrale è giustificabile sulla base di motivi di “pubblica utilità” o di
“interesse generale”, proprio perché tali esimenti richiedono comunque un equo bilanciamento degli interessi in gioco, ciò che qui è escluso proprio dalla sproporzione assoluta in favore dello Stato ed ai danni del soggetto privato. Né possono essere salvifiche le ulteriori previsioni giustificative legate ad “assicurare il pagamento … di altri contributi o delle ammende”: come visto il tema contributivo (come tenuta generale del sistema contributivo) in relazione a prestazioni limitatissime di lavoro appare spropositato e quindi inconferente, non essendo uno o più pensionati che svolgono alcune giornate di lavoro nell'arco di un anno ad impedire il ricambio generazionale nel lavoro subordinato;
il tema delle sanzioni e delle ammende sottostà alle stesse regole di proporzionalità che si ritiene avere già dimostrato che nel caso di specie sono state violate per cui sul punto non ci si ripeterà.
Parimenti, si ritiene che la gravità degli effetti di cui si discute sia idonea a provocare la lesione anche del parametro di cui all'art. 2 della Costituzione (che qui si sovrappone pagina 14 di 23 alle previsioni della CEDU).
Venendo in gioco il diritto ad una intera annualità di pensione, a questo remittente pare compromesso il sostentamento stesso del pensionato e, dunque dell'individuo (zero è ben al di sotto di qualunque minimo vitale, pari peraltro ad euro 689,74 nel 2020, ex art. 545, 7° comma c.p.c., norma poi modificata nel 2022 con l'introduzione, tra l'altro, di un minimo vitale impignorabile di almeno 1.000,00 euro mensili di pensione: questo al solo fine di evidenziare che l'ablazione integrale dell'unica forma di reddito incide evidentemente su situazioni vitali dell'individuo e, dunque, sui suoi diritti inviolabili).
Ed un individuo privato integralmente dallo Stato del necessario sostentamento, al quale avrebbe diritto in forza di legge, senza una valida (nei termini sopra evidenziati di giustificata, proporzionata) ragione, appare leso in un suo diritto inviolabile.
Qui, dunque, l'art. 2 Cost. in connessione all'art. 38 Cost., dovrebbe operare anche a tutela di diritti patrimoniali (a sua volta garantiti dalla Costituzione), che però sono strettamente necessari a garantire dignità personale e sociale, quali strumenti essenziali per la libertà e l'autonomia individuale.
In definitiva, sotto tale profilo, la privazione integrale ed ingiustificata (in rapporto alla violazione della regola del divieto di cumulo) di una intera annualità di pensione, quale forma di sostentamento del pensionato, pare violare allo stesso tempo sia l'art. 2 Cost., che la CEDU, nei termini appena illustrati.
8 – Discrezionalità legislativa.
Evidentemente il legislatore avrebbe potuto regolare come meglio credeva la fattispecie, seppure nel rispetto dei limiti sopra esaminati.
Ma non lo ha fatto.
L'auspicata caducazione della norma posta dal diritto vivente pare importare la necessità di individuare un meccanismo di delimitazione nel tempo degli effetti della incumulabilità. In questo senso si ritiene che, dando seguito ad un effetto/conseguenza naturale della norma, debba essere dato rilievo alla dimensione temporale mensile, ossia al rateo di riferimento. La soluzione naturale appare essere, quindi, quella di limitare pagina 15 di 23 l'incumulabilità (e quindi l'indebito) alla mensilità nell'ambito della quale si sono svolte le singole prestazioni lavorative. Infatti, le pensioni vengono erogate per legge mensilmente ed è quindi naturale che la regola del cumulo debba operare a livello mensile, privando il pensionato dei ratei nelle sole mensilità nelle quali egli ha cumulato redditi da lavoro subordinato e pensione quota 100 (mentre come detto sarebbe privo di logicità privare il pensionato p.e. del rateo di gennaio poiché egli ha svolto alcune giornate di lavoro in settembre). Inoltre, dal punto di vista della proporzionalità e della ragionevolezza, tale soluzione permette di presidiare sia l'esigenza del ricambio generazionale, che di evitare comportamenti elusivi, mantenendo inoltre (laddove l'effetto in questione dovesse ritenersi presentare in tutto o in parte i connotati della sanzione) una più che sufficiente dissuasività.
In questo stesso senso, peraltro, si era espressa già buona parte della giurisprudenza di merito formatasi dopo la sentenza n. 234/2022 di codesta Consulta, ma prima della S.C..
Resterebbe, d'altra parte, intatta la facoltà del legislatore, qualora lo ritenesse opportuno, di regolare diversamente (ed anche in modo più favorevole) gli effetti ablativi della norma in esame, stabilendo eventualmente altri regimi (p.e. quello invocato anche in questa sede dalla difesa attorea, consistente nella limitazione dell'indebito alla somma percepita a titolo di reddito da lavoro subordinato, soluzione minimale che appare, tuttavia, impraticabile a livello interpretativo perché dal punto di vista previdenziale il diritto – qui il singolo rateo – spetta o non spetta), nel rispetto dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza.
9 – Conclusioni:
Alla luce di tutto quanto premesso, si domanda l'abrogazione della norma qui impugnata ed in particolare dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui esso prevede, nell'interpretazione datane dalla Corte di cassazione, che “la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato … comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività
pagina 16 di 23 lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento” (Cass. n. 30994/2024).
***
La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 162/2005 decideva l'incidente come segue:
“dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di 17 cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n.
26, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, quest'ultimo sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe”.
Per quanto qui interessa la Corte riteneva che vi fossero spazi per una interpretazione diversa da quella fatta propria dalla S.C. (che ha seguito la tesi dell' per la quale CP_1
anche una minima e isolata prestazione lavorativa svolta dal pensionato con quota 100 gli determina la perdita di un intera annualità di pensione) e che quest'ultima non assurgesse al rango di diritto vivente.
In particolare, si legge nella pronuncia:
“3.3.– Tanto premesso, gli argomenti svolti dal Tribunale di Ravenna a fondamento dell'impraticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 14, comma 3, del d.l. n.4 del 2019, come convertito, non risultano convincenti. Non con riferimento al dato letterale, considerato che è lo stesso rimettente a rilevare l'esistenza di una lacuna normativa nel citato art. 14, comma 3, in ordine alla previsione delle conseguenze del divieto del cumulo, e a evidenziare che il legislatore ben avrebbe potuto colmarla, purché, però, nel rispetto sia dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sia del diritto del pensionato al sostentamento. Ed è sempre il rimettente
a ritenere non contraddetta dal silenzio del legislatore, anzi ben possibile,
pagina 17 di 23 l'interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione esaminata, che ricava dal contesto normativo di riferimento e, in specie, dalla previsione dell'erogazione mensile dei ratei di pensione. A sostegno di tale praticabilità, il Tribunale di Ravenna peraltro assume che – di contro all'assunto dell' – tale interpretazione non sia CP_1
stata esclusa dalla sentenza n. 234 del 2022, con cui questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla medesima disposizione oggi in esame, ma in riferimento al diverso profilo concernente l'ambito di operatività del divieto di cumulo, ha respinto, in ragione della disomogeneità delle fattispecie poste a raffronto, la richiesta di estensione ai redditi da lavoro subordinato intermittente della deroga alla incumulabilità prevista per
i redditi di lavoro autonomo occasionale sino a 5000 euro annui. L'unico ostacolo indicato dal rimettente sta, dunque, nella citata sentenza n. 30994 del 2024, che ha individuato le conseguenze della violazione del divieto di cumulo di cui al citato art. 14, comma 3, nella perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento. Tale sentenza, tuttavia, è rimasta finora unica nella giurisprudenza di legittimità, anche perché adottata assai di recente. Essa, peraltro, risulta non avere avuto un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito, considerato che essa è stata seguita da alcune pronunce (fra le altre, Corte d'appello Milano, sezione lavoro, sentenza 7 agosto
2025, n. 629; Corte d'appello Bologna, sezione lavoro, sentenza 16 giugno 2025, n.
311), ma se ne rinvengono altre che l'hanno disattesa, esprimendo un diverso indirizzo
(fra le altre, Corte d'appello Brescia, sezione lavoro, sentenza 15 aprile 2025, n. 81;
Corte d'appello Trento, sezione lavoro, sentenza 20 marzo 2025, n. 14), in alcuni casi in linea con l'interpretazione proposta dall'attuale rimettente. Appare, pertanto, evidente che non ricorrono, nella specie, quei requisiti di reiterazione e stabilità che questa
Corte ha ripetutamente ritenuto necessari a conferire all'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità un grado di consolidamento tale da rivelare il suo radicamento nell'ordinamento (fra le altre, sentenze n. 101 del 2023 e n. 122 del
2017) e da farlo assurgere realmente a “diritto vivente”, così da indurre il giudice che
pagina 18 di 23 ne ravvisi il possibile contrasto con la Costituzione a investire questa Corte e da indurre questa Corte a pronunciarsi su di esso. Lo stesso rimettente, d'altronde, finisce per riconoscere che la pronuncia di legittimità evocata come ostacolo all'interpretazione costituzionalmente orientata non è “diritto vivente”, richiamando la sentenza n. 208 del
2024 che ha ritenuto che due pronunce di legittimità, per il numero limitato e il tempo ridotto entro il quale erano state adottate, non integravano gli estremi di un «diritto vivente idoneo a essere assunto come oggetto del giudizio di legittimità costituzionale».
Nondimeno, il rimettente ravvisa, come si è già detto, un ostacolo all'interpretazione costituzionalmente orientata proprio nella citata unica pronuncia della sezione lavoro della Corte di cassazione finora adottata sul tema e nella norma ivi desunta dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito;
pronuncia quest'ultima ancora suscettibile, secondo l'ordinaria dinamica giurisprudenziale, di venire confermata, come pure di essere oggetto di revirement, e perciò non qualificabile alla stregua di già
“vivente” in questa forma nell'ordinamento. Il giudice rimettente quindi può – e deve – procedere all'interpretazione della disposizione censurata confrontandosi con il citato precedente giurisprudenziale, che tuttavia non radica una situazione di «diritto vivente»”.
***
Al ritorno dall'incidente romano, il ricorso risulta fondato nella parte in cui il ricorrente contesta l'indebito annuale in luogo di quello mensile, ossia relativo al solo mese in cui egli ha prestato l'attività di lavoro dipendente i cui redditi non avrebbe potuto cumulare con la pensione.
Le gravissime conseguenze indicate dalla S.C. (perdita dell'intero anno di trattamento pensionistico) appaiono in insuperabile contrasto con la pluralità di parametri costituzionali (e sovranazionali, richiamati da norme costituzionali) indicati nell'ordinanza di rimessione, sopra esposti e che qui devono ritenersi integralmente
pagina 19 di 23 richiamati (essendo stati già profusamente illustrati in sede di ordinanza di rimessione si eviterà qui una inutile duplicazione).
Ne consegue che deve individuarsi un diverso meccanismo attraverso il quale garantire quell'incumulabilità legale, che altra giurisprudenza costituzionale (n. 234/2022) ha ritenuto legittima al raffronto con il lavoro occasionale.
Tale meccanismo appare essere quello della perdita del trattamento pensionistico mensile relativo al mese di svolgimento di attività lavorativa i cui profitti sono incumulabili con il trattamento pensionistico (c.d. “mensilizzazione” dell'indebito pensionistico).
Ciò garantisce (richiamandosi anche su questo punto quanto già illustrato in sede di rinvio pregiudiziale ed in particolare nel paragrafo n. 8 dedicato alla discrezionalità legislativa) il più possibile il rispetto dell'art. 38, 2° comma Cost. ed evita un trattamento sanzionatorio (perché l'effetto sarebbe indubbiamente questo) in contrasto con l'art. 1 del protocollo addizionale della CEDU, nell'interpretazione datane dalla relativa Corte, oltre che con l'art. 38, 2° comma (lasciando il pensionato completamente privo di mezzi di sussistenza a fronte di redditi confinati nel tempo e sostanzialmente miserrimi).
Nel caso di specie questa soluzione risulta anche proporzionata, posto che il pensionato svolgeva una attività lavorativa isolatissima, limitata ad una sola giornata nel settembre del 2020.
Dunque, isolando e rendendo indebita la sola prestazione di settembre 2020, avremo che la restante parte del trattamento pensionistico di sua spettanza, per i restanti 11 mesi, gli
è intangibile e resta dovuta.
Altra soluzione astrattamente praticabile sarebbe quella di detrarre dalla pensione spettante l'ammontare di retribuzione ricevuta (c.d. “mero scomputo”).
Tale meccanismo risolutore, tuttavia, si appalesa in contrasto con la ratio stessa dell'incumulabilità, posto che consente al pensionato di rimanere nel mercato del lavoro, sotto la (sola) sanzione di trasformare la sua prestazione lavorativa essenzialmente in pagina 20 di 23 gratuita (non nei rapporti con il datore di lavoro ma), all'esito della sottrazione della retribuzione percepita dal trattamento pensionistico.
Situazione, peraltro, che sarebbe astrattamente possibile anche oltre il limite di 5.000,00 euro fatto salvo dalla norma per il lavoro occasionale, creandosi così un'ulteriore anomalia (ciò che, probabilmente, si trascinerebbe dietro – dal punto di vista del trattamento – il caso del lavoratore occasionale che dovesse sforare i 5.000,00 euro).
