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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1011 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello DA
in persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Spirio Davide, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, sito in Agrigento, nella Via Giovanni XXIII n. 52 appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Botta elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo, via Laurana n. 59 appellato/appellante incidentale E CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, elettivamente domiciliato CP_2 in Palermo, Viale del Fante n. 58/d appellato E CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ciaccio, Controparte_3 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Santa Margherita Belice, Via Ausonia n. 83 appellato All'udienza di discussione del 26 settembre 2024 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 07.12.2018 innanzi il Tribunale G.L. di Sciacca, la proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria effettuata in suo danno Parte_1 in data 12.10.2018 e, conseguentemente, ai 40 titoli (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) alla stessa sottesi portanti carichi contributivi e premi assicurativi facenti capo all' e all' CP_1 CP_2
Pag.1 A sostegno dell'azione incoata affermava di aver avuto conoscenza della pretesa creditoria mediante comunicazione del proprio Istituto di Credito e, in seguito, attraverso apposita ispezione ipotecaria presso la Conservatoria. A tal fine deduceva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e dei titoli ivi sottesi sotto diversi profili:
- irritualità ed inesistenza giuridica della notifica dell'atto opposto (violazione dell'art. 77 D.P.R. 602/73) e di ogni suo atto prodromico mai notificato;
- nullità della misura per sproporzione rispetto compendio immobiliare vincolato (violazione degli articoli 10, 11 e 117 Cost., art. 1 L. 241/90 E articolo 5 par.4 prot. 2 all. al TUE);
- nullità delle cartelle di pagamento impugnate per inesistenza giuridica della notifica in violazione dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 602/73, dell'art. 6 della L.212/2000 e dell'art. 24 della Costituzione, nonché per violazione dell'art. 25 del D.P.R. 602 del 1973 così come modificato dall'art. 1 comma 417 della L. n. 311/204 e dal D.L. n. 106/2005 convertito in L. n. 156/2005;
- decadenza dall'iscrizione a ruolo conseguente alla violazione dell'art. 24 del D.Lgs n. 46/1999, stante la mancata e rituale notifica delle cartelle di pagamento;
- prescrizione della pretesa creditoria essendo trascorso il termine quinquennale;
- inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec degli ava opposti per violazione dell'art. 30 comma 4 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, degli artt 25 e 26 del D.P.R. 602/73 dell'art. 149 bis c.p.c.e degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs 82/2005 , nonchè la nullità degli avvisi di addebito per difetto di motivazione e di sottoscrizione. Si costituivano in giudizio l' e l' deducendo, Controparte_3 CP_1 ciascuno per gli atti di rispettiva pertinenza, la regolarità delle notifiche effettuate nei confronti della controparte. Si costituiva, altresì, l' chiedendo il rigetto del ricorso stante CP_2
“…l'inammissibilità dell'opposizione (che va considerata come opposizione agli atti esecutivi) perché proposta dopo la scadenza del termine decadenziale previsto dall'art. 617 c.p.c…” e contestando l'eccezione di prescrizione antecedente alla notifica delle cartelle. Il Giudice adito, con sentenza n.329/2021 del 07.12.2021, dichiarava, anzitutto, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in virtù della mancata prova della notifica sia della comunicazione preventiva di ipoteca che della stessa iscrizione. Quanto ai titoli sottesi alla procedura, precisato che “il titolo n.20 e quello n.24 in opposizione” risultavano “coincidenti”, riteneva annullati i titoli n. 9 e n.14 (secondo la numerazione indicata nel ricorso introduttivo) in forza dell'operatività dell'art.4 del D.L. n.119/2018, convertito in legge n.136/2018. Ritenuta, poi, l'assenza da parte della di eccezioni finalizzate ad Parte_1 accertare “in chiave negativa l'insussistenza dei crediti e portati dagli avvisi di CP_1 CP_2 addebito e dalle cartelle di pagamento impugnati”, il Tribunale, in ossequio al principio della ragione più liquida, dichiarava prescritti i crediti di cui ai titoli indicati in ricorso con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19.
