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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2020 promossa da:
CI Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Giuliana
GHERARDI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Roma 13 – CI
opponente
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv.
Francesco SORBARA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Aspromonte 31 – Reggio
Calabria opposta
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 24 settembre 2024:
per l'opponente:
“In via principale: piaccia al Tribunale Ill.mo. contrariis reiectis, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n. 206/2020 – R.G. 254/2020 emesso dal Tribunale della Spezia per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1 In via subordinata: quale eccezione riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui trovassero accoglimento le richieste dell' , risarcire il dei danni riscontrati nell'immobile, a Controparte_1 Parte_1 causa dei lavori non eseguiti a regola d'arte dalla convenuta.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'opposta:
“In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo, n. 206/20, in quanto l'opposizione spiegata è infondata in fatto e in diritto;
Nel merito ed in via principale rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 206/2020.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 giugno 2020 il Parte_1 in CI proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 206/2020,
[...] emesso dal Tribunale della Spezia in data 25 marzo 2020 su istanza di con il quale era stato ingiunto all'opponente il Controparte_1 pagamento della somma di euro 10.862,35 oltre interessi e spese della procedura, a saldo dei compensi spettanti per i lavori di messa in sicurezza e ripristino dei balconi commissionati alla società opposta. A sostegno della proposta opposizione, il lamentava criticità e difetti Parte_1 dovuti alla mancata ed in parte errata esecuzione dei lavori commissionati, che avevano causato la comparsa di macchie, esfoliazioni e bolle nell'intonaco. Inoltre, l'impresa aveva danneggiato la pavimentazione di una proprietà privata e la canaletta di scolo delle acque pluviali. Concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. si costituiva in giudizio osservando che le opere Controparte_1 commissionate e realizzate erano di gran lunga più ampie rispetto ai vizi lamentati dall'opponente, afferenti una porzione minima dell'edificio. Evidenziava peraltro come il condominio avesse tardivamente contestato i pretesi difetti solo dopo la formale diffida inoltrata per il pagamento del saldo, con conseguente decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c..
Non sussistendo quindi alcuna ragione ostativa al pagamento del prezzo per le opere svolte, concludeva per il rigetto delle domande avversarie, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad esporre. Anzitutto, va respinta l'eccezione di decadenza per mancata denuncia dei vizi nel termine di 60 giorni dalla scoperta di cui all'art. 1667 c.c..
2 Il condominio committente ha infatti prodotto in giudizio un reclamo datato 27 luglio
2018, nel quale, dato atto del completamento dei lavori in data 15 luglio 2018, veniva denunciata l'esecuzione dei balconi non a regola d'arte [v. all. 2 opp.]. La comunicazione risulta ricevuta dall'opposta (essendo sottoscritta anche per conto dell'appaltatrice) ed appare sicuramente idonea, per contenuto e tempistiche, ad impedire l'eccepita decadenza. Nel merito, la causa (dopo svariati rinvii per tentativi di conciliazione e trattative pendenti) è stata istruita mediante CTU, demandandosi al perito di accertare se le opere commissionate fossero state integralmente completate e se le stesse fossero state eseguite o meno a regola d'arte, con indicazione del costo degli interventi necessari ad emendare eventuali difformità riscontrate. Per quanto concerne la doglianza dell'opponente relativa al mancato completamento dei lavori, il CTU, a seguito dei sopralluoghi svolti, ha riferito “di non poter essere in grado di stabilire l'esatta consistenza percentuale dei lavori effettuati in quanto non sono stati rilevati elementi inconfutabili tali da poter mettere in dubbio l'integrale esecuzione delle opere appaltate” [v. perizia, pag. 32]. Quanto invece alle ulteriori difformità allegate dal , il CTU ha rilevato Parte_1
“elementi sulle lavorazioni che possono ricondurre alla esecuzione non corretta di alcune opere”. In particolare, esclusa la responsabilità dell'appaltatrice per le macchie ed i distaccamenti delle pitturazioni sulle superfici dei frontalini e degli intradossi di alcuni dei balconi, il perito ha per contro evidenziato che “sulle murature di parapetto dei balconi prospettanti fronte mare lato San Terenzo e lato CI, sono state individuate varie imperfezioni sulle finiture interne ed esterne delle predette murature ove è stata riscontrata la presenza diffusa di cavillature superficiali sulla finitura e disomogeneità in vari tratti delle superfici finite, imputabili all'impresa esecutrice. Durante i sopralluoghi sono stati inoltre messi in evidenza alcuni danneggiamenti verificatesi sulla canala di gronda della copertura (piegatura lamiera in rame) conseguentemente alle funi di ancoraggio degli operatori nel corso delle lavorazioni ed il danneggiamento arrecato in un tratto della pavimentazione della terrazza posta al piano primo a causa della caduta di un utensile durante le lavorazioni” [v. pagg. 34- 35].