La soluzione del “mero scomputo” avrebbe però il pregio di potersi applicare a prestazioni lavorative che hanno prodotto redditi modesti e talvolta modestissimi (in rapporto all'entità della pensione ed alle esigenze di mantenimento ad essa correlate), ma che hanno avuto l'avventura di svilupparsi lungo tutti (o molti) i mesi dell'anno: rispetto a tale situazione, infatti, il criterio della mensilizzazione dell'indebito non avrebbe nessuna utilità pratica in favore del pensionato, con conseguente riemersione della tensione con i valori costituzionali esposti in fase di incidente di costituzionalità
(ma qui in presenza di una violazione normativa sicuramente perpetrata in modo più stabile e non certamente occasionale e “fortuito” come nel caso di specie, ragione per la quale si porrà, in casi di quest'ultimo tipo, la questione della tutelabilità di un affidamento del pensionato da questo punto di vista).
Nel caso di specie, come visto, risulta sicuramente applicabile il criterio che, anche dal punto di vista della ratio della incumulabilità, risulta più convincente e rispettoso e, dunque, questo grave tipo di problema non si pone.
Al pensionato va tuttavia spiegato il perché dell'applicazione di tale criterio il luogo di quello del semplice scomputo, che gli sarebbe stato comunque più vantaggioso (perché con la mensilizzazione dell'indebito pensionistico egli perde 1 mese di pensione, mentre con il semplice scomputo del reddito dalla pensione, egli avrebbe perso solamente un'ottantina di euro di pensione, pari alla somma ricevuta a titolo di retribuzione per quell'unica giornata di lavoro).
Proprio per tale motivo, ossia per una disparità di trattamento tra pensionati, risulterebbe critica l'applicabilità di criteri variabili “caso per caso” e, dunque, la “mensilizzazione”
pagina 21 di 23 a fronte di giornate isolate ed il “mero scomputo” a fronte di redditi costanti ma vili guadagnati durante tutto il corso dell'anno, posto che quest'ultimo criterio finirebbe per avvantaggiare coloro che hanno svolto attività lavorativa dipendente per un periodo maggiore e con più costanza durante l'anno rispetto ai primi.
Un'altra possibilità ancora, a monte, può essere quella (in presenza dei relativi presupposto sostanziali) di constatare l'emersione di una sostanza di lavoro autonomo occasionale in luogo di quello dichiarato come dipendente, ma si tratta di eventualità che non può certamente essere utilizzata quale mero espediente, bensì deve trovare nel reale svolgimento dei fatti lavorativi solidi supporti probatori a sostegno di una vera realtà di lavoro autonomo.
Infatti, nel caso di specie, in cui parte ricorrente pure aveva avanzato una specifica domanda in questo senso, non sono emersi (dall'istruttoria pur svolta sul punto: si rinvia al paragrafo n. 1 dell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dove questo aspetto è analizzato funditus) elementi tali da spostare la fattispecie dalla qualificazione formale data dalle parti nel senso di rapporto subordinato verso il lavoro autonomo (e occasionale).
In conclusione, le peculiarità del caso di specie consentono di accedere alla soluzione che si ritiene giuridicamente preferibile, ossia quella della mensilizzazione dell'indebito.
Ne consegue che l'indebito va considerato sussistente solo nella limitata misura pari al rateo netto di pensione di settembre 2020.
Ne consegue anche che va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1
somma superiore a tale misura, eventualmente trattenuta al pensionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nettamente prevalente e sono liquidate in dispositivo (ad eccezione delle spese davanti alla Consulta che vanno compensate tra le parti atteso l'esito di inammissibilità della rimessione).
P.Q.M.
pagina 22 di 23 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza dell'indebito per cui è causa nella limitata misura della sola mensilità netta di settembre 2020; condanna a restituire al ricorrente quanto CP_1
trattenuto in eccedenza rispetto a tale somma, oltre accessori di legge in favore del ricorrente;
2) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
43,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 23 di 23
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 18 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIA LUPOLI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 23 N. R.G. 508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 508/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“– In via principale: Accertare e quindi dichiarare, anche solo in via incidentale, che il pagina 2 di 23 rapporto di lavoro intercorso tra l'odierno ricorrente e l'azienda agricola
[...]
riconducibile a prestazione di lavoro autonomo occasionale e, CP_2
conseguentemente, accertatane e dichiaratane l'illegittimità alla luce delle ragioni espresse ricorso ovvero di quelle diverse e/o ulteriori che dovessero risultare di giustizia, annullare integralmente l'indebito di € 23.949,05 accertato da su CP_1
pensione Quota 100 categoria VOCOM n. 36021727 come in atti e, per l'effetto, –
Condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, a restituire al ricorrente tutte le somme trattenute per effetto del predetto accertamento di indebito, in ogni caso maggiorate di interessi al tasso legale o al diverso tasso ritenuto di giustizia e di rivalutazione monetaria, come per legge. – In via subordinata: Accertare e quindi dichiarare, alla luce delle ragioni espresse in ricorso ovvero di quelle diverse e/o ulteriori che dovessero risultare di giustizia, l'illegittimità parziale l'indebito di € 23.949,05 accertato da su CP_1
pensione Quota 100 categoria VOCOM n. 36021727 nella misura in cui eccede la somma di € 83,91 (pari al reddito di lavoro percepito dal ricorrente) o, in via meramente subordinata, la somma di € 2.021,56 (pari al rateo netto di pensione percepita dal ricorrente in costanza di rapporto di lavoro) o, comunque, la diversa somma che dovesse risultare di giustizia e, per l'effetto, – Condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1
tempore, a restituire al ricorrente tutte le somme trattenute per effetto del predetto accertamento di indebito, in ogni caso maggiorate di interessi al tasso legale o al diverso tasso ritenuto di giustizia e di rivalutazione monetaria, come per legge”
resisteva al ricorso. CP_1
La causa veniva istruita con prove orali, all'esito delle quali veniva sollevato incidente di costituzionalità che qui per praticità espositiva si ritrascrive.
***
pagina 3 di 23 1 – Fatto e processo a quo.
Con ricorso omandava: ... Parte_1
Il ricorso riguarda un indebito che vanta nei confronti del ricorrente, pensionato CP_1
quota 100, per avere lo stesso svolto attività lavorativa subordinata.
Nello specifico, il ricorrente percepisce il trattamento pensionistico n. 36021727
Categoria VOCOM con decorrenza dal 01 novembre 2019.
Successivamente, il ricorrente sottoscriveva contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (alle dipendenze di una società agricola) avente concretamente ad oggetto l'attività di raccolta dell'uva nel periodo compreso tra il 15 settembre 2020 ed il 30 settembre 2020.
Tale rapporto di lavoro si svolgeva, esclusivamente, per una giornata, pari ad otto ore di lavoro, ed il reddito effettivamente percepito dal ricorrente era contenuto in complessivi
€ 83,91 lordi (sul punto vi concordia tra le parti: il dato è pacifico, posto che ha CP_1
ricevuto i contributi esclusivamente in relazione a tale giornata).
Con provvedimento del 09 settembre 2021 comunicava al ricorrente la CP_1
costituzione di un indebito di € 23.949,05, a titolo di somme non dovute sulla pensione n. 36021727 Categoria VOCOM per il periodo compreso tra il 01 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, in ragione della seguente motivazione: “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
incumulabilità prevista dall'articolo 14, comma 3, del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. La pensione è stata liquidata in applicazione dell'articolo 14 del D.L. 4/2019 (Pensione Quota 100)”.