Pag.2 Quanto alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito elencati dal n. 20 al n.40 del ricorso, ne accertava la mancata regolare notifica e, per l'effetto, ne disponeva l'annullamento; tuttavia, in assenza di contestazioni sul merito della pretesa creditoria ed escluso (sulla scorta della stessa prospettazione attorea) il perfezionamento del fenomeno estintivo quinquennale (trattandosi di contributi e premi maturati tra il 2014 e il 2018), condannava parte opponente al pagamento (per sommatoria) degli importi indicati nei medesimi titoli, ossia euro 101.097,93 in favore dell' ed euro 18.675,15 in favore CP_1 dell' CP_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la parziale Parte_1 riforma dolendosi della condanna al pagamento degli importi di cui ai titoli annullati. Ritiene, al riguardo, contraddittoria la pronuncia impugnata avendo il Tribunale,
“dapprima annullato i suddetti titoli in ragione della mancata dimostrazione della notifica di essi da parte dell' salvo poi, virare, pronunciandosi sulla loro debenza giacchè parte ricorrente non risulta CP_1 avere sollevato contestazioni di sorta sulla sussistenza dei medesimi”. Assume, di aver sollevato, col ricorso di prime cure, molteplici contestazioni che “andavano dal difetto di notificazione in via preliminare, al difetto di sottoscrizione sostanziale dell'atto, passando da un eccezione di non debenza per intervenuta decadenza e prescrizione”. Reitera, ancora, l'eccezione di inesistenza giuridica del procedimento notificatorio dei titoli opposti in quanto “provenienti da un indirizzo PEC non inserito in un pubblico elenco ( ”, nonché la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo. Parte_2
In punto di prescrizione deduce l'erroneità della sentenza di prime cure laddove il Tribunale ha ritenuto interrotto il termine di prescrizione alla data di proposizione della domanda giudiziale;
ritiene, pertanto, che la statuizione di condanna avrebbe al massimo potuto riguardare le somme riferite agli anni 2017/2018 con esclusione di quelle relative agli anni 2014, 2015 e 2016. Ripropone, inoltre, l'eccezione di nullità degli ava per difetto di sottoscrizione e, infine, censura il capo relativo al regolamento delle spese processuali operato dal primo Giudice.
Con distinte memorie, hanno resistito al gravame l' e l' CP_2 Controparte_4
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[...]
Si è costituito, altresì, l' proponendo appello incidentale in relazione al CP_1 capo di sentenza col quale il primo Giudice ha annullato gli avvisi di addebito nn. 59120180000035634, 29120180008935036, 59120180001134751, 59120180000160675, 59120170001681650, 29120170016670633, 59120170000976567, 59120170000980716, 5912017000012809, 59120170000210432, 29120170011918030, 29120160034072364, 59120160001226977, 59120140003057907, 59120150000076630, 291201500011468432, 29120150019678110, 59120150001996369, 5912016000012119 e 59120160000012220. Sostiene, al riguardo l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il primo Giudice laddove ha affermato che il deposito delle notifiche via pec degli avvisi di addebito era avvenuto tardivamente, ossia il 26.5.2021. Rileva che, al contrario, il deposito era stato effettuato entro il termine assegnato ossia il 6.5.2021.
Pag.3 Indi all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
In via preliminare va dato atto del passaggio in giudicato delle statuizioni che non sono state oggetto di impugnazione, neppure in via incidentale, sulle quali è precluso alla Corte ogni ulteriore esame.
Ragioni di economia processuale inducono ad esaminare in via prioritaria l'appello incidentale dell' CP_1
In particolare, l' censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il Pt_3
Tribunale ha disposto l'annullamento degli AVA nn. 59120180000035634, 59120180000160675, 59120170001681650, 59120170000976567, 59120170000980716, 5912017000012809, 59120170000210432, 59120180001134751, 591201600001226977, 591201400030557907, 59120150000076630, 59120150001996369, 5912016000012119 e 59120160000012220, sull'erroneo presupposto che non fosse stato ottemperato l'ordine di produzione dei messaggi pec di accettazione e consegna inerenti alla notifica dei predetti ava alla controparte. Rileva, al riguardo, di aver provveduto, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, al deposito telematico dei files in formato eml o msg, entro il termine (10 giorni prima rispetto all'udienza del 25.5.2021) indicato dal Giudicante con l'ordinanza del 27.2.2021 e, dunque, di aver provato la regolare notifica degli ava opposti. Il motivo è fondato soltanto in relazione agli ava nn. 59120180000035634, 59120180000160675, 59120170001681650, 59120170000976567, 59120170000980716, 5912017000012809, 59120170000210432. Risulta, invero, per tabulas che l' in data 6.5.2021 (dunque nel rispetto del CP_1 termine concesso dal Giudice procedente con l'ordinanza del 27.2.2021), aveva versato telematicamente nel proprio fascicolo di parte la prova dell'avvenuta notifica degli atti impositivi sopra indicati (ossia le pec in formato eml di avvenuta consegna all'indirizzo pec della società). Indi, rispetto ai predetti ava, regolarmente notificati e rappresentativi di altrettanti atti interruttivi del termine prescrizionale, la sentenza di primo grado deve essere senza indugi riformata nella parte in cui li ha annullati.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento agli ava nn. 59120180001134751, 591201600001226977, 591201400030557907, 59120150000076630, 59120150001996369, 5912016000012119 e 59120160000012220, per i quali l' non CP_1 ha fornito alcuna prova della ritualità della notifica attraverso la produzione dei messaggi pec di accettazione e consegna, atteso il deposito dei files soltanto in formato xml che non consente in alcun modo di verificare l'effettiva consegna del plico telematico. Analoghe considerazioni devono farsi con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 29120180008935036, 29120170016670633, 29120170011918030, 29120160034072364, 29120150001148432 e 29120150019678110 recanti crediti rispetto alle quali il CP_2