Infine, il CTU ha indicato gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e dei danni riscontrati nel corso delle operazioni peritali, quantificando i relativi costi (con valutazione rivista a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni del CTP dell'opponente) nell'importo complessivo di euro 6.500,00, oltre IVA. Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, correttamente argomentate anche a seguito delle osservazioni dei CTP, possono essere condivise ed acquisite. Dalla somma portata dal decreto ingiuntivo (pari ad euro 10.862,35 comprensivi di IVA) vanno pertanto detratti gli importi relativi ai danni accertati, pari ad euro 7.150,00 (6.500 + IVA), residuando un credito finale dell'opposta pari ad euro
3.712,35. La riconosciuta sussistenza di un credito inferiore rispetto a quello azionato in via monitoria determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna 3 dell'opponente al pagamento del minore importo accertato come dovuto, pari ad euro
3.712,35, oltre interessi di legge dalla scadenza dell'ultima fattura e sino al saldo. In ordine alle spese di lite, si osserva che la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali (cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020), sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020). D'altra parte, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta. In corso di causa, prima dell'ammissione della CTU, parte opponente ha offerto all'impresa, a saldo e stralcio del dovuto, la somma complessiva di euro 6.000,00, non accettata dall'opposta. Detto importo risulta superiore a quanto riconosciuto con la presente sentenza in favore dell'appaltatrice, anche considerando il concorso al pagamento delle spese di lite che avrebbe dovuto essere posto a carico dell'opponente per le fasi di studio ed introduttiva. Le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione sino ad euro 5.200,00 (avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, ex art. 5, comma 1, DM n, 55/2014), vengono quindi regolate come segue:
- le spese relative alle fasi di studio ed introduttiva vengono poste a carico dell'opponente, in applicazione del principio della soccombenza;
- le spese relative alle fasi di trattazione e decisionale vanno invece poste a carico dell'opposta ex art. 91 c.p.c., essendo stata la domanda accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa rifiutata dall'appaltatrice. Applicati i parametri medi cui al DM n. 147/2022 ed operata la compensazione tra le rispettive poste, residua un credito dell'opponente per euro 852,00 (1.702,00 – 850,00), oltre accessori. Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico della società opposta, essendosi resa la perizia necessaria a causa del mancato accoglimento della proposta migliorativa formulata dal condominio (ed avendo comunque il CTU accertato difformità di valore superiore a quanto riconosciuto dall'opposta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertato il diritto dell'opposta ad ottenere – detratti i danni derivanti dalle difformità riscontrate – un compenso a saldo delle prestazioni svolte pari a complessivi euro
3.712,35, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il
[...]
a corrispondere ad la predetta Controparte_2 Controparte_1
4 somma, maggiorata di interessi di legge dalla scadenza dell'ultima fattura e sino al saldo. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite relative alle fasi di studio ed introduttiva, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese delle fasi di trattazione e decisionale;
per l'effetto, condanna a Controparte_1 corrispondere in favore del condominio opponente l'importo di euro 852,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico dell'opposta. La Spezia, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2020 promossa da:
CI Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Giuliana
GHERARDI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Roma 13 – CI
opponente
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv.