In questa sede, il ricorrente ha innanzi tutto tentato di qualificare la propria attività, nonostante il nomen iuris dato dalle stesse parti, quale attività di lavoro autonomo
(poiché essa è, come noto, compatibile nel limite di 5000,00 euro annui, con la pensione quota 100).
Tuttavia, l'istruttoria orale svolta sul punto su richiesta della parte (testimonianza del datore di lavoro) – pur ammissibile: Cass. n. 11926/2024 – non appare consentire la riqualificazione del rapporto come autonomo, posto che gli elementi formali –
pagina 4 di 23 concordemente fatti propri dalle parti all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro – risultano qui preponderanti sugli scarni e non univoci elementi sostanziali sul punto allegati e dimostrati (essenzialmente l'avere utilizzato la propria tuta e le proprie cesoie e l'avere cessato lo svolgimento della prestazione dopo solo una giornata di lavoro senza ulteriori comunicazioni), non arrivandosi, pertanto, a quella soglia di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.; infatti, la qualifica di lavoro subordinato data dalle parti
è compatibile con l'avere utilizzato il lavoratore i propri indumenti e le proprie cesoie per svolgere la raccolta dell'uva (trattandosi di mezzi invero minimali di svolgimento della prestazione), così come l'avere abbandonato l'attività lavorativa dopo solo una giornata non può implicare in alcun modo un indice di autonomia (ed anzi proprio per ovviare all'annosa questione dell'abbandono del posto di lavoro da parte del subordinato, recentemente è intervenuto il legislatore con l'art. 19, L. n. 203/2024 che ha novellato l'art. 26 del D.Lgs. n. 151/20215 inserendo il comma 7-bis).
2 – L'oggetto del giudizio di costituzionalità: la norma:
Viene in rilievo l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26.
Esso prevede che “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
La norma specifica che viene in applicazione è tuttavia quella lettura – operatane dalla
Corte di cassazione – in base alla quale lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato determina la non spettanza (incumulabilità) dell'intera annualità di pensione nell'ambito della quale si svolge l'attività di lavoro subordinato;
ancorché tale attività sia svolta per un periodo limitato, inferiore (anche di molto) all'anno ed anche se pari ad una o ad alcune giornate di lavoro.
3 – I parametri:
pagina 5 di 23 La norma qui impugnata si ritiene contrastare con gli artt. 2, 3, 38, 2° comma e 117, 1° comma Cost., quest'ultima disposizione in rapporto all'art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
4 – La questione:
Lo svolgimento – da parte del pensionato quota 100 – di una temporalmente e patrimonialmente limitatissima attività lavorativa subordinata determina, secondo l'indirizzo della Corte di cassazione, la non spettanza di un'intera annualità di pensione, ciò che crea una conseguenza gravissima per il pensionato.
Appare innanzitutto violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza/proporzionalità di tale conseguenza.
Risulta inoltre violato l'art. 38, 2° comma Cost. posto che, a differenza di quanto prevederebbe la Costituzione, il meccanismo legislativo qui censurato va sostanzialmente a porre nel nulla gli effetti di tutela previsti dal sistema previdenziale
(pur astrattamente predisposto) per chi incorre nell'errore “fatale” commesso anche dall'odierno ricorrente.
Infine, vi è questione rilevante ex art. 1 del primo protocollo addizionale della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma che viene in rilievo per il tramite dell'art. 117, 1° comma Cost., posto che un diritto pensionistico acquisito viene frustrato nella misura del 100 % senza che sussistano le condizioni legittimanti un tale prelievo così come previste dalla disposizione internazionale richiamata;
ciò si ritiene correlativamente incidere sulla protezione prevista dall'art. 2 Cost.
Infine, va osservato che sulla questione qui sollevata, Codesta Consulta non si è ancora pronunciata.
Infatti, nella questione pregiudiziale decisa dalla sentenza costituzionale n. 234/2022, il tema oggetto della presente rimessione non era stato sollevato e la Corte non se ne occupò (“…Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di pagina 6 di 23 importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo”: Corte cost. n. 234/2022).
5 – Rilevanza della questione:
La questione rileva nel presente giudizio in quanto un suo eventuale accoglimento escluderebbe l'esistenza della quasi totalità del credito per cui è causa (in CP_1
particolare, se la disposizione fosse abrogata e sostituita con la previsione della rilevanza mensile dell'attività lavorativa, l'indebito del ricorrente sarebbe limitato al rateo di pensione percepito nel mese di settembre del 2020, pari ad € 2.021,56 netti).
Al contrario, il rigetto della presente questione incidentale non potrebbe che condurre al rigetto integrale del ricorso, posto l'orientamento della S.C. sul punto.
6 – L'impossibilità di una interpretazione adeguatrice:
La norma di legge sopra esaminata non prevede espressamente le conseguenze della violazione del divieto di cumulo tra pensione quota 100 e lo svolgimento di attività lavorativa.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la conseguenza non possa essere che l'ablazione dell'intera annualità di pensione.
Sul punto si fa riferimento a Cass. n. 30994/2024, secondo la quale “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n.
4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica
(come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva”.
L'esistenza di un diritto vivente (come è noto, la Corte di cassazione sezione lavoro, allorquando pronuncia per la prima volta su una questione, adotta una pronuncia dotata pagina 7 di 23 di stabilità interna ed è estremamente difficile per non dire impossibile che, in assenza di elementi normativi sopravvenuti, essa muti la propria opinione) esonera il giudice dall'onere di fornire una interpretazione adeguatrice (la quale, peraltro, sarebbe immancabilmente riformata nelle fasi di gravame).
Va poi osservato come la Corte di cassazione ha escluso espressamente l'esistenza di un dubbio di costituzionalità nell'interpretazione dalla stessa fornita della disposizione legislativa in questione (“16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa”: sempre Cass. n. 30994/2024).
Ciò toglie, evidentemente, spazio di manovra per un'interpretazione conforme a
Costituzione da parte di questo giudice di merito, come ha già avuto modo di ritenere anche recentemente codesta Consulta (sentenza n. 208/2024: “Sebbene non si possa ritenere che due sole pronunce – rese in un brevissimo arco temporale – costituiscano già diritto vivente idoneo a essere assunto come oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, questa Corte non può che prendere atto della circostanza che, allo stato, la Corte di cassazione ha ritenuto di non poter pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente conforme, nel senso appena indicato, della disposizione censurata. In considerazione delle esigenze di certezza giuridica, che sono particolarmente acute nella materia processuale, appare a questo punto opportuno intervenire, nel senso sollecitato dal rimettente, ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali in gioco attraverso una pronuncia di accoglimento additiva (sentenze n. 179 del 2024, punto 7 del Considerato in diritto, e n. 45 del 2023, punto 10 del Considerato in diritto)”).
Si ritiene che ciò debba valere non solo in materia processuale, ma pure in ambito previdenziale (rilevante ex art. 38 Cost ma, vista la gravità degli effetti nel caso concreto, con buona probabilità anche ex art. 2 Cost.), dove ad identiche esigenze di pagina 8 di 23 certezza si uniscono anche le ragioni del sostentamento individuale, non apparendo giustificato predicarsi il sacrificio di ulteriori diritti dei singoli (ossia la necessità di ulteriori sentenze di legittimità che rigettano le domande dei pensionati) quale precondizione processualmente necessaria prima di potersi accedere alla eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale.
7 – La non manifesta infondatezza della questione:
1° Pt_2
Viene innanzi tutto in rilievo la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza degli effetti conseguenti al percepimento da parte del pensionato di un reddito da attività lavorativa dipendente. Il caso di specie (il ricorrente ha perso
23.949,05 euro a fronte dello svolgimento di un'attività lavorativa della durata di 1 solo giorno e con un reddito percepito di € 83,91) rende di una plasticità tale la questione da non richiedere probabilmente ulteriori specificazioni.
Si tratta di casi, purtroppo, non isolati (frequenti, nel circondario ravennate, le questioni collegate alla vendemmia;
non oggetto del presente giudizio, ma particolarmente istruttiva, si rivela la questione, legata al ruolo di comparsa, impersonata per un paio di giorni da un pensionato modenese, nel film “ , che però gli costato loro il Persona_1
salatissimo conto della perdita dell'intera annualità della pensione).
È tuttavia preferibile evidenziare come nel caso di specie la sproporzione assoluta tra la pensione perduta ed il reddito percepito (il ricorrente ha perso una somma pari ad oltre
285 volte il reddito di lavoro percepito in quell'anno, per quella sola giornata) rende gli effetti del cumulo draconiani.
La norma qui censurata, infatti, in presenza di un reddito anche infimo, del tutto inadeguato a qualsiasi sostentamento del lavoratore-pensionato, giunge a comminare un effetto manifestamente sproporzionato, tale da compromettere integralmente il sostentamento dell'individuo, realizzando al contempo una traslazione patrimoniale in favore dell'istituto previdenziale, che appare scarsamente giustificata, sotto tutti i punti di vista.
pagina 9 di 23 Sia la Corte costituzionale (sentenza n. 234/2022) che la Corte di cassazione (n.
30994/2024) hanno evidenziato le finalità della normativa sulla pensione anticipata con quota 100, tra le quali sostanzialmente il ricambio generazionale nel lavoro subordinato.
Tuttavia, una prestazione lavorativa contingentata in alcune giornate in un anno solare è, per sua la natura e per la sua esiguità temporale ed economica, del tutto inidonea ad incidere nelle dinamiche del mercato del lavoro.
Più corretto, in tale quadro, sarebbe limitare l'ablazione al periodo (mensile) interessato da un rapporto di lavoro, perché – evidentemente – solo durante quel periodo il pensionato potrebbe effettivamente essere accusato di avere “sottratto” lavoro ad un altro lavoratore o, sotto altra prospettiva, “cumulato” reddito e pensione.
Invece, il riferimento fatto dalla S.C. all'intera annualità, oltre che di appoggio testuale, appare privo di ragionevolezza, anche considerato come è la stessa normativa primaria ad individuare nell'erogazione della pensione un'obbligazione di durata a periodicità mensile (“I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge
3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n.
463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 1965. La pensione di cui sopra è maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre”: articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903).
Dunque, l'avere perso il ricorrente, esemplificativamente, il diritto alla pensione di gennaio, per avere egli lavorato a settembre, non appare sanzionare il “cumulo” che la norma vieta (perché a gennaio il ricorrente non ha cumulato lavoro subordinato e pensione), bensì qualcos'altro (probabilmente, si tratta di una forma di maxi-sanzione civile).
pagina 10 di 23 Tali coordinate interpretative non mutano nemmeno ove si ravvisasse, nella misura ablativa individuata dalla Corte di cassazione, una vera e propria sanzione per il comportamento del pensionato (tale conclusione parrebbe invero confermata dalla distanza tra la violazione della regola del cumulo e la conseguenza giuridica dell'ablazione dell'intera annualità della pensione, nonché dalla mancanza di stretta consequenzialità causale e logica tra la violazione e la sua estrema conseguenza: come visto tale misura ha gli effetti di considerare il cumulo anche per i periodi mensili in cui il cumulo stesso non vi è stato).
Anche in tale caso dovrebbero operare le regole costituzionali di proporzione e di non irragionevolezza (Corte cost. n 254/2014, secondo la quale “In altri termini, poiché le sanzioni civili connesse all'omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall'ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l'entità dell'inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole”), ampiamente infrante dalla manifesta sproporzione tra i redditi percepiti e la sanzione comminata.
Tuttavia, come già evidenziato, i principi di proporzionalità e ragionevolezza informano tutto il sistema e, quindi, la qualifica del meccanismo de quo come sanzione o come semplice effetto giuridico non riveste importanza dirimente al fine di risolvere la presente questione di costituzionalità: la violazione delle regole di proporzione e l'irragionevolezza del meccanismo è così manifesta da porre comunque – ritiene questo rimettente – lo stesso al di fuori di elementari regole di costituzionalità.
2° VIZIO.
Si ritiene che il diritto vivente contrasti anche con l'art. 38, 2° comma Cost.
La Costituzione, infatti, prevede sul punto che “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Nel caso di specie la normativa primaria prevede correttamente l'esistenza del sistema pensionistico pubblico pagina 11 di 23 (a ripartizione) e la normativa che lo finanzia. Pagina 11 È nel regolare l'istituto in questione, in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa subordinata, che il legislatore (nell'interpretazione datane dal diritto vivente) si ritiene avere travalicato il precetto costituzionale, posto che la scelta ablativa di un anno intero di pensione a fronte dello svolgimento di periodi di lavoro limitati ed inferiori all'annualità (quasi sempre connesse con la percezione di somme anche estremamente modeste se non irrisorie) vale essenzialmente a privare del sistema previdenziale l'assicurato che pur ne avrebbe diritto per avere versato la contribuzione necessaria (ex lege) all'attivazione del trattamento.
Il trattamento previdenziale acquisito (ex lege) non appare poter essere posto nel nulla
(per una intera annualità) a fronte di una condotta lavorativa limitata a singoli periodi o, addirittura, esclusivamente ad alcune giornate di lavoro, posto che, altrimenti, il legislatore disattuerebbe il disposto del 2° comma dell'art. 38.
Con una mano, dunque, creerebbe il sistema previdenziale, con l'altra lo frustrerebbe (in casi come questo), con effetti enormi, in assenza di un motivo tale da giustificare la gravità di tali conseguenze.
Come già visto, infatti, l'obiettivo di sistema del ricambio generazionale non è frustrato dallo svolgimento da parte di uno o più pensionati con quota 100 di un limitato numero di giornate di lavoro nell'arco di un anno.
