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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1352/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1352/2022 tra
Oggi 26 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il sig. è presente, in sostituzione dell'avv. Paolo Cacciagrano, l'avv. Catia Controparte_1
Speziale la quale evidenzia che al momento dell'iscrizione a ruolo del "ricorso ex art. 442, co. 1,
c.p.c." il credito del ricorrente (a titolo di reddito di cittadinanza) nei confronti dell' era pari ad CP_2
€ 5.500,00 (€ 500,00 x 11 mesi). In corso di causa l' resistente ha effettuato dei pagamenti in CP_3
favore di e, con le proprie "note autorizzate datate 21/03/2025", ha Controparte_1
espressamente dichiarato e confessato che ad oggi il medesimo ricorrente è ancora creditore nei CP_ confronti dell' della somma di € 1.348,00 (€ 5.500,00 - € 1.200,00 - € 2.952,00). Pertanto, in CP_ ragione di quanto dichiarato dall' si chiede che il giudice adito voglia condannare il resistente al pagamento in favore del della suddetta somma confessata di € 1.348,00. Si Controparte_1
chiede altresì la condanna dell' resistente al pagamento delle competenze professionali da CP_3
determinarsi tenendo conto dell'originario valore della presente causa (ossia dell'intera somma dovuta al ricorrente pari ad € 5.500,00) e da distrarsi. CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta a quanto dedotto e conferma quanto indicato quale importo erogato (euro 1.200 per reddito di emergenza ed euro 2.952 per rdc)
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 16,00
Il Giudice dott.ssa Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 1352/2022
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento riservato all'udienza del 26.03.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Pescara alla via Firenze n. 291, presso e nello studio Controparte_1
dell'Avv. Paolo Cacciagrano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_2
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. G. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: REDDITO DI CITTADINANZA
CONCLUSIONI: come da verbale del 26.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 16.11.2022 il ricorrente in epigrafe ha chiesto il ripristino del
CP_ Reddito di Cittadinanza illegittimamente sospeso dall' dal febbraio 2020 pur essendo in possesso di tutti i requisiti per poter accedere alla prestazione in godimento fin dal luglio 2019; ha dedotto di avere per tale motivo instaurato procedimento cautelare conclusosi con provvedimento di rigetto e successivo reclamo conclusosi anch'esso con esito negativo in quanto dall' estratto contributivo prodotto dall'ente risultava che il ricorrente avesse intrattenuto, dal 16.8.2018 al
31.5.2019, rapporto di lavoro dipendente con la ditta Di AR CA, percependo retribuzioni imponibili ai fini previdenziali superiori al limite di legge per la percezione RDC;
che tuttavia a seguito dell'azione penale esercitata nei confronti del ricorrente per il reato p. e p. dall'art. 7 d.l. n.
4/2019 a seguito di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica da parte del GL., il Giudice
per le Indagini Preliminari con provvedimento del 07/02/2022 ha disposto l'archiviazione del procedimento “perchè il fatto non sussiste con riferimento al profilo oggettivo” in quanto nel periodo oggetto del presunto rapporto di lavoro per la ditta Di AR CA il sig. era CP_1
CP_ in stato di detenzione domiciliare. Ha pertanto richiesto all' il ripristino del beneficio in godimento con pec del 16.05.2022 cui tuttavia non seguiva l'erogazione del beneficio. Chiedeva
pertanto accertarsi il diritto del ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza per il periodo da febbraio 2020 a dicembre 2020 e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma con condanna alle spese di lite.
L' Ente convenuto, costituitosi in giudizio, ha premesso che solo con l'azione penale e con l'accertamento della Guardia di Finanza e' stato verificato l “errore” determinato dal datore di lavoro della Ditta Di AR CA e che all'Agenzia delle Entrate ha denunciato come percepito dal ricorrente il reddito di € 6.134 e ha versato la contribuzione e nell'anno 2018 e nel 2019 per n.
21 e n. 22 settimane ancorche' il ricorrente non avesse prestato attività lavorativa. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessata la materia del contendere in quanto l' stava provvedendo ad CP_2
eliminare la contribuzione versata e ad erogare la prestazione con il ripristino sin dalla revoca detratte le somme erogate medio tempore al ricorrente. Dalla documentazione agli atti risulta invero che il ricorrente ha presentato domanda di reddito di
Emergenza ed ha percepito per l'anno 2020 tre rate per un importo di 1.200,00 euro, prestazione che in quanto incompatibile con la prestazione del reddito di cittadinanza e' stata oggetto di recupero per ripristino della prestazione del RDC dapprima revocato. Inoltre risulta erogata la prestazione di € 500,00 per il mese di Gennaio mentre per le altre mensilita' 268,00 fino al mese di novembre in cui sono state erogate euro 40,00 per una complessiva somma pari ad € 2.952,00 a titolo di Rdc.
CP_ Il ricorrente è pertanto ancora creditore nei confronti dell' della somma di € 1.348,00 (pari alla differenza tra € 5.500,00 dovuto a titolo di Rdc e quanto percepito complessivamente medio
CP_ tempore) sicchè l' va condannata a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro
1.348,00.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede:
CP_ in parziale accoglimento del ricorso condanna l' a corrispondere al ricorrente la somma di euro
1.348,00.
Condanna altresì l' rifondere al ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi CP_2
€ 900,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell' Avv. Paolo Cacciagrano, antistatario.