Pag.4 Tribunale, con capo di sentenza che non è stato fatto oggetto di impugnazione alcuna da parte dell' ha già accertato l'inesistenza della prova della notifica. CP_2
Rispetto ai suddetti avvisi di addebito e cartelle di pagamento, tuttavia, merita di essere confermata la decisione del Tribunale laddove, in assenza di contestazioni della società opponente sia in relazione all'an che al quantum della pretesa creditoria ad essi sottesa, ha emesso sentenza di condanna al pagamento per i medesimi importi e per le medesime causali. A ben vedere, infatti, tali avvisi di addebito e cartelle di pagamento (per contributi e premi avevano ad oggetto, secondo quanto prospettato dalla stessa CP_1 CP_2
periodi (dal 2014 al 2018) per i quali non era e non è neanche ipotizzabile il Parte_1 decorso della prescrizione quinquennale. In siffatto contesto, dunque, del tutto correttamente il Tribunale (contrariamente a quanto sembra voler sostenere l'appellante principale), pur avendo annullato i titoli, ha emesso sentenza condanna per il corrispondente importo in favore dell' e CP_1 dell' CP_2
Come è noto, infatti, l'opposizione alla cartella esattoriale e/o all'avviso di addebito introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicchè, il vizio della cartella od il mancato rispetto del termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo comporta per il giudice dell'opposizione l'obbligo di esaminare la fondatezza della domanda di pagamento dell' essendo applicabili gli Controparte_5 stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cassazione Civile, sezione lavoro, 23.2.2016 n.3486 e Cassazione Civile, sezione lavoro, 19.5.2015 n.10218). Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla scorta di quanto sostenuto dalla con l'appello principale, ossia che la stessa aveva contestato, nel merito, la Parte_1 pretesa creditoria. Dalla piana lettura del ricorso di primo grado, infatti, non emerge – per come condivisibilmente affermato nella sentenza impugnata - alcun profilo di contestazione in ordine all'an e al quantum della pretesta contributiva;
al contrario la società opponente aveva eccepito diversi vizi del procedimento notificatorio e/o di natura formale e, in definitiva, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Parimenti infondato è l'assunto dell'appellante principale secondo cui il termine prescrizionale sarebbe decorso anche in pendenza di giudizio in quanto non costituirebbero atti interruttivi, tanto, il deposito del ricorso introduttivo, quanto, l'atto di costituzione in giudizio degli Enti impositori. Al riguardo è appena il caso di osservare, con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, che “La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio” (Cass. n. 21799 del 29.07.2021; Cass. n. 6294/2022).
Pag.5 Orbene nel caso di specie sia l' che l' si sono costituiti nel CP_1 CP_2 giudizio di primo grado con memorie depositate, rispettivamente, in data 28.3.2019 e 29.3.2019 (cfr. fascicolo d'ufficio telematico di primo grado), resistendo e chiedendo il rigetto delle domande spiegate dalla (per altro, ma lo si aggiunge solo per Parte_1 scrupolo di completezza, l' aveva pure chiesto, in via subordinata: “ … condannare CP_1 parte opponente al pagamento della somma di cui è causa o, in ulteriore subordine, e salvo gravame, al pagamento della minor somma che sarà ritenuta di giustizia …”). Consegue che tali atti difensivi costituiscono altrettanti atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale nei termini enucleati dalla giurisprudenza or ora citata. Priva di pregio, ancora, è la doglianza della che si incentra Parte_1 sull'indirizzo pec utilizzato dall' per notificare gli avvisi di addebito. CP_1
Come, infatti, già osservato da questa Corte in caso del tutto analogo a quello per cui si procede in questa sede (cfr. sentenza n.230/2023) l'art. 30 l. n. 78 del 2010 prevede: “dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e, al quarto comma, precisa che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Orbene, la previsione normativa sopra trascritta è sufficiente per escludere la dedotta illegittimità/inesistenza della notifica quale conseguenza dell'invio diretto dell'atto al destinatario da indirizzo, che quand'anche non inserito negli elenchi pubblici indicati dall'appellante, è pacificamente riferibile all' CP_1
Infondata, infine, si disvela la ritenuta “nullità dell'avviso di addebito per difetto di sottoscrizione”. Assorbente di ogni altra considerazione sul punto è l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del
1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni…” (Cassazione Civile, sezione tributaria, 30.10.2018 n.27561). Nello stesso senso si è detto che “in tema di riscossione, il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, sicché, ove lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dall' art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità” (Cassazione Civile, sezione tributaria, 18.5.2018, n.12243).