L'art. 38, 2° comma appare inoltre violato perché il singolare meccanismo punitivo previsto dalla norma qui censurata comporta che, per i soli pensionati con quota 100 che hanno svolto una minima e parziale (sviluppata non nell'arco dell'intero anno) attività lavorativa subordinata – e per tale motivo siano stati privati integralmente dell'intero trattamento pensionistico annuale – sostanzialmente, la Repubblica non ha preveduto alcuno strumento previdenziale.
Venendosi così a creare una sorta di “esodati” della pensione quota 100, privati dell'intero trattamento pensionistico annuale, privi di qualsiasi reddito (che non hanno sostanzialmente ricevuto, avendo ricevuto spesso pochi denari) e senza alcun mezzo di sostentamento o alcuno strumento previdenziale loro dedicato (ovviamente a parte pagina 12 di 23 quello che gli è stato tolto).
Evidentemente, all'età del ricorrente (63 anni nel 2020), non ci si può mantenere con meno di 80 euro all'anno e la Repubblica avrebbe dovuto provvedere a tale situazione.
3° VIZIO.
Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei
Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (20.3.1952): “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
Tale norma viene in rilievo nell'ordinamento interno per il tramite dell'art. 117, 1° comma Cost. imponendo tale ultima disposizione in particolare il rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali rientra anche il rispetto delle norme della CEDU (Corte cost. n.
348 e 349 del 2007).
Nel caso di specie siamo in presenza di un diritto acquisito (in base alla stessa legge che ne prevede i presupposti, nel caso di specie sussistenti, tanto che ha erogato la CP_1
pensione in questione nel 2019) ad una prestazione previdenziale, che conseguentemente
(sussistendo un legittimo affidamento del creditore circa l'adempimento della prestazione) appare rientrare nell'ambito del concetto di “bene” di cui all'allegato 1, art. 1.
L'ablazione totale del trattamento pensionistico (nonostante ciò non sia espressamente previsto dalla norma: ancora ritorna il tema del legittimo affidamento del pensionato), cagionato dallo svolgimento di un'attività lavorativa pur incompatibile, appare completamente sproporzionato ed ingiustificato e questo appare in contrasto con l'art. 1 del protocollo addizionale (v. Sentenza della Corte Pagina 13 Europea dei Diritti
pagina 13 di 23 dell'Uomo del 15 aprile 2014 - Ricorsi nn. 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10,
21860/10, 21863/10, 21869/10 e 21870/10) e altri c. Italia ed i richiami in essa Parte_3
contenuti; in particolare al punto n. 59: “La Corte osserva che è probabile che la privazione dell'intera pensione violi la suddetta disposizione (si vedano, per esempio,
, sopra citata, e c. Grecia, n. 39574/07, 22 ottobre Persona_2 Persona_3
2009)”; al punto n. 65: “…la maggioranza delle somme in questione, che non superano
EUR 1.000 al mese, deve essere ritenuta provvedere solo ai generi di prima necessità.
Pertanto le riduzioni hanno indubbiamente inciso sullo stile di vita dei ricorrenti e ne hanno ostacolato il godimento in modo sostanziale.”).
Nel caso di specie, l'ablazione totale del trattamento pensionistico secondo le modalità e per le ragioni descritte nei motivi precedenti, rende evidente la totale frustrazione delle esigenze di vita del pensionato, con violazione del diritto dello stesso alla proprietà, proprietà peraltro funzionale al soddisfacimento di esigenze minime di vita ed anzi di sopravvivenza, dal che la lesione anche alla dignità dell'individuo.
Né tale ablazione integrale è giustificabile sulla base di motivi di “pubblica utilità” o di
“interesse generale”, proprio perché tali esimenti richiedono comunque un equo bilanciamento degli interessi in gioco, ciò che qui è escluso proprio dalla sproporzione assoluta in favore dello Stato ed ai danni del soggetto privato. Né possono essere salvifiche le ulteriori previsioni giustificative legate ad “assicurare il pagamento … di altri contributi o delle ammende”: come visto il tema contributivo (come tenuta generale del sistema contributivo) in relazione a prestazioni limitatissime di lavoro appare spropositato e quindi inconferente, non essendo uno o più pensionati che svolgono alcune giornate di lavoro nell'arco di un anno ad impedire il ricambio generazionale nel lavoro subordinato;
il tema delle sanzioni e delle ammende sottostà alle stesse regole di proporzionalità che si ritiene avere già dimostrato che nel caso di specie sono state violate per cui sul punto non ci si ripeterà.
Parimenti, si ritiene che la gravità degli effetti di cui si discute sia idonea a provocare la lesione anche del parametro di cui all'art. 2 della Costituzione (che qui si sovrappone pagina 14 di 23 alle previsioni della CEDU).
Venendo in gioco il diritto ad una intera annualità di pensione, a questo remittente pare compromesso il sostentamento stesso del pensionato e, dunque dell'individuo (zero è ben al di sotto di qualunque minimo vitale, pari peraltro ad euro 689,74 nel 2020, ex art. 545, 7° comma c.p.c., norma poi modificata nel 2022 con l'introduzione, tra l'altro, di un minimo vitale impignorabile di almeno 1.000,00 euro mensili di pensione: questo al solo fine di evidenziare che l'ablazione integrale dell'unica forma di reddito incide evidentemente su situazioni vitali dell'individuo e, dunque, sui suoi diritti inviolabili).
Ed un individuo privato integralmente dallo Stato del necessario sostentamento, al quale avrebbe diritto in forza di legge, senza una valida (nei termini sopra evidenziati di giustificata, proporzionata) ragione, appare leso in un suo diritto inviolabile.
Qui, dunque, l'art. 2 Cost. in connessione all'art. 38 Cost., dovrebbe operare anche a tutela di diritti patrimoniali (a sua volta garantiti dalla Costituzione), che però sono strettamente necessari a garantire dignità personale e sociale, quali strumenti essenziali per la libertà e l'autonomia individuale.
In definitiva, sotto tale profilo, la privazione integrale ed ingiustificata (in rapporto alla violazione della regola del divieto di cumulo) di una intera annualità di pensione, quale forma di sostentamento del pensionato, pare violare allo stesso tempo sia l'art. 2 Cost., che la CEDU, nei termini appena illustrati.
8 – Discrezionalità legislativa.
Evidentemente il legislatore avrebbe potuto regolare come meglio credeva la fattispecie, seppure nel rispetto dei limiti sopra esaminati.
Ma non lo ha fatto.