Francesco SORBARA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Aspromonte 31 – Reggio
Calabria opposta
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 24 settembre 2024:
per l'opponente:
“In via principale: piaccia al Tribunale Ill.mo. contrariis reiectis, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n. 206/2020 – R.G. 254/2020 emesso dal Tribunale della Spezia per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1 In via subordinata: quale eccezione riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui trovassero accoglimento le richieste dell' , risarcire il dei danni riscontrati nell'immobile, a Controparte_1 Parte_1 causa dei lavori non eseguiti a regola d'arte dalla convenuta.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'opposta:
“In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo, n. 206/20, in quanto l'opposizione spiegata è infondata in fatto e in diritto;
Nel merito ed in via principale rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 206/2020.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 giugno 2020 il Parte_1 in CI proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 206/2020,
[...] emesso dal Tribunale della Spezia in data 25 marzo 2020 su istanza di con il quale era stato ingiunto all'opponente il Controparte_1 pagamento della somma di euro 10.862,35 oltre interessi e spese della procedura, a saldo dei compensi spettanti per i lavori di messa in sicurezza e ripristino dei balconi commissionati alla società opposta. A sostegno della proposta opposizione, il lamentava criticità e difetti Parte_1 dovuti alla mancata ed in parte errata esecuzione dei lavori commissionati, che avevano causato la comparsa di macchie, esfoliazioni e bolle nell'intonaco. Inoltre, l'impresa aveva danneggiato la pavimentazione di una proprietà privata e la canaletta di scolo delle acque pluviali. Concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. si costituiva in giudizio osservando che le opere Controparte_1 commissionate e realizzate erano di gran lunga più ampie rispetto ai vizi lamentati dall'opponente, afferenti una porzione minima dell'edificio. Evidenziava peraltro come il condominio avesse tardivamente contestato i pretesi difetti solo dopo la formale diffida inoltrata per il pagamento del saldo, con conseguente decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c..
Non sussistendo quindi alcuna ragione ostativa al pagamento del prezzo per le opere svolte, concludeva per il rigetto delle domande avversarie, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad esporre. Anzitutto, va respinta l'eccezione di decadenza per mancata denuncia dei vizi nel termine di 60 giorni dalla scoperta di cui all'art. 1667 c.c..
2 Il condominio committente ha infatti prodotto in giudizio un reclamo datato 27 luglio
2018, nel quale, dato atto del completamento dei lavori in data 15 luglio 2018, veniva denunciata l'esecuzione dei balconi non a regola d'arte [v. all. 2 opp.]. La comunicazione risulta ricevuta dall'opposta (essendo sottoscritta anche per conto dell'appaltatrice) ed appare sicuramente idonea, per contenuto e tempistiche, ad impedire l'eccepita decadenza. Nel merito, la causa (dopo svariati rinvii per tentativi di conciliazione e trattative pendenti) è stata istruita mediante CTU, demandandosi al perito di accertare se le opere commissionate fossero state integralmente completate e se le stesse fossero state eseguite o meno a regola d'arte, con indicazione del costo degli interventi necessari ad emendare eventuali difformità riscontrate. Per quanto concerne la doglianza dell'opponente relativa al mancato completamento dei lavori, il CTU, a seguito dei sopralluoghi svolti, ha riferito “di non poter essere in grado di stabilire l'esatta consistenza percentuale dei lavori effettuati in quanto non sono stati rilevati elementi inconfutabili tali da poter mettere in dubbio l'integrale esecuzione delle opere appaltate” [v. perizia, pag. 32]. Quanto invece alle ulteriori difformità allegate dal , il CTU ha rilevato Parte_1
“elementi sulle lavorazioni che possono ricondurre alla esecuzione non corretta di alcune opere”. In particolare, esclusa la responsabilità dell'appaltatrice per le macchie ed i distaccamenti delle pitturazioni sulle superfici dei frontalini e degli intradossi di alcuni dei balconi, il perito ha per contro evidenziato che “sulle murature di parapetto dei balconi prospettanti fronte mare lato San Terenzo e lato CI, sono state individuate varie imperfezioni sulle finiture interne ed esterne delle predette murature ove è stata riscontrata la presenza diffusa di cavillature superficiali sulla finitura e disomogeneità in vari tratti delle superfici finite, imputabili all'impresa esecutrice. Durante i sopralluoghi sono stati inoltre messi in evidenza alcuni danneggiamenti verificatesi sulla canala di gronda della copertura (piegatura lamiera in rame) conseguentemente alle funi di ancoraggio degli operatori nel corso delle lavorazioni ed il danneggiamento arrecato in un tratto della pavimentazione della terrazza posta al piano primo a causa della caduta di un utensile durante le lavorazioni” [v. pagg. 34- 35].