Così deciso in Pescara il 26.03.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1352/2022 tra
Oggi 26 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il sig. è presente, in sostituzione dell'avv. Paolo Cacciagrano, l'avv. Catia Controparte_1
Speziale la quale evidenzia che al momento dell'iscrizione a ruolo del "ricorso ex art. 442, co. 1,
c.p.c." il credito del ricorrente (a titolo di reddito di cittadinanza) nei confronti dell' era pari ad CP_2
€ 5.500,00 (€ 500,00 x 11 mesi). In corso di causa l' resistente ha effettuato dei pagamenti in CP_3
favore di e, con le proprie "note autorizzate datate 21/03/2025", ha Controparte_1
espressamente dichiarato e confessato che ad oggi il medesimo ricorrente è ancora creditore nei CP_ confronti dell' della somma di € 1.348,00 (€ 5.500,00 - € 1.200,00 - € 2.952,00). Pertanto, in CP_ ragione di quanto dichiarato dall' si chiede che il giudice adito voglia condannare il resistente al pagamento in favore del della suddetta somma confessata di € 1.348,00. Si Controparte_1
chiede altresì la condanna dell' resistente al pagamento delle competenze professionali da CP_3
determinarsi tenendo conto dell'originario valore della presente causa (ossia dell'intera somma dovuta al ricorrente pari ad € 5.500,00) e da distrarsi. CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta a quanto dedotto e conferma quanto indicato quale importo erogato (euro 1.200 per reddito di emergenza ed euro 2.952 per rdc)
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 16,00
Il Giudice dott.ssa Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 1352/2022
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento riservato all'udienza del 26.03.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Pescara alla via Firenze n. 291, presso e nello studio Controparte_1
dell'Avv. Paolo Cacciagrano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_2
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. G. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: REDDITO DI CITTADINANZA
CONCLUSIONI: come da verbale del 26.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 16.11.2022 il ricorrente in epigrafe ha chiesto il ripristino del
CP_ Reddito di Cittadinanza illegittimamente sospeso dall' dal febbraio 2020 pur essendo in possesso di tutti i requisiti per poter accedere alla prestazione in godimento fin dal luglio 2019; ha dedotto di avere per tale motivo instaurato procedimento cautelare conclusosi con provvedimento di rigetto e successivo reclamo conclusosi anch'esso con esito negativo in quanto dall' estratto contributivo prodotto dall'ente risultava che il ricorrente avesse intrattenuto, dal 16.8.2018 al
31.5.2019, rapporto di lavoro dipendente con la ditta Di AR CA, percependo retribuzioni imponibili ai fini previdenziali superiori al limite di legge per la percezione RDC;
che tuttavia a seguito dell'azione penale esercitata nei confronti del ricorrente per il reato p. e p. dall'art. 7 d.l. n.
4/2019 a seguito di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica da parte del GL., il Giudice
per le Indagini Preliminari con provvedimento del 07/02/2022 ha disposto l'archiviazione del procedimento “perchè il fatto non sussiste con riferimento al profilo oggettivo” in quanto nel periodo oggetto del presunto rapporto di lavoro per la ditta Di AR CA il sig. era CP_1
CP_ in stato di detenzione domiciliare. Ha pertanto richiesto all' il ripristino del beneficio in godimento con pec del 16.05.2022 cui tuttavia non seguiva l'erogazione del beneficio. Chiedeva
pertanto accertarsi il diritto del ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza per il periodo da febbraio 2020 a dicembre 2020 e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma con condanna alle spese di lite.
L' Ente convenuto, costituitosi in giudizio, ha premesso che solo con l'azione penale e con l'accertamento della Guardia di Finanza e' stato verificato l “errore” determinato dal datore di lavoro della Ditta Di AR CA e che all'Agenzia delle Entrate ha denunciato come percepito dal ricorrente il reddito di € 6.134 e ha versato la contribuzione e nell'anno 2018 e nel 2019 per n.
21 e n. 22 settimane ancorche' il ricorrente non avesse prestato attività lavorativa. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessata la materia del contendere in quanto l' stava provvedendo ad CP_2
eliminare la contribuzione versata e ad erogare la prestazione con il ripristino sin dalla revoca detratte le somme erogate medio tempore al ricorrente. Dalla documentazione agli atti risulta invero che il ricorrente ha presentato domanda di reddito di
Emergenza ed ha percepito per l'anno 2020 tre rate per un importo di 1.200,00 euro, prestazione che in quanto incompatibile con la prestazione del reddito di cittadinanza e' stata oggetto di recupero per ripristino della prestazione del RDC dapprima revocato. Inoltre risulta erogata la prestazione di € 500,00 per il mese di Gennaio mentre per le altre mensilita' 268,00 fino al mese di novembre in cui sono state erogate euro 40,00 per una complessiva somma pari ad € 2.952,00 a titolo di Rdc.
CP_ Il ricorrente è pertanto ancora creditore nei confronti dell' della somma di € 1.348,00 (pari alla differenza tra € 5.500,00 dovuto a titolo di Rdc e quanto percepito complessivamente medio
CP_ tempore) sicchè l' va condannata a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro
1.348,00.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede:
CP_ in parziale accoglimento del ricorso condanna l' a corrispondere al ricorrente la somma di euro
1.348,00.
Condanna altresì l' rifondere al ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi CP_2
€ 900,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell' Avv. Paolo Cacciagrano, antistatario.
Così deciso in Pescara il 26.03.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)