L'auspicata caducazione della norma posta dal diritto vivente pare importare la necessità di individuare un meccanismo di delimitazione nel tempo degli effetti della incumulabilità. In questo senso si ritiene che, dando seguito ad un effetto/conseguenza naturale della norma, debba essere dato rilievo alla dimensione temporale mensile, ossia al rateo di riferimento. La soluzione naturale appare essere, quindi, quella di limitare pagina 15 di 23 l'incumulabilità (e quindi l'indebito) alla mensilità nell'ambito della quale si sono svolte le singole prestazioni lavorative. Infatti, le pensioni vengono erogate per legge mensilmente ed è quindi naturale che la regola del cumulo debba operare a livello mensile, privando il pensionato dei ratei nelle sole mensilità nelle quali egli ha cumulato redditi da lavoro subordinato e pensione quota 100 (mentre come detto sarebbe privo di logicità privare il pensionato p.e. del rateo di gennaio poiché egli ha svolto alcune giornate di lavoro in settembre). Inoltre, dal punto di vista della proporzionalità e della ragionevolezza, tale soluzione permette di presidiare sia l'esigenza del ricambio generazionale, che di evitare comportamenti elusivi, mantenendo inoltre (laddove l'effetto in questione dovesse ritenersi presentare in tutto o in parte i connotati della sanzione) una più che sufficiente dissuasività.
In questo stesso senso, peraltro, si era espressa già buona parte della giurisprudenza di merito formatasi dopo la sentenza n. 234/2022 di codesta Consulta, ma prima della S.C..
Resterebbe, d'altra parte, intatta la facoltà del legislatore, qualora lo ritenesse opportuno, di regolare diversamente (ed anche in modo più favorevole) gli effetti ablativi della norma in esame, stabilendo eventualmente altri regimi (p.e. quello invocato anche in questa sede dalla difesa attorea, consistente nella limitazione dell'indebito alla somma percepita a titolo di reddito da lavoro subordinato, soluzione minimale che appare, tuttavia, impraticabile a livello interpretativo perché dal punto di vista previdenziale il diritto – qui il singolo rateo – spetta o non spetta), nel rispetto dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza.
9 – Conclusioni:
Alla luce di tutto quanto premesso, si domanda l'abrogazione della norma qui impugnata ed in particolare dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui esso prevede, nell'interpretazione datane dalla Corte di cassazione, che “la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato … comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività
pagina 16 di 23 lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento” (Cass. n. 30994/2024).
***
La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 162/2005 decideva l'incidente come segue:
“dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di 17 cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n.
26, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, quest'ultimo sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe”.
Per quanto qui interessa la Corte riteneva che vi fossero spazi per una interpretazione diversa da quella fatta propria dalla S.C. (che ha seguito la tesi dell' per la quale CP_1
anche una minima e isolata prestazione lavorativa svolta dal pensionato con quota 100 gli determina la perdita di un intera annualità di pensione) e che quest'ultima non assurgesse al rango di diritto vivente.
In particolare, si legge nella pronuncia:
“3.3.– Tanto premesso, gli argomenti svolti dal Tribunale di Ravenna a fondamento dell'impraticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 14, comma 3, del d.l. n.4 del 2019, come convertito, non risultano convincenti. Non con riferimento al dato letterale, considerato che è lo stesso rimettente a rilevare l'esistenza di una lacuna normativa nel citato art. 14, comma 3, in ordine alla previsione delle conseguenze del divieto del cumulo, e a evidenziare che il legislatore ben avrebbe potuto colmarla, purché, però, nel rispetto sia dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sia del diritto del pensionato al sostentamento. Ed è sempre il rimettente
a ritenere non contraddetta dal silenzio del legislatore, anzi ben possibile,
pagina 17 di 23 l'interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione esaminata, che ricava dal contesto normativo di riferimento e, in specie, dalla previsione dell'erogazione mensile dei ratei di pensione. A sostegno di tale praticabilità, il Tribunale di Ravenna peraltro assume che – di contro all'assunto dell' – tale interpretazione non sia CP_1
stata esclusa dalla sentenza n. 234 del 2022, con cui questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla medesima disposizione oggi in esame, ma in riferimento al diverso profilo concernente l'ambito di operatività del divieto di cumulo, ha respinto, in ragione della disomogeneità delle fattispecie poste a raffronto, la richiesta di estensione ai redditi da lavoro subordinato intermittente della deroga alla incumulabilità prevista per
i redditi di lavoro autonomo occasionale sino a 5000 euro annui. L'unico ostacolo indicato dal rimettente sta, dunque, nella citata sentenza n. 30994 del 2024, che ha individuato le conseguenze della violazione del divieto di cumulo di cui al citato art. 14, comma 3, nella perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento. Tale sentenza, tuttavia, è rimasta finora unica nella giurisprudenza di legittimità, anche perché adottata assai di recente. Essa, peraltro, risulta non avere avuto un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito, considerato che essa è stata seguita da alcune pronunce (fra le altre, Corte d'appello Milano, sezione lavoro, sentenza 7 agosto
2025, n. 629; Corte d'appello Bologna, sezione lavoro, sentenza 16 giugno 2025, n.
311), ma se ne rinvengono altre che l'hanno disattesa, esprimendo un diverso indirizzo
(fra le altre, Corte d'appello Brescia, sezione lavoro, sentenza 15 aprile 2025, n. 81;
Corte d'appello Trento, sezione lavoro, sentenza 20 marzo 2025, n. 14), in alcuni casi in linea con l'interpretazione proposta dall'attuale rimettente. Appare, pertanto, evidente che non ricorrono, nella specie, quei requisiti di reiterazione e stabilità che questa
Corte ha ripetutamente ritenuto necessari a conferire all'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità un grado di consolidamento tale da rivelare il suo radicamento nell'ordinamento (fra le altre, sentenze n. 101 del 2023 e n. 122 del
2017) e da farlo assurgere realmente a “diritto vivente”, così da indurre il giudice che
pagina 18 di 23 ne ravvisi il possibile contrasto con la Costituzione a investire questa Corte e da indurre questa Corte a pronunciarsi su di esso. Lo stesso rimettente, d'altronde, finisce per riconoscere che la pronuncia di legittimità evocata come ostacolo all'interpretazione costituzionalmente orientata non è “diritto vivente”, richiamando la sentenza n. 208 del
2024 che ha ritenuto che due pronunce di legittimità, per il numero limitato e il tempo ridotto entro il quale erano state adottate, non integravano gli estremi di un «diritto vivente idoneo a essere assunto come oggetto del giudizio di legittimità costituzionale».
Nondimeno, il rimettente ravvisa, come si è già detto, un ostacolo all'interpretazione costituzionalmente orientata proprio nella citata unica pronuncia della sezione lavoro della Corte di cassazione finora adottata sul tema e nella norma ivi desunta dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito;
pronuncia quest'ultima ancora suscettibile, secondo l'ordinaria dinamica giurisprudenziale, di venire confermata, come pure di essere oggetto di revirement, e perciò non qualificabile alla stregua di già
“vivente” in questa forma nell'ordinamento. Il giudice rimettente quindi può – e deve – procedere all'interpretazione della disposizione censurata confrontandosi con il citato precedente giurisprudenziale, che tuttavia non radica una situazione di «diritto vivente»”.
***
Al ritorno dall'incidente romano, il ricorso risulta fondato nella parte in cui il ricorrente contesta l'indebito annuale in luogo di quello mensile, ossia relativo al solo mese in cui egli ha prestato l'attività di lavoro dipendente i cui redditi non avrebbe potuto cumulare con la pensione.
