Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
LLIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 29.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 475/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv.to Carillo Lucia
E
CP_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.01.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data 10.01.2024, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e della pensione di invalidità civile ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Si costituiva l' CP_2 convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è inammissibile.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: "Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio...
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
Nella presente fattispecie, la parte ricorrente ha contestato genericamente le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati "a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione". Nel ricorso introduttivo, non è stato messo in alcun modo in evidenza l'erroneità sotto un profilo scientifico delle valutazioni operate dal CTU, limitandosi a critiche all'operato del CTU del tutto vaghe e prive di qualunque riscontro medico-legale, né è stata depositata documentazione medica di data successiva alla visita peritale. La domanda va, quindi, dichiarata inammissibile. In assenza di dichiarazione ex art. art. 152 C.P.C. disp att. C.P.C. e tenuto conto dello stato patologico comunque accertato compensa per metà le spese di lite di entrambe le fasi e condanna la parte ricorrente al pagamento delle stesse nella misura residua che liquida in dispositivo. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP 1 e della parte ricorrente in solido
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario peril riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e della pensione di invalidità civile
Compensa per metà le spese di lite di entrambe le fasi e condanna la parte ricorrente al pagamento delle stesse in favore dell' CP_1 nella misura residua che liquida in euro 1517,50 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generai nella misura del 15%. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell'CP_1 e della parte ricorrente in solido Così deciso in Nola il 29.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola