Articolo 8 della Legge 13 marzo 1958, n. 250
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 maggio 1958
Art. 8.
Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'art. 6 e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 1 maggio 1958