Le gravissime conseguenze indicate dalla S.C. (perdita dell'intero anno di trattamento pensionistico) appaiono in insuperabile contrasto con la pluralità di parametri costituzionali (e sovranazionali, richiamati da norme costituzionali) indicati nell'ordinanza di rimessione, sopra esposti e che qui devono ritenersi integralmente
pagina 19 di 23 richiamati (essendo stati già profusamente illustrati in sede di ordinanza di rimessione si eviterà qui una inutile duplicazione).
Ne consegue che deve individuarsi un diverso meccanismo attraverso il quale garantire quell'incumulabilità legale, che altra giurisprudenza costituzionale (n. 234/2022) ha ritenuto legittima al raffronto con il lavoro occasionale.
Tale meccanismo appare essere quello della perdita del trattamento pensionistico mensile relativo al mese di svolgimento di attività lavorativa i cui profitti sono incumulabili con il trattamento pensionistico (c.d. “mensilizzazione” dell'indebito pensionistico).
Ciò garantisce (richiamandosi anche su questo punto quanto già illustrato in sede di rinvio pregiudiziale ed in particolare nel paragrafo n. 8 dedicato alla discrezionalità legislativa) il più possibile il rispetto dell'art. 38, 2° comma Cost. ed evita un trattamento sanzionatorio (perché l'effetto sarebbe indubbiamente questo) in contrasto con l'art. 1 del protocollo addizionale della CEDU, nell'interpretazione datane dalla relativa Corte, oltre che con l'art. 38, 2° comma (lasciando il pensionato completamente privo di mezzi di sussistenza a fronte di redditi confinati nel tempo e sostanzialmente miserrimi).
Nel caso di specie questa soluzione risulta anche proporzionata, posto che il pensionato svolgeva una attività lavorativa isolatissima, limitata ad una sola giornata nel settembre del 2020.
Dunque, isolando e rendendo indebita la sola prestazione di settembre 2020, avremo che la restante parte del trattamento pensionistico di sua spettanza, per i restanti 11 mesi, gli
è intangibile e resta dovuta.
Altra soluzione astrattamente praticabile sarebbe quella di detrarre dalla pensione spettante l'ammontare di retribuzione ricevuta (c.d. “mero scomputo”).
Tale meccanismo risolutore, tuttavia, si appalesa in contrasto con la ratio stessa dell'incumulabilità, posto che consente al pensionato di rimanere nel mercato del lavoro, sotto la (sola) sanzione di trasformare la sua prestazione lavorativa essenzialmente in pagina 20 di 23 gratuita (non nei rapporti con il datore di lavoro ma), all'esito della sottrazione della retribuzione percepita dal trattamento pensionistico.
Situazione, peraltro, che sarebbe astrattamente possibile anche oltre il limite di 5.000,00 euro fatto salvo dalla norma per il lavoro occasionale, creandosi così un'ulteriore anomalia (ciò che, probabilmente, si trascinerebbe dietro – dal punto di vista del trattamento – il caso del lavoratore occasionale che dovesse sforare i 5.000,00 euro).
La soluzione del “mero scomputo” avrebbe però il pregio di potersi applicare a prestazioni lavorative che hanno prodotto redditi modesti e talvolta modestissimi (in rapporto all'entità della pensione ed alle esigenze di mantenimento ad essa correlate), ma che hanno avuto l'avventura di svilupparsi lungo tutti (o molti) i mesi dell'anno: rispetto a tale situazione, infatti, il criterio della mensilizzazione dell'indebito non avrebbe nessuna utilità pratica in favore del pensionato, con conseguente riemersione della tensione con i valori costituzionali esposti in fase di incidente di costituzionalità
(ma qui in presenza di una violazione normativa sicuramente perpetrata in modo più stabile e non certamente occasionale e “fortuito” come nel caso di specie, ragione per la quale si porrà, in casi di quest'ultimo tipo, la questione della tutelabilità di un affidamento del pensionato da questo punto di vista).
Nel caso di specie, come visto, risulta sicuramente applicabile il criterio che, anche dal punto di vista della ratio della incumulabilità, risulta più convincente e rispettoso e, dunque, questo grave tipo di problema non si pone.
Al pensionato va tuttavia spiegato il perché dell'applicazione di tale criterio il luogo di quello del semplice scomputo, che gli sarebbe stato comunque più vantaggioso (perché con la mensilizzazione dell'indebito pensionistico egli perde 1 mese di pensione, mentre con il semplice scomputo del reddito dalla pensione, egli avrebbe perso solamente un'ottantina di euro di pensione, pari alla somma ricevuta a titolo di retribuzione per quell'unica giornata di lavoro).
Proprio per tale motivo, ossia per una disparità di trattamento tra pensionati, risulterebbe critica l'applicabilità di criteri variabili “caso per caso” e, dunque, la “mensilizzazione”
pagina 21 di 23 a fronte di giornate isolate ed il “mero scomputo” a fronte di redditi costanti ma vili guadagnati durante tutto il corso dell'anno, posto che quest'ultimo criterio finirebbe per avvantaggiare coloro che hanno svolto attività lavorativa dipendente per un periodo maggiore e con più costanza durante l'anno rispetto ai primi.
Un'altra possibilità ancora, a monte, può essere quella (in presenza dei relativi presupposto sostanziali) di constatare l'emersione di una sostanza di lavoro autonomo occasionale in luogo di quello dichiarato come dipendente, ma si tratta di eventualità che non può certamente essere utilizzata quale mero espediente, bensì deve trovare nel reale svolgimento dei fatti lavorativi solidi supporti probatori a sostegno di una vera realtà di lavoro autonomo.
Infatti, nel caso di specie, in cui parte ricorrente pure aveva avanzato una specifica domanda in questo senso, non sono emersi (dall'istruttoria pur svolta sul punto: si rinvia al paragrafo n. 1 dell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dove questo aspetto è analizzato funditus) elementi tali da spostare la fattispecie dalla qualificazione formale data dalle parti nel senso di rapporto subordinato verso il lavoro autonomo (e occasionale).
In conclusione, le peculiarità del caso di specie consentono di accedere alla soluzione che si ritiene giuridicamente preferibile, ossia quella della mensilizzazione dell'indebito.
Ne consegue che l'indebito va considerato sussistente solo nella limitata misura pari al rateo netto di pensione di settembre 2020.
Ne consegue anche che va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1
somma superiore a tale misura, eventualmente trattenuta al pensionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nettamente prevalente e sono liquidate in dispositivo (ad eccezione delle spese davanti alla Consulta che vanno compensate tra le parti atteso l'esito di inammissibilità della rimessione).
P.Q.M.
pagina 22 di 23 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza dell'indebito per cui è causa nella limitata misura della sola mensilità netta di settembre 2020; condanna a restituire al ricorrente quanto CP_1
trattenuto in eccedenza rispetto a tale somma, oltre accessori di legge in favore del ricorrente;
2) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
43,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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