Pag.6 Per le ragioni fin qui esposte, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado proposto dalla deve essere senz'altro rigettato in Parte_1 relazione agli avvisi di addebito nn. 59120180000035634, 59120180000160675, 59120170001681650, 59120170000976567, 59120170000980716, 5912017000012809, 59120170000210432 i, quali, per l'effetto, devono essere integralmente confermati. Conseguentemente, con riferimento agli avvisi di addebito annullati nn. 59120180001134751, 59120160001226977, 59120140003057907, 591201500076630, 5912015001996369, 5912016000012119, 59120160000012220, l'importo oggetto di statuizione di condanna a carico della e in favore dell' deve essere Parte_1 CP_1 rideterminato, in complessivi €61.426,09, oltre interessi. Rimane, invece, confermata la condanna della al pagamento di Parte_1 complessivi euro 18.675,14 in favore dell' oltre interessi, in relazione alle CP_2 cartelle annullate 29120180008935036, 29120170016670633, 29120170011918030, 29120160034072364, 29120150001148432 e 29120150019678110. Come, pure, confermata rimane la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ed annullato i titoli da 1 a 19 di cui al ricorso.
E', invece, fondato, per quanto di ragione, il motivo dell'appello principale che si appunta sul capo della sentenza che ha regolato le spese del giudizio. A ben vedere, infatti, l'esito del giudizio di primo grado (che ha avuto ad oggetto l'impugnativa della iscrizione ipotecaria e n.40 titoli tra cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) ha visto la (soltanto) parzialmente soccombente, poiché Parte_1
l'originaria complessiva pretesa creditoria, pari ad €215.917,22, è stata ridotta ad
€101.097,93 nei confronti dell' e ad euro 18.675,15 nei confronti dell' CP_1 CP_2
In altri termini si è, di fatto, verificata una parziale soccombenza ex art. 92 c.p.c. in virtù della quale, ricorrevano e ricorrono i presupposti per una compensazione tra le parti delle spese, in ragione della metà, quantificate, per la residua quota da porsi a carico della nei termini di cui in parte dispositiva Parte_1
Per le medesime ragioni, avuto riguardo all'esito del presente grado di giudizio, ricorrono i presupposti per la parziale compensazione, in ragione della metà, delle spese tra la da una parte, e l' e l' dall'altra, liquidate come in dispositivo. Parte_1 CP_1 CP_2
Avuto riguardo, invece, ai motivi di gravame spiegati dalle parti, le spese di questo grado nei confronti dell' devono essere integralmente Controparte_3 compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciato, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.329/2021 resa da Tribunale G.L. di Sciacca, così provvede:
- rigetta il ricorso di primo grado avverso gli avvisi di addebito nn. 59120180000035634, 59120180000160675, 59120170001681650, 59120170000976567, 59120170000980716, 5912017000012809, 59120170000210432 che conferma;
Pag.
7 - ridetermina, con riferimento agli avvisi di addebito annullati nn. 59120180001134751, 59120160001226977, 59120140003057907, 591201500076630, 5912015001996369, 5912016000012119, 59120160000012220, l'importo oggetto di statuizione di condanna a carico della e in favore dell' in complessivi €61.426,09 oltre Parte_1 CP_1 interessi;
- conferma la sentenza impugnata in ordine alla condanna della al Parte_1 pagamento di complessivi euro 18.675,14 in favore dell' oltre interessi, in CP_2 relazione alle cartelle annullate 29120180008935036, 29120170016670633, 29120170011918030, 29120160034072364, 29120150001148432 e 29120150019678110:
- Compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio in ragione della metà e per l'effetto condanna al pagamento della residua quota che liquida, in favore Parte_1 dell' in complessivi euro 3.559,00, in favore dell' CP_1 Controparte_6
, in complessivi euro 3.559,00 e, in favore dell' in complessivi euro
[...] CP_2
1.460,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio in ragione della metà e per l'effetto condanna al pagamento della residua quota che liquida, in favore Parte_1 dell' in complessivi euro 2.500,00, e, in favore dell' in complessivi euro CP_1 CP_2
1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di questo grado nei confronti di Controparte_4
.
[...]
Palermo 26 settembre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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