Infine, il CTU ha indicato gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e dei danni riscontrati nel corso delle operazioni peritali, quantificando i relativi costi (con valutazione rivista a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni del CTP dell'opponente) nell'importo complessivo di euro 6.500,00, oltre IVA. Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, correttamente argomentate anche a seguito delle osservazioni dei CTP, possono essere condivise ed acquisite. Dalla somma portata dal decreto ingiuntivo (pari ad euro 10.862,35 comprensivi di IVA) vanno pertanto detratti gli importi relativi ai danni accertati, pari ad euro 7.150,00 (6.500 + IVA), residuando un credito finale dell'opposta pari ad euro
3.712,35. La riconosciuta sussistenza di un credito inferiore rispetto a quello azionato in via monitoria determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna 3 dell'opponente al pagamento del minore importo accertato come dovuto, pari ad euro
3.712,35, oltre interessi di legge dalla scadenza dell'ultima fattura e sino al saldo. In ordine alle spese di lite, si osserva che la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali (cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020), sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020). D'altra parte, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta. In corso di causa, prima dell'ammissione della CTU, parte opponente ha offerto all'impresa, a saldo e stralcio del dovuto, la somma complessiva di euro 6.000,00, non accettata dall'opposta. Detto importo risulta superiore a quanto riconosciuto con la presente sentenza in favore dell'appaltatrice, anche considerando il concorso al pagamento delle spese di lite che avrebbe dovuto essere posto a carico dell'opponente per le fasi di studio ed introduttiva. Le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione sino ad euro 5.200,00 (avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, ex art. 5, comma 1, DM n, 55/2014), vengono quindi regolate come segue:
- le spese relative alle fasi di studio ed introduttiva vengono poste a carico dell'opponente, in applicazione del principio della soccombenza;
- le spese relative alle fasi di trattazione e decisionale vanno invece poste a carico dell'opposta ex art. 91 c.p.c., essendo stata la domanda accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa rifiutata dall'appaltatrice. Applicati i parametri medi cui al DM n. 147/2022 ed operata la compensazione tra le rispettive poste, residua un credito dell'opponente per euro 852,00 (1.702,00 – 850,00), oltre accessori. Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico della società opposta, essendosi resa la perizia necessaria a causa del mancato accoglimento della proposta migliorativa formulata dal condominio (ed avendo comunque il CTU accertato difformità di valore superiore a quanto riconosciuto dall'opposta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertato il diritto dell'opposta ad ottenere – detratti i danni derivanti dalle difformità riscontrate – un compenso a saldo delle prestazioni svolte pari a complessivi euro
3.712,35, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il
[...]
a corrispondere ad la predetta Controparte_2 Controparte_1
4 somma, maggiorata di interessi di legge dalla scadenza dell'ultima fattura e sino al saldo. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite relative alle fasi di studio ed introduttiva, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese delle fasi di trattazione e decisionale;
per l'effetto, condanna a Controparte_1 corrispondere in favore del condominio opponente l'importo di euro 852,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico dell'opposta. La Spezia, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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