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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/12/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1661 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE REL. ED EST. Dott. Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 1661 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, Baluardo Partigiani n. 9/A, presso lo studio dell'avv. Carlotta Ballare', dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE- E
, nata in [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
) e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Novara, Baluardo Partigiani n. 9/A presso lo studio dell'avv. Carlotta Ballare', dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“stante il decorso del periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970 dalla separazione personale dei coniugi dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni disposte con la separazione che si riportano integralmente: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i coniugi con collocamento Per_1 alternato: la residenza di , è fissata presso l'abitazione materna e i coniugi concordano che Per_1
starà una settimana con il papà e una settimana con la mamma dal lunedì mattina alla Per_1 domenica sera con facoltà di entrambi i genitori di vedere la figlia quando desiderano e secondo le esigenze di nella settimana in cui è con l'altro genitore previo accordo;
Sempre fatti salvi i Per_1 migliori e più ampi accordi tra i genitori, trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali con Per_1 ciascun genitore ad anni alterni. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
- disporre a carico del signor un contributo al mantenimento per la figlia pari ad € Pt_1 Per_1
400,00 mensili da versarsi in favore della signora entro il Controparte_1 giorno 20 di ogni mese, somma che dovrà essere rivaluta annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. I coniugi si impegnano sin da subito a sostenere nella misura del 50% ciascuno il costo del pasto che Per_1 dovrà sostenere per mangiare due volte alla settimana fuori casa per impegni scolastici
- Prendere atto che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla signora Controparte_1
[...]
- Prendere atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti
o altri documenti validi per l'espatrio, con l'iscrizione della minore sugli stessi”.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Oleggio in data 6 settembre 2019 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 21, parte I, anno 2019.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (16/11/2012). Persona_2
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 05/06/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 22/2025 emessa il giorno 13/12/2024 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 08/10/2025.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 08/10/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Pag. 2 di 3 La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 22/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Oleggio in data 06/09/2019 da Pt_1
e con atto iscritto nei registri dello
[...] Controparte_1 stato civile del predetto comune al n. 21, parte I, anno 2019;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE REL. ED EST. Dott. Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 1661 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, Baluardo Partigiani n. 9/A, presso lo studio dell'avv. Carlotta Ballare', dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE- E
, nata in [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
) e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Novara, Baluardo Partigiani n. 9/A presso lo studio dell'avv. Carlotta Ballare', dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“stante il decorso del periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970 dalla separazione personale dei coniugi dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni disposte con la separazione che si riportano integralmente: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i coniugi con collocamento Per_1 alternato: la residenza di , è fissata presso l'abitazione materna e i coniugi concordano che Per_1
starà una settimana con il papà e una settimana con la mamma dal lunedì mattina alla Per_1 domenica sera con facoltà di entrambi i genitori di vedere la figlia quando desiderano e secondo le esigenze di nella settimana in cui è con l'altro genitore previo accordo;
Sempre fatti salvi i Per_1 migliori e più ampi accordi tra i genitori, trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali con Per_1 ciascun genitore ad anni alterni. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
- disporre a carico del signor un contributo al mantenimento per la figlia pari ad € Pt_1 Per_1
400,00 mensili da versarsi in favore della signora entro il Controparte_1 giorno 20 di ogni mese, somma che dovrà essere rivaluta annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. I coniugi si impegnano sin da subito a sostenere nella misura del 50% ciascuno il costo del pasto che Per_1 dovrà sostenere per mangiare due volte alla settimana fuori casa per impegni scolastici
- Prendere atto che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla signora Controparte_1
[...]
- Prendere atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti
o altri documenti validi per l'espatrio, con l'iscrizione della minore sugli stessi”.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Oleggio in data 6 settembre 2019 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 21, parte I, anno 2019.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (16/11/2012). Persona_2
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 05/06/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 22/2025 emessa il giorno 13/12/2024 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 08/10/2025.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 08/10/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Pag. 2 di 3 La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 22/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Oleggio in data 06/09/2019 da Pt_1
e con atto iscritto nei registri dello
[...] Controparte_1 stato civile del predetto comune al n. 21, parte I, anno 2019;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona
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